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Decisione

34.2011.2

Restituzione di prestazione di libero passaggio percepita indebitamente da un ex coniuge. Prescrizione/perenzione del credito di restituzione

29 settembre 2011Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i dati previdenziali al 1° gennaio 2007 (cfr. doc. A/3) con quelli al 30 giugno

2008 (cfr. doc. A/5) si evince inequivocabilmente una progressione degli averi

Considerandi

di previdenza e questo nonostante che nel gennaio 2008 l’attrice avrebbe dovuto

trasferire alla ex moglie del convenuto la quota di prestazione d’uscita a lei

spettante. Va poi ricordato che l’importo di fr. 90'000.--, da versare alla ex

moglie, risulta dalla sentenza di divorzio.

Dispositivo

Per questi motivi, sia in applicazione dell’art. 35a LPP che

dell’art. 62 CO, l’indebito arricchimento non può che essere ammesso.

2.5.

2.5.1. Ai sensi

dell’art. 35a cpv. 1 seconda frase LPP l’istituto di previdenza può prescindere

dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione

comporta per lui un onere troppo grave.

Pertanto

la questione della buona fede è determinante. Secondo giurisprudenza, la buona

fede dev’essere negata quanto l’arricchito poteva, al momento del versamento,

attendersi il suo obbligo di restituire, in quanto sapeva o perlomeno doveva

sapere facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione non era

dovuta (DTF 130 V 420 consid. 4.2 con riferimenti dottrinali).

Va qui

evidenziato che nei citati certificati personali (doc. A/1-6), alla voce

relativa ai trasferimenti effettuati a seguito di divorzio, è sempre stato

esposto uno “0”, motivo per cui il convenuto poteva rendersi conto che fr.

90'000.-- non erano stati versati alla sua ex moglie e tantomeno, come

sostenuto dallo stesso, che il trasferimento fosse già avvenuto.

A nulla

giova il riferimento allo scambio di email avuto nel marzo 2008 tra la sostituta

responsabile del personale della __________ (__________) e il consulente clienti

di AT 1 (__________) in merito al certificato personale, stato 1° gennaio 2008 (doc.

1/G). Se da una parte il sig. __________ aveva comunicato alla signora __________

che non era possibile rilasciare il certificato personale aggiornato al 1°

marzo 2008 comprendente il trasferimento degli averi previdenziali a seguito di

divorzio, dall’altra il consulente dell’attrice aveva chiaramente rilevato che

solo dopo il versamento il convenuto avrebbe ricevuto un certificato personale

“attualizzato”. Egli aveva anche fatto presente che dopo tale versamento il

signor CV 1 sarebbe stato informato per iscritto sull’ulteriore procedimento.

Poiché il trasferimento non è avvenuto, il convenuto non ha ricevuto alcuna

comunicazione, tantomeno un certificato personale dal quale egli poteva

evincere lo stato degli averi previdenziali dopo il versamento alla ex moglie.

Infatti, nei certificati relativi al 30 giugno 2008 ed al 1° luglio 2008

(rilasciati a seguito del passaggio, al 1° luglio 2008, al primato dei contributi;

cfr. lettere accompagnatorie di AT 1 alle persone assicurate: doc. A/31 e A/32), alla voce “Trasferimento effettuato a seguito di divorzio o

dello scioglimento giudiziale dell’unione registrata” non è stato indicato

alcun importo, ma solo uno “0”.

Per

questi motivi il convenuto non poteva ritenere che al 30 giugno 2008 il

trasferimento degli averi previdenziali alla di lui ex moglie fosse avvenuto.

In queste

circostanze, tenuto inoltre conto, come evidenziato al considerando precedente,

della continua progressione dell’avere di vecchiaia, al convenuto, di

professione avvocato (partner di uno studio legale: http://www.froriep.com/go.cfm?partner&d

=14582&name=CV 1&submenu=3), non

poteva non sfuggire la non correttezza dell’integrale trasferimento della prestazione

d’uscita ad __________, rispettivamente del successivo versamento in contanti. Egli

doveva aspettarsi di dover restituire quanto indebitamente percepito, motivo

per cui la buona fede non può che essere negata.

