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Decisione

34.2011.30

Divisione degli averi previdenziali dopo divorzio pronunciato all'estero; averi previdenziali in CH; delibazione a titolo pregiudiziale. Prelievi per il finanziamento dell'abitazione. Versamento in co

2 maggio 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i surriferiti prelievi in costanza di matrimonio e ricordato come capitali previdenziali

prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali

sussiste ancora, come nella presente fattispecie (cfr. scritto 13 aprile 2012

di RA 2 al Tribunale, sub XXV; cfr. anche XIII), l’obbligo di rimborso alla

crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la

loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale (in casu senza

interessi non sussistendo alcun avere previdenziale al momento del matrimonio;

cfr. DTF 135 V 436, 442) sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati

nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una

prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art.

331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder

Federspiel,

Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für

Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV

2000 pp. 536ss), il capitale previdenziale di AT 1 suscettibile

di essere ripartito nella presente sede assomma a CHF 108'396.50 (45'747.15 + 30'877.05 + 31'772.30).

Richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dalla giudice del divorzio (cfr. supra

consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta un accredito di CHF 54'198.25 (108'396.50 : 2).

2.3.2 Nulla

mutano al riguardo gli argomenti addotti nelle more della presente procedura

dall’ex marito allo scopo di sottomettere a divisione unicamente l’avere

accumulato da febbraio 2005 (a far tempo quindi dall’ultimo prelievo anticipato

per il finanziamento dell’abitazione; cfr. supra consid. 2.3.2), ovvero

l’importo di CHF 45'747.15. Al proposito AT 1 assevera che l’abitazione in

comproprietà dei coniugi e nella quale erano stati investiti gli averi

previdenziali prelevati a due riprese è stata venduta nell’ottobre 2005 per

l’importo di euro € 320'000, valore inglobante di fatto i suddetti

averi pensionistici e che è in seguito stato suddiviso in parti uguali tra i

coniugi.

Ora,

la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il

giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP (DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V

46e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007). Inoltre, nel caso specifico di prelievi per

il finanziamento dell’abitazione durante il matrimonio, la più recente

giurisprudenza federale ha avuto modo di affermare che spetta al tribunale del

divorzio adottare (rispettivamente alla parte interessata far valere,

nell’ambito della procedura di divorzio ed in particolare nell’ambito dello

scioglimento del regime dei beni) una regolamentazione che permetta di non

considerare o considerare solo parzialmente il prelievo anticipato investito

nell’abitazione quale prestazione d’uscita soggetta a divisione (STF 9C_488/2011

del 16 novembre 2011 pubblicata in DTF 137 V 440). Non compete quindi allo

scrivente Tribunale chinarsi sulla questione di sapere se ed in che misura la

vendita dell’abitazione durante il matrimonio (appartenente in comproprietà ad

entrambi

i

coniugi e finanziata in parte con capitale pensionistico dell’ex marito) nonché

l’asserita successiva divisione paritaria del ricavato influiscano sulla

compensazione delle aspettative previdenziali ex art. 122 CC, posto che

l’eventuale incidenza di detta operazione sul piano previdenziale avrebbe

dovuto se del caso essere considerata dal giudice del divorzio, rispettivamente

essere sollevata dalle parti nella procedura dinanzi al Tribunale Civile di __________.

2.3.3 Nella

misura in cui dallo scritto 29 novembre 2011 di CV 1 al Tribunale (cfr. XVII) debba

evincersi la volontà di quest’ultima di acconsentire alla richiesta dell’ex

coniuge di procedere unicamente alla divisione degli averi pensionistici accumulati

successivamente al mese di febbraio 2005, valgono le seguenti considerazioni.

Siffatto

accordo configura una rinuncia parziale da parte di un coniuge al suo diritto

sancito dall’art. 122 CC. Trattandosi di rinuncia devono essere adempiute le

premesse di cui agli artt. 123

cpv. 1 e 280 cpv. 3 CPC (art. 141 cpv. 3 vCC) (sul punto vedi Bäder

Federspiel, Wohneigentumsförderung

und Scheidung, 2008, cifra 467 e nota 850, p. 232; Geiser, Berufliche Vorsorge in neuen

Scheidungsrecht, in Hausheer (Hrsg.), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht,

1999, n. 2.35). Nell’ambito del

divorzio, mediante convenzione le parti possono accordarsi – entro certi

limiti (art. 123 CC) – sulla ripartizione dei loro diritti previdenziali. La

convenzione è tuttavia giuridicamente valida solo se ratificata dal giudice e deve

figurare nel dispositivo della sentenza (artt. 279 e 280 CPC, art. 140 cpv. 1

vCC). L’art. 123 CC disciplina i casi in cui può essere derogato al

principio del riparto paritario ex art. 122 CC sia per rinuncia totale o parziale

(cpv. 1) – le cui condizioni, segnatamente la garanzia per il coniuge

rinunciatario di una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per

l’invalidità, il giudice del divorzio è tenuto a verificare d’ufficio (art. 280

cpv. 3 CPC, art. 141 cpv. 3 vCC), ritenuto che la pattuizione di una rinuncia

deve essere chiara e completa (artt. 279 cpv. 1 e art. 280 CPC, art. 140 cpv. 2

vCC) – sia per rifiuto da parte del giudice in tutto o in parte

della divisione (cpv. 2) qualora essa appaia manifestamente iniqua dal profilo

della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi

posteriormente al divorzio (in argomento cfr. Geiser, Bemerkungen zum Verzicht auf den

Vorsorgeausgleich im neuen Scheidungsrecht (Art. 123 ZGB), in ZBJV 2000 pp.

92ss; DTF 129 III 577; FamPra 2003 pp. 416ss; Baumann/Lauterburg, in Fam/Pra/Kommentar, 2000, ad art. 123 n. 34ss,

112ss).

Alle

parti non è dato di rinunciare (art. 123 cpv. 1 CC) alla divisione dinanzi al

tribunale delle assicurazioni, l’esame in merito ad una parziale o

totale rinuncia essendo, come accennato, di competenza del giudice del divorzio

Considerandi

(Baumannn /Lauterburg, in

FamKomm/Scheidung, 2005, ad art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; art. 141 cpv. 3

CC; STF B 116/03 del 16 agosto 2006 consid. 2.3; DTF 129 III

481). In caso di rinuncia egli deve segnatamente verificare d’ufficio

nell’ambito della procedura di divorzio se una corrispondente previdenza per la

vecchiaia e per l’invalidità sia altrimenti garantita e questo controllo può unicamente

avvenire nel contesto della liquidazione del regime matrimoniale (STF 9C_943/

2008.

del 3 dicembre 2009 consid.2).

Stante

quanto precede il calcolo della dividenda prestazione deve essere eseguito

considerando la totalità degli averi pensionistici accumulati da AT 1 durante il

matrimonio, una diversa pattuizione (segnatamente una parziale rinuncia) non

essendo stata fatta oggetto di omologazione né di esame da parte del giudice

del divorzio.

2.4

La

richiesta di AT 1 di accertare ai fini della presente divisione l’entità

dell’avere previdenziale accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio (cfr.

XVIII, XXII) non può che essere disattesa, la chiave di riparto stabilita dal Tribunale

Civile di _________ – come detto vincolante per il giudice della previdenza -

prevedendo chiaramente la suddivisione unicamente del capitale pensionistico

accumulato dall’ex marito.

2.5

2.5.1

Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge

ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di

prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in

cui può essere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.

In

virtù dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP, dal 1. luglio 2007 l’ipotesi di un

pagamento in contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta l’art.

5.

cpv. 1 lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa fintanto

che l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i

rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un Stato

membro. Spetta al riguardo all’interessato comprovare l’adempimento dei

presupposti per il versamento in contanti della prestazione di u-scita, quindi

non solo la definitiva partenza dalla Svizzera ma anche il non assoggettamento

obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, che deve essere certificato

dalla preposta autorità del luogo del nuovo domicilio (Cardinaux, op. cit., n. 1459 p. 642, n. 1624 p. 709; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1068 p. 395; vedi

