34.2010.17
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6 dicembre 2010Italiano27 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
34.2010.17
Data decisione, Autorità:
06.12.2010, TCA
Titolo:
Azione di condanna al versamento dei contributi relativi al contratto collettivo sul pensionamento anticipato nell'edilizia. Esame della validità della disdetta del contratto collettivo da parte di un'azienda e degli effetti temporali della disdetta
CONTRATTO PREVIDENZIALE
CONTRIBUTI
art. 13 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2010.17
BS/sc
Lugano
6 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 25 marzo 2010
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. La CV 1, iscritta
a Registro di Commercio il 9 giugno 2000 (precedentemente, dal 30 dicembre
1961, __________) ha la seguente ragione sociale: l'esecuzione di lavori d'isolazione in genere, copertura
tetti ed opere di lattoniere, protezione contro il fuoco, rivestimenti
plastici, nonché l'esecuzione di opere edili in generale, la fabbricazione e il
commercio di materiali isolanti… (cfr. estratto RC
informatizzato, doc. C).
La
società non è membro della __________(in seguito: __________).
Nel 1981
la CV 1 ha aderito al Contratto Collettivo di Lavoro per l’edilizia principale del
Cantone Ticino (in seguito: CCL-Ticino), affiliazione avvenuta l’ultima volta
nel gennaio 2006 con la firma del relativo modulo di adesione per gli anni
2006-2008 (doc. E).
Quale affiliata
al CCL-Ticino la CV 1 è entrata a far parte del Contratto collettivo di lavoro
per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN),
versando dal 1° luglio 2003 i contributi alla AT 1 (in seguito: AT 1),
preposta all’attuazione del citato contratto collettivo.
1.2. A seguito
della richiesta 17 luglio 2007 da parte di CV 1 di essere esonerata dal
versamento dei contributi, mediante scritto 18 luglio 2007 la direzione della AT
1, con l’intento di accertare l’eventuale assoggettamento o l’esonero dal CCL
PEAN, ha invitato la società a compilare l’allegato modulo (doc. L).
Il 27
luglio 2007 la CV 1 ha compilato il menzionato modulo, sostenendo nella lettera
accompagnatoria che le attività svolte (principalmente opere di isolazione e di
lattoniere, bonifica d’amianto) non rientrano nel contratto collettivo dell’edilizia
principale, attività per le quali è (recentemente) membro di associazioni di
categoria quali Associazione svizzera dei copritetto e dei costruttori di
facciate (AST), Associazione Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegründung (SFG/ASVE)
e Società svizzera specialisti per la protezione antincendio e per la sicurezza
(SSPS). La società ha poi spiegato che al momento dell’affiliazione nel 1981 il
CCL-TI era l’unico contratto collettivo di categoria e che ora di tutte le imprese
attive nel suo stesso settore essa è l’unica assoggettata al Contratto
nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM; doc. F).
Con
“decisione” 5 settembre 2007 la Commissione ricorsi della AT 1 ha stabilito che
la CV 1 resta assoggettata al CCL PEAN fino al dicembre 2008 (scadenza del
termine di disdetta ordinario), a condizione che la società fornisca la prova
di aver informato adeguatamente i propri dipendenti. Esaminata l’autodichiarazione
della società e la documentazione annessa, nonché tenuto conto delle verifiche
eseguite dalla __________(__________), la Commissione ricorsi ha ritenuto che le attività svolte da CV 1 (lavori d’isolazione ed
impermeabilizzazione di superfici, di tamponamento, lavori di lattoniere e
bonifiche da amianto) non sottostanno al campo di applicazione del CCL PEAN. Essa
ha tuttavia evidenziato come la società abbia volontariamente aderito nel 1981 al
CCL-TI, da ultimo nel 2006, versando dal luglio 2003 i contributi PEAN e che
due ex operai isolatori beneficiano di una rendita transitoria della AT 1 (doc.
O).