Infine,

le considerazioni espresse dal convenuto sull’onere gravoso che un eventuale

rimborso rappresenterebbe per la sua attività professionale (cfr. risposta

punto n. B.6, p. 16) - da ritenere qui come una richiesta di esonero di quanto

eventualmente dovuto - non sono rilevanti in quanto, ammessa l’applicazione

dell’art. 35a LPP, il requisito della buona fede non è dato.

2.5.2. Secondo

l'art. 64 CO chi si è indebitamente arricchito non è tenuto a restituire ciò di

cui provi che, al momento della ripetizione, non è più arricchito, a meno che

se ne sia spossessato di mala fede o che dovesse prevedere la domanda di

restituzione.

Dal

momento che il convenuto, in virtù delle considerazioni che precedono, avrebbe

dovuto prevedere di restituire gli averi previdenziali spettanti alla sua ex

moglie, ammesso che attualmente egli non ne disponga più, l’eventuale esonero

da restituzione ai sensi dell’art. 64 CO è escluso.

2.6. Il convenuto solleva la

prescrizione/perenzione della chiesta restituzione.

2.6.1. L’art. 35a

cpv. 2 LPP recita che “ Il diritto di chiedere la restituzione si prescrive

in un anno a partire dal momento in cui l’istituto di previdenza ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della

prestazione. Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il

quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

quest’ultimo è determinante “.

Se l’anno

sia da considerare un termine di prescrizione - che può essere interrotto -

oppure di perenzione - che è salvaguardato se l’autorità rivendica per tempo il

suo credito da restituzione -, è questione discussa in ambito dottrinale ma che

il TF ha lasciato aperta (STF 9C_611/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3 con

riferimenti: in quell’occasione determinante era piuttosto accertare l’inizio

di decorrenza del termine annuale).

Determinante

è il momento in cui l’amministrazione, usando l’attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificativi la restituzione. Al riguardo, la

giurisprudenza concernente gli art. 25 LPGA e art. 47 vLAVS può essere

applicata all’art. 35a LPP (STF del 15 dicembre 2010 citata, consid. 3).

Quindi,

conformemente alla giurisprudenza riassunta nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno

2010 consid. 3.2, il termine di perenzione comincia normalmente a

decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid.

3a p. 433; 110 V 304). In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel

calcolo di una prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è

stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un

secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel

caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla

fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base

all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c p. 383 e

385; RDAT II-2003 n. 72 p. 306 [C 317/01] consid. 2.1; cfr. anche STF

9C_482/2009 del 19 febbraio 2010 consid. 3.3.2.).

Occorre poi rilevare che

l’Alta Corte ha spiegato il motivo di questa precisazione, osservando che se si

facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data

del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per

un'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per

colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine p. 383; DTA 2006 p. 158 [C 80/05]).

Infine, nella citata STF

9C_482/2009 consid. 3.3.2 il TF ha ammesso che il principio del “secondo

evento” potrebbe portare con sé una certa insicurezza giuridica poiché è solo a

seguito dell’avvio di una periodica verifica, il cui momento viene determinato

dall’amministrazione, a far scattare il termine di perenzione. Un’incertezza

tuttavia ritenuta accettabile, che non può essere definita arbitraria, dal

momento che altre circostanze, quali ad esempio la segnalazione di un errore

all’amministrazione da parte di un assicurato, e la verifica delle condizioni

economiche personali ogni quattro anni (in casu si trattava di prestazioni

complementari indebitamente versate, ndr) portano a far decorrere il termine relativo

di prescrizione e che, infine, il termine assoluto di perenzione di cinque anni

a partire dal versamento della rispettiva prestazione limita comunque il

diritto di restituzione.

