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Decisione

34.2010.17

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6 dicembre 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori,

che ricadono dal punto dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo

di applicazione del citato contratto collettivo, hanno diritto, a determinate

condizioni, dal 60° anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr.

disposizioni transitorie ex art. 36 cpv. 1 CCL PEAN) ad una rendita

transitoria; alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogato dal 1°

gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove,

vedovi e orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss

in relazione agli art. 1-3 CCL PEAN; artt. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).

Le

prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un

contributo pari all’1% (1,3% dal 1° gennaio 2008) rispettivamente al 4% del

salario determinante (art. 8 CCL PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante

il periodo transitorio dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1°

luglio 2003) fino al 31 dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro

corrispondeva al 4,66% e quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2

CCL PEAN).

2.4. La decisione

di obbligatorietà permette l’applicazione di un contratto collettivo anche ai

datori di lavoro ed ai lavoratori che appartengono al settore economico o alla

professione toccati dal contratto stesso e che non sono legati da tale

convenzione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFCO).

Al fine

di sapere se un'azienda rientra nel ramo economico o nella professione del

contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale

l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione,

nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di

lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non

costituisca una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività

naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda

svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per

decidere l’assoggettamento ad uno o all’altro contratto collettivo. Lo scopo

sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La

giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di

obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle

aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere

un rapporto di concorrenza diretto (STF 17 agosto 2006 nella causa X

[4C.191/2006] consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002]

consid. 2.1.1 con riferimenti).

Va poi

rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TF, secondo il principio

dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e

quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contatto

collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e

condizioni d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende

che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che un’azienda

può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia

riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali posso essere

assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante per

l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che caratterizza

un’azienda o di un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in quanto

tale comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con riferimento

alle STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002] consid. 2.1.1; 12 marzo 2001

[4C.350./2000] consid. 3b; SVR 2010 BVG Nr. 10; STF 9C_1033/2009 del 30 aprile

2010; STF 9C_ 123/2010 del 3 maggio 2010).

2.5. Nella

fattispecie concreta, questo TCA aderisce alle conclusioni dell’attrice circa

il non assoggettamento di CV 1 al CCL PEAN, oggetto delle “decisioni” 5

settembre 2007 e 3 dicembre 2008 della Commissione Ricorsi della AT 1, indipendentemente

dal fatto che la società da diversi anni abbia aderito al CCL-TI.

Innanzi tutto

va fatto presente che la CV 1 non è membro della SSIC, parte contraente del CCL

PEAN (cfr. consid. 2.3), e quindi non è vincolata al citato contratto

collettivo.

Dall’esame

degli atti, in particolare dall’autodichiarazione 27 luglio 2007 di CV 1 e dal

fatturato ivi esposto, risulta che la società è attiva nei seguenti settori: impermealizzazione,

lavori di lattoniere, protezione dell’incendio, risanamento dall’amianto e produzione

di celle frigorifere (doc. M). Inoltre, la società ha prodotto una descrizione

dell’impresa, rilasciata dalla SUVA, dalla quale emerge che già dal 2002

l’attività era maggiormente concentrata nella costruzione e riparazione di

tetti a spiovente e di tetti piani (48%), mentre i lavori di edilizia generale

e del genio civile costituivano un’esigua parte delle attività (1%; doc. N).

Rettamente

nella “decisione” 5 settembre 2007 la Commissione Ricorsi ha fatto presente

che, conformemente l’art. 2 cpv. 4 lett. d COG CCL PEAN, i lavori di isolazione

e impermealizzazione di superfici di tamponamento, attività svolte dalla società,

sono esclusi dal profilo aziendale dal CCL PEAN in quanto rientrano nel settore

dei copritetto e dei costruttori di facciate. Nemmeno i lavori di lattoniere di

bonifiche da amianto sono contemplati nel campo di applicazione del CCL PEAN. Inoltre,

la Fondazione ha giustamente evidenziato come la CV 1 sia affiliata a diverse

associazioni di categoria non rientranti nel settore dell’edilizia principale.

2.6. CV 1, rinunciando ad invocare

l’errore essenziale (cfr. replica p. 6) – seppur ventilato (cfr. scritto 29 gennaio 2008 in doc. Q) – sostiene

la tesi dell’erroneo assoggettamento al CCL PEAN, rispettivamente la volontà di

non aver voluto legarsi contrattualmente con la AT 1.

