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Decisione

34.2010.50

Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; domanda di prestazioni AI; caso di previdenza (invalidità); divisione giusta l'art. 122 CC in casu attuabile

9 maggio 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura.

Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive

conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero

del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3

2.3.1 Dalla

documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate)

emerge che in costanza di matrimonio – e per l’esattezza sino al 9

settembre 2009, data della crescita in giudicato della pronunzia del divorzio (DTF

132 V 236) – CV 1 – che non risulta essere stata assicurata ai fini

previdenziali al momento della celebrazione del matrimonio ma che è stata in

seguito assicurata all’istituto di previdenza della __________, alla __________

ed infine alla CV 2 (cfr. IX, IX/3, XIX) – ha accumulato una prestazione

divisibile di complessivi CHF 14'876.65, di cui CHF 6'393.65 attualmente

depositati su un conto di libero passaggio presso la AT 2, dove sono confluiti

gli averi pensionistici accumulati presso la __________ e la __________ (cfr.

XIX) e CHF 8'483.-- presso la summenzionata CV 2 quale ente previdenziale della

__________ dove attualmente essa svolge la propria attività lavorativa (cfr.

XIII).

Per il

resto, dal fascicolo risulta che nel mese di luglio 2010 CV 1 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (cfr. inc. AI sub XVII) e che a dipendenza

di tale richiesta l’amministrazione ha sinora predisposto la raccolta dei dati

medici e professionali, ha escluso l’adozione di misure di intervento tempestivo

e procederà quindi alla valutazione dell’eventuale diritto ad una rendita

d’invalidità (cfr. inc AI sub XVII e XXVI).

Orbene,

l’esclusione di una divisione giusta gli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP – e

quindi l’attuazione di una compensazione in applicazione dell’art. 124 CC da

parte del giudice del divorzio e non del giudice delle assicurazioni sociali – presuppone

il sopraggiungimento di un caso di previdenza durante il matrimonio e più

precisamente la percezione di prestazioni del secondo pilastro rispettivamente

la nascita del diritto a queste ultime da parte dell’assicurato (STF

9C_388/2009 del 10 maggio 2010, consid. 4 non pubblicata in DTF 136 V 225, DTF

135 V 13, DTF 133 V 288, 130 III 297; STFA B 104/05 del 21 marzo 2007, B

107/03 del 30 marzo 2005, B 19/05 del 28 giugno 2005;

RSAS 2004 p. 572). Ciò non corrisponde tuttavia al caso in

esame, l’interessata non essendo a tutt’oggi al beneficio né di una rendita AI

– che potrà se del caso essere riconosciuta con decorrenza, al più presto, dal

1. gennaio 2011, ossia 6 mesi dopo la presentazione della domanda di

prestazioni ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, e quindi in data posteriore alla

crescita in giudicato del divorzio quale momento determinante ai fini della

divisione ex art. 122 CC e artt. 22 e segg. LFLP (DTF 132 V 236; Geiser/Senti,

op. cit., ad art. 22, n. 11) – né tanto meno di prestazioni della previdenza professionale.

Infatti, da un lato l’eventuale diritto ad una rendita del 2° pilastro da parte

della AT 2 (cui CV 1 è assicurata dal 1. gennaio 2009) non potrà anch’esso che

sorgere in data successiva al divorzio, atteso che dal 1. gennaio 2010

(dall’insorgenza cioè del danno alla salute causante incapacità al lavoro) sino

(per lo meno) al 31 dicembre 2010 essa ha beneficiato di indennità giornaliere

per malattia da parte di __________ (cfr. scritto 11 aprile 2011 di __________

a TCA sub XXXV; cfr. anche in inc. AI: domanda di prestazioni AI del luglio

2009, scritto 13 agosto 2010 di __________ a Ufficio AI, rapporto medico dr. __________

dell’ottobre 2010) e che in virtù del Regolamento di previdenza della

fondazione suddetta una rendita d’invalidità è esigibile solo dal momento in

cui si estingue (con riferimento all’art. 26 OPP 2) il diritto a prestazioni

dell’assicurazione d’indennità giornaliera (cfr. art. 15 del Regolamento sub

XXIII); d’altro lato, per quanto riguarda la AT 2, l’art. 4 cpv. 6 lett. b del

Regolamento sulla tenuta dei conti di libero passaggio (cfr. XXIV/3)

stabilisce, per quanto qui interessa, che il capitale viene versato alla

persona assicurata (sotto forma di prestazione di vecchiaia) – ed in tal senso

è da intendersi quindi l’insorgere di un caso di previdenza – se la persona

assicurata percepisce una rendita d’invalidità intera dall’Assicurazione

federale per l’invalidità, eventualità che, come visto, potrà se del caso

realizzarsi non prima del mese di gennaio 2011.

Di

conseguenza – contrariamente a quanto sembra voler sostenere la AT 2 la

quale, a motivo dell’incapacità al lavoro di CV 1, non ammette in concreto (facendo

riferimento agli artt. 141 [sic!] e 124 CC) la possibilità di una divisione

(cfr. XIX, XXIV, XXX, XLI) e a quanto asserito dalla CV 2 che, senza per altro

aver sinora riconosciuto a favore dell’assicurata il diritto a prestazioni LPP,

asserisce, anch’essa con riferimento all’esistenza di un’incapacità al lavoro,

essersi già realizzato un “caso previdenziale” (cfr. XIII, XIII/1, XL)

– una divisione del capitale pensionistico di CV 1 depositato presso i due

istituti risulta quindi sicuramente attuabile (ciò che in sostanza riconoscono

pure gli ex coniugi; cfr. XIX, XXXI), non essendo nella fattispecie

sopraggiunto, per i motivi suesposti, un caso di previdenza (invalidità)

durante il matrimonio ai sensi dell’art. 122 cpv. 1 CC.

2.3.2 AT

1, già assicurato presso l’istituto di previdenza di RA 3, risulta invece aver

(incontestatamente) accumulato un avere previdenziale divisibile di CHF

10'041.24 attualmente depositato su un conto di libero passaggio presso la AT 2

(cfr. VIII, XIV).

2.3.3

Stante quanto sopra, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal

Pretore, a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un

accredito complessivo di CHF 2'417.70 (14'876.65 -

10'041.24 : 2).

2.4 Per

applicazione analogica degli articoli 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di

prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti

(art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere

accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero

passaggio.

La

somma di CHF 2'417.70, di cui CHF 1'378.10 a carico della AT 2 (contratto __________) e CHF 1'039.60 a debito del conto di libero passaggio n. __________

intestato a CV 1 presso la CV 3, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo

(per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25

settembre 2009) di cui ai combinati artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati

su tale importo a far tempo dal 9 settembre 2010 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003), dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1

sul conto di libero passaggio ad esso intestato presso la AT 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.5 Entrambi

gli ex coniugi hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio in relazione alla presente procedura (cfr.

IX, XXXI).

Presupposti

per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente,

l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del

processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (art. 28 cpv. 2

Lptca, artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la

giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di

un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di

facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le

necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art.

14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio

non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la

designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi

interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari).

A

non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato elementi di

particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e

non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa.

La presente procedura, retta dalla massima ufficiale e dal principio

inquisitorio (Geiser/Senti, op. cit., ad art. 25a , n. 13), ha potuto

sostanzialmente essere evasa sulla base delle attestazioni degli istituti

previdenziali e di libero passaggio interessati e della documentazione, di

facile lettura, acquisita d’ufficio agli atti, senza particolari interventi

delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.

Difettando

una delle condizioni richieste per la concessione dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio, le rispettive istanze devono di conseguenza essere

respinte.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 14'876.65.

Considerandi

2.

- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il

matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 10'041.24.

3.

- E'

fatto ordine alla CV 2 (contratto __________) di versare a favore del conto di

libero passaggio __________ intestato a AT 1 presso la AT 2, la somma di CHF

1'378.10 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9

settembre 2010.

4.

- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto di libero passaggio n. __________

intestato a CV 1 e a favore del conto di libero passaggio n. __________

intestato a AT 1, la somma di CHF 1'039.60 oltre interessi compensativi ai

sensi dei considerandi a datare dal 9 settembre 2010.

5.

- Le domande d’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio presentate da AT 1 e CV 1 sono respinte.

6.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

7.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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