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Decisione

34.2010.75

Disdetta di due contratti di previdenza vincolata (Pilastro 3a) per reticenza non avendo il beneficiario annunciato un infortunio. Secondo il nuovo diritto applicabile ad una polizza, non sussiste un

27 luglio 2011Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i formulari sul suo stato di salute (doc. F 27/doc. 49). Con effetto dal 1°

maggio 2007 la polizza è stata modificata, in particolare per la diminuzione

del capitale di decesso a fr. 20'315.--- (doc. F24/doc. 36);

- polizza

n. __________, valida dal 1° maggio 2007, relativa ad un’ “assicurazione vita

legata a fondi con premi periodici della previdenza vincolata” per un capitale

di decesso e di vecchiaia di fr. 28'453.--, oltre alla liberazione dal

pagamento dei premi per incapacità al guadagno (doc. B/doc. 28). AT 1 ha

firmato la proposta assicurativa e compilato i formulari sullo stato di salute

il 27 marzo 2007 (doc. G6/doc. 31).

1.2. In data 23 dicembre 2008 AT 1

ha comunicato all’CV 1, ai fini della riscossione delle prestazioni, le

incapacità al guadagno (recte: inabilità lavorativa) a seguito di un infortunio

sul lavoro (taglio mano sinistra afferrando una scala e contusione della spalla

destra e della schiena parte destra contro una paletta) accaduto il 18 luglio

2007 (doc. F 23/doc. 98) e preso a carico della __________

Su richiesta dell’CV 1

(doc. 93), il 7 e 8 gennaio 2009 la __________ ha trasmesso gli atti relativi

al succitato infortunio (doc. F5/ doc. 199 e doc. 8 gennaio 2009 doc. F 18/doc.

94).

Appreso dell’esistenza di

un infortunio avvenuto il 27 giugno 2003 non dichiarato dall’assicurato, con

due distinte lettere datate 23 gennaio 2009 l’assicuratore ha formalmente

disdetto le succitate polizze.

In merito alla polizza no.

__________ la CV 1 ha evidenziato:

" Sulla base

dei dati da lei forniti nella proposta del 17.01.2005, la sua assicurazione è

stata stipulata a condizioni normali.

L'art. 4 della Legge federale sul contratto d'assicurazione

sancisce che il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla

scorta di un questionario, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del

rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione

del contratto. Tale obbligo sussiste anche se le risposte vengono scritte da

una persona terza anziché dal proponente stesso. Firmando le proposte

d'assicurazione, Lei ha dichiarato di aver risposto alle domande secondo

scienza e coscienza.

Come evidenziano le fotocopie allegate, nella sua proposta

d'assicurazione in merito al suo stato di salute lei ha risposto come segue:

Domanda 16): Soffre

o ha mai sofferto di malattie, di disturbi o di affezioni: dell'apparato

motorio (quali dolori dorsali o articolari ecc.)?

"no"

Domanda 18): È’

stato sottoposto, negli ultimi 5 anni, a dei trattamenti o a dei controlli

medici?

È’ stato in trattamento da psicologi,

chiroterapeuti o fisioterapisti?

"no"

In seguito ai nostri documenti medici, siamo venuti a conoscenza

che lei soffre già dal vostro incidente datato 27.06.2003 di dolori alla

schiena. Per questi problemi lei è stato in cura medico presso l'Ospedale

regionale di __________ e presso il dottore __________

Le risposte da lei fornite sulle proposte d'assicurazione non

concordano con i referti medici. Dopo aver compiuto un'analisi approfondita,

siamo giunti alla conclusione che alle domande delle proposte d'assicurazione

non è stata data una risposta veritiera.

A seguito della suddetta violazione dell'obbligo di denuncia e in

ottemperanza all'art. 6 della legge federale sul contratto d'assicurazione,

siamo obbligati a recedere dal contratto.

Oggi lei soffre anche di dolori di schiena (incidente datata

18.07.2007. Il rapporto causale ê così indubbiamente confermato." (doc. C/doc.

35)

Analogamente al succitato

scritto, in merito alle motivazioni relative alla disdetta della polizza no. __________,

l’CV 1 ha evidenziato:

" (…)

Come evidenziano le fotocopie allegate, nella sua proposta

d'assicurazione in merito al suo stato di salute lei ha risposto come segue:

Domanda 6): Soffre

o ha mai sofferto di malattie, disturbi o affezioni: dell'apparato locomotore

(ossa, articolazioni, colonna vertebrale, dischi intervertebrali, muscoli,

legamenti, tendini), quali dolori di schiena, cervicali ed alle spalle,

artrosi, reumatismi o altro?

"no"

Domanda 18): È’

stato/a, negli ultimi 5 anni o deve sottoporsi a trattamenti o controlli medici

per infortunio, disturbi o affezioni dovuti a malattie sin qui non citate?

"no"

In seguito ai nostri documenti medici, siamo venuti a conoscenza

che lei soffre già dal vostro incidente datato 27.06.2003 di dolori di schiena.

Per questi problemi lei è stato in cura medico presso l'ospedale regionale di __________

e presso il dottore __________.

Le risposte da lei fornite sulle proposte d'assicurazione non

concordano con i referti medici. Dopo aver compiuto un'analisi approfondita,

siamo giunti alla conclusione che alle domande delle proposte d'assicurazione

non è stata data una risposta veritiera." (doc. D/doc. 18)

Con scritti 21 luglio 2009

l’assicuratore, facendo riferimento alla disdetta dei succitati contratti, ha

comunicato a AT 1 il valore di riscatto delle due polizze (doc. F3/doc. 33 e G1/doc.