Va qui

rilevato che la convenuta non chiede la rifusione di tutti i contributi già versati

all’attrice (anche perché, come rettamente rilevato dalla AT 1, “così

facendo si (CV 1 SA, n.d.r ) esporrebbe a dei rischi di risarcimento nei

confronti dei suoi ex dipendenti addirittura superiori ai contributi versati”;

cfr. replica p.9), ma contesta di dovere i contributi del 2008.

Orbene, va

qui ricordato che nel 1981 CV 1 si è affiliata (volontariamente) al CCL-TI, affiliazione

confermata l’ultima volta nel 2006 mediante la sottoscrizione del relativo

modulo di adesione al citato contratto collettivo per il periodo 2006-2008

(doc. E). Nella lettera 27 luglio 2007 alla AT 1 la società motiva questo

assoggettamento adducendo che a quel momento il citato contratto collettivo “era

l’unico contratto di categoria esistente e visto che la nostra società ha

sempre agito anche nel riguardo della legalità, siamo entrati a far parte di

questo contratto” (doc. F).

Per quel

che concerne l’istoriato che ha portato all’affiliazione di CV 1 al CCL PEAN va

fatto presente quanto segue.

Con

lettera circolare 30 dicembre 2002 la __________, competente per

l’interpretazione ed applicazione del CCL-TI, ha informato le imprese nel

settore dell’edilizia principale – tra cui CV 1 - degli adeguamenti al CNM e

CCL-TI. In particolare è stato comunicato che a partire dal 1° luglio 2003 entrerà

in vigore il pensionamento anticipato PEAN e che era in corso di costituzione

una Fondazione che gestirà il prepensionamento ed elaborerà il relativo

regolamento (doc. G).

Nell’ambito

delle prime informazioni in merito al nuovo contratto collettivo, con

lettera-circolare del giugno 2003 indirizzata “alle imprese assoggettate al

PEAN”, la AT 1 ha fatto riferimento all’allegato formulario (datato 18

giugno 2003) di autodichiarazione per il pagamento dei contributi d’entrata,

con l’avvertenza di prestare attenzione alle indicazioni contenute nel

formulario stesso (doc. H). Va qui rilevato che in detto formulario – inviato alla

CV 1 – erano fra l’altro spiegate la modalità di comportamento nel caso in cui

il destinatario dello scritto non ritenesse di dover versare il contributo di

entrata. In tal caso, l’interessato avrebbe dovuto spedire la lettera indicando

le ragioni per non assoggettarsi al PEAN (doc. I).

Non

facendo valere alcun motivo di non assoggettamento, CV 1 ha versato i

contributi PEAN dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2007 (cfr. estratto conto

doc. T). Due suoi dipendenti (__________ e __________) sono stati posti al

beneficio di rendite AT 1 (doc. U2 e U2).

CV 1

sostiene di aver pagato i contributi convinta di essere obbligatoriamente

assoggetta al CCL PEAN avendo, a sua volta, aderito al CNM 2005 e CCL-TI, tesi

esposta la prima volta nello scritto 29 gennaio 2008 alla AT 1 con cui

contestava la “decisione” 5 settembre 2007 della Commissione Ricorsi della

stessa fondazione (doc. Q).

A

sostegno di questa tesi può essere fatto riferimento alla citata richiesta (luglio

2007) di esonero dei contributi PEAN ed alla disdetta 27 aprile 2007 dal CLL-TI

(doc. 17) – ma non accettata dalla __________ se non sino al 31 dicembre 2008 (doc.

18) – inoltrate da CV 1 allorquando precedentemente (marzo 2007) la società

aveva richiesto l’ammissione presso l’Associazione svizzera dei copritetto e

dei costruttori (ASTF) con conseguente assoggettamento al relativo contratto collettivo

(doc. 15).

Va

comunque evidenziato che nel citato formulario 18 giugno 2003 la società nulla

ha indicato in merito ad eventuali motivi di non assoggettamento al CCL PEAN. Invece,

nella lettera accompagnatoria 27 luglio 2007 al modulo di autodichiarazione, CV

1 ha indicato senza difficoltà che le attività da lei svolte non rientrano nel

“contratto dell’edilizia al quale siamo assoggettati” (doc. F).