Con scritto
29 gennaio 2008 la CV 1, per il tramite dell’avv. RA 2, ha contestato la citata
“decisione”. Evidenziando di aver erroneamente versato i contributi AT 1, in
quanto convinta di un assoggettamento obbligatorio al CCL PEAN, e riservandosi
di far valere nei confronti della AT 1 una pretesa di risarcimento danni, la società
ritiene non giustificato l’obbligo contributivo dopo il 1° luglio 2008. Essa ha
parimenti chiesto un incontro per trovare una soluzione (doc Q).
Riesaminata
la fattispecie, con “decisione” 3 dicembre 2008 la Commissione Ricorsi della AT 1, confermando la precedente presa di posizione 5 settembre 2007, ha confermato l’assoggettamento di CV 1 al CCL PEAN dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2008, con
obbligo di versare i contributi per il 2008 e d’informare i lavoratori del
tenore della stessa “decisione” (doc. R).
1.3. Con la
presente petizione la AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1ha chiesto la condanna
di CV 1 al versamento dei contributi per il 2008 pari a fr. 68'825,65, con
interessi al 5% dal 1° gennaio 2009. Ribadendo la validitàdella disdetta del
contratto collettivo al 31 dicembre 2008, l’attrice ha in particolare rigettato
la tesi dell’errata adesione al CCL PEAN per vizio di volontà fatta valere
dalla società.
1.4. Con la
risposta di causa CV 1sempre rappresentata dall’avv. RA 2, ha chiesto la
reiezione della petizione. In sostanza essa ribadisce che in buona fede era
convinta di essere obbligatoriamente assoggettata al CCL PEAN e che solo dopo
le “decisioni” da parte della AT 1 si è resa conto che non rientrava nei
settori di categoria del citato contratto collettivo. Sostenendo l’inesistenza
di un contratto con l’attrice per vizio di volontà, essa rigetta la richiesta
di versamento dei contributi oggetto della petizione.
1.5. Così
richiesto dal TCA, l’attrice ha replicato (IX ) e la convenuta duplicato (XI).
1.6. Il 30 giugno
2010 la CV 1 ha notificato i mezzi di prova da assumere.
1.7. In data 1° settembre
2010 il TCA ha inoltrato alla AT 1 della documentazione relativa alle vertenze __________
e __________/AT 1 pendenti presso questa Corte e menzionate nella petizione,
ponendo alcune domande al riguardo (XVI). Le risposte dell’attrice (XXI) sono
state trasmesse dal Tribunale alla convenuta per osservazioni (XXII), la quale il
22 ottobre 2010 ha inoltrato la propria presa di posizione (XXIII).
considerando in diritto
In
ordine
2.1. Nel caso di
specie l’attrice la AT 1CV 1 è preposta all’attuazione del CCL PEAN; in
particolare essa può avviare procedure d’esecuzione e intentare cause a proprio
nome in rappresentanza delle parti contraenti (art. 23 cpv. 1 CCL PEAN, nel
tenore in vigore dal 1° aprile 2006). La fondazione convenuta è un istituto di
previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ai sensi
dell’art. 80 LPP e dell’art. 89bis CCS che elargisce esclusivamente delle
prestazioni previdenziale sovraobbligatorie ex art. 331 CO.
In
concreto si tratta di una controversia tra istituto di previdenza e datore di
lavoro avente quale oggetto il pagamento dei relativi contributi. La pretesa si
fonda inoltre su una norma di un contratto collettivo recepita integralmente
nel Regolamento PEAN della Fondazione AT 1, con la conseguenza che nulla osta
all’applicazione dell’art. 73 LPP, rispettivamente la competenza del giudice
delle assicurazioni, così come confermato dal TF (STF 9C_211/2008 del 7 maggio
2008, B106/06 del 6 febbraio 2008 e B39/06 del 18 aprile 2007; cfr. anche STCA 34.2005.37
del 29 agosto 2005 consid. 2.2 e 2.3, 34.2006.37 del 29 maggio 2007 consid. 2.2
e 2.3 e da ultimo STCA 34.2007.36 del 7 agosto 2008 consid. 2.1).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se la CV 1 deve versare alla AT 1 i contributi previdenziali
del 2008. In via preliminare occorre esaminare se la società è obbligatoriamente
assoggettata al CCL PEAN o meno (cfr. consid. 2.5).
2.3. Il CCL PEAN
è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli impresari-costruttori (SSIC), da una parte, e il Sindacato __________(ex
__________) e il Sindacato __________ dall’altra, allo scopo di tenere in
debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i
lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze
in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento
anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che
precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. 11). Il
contratto è entrato in vigore il 1. luglio 2003.
Con decreto
del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il
Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente il
conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di
lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; SR 221.215.311), ha conferito
obbligatorietà generale al CCL PEAN (in seguito COG CCL PEAN). Ciò significa
che un’impresa è assoggettata CCL PEAN se svolge un’attività nel settore sottoposto
al contratto collettivo stesso (art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN) ed è applicabile
per i lavoratori che soddisfano determinate condizioni elencate all’art. 2 cpv.
5 del decreto federale. Inoltre, il CCL PEAN è valido per tutto il territorio
svizzero ad eccezione del Canton __________ (art. 2 cpv. 1 COG CCL PEAN) e di
alcune imprese espressamente designate all’art. 2 cpv. 2 del citato decreto
federale. Modifiche al decreto federale sono state apportate l’8 agosto e 26
ottobre 2006, nonché il 1° novembre 2007.
Quello che in
casu interessa è il campo di applicazione del CCL PEAN definito dall’art. 2
cpv. 4 COG CCL PEAN (cfr. art. 2 cpv. 1 CCL PEAN), che recita (la
sottolineatura è del redattore):
" Le
disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di
lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell’Allegato
sono applicabili alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti
dei seguenti settori:
a. edilizia, genio
civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (compresa la
pavimentazione stradale);
b. aziende per
lavori di sterro, di demolizione, discariche e riciclaggio di materiali;
c. estrazione e lavorazione della pietra,
imprese di selciatura;
d. aziende per la
costruzione e l’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella
realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si
intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di
facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
e. aziende
per l’isolamento e l’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso
lato e attività analoghe nei settori del genio civile e dei lavori in
sotterraneo;
f. aziende per i lavori di iniezione e
risanamento del calcestruzzo;
g. aziende che
eseguono lavori in asfalto e messa in opera di betoncini;
h. aziende la cui
attività consiste essenzialmente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie
e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di
saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con
macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti
elettrici.
Fatti
I lavoratori,
che ricadono dal punto dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo
di applicazione del citato contratto collettivo, hanno diritto, a determinate
condizioni, dal 60° anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr.
disposizioni transitorie ex art. 36 cpv. 1 CCL PEAN) ad una rendita
transitoria; alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogato dal 1°
gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove,
vedovi e orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss
in relazione agli art. 1-3 CCL PEAN; artt. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).
Le
prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un
contributo pari all’1% (1,3% dal 1° gennaio 2008) rispettivamente al 4% del
salario determinante (art. 8 CCL PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante
il periodo transitorio dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1°
luglio 2003) fino al 31 dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro
corrispondeva al 4,66% e quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2
CCL PEAN).
2.4. La decisione
di obbligatorietà permette l’applicazione di un contratto collettivo anche ai
datori di lavoro ed ai lavoratori che appartengono al settore economico o alla
professione toccati dal contratto stesso e che non sono legati da tale
convenzione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFCO).
Al fine
di sapere se un'azienda rientra nel ramo economico o nella professione del
contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale
l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione,
nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di
lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non
costituisca una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività
naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda
svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per
decidere l’assoggettamento ad uno o all’altro contratto collettivo. Lo scopo
sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La
giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di
obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle
aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere
un rapporto di concorrenza diretto (STF 17 agosto 2006 nella causa X
[4C.191/2006] consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002]
consid. 2.1.1 con riferimenti).
Va poi
rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TF, secondo il principio
dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e
quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contatto
collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e
condizioni d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende
che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che un’azienda
può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia
riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali posso essere
assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante per
l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che caratterizza
un’azienda o di un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in quanto
tale comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con riferimento
alle STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002] consid. 2.1.1; 12 marzo 2001
[4C.350./2000] consid. 3b; SVR 2010 BVG Nr. 10; STF 9C_1033/2009 del 30 aprile
2010; STF 9C_ 123/2010 del 3 maggio 2010).
2.5. Nella
fattispecie concreta, questo TCA aderisce alle conclusioni dell’attrice circa
il non assoggettamento di CV 1 al CCL PEAN, oggetto delle “decisioni” 5
settembre 2007 e 3 dicembre 2008 della Commissione Ricorsi della AT 1, indipendentemente
dal fatto che la società da diversi anni abbia aderito al CCL-TI.
Innanzi tutto
va fatto presente che la CV 1 non è membro della SSIC, parte contraente del CCL
PEAN (cfr. consid. 2.3), e quindi non è vincolata al citato contratto
collettivo.
Dall’esame
degli atti, in particolare dall’autodichiarazione 27 luglio 2007 di CV 1 e dal
fatturato ivi esposto, risulta che la società è attiva nei seguenti settori: impermealizzazione,
lavori di lattoniere, protezione dell’incendio, risanamento dall’amianto e produzione
di celle frigorifere (doc. M). Inoltre, la società ha prodotto una descrizione
dell’impresa, rilasciata dalla SUVA, dalla quale emerge che già dal 2002
l’attività era maggiormente concentrata nella costruzione e riparazione di
tetti a spiovente e di tetti piani (48%), mentre i lavori di edilizia generale
e del genio civile costituivano un’esigua parte delle attività (1%; doc. N).
Rettamente
nella “decisione” 5 settembre 2007 la Commissione Ricorsi ha fatto presente
che, conformemente l’art. 2 cpv. 4 lett. d COG CCL PEAN, i lavori di isolazione
e impermealizzazione di superfici di tamponamento, attività svolte dalla società,
sono esclusi dal profilo aziendale dal CCL PEAN in quanto rientrano nel settore
dei copritetto e dei costruttori di facciate. Nemmeno i lavori di lattoniere di
bonifiche da amianto sono contemplati nel campo di applicazione del CCL PEAN. Inoltre,
la Fondazione ha giustamente evidenziato come la CV 1 sia affiliata a diverse
associazioni di categoria non rientranti nel settore dell’edilizia principale.
2.6. CV 1, rinunciando ad invocare
l’errore essenziale (cfr. replica p. 6) – seppur ventilato (cfr. scritto 29 gennaio 2008 in doc. Q) – sostiene
la tesi dell’erroneo assoggettamento al CCL PEAN, rispettivamente la volontà di
non aver voluto legarsi contrattualmente con la AT 1.
Va qui
rilevato che la convenuta non chiede la rifusione di tutti i contributi già versati
all’attrice (anche perché, come rettamente rilevato dalla AT 1, “così
facendo si (CV 1 SA, n.d.r ) esporrebbe a dei rischi di risarcimento nei
confronti dei suoi ex dipendenti addirittura superiori ai contributi versati”;
cfr. replica p.9), ma contesta di dovere i contributi del 2008.
Orbene, va
qui ricordato che nel 1981 CV 1 si è affiliata (volontariamente) al CCL-TI, affiliazione
confermata l’ultima volta nel 2006 mediante la sottoscrizione del relativo
modulo di adesione al citato contratto collettivo per il periodo 2006-2008
(doc. E). Nella lettera 27 luglio 2007 alla AT 1 la società motiva questo
assoggettamento adducendo che a quel momento il citato contratto collettivo “era
l’unico contratto di categoria esistente e visto che la nostra società ha
sempre agito anche nel riguardo della legalità, siamo entrati a far parte di
questo contratto” (doc. F).
