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Decisione

34.2010.55

Rendita invalidità LPP. Sovrassicurazione. Applicazione delle nuove regole di sovraindennizzo anche alle correnti rendite, ossia a quelle riconosciute prima della modifica del regolamento previdenzial

14 marzo 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I

capoversi 4- 8 non concernono la presente vertenza.

Come

visto l’art. 3.3 del Regolamento 2006 corrisponde, per quello che concerne la

fattispecie, sostanzialmente all’art. 24 cpv. 2 OPP2.

2.7. L’attore

contesta l’applicazione del Regolamento 2006, chiedendo invece che venga

applicato il precedente Regolamento 2000 (valido sino al 31 dicembre 2004), il

quale all’art. 3.3 cpv. 1 prevedeva quale limite di sovrassicurazione il 100%

del salario presumibilmente perso e per i beneficiari di una rendita AI veniva

conteggiato unicamente il reddito d’attività lucrativa conseguito e non

il reddito presumibilmente ottenibile. Di conseguenza l’attore avrebbe diritto

dal 1° gennaio 2006 ad una prestazione mensile d’invalidità di fr. 3'097,25 e

non di fr. 2’303,75.

L’attore

ha in particolare argomentato:

"

(…)

In effetti, va detto che, se è vero che la decisione AI

(sulla quale la __________ si è basata per allestire la propria presa di

posizione) è datata 21 agosto 2008 (ed è quindi posteriore all'entrata in vigore

del regolamento del 2006 citata dalla __________, doc. I), È ALTRETTANTO VERO

CHE DETTA DECISIONE CERTIFICA CHE L'INIZIO DELL'INVALIDITÀ, CON DIRITTO

AD UNA RENDITA INTERA È AVVENUTO A FARE TEMPO DAL 1 NOVEMBRE 2002. In altre parole, la rendita AI era stata fissata con effetto al 1.11.2002 (e quindi prima

dell'entrata in vigore del cambio di regolamento, avvenuto nel 2006). La

situazione determinante per calcolare la rendita è quindi quella in essere nel

2002 (o alla peggio nel 2003), sulla base del regolamento allora in vigore. E

ciò anche per il periodo posteriore al 1 gennaio 2006.

In effetti, non si reputa corretto che un assicurato,

con rendita intera fissata (sia nella percentuale che nell'ammontare) prima dell'entrata

in vigore di un determinato regolamento (e che quindi di fatto ha iniziato ad

usufruire delle prestazioni sulla base di una determinata norma e prima

dell'entrata in vigore della modifica – senza contare che i contributi venivano

pagati sulla base della vecchia situazione) possa poi perdere dei diritti o

delle prestazioni al momento in cui, posteriormente, entrano in vigore dei

cambiamenti.

Pare lapalissiano, sulla base del principio del

mantenimento dei diritti acquisiti e del principio della non retroattività.

Ciò a maggior ragione se si pensa che lo stato di

salute dell'assicurato, e la sua rendita di invalidità, sono stabilizzate al

più tardi dal 1 gennaio del 2003, e che da allora (se si fa astrazione di una

mera questione di calcolo a far tempo dal 1 gennaio 2004), nulla è mutato, né

nella sua situazione clinica, né nell'ambito della sua capacità lavorativa.

(…)" (Doc. I, pag. 4-5)

Dal

punto di vista del diritto intertemporale, in assenza di una esplicita norma

transitoria si applicano le norme legali valide al momento in cui si

pone la questione della sovrassicurazione, quindi anche alle rendite correnti. Le

norme applicabili al momento della nascita del diritto alla prestazione non

continuano ad essere applicabili (Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire

LPP e LFLP, 2010, ad art. 34a, n. 51, p. 51, Vetter-Schreiber, op. cit.,

ad art. 24 BVV, n. 51, p. 330; DTF 134 V 67 consid. 2.3.1 con

riferimento a DTF 122 V 319 consid. 3c).

La

stessa giurisprudenza è applicabile anche alle disposizioni regolamentari.

In particolare il TF ha ritenuto conforme al diritto l’adattamento di una

corrente rendita d’invalidità alle nuove disposizioni regolamentari che

stabilivano l’abbassamento del limite di sovraindennizzo dal 100% al 90% del

salario presumibilmente perso (STF B 82/06 del 19 gennaio 2007, pubblicata in

SVR 2007 BVG nr. 35, citata anche in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad

art. 34a, n. 51, p. 51, Vetter-Schreiber, op. cit., ad

art. 24 BVV, n. 51 p. 330; criticata da Riemer in RSAS 2007, 287 ss., ma

confermata dal TF in DTF 134 V 68 consid. 2.3.3).

Con

riferimento alla succitata giurisprudenza, da una parte l’CV 1 nel 2008 ha stabilito le rendite d’invalidità da erogare e quindi in quel momento si è posta la questione

di un’eventuale sovrassicurazione, dall’altra esso ha dovuto adeguare le

prestazioni alle nuove norme di coordinamento. Di conseguenza l’ente previdenziale

ha legittimamente applicato l’art. 3.3 del Regolamento 2006 alle rendite successive

al 1° gennaio 2006 (cfr. consid. 2.6). Non vi è pertanto stata alcuna

violazione dei diritti acquisti.

Diverso

sarebbe ad esempio il caso se contemporaneamente ad un nuova regolamentazione

della sovrassicurazione (introduzione del concetto di reddito presumibilmente

conseguibile) vi fosse stata anche una modifica del concetto d’invalidità (da

“invalidità professionale” ad invalidità secondo l’AI) ed il regolamento stesso

prevedesse una protezione dei diritti acquisiti (cfr. STF 9C_1002/2009 del 27

settembre 2010), ciò che manifestamente non corrisponde alla fattispecie in esame.

2.8 Altro

punto di contestazione riguarda il reddito che l’assicurato può presumibilmente

conseguire con l’invalidità.

Nella

sentenza pubblicata in DTF 134 V 69 consid. 4 (confermata, ad esempio, in STF

9C_912/2009 dell’8 luglio 2010,9C_673/2007 del 9 ottobre 2008) il TF ha avuto

modo di esaminare dettagliatamente il concetto “il reddito sostitutivo

conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di

prestazioni d’invalidità” di cui all’art. 24 cpv. 2 seconda frase OPP2, in

vigore dal 1° gennaio 2005 ed applicabile al caso concreto.

Scopo

di questa norma è che gli assicurati parzialmente invalidi, che non mettono a

frutto la loro residua capacità lavorativa, siano finanziariamente equiparati

con gli assicurati che, in virtù dell’obbligo di diminuire il danno, realizzano

effettivamente un reddito da un’attività ritenuta ragionevolmente esigibile

(DTF 134 V 69 consid. 4.1.1).

Partendo

dal principio della congruenza tra primo pilastro (AI) e secondo pilastro (LPP)

- sancito dagli artt. 23, 24 cpv. 1 e art. 26 cpv. 1 LPP - , il TF ha concluso

che generalmente il reddito da invalido stabilito dall’AI corrisponde al

reddito che l’assicurato invalido può ancora ragionevolmente realizzare ai

sensi dell’art. 24 cpv. 2 secondo frase OPP2 . L’Alta Corte ha parlato di una presunzione

(DTF 134 V 70 consid. 4.1.2 e 4.1.3; cfr. Vetter-Schreiber,

op. cit., ad art. 24 BVV 2, n. 34, p. 328).

Il TF ha comunque evidenziato che il reddito da invalido accertato

dagli organi competenti dell’AI è stabilito sulla base di un mercato

equilibrato del lavoro ai sensi dell’art. 16 LPGA e non in funzione delle

offerte di lavoro che sono effettivamente a disposizione dell’assicurato (parzialmente)

invalido, magari confrontato con una congiuntura sfavorevole. Il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe ragionevolmente realizzare ai sensi dell’art. 24

cpv. 1 seconda frase OPP2 si fonda sul principio dell’esigibilità, il quale

impone che siano prese in considerazione tutte le circostanze oggettive e soggettive

del caso concreto, compreso anche il mercato del lavoro. Il termine soggettivo

non significa tuttavia che determinante sia l’apprezzamento soggettivo della

persona interessata su quanto possa ancora essere ragionevolmente richiesto. Occorre

invece valutare le circostanze soggettive e le possibilità, dal punto di vista

oggettivo, che sono effettivamente ed oggettivamente date all’assicurato sul

mercato del lavoro. Pertanto, l’istituto di previdenza che intende ridurre le

prestazioni di invalidità del regime obbligatorio deve preventivamente sentire

l’interessato in merito alle sue circostanze personali ed alla sua posizione

concreta sul mercato del lavoro che gli impedirebbero o lo limiterebbero nella

realizzazione di un reddito così come stabilito dall’AI.

Queste

circostanze soggettive, che devono essere prese in considerazione dal profilo

dell’esigibilità, corrispondono a tutte le particolarità che, nell’ambito di un

esame oggettivo, hanno un’importanza determinante sulle possibilità effettive

della persona invalida di trovare un posto di lavoro adatto ed esigibile sul

mercato reale del lavoro. Inoltre, dal profilo procedurale, il diritto di

essere sentito riconosciuto all’assicurato comporta da parte sua, quale

contropartita, un obbligo di collaborare. A lui incombe infatti, nella

procedura di sovrassicurazione, di allegare, motivare e offrire, nella misura

del possibile, delle prove – ad esempio le ricerche infruttuose di lavoro – relative

alle circostanze personali e alle possibilità effettive sul mercato che gli

impedirebbero di realizzare un reddito residuo equivalente a quello del reddito

da invalido (DTF 134 V 71 ss, consid. 4.2.1 e 4.2.2; cfr. STF 9C_592/2009 del

15 aprile 2010 [pubblicata in SVR 2010 BVG nr. 45] consid. 3.3., STF 9C_

912/2009 dell’8 luglio 2010 consid. 4.1, STF 9C_673/2007 del 9 ottobre 2008 consid.

3).

Infine,

nella citata sentenza pubblicata in SVR 2010 BVG nr. 45, l’Alta Corte ha

statuito che la riduzione della rendita a causa di sovraindennizzo può

senz’altro aver luogo anche per il periodo che precede la prima concessione del

diritto di essere sentito in merito alle circostanze personali o legate al

mercato del lavoro rilevanti per il computo dei redditi presumibilmente ancora

realizzabili. Il TFA ha poi precisato che non sussiste alcuna disposizione

legale che obblighi l’istituto previdenziale a preannunciare la decurtazione,

con la conseguenza che potrebbe essere ridotta soltanto con effetto per il futuro.

2.9.

Con scritto 10 febbraio 2011 questa Corte ha assegnato all’attore un termine

per fornire la prova, ai sensi della succitata giurisprudenza, in merito alla

non esigibilità del reddito definito a suo tempo dall’Ufficio AI. In risposta,

l’attore ha sostenuto che “non riesce a sfruttare la sua residua capacità di

lavoro sia poiché la stessa è troppo esigua, sia poiché si tratta oramai di un

uomo di 58 anni, sia poiché si tratterebbe di altra attività ed il mercato del

lavoro, per una persona simile, è precluso “(XVIII).

Orbene,

nella procedura AI gli organi preposti non possono basarsi, per verificare se

la persona interessata sfrutta la sua capacità lavorativa residua, su possibilità

di lavoro irrealistiche, quale l'esercizio di un'attività che ponga condizioni

talmente restrittive da doverla ritenere praticamente inesistente sul mercato

generale del lavoro oppure che richieda delle concessioni irrealistiche da

parte del datore di lavoro (STF citata 9C_912/2009 dell’8 luglio 2010 consid.

5.4.1).

Questa

valutazione è stata nel caso in esame eseguita dall’Ufficio AI del Cantone

Ticino che, a seguito della STFA di rinvio del 12

ottobre 2006, ha proceduto ad un nuovo calcolo economico. Accertato come

l’assicurato sfruttasse al massimo la sua residua capacità lavorativa svolgendo

l’attività d’impiegato di commercio, con rapporto 8 aprile 2008 il consulente

in integrazione professionale (cfr. atti AI richiamati d’ufficio dal TCA; cfr. VIII)

aveva rilevato:

"

Svolgendo l'attività

di impiegato di commercio

Come già riferito precedentemente per definire il

salario in questa specifica attività, a mio modo di vedere, non è possibile

adattare il salario che l'A. conseguiva presso la __________ alla percentuale

d'abilità lavorativa residua. Mi permetto, pertanto, di utilizzare le

raccomandazioni salariali della SIC che definiscono che un impiegato con

apprendistato commerciale triennale e dell'età del signor AT 1 può realizzare

un salario medio di Fr. 69'120 nel 2003 e di Fr. 69'232 nel 2004 (salario

medio). Riducendo tali stipendi al 40% otteniamo un salario di Fr. 27'648

per il 2003 e di Fr. 27'693 per il 2004."

Il

summenzionato calcolo è stato esposto nelle motivazioni delle decisioni 28 agosto

2008 dell’Ufficio AI (cfr. doc. E).

L’istituto

di previdenza convenuto, come detto, ha considerato tale importo, aggiornato al

2006, quale reddito presumibilmente ottenibile dall’attore, parzialmente

invalido (cfr. consid. 1.3). Ora, come visto, nello scritto 10 febbraio 2011 l’attore

ha laconicamente sostenuto che gli è preclusa la possibilità di poter conseguire

tale reddito senza tuttavia fornire, nella misura del possibile, la relativa prova

(ad esempio mediante ricerche infruttuose di lavoro; cfr. consid. 2.8), né

tantomeno ha addotto argomentazioni atte a sovvertire la valutazione operata a

suo tempo dall’Ufficio AI.

Ne

consegue che rettamente nel calcolo della sovrassicurazione l’istituto previdenziale

convenuto ha tenuto conto del reddito da invalido determinato in ambito AI considerandolo

quale reddito presumibilmente conseguibile.

Visto

come i restanti parametri del calcolo non sono stati contestati (salario determinante

e altri redditi computabili), la prestazione d’invalidità è stata legittimamente

ridotta, dal 1° gen- naio 2006, a fr. 27'645.-- annui, rispettivamente a fr.

2'303,75 mensili.

La

petizione deve quindi essere respinta.

2.10. Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20

cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dall’istituto di previdenza convenuto,

all’attore, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.

All’CV

1, rappresentato da un avvocato, seppur vincente non

sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità

vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per

gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per

le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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