Non va

dimenticato che, come già evidenziato sopra, la società aveva motivato

l’adesione al CCL-TI in quanto a quell’epoca era l’unico contratto collettivo

di categoria applicabile nel campo in cui la convenuta operava. A seguito della

decisione di affiliarsi ad altre associazioni professionali, la convenuta ha

chiesto di rescindere il contratto collettivo in parola.

Considerandi

Va poi

ricordato che nel giugno 2003 alla CV 1 era stata data la possibilità di

verificare, tramite il formulario di autodichiarazione, i presupposti per un

assoggettamento al CCL PEAN. La convenuta non può pertanto sostenere che tale verifica

spettava alla AT 1, tenuto anche conto al 31 dicembre 2008 le imprese

assoggettate erano più di 4’000 (cfr. bilancio annuale 2008 della AT 1 in doc.

FF).

Infine,

quanto ribadito da CV 1 in duplica, ossia che essa “non ha mai inteso

vincolarsi contrattualmente con la AT 1, non avendo mai tenuto nessun

comportamento né emesso nessuna dichiarazione tale da potere far credere che

volesse vincolarsi” (duplica p. 7) non risulta essere corretto già per il

solo fatto che per cinque anni la società ha versato i contributi e due suoi ex

dipendenti hanno beneficiato della rendita di prepensionamento.

Del

resto, vanno fatti presente i vantaggi che CV 1 ha tratto nel passato

dall’assoggettamento al CNM ed al CCL PEAN, visto che, come si legge nella

“decisione” 5 settembre 2007 sub punto 3.1, la società “….ha comunque tratto

vantaggio dalla sua appartenenza al settore dell’edilizia principale, visto che

aveva richiesto varie conferme alla __________ per la partecipazione a concorsi

pubblici” (doc. O). Non va poi dimenticato che, come esposto e documentato

dall’attrice in sede di petizione (punto n. 9), se da un lato CV 1 nel periodo

luglio 2003- dicembre 2007 ha versato fr. 290'755.-- di contributi, due suoi

ex dipendenti percepiranno (fino al 2011 rispettivamente 2012) complessivamente

fr. 555'563.-- di rendite.

Visto

quanto sopra, la tesi dell’errore in merito all’obbligatorietà del CCL PEAN,

come pure la negazione di un rapporto previdenziale, almeno tacito, con la AT 1

non può essere condivisa.

2.7

Confermato il

non assoggettamento di CV 1 al CCL PEAN, occorre ora esaminare il termine di

disdetta.

La non

obbligatorietà del CCL PEAN, accertata posteriormente, fa sì che si possa

ipotizzare un’adesione volontaria. Tuttavia, al riguardo va fatto che presente

che l’art. 2 cpv. 3 CCL PEAN prevede che: “Le imprese la cui attività

rientra nel campo di applicazione del Contratto nazionale mantello per

l´edilizia principale in Svizzera (CNM 2005), ma non nel campo di applicazione

del presente CCL PEAN dal profilo aziendale possono, dietro approvazione delle

parti contraenti, aderire al CCL PEAN mediante accordo scritto, a condizione

che i contributi di entrata di cui all´articolo 28 così come tutti i contributi

dovuti dall´entrata in vigore del presente contratto o dall´inizio

dell´attività aziendale siano pagati retroattivamente. L´adesione deve avere

una durata minima di cinque anni”.

Nel caso in esame CV 1 non ha firmato con l’attrice alcuna adesione

(cfr. un esempio di convenzione in doc. W).

Se quindi formalmente la società non ha aderito al CCL PEAN

(l’adesione ad un contratto collettivo di lavoro necessita la forma scritta,

art. 356c cpv. 1CO), questo TCA condivide la tesi della convenuta, ossia che CV

1.

ha concluso, tacitamente, mediante atti concludenti (pagamento dei

contributi, annuncio dei casi di prepensionamento), una rapporto di previdenza

con la AT 1, la quale elargisce esclusivamente prestazioni previdenziali sovraobbligatorie

(cfr. consid. 2.1; cfr. anche Stefan Keller, Der

flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, 2008, p. 468/9). In un regime di previdenza sovraobbligatoria (come del resto anche

in ambito obbligatorio), secondo dottrina, le parti sono legate da un contratto

sui generis (contratto innominato), al quale sono applicabili le norme del CO,

in particolare relative alla reciproca volontà contrattuale (Stauffer,

Berufliche Vorsorge, 2005, n. 321 p. 116; Vetter-Schreiber, op. cit., n.3 p.

