34.2010.43
Accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di assicurare un suo collaboratore ai fini previdenziali
4 marzo 2011Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
34.2010.43
Data decisione, Autorità:
04.03.2011, TCA
Titolo:
Accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di assicurare un suo collaboratore ai fini previdenziali
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI SALARIATI
art. 2 LPP
art. 7 LPP
art. 8 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2010.43
BS/RG/sc
Lugano
4 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell'8 luglio
2010 di
AT 1
contro
1. CV 1
rappr. da: RA
1
2. CV 2
rappr. da: RA
2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1 AT
1, classe 1968, l’8 luglio 2010 ha presentato la seguente petizione:
"
Ho lavorato a tempo
pieno e per 14 anni esatti presso la __________ di __________, dipartimento
della CV 2 dove ero stato assunto nell'aprile 1996 in qualità di impiegato amministrativo addetto al marketing ed alla relazione con gli studenti,
negli anni, sono divenuto anche membro della direzione (allegato A).
Presso di loro sono sempre risultato un lavoratore
salariato (allegato B).
Dal 31 marzo scorso, non lavoro più per la Fondazione.
Con in mano il mio attestato di assicurazione LPP (allegato C) chiedo alla __________
di inviarmi il conteggio aggiornato al 31 marzo 2010.
Con mia grande sorpresa, dopo numerosi colloqui
telefonici, vengo a scoprire che l'attestato in mio possesso (allegato C), per
la __________ non ha alcun valore nè vincolo nei loro confronti. In buona
sostanza affermano che non ho diritto all'LPP perchè assicurato come
indipendente e per questo motivo, la CV 2 (mio ex datore di lavoro) nulla mi
doveva (allegato D). Chiedo dunque, per iscritto, alla __________ ulteriori
spiegazioni (allegato E) al quale mi rispondono telefonicamente sia per
iscritto (allegato F) dove vengo a scoprire che non solo non sono stato
assicurato come avrei invece dovuto ma che comunque mi hanno annunciato alla
LPP solo dall'anno 2001 mentre io lavoravo presso di loro dal 1996. Telefonicamente,
a più riprese, la __________ mi fa sapere che per loro l'estratto del contro
individuale dell'AVS (allegato B) da dove risulta che sono salariato e non
indipendente non ha alcun valore legale e che per loro conta solo quello che
dichiara il loro cliente (la Fondazione, mio ex datore di lavoro). In pratica,
mi dicono, non ho diritto ad essere assicurato con l'LPP.
Ad oggi il mio ex datore di lavoro, come si evince
anche dall'allegato F, si ostina a sostenere che ero indipendente e che i
versamenti LPP li hanno eseguiti per pura svista.
Ora, alla luce di quanto esposto, non vedendo altra
alternativa.
Chiedo a questo Lodevole Tribunale il
riconoscimento del mio diritto all'assicurazione LPP per i 14 anni in cui ho lavorato presso la
Fondazione." (doc. I)
1.2 La
petizione è stata intimata sia alla CV 1 (istituto di previdenza) sia alla CV 2;
ex datore di lavoro), per la risposta di causa.
Con
risposta 14 settembre 2010 la CV 1, presso cui la CV 2 è affiliata, eccepisce
anzitutto la carenza di legittimazione passiva, sostenendo al riguardo come sia
unicamente l’ex datore di lavoro, segnatamente la CV 2, a poter essere nella
fattispecie convenuto in giudizio. Ciononostante, facendo riferimento
allo scritto 21 giugno 2010 inviato all’attore, l’istituto di previdenza eviden-zia
in particolare “che fintanto che il datore di lavoro non chiarisce e dà le
necessarie informazioni, non è possibile proce-dere al conteggio delle
prestazioni di libero passaggio” (cfr. X).
1.3 Con
“osservazioni” 29 ottobre 2010 la CV 2, a quel momento patrocinata dall’avv. __________,
ha dapprima fatto presente come l’attore abbia collaborato dal 1. aprile 1996
presso la __________, scuola di corsi di lingua italiana gestita dalla
fondazione, quale incaricato della promozione, del-l’accoglienza e dell’informatica.