17).

A seguito degli interventi

dell’allora e dell’attuale patrocinatore dell’assicurato, che contestavano la

presenza di un caso di reticenza (doc. 14 e 16), con scritti 17 dicembre 2009 e

16 aprile 2010 l’CV 1 ha ribadito le disdette delle polizze (doc. 11 e 19).

1.3. Con la presente petizione AT

1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento delle disdette delle

polizze __________ e __________ con obbligo da parte dell’CV 1 di ripristinarle.

Contestando un caso

di reticenza, egli ha concluso:

" (…)

Alla luce delle considerazioni che precedono e dei criteri

giurisprudenziali evocati appare evidente che la circostanza che AT 1 non abbia

menzionato l'infortunio del 27.06.2003 non costituisce reticenza, poiché si

trattava di un incidente oggettivamente banale e che il proponente ha

effettivamente considerato tale in quanto aveva lasciato intatta la sua

capacità lavorativa di guadagno. Né va dimenticato che le due domande "sub

iudice" sono comprese in un questionario che contempla tali e tante

ipotesi da rendere di fatto pressoché inevitabili delle risposte inesatte o

imprecise, anche per semplice dimenticanza o una mancata dovuta e completa

consulenza da parte dell'assicuratore: e quando al risposta sbagliata si

riferisce ad una mancata segnalazione di un evento banale, neppure lontanamente

paragonabile alle gravi affezioni e malattie e stati patologici elencati

altrove nel questionario, e che non ha lasciato conseguenze (quanto meno

apparentemente e in quanto tali percepibili dal proponente che ha

legittimamente considerato quell'evento del 2003 un evento banale nel corso di

una normale attività lavorativa, non è data reticenza ai sensi dell'art. 6 (sia

nella vecchia che nella nuova formulazione) in relazione con l'art. 4 LCA.

Invocando la reticenza per recedere dal contratto la convenuta CV 1 abusa di

fatto dei suoi diritti, speculando sugli spiragli che la formulazione del

questionario sottoposto al proponente le lasciava aperti, anche su aspetti di

nessuna rilevanza quanto alla determinazione della volontà di stipulare un

contratto (poi divenuti due) di previdenza vincolata. (…)" (Doc. I)

L’attore solleva inoltre

la tardività della dichiarazione di recesso/disdetta del 23 gennaio 2009.

Dei singoli motivi verrà detto,

per quanto occorre, nel prosieguo.

1.4. Con la risposta di causa l’CV

1, per il tramite dell’avv. RA 2, ha chiesto la reiezione della petizione,

ribadendo come l’omessa notifica dell’infortunio del 27 giugno 2003 e il fatto

di non aver dichiarato i dolori alla schiena costituiscono delle reticenze

giustificanti le disdette delle due polizze.

1.5. Le parti hanno notificato i

mezzi di prova da assumere (VI e XI).

1.6. Il TCA ha quindi richiamato

dall’CV 1 i fascicoli completi relativi alle due polizze in questione (VII),

dalla __________ gli atti concernenti l’infortunio del 2007 (VIII), dall’Ospedale

__________ la cartella clinica del dr. __________ (XII) e da quest’ultimo anche

la documentazione relativa all’evento del 27 giugno 2003 (XVIII), dandone

avviso alle parti con assegnazione di un termine per presentare una presa di

posizione (XV e XX).

Su richiesta della Corte,

le parti hanno prodotto le osservazioni in merito alla succitata documentazione

(XVIII, XXI, XXII). In particolare, con scritto 31 marzo 2011 l’assicurazione

convenuta, rilevando che dalla consultazione degli atti trasmessi è venuta a

conoscenza di un altro infortunio, occorso il 18 novembre 2001, mai notificato

dall’attore, ha chiesto l’audizione del dr. __________ ed richiamo dalla __________

degli atti relativi all’evento del 2001 (XXII).

Il 1° aprile 2011 il TCA

ha richiamato dalla __________ gli atti concernenti l’infortunio del 18

novembre 2001 (XXIII). Gli atti sono stati trasmessi alle parti per

osservazioni (XXV).

In data 22 aprile 2011 l’CV

1 ha informato di aver in data 14 aprile 2011 nuovamente disdetto le due

polizze per reticenza non avendo l’attore notificato l’infortunio del 2001

(XXVI).

Con scritti 11 maggio 2011

AT 1 ha preso posizione in merito alla documentazione medica acquisita, come

pure sulla nuova disdetta (XXVII e XXVIII).

Le parti hanno in seguito

introdotto ulteriori osservazioni (XXXI e XXXII, XXV).

considerato in ordine

2.1. In lite è la rescissione da

parte di CV 1 delle polizze no. __________ e __________ a causa di reticenza.

Incontestato è il fatto che

si tratti di forme di previdenza vincolata (pilastro 3A) di cui all’art. 1 dell’Ordinanza

sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di

previdenza riconosciute (OPP3) in relazione all’art. 82 cpv. 2 LPP.

Infatti, nelle polizze è

fatto riferimento alla possibile deduzione fiscale dei premi pagati. Esclusa è

anche la concessione del prestito sulle polizze, così come la costituzione in

pegno o la cessione delle stesse.

Giusta l'art. 73 cpv. 1

LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni

quale istanza unica (art. 8 LALPP). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Il TF ha tuttavia ammesso

per le contestazioni in materia di previdenza vincolata il foro alternativo del

domicilio del proponente (STF 9C_944/2008 del 30 marzo 2009 consid. 5.4;

Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73, n. 98, in particolare nota a pie pagina n. 199, p. 1209).