anche Bollettino UFAS n. 52 del 31 agosto 2000, p. 4; STCA 34.2008.31 del 9

dicembre 2008; per facilitare sia gli assicurati che gli istituti di

previdenza, il Fondo di garanzia LPP, organismo di collegamento con gli Stati

membri della CE e dell’AELS [art. 56 cpv. 1 lett. g LPP] ha concluso con alcuni

paesi dell’UE, tra cui l’Italia, accordi amministrativi per l’accertamento

dell’assoggettamento o meno all’assicurazione sociale [in argomento cfr. il

promemoria edito dal Fondo di garanzia LPP e scaricabile dal sito

www.sfbvg.ch]). A tale proposito la giurisprudenza federale ha avuto recentemente

modo di precisare da un lato che per assicurazione obbligatoria ai sensi

dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non si intende solo l’appartenenza a un

sistema obbligatorio che copra i rischi vecchiaia, invalidità e decesso a

titolo complementare come la LPP, ma ogni sistema sottoposto al regolamento n.

1408/71 che assicura obbligatoriamente tali rischi analogamente a ciò che

avviene in Svizzera per AVS e AI (STF 9C_318/2010 del 18 aprile 2011 pubblicata

in DTF 137 V 181, consid. 7.1). Per quanto riguarda l’obbligo di comprovare il

non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, il TF ha

precisato che alla persona interessata spetta attivarsi e fornire all’istituto

di previdenza le indicazioni atte a dimostrare di non essere assoggettata ad

un’assicurazione obbligatoria, mentre che l’istituto di previdenza deve

verificare i dati forniti ed è vincolato alla dichiarazione con cui l’autorità

estera conferma o meno l’assoggettamento; per quanto riguarda in particolare

l’Italia, il modulo, da richiedere al Fondo di garanzia, va restituito

debitamente compilato a quest’ultimo il quale inoltrerà la richiesta all’INPS

che verificherà se la persona interessata è obbligatoriamente assicurata per le

prestazioni di vecchiaia, invalidità e decesso, e comunicherà il risultato al

Fondo di garanzia che a sua volta informerà la persona interessata nonché

l’istituto di previdenza (DTF 137 V 181 consid. 7.2).

Nella

fattispecie, dagli atti l’adempimento di suddetta condizione per un eventuale

versamento in contanti ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non risulta attualmente comprovato, l’eventuale necessaria certificazione nel senso sopra

indicato potrà comunque essere presentata in seguito all’istituto in appresso

indicato presso cui l’avere di spettanza di CV 1 deve nel frattempo essere trasferito

in forma vincolata.

2.5.2

In una sentenza del 3 settembre 2009 (9C_1051/2008

e 9C_10/2009), pubblicata in DTF 135 V 324, il TF ha stabilito che nell’ambito

di una divisione giusta l’art. 122 CC e gli artt. 22 e 25a LFLP, se l’ex

coniuge debitore del credito di compensazione ha beneficiato di un prelievo

anticipato (in quella fattispecie trattavasi di prelievo per il finanziamento

dell’abitazione) e se gli averi presso il suo istituto previdenziale o di

libero passaggio non sono sufficienti per coprire il credito, l’istituto

interessato è tenuto a trasferire solo gli averi a sua disposizione, spettando

per il resto all’ex coniuge debitore di versare la differenza (cfr. in particolare

consid. 5.2).

Nella

fattispecie in esame l’attuale avere di previdenza di spettanza di AT 1 presso

la Fondazione AT 2 ammonta a CHF 56'171.90 (valuta 30 marzo 2012; cfr. XXV),

importo sufficiente quindi a tacitare il credito di CV 1, interessi

compensativi compresi (cfr. infra consid. 2.5.3).

2.5.3

Stante

quanto sopra, la somma di CHF 54'198.25 con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF

9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e

12.

OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati a far tempo

dal 18 febbraio 2011 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255, 258; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B

113/ 02 dell’8 luglio 2003), dovrà quindi essere accreditata da parte della

Fondazione LPP AT 2 e a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da

aprirsi a suo nome presso l’Istituto collettore LPP (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1

LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La procedura è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 108'396.50.

2.- E'

fatto ordine alla Fondazione LPP AT 2

di versare a favore di CV 1, su un

conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto

collettore LPP, la somma di CHF 54'198.25 oltre interessi compensativi ai sensi

dei considerandi a datare dal 18 febbraio 2011.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti