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Decisione

34.2011.29

Rendita d'invalidità LPP. Nesso materiale e temporale tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità

13 dicembre 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e

giurisprudenza ivi citata).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se AT 1 ha diritto all’erogazione da parte della Cassa

pensioni CV 1 di una rendita d’invalidità del secondo pilastro.

Trattandosi

di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza

dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8

LAPLPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.3. Il

1° gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale

ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per

quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice

delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato

giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V

1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).

Nel

caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità

della previdenza professionale con eventuale decorrenza successiva al 1°

gennaio 2005, sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1.

revisione della LPP.

2.4. L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede

che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:

·

nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il

40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro

la cui causa ha portato all’invalidità (lett. a);

·

in seguito a un’infermità congenita presentavano

un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio

dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la

cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40

per cento (lett. b);

·

diventate invalide quando erano minorenni (art.

8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40

per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché

l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata

raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. c).

Per

avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art.

23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra

un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa

importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007

del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del

16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge

l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid.

5a). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza

dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente

quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p.

155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire

ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica

il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai

fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv.

1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza

il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento

dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di

invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto

assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V

98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza

di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38 consid. 2b;

DTF 117 V 332 consid. 3).

2.5. L’art.

24 cpv. 1 LPP dispone che l’assicurato ha diritto:

·

alla rendita intera d’invalidità se, nel senso

dell’AI, è invalido per almeno il 70 per cento (lett. a);

·

tre quarti di rendita se è invalido per almeno

il 60 per cento (lett. b);

·

una mezza rendita se è invalido per almeno il 50

per cento (lett. c);

·

un quarto di rendita se è invalido per almeno il

40 per cento (lett. d).

Nell’ambito

della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza

possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

Considerandi

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06

dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735

p. 273 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2009, ad art. 24 n. 16 p. 93).

2.6

Secondo l’art. 24 della Legge sulla CV 1__________; RL __________), l’invalidità è l’incapacità durevole

dell’assicurato a esercitare, per danno della salute fisica o psichica, la

propria funzione o funzioni affini, con conseguente perdita di guadagno. Essa è

totale o parziale e viene espressa in percentuale.

L’art.

28.

cpv. __________ precisa che la prestazione parziale della Cassa è

proporzionale al grado d’invalidità riconosciuto dall’AI, ritenuto un grado

d’invalidità minimo del 50%. Con un grado d’invalidità riconosciuto dall’AI

pari almeno al 40% viene riconosciuta una pensione d’invalidità pari al 40%.

Infine,

l’art. 29 cpv. 1 __________ prevede che il Comitato della Cas- sa può decidere

in modo autonomo, sulla base di uno o più rapporti medici di fiducia e su

richiesta dell’assicurato sulla domanda di pensionamento per motivi di salute

se: l’AI ha rifiutato una rendita (lett. a) e l’AI ha riconosciuto

un’invalidità parziale (lett. b).

2.7

Secondo

la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la

responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio

nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta

a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore

di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.

In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal

precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c,

120.

V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution

de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité

assurée"; cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

Affinché

il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione

d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in

cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere

fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi

è connessione materiale se il danno alla salute all’origine

dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro. La connessione temporale presuppone che

l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto

abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un

certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che

un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di

connessione temporale (DTF 134 V 22, 130 V 275; SZS 2002 p. 156; DTF 123 V 264

consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c). In tal caso il vecchio istituto di previdenza

è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und

ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210).

Quindi,

ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale

obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità

di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come accennato, dato se il

danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato

l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è realizzato per esempio se

l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre

l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione

tra le due affezioni (SZS 2003 p. 361).

2.8

Ai

fini di una corretta comprensione della fattispecie in esame è bene riassumere

la procedura AI (di cui in parte è già stato accennato ai consid. 1.2 e 1.3) a

cui la Cassa ha fatto riferimento per escludere un suo obbligo prestativo.

Nell’aprile

2006.

AT 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI. Con decisione 12 ottobre

2007, sulla base di una perizia multidisciplinare del SAM (perizia psichiatrica

a cura del dr. __________ e gastroenterologica da parte del dr. __________),

l’Ufficio AI ha respinto la domanda, giudicando l’interessata abile al 100% in

qualsiasi attività lucrativa. L’attrice non ha contestato tale decisione,

motivo per cui è cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1.2). Con decisione 1° febbraio

2010.

l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita del

28.

ottobre 2009 non avendo l’interes- sata reso verosimile una rilevante modifica

della situazione valetudinaria rispetto alla precedente decisione. Con sentenza

23.

agosto 2010 questo TCA ha accolto il ricorso dell’attrice contro la

summenzionata decisione e rinviato gli atti all’Ufficio AI perché

entrasse nel merito della nuova richiesta espletando i necessari accertamenti

medici (inc. 32.2010.89). Dando

seguito al succitato rinvio, l’Ufficio AI ha ordinato al CPAS (Centro Peritale

per le Assicurazioni Sociali) una perizia psichiatrica, eseguita dalla dr.ssa __________,

nonché un’inchiesta per persone attive nell’economia domestica. Tenuto conto

delle risultanze, in particolare quelle relative alla perizia psichiatrica, con

decisione 3 giugno 2011 l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita

intera (grado d’invalidità del 70%) dal 1° novembre 2010, con inizio dell’incapacità lavorativa duratura dal 1°

novembre 2009. Con ricorso 20 luglio 2011 l’attrice ha contestato la citata decisione,

sostenendo che la rendita dovrebbe sorgere nel mese di aprile

2006, momento in cui ha presentato la prima richiesta di prestazioni (2006). Il ricorso è stato respinto con STCA di data

odierna (inc. 32.2011.209).

Premesso quanto

sopra, la Cassa convenuta sarebbe tenuta a versare una prestazione d’invalidità

all’attrice solo nell’even- tualità in cui l’inabilità lavorativa, che ha

portato all’invalidità e quindi al riconoscimento di una rendita AI, risultasse

essere sorta durante il periodo di assicurazione presso la Cassa (tenuto conto

che per giurisprudenza è sufficiente un’incapacità lavorativa del 20%; cfr.

consid. 2.4), e se tra tale inabilità lavorativa e l’invalidità vi sia una connessione

materiale e temporale (cfr. consid. 2.7).

2.9

Nella

presa di posizione 3 ottobre 2011 la Cassa sostiene innanzitutto che non vi è

alcun nesso temporale, in quanto, vista la citata decisione AI del 12 ottobre

2007, "l'inabilità lavorativa accertata in costanza del rapporto

assicurativo presso la __________ non è sfociata nel riconoscimento di una

rendita parziale o totale, ma bensì in una totale abilità lavorativa,

accertamento questo che determinato il rifiuto delle prestazioni AI" (XI

p. 3).

La

Cassa convenuta ha comunque esaminato anche l'eventuale nesso materiale,

affidando l'esame degli atti medici presenti nell'incarto AI al proprio medico

fiduciario, dr.ssa __________. Dalla valutazione 23 settembre 2011 di quest'ultima

è risultato che l'insorgenza del danno alla salute, sfociata nella rendita AI

riconosciuta con decisione 3 giugno 2011, è legata ad una nuova patologia psichiatrica

con influsso sulla capacità lavorativa (episodio depressivo di media-grave

entità con deperimento fisico) collocabile a partire da novembre 2009, quindi

successivamente allo scioglimento del rapporto di affiliazione con la Cassa.

Dispositivo

Per questi motivi è stato negato anche il nesso materiale.

Da

qui il rifiuto da parte della convenuta di versare delle prestazioni

d'invalidità.

2.10. Dopo

attento esame degli atti medici questa Corte non può che confermare la non

sussistenza di un obbligo prestativo da parte della Cassa.

Come

statuito dall’Ufficio AI nella decisione 3 giugno 2011 e confermato da questo TCA

con sentenza di data odierna - alle cui motivazioni va quindi fatto riferimento

(inc. 32.2011. 209) -, l’inizio dell’incapacità lavorativa psichiatrica invalidante

(che ha portato al riconoscimento del diritto alla rendita) è stato fatto risalire

al mese di novembre 2009, quindi successivamente alla cessazione dell’affiliazione

dell’attrice presso la Cassa convenuta (20 novembre 2006).

Infatti,

secondo la perizia 30 dicembre 2010 del CPAS, rispetto alla valutazione del

2007 – dove erano stati diagnosticati disturbi di personalità misti (ICD 10- F

61.0) con una componente dipendente ed anancastica senza incidenza sulla capacità

lavorativa – l’attrice presenta un quadro psicopatologico alquanto complesso e

di significativa gravità, tant’è che la dr.ssa __________ ha diagnosticato un episodio

depressivo medio-grave (ICD 10: F32.1-F32.2) con attacchi di panico (ICD10

F:41.0) in paziente con grave deperimento fisico. La perita psichiatrica ha poi

descritto l’evoluzione del quadro clinico successivo al 2007, evidenziando

l’insorgenza di un quadro ansioso reattivo nel 2008 (dovuto principalmente al

decesso del padre nel marzo di quell’anno) ed un peggioramento, nel novembre

2009, con sviluppo di una depressione endoattiva medio grave, attacchi di

panico ed importante deperimento fisico, con compromissione della capacità

lavorativa dell’80% nella sua precedente attività ed in altre attività con

effetto dal novembre 2009.

Quindi

l’insorgenza del danno alla salute è legato ad una nuova patologia psichiatrica

invalidante, non manifestatasi durante il periodo di affiliazione presso la

Cassa convenuta.

L’attrice

ha mosso alcune contestazioni riguardo alla perizia SAM del 6 agosto 2007, posta

a fondamento della decisione 12 ottobre 2007 dell’Ufficio AI. Ora, tale

decisione è cresciuta in giudicato non essendo stata impugnata dall’assicurata;

questo TCA non può quindi che attenersi alle risultanze mediche su cui

l’amministrazione ha fondato il proprio provvedimento. Né risulterebbero per il

resto date le premesse per una eventuale riconsiderazione della stessa in

quanto manifestamente errata. Al riguardo, nella STCA di data odierna in ambito

AI questa Corte (cfr. consid. 1.3.) ha stabilito che:

"

Nessun atto medico

presente nel fascicolo permette di ipotizzare l’esitenza di una patologia invalidante

precedente al novembre 2009 (anno di decorrenza del termine di carenza ex art.

28 cpv. 1 lett. b LAI). Vero che nel 2007 l’assicurata (senza vestiti) pesava

40 chili (cfr. perizia SAM), ma, come detto, nella perizia 5 giugno 2007 il dr.

__________ non aveva ravvisato segni di denutrizione, proponendo una terapia

medicamentosa e dietetica adattata alla sintomatologia sotto controllo del

medico di fiducia e dell’allergologo (doc. AI 28/19). Egli aveva del resto

rilevato che i “disturbi addominali e intestinali cronici come quelli segnalati

dalla paziente, senza grave sindrome diarroica e senza segni di malassorbimento

o di carenze alimentari nel quadro di un cosiddetto colon irritabile, sono

riscontrati in forma più o meno intensa in almeno il 20% della popolazione”

(doc. AI 28/18). Solo successivamente l’assicurata ha sviluppato un grave

deperimento fisico nell’ambito di una sindrome da malassorbimento con

intolleranze multiple (cfr. certificato medico 24 febbraio 2010 dr.ssa __________,

doc. AI 47/7 e quello del 29 marzo 2010 del dr. __________; doc. AI 55/2).

L’esistenza di affezioni invalidanti è stata segnalata

dallo psichiatra curante dr. __________ con certificato 8 marzo 2010 dove fra

l’altro rileva che l’assicurata è da lui seguita dal novembre 2008 a seguito di un quadro depressivo, sviluppatosi nel contesto di un lutto del padre avvenuto nel

marzo di quell’anno, nonché di un peggioramento dal novembre 2009 (doc. AI

51/2) e, come già accennato, dal dr. __________ che nello scritto 29 marzo 2010

fa riferimento a problematiche addominali invalidanti, con dolori e deperimento

organico ingravescente (doc. AI 55/2). Va ricordato che grazie a questi due

atti medici che il TCA ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per entrare nel

merito della domanda di prestazioni 28 ottobre 2009” (cfr. consid. 2.9 della citata STCA).

Visto

quanto sopra, non si può dedurre che la patologia psichiatrica,

che ha portato alla successiva invalidità, si sia manifestata nel periodo

durante il quale AT 1 è stata assicurata alla Cassa convenuta.

In

conclusione, difettando sia il nesso materiale che quello temporale,

l’istituto previdenziale convenuto non è obbligato a versare prestazioni

d’invalidità a favore di AT 1.

La

petizione dev’essere pertanto respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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