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Decisione

34.2010.6

Contestazione dell'introduzione di una riserva per le prestazioni di invalidità e di decesso della cassa pensioni; riserva limitata nel tempo

29 settembre 2010Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti a mia disposizione non sono per nulla chiari né l'atteggiamento

sinora dimostrato dalla Cassa nei miei confronti mi permette di guardare con

fiducia al suo operato.

In queste circostanze mi vedo costretto a

mantenere cautelativamente la mia azione anche sulla domanda principale,

invitando codesto lodevole Tribunale ad accertare la situazione, stabilendo se

è giustificata la riserva operata da CV 1 e, in caso affermativo, indicando

quali sarebbero le conseguenze economiche per il sottoscritto.

3. Ammesso e non concesso che una riserva trovi giustificazione

nella fattispecie concreta, sicuramente errata ed inaccettabile è la durata

fissata da CV 1.

CV 1 sostiene che la

decisione d'applicazione di una riserva sullo stato di salute di un suo

assicurato prescinda, o possa prescindere, da un qualsiasi parere medico.

Questa asserzione viene palesemente contraddetta dagli stessi atti compiuti da CV

1 e da essa riassunti nelle sue osservazioni 29.04.2010 di cui al Doc. IX.

(…)

Il comportamento di CV

1 è inoltre manifestamente contraddittorio e come tale inaccettabile: di tutta

evidenza, CV 1 sceglie di seguire i pareri medici a lei favorevoli (riserve più

ampie), ma ignora, senza nessuna giustificazione, quelli ad essa meno

favorevoli, anche se, come ammette, gli stessi sono stati ulteriormente esatti

proprio su sua richiesta.

Quindi non solo CV 1 si

scosta senza motivo oggettivo e serio dalle unanimi conclusioni di ben due

specialisti (dr. __________ e __________), uno dei quali oltretutto è il

proprio medico di fiducia, ma nemmeno motiva fosse anche con solo una riga, le

ragioni del suo operato. Fuori dall'astruso linguaggio giuridico-burocratico la Cassa in sostanza mi sta dicendo: "non m'interessa quello che dicono i periti medici, io

faccio quello che voglio e non devo nemmeno dirti perché!".

Operato che è indegno

di qualsiasi Cassa Pensioni, a maggior ragione di quello della CV 1. Vanno

quindi confermate le conclusioni dei due medici specialisti che hanno stabilito

una durata massima della riserva di cinque anni a partire dall'evento sino al

17.9.2012, con scemato rischio a partire dal secondo anno. (…)” (Doc. XVI)

Dal canto

suo la Cassa, con scritto 31 maggio 2010, ha ribadito la sua richiesta di non entrata nel merito della petizione in difetto di competenza territoriale (XVII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente va rilevato la Cassa ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale di questo TCA: avendo CV 1la

propria sede a __________, a suo dire competente sarebbe il Tribunale di questo

cantone, non quello ticinese. Inoltre anche il luogo dell’azienda presso il

quale l’assicurato è stato assunto è __________.

Giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori e

aventi diritto.

Competente

nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza

unica (art. 8 della Legge cantonale di applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999).

Secondo

l’art. 73 cpv. 2 LPP i Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di

regola gratuita; il giudice accerta d’ufficio i fatti. Secondo il Messaggio del

Consiglio Federale del 19 dicembre 1975 sul progetto di legge sulla previdenza

professionale le regole in materia di procedura della LPP dovevano d’una parte

permettere la realizzazione del diritto materiale e evitare ogni insicurezza giuridica

e, d’altra parte, tenere conto del carattere particolare della previdenza

professionale e dello scopo della protezione sociale che essa si prefigge. Per

i litigi tra assicurati e istituti di previdenza la procedura, retta dal

principio inquisitorio, deve quindi essere semplice, spedita e gratuita e

comprendere due gradi di giurisdizione. L’applicazione di tali principi deve

assicurare un certo parallelismo tra il primo e il secondo pilastro (FF 1976 I

179) e inoltre consentire agli assicurati di accedere facilmente al giudice e

di ottenere una decisione il più rapidamente possibile e senza formalismi

eccessivi (cfr. anche Kieser, commentario alla LPGA, n. 24 all’art. 61; STFA 9

C-944/2008 del 30 marzo 2009 citata in SZS 2009 p. 475).

Giusta l’art.

73 cpv. 3 LPP (di tenore analogo all’art. 73 cpv. 2 in vigore sino alla fine del 2004),

"

Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri

del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu

assunto”.

Si tratta

di una norma imperativa; di conseguenza non è possibile derogarvi mediante una

convenzione di proroga di foro (DTF 133 V 490 consid. 3.4 e riferimenti).

Con luogo

dell’azienda non si intende la sua sede, bensì il luogo in cui essa viene

effettivamente gestita (Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG,

in: SZS 1983 p. 178). Decisivo, inoltre non è il luogo dove l’assicurato è

stato assunto, bensì quello in cui era assunto oppure era effettivamente attivo

al momento in cui il rapporto di lavoro si è estinto rispettivamente

nell’istante in cui la prestazione è divenuta esigibile (SZS 1994 p. 460

consid. 1). Se, quindi, il luogo dell’azienda muta, si modifica anche il foro.

Il

foro alternativo di cui all’art. 73 cpv. 3 LPP nelle vertenze pertinenti la

previdenza professionale in senso stretto ha la sua ratio nel fatto che il 2.

Pilastro è (necessariamente) legato ad un rapporto di impiego. In questo senso

il foro del luogo d’assunzione di cui all’art. 73 cpv. 3 LPP ha come scopo

quello di favorire le vie giudiziarie al lavoratore dipendente, il quale, pur

essendo tenuto obbligatoriamente ad assicurarsi per la previdenza professionale

non ha praticamente influsso sulla scelta dell’istituto di previdenza e,

quindi, né sulla sua sede né sull’eventuale foro del tribunale chiamato a

dirimere eventuali divergenze, specie se quando viene assunto il datore di

lavoro ha già un proprio istituto di previdenza (cfr. art. 11 LPP). Ora,

considerato come attraverso il rapporto di lavoro l’assicurato è strettamente

legato al luogo dell’azienda, la possibilità di poter far capo,

alternativamente, anche al foro al luogo dell’azienda rispettivamente al luogo

effettivo dell’attività lavorativa rappresenta una notevole facilitazione in

termini processuali nella presunzione che il dipendente sia particolarmente

legato a tale luogo. Nel secondo pilastro esiste quindi una stretta connessione,

voluta dalla legge, tra la competenza del Tribunale e il rapporto di lavoro

(cfr. anche SZS 1994 p. 457).