Dal 1° gennaio 2005 (1a revisione della LPP), a seguito

dell’estensione della competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale a

controversie previdenziali con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti

d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi

degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a

controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza

riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82

cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP), la competenza dei tribunali ex art. 73

LPP è riconosciuta anche per le liti concernenti la previdenza vincolata (pilastro

3A) (cfr. Messaggio concernente la 1a revisione della LPP del 1° marzo 2000,

BBl 2000, p. 2386 seg; STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011 consid. 2; cfr.

anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655).

Essendo l’attore

domiciliato nel Cantone Ticino e trattandosi in casu di una controversia in

ambito di previdenza professionale vincolata (pilastro 3A) è data la competenza

territoriale e materiale del TCA.

2.2. Riguardo alla ricevibilità

della presente petizione va preliminarmente rilevato che, secondo dottrina e

giurisprudenza, l'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento

(fra le tante: RDAT I-1994 p. 198, DTF 119 V 13, DTF 118 V 102, DTF 117 V 320).

Conformemente alle

condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la ricevibilità

di un'azione di accertamento in materia amministrativa, tale azione è tuttavia

proponibile solo se l’istante si avvale di un interesse degno di protezione

alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (DTF 128 V 48

consid. 3a con riferimenti). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si

tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, DTF 115 V 373, DTF

114 V 202-203). L'esistenza di un interesse degno di protezione è ammesso

quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto

all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un obbligo

di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a

rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (DTF 118 V

102, SZS 1992

p. 234). L'interesse degno di protezione fa comunque difetto quando è Il

diritto di ottenere una decisione di accertamento è sussidiaria a quella

condannatoria (DTF 120 V 302 consid. 3a con riferimenti).

Nel caso in esame,

l’attore ha sicuramente un interesse degno di protezione nell’accertamento

della validità delle due polizze in discussione. Da questa vertenza dipende se

egli potrà continuare ad accumulare, mediante il versamento del contributo

annuo, il capitale che verrà versato a lui stesso nel raggiungimento del 65°

anno di età oppure, in caso di decesso, ai suoi beneficiari, come pure se potrà

essere esonerato in caso di incapacità lavorativa dal pagamento del rispettivo

premio.

Nel merito

2.3. Nella fattispecie concreta

tra le parti sono stati sottoscritti due contratti di assicurazione di

previdenza professionale vincolata.

A differenza di quanto

previsto per la previdenza professionale obbligatoria, nel cui ambito non è

possibile introdurre delle riserve sulla copertura dei rischi morte e

invalidità (RCC 1986 p. 525; Stauffer, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e 223 consid. 6),

nella previdenza più estesa (sovra o preobbligatoria) così come, per analogia,

nel 3. pilastro vincolato, gli istituti di previdenza o assicurativi, oltre ad

avere la facoltà di assicurare la capacità residua di guadagno delle persone

invalide, possono introdurre delle riserve (SZS 2000 p. 62-63; SZS 1998 p. 308;

STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; DTF

119 V 283ss.; DTF 116 V 218; RDAT I- 1993 p. 235 consid. 3°).

In

questo ambito, quindi, i fondi di previdenza, rispettivamente le assicurazioni,

possono far dipendere dallo stato di salute dell’assicurato la sua adesione

all’assicurazione (SZS 2000 p. 62; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; vedi pure consid. 2.12 in fine). A tale scopo e per potere apprezzare adeguatamente il rischio, gli istituti di

previdenza sono in linea di massima legittimati a formulare domande ben precise

sullo stato di salute del proponente alle quali quest'ultimo è tenuto a

rispondere in maniera veritiera. Se ciò non avviene, l'assicurato incorre in

una falsa dichiarazione e deve, se del caso, sopportare le conseguenze della

reticenza. In assenza di specifiche disposizioni statutarie o regolamentari,

nell'ambito della previdenza più estesa la reticenza e le sue conseguenze si

determinano per analogia secondo le regole degli art. 4 segg. LCA (STF 9C_80/2010

del 6 ottobre 2010 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2011 BVG nr. 19, con

riferimento a DTF 130 V 9 consid. 2.1 p. 11).

2.4.

2.4.1. L’art. 4 LCA dispone:

"

1 Il proponente deve dichiarare per iscritto

all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre

domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in

quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto.

Considerandi

2.

Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla

determinazione dell'assicuratore a conchiudere il contratto o a conchiuderlo

alle condizioni convenute.

3.

Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali

l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non

equivoche."

Il mancato rispetto di questa norma, vale a dire dell’obbligo di

notifica, comporta, o può comportare a determinate condizioni, una reticenza.

Infatti, giusta l'art. 6

LCA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2005, stabilisce

" Se alla

conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato

inesattamente o sottaciuto un fatto rilevante, che conosceva o doveva

conoscere, l'assicuratore non è vincolato al contratto purché ne sia receduto

entro quattro settimane da quando ebbe cognizione."