Per quel
che concerne l’istoriato che ha portato all’affiliazione di CV 1 al CCL PEAN va
fatto presente quanto segue.
Con
lettera circolare 30 dicembre 2002 la __________, competente per
l’interpretazione ed applicazione del CCL-TI, ha informato le imprese nel
settore dell’edilizia principale – tra cui CV 1 - degli adeguamenti al CNM e
CCL-TI. In particolare è stato comunicato che a partire dal 1° luglio 2003 entrerà
in vigore il pensionamento anticipato PEAN e che era in corso di costituzione
una Fondazione che gestirà il prepensionamento ed elaborerà il relativo
regolamento (doc. G).
Nell’ambito
delle prime informazioni in merito al nuovo contratto collettivo, con
lettera-circolare del giugno 2003 indirizzata “alle imprese assoggettate al
PEAN”, la AT 1 ha fatto riferimento all’allegato formulario (datato 18
giugno 2003) di autodichiarazione per il pagamento dei contributi d’entrata,
con l’avvertenza di prestare attenzione alle indicazioni contenute nel
formulario stesso (doc. H). Va qui rilevato che in detto formulario – inviato alla
CV 1 – erano fra l’altro spiegate la modalità di comportamento nel caso in cui
il destinatario dello scritto non ritenesse di dover versare il contributo di
entrata. In tal caso, l’interessato avrebbe dovuto spedire la lettera indicando
le ragioni per non assoggettarsi al PEAN (doc. I).
Non
facendo valere alcun motivo di non assoggettamento, CV 1 ha versato i
contributi PEAN dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2007 (cfr. estratto conto
doc. T). Due suoi dipendenti (__________ e __________) sono stati posti al
beneficio di rendite AT 1 (doc. U2 e U2).
CV 1
sostiene di aver pagato i contributi convinta di essere obbligatoriamente
assoggetta al CCL PEAN avendo, a sua volta, aderito al CNM 2005 e CCL-TI, tesi
esposta la prima volta nello scritto 29 gennaio 2008 alla AT 1 con cui
contestava la “decisione” 5 settembre 2007 della Commissione Ricorsi della
stessa fondazione (doc. Q).
A
sostegno di questa tesi può essere fatto riferimento alla citata richiesta (luglio
2007) di esonero dei contributi PEAN ed alla disdetta 27 aprile 2007 dal CLL-TI
(doc. 17) – ma non accettata dalla __________ se non sino al 31 dicembre 2008 (doc.
18) – inoltrate da CV 1 allorquando precedentemente (marzo 2007) la società
aveva richiesto l’ammissione presso l’Associazione svizzera dei copritetto e
dei costruttori (ASTF) con conseguente assoggettamento al relativo contratto collettivo
(doc. 15).
Va
comunque evidenziato che nel citato formulario 18 giugno 2003 la società nulla
ha indicato in merito ad eventuali motivi di non assoggettamento al CCL PEAN. Invece,
nella lettera accompagnatoria 27 luglio 2007 al modulo di autodichiarazione, CV
1 ha indicato senza difficoltà che le attività da lei svolte non rientrano nel
“contratto dell’edilizia al quale siamo assoggettati” (doc. F).
Non va
dimenticato che, come già evidenziato sopra, la società aveva motivato
l’adesione al CCL-TI in quanto a quell’epoca era l’unico contratto collettivo
di categoria applicabile nel campo in cui la convenuta operava. A seguito della
decisione di affiliarsi ad altre associazioni professionali, la convenuta ha
chiesto di rescindere il contratto collettivo in parola.
Considerandi
Va poi
ricordato che nel giugno 2003 alla CV 1 era stata data la possibilità di
verificare, tramite il formulario di autodichiarazione, i presupposti per un
assoggettamento al CCL PEAN. La convenuta non può pertanto sostenere che tale verifica
spettava alla AT 1, tenuto anche conto al 31 dicembre 2008 le imprese
assoggettate erano più di 4’000 (cfr. bilancio annuale 2008 della AT 1 in doc.
FF).