Evidenzia quindi come con scritto 31 marzo 2010 la CV 2 ha comunicato a AT 1 la
disdetta immediata del rapporto di la-voro, indicando i motivi alla base di
tale decisione, ed ha contestualmente fatto valere una serie di pretese
pecuniarie nei confronti dell’ex collaboratore. Contesta quindi che l’attore
sia stato suo dipendente, osservando fra l’altro che a seguito di una
ristrutturazione in seno alla scuola stessa, avviata il 1. a-prile 2010, e di
una verifica della posizione assicurativa del-l’interessato, è emerso che
quest’ultimo nel dicembre 2001 è stato affiliato ai fini della LPP come indipendente
(cfr. XV).
1.4 Con
scritto 9 novembre 2010 il TCA ha chiesto alla CV 2 di inoltrare nelle dovute
forme la risposta di causa (cfr. XVI).
1.5 Su
richiesta del TCA (cfr. XIX), con scritto 8 dicembre 2010 l’attore ha preso posizione
sulla risposta di causa della CV 1 e sulle osservazioni della CV 2 (cfr. XXII).
1.6 Nel
termine (prorogato; cfr. XVII, XVIII, XX, XXI) per la presentazione della risposta
di causa, con scritto 3 gennaio 2011 la CV 2 ha chiesto la sospensione della
procedura avendo essa inoltrato una denuncia penale contro l’at-tore (cfr. XXIII).
L’attore e la CV 1 hanno presentato le loro osservazioni al riguardo (cfr.
XXVII, XXVIII).
Su
richiesta dal TCA, il 24 gennaio 2011 la fondazione ha specificato i motivi della
denuncia penale precisando quindi di “aver optato per una tutela patrimoniale
della fondazione e per questo ha disposto il blocco degli averi LPP di AT 1”
(cfr. XXIX).
1.7 Con
scritto 3 febbraio 2011 la CV 2 ha chiesto l’assunzione di alcuni mezzi di
prova. Nel medesimo scritto l’avv. __________ ha informato il TCA di aver rinunciato
a rappresentare in causa la CV 2 (cfr. XXXII).
1.8 L’11
febbraio 2011 l’avv. RA 2 ha comunicato di aver assunto il patrocinio della CV
2, producendo la relativa procura (cfr. XXXVII).
considerando in diritto
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007).
2.2 Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza
cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle
assicurazioni quale istanza unica (art. 8 cpv. 1 LALPP).
Secondo
l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto
o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella
misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche
della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto
principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti
alle prestazioni assicurative, alle presta-zioni di libero passaggio (attualmente
prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro
le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non
trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa
dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V
168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza del TFA le pretese del
lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i
propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo, dei
contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e
costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in senso
largo. (DTF 129 V 320 con riferimenti,
122 III 59 consid. 2; Meyer-Blaser,
Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgerichts und Bundesgericht
zum BVG, 1995-1999, in SZS 2000 p. 316; UFAS Bollettino LPP n. 53 del 5 ottobre
2000, n. 318).
Per
quanto riguarda la legittimazione passiva – eccezione sollevata nel caso in
esame dalla CV 1 – nella già citata DTF 129 V 320 (cfr. anche DTF 135 V 23
consid. 3.2) il TFA ha stabilito che violazioni del-l’obbligo di deduzione dal
salario di un lavoratore dipendente ai sensi dell’art. 66 cpv. 3 LPP vanno fatte
valere esclusivamente contro il datore di lavoro o l’ex datore di lavoro; qualora
la controversia abbia per oggetto il versamento di una prestazione o
all’ammontare della stessa, il lavoratore deve inve-ce agire in giustizia contro
l’istituto di previdenza (in argomento cfr. Meyer/Uttinger
in: Schneider/Geiser/Gaechter (ed.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art.
73, n. 35 e n. 60).
