34.2010.50
Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; domanda di prestazioni AI; caso di previdenza (invalidità); divisione giusta l'art. 122 CC in casu attuabile
9 maggio 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
34.2010.50
Data decisione, Autorità:
09.05.2011, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; domanda di prestazioni AI; caso di previdenza (invalidità); divisione giusta l'art. 122 CC in casu attuabile
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2010.50
RG/gm
Lugano
9 maggio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella
causa deferitagli il 13/14 settembre 2010 dalla Pretura di Lugano e che oppone
1. AT 1
1 rappr.
da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr. da:
RA 2
2. CV 2
2 rappr. da: RA
3
3. CV 3
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi pensionistici a
causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 19 agosto 2010, cresciuta in giudicato il 9 settembre successivo, il
Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio
celebrato da AT 1 e CV 1 il 30 agosto 1991 e ha deciso una ripartizione a metà
dei rispettivi averi pensionistici accumulati durante il matrimonio (cfr. I,
II).
1.2 Il 13/14 settembre 2010, in applicazione dell’art. 142 cpv. 2 CC (in vigore sino al 31 dicembre 2010) la causa è stata rimessa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (cfr.
II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ e agli istituti di previdenza
e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2
LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti
esperiti – volti a stabilire l’entità degli averi accumulati durante il
matrimonio nonché ad accertare l’eventuale insorgenza, per la ex moglie, di un
caso di previdenza avendo essa avanzato nel luglio 2010 una richiesta di
prestazioni AI per adulti (cfr. IV-XXXV) – si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi successivi.
2.1 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è
lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2
LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura
anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in: Schneider/Geiser/Gächter (ed.)
Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv.
1 lett. a LPP).
2.2 Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2010, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza
tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti
al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di
libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del
matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I
pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA
34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura.
Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive
conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero
del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3
2.3.1 Dalla
documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate)
emerge che in costanza di matrimonio – e per l’esattezza sino al 9
settembre 2009, data della crescita in giudicato della pronunzia del divorzio (DTF
132 V 236) – CV 1 – che non risulta essere stata assicurata ai fini
previdenziali al momento della celebrazione del matrimonio ma che è stata in
seguito assicurata all’istituto di previdenza della __________, alla __________
ed infine alla CV 2 (cfr. IX, IX/3, XIX) – ha accumulato una prestazione
divisibile di complessivi CHF 14'876.65, di cui CHF 6'393.65 attualmente
depositati su un conto di libero passaggio presso la AT 2, dove sono confluiti
gli averi pensionistici accumulati presso la __________ e la __________ (cfr.
XIX) e CHF 8'483.-- presso la summenzionata CV 2 quale ente previdenziale della
__________ dove attualmente essa svolge la propria attività lavorativa (cfr.
XIII).
Per il
resto, dal fascicolo risulta che nel mese di luglio 2010 CV 1 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (cfr. inc. AI sub XVII) e che a dipendenza
di tale richiesta l’amministrazione ha sinora predisposto la raccolta dei dati
medici e professionali, ha escluso l’adozione di misure di intervento tempestivo
e procederà quindi alla valutazione dell’eventuale diritto ad una rendita
d’invalidità (cfr. inc AI sub XVII e XXVI).
Orbene,
l’esclusione di una divisione giusta gli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP – e
quindi l’attuazione di una compensazione in applicazione dell’art. 124 CC da
parte del giudice del divorzio e non del giudice delle assicurazioni sociali – presuppone
il sopraggiungimento di un caso di previdenza durante il matrimonio e più
precisamente la percezione di prestazioni del secondo pilastro rispettivamente
la nascita del diritto a queste ultime da parte dell’assicurato (STF
9C_388/2009 del 10 maggio 2010, consid. 4 non pubblicata in DTF 136 V 225, DTF
135 V 13, DTF 133 V 288, 130 III 297; STFA B 104/05 del 21 marzo 2007, B
107/03 del 30 marzo 2005, B 19/05 del 28 giugno 2005;
RSAS 2004 p. 572). Ciò non corrisponde tuttavia al caso in
esame, l’interessata non essendo a tutt’oggi al beneficio né di una rendita AI
– che potrà se del caso essere riconosciuta con decorrenza, al più presto, dal
1. gennaio 2011, ossia 6 mesi dopo la presentazione della domanda di
prestazioni ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, e quindi in data posteriore alla
crescita in giudicato del divorzio quale momento determinante ai fini della
divisione ex art. 122 CC e artt. 22 e segg. LFLP (DTF 132 V 236; Geiser/Senti,
op. cit., ad art. 22, n. 11) – né tanto meno di prestazioni della previdenza professionale.