142). Il contratto previdenziale non soggiace ad alcun presupposto di forma e

può essere pertanto concluso sulla base della manifestazione della reciproca

volontà, anche tacitamente o per atti concludenti (cfr. al riguardo Stauffer,

op. cit., n. 1264 p. 473; Vetter-Schreiber, op. cit., p.54).

Trattandosi

nel caso in esame di un rapporto obbligatorio durevole (Dauerschuldverhältnis)

senza termine di disdetta, in questi casi dottrina e prassi (cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., p. 54 con

riferimento al Bollettino UFAS informativo sulla LPP del 3 marzo 1988 nr. 8,

marg. 46, p.4) ritengono applicabile la regola generale

dell’art. 546 cpv. 1 e 2 CO valida nel diritto della società semplice (“Se la società fu

conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d’uno dei soci, ognuno di

essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il contratto. La disdetta deve

però essere data in buona fede e non intempestivamente, e se i conti si

chiudono d’anno in anno, la disdetta non potrà darsi che per la fine di un

esercizio annuale”; sottolineatura

del redattore).

Siccome secondo l’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN

il datore di lavoro deve trasmettere alla AT 1 il certificato di salario entro

il 31 gennaio di ogni anno e siccome ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 Regolamento PEAN

i contributi calcolati si riferiscono all’anno civile, la scelta dell’attrice

di portare gli effetti della disdetta alla fine dell’anno civile appare

fondata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in risposta di causa,

non sono invece applicabili i termini di disdetta previsti dal CCL PEAN (cfr. art.

29.

cpv. 2 modificato il 1° gennaio 2008) poiché previsti solo per le parti contraenti

(cfr. consid. 2.3).

L’attrice

ha evidenziato che la possibilità di disdire il contratto di adesione nei

succitati termini corrisponde alla prassi adottata dalla propria Commissione Ricorsi

per i casi in cui una società assoggettata al CCL PEAN decida di cambiare il

proprio campo di attività non più sottoposto al contratto collettivo di lavoro.

Al riguardo l’attrice ha evidenziato:

"

(…)

La preoccupazione della AT 1 consiste in questi

casi nel fare in modo che i dipendenti della società non più assoggettata

abbiano la possibilità di continuare a godere delle aspettative assicurative

derivanti dal CCL PEAN. Ovviamente l'unica soluzione per questi lavoratori

consiste nel cercare un altro impiego presso un datore di lavoro soggetto al

CCL PEAN, ciò che di regola non può avvenire da un giorno all'altro. In base a

queste preoccupazioni legate alla protezione del lavoratore, si è stabilito che

di conseguenza la disdetta del CCL PEAN non può a sua volta intervenire in un

breve lasso di tempo, ma deve essere rispettato un termine di almeno 12 mesi.

Nel caso di oggetto, la CV 1 ha informato i suoi

dipendenti nel gennaio 2008 delle sue intenzioni di recedere dal CCL PEAN. Di

conseguenza, anche alla luce della suddetta procedura elaborata all'interno

della AT 1, la CV 1 deve rimanere assoggettata a tutti gli effetti fino al 31

dicembre 2008 e quindi pagare i contributi. (…)"

(Doc. I, pag. 7)

Questa

prassi, sviluppata nelle riunioni del 5 luglio, 9 agosto e 8 novembre 2006

dalla Commissione ricorsi AT 1 e del 30 novembre 2006 del Consiglio di

fondazione (cfr. doc. XVI), consiste nella definizione del modo di procedere in

caso di uscita dal CCL PEAN di tre tipologie di aziende: cosiddette “echte

Mischbetriebe”, aziende che svolgono sia un’attività nel settore delle

costruzioni sia un’attività che esula da questo settore e che in seguito

abbandonano o vendono l’attività soggetta a CCL PEAN (schema A); “unechte

Mischbetriebe”, aziende che riducono la loro attività nel campo delle

costruzioni (schema B) e le aziende che hanno versato i contributi AT 1 seppur

non svolgendo attività assoggettate al citato contratto collettivo (schema C). Se

per gli schemi A e B sono stati previsti dei termini di disdetta, ciò non è il

caso per lo schema C che prevede, a dipendenza del caso, la liberazione dal

pagamento dei contributi con o senza effetto retroattivo (doc. XVI).