Questa disposizione

consente all'assicuratore, in caso di reticenza, di rescindere il contratto con

effetto retroattivo e di rifiutare le sue prestazioni (in casu: solo per la

parte sovraobbligatoria) per un danno già realizzatosi, anche se questo non è

correlato con il fatto all'origine della reticenza (DTF 136 III 335 consid. 2.2

con riferimenti; cfr. pure citata STF /2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.2). Essendo

stata questa regola sovente stata giudicata troppo severa, il legislatore ha

deciso di modificarla sancendo un diritto di recesso senza effetto retroattivo

e consentendo all'assicuratore di liberarsi dall'obbligo di fornire la sua

prestazione soltanto a condizione che esista un nesso causale tra il fatto

taciuto o dichiarato in modo inesatto e il danno intervenuto in seguito. Di

conseguenza, l'obbligo dell'assicuratore di fornire la prestazione rimane

intatto se la reticenza non ha influito sull'insorgenza del sinistro o sull'estensione

della prestazione da fornire. Negli altri casi tale obbligo viene meno e l'assicuratore

ha diritto al rimborso delle prestazioni già effettuate (Messaggio del 9 maggio

2003.

concernente una legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione e

la modifica della legge federale sul contratto d'assicurazione, FF 2003 3249;

cfr. DTF 136 III 335 consid. 2.2; cfr. pure citata SVR 2011 BVG nr. 19 consid. 5.2.).

Il nuovo art. 6 LCA, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, ha il seguente tenore:

"

1.

Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a

fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante

che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato

per scritto, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma

scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

2.

Il diritto di recesso si estingue quattro settimane

dopo che l’assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.

3.

Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù

del capoverso 1, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la sua prestazione si

estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto

della reticenza ha influito sull’insorgere o la portata del danno. Se ha già

fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto a

restituzione.

4.

In caso di recesso da un contratto d’assicurazione sulla

vita, riscattabile secondo la presente legge (art. 90 cpv. 2), l’assicuratore

fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto.

Per quel che concerne il

diritto applicabile, conformemente la giurisprudenza federale, fa stato il

momento in cui il contratto d’assicurazione è stato stipulato (DTF 136 III 334

consid. 2.2. con riferimenti; cfr. SVR 2011 nr. 19 consid. 5.1). Il TF ha poi

precisato che se anche la precedente versione dell'art. 6 LCA è stata duramente

criticata in dottrina ed è stata modificata dal legislatore, non costituisce

per contro valido motivo per negarne l'applicazione. In effetti, come nel

diritto civile, anche nel presente ambito non ci si può prevalere del principio

della lex mitior altrimenti valido nel diritto penale (art. 2 cpv. 2 CP). Di

conseguenza, una norma va di massima applicata a una fattispecie realizzatasi

sotto l'imperio del previgente ordinamento anche se una regolamentazione

entrata in vigore successivamente dovesse avere apportato dei vantaggi a favore

di una parte, ma a scapito dell'altra (SVR 2011 nr. 19 consid. 5.1 con

rifermenti; cfr. anche DTF 136 III 336 consid. 2.2).

In concreto, si deve

analizzare la fattispecie sotto l'egida dell'art. 6 LCA nel vecchio tenore

antecedente al 1° gennaio 2006, per quel che concerne la polizza n. ___________

valida dal 1° marzo e stipulata sulla base della proposta assicurativa del 17

febbraio 2005. Il nuovo diritto è invece applicabile alla polizza n. _____________

valida dal 1° maggio 2007, la cui proposta di assicurazione ed il formulario

sullo stato di salute sono stati sottoscritti dal proponente il 27 marzo 2007.

Va infine rilevato che l’art. 4 LCA è una norma di diritto

Dispositivo

dispositivo (artt. 97 e 98 LCA), mentre l'art. 6 LCA è una norma semi

imperativa, alla quale non è possibile derogare in sfavore dell'assicurato

(art. 98 LCA).

2.4.2. Secondo costante

giurisprudenza, confermata ancora il 26 settembre 2008 dal Tribunale federale

(STF 4D_80/2008, consid. 2.1.2), per potere giudicare se il proponente è

incorso in una reticenza, non sono da considerare né dei criteri puramente

soggettivi né dei criteri puramente oggettivi. La legge non si accontenta infatti

che il proponente si limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per

l'apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone

pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti,

indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto

che nell'applicazione di questo secondo criterio si deve tenere conto delle

cosiddette circostanze particolari del caso (DTF 118 II 333 consid. 2b, 116 II

338 consid. 1c, 96 II 204). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in

considerazione la situazione personale dell'assicurato, con particolare

riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione, nonché alla sua

esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b, 109 II 60 consid. 2b) e della situazione

del proponente, ritenuto comunque che il grado di diligenza nell'adempimento

dell'obbligo d'informazione va anche esaminato e giudicato sotto il profilo

della buona fede, pure applicabile in campo assicurativo (Nef, Basler

Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea 2001, n. 26 ad

art. 4 e riferimenti). In altri termini, ciò che conta non è l'esattezza oggettiva,

ma la correttezza soggettiva della dichiarazione che il proponente è in grado

di rendere ritenuta la sua situazione personale (Nef, op. cit., n. 27 ad art. 4

LCA).

Secondo costante giurisprudenza (STF 4A_45/2008 del

23 aprile 2008, consid. 4.1.2; DTF 134 III 511, consid. 3.3.2), i fatti intesi dall'art. 4

LCA sono tutti gli elementi che devono essere presi in considerazione per l'apprezzamento del rischio e che possono aiutare l'assicuratore riguardo all'estensione del rischio da coprire, ossia tutte le circostanze che

permettono di concludere all'esistenza

di fattori di rischio (DTF 118 II 333 consid. 2a p. 336). Si tratta dunque dell'insieme dei fatti che sono di natura ad

influenzare, nel caso particolare, il sopraggiungere, l'intensità e l'importanza del

rischio, quindi non soltanto i fatti che fanno nascere il rischio, ma anche

tutti quelli che permettono di dedurre retrospettivamente l'esistenza di un rischio (Nef, op. cit., n. 12 ad

art. 4 LCA).

Non importa se tali fatti

sono o no in rapporto di causalità con il danno (DTF 92 II 342; si osservi che

la nuova normativa in vigore dal 1. gennaio 2006 mantiene invece il diritto

alla rescissione del contratto e la liberazione dall’obbligo di prestazioni

soltanto alla condizione che esista un nesso causale tra il fatto taciuto o

dichiarato in modo inesatto e il sinistro intervenuto in seguito; cfr. sopra

consid. 2.4.1).

Secondo la giurisprudenza, è decisivo determinare se

ed in quale misura il proponente poteva dare in buona fede una risposta

inesatta all'assicuratore tenuto

conto delle circostanze concrete e secondo la conoscenza personale che aveva

della situazione e, nel caso concreto, tenuto conto ancora delle indicazioni

che gli avevano dato delle persone qualificate. Il proponente deve domandarsi

seriamente se esiste un fatto che rientra nelle domande dell'assicuratore; egli adempie al suo obbligo se

dichiara, oltre ai fatti che conosce senza pensarci, quelli che non possono

sfuggirgli se riflette accuratamente ai quesiti postigli (DTF 118 II 333

consid. 2b; Nef, op. cit., n. 26 ad art. 4 LCA). Colui che sottace delle

affezioni sporadiche che poteva ragionevolmente in buona fede considerare come

senza importanza per la valutazione del rischio, senza doverle considerare come

una ricaduta o come dei sintomi di una malattia imminente acuta, non viola il

suo dovere d'informazione (DTF 116 II

338 consid. 1b).

L'Alta Corte (citata STF

4D_80/2008, consid. 2.1.3; DTF 134 III 511, consid. 3.3.4) ha stabilito che l'art. 4 cpv. 3 LCA istituisce la presunzione che i fatti a proposito

dei quali l'assicuratore ha posto per

iscritto delle domande precise, non equivoche, sono dei fatti importanti per l'apprezzamento del rischio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e 2 LCA, ossia dei fatti idonei ad

influire sulla decisione dell'assicuratore

di concludere il contratto o di concluderlo alle condizioni concordate. Questa

presunzione tende a facilitare la prova dell'importanza di un fatto per la conclusione del contratto alle condizioni

previste, rovesciando l'onere della

prova (DTF 118 II 333 consid. 2a e riferimenti). Rimane comunque possibile, per

il proponente, provare che l'assicuratore

avrebbe concluso il contratto alle condizioni concordate anche se fosse stato a

conoscenza del fatto che il proponente ha omesso di dichiarare o ha dichiarato

in modo inesatto (DTF 92 II 342 consid. 5; Nef, op. cit., n. 56 ad art. 4 LCA).

Il proponente deve indicare i fatti che conosce o che dovrebbe

conoscere (TF in RUA VI n. 51). Egli deve menzionare i fatti importanti per l'apprezzamento

del rischio, ma non tutti quelli che sono oggettivamente conosciuti al momento

della conclusione del contratto. Non è infatti tenuto a dichiarare i fatti in

merito ai quali non è stata posta nessuna domanda scritta (DTF 45 II 218) e

nemmeno a fare delle dichiarazioni spontanee (DTF 116 V 218). Il proponente ha

l'obbligo di rispondere soltanto alle domande che l'assicuratore ha formulato

correttamente. Inoltre, egli non solo deve dichiarare i fatti che gli vengono

in mente senza riflettere, ma anche quelli che non possono sfuggirgli se

riflettesse seriamente alle domande dell'assicuratore (DTF 116 V 218; DTF 109

II 60).

Se l'assicurato non ha risposto ad una domanda, l'assicuratore non

potrà prevalersi di questo fatto per rescindere il contratto, a meno che dal

contesto particolare (altre risposte del proponente) la domanda lasciata in

bianco possa essere ritenuta evasa in un determinato senso e che questa

risposta costituisca una reticenza su un fatto importante (Carron, op. cit, p.

13 n. 37; DTF 110 II 499). Se delle circostanze importanti non hanno fatto

oggetto di domande, in generale non se ne potrà dedurre una reticenza.

Per contro, non c’è un errore del proponente quando egli

attribuisce in buona fede a un termine il senso che assume correntemente, senza

preoccuparsi del suo significato tecnico (DTF 116 II 338, DTF 96 II 204; cfr.

anche sentenza della II CCA del 13 luglio 2006, inc. n. 12.2005.148).

Il proponente deve agire conformemente alle regole della buona

fede, rispondendo alle domande poste (RUA VIII n. 41). Occorre quindi

determinare in che misura il proponente poteva, in buona fede, dare una

risposta negativa ad una domanda sottopostagli dall'assicuratore, secondo la

conoscenza che egli aveva della situazione (DTF 96 II 204, JdT 1972 I 34).

Il proponente può far capo alla sua ignoranza su un fatto non dichiarato

solo se questa ignoranza non è dovuta ad una grave negligenza da parte sua (TF

in RUA VI n. 51). La non attenzione o la negligenza del proponente danno luogo

all'invocazione della reticenza da parte dell'assicuratore (sentenza ticinese

pubblicata in RUA VII n. 50).

Tuttavia, il proponente perde i suoi diritti

anche quando ignora la falsità delle sue dichiarazioni, a condizione che questa

ignoranza implichi un errore da parte sua. Per contro, non c'è un errore del

proponente quando egli omette di dichiarare dei fatti conosciuti da parte di

soli professionisti, oppure quando egli attribuisce in buona fede ad un termine

il senso che assume correntemente, senza preoccuparsi del suo significato

tecnico. Il proponente dell'assicurazione è quindi legittimato ad attribuire ai

termini tecnici del questionario che non gli sono familiari e che non gli sono

stati spiegati, il senso che normalmente si dà nel loro contesto ed in

particolare il senso che hanno nel linguaggio comune (DTF 116 II 338) ed il

senso che si dà loro nel luogo di domicilio (DTF 96 II 204, JdT 1972 I 34).