Infine,
quanto ribadito da CV 1 in duplica, ossia che essa “non ha mai inteso
vincolarsi contrattualmente con la AT 1, non avendo mai tenuto nessun
comportamento né emesso nessuna dichiarazione tale da potere far credere che
volesse vincolarsi” (duplica p. 7) non risulta essere corretto già per il
solo fatto che per cinque anni la società ha versato i contributi e due suoi ex
dipendenti hanno beneficiato della rendita di prepensionamento.
Del
resto, vanno fatti presente i vantaggi che CV 1 ha tratto nel passato
dall’assoggettamento al CNM ed al CCL PEAN, visto che, come si legge nella
“decisione” 5 settembre 2007 sub punto 3.1, la società “….ha comunque tratto
vantaggio dalla sua appartenenza al settore dell’edilizia principale, visto che
aveva richiesto varie conferme alla __________ per la partecipazione a concorsi
pubblici” (doc. O). Non va poi dimenticato che, come esposto e documentato
dall’attrice in sede di petizione (punto n. 9), se da un lato CV 1 nel periodo
luglio 2003- dicembre 2007 ha versato fr. 290'755.-- di contributi, due suoi
ex dipendenti percepiranno (fino al 2011 rispettivamente 2012) complessivamente
fr. 555'563.-- di rendite.
Visto
quanto sopra, la tesi dell’errore in merito all’obbligatorietà del CCL PEAN,
come pure la negazione di un rapporto previdenziale, almeno tacito, con la AT 1
non può essere condivisa.
2.7
Confermato il
non assoggettamento di CV 1 al CCL PEAN, occorre ora esaminare il termine di
disdetta.
La non
obbligatorietà del CCL PEAN, accertata posteriormente, fa sì che si possa
ipotizzare un’adesione volontaria. Tuttavia, al riguardo va fatto che presente
che l’art. 2 cpv. 3 CCL PEAN prevede che: “Le imprese la cui attività
rientra nel campo di applicazione del Contratto nazionale mantello per
l´edilizia principale in Svizzera (CNM 2005), ma non nel campo di applicazione
del presente CCL PEAN dal profilo aziendale possono, dietro approvazione delle
parti contraenti, aderire al CCL PEAN mediante accordo scritto, a condizione
che i contributi di entrata di cui all´articolo 28 così come tutti i contributi
dovuti dall´entrata in vigore del presente contratto o dall´inizio
dell´attività aziendale siano pagati retroattivamente. L´adesione deve avere
una durata minima di cinque anni”.
Nel caso in esame CV 1 non ha firmato con l’attrice alcuna adesione
(cfr. un esempio di convenzione in doc. W).
Se quindi formalmente la società non ha aderito al CCL PEAN
(l’adesione ad un contratto collettivo di lavoro necessita la forma scritta,
art. 356c cpv. 1CO), questo TCA condivide la tesi della convenuta, ossia che CV
1.
ha concluso, tacitamente, mediante atti concludenti (pagamento dei
contributi, annuncio dei casi di prepensionamento), una rapporto di previdenza
con la AT 1, la quale elargisce esclusivamente prestazioni previdenziali sovraobbligatorie
(cfr. consid. 2.1; cfr. anche Stefan Keller, Der
flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, 2008, p. 468/9). In un regime di previdenza sovraobbligatoria (come del resto anche
in ambito obbligatorio), secondo dottrina, le parti sono legate da un contratto
sui generis (contratto innominato), al quale sono applicabili le norme del CO,
in particolare relative alla reciproca volontà contrattuale (Stauffer,
Berufliche Vorsorge, 2005, n. 321 p. 116; Vetter-Schreiber, op. cit., n.3 p.
142). Il contratto previdenziale non soggiace ad alcun presupposto di forma e
può essere pertanto concluso sulla base della manifestazione della reciproca
volontà, anche tacitamente o per atti concludenti (cfr. al riguardo Stauffer,
op. cit., n. 1264 p. 473; Vetter-Schreiber, op. cit., p.54).
