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Decisione

34.2010.43

Accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di assicurare un suo collaboratore ai fini previdenziali

4 marzo 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 22'155

sino a 75'960 franchi. Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno

di 3’165 franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere

arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).

Dal 1. gennaio 2007 il salario minimo giusta gli artt. 2 e 7 LPP è

stato aumentato a fr. 19'890, dal 1. gennaio 2009 a fr. 20'520 e dal 1. gennaio 2011 a fr. 20'880; gli importi massimi e minimi del salario

coordinato giusta l’art. 8 cpv. 1 LPP corrispondono a fr. 23'205/fr. 79'560

(dal 1.1.2007), fr. 23'040/fr. 82'080 (dal 1.1.2009), fr. 24'360/fr. 83'520

(dal 1.1.2011); l’im-porto ex art. 8 cpv. 2 LPP è di fr. 3'315 dal 1.1.2007,

fr. 3'420 dal 1.1.2009) e fr. 3'480 dal 1.1.2011 (art. 5 OPP 2 nel testo delle

modifiche del 22 settembre 2006 [RU 2006 4159], del 26 settembre 2008 [RU 2008

4725] e del 24 settembre 2010 [RU 2010 4587]).

Ai

sensi dell’art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente dev’essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel

registro della previdenza professionale. L’art. 11 cpv. 2 LPP dispone che se

non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne

sceglie uno d’intesa con il suo personale o con l’eventuale rappresentanza dei

lavoratori.

L’art.

66 LPP disciplina invece la ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e

lavoratore, la deduzione salariale ed il versamento dei contributi all’istituto

di previdenza.

2.5 Con

sentenza pubblicata in DTF 135 I 28 il TF – esaminata la propria giurisprudenza,

la dottrina ed il materiale legislativo – ha segnatamente ribadito come le

nozioni di “salariato”, “(lavoratore) indipendente” e di “datore di lavoro” ai

fini previdenziali sono da intendersi ai sensi dell’AVS (DTF 135 I 38 consid.

5.3.1). Di conseguenza, la nozione di lavoro ex art. 11 LPP, non definita dalla

legge, dev’essere intesa nel senso dell’AVS. Ciò in modo da evitare che per la

stessa attività un salariato sia assicurato all’AVS ma non ai fini previdenziali

o viceversa (DTF 135 I 38 consid. 5.3.2).

Secondo

l’art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro (soggetto a contribuzione)

chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione ai

sensi dell’art. 5 cpv. 2 AVS. Giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi

retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od

indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità

aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in

natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni

analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della

retribuzione del lavoro.

Quale

salariato s’intende qualsiasi persona che eserciti un’at-tività dipendente (Vetter-Schreiber, BVG Kommentar, 2009,

ad art. 2, n.1, p. 27 con rimando a DTF 128 V 25 e 115 Ib 41).

Per

quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata, la giurisprudenza

federale ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura

dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un

datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per

stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente

(STFA H 322/03 dell'11 marzo

2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005). In particolare, insolite costruzioni di

diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione in

tale contesto non hanno alcun valore (RCC 1986 p. 650). Di principio si deve

ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti,

rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o

l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di

dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio

economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne

assume la responsabilità. Questi principi non comportano co-munque, da soli,

soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono

assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi

delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di

stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività

indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di

certi elementi, quali il rapporto di subor-dinazione o il rischio sopportato

rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00

del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a e 3c, p.

283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). Per poter

decidere si dovrà vedere quali sono gli e-lementi predominanti nel caso

concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).

Secondo

la giurisprudenza federale (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284

consid. 2b; Pratique VSI 2001 p. 252) i criteri caratteristici di una attività

indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti

dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF

119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico

imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,

le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 120

consid. 2b, p. 331 consid. 2d). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipen-dente

è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse

attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza

con le stesse (RCC 1982 p. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di

accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione

effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208). Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono

adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15a edizione, 2002,

pp. 39ss; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in: Pratique VSI 1996 p. 258 consid.

3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la

necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle

infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il rischio economico

dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal

risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126 consid. 2b, p. 347 consid. 2d)

o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una

cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile

a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI

1993 p. 226 consid. 3b).

2.6 Nella

fattispecie concreta, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo

TCA non può che qualificare co-me dipendente l’attività svolta dall’attore

presso la CV 2.