Nel caso in esame, oggetto del contendere è sapere
se AT 1 dev’essere assicurato ai fini previdenziali – con consecutivo obbligo
contributivo – quale lavoratore in relazione all’attività da lui svolta presso
la CV 2 nel periodo aprile 1996-marzo 2010.
Si
tratta quindi di una controversia di natura previdenziale ai sensi dell’at. 73
LPP, nella quale, in virtù della suevocata giurisprudenza federale, legittimata
a resistere è nella fattispecie unicamente la CV 2 quale (presunto) datore di
lavoro, la legittimazione passiva della CV 1 dovendo per contro essere negata,
nei confronti della stessa non venendo fatto valere alcun diritto a pre-stazioni.
Pacifica
è la competenza territoriale dello scrivente TCA ai sensi dell’art. 73 cpv. 3
LPP, sia con riferimento alla sede di parte convenuta che al luogo dove
l’attore sarebbe stato assunto.
2.3 Con
scritto 3 gennaio 2011 la CV 2 ha chiesto la sospensione della procedura
facendo presente di aver inoltrato nei confronti dell’attore una denuncia
penale (cfr. XIII).
La
richiesta non merita accoglimento, il motivo addotto a suo sostegno non essendo
rilevante per l’esito della presente vertenza (di natura previdenziale). Infatti,
come risulta dallo scritto 24 gennaio 2001 della CV 2 in risposta alla
richiesta del TCA di indicare l’oggetto della denuncia e la pertinenza della
stessa con la presente procedura, la denuncia per “appropriazione indebita sub
semplice sub furto e falsità in documenti” si riferisce in larga misura alla
(presunta) “mancata registrazione contabile di acconti sulle iscrizioni
presso la __________” (cfr. XXIX), questione che non risulta aver pertinenza
alcuna con il presente contenzioso di natura previdenziale (alla denuncia
penale appaiono semmai connesse, come si evince dal citato scritto nel quale la
fondazione afferma anche che in relazione a suddette ipotesi di reato “l’ammon-tare
del danno non è stato ancora quantificato”, eventuali pretese risarcitorie
di natura civile nei confronti dell’attore).
2.4 Ai
sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono
da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 18'990 (stato al 1. gennaio
2005; RU 2004 1678) franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria. Se il
lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un peri-odo inferiore a un
anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero
d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP). L’art. 2 cpv. 4 LPP (in vigore dal 1.
gennaio 2005; per il periodo precedente cfr. art. 2 cpv. 2 vLPP) prevede che il
Consiglio federale disciplina l’obbligo assicurativo dei lavoratori che
esercitano professioni in cui sono usuali fre-quenti cambiamenti di datore di
lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata. Determina le categorie di
lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all’assicurazione
obbligatoria.
Secondo
l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un
salario annuo di oltre 18’990 franchi sottostanno all’assicurazione
obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno
compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno
compiuto il 24° anno di età. È tenuto conto del salario determinante giusta la
Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu-razione per la vecchiaia e per
Fatti
i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 22'155
sino a 75'960 franchi. Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno
di 3’165 franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere
arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).
Dal 1. gennaio 2007 il salario minimo giusta gli artt. 2 e 7 LPP è
stato aumentato a fr. 19'890, dal 1. gennaio 2009 a fr. 20'520 e dal 1. gennaio 2011 a fr. 20'880; gli importi massimi e minimi del salario
coordinato giusta l’art. 8 cpv. 1 LPP corrispondono a fr. 23'205/fr. 79'560
(dal 1.1.2007), fr. 23'040/fr. 82'080 (dal 1.1.2009), fr. 24'360/fr. 83'520
(dal 1.1.2011); l’im-porto ex art. 8 cpv. 2 LPP è di fr. 3'315 dal 1.1.2007,
fr. 3'420 dal 1.1.2009) e fr. 3'480 dal 1.1.2011 (art. 5 OPP 2 nel testo delle
modifiche del 22 settembre 2006 [RU 2006 4159], del 26 settembre 2008 [RU 2008
4725] e del 24 settembre 2010 [RU 2010 4587]).