Trattandosi
nel caso in esame di un rapporto obbligatorio durevole (Dauerschuldverhältnis)
senza termine di disdetta, in questi casi dottrina e prassi (cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., p. 54 con
riferimento al Bollettino UFAS informativo sulla LPP del 3 marzo 1988 nr. 8,
marg. 46, p.4) ritengono applicabile la regola generale
dell’art. 546 cpv. 1 e 2 CO valida nel diritto della società semplice (“Se la società fu
conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d’uno dei soci, ognuno di
essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il contratto. La disdetta deve
però essere data in buona fede e non intempestivamente, e se i conti si
chiudono d’anno in anno, la disdetta non potrà darsi che per la fine di un
esercizio annuale”; sottolineatura
del redattore).
Siccome secondo l’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN
il datore di lavoro deve trasmettere alla AT 1 il certificato di salario entro
il 31 gennaio di ogni anno e siccome ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 Regolamento PEAN
i contributi calcolati si riferiscono all’anno civile, la scelta dell’attrice
di portare gli effetti della disdetta alla fine dell’anno civile appare
fondata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in risposta di causa,
non sono invece applicabili i termini di disdetta previsti dal CCL PEAN (cfr. art.
29.
cpv. 2 modificato il 1° gennaio 2008) poiché previsti solo per le parti contraenti
(cfr. consid. 2.3).
L’attrice
ha evidenziato che la possibilità di disdire il contratto di adesione nei
succitati termini corrisponde alla prassi adottata dalla propria Commissione Ricorsi
per i casi in cui una società assoggettata al CCL PEAN decida di cambiare il
proprio campo di attività non più sottoposto al contratto collettivo di lavoro.
Al riguardo l’attrice ha evidenziato:
"
(…)
La preoccupazione della AT 1 consiste in questi
casi nel fare in modo che i dipendenti della società non più assoggettata
abbiano la possibilità di continuare a godere delle aspettative assicurative
derivanti dal CCL PEAN. Ovviamente l'unica soluzione per questi lavoratori
consiste nel cercare un altro impiego presso un datore di lavoro soggetto al
CCL PEAN, ciò che di regola non può avvenire da un giorno all'altro. In base a
queste preoccupazioni legate alla protezione del lavoratore, si è stabilito che
di conseguenza la disdetta del CCL PEAN non può a sua volta intervenire in un
breve lasso di tempo, ma deve essere rispettato un termine di almeno 12 mesi.
Nel caso di oggetto, la CV 1 ha informato i suoi
dipendenti nel gennaio 2008 delle sue intenzioni di recedere dal CCL PEAN. Di
conseguenza, anche alla luce della suddetta procedura elaborata all'interno
della AT 1, la CV 1 deve rimanere assoggettata a tutti gli effetti fino al 31
dicembre 2008 e quindi pagare i contributi. (…)"
(Doc. I, pag. 7)
Questa
prassi, sviluppata nelle riunioni del 5 luglio, 9 agosto e 8 novembre 2006
dalla Commissione ricorsi AT 1 e del 30 novembre 2006 del Consiglio di
fondazione (cfr. doc. XVI), consiste nella definizione del modo di procedere in
caso di uscita dal CCL PEAN di tre tipologie di aziende: cosiddette “echte
Mischbetriebe”, aziende che svolgono sia un’attività nel settore delle
costruzioni sia un’attività che esula da questo settore e che in seguito
abbandonano o vendono l’attività soggetta a CCL PEAN (schema A); “unechte
Mischbetriebe”, aziende che riducono la loro attività nel campo delle
costruzioni (schema B) e le aziende che hanno versato i contributi AT 1 seppur
non svolgendo attività assoggettate al citato contratto collettivo (schema C). Se
per gli schemi A e B sono stati previsti dei termini di disdetta, ciò non è il
caso per lo schema C che prevede, a dipendenza del caso, la liberazione dal
pagamento dei contributi con o senza effetto retroattivo (doc. XVI).
Chiamata
dal TCA a spiegare la scelta di trattare la fattispecie in esame (corrispondente
allo schema C) alla stregua delle imprese miste, con scritto 11 ottobre 2010 la
Fondazione attrice ha osservato:
"
(…)
Considerata la particolarità dei casi che
rientrano nello Schema C, le decisioni prese dalla Commissione ricorsi AT 1 si
preoccupano di tenere conto delle circostanze del singolo caso. Il fatto che i
dipendenti dell'azienda abbiano versato dei contributi e che vi siano già dei
beneficiari di rendite gioca ovviamente un ruolo importante nella valutazione,
che deve peraltro tenere conto anche del principio di solidarietà con gli altri
pagatori dei contributi PEAN. Per questa ragione lo Schema C non indica dei
termini di disdetta specifici e di conseguenza la Commissione ricorsi fa capo
per analogia allo Schema B, il quale prevede invece dei termini di disdetta
compresi tra 12 e 24 mesi per la fine di un anno civile. Considerate le
circostanze concrete del caso, il termine di 12 mesi fissato dalla Commissione
ricorsi AT 1 appare generoso (basti pensare che il saldo tra contributi versati
e prestazioni erogate si chiude in modo ampiamente negativo per la AT 1, vedi
par. 9 di Petizione)." (Doc. XXI)
Visto
quanto sopra, questo Tribunale non ha motivo per non confermare la conclusione,
cui è giunta l’attrice, di considerare disdetto per il 31 dicembre 2008 il
rapporto previdenziale. Si tratta di una soluzione pienamente condivisibile, ritenuto
che, come accennato al consid. 2.6, la liberazione dei contributi con effetto
retroattivo appare alquanto problematica.
2.8
Con scritto
30.
giugno 2010 la convenuta ha chiesto l’audizione testimoniale del direttore della
CV 1 per confermare “l’erronea convinzione in cui la convenuta in occasione
del versamento dei contributi” (XV). Per i motivi esposti al consid. 2.6,
tale audizione non è necessaria.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove .Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. ((apprezzamento anticipato
delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii).
La
convenuta ha inoltre postulato il richiamo degli atti delle cause pendenti
presso il TCA intentate da due ex dipendenti di CV 1 (__________ e __________)
nei confronti della AT 1 (inc. 34.2010.14 + 15) – menzionate nella petizione e
replica (punto n. 8) e nella risposta (punto n. 15) – poiché "tale
edizione di documenti è volta a smentire le insinuazioni di controparte a
tenore delle quali la "uscita" dalla AT 1 a far tempo dal 31.12.2007,
30.6.2008
piuttosto che 31.12.2008 sia suscettibile di influenzare in qualche
modo i diritti di questi lavoratori ritenuto che essi in tutte queste tre
ipotesi non hanno alcun diritto a una rendita PEAN” (cf. duplica, ad 8). La
chiesta edizione di documenti non è necessaria in quanto oggetto del contendere
di quelle due cause è l’eventuale diritto al prepensionamento e non concerne
quindi la problematica oggetto della presente vertenza.
2.9
In
conclusione, dal momento che il rapporto previdenziale con la AT 1 è da
ritenere terminato al 31 dicembre 2008, la CV 1 deve versare i contributi del
5,3% (1,3% quota parte del salariato e 4% del datore di lavoro; art. 7 cpv. 1 e
8.
Regolamento PEAN; tassi valevoli dal 1° gennaio 2008), quale debitore verso
la AT 1 della totalità dei contributi (art. 9 cpv. 1 Regolamento PEAN), con un
tasso del 5% dall’emissione della fattura (art. 9 cpv. 4 Regolamento PEAN).
2.10
La Fondazione attrice ha chiesto la rifusione di ripetibili.
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V
150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da
un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili, tranne, eccezionalmente,
nell’ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui il comportamento
processuale di controparte si dimostri temerario o improntato a leggerezza
(DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo
1992.
nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è accolta.
§ CV
1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 68'825,65 di contributi previdenziali
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2009.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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