Pacifico

è anzitutto che l’attore ha “collaborato” con la CV 2, in particolare

presso la __________ dal 1. aprile 1996 al 31 marzo 2010 nel settore promozione,

accoglienza ed informatica (cfr. petizione e osservazioni 29 ottobre 2010 della

Considerandi

CV 2).

L’attore

è stato notificato in data 14 gennaio 1998 dalla CV 2 alla CV 1, con effetto

dal 1. gennaio 1998, in qualità di dipendente (doc. 9/1). Il 21 dicembre 2001

la CV 2 ha modificato la succitata notifica, affiliandolo il 1. gennaio 2001 come

“indipendente” con un compenso di fr. 70'000 annui (doc. 9/7). Non

può qui non essere rilevata l’incongruenza di una simile mutazione, atteso che,

conformemente all’art. 4 cpv. 1 LPP, spetta semmai al lavoratore indipendente

affiliarsi facoltativamente al secondo pilastro e non al datore di lavoro. Inoltre,

la notifica di “uscita dalla previdenza del personale” datata 26 aprile

2010.

– relativa all’uscita di AT 1 dalla CV 1 – risulta sottoscritta dalla CV 2

quale datore di lavoro (doc. 9/43).

Occorre evidenziare che l’attività svolta dall’attore è inserita in un preciso

contesto gerarchico. Come risulta dall’organi-gramma del __________ della CV 2

(anno 2007), AT 1 faceva parte della direzione della __________ (quest’ultima subordinata

alla direzione del citato dipartimento) ed era inserito nel settore “accoglienza

e promozione” (doc. A). Inoltre, con scritto 31 marzo 2010 la Fondazione ha

notificato la “disdetta immediata del rapporto di lavoro”, motivata fra

l’altro per “rimborsi per spese telefoniche e/o ore supplementari non concordati

con gli organi superiori” (doc. XV/2, sottolineature del redattore). Conformemente

alla giurisprudenza menzionata al considerando precedente, sono pertanto

presenti le caratteristiche di un’attività dipendente. L’attore era subordinato

ad un organismo superiore, le spese venivano rimborsate e il rapporto di lavoro

è stato disdetto. Riguardo a quest’ultimo punto, va evidenziato che la CV 2 non

ha rescisso, come sostenuto, un mandato, ma appunto un “rapporto lavorativo”,

definizione che rinvia all’elemento contrattuale tipico di un’attività

dipendente (cfr. Rehbinder, op.

cit. , n. 48 p. 41). Infine, facendo parte della direzione della __________, l’at-tore

svolgeva la sua attività presso i locali della scuola stessa, ulteriore

caratteristica, questa, del rapporto di subordinazione che lo legava alla CV 2.

Non

va poi dimenticato che a seguito del controllo 28 maggio 2003 l’Ispettore della

Cassa __________ ha effettuato la ripresa degli onorari versati nel periodo

1999.

-2002 dalla CV 2 a AT 1, per complessivi fr. 258'000, in quanto ritenuto erroneamente indipendente (doc. G5). La susseguente decisione di tassazione

d’ufficio del 3 giugno 2003 (doc. G3) è stata contestata dalla CV 2 con scritto

4.

luglio 2003 (doc. XV/17). Tuttavia con lettera 20 ottobre 2003 alla Cassa essa

ha comunicato di aver versato fr. 42'808,60 a saldo dei contributi della ripresa, informando che per il 2003 AT 1 è “ora registrato quale dipendente”

(doc. G2). Dall’estratto dei conti individuali AVS dell’attore (doc. B) e dalla

dichiarazione 15 luglio 2010 della Cassa __________, rilasciata alla CV 2 e da

lei stessa prodotta nella presente vertenza, risulta che AT 1 è stato assoggettato

come dipendente della CV 2 dal 1. aprile 1996 al 31 dicembre 2009 (doc. XV/15).

Parallelamente,

dal punto di vista previdenziale l’attore è stato inserito nella lista del

personale della CV 2 dal 1998 al 2010 (cfr. i relativi conteggi sub doc.

8/1-17; non sono stati prodotti quelli per gli anni 1999 e 2000). Non solo, ma la

CV 1 dal 1998 al 2010 ha annualmente rilasciato all’attore gli attestati di

previdenza, nei quali è segnatamente indicato sia il salario annunciato che

quello assicurato (rispettivamente coordinato ex art. 8 LPP; cfr. doc. 7/1-11).

Non

da ultimo va evidenziato come nelle more della presente procedura la CV 2 non

si è pertinentemente confrontata con i requisiti che delimitano l’attività indipendente

da quella dipendente.

In

queste circostanze, sostenere ora che si trattava di attività lucrativa indipendente

non trova alcuna conferma nella realtà, ma anzi rasenta la temerarietà, non

senza osservare al riguardo come il dichiarato intento di tutelare, con

riferimento alle presunte vicende penali, il patrimonio della CV 2 tramite

quello che la fondazione medesima definisce il “blocco degli averi LPP di AT

1” (cfr. osservazioni CV 2 del 24 gennaio 2011, sub XXIX), non può all’evidenza

costituire circostanza atta a legittimare la qualifica di non dipendente dell’attività

svolta da AT 1. L’attore ha pertanto svolto attività dipendente per conto della

CV 2, motivo per cui il versamento dei premi alla CV 1 non può es-sere avvenuto

per errore o svista.

Va

poi fatto presente che i salari percepiti dall’attore nel periodo in questione,

soggetti all’AVS ed iscritti nel suo conto in-dividuale, superano il limite

salario minimo ex art. 7 LPP, ad eccezione dei fr. 17'125 registrati nel conto

individuale AVS relativo al 1996 (doc. B). In quell’anno il salario minimo assicurato

era di fr. 23'280 (cfr. Stauffer,

Berufliche Vorsorge, 2005, p. 153). Ai sensi dell’art. 2 OPP2 (nel tenore in

vigore sino al 31 dicembre 2004, poi sostituito dal 1.

gennaio 2005 dall’art. 2 cpv. 2 LPP) se il lavoratore è occupato presso un

datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario

annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione. Siccome l’attore

ha iniziato l’attività in questione nell’aprile 1996, in quell’anno avrebbe percepito fr. 22'833 (17'125 : 9 x 12), importo che tuttavia è inferiore

al salario minimo ex art. 7 LPP allora in vigore (fr. 23'280) e quindi non

obbligatoriamente assicurato (sempre dal conto in-dividuale AVS risulta che nel

1996.

AT 1 ha an-che svolto attività lavorativa presso un altro datore di

lavoro, per il che tornerebbe se del caso applicabile l’art. 46 LPP).

In

conclusione, visto quanto sopra, l’attività svolta da AT 1 presso la CV 2 è di

natura dipendente, con consecutivo obbligo d’assicurazione ai fini pre-videnziali

per il periodo 1. gennaio 1997–31 marzo 2010.

Ne

consegue il parziale accoglimento della petizione.

2.7

Con

scritto 3 febbraio 2011 la CV 2 ha chiesto l’assunzione dei seguenti mezzi di

prova:

"

(…)

a. interrogatorio del signor __________,

__________, già contabile della Fondazione e direttore amministrativo della __________,

persona che trattava tanto con l'Ispettorato AVS quanto con la Cassa __________

dal 1993 al 2010;

b. edizione dei verbali di pignoramento

relativi alle esecuzioni nei confronti dell'istante per il periodo

dall'assunzione, 1996, all'anno successivo dell'accordo con l'Ispettorato AVS, per

verificare la dichiarazione della sua posizione professionale di dipendente o

indipendente;

c. richiamo dell'incarto CV 2 2003-2004

dall'ispettorato AVS, __________." (doc. XXXII)

Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che so-no

noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza prepon-derante,

e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo

apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle

prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no.

111.

e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste u-na

violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.

(SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Nel

caso in esame, la documentazione agli atti è come visto sufficiente per statuire

nel merito della vertenza, per cui l’as-sunzione di ulteriori mezzi di prova non

appare necessaria. In particolare non è necessario procedere alla chiesta audizione

né tantomeno al richiamo degli atti indicato dalla CV 2, poiché, come esposto

al consid. 2.6, la posizione professionale dell’attore ha potuto essere debitamente

chiarita.

2.8

La

presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv.

1.

Lptca).

Alla

CV 1 non si assegnano ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza, infatti, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità o agli

organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di

previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione nei confronti della CV 1 è respinta per carenza di

legittimazione passiva.

2.La petizione nei confronti CV 2 è parzialmente

accolta ai sensi dei considerandi.

§ E’ accertato l’obbligo da

parte della CV 2 di assicurate ai fini previdenziali AT 1 quale lavoratore dipendente

nel periodo 1. gennaio 1997 - 31 marzo 2010.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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