Ritornando al caso in

esame, il convenuto, facendo presente che la notifica all’attrice della

sentenza di divorzio del 14 gennaio 2008 è avvenuta il 7/12 febbraio 2008 (piuttosto

si tratta della comunicazione del dispositivo della sentenza di divorzio da

parte del presidente del citato tribunale di __________ concernente l’ordine di

trasferimento degli averi previdenziali alla ex moglie del convenuto; cfr. doc.

1/F), al momento del trasferimento della prestazione d’uscita ad __________ (6

febbraio 2009), facendo uso dell’attenzione richiesta, l’attrice avrebbe dovuto

rendersi conto dell’errato versamento. Per questi motivi il termine annuale di

prescrizione/perenzione avrebbe iniziato a decorre il 6 febbraio 2009, per

scadere il 6 febbraio 2010. Siccome la domanda di esecuzione (ottobre 2010) è

stata inoltrata successivamente, la pretesa della Cassa attrice sarebbe

perenta/prescritta (cfr. punti n. 2.5 e 2.6 della risposta).

In via subordinata, il

convenuto sostiene che la decorrenza del termine di prescrizione/perenzione dovrebbe

essere fissata al più tardi al 30 settembre 2008 (vale a dire un anno prima della

notifica del precetto esecutivo fatto spiccare da AT 1 nei suoi confronti per

salvaguardare il termine di prescrizione; cfr. consid. 1.6), termine entro il

quale era ragionevolmente esigibile dall’attrice un controllo contabile interno

che avrebbe permesso di evidenziare l’incongruenza tra la prestazione d’uscita

erogata a suo favore e quella ancora dovuta alla sua ex moglie.

Orbene,

conformemente alla succitata giurisprudenza, determinante non è l’errato

versamento degli averi previdenziali, ma la circostanza che, con la dovuta e

ragionevole attenzione, l’organo esecutivo in un secondo momento avrebbe dovuto

riconoscere l’errore.

Nel caso

in esame, l’iniziale errore commesso dell’attrice è stato l’integrale

trasferimento della prestazione d’uscita del convenuto alla __________, quindi

anche dell’importo spettante all’ex moglie. Tuttavia è solo a seguito alla

telefonata del marzo 2010 di quest’ultima, rispettivamente alla sua lettera 6

aprile 2010 a AT 1 (doc. A/13) - in cui essa aveva (finalmente) indicato il

numero di conto su cui versare l’avere previdenziale -, che l’attrice si è resa

conto dell’erroneo versamento, procedendo in seguito al trasferimento degli

averi previdenziali.

Certo,

sono trascorsi più di due anni dalla notifica del dispositivo della sentenza di

divorzio del 14 gennaio 2008. Ciononostante, come fatto presente dall’attrice,

il convenuto uscendo da AT 1 ha ricevuto integralmente gli averi previdenziali

e non vi è stata in seguito alcuna occasione di verifica del dossier e della

prestazione d’uscita versata. Infatti, giustamente l’attrice rileva che

generalmente in questi casi una verifica è eseguita nella misura in cui il

beneficiario non è d’accordo sull’ammontare versato, ciò che nella fattispecie

concreta non è successo. Anzi, come visto, il convenuto si è ben guardato dal

segnalare l’errato versamento.

È solo a

seguito della telefonata, rispettivamente della lettera ricevuta l’8 aprile

2010 (doc. A/13) dall’ex moglie dell’interessato che AT 1 si è accorta dell’errato

versamento. In questo contesto, il termine di un anno decorre (al più presto)

dal marzo 2010, motivo per cui la domanda di esecuzione dell’ottobre 2010 e la

presente petizione del 7 gennaio 2011 sono state inoltrate entro il termine stabilito

dall’art. 35a LPP.

2.6.2. L'art. 67

cpv. 1 CO prevede che l'azione di indebito arricchimento si prescrive in un

anno dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo diritto di

ripetizione, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui nacque

tale diritto.

L’Alta

Corte, richiamandosi alla giurisprudenza sviluppata a

proposito in materia civile, fa

decorrere il termine annuo di prescrizione dal momento della conoscenza

effettiva del diritto di ripetizione e non già, in analogia a quanto stabilito

dall'abrogato art. 47 LAVS, dal momento in cui l'amministrazione avrebbe potuto

rendersi conto dell'errore commesso facendo prova dell'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 130 V 417 seg. consid. 3.1 e 3.2, 128 V 240 seg. consid. 3, 127 III 427

consid. 4b).

Nel caso in esame, come

detto sopra, l’effettiva conoscenza dell’indebito arricchimento è avvenuta dopo

il marzo 2010, per cui il diritto a richiedere la restituzione non è

prescritto.

2.7. In materia di previdenza

professionale sono ammessi gli interessi moratori per il debitore messo in mora

(in caso di restituzione dell’indebito: DTF 130 V 421 consid. 5.1). Salvo

diversa disposizione regolamentare, il tasso è del 5% conformemente all’art.

104 cpv. 1 CO (DTF 119 V 135 V consid. 4d, 115 V 37 consid. 8c).

Nel caso in esame, il

tasso d’interesse moratorio per le prestazioni indebitamente percepite è

fissato dal regolamento al 3% (art. 72 cpv. 1 e allegato 1 cifra 4 RPIC). Ne

consegue che il convenuto deve versare gli interessi di mora dal 2 luglio 2010

(data dei solleciti di pagamento; doc. A/18 e 19) con un

tasso del 3% e non del 5% chiesto in petizione. L’abbassamento del tasso di

interesse è stato del resto riconosciuto da Publica con la replica.

2.8. Con scritto 19

maggio 2011 il convenuto ha chiesto l’edizione da parte di AT 1 delll’intero incarto,

comprensivo anche della corrispondenza, delle note interne concernenti il

trasferimento degli averi previdenziali alla ex moglie. Egli ha parimenti chiesto

l’edizione di tutta la documentazione “attestante le verifiche contabili

interne esperite dall’attrice in merito alla correttezza delle prestazioni di

previdenza professionale erogato o da erogare e della loro congruenza con

quelle ancora pendenti, comprese quelle relative al convenuto e alla sua ex

moglie; il tutto con riferimento al periodo dal 1. gennaio 2008 al 1. gennaio 2010”.

Visto

quanto esposto ai considerandi precedenti, ai fini della presente causa non è

necessario dare seguito a suddetta richiesta di edizione. Agli atti è stata del

resto versata, dalle parti, la pertinente documentazione. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF

122 II 469, 122 III 223, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

2.9 L’attrice ha chiesto – per l’importo di fr. 90'000.--, con interessi al 5% dal 2 luglio

2010 – del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________

del 7 ottobre 2010 dell’UE di __________ (doc. A/29).

Orbene,

il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri

diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il

principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e

quindi intenti un'azione in riconosci-mento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler in: Droit privé et assurances

sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione

aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione

ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice

civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

Visto

quanto sopra, la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell’UE di __________ deve essere ammessa, ma con

un tasso d’interesse del 3% (cfr. consid. 2.7).

2.10. In conclusione, visto quanto

sopra, la petizione è parzialmente accolta nel senso che CV 1

è condannato a versare a AT 1 fr. 90'000.-- con interessi al 3% dal 2 luglio

2010; deve conseguentemente essere rigettata in via definitiva l’opposizione

al precetto esecutivo n. __________ del 7 ottobre 2010 dell’UE di __________

per l’importo di fr. 90’000.-- con interessi al 3% dal 2 luglio 2010.

2.11. La procedura

è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP; art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta.

CV 1CV 1 è condannato a versare a AT 1 fr. 90'000.-- oltre interessi

al 3% dal 2 luglio 2010.

§§ E’ rigettata in via

definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 7 ottobre 2010

dell’UE di __________ per l’importo di fr. 90’000.-- oltre interessi al 3% dal

2 luglio 2010.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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