Del resto va

osservato che le perplessità sollevate dalla dottrina con riferimento alle

proroghe di foro di taluni istituti di previdenza che stabiliscono la

competenza dei tribunali della loro sede, sono legate proprio al precitato

scopo dell’art. 73 cpv. 3 LPP quale è, come detto, quello di facilitare le vie

ricorsuali al lavoratore assicurandogli un foro al luogo dell’attività

lavorativa nella presunzione, come accennato, che egli sia particolarmente

legato a tale luogo. È quindi evidente che concedere la

possibilità di concordare un altro foro equivarrebbe a vanificare tale

facilitazione per l’assicurato impiegato voluta dal legislatore (Meyer-Blaser,

in SZS 1995 p. 110; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz,

1985, p. 131; cfr. STFA B 126/05 del 24 maggio 2006, B 93/04 del

9 agosto 2005; DTF 133 V 488 che sancisce espressamente il carattere imperativo

dell’art. 73 cpv. 3 LPP; va non da ultimo osservato che il TFA, in una recente

pronuncia, esprimendosi sull’art. 73 cpv. 3 LPP in una lite in materia di previdenza

vincolata (3. pilastro A), ha ribadito che risulta dallo scopo e dalla

sistematica di questa norma che la volontà del legislatore è quella di

facilitare nella misura massima possibile l’accesso degli assicurati ai

tribunali. Di conseguenza l’interpretazione letterale dell’art. 73 cpv. 3 LPP

secondo cui l’avente diritto deve, se del caso, adire il giudice di un luogo e

in una lingua che egli non si poteva ragionevolmente attendere al momento della

conclusione del contratto di assicurazione, è incompatibile con la ratio legis

dell’art. 73 cpv. 2 che prescrive, come detto, una procedura semplice e spedita.

Di conseguenza, secondo il Tribunale federale, nell’ambito della previdenza

vincolata occorre riconoscere un foro alternativo al domicilio della persona

assicurata; STFA 9C-944/2008 del 30 marzo 2009 citata in SZS 2009 p. 475).

2.2. Nella

specie, risulta che l’attore, di formazione ingegnere, lavora quale

responsabile di progetto presso la filiale di __________ della Divisione

Infrastruttura stradale __________ facente parte del Dipartimento federale __________i

e, quindi, dell’amministrazione federale centrale, con sede a __________.

La

filiale di __________ dell’__________ è una delle cinque filiali in Svizzera

della Divisione infrastruttura stradale ed ha un’organigramma piuttosto

complesso ed esteso, essendo suddivisa in diversi ambiti operativi situati e attivi

tutti a __________, fra le quali quella denominata “Gestione dei progetti”, la

quale conta a sua volta diversi dipendenti nella funzione di “capo progetti”

(cfr. sito dell’__________).

Ora, se è

vero, come adduce la convenuta, che l’attore è stato formalmente “assunto” dall’Ufficio

federale __________ (__________), con sede nel Canton ____________________, è

un fatto incontestato che il luogo di lavoro dell’attore è esclusivamente __________,

come risulta chiaramente dal contratto di lavoro che egli ha stipulato in

italiano in data 15 dicembre 2008 con la Confederazione Svizzera (rappresentata dall’__________; doc. VIbis). Dal medesimo contratto

si evince infatti che AT 1, domiciliato a__________, è stato assunto nella

“funzione” di “Responsabile di progetto” nel “Settore di attività”

“Divisione Infrastruttura stradale, filiale di __________, ambito gestione di

progetti” con luogo di lavoro “__________” (doc. VIbis). Il fatto che la

sede giuridica della filiale di __________ sia pure a __________a è a questo

proposito irrilevante, non essendovi dubbio sul fatto che la filiale è

effettivamente gestita a __________

In

applicazione delle suesposte conclusioni, la competenza di questo Tribunale dal

punto di vista territoriale deve quindi essere ammessa in forza del foro

alternativo previsto dall’art. 73 cpv. 3 LPP dianzi enunciato, considerato come

l’attore, che peraltro è anche domiciliato in Ticino, lavora esclusivamente in Ticino.

Questa soluzione è d’altronde conforme alla prassi dello scrivente Tribunale,

il quale, con STCA del 30 settembre 1998, ha già avuto modo di riconoscere la sua competenza territoriale a dirimere una vertenza in essere tra un assicurato ticinese

dipendente dell’Azienda svizzera delle poste, ma attivo presso il circondario

delle PTT a Bellinzona, e la CV 1 presso la quale l’attore era assicurato (inc.

34.1997.24).

2.3. L'assicurato

ha presentato un atto configurato come "ricorso" per contestare la

riserva introdotta dalla Cassa pensioni convenuta.

In

proposito va rilevato che il Tribunale federale ha già statuito, riferendosi

all'art. 73 LPP, che la LPP non prevede la possibilità per gli organi

dell'istituto di previdenza, contrariamente a quanto predisposto per altre

amministrazioni delle assicurazioni sociali (casse di compensazione AVS, casse

malati, casse dell'assicurazione disoccupazione, gli assicuratori che

partecipano all'applicazione dell'assicurazione infortuni obbliga­toria giusta la LAINF), di pronunciare decisioni vincolanti, in applicazione del diritto federale, cantonale

o comunale (RDAT I-1994 p. 195).

Esse sono

pertanto suscettibili di imporsi solo in virtù di una decisione di un

tribunale, tramite l’introduzione, presso l'autorità giudicante, una petizione.

Esse non crescono in giudicato, contrariamente alle decisioni, e non possono

quindi diventare esecutive (RDAT I-1994 p. 196, DTF 118 V 162, 117 V 242, 117

V 343, 115 V 229, 115 V 242-243; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, p.

241-242; Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in RDS 1987 I p. 615ss; Spira, Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in RJN

1984 p. 15 nota 3; Schwarzenbach-Hanhart, op. cit., p. 182-183; Walser, Der

Rechtschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus beruflichen Vorsorge, in

Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali, Miscellanea per il 75°

anniversario del TFA, p. 473).

Per

questi motivi la procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso ma

dell'azione. Alla base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì

una "controversia tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto" (DTF 112 Ia 184 consid. 2a; 118 Ib 177, 118

V 162; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:

Questions de procédure, in RSA 1989 p. 92; Schwarzenbach-Hanhart, op. cit., p.

183; Spira, op. cit., p. 14; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p.

940).

Dal momento che gli istituti di previdenza non sono dotati del

potere di emanare decisioni, le loro prese di posizione rivestono il valore di

semplici dichiarazioni di parte, contro le quali può essere intentata azione al

fine di ottenere il riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine

breve del ricorso (di regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma

nei termini più ampi di prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara

inoltre applicabili gli art. 129 a 142 CO; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

p. 242 nota 653).

Nel caso

in esame il rimedio di diritto è quindi l'azione, non il ricorso. L’atto

presentato da AT 1 è dunque ricevibile in ordine come petizione.

2.4. Sempre in punto

alla ricevibilità della petizione promossa da AT 1, nella misura in cui egli

postula la verifica, da parte di questo Tribunale, dell’ammontare delle

prestazioni cui egli avrebbe diritto nel caso dovesse verificarsi un evento

assicurato (invalidità o morte) nel termine di applicazione della riserva, va

detto che, non essendosi ancora realizzato il rischio,

la domanda verte implicitamente su una prestazione che potrebbe eventualmente

divenire esigibile in epoca futura e configura di conseguenza non un'azione

condannatoria, ma un'azione di accertamento.

In proposito

va detto che giurisprudenza e dottrina ammettono che l'art. 73 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (DTF

128 V 48, 120 V 301; RDAT I-1994 p. 198; Riemer/Kafka, Das Recht der

beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 8, p. 162; Meyer, op. cit.

in RDS p. 614; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1667, p. 632);

Conformemente alle condizioni alle quali legge e giurisprudenza

sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in materia

amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RCC 1990 p. 469) e in materia civile

(DTF 115 II 482, 114 II 255), essa è comunque proponibile solo se l’istante si

avvale di un interesse considerevole degno di protezione alla constatazione

immediata di un rapporto giuridico litigioso (DTF 120 V 302, 119 V 13; Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 207). Un interesse di fatto è

sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V

320, 115 V 373).

L'esistenza

di un interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe

incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o

all'estensione di un diritto o di un obbligo, a prendere delle disposizioni o,

al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo

fatto; al contrario, non sussiste un interesse degno di protezione quando

l'azione di accertamento è volta all'esame astratto o teorico di norme

previdenziali (DTF 118 V 102, 110 Ib 215; STFA del 22 maggio 1991 nella causa

K.; SZS 1992 p. 234; Gossweiler, Die Verfügung im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, pp. 32s; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, § 36 B III, p. 109; Grisel,

op. cit., p. 867).

D’altra

parte, l'interesse degno di protezione difetta pure quando è proponibile un'azione

condannatoria (DTF 120 V 302; RDAT I-1994 p. 199). Questa restrizione si

applica tanto all'azione di accertamento del diritto civile (DTF 114 II 255; Habscheid,

Schweizerisches Zivilprozess-und Gerichtsorganisationsrecht, 1986 n. 434, p.

158; Stählin/Sutter, Zivilprozessrecht nach den Gesetzen der Kantone BS und BL,

1992, § 13 n. 21, p. 141) che a quella del diritto amministrativo (DTF 119 V

13, 108 Ib 546; SZS 1994 p. 67), nel senso che il diritto di ottenere una

decisione di accertamento è sussidiaria a quella condannatoria (DTF 128

V 48, 120 V 302; SZS 1998 p. 442; Stauffer, op. cit., n. 1667, p. 632; Grisel,

op. cit., p. 867; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile

nel Canton Ticino, 2000, § 2 ad art. 71 CPC p. 28 ). In simili

casi l'accertamento del rapporto giuridico è una condizione del giudizio di

condanna e non ha, come tale, portata autonoma (RDAT I-1994 p. 199; DTF 96 II

131). La giurisprudenza ha inoltre avuto modo di precisare che è dato un

interesse degno di protezione allorquando il richiedente è minacciato

dall’incertezza concernente i suoi diritti e che la costatazione giudiziaria

potrebbe eliminare tale incertezza, ritenuto che il permanere nel tempo di

quest’ultima deve essere tale da limitare l’interessato nella sua libertà

d’azione e sia per esso insopportabile (DTF 132 V 18, 131 III 319; STF 5A_311/

2007 del 29 febbraio 2008; STAF B-7915/2007 del 25 novembre 2008).

Nel caso in

esame l'attore non ha un interesse degno di protezione all'accertamento

dell'ammontare delle prestazioni cui egli potrebbe eventualmente avere diritto

nel caso si verifichi in futuro un caso di invalidità (o di morte) durante il

periodo di riserva.

In

effetti, richiamata la prassi dianzi enunciata, non si può affermare - poiché

neppure l'interessato l'ha sostenuto - che nel caso in cui non venisse a

conoscenza dell'ammontare delle prestazioni di invalidità eventualmente

esigibili egli sarebbe incline a prendere delle disposizioni o, al contrario, a

rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto. L’attore si

è infatti limitato a postularne la verifica a questo Tribunale, senza addurre

delle motivazioni alla base di tale richiesta che potrebbero farla apparire in

qualche modo attuale o di rilevanza pratica e concreta.

Inoltre,

va ancora precisato che, nell'ipotesi in cui divenisse attuale un eventuale

diritto ad una prestazione nel suddetto periodo, l'attore (rispettivamente i di

lui aventi diritto) potrebbe sempre far verificare, se del caso in via

giudiziale, l'ammontare delle prestazioni dovute a quel momento.

Ritenuto

pertanto che nel caso concreto l'attore non può avvalersi di un interesse degno

di protezione all'accertamento immediato delle prestazioni dovute nel caso si

verifichi un evento assicurato (morte o invalidità) nel periodo di durata della

riserva apposta dalla convenuta, la domanda attorea, nella

misura in cui è volta alla verifica dell’ammontare di tali prestazioni, deve essere dichiarata irricevibile.

nel

merito

2.5. Litigiosa in

concreto è la legittimità della riserva introdotta dalla Cassa pensioni convenuta

in occasione dell’ammissione di . La riserva riguarda le prestazioni di

invalidità e di decesso, se causate da “Conseguenza

e ricaduta di un'ernia discale intra e soprattutto extraforaminale in L3/L4 a

sinistra”. Per espressa ammissione della Cassa, la

riserva concerne unicamente le prestazioni sovraobbligatorie, non riguarda la

previdenza acquisita con la prestazione di libero passaggio apportata

dall’assicurato e si estingue il 30 aprile 2014 (doc. 8).

Deve

essere premesso che nella previdenza sovraobbligatoria tra datore di lavoro e

fondo di previdenza rispettivamente tra lavoratore e fondo di previdenza, vige

un rapporto contrattuale, il cosiddetto contratto di previdenza, che configura

un contratto innominato sui generis (SZS 1998 p. 301 consid. 2). Nell’ambito di

questo accordo il fondo di previdenza si impegna a proteggere l’interessato

contro le conseguenze economiche di un rischio assicurato (Beros, Die Stellung

des Arbeitnehmers in BVG, Zurigo 1993, p. 69 e giurisprudenza ivi citata).

Per

quanto riguarda il tema del contendere, va rilevato che, a differenza di quanto

previsto per la previdenza professionale obbligatoria, nel cui ambito non è

possibile introdurre delle riserve sulla copertura dei rischi morte e

invalidità (RCC 1986 p. 525; Stauffer, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e 223 consid. 6),

nella previdenza più estesa (sovra o preobbligatoria), in virtù della libertà

operativa riconosciuta loro dall’art. 49 LPP, gli istituti di previdenza hanno

la facoltà di assicurare la capacità residua di guadagno delle persone invalide

e possono introdurre delle riserve per i rischi morte e invalidità (SZS 2000 p.

62-63; 1998 p. 308; STFA del 14 maggio 1997 nella causa G p. 6 consid. 3 pubbl.

in SZS 1998 p. 372; STFA B 66/02 del 18 giugno 2003, DTF

119 V 283ss., 116 V 218, 115 V 215 e 223 consid. 6, citato in maniera errata in

Stauffer; RDAT I- 1993 p. 235 consid. 3a; sull’argomento

cfr. anche Stauffer, Sind Gesunheitsvorbehalte in der beruflichen Vorsorge

zulässig?, in Berufliche Vorsorge 2002, St. Gallen 2002, pp. 53segg).

Per la giurisprudenza la riserva consiste in una limitazione

individuale, concreta e temporale della copertura assicurativa in un caso

determinato. La riserva applicata per motivi di salute deve essere

esplicitamente formulata in modo preciso, individuale e concreto e stabilita

entro limiti temporali; inoltre detta riserva deve essere comunicata alla

persona interessata al momento dell’ammissione all’istituto di previdenza o al

più tardi al momento in cui l’ammissione nell’assicurazione è confermata,

segnatamente dopo l’effettuazione di una valutazione del rischio secondo la

procedura d’ammissione prevista dall’istituto di previdenza (SVR 2004 BVG n. 13

p. 40; DTF 127 III 238 consid. 2c; Stauffer, op. cit,

Berufliche Vorsorge 2002, p. 62; STFA B 66/02 del 18

giugno 2003 e 9C-117/2007 del 16 maggio 2008). La riserva può essere contestata

giudizialmente dall’assicurato con la motivazione che le risultanze mediche non

la giustificano (“controllo materiale” della riserva; cfr. STFA B 124/05 del 17

ottobre 2006; cfr. anche Vetter-Schreiber, BVG Kommentar, p. 35).

Va ancora

osservato che gli artt. 4 e 6 LCA, si applicano per analogia anche alla

previdenza professionale, in caso di carenza di norme statutarie o

regolamentari analoghe (SZS 2000 p. 63; STFA non pubbl. del 14 maggio 1997 nella

causa G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372ss; SZS

1998 p. 309 consid. 2a; DTF 119 V 283; 116 V 219, p. 225 consid. 4b, p. 226 consid. 5a ; Riemer, Berührungspunkte zwischen BVG und

VVG, SZS 1998 p. 346).

Nel caso in

cui si verifichi un rischio per il quale è stata prevista una riserva, la

relativa prestazione è dovuta solo nell’ambito della previdenza obbligatoria.

Ammessa

appunto la facoltà per gli istituti di previdenza di introdurre delle riserve,

nell’ambito sovraobbligatorio i fondi di previdenza possono far dipendere dallo

stato di salute dell’assicurato la sua adesione all’assicurazione (DTF 130 V

14; SZS 2000 p. 62; STFA del 14 maggio 1997 nella causa G p. 6 consid. 3 pubbl.

in SZS 1998 p. 372)

Un’importante

limitazione temporale alla riserva è prevista dall’art. 331c CO per il quale “gli

istituti di previdenza possono applicare riserve per motivi di salute per

quanto concerne i rischi morte e invalidità. La durata di tali riserve non può

superare i cinque anni”. Riservate diverse disposizioni regolamentari, con

il decorso del termine di cinque anni la limitazione della copertura

assicurativa decade e l’assicurato diventa nuovamente titolare di eventuali

pretese scaturenti dalle conseguenze delle patologie messe sotto riserva, e

questo anche nell’eventualità in cui il rischio posto sotto riserva si sia

realizzato durante la durata della riserva (STFA B 66/02 del 18 giugno 2003;

Bollettino della previdenza professionale edito dall’UFAS, n. 74, pag. 5).

All’art.

331c CO non può essere derogato a sfavore dell’assicurato (cfr. art. 361 CO e

Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar 2006, p. 507).

Un’ulteriore

limitazione della facoltà degli istituti di previdenza di prevedere delle

riserve scaturisce dall’art. 14 LFLP che recita:

"

1La

previdenza acquisita con la prestazione d'uscita portata con sé non può essere

ridotta da una nuova riserva per ragioni di salute.

2Il tempo di

riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere

computato sulla nuova riserva. Le condizioni del nuovo istituto di previdenza

sono applicabili se sono più favorevoli per l'assicurato."

Considerandi

In caso di

cambio dell’assicuratore per la previdenza professionale, tale norma mira a

proteggere la prestazione d’uscita dell’assicurato apportata dal precedente

istituto previdenziale dall’introduzione di un’eventuale riserva da parte del

nuovo istituto di previdenza (DTF 130 V 16; SVR 2004 BVG n. 13 oltre a DTF 125

V 421, per l'uscita da un istituto di previdenza a seguito dello scioglimento

del contratto di affiliazione; cfr. anche Stauffer, op. cit., Berufliche

Vorsorge, p. 124ss).

Va osservato

infine che gli art. 331c CO e 14 cpv. 2 LFLP sono parimenti applicabili ai

rapporti di lavoro di diritto pubblico della Confederazione, dei cantoni e dei

comuni (art. 342 cpv. 1 lett. a CO; DTF 125 V 172).

2.6

In concreto, il Regolamento di previdenza per gli impiegati e

i beneficiari di rendite della CV 1 del 15 giugno 2007 applicabile nella

fattispecie prevede, tra l’altro, che:

"

Art. 15 Riserva relativa allo stato di

salute

1Nel corso di

nuove ammissioni la cui somma di rischio supera un milione di franchi e di

assicurati con un aumento permanente di almeno 40 000 franchi dello stipendio

annuo e una somma di rischio superiore a un milione di franchi, CV 1 può

applicare una riserva relativa allo stato di salute per la copertura dei rischi

di decesso e di invalidità. Un’eventuale riserva si applica al massimo per

cinque anni.

2La protezione

previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita apportate non può essere

sminuita da una nuova riserva relativa allo stato di salute.

3Nei casi di

cui al capoverso 1, __________ rileva tramite questionari lo stato di salute

della persona da assicurare. Se l’informazione consente di presumere un rischio

assicurativo più elevato, __________ ordina entro tre mesi dalla ricezione

dell’informazione un esame dello stato di salute presso il suo medico di

fiducia.

4Se è effettuato

un esame dello stato di salute, __________ procede a una copertura provvisoria

dal momento della costituzione o della modifica del rapporto di assicurazione

fino a quello della ricezione del rapporto del medico di fiducia. In base al

rapporto, __________ decide con effetto retroattivo per quanto riguarda la

copertura definitiva con o senza riserva. __________ informa l’assicurato in

merito alla riserva.

5L’assicurato

è in ogni caso tenuto a informare CV 1 in merito a riserva relative allo stato di salute esistenti e applicate da precedenti istituti di previdenza.

6Se i

pregiudizi alla salute indicati nella riserva provocano, entro il termine della

riserva, il decesso dell’assicurato o un’incapacità al lavoro che ne determina

l’invalidità, sussiste il diritto alle seguenti prestazioni nell’entità

menzionata e oltre la durata della riserva:

a. le

prestazioni secondo la LPP; e

b. nel

quadro dell’assicurazione sovra obbligatoria: se del caso una rendita

finanziata tramite il capitale di copertura disponibile. "

Da tale norma

regolamentare si evince che la Cassa convenuta ha fatto uso della facoltà,

riconosciuta dalla legge e dalla giurisprudenza, di introdurre delle condizioni

d’ammissione legate allo stato di salute della persona da assicurare,

prevedendo segnatamente la facoltà di eseguire un esame dello stato di salute

al fine di apprezzarne il rischio e, a seconda dei relativi riscontri, di

introdurre delle riserve per motivi di salute al momento dell’ammissione.

2.7

In data 9

giugno 2009 la Cassa pensioni ha inviato all’assicurato un “Questionario sullo

stato di salute della persona assicurata” che l’interessato ha compilato

indicando di essere stato inabile al lavoro, dal settembre all’ottobre 2007, a motivo di “ernia discale”, segnalando il nominativo del proprio medico curante, dr. __________

(doc. 4).

La Cassa, dopo aver interpellato il medico curante dell’assicurato (doc. 19) e il proprio medico

fiduciario, dr. __________ (il quale in data 22 luglio 2009 ha raccomandato l’ammissione dell’assicurato con una riserva per motivi di salute del tenore “Conseguenza

e recidiva Radicolopatia L3 (2007)”, in data 29 luglio 2009 ha inviato all’assicurato uno scritto del seguente tenore:

"

Facciamo riferimento alla nostra lettera del 9

giugno 2009, con la quale l'abbiamo informata in merito all'ordinato esame

dello stato di salute presso il nostro medico di fiducia.

La raccomandazione del nostro medico di fiducia,

Dr. med. __________ __________, del 22 luglio 2009 ci è pervenuta. Sulla base

di questa raccomandazione dobbiamo comunicarle che per il seguente pregiudizio

alla salute bisogna applicare una riserva di assicurazione:

Conseguenza

ed recidiva Radicolopatia L3 (2007)

Questa

riserva termina al 30 aprile 2014.

In caso di domande la preghiamo di rivolgersi

alla Signora ____________________ (tel. 031 378 81 35).” (Doc. 11)

Dopo che AT

1.

si è opposto alla riserva chiedendo ulteriori precisazioni (doc. 12), con

lettera 27 agosto 2009 la Cassa ha quantificato all’assicurato le sue

prestazioni secondo la LPP (doc. 13).

In data

21.

settembre 2009 l’assicurato ha prodotto un certificato del 16 settembre 2009

nel quale il suo medico curante ha contestato l’applicazione di una riserva

esprimendosi tra l’altro come segue:

"

(…)

Come ho già scritto, il paziente nel frattempo ha

sempre lavorato senza disturbi, ha soltanto una leggera debolezza del

quadricipite, non ha cura, è senza medicamenti e la prognosi è ottima. Non ha

un rischio maggiore per entrare in invalidità di una qualunque altra persona

che era sempre sana. (...)" (doc. 18)

La Cassa, con lettera 15 ottobre 2009, ha comunicato all’assicurato di essere disposta a

“esaminare nuovamente il suo caso” con il medico di fiducia (doc. 20). Ritrasmesso

il fascicolo al medico di fiducia (doc. 21), questi ha interpellato il prof. dr.

med. __________, il quale, in data 21 dicembre 2009 si è espresso come segue:

"

La ringrazio per il Suo scritto del 21.10.2009.

Questo ingegnere (__________), senza antecedenti

vertebrali significativi, ha avvertito in modo quasi improvviso il 04.09.2007

una tensione/stiramento nel versante anterolaterale della coscia sin che è

andato rapidamente scemando con una medicazione antalgico-antiflogistica.

Il 18.09.2007, durante un allenamento sportivo,

egli avverte improvvisamente un violentissimo dolore che tocca la porzione

prossimale dell'arto inferiore sin, eventualmente più accentuato in sede

posteriore, che si estende fino al polpaccio.

Inizialmente i dolori sono stati estremi e hanno

richiesto una politerapia.

Al momento della nostra valutazione specialistica

unica (08.10.2007) i dolori si erano nettamente attenuati per far posto ad

un'ipoestesia sul versante anteriore della coscia, associata ad un'ipotrofia

muscolare con epicentro sul vasto mediale.

L'esame TAC metteva in evidenza un'ernia discale

intra e soprattutto extraforaminale in L3/L4 a sin.

Sulla base di questi elementi venne ritenuta la

possibilità di un trattamento chirurgico, soprattutto per la componente

extraforaminale del conflitto disco-radicolare, poiché essa è suscettibile di

portare ad un deficit motorio con ipotrofia muscolare precoce, ma anche ad

un'evoluzione nel senso di una sindrome del dolore cronico (neuropatico).

Per quel che concerne il disturbo della

sensibilità, per contro, le probabilità di un recupero con la chirurgia

risultavano decisamente basse e non giustificavano quindi gesti invasivi.

Il problema è stato ulteriormente approfondito

per il tramite di uno studio RM che ha confermato la lesione discale in un

segmento che presentava discopatie multi-livello, per altro compatibili con

l'età e senza ulteriori segni di coinvolgimento neurogeno.

Il 22.10.2007 egli è stato ammesso nel nostro

Servizio per il trattamento chirurgico del conflitto disco-radicolare. A quel

momento rilevavamo una netta diminuzione delle manifestazioni cliniche con

quasi scomparsa dei dolori, netta diminuzione del deficit motorio e anche del

deficit sensitivo.

Sulla base di questi elementi l'indicazione

chirurgica non venne naturalmente ritenuta e egli poté essere dimesso già il

23.10.2007

Per quel che concerne il rischio di ricaduta, la

letteratura ammette che, dopo risoluzione spontanea o chirurgica di un

conflitto disco-radicolare, il rischio di recidiva è superiore a quello

osservato nella popolazione standard per i primi 5 anni di decorso (con un

massimo nel primo anno). In tal senso è scientificamente sostenibile una

riserva fino al settembre 2012." (doc. A7.2)

Di

conseguenza, in data 5 gennaio 2010 il medico fiduciario dr. med. __________ ha

confermato la necessità di apporre una riserva e la Cassa, mediante scritto 14 gennaio 2010 all’assicurato, ha quindi mantenuto la sua presa di

posizione:

"

Confermiamo di avere ricevuto la sua opposizione

del 21 settembre 2009 contro la riserva pronun­ciata il 29 luglio 2009 e ne

prendiamo atto.

Sia dagli accertamenti del medico di fiducia sia

dal rapporto ulteriormente esatto del professor __________, capo reparto

neurochirurgia, ospedale regionale di __________ è emerso che nel suo caso

sussiste un rischio assicurativo più elevato. Conformemente all'articolo 15

capoverso 4 del regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di

rendite della CV 1 decide nel quadro delle disposizioni legali per quanto

riguarda la copertura definitiva con o senza riserva.

Sulla base di questa nuova raccomandazione

del 5 gennaio 2010 dobbiamo comunicarle che per

il seguente pregiudizio alla salute bisogna applicare una riserva di

assicurazione:

Conseguenza e ricaduta di un'ernia discale

intra e soprattutto extraforaminale in L3/L4 a sinistra.

Questa riserva termina al 30 aprile 2014.

Se i pregiudizi alla salute indicati nella

riserva provocano, entro il termine della riserva, il decesso o un'incapacità

al lavoro che ne determina l'invalidità, sussiste il diritto alle seguenti prestazioni

nell'entità menzionata e oltre la durata della riserva:

a. le prestazioni secondo la LPP; e

b.

nel quadro dell'assicurazione sovraobbligatoria: se del caso una rendita

finanziata tramite il capitale di copertura disponibile.

Di conseguenza CV 1 si attiene alla riserva

pronunciata. In caso non fosse d’accordo con questa decisione, ha la

possibilità di interporre ricorso al tribunale cantonale competente (cfr. art.

73.

cpv. 3 LPP).” (doc. 24-25)

Unitamente

alla petizione l’assicurato ha prodotto un ulteriore certificato medico datato

4.

febbraio 2010 del prof. dr. med. __________ del seguente tenore:

"

Ho preso conoscenza del Suo scritto del 18

gennaio corrente e La ringrazio per averci segnalato il Suo problema

assicurativo.

L'affermazione del Suo Medico Curante che,

attualmente, il suo rischio di ricaduta per un'ernia discale lombare in L3/L4

sia pari a quello della popolazione standard non è corretto. La letteratura

indica infatti chiaramente che per un problema di ernia discale lombare risoltosi

completamente con provvedimenti conservativi o chirurgici, il rischio di

recidiva rimane più elevato rispetto alla popolazione standard per un periodo

di 5 anni, con un massimo delle ricadute nel primo anno di decorso. È in tal

senso che abbiamo risposto al Medico Consulente dell'Assicurazione con scritto

del 21.12.2009.

Per contro il Suo scritto evoca conclusioni

assicurative che non corrispondono ai dati epidemiologici internazionali sui

quali si sono basate le nostre conclusioni.

Intanto, il rischio di recidiva concerne

unicamente il segmento funzionale L3/L4 dove può insorgere una compressione del

nervo L3 per l'estensione extraforaminale dell'ernia (come era stato il Suo

caso) oppure una compressione L4 per un'ernia standard all'interno del canale spinale.

Non si può per contro accettare la limitazione per un'ernia discale in L4/L5

migrata verso l'alto, la quale porta anch'essa ad una compressione L4.

Si tratterebbe infatti di un altro segmento non

oggetto della riserva assicurativa.

In secondo luogo, la riserva non può essere

estesa fino al 2014, ma soltanto fino al settembre 2012, come del resto

chiaramente indicato nel nostro scritto.(doc. A7.1)

2.8

Alla luce della

documentazione medica agli atti, emerge che l’attore ha avuto il primo evento

doloroso vertebrale nel settembre 2007 e in particolare il 18.09.2007, durante

un allenamento sportivo, allorquando egli avvertì improvvisamente un

violentissimo dolore alla gamba sinistra. Gli accertamenti messi in atto dal

servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ permisero di accertare

l’esistenza di un'ernia discale intra e soprattutto extraforaminale in L3/L4 a

sin. Il prof. __________ pose inizialmente l’indicazione per un’operazione

chirurgica, ma in occasione del previsto ricovero del paziente, il 22 ottobre

2007, si decise per l’annullamento dell’intervento dopo aver rilevato una netta

diminuzione delle manifestazioni cliniche con quasi scomparsa dei dolori, netta

diminuzione del deficit motorio e sensitivo. Per quel che concerne le condizioni

attuali dell’attore, secondo il suo medico curante, il paziente nel frattempo

ha sempre lavorato senza disturbi, ha soltanto una leggera debolezza del

quadricipite, non ha cura né assume medicamenti (doc. 18).

Per quel che concerne

il rischio di recidiva, il prof. __________ ha

confermato che

la problematica alla schiena di cui è affetto l’attore è soggetta a recidiva

affermando espressamente che secondo la letteratura scientifica, basata su dati

epidemiologici internazionali, dopo risoluzione spontanea o chirurgica di un

conflitto disco-radicolare il rischio di recidiva è superiore a quello

osservato nella popolazione standard per i primi 5 anni di decorso (con un

massimo delle ricadute nel primo anno) (certificato del 21 dicembre 2009, doc.

A7.2; cfr. anche la lettera del 4 febbraio 2010, doc. A7.1 ).

Ora, tutto

bene valutato, questa Corte ritiene che alla luce della documentazione medica

agli atti, considerato in particolare come le patologie disco-radicolari

presentano un rischio di recidiva non trascurabile, ossia superiore a quello

osservato nella popolazione standard, non si possono censurare le conclusioni

della Cassa convenuta laddove ha concluso nella fattispecie per la presenza di

un rischio accresciuto di ricaduta di un’ernia discale “intra e soprattutto extraforaminale in L3/L4 a sinistra”.

Ne consegue

che la riserva applicata dalla Cassa riferita a

Conseguenza e ricaduta di un'ernia discale

intra e soprattutto extraforaminale in L3/L4 a sinistra.

deve ritenersi

legittima, ossia conforme alla legge e al regolamento applicabile, in quanto

non solo giustificata da motivi medici, ma anche formulata tempestivamente,

vale a dire in sede d’ammissione dell’assicurato seguendo la procedura di

ammissione prevista dall’art. 15 del Regolamento, e, contrariamente a quanto

sostiene l’attore (che censura segnatamente un difetto di motivazione), nelle

modalità prescritte dalla giurisprudenza, ossia in modo individuale, chiaro ed

esplicito e, riservato comunque quanto verrà detto di seguito, entro i limiti temporali

prescritti dall’art. 331c CO (STFA B 66/02 del 18 giugno 2003 e 9C-117/2007 del

16.

maggio 2008; DTF 118 II 338).

In proposito

vale la pena ancora di osservare che contrariamente a quanto sembra alludere l’attore,

tramite tale riserva la convenuta non ha inteso fare dei pronostici sul suo

stato di salute ma semplicemente limitare, per una determinato periodo di tempo,

le proprie prestazioni a quelle dovute in virtù delle disposizioni minime della

LPP (previdenza obbligatoria, art. 6 e 49 cpv. 1 LPP) nell’eventualità del

verificarsi di un rischio la cui possibile realizzazione appare, considerati i

precedenti e le condizioni dell’interessato, comunque maggiore rispetto a

quello di un altro assicurato con un ineccepibile stato di salute.

Richiamate

altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia (STFA 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc; Pratique VSI 2001 p.

109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, p. 230), a questa conclusione non possono

evidentemente mutare le scarne certificazioni del medico curante dell’attore, dr.

Lehmann (doc. A5; cfr. sopra 2.7), il quale non è peraltro specialista nella

materia che qui interessa.

Restano ancora

da esaminare i limiti temporali posti dalla Cassa alla riserva. In particolare,

l’attore postula la limitazione della riserva al 17 settembre 2012 (ossia

cinque anni dopo il primo manifestarsi dell’ernia discale), richiamandosi a

quanto dichiarato dal prof. __________, mentre che la Cassa ha formulato la sua riserva sino al 30 aprile 2014, pari ai 5 anni a decorrere dall’ammissione

alla cassa, e quindi nei limiti massimi consentiti dalla legge.

Innanzitutto,

esaminata la documentazione agli atti, conformemente al parere competente e autorevole

del prof. __________, basato sulla letteratura in materia e, quindi, su dati

scientifici, si deve ammettere che il rischio di ricaduta in casi di ernia

discale lombare risoltisi chirurgicamente o, come nel caso dell’attore,

conservativamente, sussiste nei primi cinque anni di decorso.

Nel caso

dell’attore quindi tale rischio sussiste nei cinque anni successivi al mese di settembre

2007.

allorquando l’ernia discale di cui ha sofferto si è manifestata, come

accertato dal servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________. Secondo il

prof. __________ quindi una riserva risulta “scientificamente sostenibile”

“solo” sino al settembre 2012 (doc. A7.2 e anche A7.1).

Tale

conclusione medica, eseguita da un medico specializzato riconosciuto, e che in

quanto tale non è contestata dalla convenuta, si basa su un esame approfondito

cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai

parametri giurisprudenziali (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV

Nr. 1 p. 2; SZS 1988 pp. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, p. 332), e merita pertanto piena conferma. La

stessa non può del resto essere validamente essere messa in dubbio dalle

attestazioni del dr. Med. __________, medico fiduciario della Cassa, il quale

non solo non è specialista nella materia che qui interessa, ma del resto,

esaminato il rapporto del prof. __________, non ne ha censurato o criticato le

conclusioni, ma si è limitato ad osservare che sfuggiva alle sue conoscenze se la Cassa poteva limitare la riserva alla data indicata dallo specialista (“Es entzieht sich

meiner Kenntnis, ob Sie den Vorbehalt nur bis zu diesem Datum festlegen

können”, doc. 23).

Ora, con riferimento

all’espresso tenore dell’art. 331c CO, a mente di questa Corte deve essere ribadito

che un’eventuale riserva per ragioni di salute deve essere precisamente

riferita a una concreta, definita circostanza di rischio, vale a dire un

problema di salute potenzialmente suscettibile di originare, in futuro, un’incapacità

lavorativa o la morte. La riserva per ragioni di salute consiste in effetti di

principio nell’esclusione di una determinata circostanza di rischio, ossia un

preesistente pregiudizio alla salute, che esiste al momento della conclusione

del contratto (Streiff/Von Kaenel, op. cit., p. 504). Mancando o estinguendosi

un simile “rischio”, la legittimità di una riserva viene meno. In questo senso

del resto la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che gli istituti di

previdenza non possono introdurre riserve di salute “generali” poichè siffatte

esclusioni di prestazioni per determinati rischi che prescindono dall’esistenza

o meno di una effettiva predisposizione del singolo dal punto di vista della

salute non si conciliano con i principi di base delle assicurazioni sociali

(cfr. Stauffer, op. cit., p. 63 e Streiff/Von Kaenel, op. cit., p. 504).

Questa

interpretazione risulta del resto conforme anche al tenore dell’art. 15 del

Regolamento della Cassa (cfr. in particolare il cpv. 3), il quale pure fa

dipendere l’applicazione di una riserva dall’esistenza di un concreto,

effettivo “rischio assicurativo più elevato”.

Inoltre, il

Regolamento prevedendo che “un’eventuale riserva si applica al massimo

per cinque anni” (art. 15 cpv. 1; consid. 2.6) lascia intendere che la

riserva non deve necessariamente essere posta per la durata massima di cinque

anni e che quindi, implicitamente, per la durata della riserva il rischio

assicurativo deve continuare a sussistere. Altrimenti sarebbe bastato affermare

che in tutti i casi in cui esiste un rischio viene inserita una riserva per una

durata standard di 5 anni.

Come detto, nel

caso concreto, secondo il prof. __________, dopo risoluzione spontanea o chirurgica

di un conflitto disco-radicolare come quello di cui è stato affetto l’attore, il

rischio di ricaduta, secondo la letteratura scientifica, è superiore a quello

osservato nella popolazione standard “solo” per i primi 5 anni di decorso (con

un massimo nel primo anno), ciò che permette nel caso specifico di ritenere

“scientificamente sostenibile” una riserva sino al settembre 2012 (doc. A7.2).

Se ne deve dedurre che dopo il settembre 2012 tale rischio non può più essere ammesso,

rispettivamente lo stesso non è superiore a quello osservabile nella

popolazione sana.

Difettando

quindi un rischio medicalmente sostenibile e documentabile, viene meno, per il

periodo successivo al mese di settembre 2012, il presupposto essenziale per

introdurre rispettivamente per mantenere una riserva ai sensi dell’art. 331c CO

e dell’art. 15 del Regolamento della Cassa.

Questa Corte

reputa quindi imprescindibile una riduzione della durata della riserva al 30

settembre 2012.

A queste

conclusioni nulla possono mutare le argomentazioni della Cassa per la quale in

sostanza agli istituti di previdenza pertoccherebbe un’autonomia pressoché

illimitata nella gestione delle riserve, non essendo essi tenuti a seguire

necessariamente i pareri medici.

Ora, se è

vero che nella previdenza più estesa (sovra o preobbligatoria), gli istituti di

previdenza beneficiano, in base e nei limiti degli art. 49 e 6 LPP (oltre che

dalle disposizioni del CO e della previdenza personale art. 331a-331e in

relazione con l’art. 361/362 CO; cfr. anche art. 89bis CC), di una certa

libertà operativa, potendo fra l’altro assicurare la capacità residua di

guadagno delle persone invalide e introdurre delle riserve per i rischi morte e

invalidità (SVR 2004 LPP n. 13; SZS 2000 p. 62-63; 1998 p. 308; STFA del 14

maggio 1997 nella causa G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; STFA B 66/02 del 18

giugno 2003; DTF 119 V 283ss.; 116 V 218; 115 V 215 e

223.

consid. 6, citato in maniera errata in Stauffer; RDAT I- 1993 p. 235

consid. 3a; Carron, op. cit., p. 40; sull’argomento

cfr. anche Stauffer, op. cit., Berufliche Vorsorge 2002, p. 53segg), tale

libertà non è sconfinata nè implica un potere di

apprezzamento illimitato.

Non solo

infatti la riserva deve soddisfare i criteri giurisprudenziali succitati,

dovendo in particolare essere esplicitamente formulata

in modo preciso e stabilita entro limiti temporali (SVR 2004 BVG n. 13 p. 40; DTF

127.

III 238 consid. 2c; Stauffer, op. cit., Berufliche

Vorsorge 2002 p. 62; STFA B 66/02 del 18 giugno 2003),

ma più in generale la libertà operativa degli istituti di previdenza ex art. 49

e 6 LPP deve soddisfare e conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai

concetti delle assicurazioni sociali e ai principi generali di diritto

amministrativo, in particolare ai principi costituzionali della parità di

trattamento, del divieto d’arbitrio e della proporzionalità (SVR 2006 LPP n. 14

p. 51; DTF 115 V 109 consid. 4b e 113 II 347; cfr. SZS 1994 p. 133 riferito

alla riserva; STFA 9C-681/2007 del 14 novembre 2008). In altri termini se

dispongono di piena libertà nella scelta dell’introduzione o meno della facoltà

di apporre una riserva per ragioni di salute, devono comunque assegnarle il

significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo.

Né del resto a

queste conclusioni nulla può mutare, per le ragioni appena elencate, il rimando

della convenuta al parere dell’UFAS per il quale l’istituto di previdenza sarebbe

libero di scegliere i criteri per applicare una riserva relativa allo stato di

salute (Boll. UFAS n. 31, cifra 181). L’UFAS ha peraltro unicamente affermato

che gli istituti di previdenza sono liberi di decidere i “criteri” e “la forma”

da rispettare per introdurre una riserva, ciò che evidentemente ancora non

significa che tale libertà sia assoluta e illimitata. Del resto, contrariamente

a quanto adduce la Cassa, il Regolamento applicabile ha fatto uso di tale

libertà operativa stabilendo la procedura per introdurre una riserva relativa

allo stato di salute. Se è vero che l’art. 15 del Regolamento non stabilisce

espressamente il vincolo della Cassa ad un eventuale parere medico in merito

all’esistenza di un “rischio assicurativo più elevato”, fa tuttavia dipendere

chiaramente la decisione da una valutazione medica, la Cassa decidendo poi “in base al rapporto (…) per quanto riguarda la copertura definitiva

con o senza riserva”. Ne discende che anche da questo profilo risulta

evidente che, come già detto, la scelta di introdurre una riserva è

direttamente legata ad una valutazione del rischio concreto ed effettivo;

valutazione questa che, nell’ottica di una decisione non arbitraria, conforme

al principio della parità di trattamento degli assicurati e a quello della

proporzionalità (SZS 1994 p. 134), naturalmente non può di regola che riferirsi

ad un parere medico.

Del resto con

pertinenza l’attore fa rilevare che la procedura di accertamento effettuata nel

caso concreto al fine di valutare la necessità di introdurre una riserva non fa

che dimostrare come la valutazione medica fosse decisiva. In effetti,

innanzitutto il questionario sullo stato di salute che è stato sottoposto all’assicurato

è stato poi inoltrato al medico di fiducia della Cassa che ha poi espresso una

“raccomandazione” in merito all’ammissione dell’assicurato “senza” o “con

riserva per motivi di salute” (doc. 3, 9). Inoltre, emerge che la Cassa ha interpellato il proprio medico di fiducia svariate volte prima di decidere sulla

riserva e si è sempre riferita, nelle relative comunicazioni, espressamente a

quanto preavvisato dal medico (“La raccomandazione del nostro medico di

fiducia (..) ci è pervenuta. Sulla base di questa raccomandazione dobbiamo

comunicarle che per il seguente pregiudizio alla salute bisogna applicare una

riserva di assicurazione,,,,”, lettera del 29 luglio 2009, doc. 11; cfr.

anche doc. 23 e 24). Dall’inserto appare altresì evidente l’importanza

conferita dalla convenuta alla valutazione espressa dal prof. __________ in

sede di valutazione sull’opportunità dell’eventuale riserva da introdurre.

2.9

Alla luce di

quanto precede, questa Corte deve confermare la riserva applicata nella specie

dalla Cassa convenuta riferita a

Conseguenza e ricaduta di un'ernia discale

intra e soprattutto extraforaminale in L3/L4 a sinistra.

Tale riserva, concerne

unicamente le prestazioni sovraobbligatorie ed è valida sino al 30 settembre

2012.

Deve essere

ancora precisato che non può per contro essere accolta la richiesta dell’attore

che postula una differenziazione del rischio assicurato negli anni di durata

della riserva nel senso che a decorrere dal secondo anno del periodo di

applicazione della riserva gli siano dovute le prestazioni sovra-obbligatorie

ridotte di un terzo, invece della prestazione minima LPP (cfr. I pag. 4). In

effetti, come illustrato sopra, un disciplinamento delle prestazioni “scalare”

non è previsto dal Regolamento in concreto applicabile, il quale contempla,

come detto, la facoltà di prevedere delle riserve per ragioni di salute e

precisa che nel caso diventino esigibili, nel periodo della riserva, delle

prestazioni provocate dai pregiudizi alla salute indicati nella riserva è dato

il diritto alle prestazioni secondo la LPP (oltre che eventualmente “una

rendita finanziata tramite il capitale di copertura disponibile", cfr.

art. 15 cpv. 6).

2.10

A titolo

abbondanziale va detto che anche la disposizione di cui all’art. 14 LFLP (cfr.

sopra il consid. 2.5) risulta in concreto, almeno nel suo principio, osservata,

la convenuta avendo espressamente affermato, conformemente al cpv. 2 dell’art.

15.

del Regolamento (cfr. sopra consid. 2.6), che la riserva introdotta non

riduce la copertura previdenziale acquisita con la prestazione d’uscita

apportata e non tange quindi le prestazioni previste nella previdenza

professionale obbligatoria secondo la LPP (cfr. IX, pag. 2, 3).

Per quanto

concerne il calcolo esatto delle prestazioni che dovessero essere concretamente

dovute nel caso del realizzarsi di un rischio compreso dalla riserva nella

durata della stessa, come già anticipato al consid. 2.4 che precede, le stesse

dovrebbero se del caso essere oggetto di esame giudiziale al momento del loro

verificarsi, con particolare attenzione al rispetto del principio sancito

dall’art. 14 LFLP.

Per questi

motivi la petizione, per quanto ricevibile (cfr. consid. 2.4), va parzialmente

accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella

misura in cui è ricevibile, la petizione é parzialmente accolta nel

senso che la riserva applicata nei confronti di AT 1 dalla CV 1 è limitata al

30 settembre 2012.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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