Ai
sensi dell’art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente dev’essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel
registro della previdenza professionale. L’art. 11 cpv. 2 LPP dispone che se
non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne
sceglie uno d’intesa con il suo personale o con l’eventuale rappresentanza dei
lavoratori.
L’art.
66 LPP disciplina invece la ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e
lavoratore, la deduzione salariale ed il versamento dei contributi all’istituto
di previdenza.
2.5 Con
sentenza pubblicata in DTF 135 I 28 il TF – esaminata la propria giurisprudenza,
la dottrina ed il materiale legislativo – ha segnatamente ribadito come le
nozioni di “salariato”, “(lavoratore) indipendente” e di “datore di lavoro” ai
fini previdenziali sono da intendersi ai sensi dell’AVS (DTF 135 I 38 consid.
5.3.1). Di conseguenza, la nozione di lavoro ex art. 11 LPP, non definita dalla
legge, dev’essere intesa nel senso dell’AVS. Ciò in modo da evitare che per la
stessa attività un salariato sia assicurato all’AVS ma non ai fini previdenziali
o viceversa (DTF 135 I 38 consid. 5.3.2).
Secondo
l’art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro (soggetto a contribuzione)
chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione ai
sensi dell’art. 5 cpv. 2 AVS. Giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi
retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od
indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità
aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in
natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni
analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della
retribuzione del lavoro.
Quale
salariato s’intende qualsiasi persona che eserciti un’at-tività dipendente (Vetter-Schreiber, BVG Kommentar, 2009,
ad art. 2, n.1, p. 27 con rimando a DTF 128 V 25 e 115 Ib 41).
Per
quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata, la giurisprudenza
federale ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura
dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un
datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per
stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente
(STFA H 322/03 dell'11 marzo
2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005). In particolare, insolite costruzioni di
diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione in
tale contesto non hanno alcun valore (RCC 1986 p. 650). Di principio si deve
ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti,
rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o
l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di
dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio
economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne
assume la responsabilità. Questi principi non comportano co-munque, da soli,
soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono
assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi
delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di
stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività
indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di
certi elementi, quali il rapporto di subor-dinazione o il rischio sopportato
rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00
del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a e 3c, p.
283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). Per poter
decidere si dovrà vedere quali sono gli e-lementi predominanti nel caso
concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).
Secondo
la giurisprudenza federale (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b; Pratique VSI 2001 p. 252) i criteri caratteristici di una attività
indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti
dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF
119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico
imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,
le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 120
consid. 2b, p. 331 consid. 2d). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipen-dente
è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse
attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza
con le stesse (RCC 1982 p. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di
accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione
effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208). Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono
adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15a edizione, 2002,
pp. 39ss; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in: Pratique VSI 1996 p. 258 consid.
3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la
necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il rischio economico
dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126 consid. 2b, p. 347 consid. 2d)
o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una
cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile
a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI
1993 p. 226 consid. 3b).
2.6 Nella
fattispecie concreta, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo
TCA non può che qualificare co-me dipendente l’attività svolta dall’attore
presso la CV 2.
Pacifico
è anzitutto che l’attore ha “collaborato” con la CV 2, in particolare
presso la __________ dal 1. aprile 1996 al 31 marzo 2010 nel settore promozione,
accoglienza ed informatica (cfr. petizione e osservazioni 29 ottobre 2010 della
Considerandi
CV 2).
L’attore
è stato notificato in data 14 gennaio 1998 dalla CV 2 alla CV 1, con effetto
dal 1. gennaio 1998, in qualità di dipendente (doc. 9/1). Il 21 dicembre 2001
la CV 2 ha modificato la succitata notifica, affiliandolo il 1. gennaio 2001 come
“indipendente” con un compenso di fr. 70'000 annui (doc. 9/7). Non
può qui non essere rilevata l’incongruenza di una simile mutazione, atteso che,
conformemente all’art. 4 cpv. 1 LPP, spetta semmai al lavoratore indipendente
affiliarsi facoltativamente al secondo pilastro e non al datore di lavoro. Inoltre,
la notifica di “uscita dalla previdenza del personale” datata 26 aprile
2010.
– relativa all’uscita di AT 1 dalla CV 1 – risulta sottoscritta dalla CV 2
quale datore di lavoro (doc. 9/43).
Occorre evidenziare che l’attività svolta dall’attore è inserita in un preciso
contesto gerarchico. Come risulta dall’organi-gramma del __________ della CV 2
(anno 2007), AT 1 faceva parte della direzione della __________ (quest’ultima subordinata
alla direzione del citato dipartimento) ed era inserito nel settore “accoglienza
e promozione” (doc. A). Inoltre, con scritto 31 marzo 2010 la Fondazione ha
notificato la “disdetta immediata del rapporto di lavoro”, motivata fra
l’altro per “rimborsi per spese telefoniche e/o ore supplementari non concordati
con gli organi superiori” (doc. XV/2, sottolineature del redattore). Conformemente
alla giurisprudenza menzionata al considerando precedente, sono pertanto
presenti le caratteristiche di un’attività dipendente. L’attore era subordinato
ad un organismo superiore, le spese venivano rimborsate e il rapporto di lavoro
è stato disdetto. Riguardo a quest’ultimo punto, va evidenziato che la CV 2 non
ha rescisso, come sostenuto, un mandato, ma appunto un “rapporto lavorativo”,
definizione che rinvia all’elemento contrattuale tipico di un’attività
dipendente (cfr. Rehbinder, op.
cit. , n. 48 p. 41). Infine, facendo parte della direzione della __________, l’at-tore
svolgeva la sua attività presso i locali della scuola stessa, ulteriore
caratteristica, questa, del rapporto di subordinazione che lo legava alla CV 2.
Non
va poi dimenticato che a seguito del controllo 28 maggio 2003 l’Ispettore della
Cassa __________ ha effettuato la ripresa degli onorari versati nel periodo
1999.
-2002 dalla CV 2 a AT 1, per complessivi fr. 258'000, in quanto ritenuto erroneamente indipendente (doc. G5). La susseguente decisione di tassazione
d’ufficio del 3 giugno 2003 (doc. G3) è stata contestata dalla CV 2 con scritto
4.
luglio 2003 (doc. XV/17). Tuttavia con lettera 20 ottobre 2003 alla Cassa essa
ha comunicato di aver versato fr. 42'808,60 a saldo dei contributi della ripresa, informando che per il 2003 AT 1 è “ora registrato quale dipendente”
(doc. G2). Dall’estratto dei conti individuali AVS dell’attore (doc. B) e dalla
dichiarazione 15 luglio 2010 della Cassa __________, rilasciata alla CV 2 e da
lei stessa prodotta nella presente vertenza, risulta che AT 1 è stato assoggettato
come dipendente della CV 2 dal 1. aprile 1996 al 31 dicembre 2009 (doc. XV/15).
Parallelamente,
dal punto di vista previdenziale l’attore è stato inserito nella lista del
personale della CV 2 dal 1998 al 2010 (cfr. i relativi conteggi sub doc.
8/1-17; non sono stati prodotti quelli per gli anni 1999 e 2000). Non solo, ma la
CV 1 dal 1998 al 2010 ha annualmente rilasciato all’attore gli attestati di
previdenza, nei quali è segnatamente indicato sia il salario annunciato che
quello assicurato (rispettivamente coordinato ex art. 8 LPP; cfr. doc. 7/1-11).
Non
da ultimo va evidenziato come nelle more della presente procedura la CV 2 non
si è pertinentemente confrontata con i requisiti che delimitano l’attività indipendente
da quella dipendente.
In
queste circostanze, sostenere ora che si trattava di attività lucrativa indipendente
non trova alcuna conferma nella realtà, ma anzi rasenta la temerarietà, non
senza osservare al riguardo come il dichiarato intento di tutelare, con
riferimento alle presunte vicende penali, il patrimonio della CV 2 tramite
quello che la fondazione medesima definisce il “blocco degli averi LPP di AT
1” (cfr. osservazioni CV 2 del 24 gennaio 2011, sub XXIX), non può all’evidenza
costituire circostanza atta a legittimare la qualifica di non dipendente dell’attività
svolta da AT 1. L’attore ha pertanto svolto attività dipendente per conto della
CV 2, motivo per cui il versamento dei premi alla CV 1 non può es-sere avvenuto
per errore o svista.
Va
poi fatto presente che i salari percepiti dall’attore nel periodo in questione,
soggetti all’AVS ed iscritti nel suo conto in-dividuale, superano il limite
salario minimo ex art. 7 LPP, ad eccezione dei fr. 17'125 registrati nel conto
individuale AVS relativo al 1996 (doc. B). In quell’anno il salario minimo assicurato
era di fr. 23'280 (cfr. Stauffer,
Berufliche Vorsorge, 2005, p. 153). Ai sensi dell’art. 2 OPP2 (nel tenore in
vigore sino al 31 dicembre 2004, poi sostituito dal 1.
gennaio 2005 dall’art. 2 cpv. 2 LPP) se il lavoratore è occupato presso un
datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario
annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione. Siccome l’attore
ha iniziato l’attività in questione nell’aprile 1996, in quell’anno avrebbe percepito fr. 22'833 (17'125 : 9 x 12), importo che tuttavia è inferiore
al salario minimo ex art. 7 LPP allora in vigore (fr. 23'280) e quindi non
obbligatoriamente assicurato (sempre dal conto in-dividuale AVS risulta che nel
1996.
AT 1 ha an-che svolto attività lavorativa presso un altro datore di
lavoro, per il che tornerebbe se del caso applicabile l’art. 46 LPP).
In
conclusione, visto quanto sopra, l’attività svolta da AT 1 presso la CV 2 è di
natura dipendente, con consecutivo obbligo d’assicurazione ai fini pre-videnziali
per il periodo 1. gennaio 1997–31 marzo 2010.
Ne
consegue il parziale accoglimento della petizione.
2.7
Con
scritto 3 febbraio 2011 la CV 2 ha chiesto l’assunzione dei seguenti mezzi di
prova:
"
(…)
a. interrogatorio del signor __________,
__________, già contabile della Fondazione e direttore amministrativo della __________,
persona che trattava tanto con l'Ispettorato AVS quanto con la Cassa __________
dal 1993 al 2010;
b. edizione dei verbali di pignoramento
relativi alle esecuzioni nei confronti dell'istante per il periodo
dall'assunzione, 1996, all'anno successivo dell'accordo con l'Ispettorato AVS, per
verificare la dichiarazione della sua posizione professionale di dipendente o
indipendente;
c. richiamo dell'incarto CV 2 2003-2004
dall'ispettorato AVS, __________." (doc. XXXII)
Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126
I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove
giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere
respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di
prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che so-no
noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza prepon-derante,
e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo
apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle
prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no.
111.
e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste u-na
violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).
Nel
caso in esame, la documentazione agli atti è come visto sufficiente per statuire
nel merito della vertenza, per cui l’as-sunzione di ulteriori mezzi di prova non
appare necessaria. In particolare non è necessario procedere alla chiesta audizione
né tantomeno al richiamo degli atti indicato dalla CV 2, poiché, come esposto
al consid. 2.6, la posizione professionale dell’attore ha potuto essere debitamente
chiarita.
2.8
La
presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv.
1.
Lptca).
Alla
CV 1 non si assegnano ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza, infatti, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità o agli
organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di
previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione nei confronti della CV 1 è respinta per carenza di
legittimazione passiva.
2.La petizione nei confronti CV 2 è parzialmente
accolta ai sensi dei considerandi.
§ E’ accertato l’obbligo da
parte della CV 2 di assicurate ai fini previdenziali AT 1 quale lavoratore dipendente
nel periodo 1. gennaio 1997 - 31 marzo 2010.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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