Per verificare la conformità delle risposte, occorre determinare

se il proponente conosceva o doveva conoscere la loro erroneità o la loro

inesattezza, e si terrà conto, per questo, di tutto il contesto personale,

ossia della sua intelligenza, della sua formazione e della sua esperienza (DTF

116 II 338), del grado della sua cultura (DTF 111 II 388) e della sua

situazione (DTF 118 II 333).

Riguardo all'esattezza delle risposte fornite, occorre considerare

gli aspetti soggettivi connessi al proponente. In altri termini, il fatto di

ignorare in maniera volontaria o per negligenza una circostanza può essere

opposto al proponente (cfr. Carron, op. cit., p. 23 n. 65).

2.5. Nel caso in esame risulta che

al momento dell'adesione al contratto di assicurazione di cui alla polizza no. __________

l’attore ha compilato e sottoscritto, il 17 febbraio 2005, un questionario sul

suo stato di salute. Alle domande no. 16 [Soffre o ha sofferto di malattie, di

disturbi o di affezioni: dell’apparato motorio (quali dolori dorsali o

articolari ecc.)] e no. 18 [E`stato sottoposto, negli ultimi 5 anni, a dei

trattamenti o a dei controlli medici? È stato in trattamento da psicologi,

chiropratici o fisioterapisti?] egli ha risposto negativamente (doc. 49).

Anche in occasione della

stipulazione dell’assicurazione relativa alla polizza no. __________, il 27

marzo 2007, l’attore ha compilato un formulario sullo suo stato di salute. Egli

ha risposto con un “NO” alle domande no. 6 [Soffre o ha mai sofferto di

malattie, disturbi o affezioni dell’apparato locomotore (ossa, articolazioni,

colonna vertebrale, dischi invertebrati, muscoli, legamenti, tendini), quali

dolori alla schiena, cervicali ed alle spalle, artrosi, reumatismi o altro?] ed

alla no. 8 [È stato sottoposto negli ultimi 5 anni o deve sottoporsi a

trattamenti o controlli medici per infortuni, disturbi o affezioni dovuti a

malattie sin qui non citate? ] (trattasi della domanda no. 8 e non la no. 18

come erroneamente indicato nello scritto 23 gennaio 2009 di rescissione del

contratto; doc. 31).

Appreso dell’esistenza di

un infortunio avvenuto il 27 giugno 2003 e accertato che lo stesso non è stato

dichiarato nei succitati questionari, l’assicurazione ha disdetto le succitate

polizze per reticenza. Essa ha infatti sostenuto che gli attuali dolori alla

schiena, dovuti all’incidente del 18 luglio 2007, sono da porre in relazione causale

ai postumi dell’infortunio del 2003.

L’attore contesta la

reticenza sostenendo di non aver menzionato l’infortunio del 27 giugno 2003 in quanto si trattava di un incidente banale e di averlo quindi considerato come tale.

2.6. Per valutare l’esistenza o

meno di un caso di reticenza la domanda formulate al proponente in merito ai

fatti importanti ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LCA deve essere chiara e non equivoca

(art. 4 cpv. 3 LCA).

Non vi è reticenza se la

domanda è ambigua nella misura in cui la risposta data appaia veritiera secondo

la maniera in cui la domanda poteva essere compresa in buona fede dal

proponente (DTF 136 III 336 consid. 2.3 con riferimenti).

Nel caso in esame, le domande in discussione poste dall’assicurazione

convenuta sono chiare ed univoche e non si prestano ad altra interpretazione.

Vero che le domande del questionario del 2007 in merito alla stato di salute sono più dettagliate rispetto a quelle del 2005. Tuttavia, ciò

non significa, come sostiene invece l’attore, che una persona normale leggendo

quelle domande percepisca il riferimento unicamente ad affezioni serie e non ad

ogni piccolezza. Le domande infatti non distinguevano fra affezioni e eventi

banali e non.

Va poi ricordato che le domande poste nel questionario servono

all’assicuratore per l’apprezzamento del rischio assunto. Come riassunto nella

STF 4D_80/2008, consid. 2.1.3 qui riportato al consid. 2.4.2, l'art.

4 cpv. 3 LCA istituisce la presunzione che i fatti a proposito dei quali l'assicuratore ha posto per iscritto delle domande

precise, non equivoche, sono dei fatti importanti per l'apprezzamento del rischio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e 2 LCA, ossia dei fatti idonei ad influire sulla

decisione dell'assicuratore di

concludere il contratto o di concluderlo alle condizioni concordate e che

spetta al proponente provare che l'assicuratore

avrebbe concluso il contratto alle condizioni concordate anche se fosse stato a

conoscenza del fatto che il proponente ha omesso di dichiarare o ha dichiarato

in modo inesatto. Tale questione verrà esaminata al prossimo considerando.

2.7. Controversa è la questione di

sapere se la reticenza verte su fatti importanti ai fini assicurativi.

L’assicurazione rimprovera

all’attore di non aver annunciato i dolori dorsali già esistenti al momento

della stipulazione della prima polizza, come pure l’infortunio del 27 giugno

2003, sostenendo l’esistenza di un nesso causale con i dolori alla schiena

accertati a seguito dell’annunciato infortunio del 18 luglio 2007.