Chiamata

dal TCA a spiegare la scelta di trattare la fattispecie in esame (corrispondente

allo schema C) alla stregua delle imprese miste, con scritto 11 ottobre 2010 la

Fondazione attrice ha osservato:

"

(…)

Considerata la particolarità dei casi che

rientrano nello Schema C, le decisioni prese dalla Commissione ricorsi AT 1 si

preoccupano di tenere conto delle circostanze del singolo caso. Il fatto che i

dipendenti dell'azienda abbiano versato dei contributi e che vi siano già dei

beneficiari di rendite gioca ovviamente un ruolo importante nella valutazione,

che deve peraltro tenere conto anche del principio di solidarietà con gli altri

pagatori dei contributi PEAN. Per questa ragione lo Schema C non indica dei

termini di disdetta specifici e di conseguenza la Commissione ricorsi fa capo

per analogia allo Schema B, il quale prevede invece dei termini di disdetta

compresi tra 12 e 24 mesi per la fine di un anno civile. Considerate le

circostanze concrete del caso, il termine di 12 mesi fissato dalla Commissione

ricorsi AT 1 appare generoso (basti pensare che il saldo tra contributi versati

e prestazioni erogate si chiude in modo ampiamente negativo per la AT 1, vedi

par. 9 di Petizione)." (Doc. XXI)

Visto

quanto sopra, questo Tribunale non ha motivo per non confermare la conclusione,

cui è giunta l’attrice, di considerare disdetto per il 31 dicembre 2008 il

rapporto previdenziale. Si tratta di una soluzione pienamente condivisibile, ritenuto

che, come accennato al consid. 2.6, la liberazione dei contributi con effetto

retroattivo appare alquanto problematica.

2.8

Con scritto

30.

giugno 2010 la convenuta ha chiesto l’audizione testimoniale del direttore della

CV 1 per confermare “l’erronea convinzione in cui la convenuta in occasione

del versamento dei contributi” (XV). Per i motivi esposti al consid. 2.6,

tale audizione non è necessaria.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove .Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. ((apprezzamento anticipato

delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii).

La

convenuta ha inoltre postulato il richiamo degli atti delle cause pendenti

presso il TCA intentate da due ex dipendenti di CV 1 (__________ e __________)

nei confronti della AT 1 (inc. 34.2010.14 + 15) – menzionate nella petizione e

replica (punto n. 8) e nella risposta (punto n. 15) – poiché "tale

edizione di documenti è volta a smentire le insinuazioni di controparte a

tenore delle quali la "uscita" dalla AT 1 a far tempo dal 31.12.2007,

30.6.2008

piuttosto che 31.12.2008 sia suscettibile di influenzare in qualche

modo i diritti di questi lavoratori ritenuto che essi in tutte queste tre

ipotesi non hanno alcun diritto a una rendita PEAN” (cf. duplica, ad 8). La

chiesta edizione di documenti non è necessaria in quanto oggetto del contendere

di quelle due cause è l’eventuale diritto al prepensionamento e non concerne

quindi la problematica oggetto della presente vertenza.

2.9

In

conclusione, dal momento che il rapporto previdenziale con la AT 1 è da

ritenere terminato al 31 dicembre 2008, la CV 1 deve versare i contributi del

5,3% (1,3% quota parte del salariato e 4% del datore di lavoro; art. 7 cpv. 1 e

8.

Regolamento PEAN; tassi valevoli dal 1° gennaio 2008), quale debitore verso

la AT 1 della totalità dei contributi (art. 9 cpv. 1 Regolamento PEAN), con un

tasso del 5% dall’emissione della fattura (art. 9 cpv. 4 Regolamento PEAN).

2.10

La Fondazione attrice ha chiesto la rifusione di ripetibili.

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V

150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da

un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili, tranne, eccezionalmente,

nell’ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui il comportamento

processuale di controparte si dimostri temerario o improntato a leggerezza

(DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo

1992.

nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta.

§ CV

1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 68'825,65 di contributi previdenziali

oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2009.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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