Infatti, da un lato l’eventuale diritto ad una rendita del 2° pilastro da parte
della AT 2 (cui CV 1 è assicurata dal 1. gennaio 2009) non potrà anch’esso che
sorgere in data successiva al divorzio, atteso che dal 1. gennaio 2010
(dall’insorgenza cioè del danno alla salute causante incapacità al lavoro) sino
(per lo meno) al 31 dicembre 2010 essa ha beneficiato di indennità giornaliere
per malattia da parte di __________ (cfr. scritto 11 aprile 2011 di __________
a TCA sub XXXV; cfr. anche in inc. AI: domanda di prestazioni AI del luglio
2009, scritto 13 agosto 2010 di __________ a Ufficio AI, rapporto medico dr. __________
dell’ottobre 2010) e che in virtù del Regolamento di previdenza della
fondazione suddetta una rendita d’invalidità è esigibile solo dal momento in
cui si estingue (con riferimento all’art. 26 OPP 2) il diritto a prestazioni
dell’assicurazione d’indennità giornaliera (cfr. art. 15 del Regolamento sub
XXIII); d’altro lato, per quanto riguarda la AT 2, l’art. 4 cpv. 6 lett. b del
Regolamento sulla tenuta dei conti di libero passaggio (cfr. XXIV/3)
stabilisce, per quanto qui interessa, che il capitale viene versato alla
persona assicurata (sotto forma di prestazione di vecchiaia) – ed in tal senso
è da intendersi quindi l’insorgere di un caso di previdenza – se la persona
assicurata percepisce una rendita d’invalidità intera dall’Assicurazione
federale per l’invalidità, eventualità che, come visto, potrà se del caso
realizzarsi non prima del mese di gennaio 2011.
Di
conseguenza – contrariamente a quanto sembra voler sostenere la AT 2 la
quale, a motivo dell’incapacità al lavoro di CV 1, non ammette in concreto (facendo
riferimento agli artt. 141 [sic!] e 124 CC) la possibilità di una divisione
(cfr. XIX, XXIV, XXX, XLI) e a quanto asserito dalla CV 2 che, senza per altro
aver sinora riconosciuto a favore dell’assicurata il diritto a prestazioni LPP,
asserisce, anch’essa con riferimento all’esistenza di un’incapacità al lavoro,
essersi già realizzato un “caso previdenziale” (cfr. XIII, XIII/1, XL)
– una divisione del capitale pensionistico di CV 1 depositato presso i due
istituti risulta quindi sicuramente attuabile (ciò che in sostanza riconoscono
pure gli ex coniugi; cfr. XIX, XXXI), non essendo nella fattispecie
sopraggiunto, per i motivi suesposti, un caso di previdenza (invalidità)
durante il matrimonio ai sensi dell’art. 122 cpv. 1 CC.
2.3.2 AT
1, già assicurato presso l’istituto di previdenza di RA 3, risulta invece aver
(incontestatamente) accumulato un avere previdenziale divisibile di CHF
10'041.24 attualmente depositato su un conto di libero passaggio presso la AT 2
(cfr. VIII, XIV).
2.3.3
Stante quanto sopra, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal
Pretore, a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un
accredito complessivo di CHF 2'417.70 (14'876.65 -
10'041.24 : 2).
2.4 Per
applicazione analogica degli articoli 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di
prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti
(art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere
accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero
passaggio.
La
somma di CHF 2'417.70, di cui CHF 1'378.10 a carico della AT 2 (contratto __________) e CHF 1'039.60 a debito del conto di libero passaggio n. __________
intestato a CV 1 presso la CV 3, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo
(per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25
settembre 2009) di cui ai combinati artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a far tempo dal 9 settembre 2010 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003), dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1
sul conto di libero passaggio ad esso intestato presso la AT 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.5 Entrambi
gli ex coniugi hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio in relazione alla presente procedura (cfr.
IX, XXXI).
Presupposti
per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente,
l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del
processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (art. 28 cpv. 2
Lptca, artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la
giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di
un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di
facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le
necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art.
14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio
non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la
designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi
interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari).
A
non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato elementi di
particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e
non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa.
La presente procedura, retta dalla massima ufficiale e dal principio
inquisitorio (Geiser/Senti, op. cit., ad art. 25a , n. 13), ha potuto
sostanzialmente essere evasa sulla base delle attestazioni degli istituti
previdenziali e di libero passaggio interessati e della documentazione, di
facile lettura, acquisita d’ufficio agli atti, senza particolari interventi
delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.
Difettando
una delle condizioni richieste per la concessione dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio, le rispettive istanze devono di conseguenza essere
respinte.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 14'876.65.
Considerandi
2.
- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il
matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 10'041.24.
3.
- E'
fatto ordine alla CV 2 (contratto __________) di versare a favore del conto di
libero passaggio __________ intestato a AT 1 presso la AT 2, la somma di CHF
1'378.10 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9
settembre 2010.
4.
- E'
fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto di libero passaggio n. __________
intestato a CV 1 e a favore del conto di libero passaggio n. __________
intestato a AT 1, la somma di CHF 1'039.60 oltre interessi compensativi ai
sensi dei considerandi a datare dal 9 settembre 2010.
5.
- Le domande d’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio presentate da AT 1 e CV 1 sono respinte.
6.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
7.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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