Per contro, l’attore

sostiene di non aver dichiarato l’infortunio del 2003 in quanto lo riteneva di scarsa rilevanza, non avendo infatti più avuto alcuna conseguenza sul

rachide.

La giurisprudenza federale

ammette che colui che omette di segnalare delle indisposizioni sporadiche che

può ragionevolmente ed in buona fede considerare come senza importanza e

passeggere, senza doverle ritener causa di ricadute o dei sintomi di una

imminente malattia algica, non viola il suo obbligo di informazione (STF 136

III 338 consid. 2.4 con riferimento a DTF 116 II 338 consid. 1b p. 340 e

citazioni; STF 5C.47/2003 del 7 luglio 2003 consid. 3.3.).

Gli atti trasmessi dalla __________

all’CV 1 in merito all’evento infortunistico del 2003 contengono in particolare:

· il rapporto 26 marzo 2008 della visita

medica effettuata dal medico della __________ dal quale risulta che:

"

Infortunio ____________

Annuncio il 1.7. 2003, infortunio

riferito avvenuto il 27.6.2003:

mentre spostava un tubo scivolava

contro il tavolo da lavoro

picchiando la parte sinistra della

schiena.

Ospedale __________ di ___________.

Dott. __________." (Doc. 201).

· il rapporto 28 gennaio 2008 della

Clinique __________ di __________ in merito all’infortunio in parola:

" Le 27.06.2003, choc contre le dos à __________. diagnostic de contusion lombaire,

incapacité de travail de 4 semaines. (…)" (Doc. 73)

" (…)

Il dit ne jamais avoir

eu mal au dos ou à la nuque avant un traumatisme survenu en 2003. Il y aurait eu

un choc direct dans la région lombaire. Il se souvient d'une douleur peu

importante et d'avoir pu reprendre le travail sans difficulté 3 semaines plus

tard. Il dit que par la suite, il a eu occasionnellement une lombalgie de peu

d'intensité et qui n'aurait pas causé d'incapacité de travail. (…)" (Doc. 73)

Inoltre, dalla documentazione __________ richiamata dal TCA (cfr. consid.

1.6) si evince, fra l’altro, che per tale evento il dr. __________ ha

attestato, contrariamente a quanto si legge nel succitato rapporto 28 gennaio

2008 della Clinica di __________, un’incapacità lavorativa del 100% dal 30

giugno al 7 luglio 2003 (doc. XIII/3), avendo l’interessato ripreso l’8 luglio 2003 a lavorare a pieno regime (cfr. nota telefonica del funzionario della __________; doc. XIII/4).

Ora, contrariamente a

quanto sostenuto in petizione, secondo il TCA tale infortunio non può essere

ritenuto di poco conto, visto che comunque ha causato un’incapacità lavorativa dal

27 giugno sino al 7 luglio 2003). Vero che l’attore ha sostenuto di essere “una

persona che affronta il lavoro a testa bassa senza risparmiarsi “ e che “una

botta alla schiena contro il tavolo di lavoro, che sì ha fatto un po’ male, ma

che non ha lasciato il segno né ha compromesso la capacità lavorativa”

(petizione n. 4 p. 5). Tuttavia, a mente del TCA, non si tratta di una semplice

botta dal momento che, come visto, ha causato un periodo d’incapacità

lavorativa, seppur di non lunga durata.

Va poi rilevato che l’assicurato

non ha nemmeno dichiarato tale inabilità lavorativa sebbene nei questionari,

fra le domande complementari, vi fosse anche quella relativa all’eventualità di

una interruzione del lavoro.

Certo che, come sostenuto

dall’attore, questi dolori lombari sono stati sporadici e non hanno causato sino

al successivo infortunio del 2007 delle ulteriori incapacità lavorative.

Tuttavia, come rettamente evidenziato in sede di risposta, non avendo

dichiarato tale infortunio e nemmeno i dolori lombari, l’assicuratore avrebbe

potuto o non sottoscrivere la polizza o perlomeno emettere una o più riserve. Infatti

non va dimenticato che, come al consid. 2.4.2, i fatti intesi

dall'art. 4 LCA sono tutti gli elementi

che devono essere presi in considerazione per l'apprezzamento del rischio e che possono aiutare l'assicuratore riguardo all'estensione

del rischio da coprire, ossia tutte le circostanze che permettono di concludere

all'esistenza di fattori di rischio.

Inoltre, secondo il vecchio art. 6 LCA, tali fatti non devono essere in

rapporto di causalità con il danno.

Non

da ultimo occorre evidenziare che, come è emerso pendente causa, l’attore non

ha nemmeno dichiarato l’infortunio occorso il 19 novembre 2001 (taglio

accidentale col coltello al secondo dito della mano sinistra) a seguito del

quale ha percepito dalla __________ indennità giornaliere dal 21 novembre 2001

al 9 dicembre 2001 (doc. XXIV), ciò che è stato fatto oggetto d’ulteriore (nuova)

disdetta da parte di CV 1 per reticenza (cfr. consid.1.6). Va qui rilevato che,

per motivi di economia processuale, questa circostanza, in merito alla quale le

parti hanno avuto modo di esprimersi (cfr. consid. 1.6), è da prendere in

considerazione nell’ambito del presente giudizio, ritenuto che in materia di azione ex art. 73 LPP il

giudice considera ed esamina i fatti sino all’emanazione della sentenza (Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 76 n. 6, p. 504). Va

inoltre ricordato che la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

atteso che tale principio è limitato dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti).

Occorre

ancora considerare che, per quel che concerne la polizza no. __________ , nella

sua nuova formulazione l'art. 6 LCA prevede, al capoverso 3, che quando il contratto è sciolto per reticenza in virtù del capoverso 1, l'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione si estingue anche per i

danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza

ha influito sull'insorgere o la

portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l'assicuratore ha diritto a restituzione.

Ora,

dagli atti all’inserto non risulta un nesso di causalità tra gli attuali

disturbi alla schiena lamentati dall’attore e le conseguenze dell’infortunio

del 2003, poiché tali dolori risultano avere un’origine degenerativa. Nel

rapporto 26 marzo 2008 il medico di circondario __________ ha infatti, fra l’altro,

evidenziato disturbi degenerativi e statici del rachide, lombare, disturbi degenerativi

del rachide cervicale (doc. 60). Anche nel rapporto 18 febbraio 2008 della

Clinica __________ sono riportate “lombalgie chronique

sur troubles statique et dégénératifs”; “très discrète

radiculopathie C7 droite, irritative dans le cadre de troubles dégénératifs du rachis

cervical” (doc. 62). Tant’è che i medici della succitata clinica, in merito

ai problemi alla schiena, hanno concluso: “pour le rachis, nous retenons

d’une parte des troubles statique et dégénératifs du rachis lombaire et un

canal lombaire étroit à l’origine de douleur et d’un syndrome radiculaire

gauche; d’autres part des troubles dégénératifs cervicaux à l’origine d’un

discret syndrome radiculaire C7 droit” (doc. 69). Inoltre, come si evince dal

motivo dell’ospedalizzazione, i succitati dolori sono stati messi in relazione

dall’attore piuttosto con le conseguenze dell’infortunio del 18 luglio 2007,

che – va qui ricordato – ha provocato una contusione della colonna vertebrale e

della spalla destra, in quanto egli ha dichiarato: “depuis lors, le patient

se plaint de lombalgies, avec irradiation des douleurs dans les membres

inférieurs, de cervicobrachialgies droites et impotence fonctionnelle de l’épaule

droite, de douleurs du 2ème rayon de la main gauche”(doc. 63).

L’assenza del nesso causale deve essere riconosciuto anche in merito

alla mancata notifica dell’infortunio del 2001, poiché il taglio alla mano

sinistra col coltello non risulta aver avuto alcuna influenza sullo stato di

salute attuale.

2.8. Infine, l’attore eccepisce la

tardività della dichiarazione di recesso/disdetta in quanto “è ragionevolmente

da escludere che la convenuta abbia avuto conoscenza del preteso motivo di

reticenza successivamente invocato solo dopo che la __________ le inviò

l’incarto in seguito alla richiesta presentata da CV 1 il 29 dicembre 2008” (petizione n. 8 p. 8).

Il diritto di recesso del

contratto si estingue quattro settimane da quando l’assicuratore “ebbe cognizione”

della dichiarazione inesatta o del fatto rilevante sottaciuto (art. 6 vLCA)

rispettivamente da quando “è venuto a conoscenza della reticenza” (art. 6 cpv.

3 LCA).

Secondo la giurisprudenza

riassunta nella citata STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011 (cfr. consid. 4.2),

il termine di quattro settimane inizia a decorrere dal momento in cui

l'assicuratore è informato su tutti i punti che concernono la reticenza, ovvero

dal momento in cui dispone di informazioni affidabili che gli permettono di acquisire

la certezza che una reticenza è stata commessa; non bastano semplici sospetti (DTF 118 II 330 consid.

3a). Il Tribunale federale ha comunque precisato che se l'assicuratore rifiuta

scientemente di prendere conoscenza degli elementi costitutivi della reticenza,

egli commette un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) assimilabile alla

conoscenza effettiva (DTF citato consid. 3c; cfr. anche

Roelli/Keller, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,

vol. I, 2a ed., Berna 1968, p. 139).

Dagli

atti si evince che, al fine di beneficiare dell’esonero dei premi, in data 23

dicembre 2008 l’attore ha annunciato all’CV 1 l’incapacità lavorativa relativa

all’infortunio del 18 luglio 2007 (doc. 251). Da qui la richiesta del 29

dicembre 2009 da parte dell’assicuratore di trasmissione degli atti __________

(doc. 4), inviati il 7 gennaio 2009 e ricevuti il 12 gennaio 2009 (doc. 5).

Ritenuto che è dalla lettura di tali atti che l’assicuratore è venuto a

conoscenza dell’infortunio del 2003, è da ritenere che al più presto il 12

gennaio 2009 l’assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza. Del resto l’attore

non ha reso perlomeno verosimile una diversa conclusione. Ne consegue che la

disdetta per reticenza del 23 gennaio 2009 risulta essere tempestiva.

In conclusione, visto

quanto riportato nei precedenti consideranti, la polizza no. __________ è da

ritenere essere stata validamente rescissa, non invece la polizza no. __________.

Ne consegue che la

petizione va accolta parzialmente.

2.9. Essendo la

presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1

LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dall’assicuratore convenuto, non sono

accollate tasse e spese di giustizia.

All’CV 1, anch’essa

parzialmente vincente e rappresentata da un avvocato non ha tuttavia diritto a

ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna

indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi

con compiti di diritto pubblico (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7;

per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione é parzialmente

accolta.

§ E’

accertata la validità della disdetta della polizza assicurativa no. __________ stipulata

tra CV 1 e CV 1.

§

E’ accertata la non validità della disdetta della polizza assicurativa

no. __________ stipulata tra AT 1 e CV 1__________.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CV 1 verserà a AT 1

fr. 800.-- di ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti