34.2011.30
Divisione degli averi previdenziali dopo divorzio pronunciato all'estero; averi previdenziali in CH; delibazione a titolo pregiudiziale. Prelievi per il finanziamento dell'abitazione. Versamento in co
2 maggio 2012Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2011.30
RG/sc
Lugano
2 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo
nella causa promossa il 6 luglio 2011 e che oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
2. AT
2
rappr. da: RA 2
a
CV 1
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di
divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con sentenza 15 febbraio 2011,
passata in giudicato – a seguito di rinuncia all’impugnazione – il 18 febbraio
2011, il Tribunale Civile di __________ ha pronunciato la cessazione degli
effetti civili del matrimonio contratto da AT 1 e CV 1 l’11 agosto 1984,
confermando “la regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali in
genere e delle condizioni inerenti la prole stabilita in sede di separazione e
ulteriormente concordata e integrata nella presente procedura come in dettaglio
precisato nelle conclusioni riportate in epigrafe”, conclusioni nelle quali
le parti hanno in particolare e per quanto qui interessa concordato “l’assegnazione
alla sig.ra CV 1 del 50% (cinquanta per cento) del secondo pilastro (prestazione
d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio del sistema previdenziale
elvetico) comprensivo di interessi, cumulato in costanza di matrimonio,
ordinando alla società datrice di lavoro del sig. AT 1 di dare esecuzione al
provvedimento. La sig.ra CV 1 provvederà a gestire e/o investire la suddetta
somma in favore dei due figli nella misura del 50% (cinquanta per cento)” (doc. A).
1.2 Con
istanza 6 luglio 2011 AT 1 si è rivolto alla prima Camera civile del Tribunale
d’appello del Cantone Ticino, chiedendo il riconoscimento della suddetta
sentenza del Tribunale Civile di __________ ai fini dell’esecuzione del riparto
del proprio capitale previdenziale (cfr. I).
Il
9 luglio 2011 la prima Camera civile ha trasmesso per ragione di competenza
predetta istanza allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA),
quale Camera della Sezione di diritto pubblico del Tribunale d’appello (cfr.
II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto a AT 1 (1) di produrre una dichiarazione in cui l’ex
moglie dichiarasse di non opporsi alla delibazione e (2) di comunicare, ai fini
del riparto, i nominativi degli istituti di previdenza cui è stato assicurato
dalla data del matrimonio (11 agosto 1984) sino alla crescita in giudicato del
divorzio (18 febbraio 2011). A seguito della conferma di CV 1 a non opporsi
alla delibazione (cfr. dichiarazione 24 agosto 2011, sub IV/bis; con successivo
scritto 29 novembre 2011 al Tribunale essa ha dichiarato di aver addirittura
concordato con l’ex marito l’introduzione dell’istanza 6 luglio 2011, cfr.
XVIII), il TCA ha quindi chiesto agli istituti di previdenza indicati dall’ex
marito di determinarsi in merito alla divisione nonché di fornire le
informazioni necessarie ai fini della divisione (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle
singole prese di posizione e dell’esito degli ulteriori accertamenti esperiti
dal Tribunale (cfr. IV-XXV) si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
successivi.
2.1
2.1.1 La
procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP
(RS 291); la richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del
cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita
può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP).
Dallo
scritto 6 luglio 2011 di AT 1 si evince in concreto la volontà di quest’ultimo
sia di ottenere la delibazione della sentenza resa dal Tribunale Civile di __________,
laddove essa statuisce in materia di ripartizione degli averi previdenziali,
sia la consecutiva esecuzione della divisione da parte del tribunale
competente.
In
caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP deve essere
ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di previdenza
rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assicurato fu assunto (Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss
APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in Schaffauser/
Schürer (ed.), Rechtschutz
der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die
Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n.
44; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen
und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per
la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata
del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009
pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del
tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto
in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio
pronunciata all’estero, l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali
accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der
sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011, p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in
SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano
dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10, pp. 245ss).
Stante
quanto precede, allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni compete
giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP l’esecuzione della postulata divisione degli averi
previdenziali accumulati in costanza di matrimonio da AT 1 ed ora depositati
presso la Fondazione LPP AT 2 con sede nel Cantone Ticino, segnatamente a __________
(cfr. estratto RC agli atti). Al TCA compete quindi pure in via pregiudiziale
(incidentale) ai sensi del summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP il giudizio di delibazione,
ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) della
sentenza estera suddetta laddove essa ha per oggetto la compensazione delle
aspettative previdenziali tra gli ex coniugi __________ (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in
Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29
cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.1.2 L'art.
25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi
era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu
pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un
rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun
motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri
termini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv.
1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente
incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze
emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di
principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in
disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di
sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata
decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto
(cpv. 2 lett. c).
2.1.3
In materia di previdenza
professionale la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui
fu pronunciata la decisione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella
generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio
(art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 dove ammettendo
l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la
questione a sapere se la competenza indiretta del giudice straniero del
divorzio sulla compensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche
dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis,
in FamPra 2010 p. 254; Bopp, in
BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit
internationalem Konnex, in FamPra 2006, pp. 250-251; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer
Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen
Scheidungsurteilen unter besonderer Berücksichtigung von kindesrechtlichen
Nebenfolgen, tesi S. Gallo 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo
non essere rilevato come in ogni caso nulla impedisce il riconoscimento, per
quanto riguarda la competenza indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia
adempiuta, come nel presente caso, una delle condizioni previste all’art. 26
LDIP [domicilio del convenuto nello Stato del giudizio]).
Al
momento della pronunzia del divorzio AT 1 e CV 1 erano entrambi domiciliati a __________.
A norma dell’art. 26 lett. a LDIP (domicilio del convenuto nello Stato del
giudizio) la competenza del Tribunale Civile di __________ era quindi data, come
risulterebbe d’altronde pure data la competenza giusta il suevocato art. 65
cpv. 1 LDIP che prevede il foro dello Stato di domicilio, di dimora abituale o
di origine di uno dei coniugi.
La
sentenza da delibare è inoltre regolarmente passata in giudicato il 18 febbraio
2011, come attestato dalla stampiglia apposta sull'esemplare della sentenza
versata agli atti dall’ex marito (doc. A).
2.1.4 Nel
caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli
averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il
giudice straniero del divorzio – sottoposto alle medesime regole applicabili al
giudice svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando
esse hanno raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali
determinanti ma gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella
procedura giudiziaria (artt. 280 e 281 CPC, artt. 141 e 142 vCC in vigore sino
al 31 dicembre 2010) e non è quindi stata prodotta alcuna attestazione da parte
loro concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il
proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della
divisione, deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto –
rispettivamente, se del caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex
art. 123 CC (DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254-255; Geiser/Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème
pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et
besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s , n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del riconoscimento ex artt. 25
e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27 cpv. 1 LDIP secondo cui non
è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia
manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (sulla
disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme specifiche
dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle aspettative
previdenziali a seguito di divorzio quale violazione dell’art. 27 cpv. 1 LDIP,
cfr. Cardinaux, op. cit., p. 697
nr. 1599, n. 1607 pp.701 ss), vige il principio secondo cui al giudizio di un
tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti effetti diversi
o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso nella medesima
materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte
Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; Volken, Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25
n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen
Zivilverfahrensrecht, 1998, pp. 23s; Berther, Die internationale
Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, österreichischen und
englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001, p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (Hrsg.), Kind und Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr. anche il Parere dell’Ufficio
federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La divisione degli averi di
previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio estere”, in RDAT II
2002, p. 609; sul riconoscimento parziale di una decisione straniera
con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere con
riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class
action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008, pp.
165ss).
Posto
come non siano nella specie ravvisabili motivi di rifiuto giusta il suevocato
art. 27 cpv. 2 LDIP, sulla scorta delle
considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi dell’art. 280
CPC (art. 141 cpv. 1 vCC) munito di attestazione da parte dell’istituto
previdenziale interessato circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno
essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la
fissazione da parte del giudice del divorzio dell’importo delle quote da
trasferire accompagnata da un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto
di previdenza – la sentenza 15 febbraio 2011 del Tribunale Civile di __________
laddove statuisce in materia di compensazione delle aspettative previdenziali,
è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva limitatamente a
ciò che a detto Tribunale competeva decidere, ovvero alla fissazione delle
proporzioni del riparto rispettivamente l’omologazione dell’accordo raggiunto
dagli ex coniugi sulle proporzioni della divisione, segnatamente l“assegnazione
alla sig.ra __________ del 50% (cinquanta per cento) del secondo pilastro
(prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio del sistema
previdenziale elvetico) comprensivo di interessi, cumulato in costanza di
matrimonio”.
Lo
scrivente Tribunale non può inoltre esimersi dall’evidenziare come le ulteriori
pattuizioni omologate dal Tribunale Civile di __________ (versamento in
contanti alla ex moglie dell’avere previdenziale di sua spettanza con ordine al
datore di lavoro di provvedere all’esecuzione del versamento) non sono in ogni
caso compatibili con il diritto svizzero (la prima in assenza delle necessarie
condizioni). Nessuna normativa prevede infatti che il datore di lavoro possa
essere parte nella procedura di divorzio nè tantomeno in quella dinanzi al
tribunale delle assicurazioni competente ad eseguire il riparto, dove hanno
veste di parte unicamente gli ex coniugi e gli istituti di previdenza (art. 25a
cpv. 2 LFLP). Quanto al versamento in contanti nelle mani dell’ex coniuge è
bene ricordare che tale modalità, la cui decisione – nel caso in cui, come
nella presente fattispecie, la questione previdenziale non sia decisa dal
giudice del divorzio conformemente all’art. 280 CPC (art. 141 vCC) – compete
comunque al giudice delle assicurazioni, è eccezionalmente possibile nelle
ipotesi previste all’art. 5 cpv. 1 LFLP (in casu in relazione con l’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP; cfr. infra consid. 2.5.1). Ora, nessuna di tali ipotesi, come verrà
precisato in appresso, risulta adempiuta nel caso di specie (né risulta
d’altronde essere stata fatta oggetto di disamina da parte del Tribunale Civile
di __________).
2.2
Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP, nella
fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra
consid. 2.1.1) procede all’esecuzione della divisione in base alla chiave di
ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto
dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accenato, i coniugi e gli istituti di previdenza hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio
sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122,
233.46).
Secondo
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore dal 1. gennaio 2011 in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise
conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (secondo l’art.
22 cpv. 1 LFLP in vigore sino al 31 dicembre 2010 le prestazioni sono divise conformemente
agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC).
Per
l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione
d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del
matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I
pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Le prestazioni suscettibili di essere
divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono
le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro
2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece
nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n.
1203).
2.3
2.3.1 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate)
dichiarazioni delle parti risulta che AT 1 – che dal fascicolo non risulta fosse assicurato ai fini previdenziali
al momento del matrimonio (11 agosto 1984) né che disponesse in tale data di
averi pensionistici precedentemente accumulati – è stato assicurato dapprima
(da giugno 1985 a maggio 1997) alla Fondazione LPP __________ (cfr. X/1, X/2),
in seguito e sino a ottobre 1998 alla Fondazione collettiva LPP __________ (cfr.
VIII) ed infine alla Fondazione LPP AT 2 (gestita da RA 2; cfr. X). Presso
quest’ultimo istituto di previdenza alla
crescita in giudicato della sentenza di divorzio (18 febbraio 2011; momento
determinante ai fini della divisione, DTF 132 V 236) egli disponeva di una
prestazione d’uscita divisibile di CHF 45'747.15 (cfr. scritto 20 settembre
2011 di RA 2 a Tribunale, sub X). Dal fascicolo emerge inoltre che durante
l’affiliazione presso la Fondazione
LPP delle __________ () egli ha
effettuato un prelievo di CHF 30'877.05 per il finanziamento dell’abitazione
(cfr. I/3, VIII, XI/1; nessun documento agli atti indica tuttavia la data
esatta del prelievo né l’interessato è stato in grado di fornire precise
indicazioni al riguardo, cfr. suo scritto 23 gennaio 2012 al TCA sub XVIII); il
3 febbraio 2005, sempre nell’ambito del finanziamento dell’abitazione
primaria, egli ha effettuato un
ulteriore prelievo di CHF 31'772.30 presso la Fondazione LPP AT 2 (cfr. X, XVII, XVIII).
Considerati
Fatti
i surriferiti prelievi in costanza di matrimonio e ricordato come capitali previdenziali
prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali
sussiste ancora, come nella presente fattispecie (cfr. scritto 13 aprile 2012
di RA 2 al Tribunale, sub XXV; cfr. anche XIII), l’obbligo di rimborso alla
crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la
loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale (in casu senza
interessi non sussistendo alcun avere previdenziale al momento del matrimonio;
cfr. DTF 135 V 436, 442) sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati
nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una
prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art.
331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder
Federspiel,
Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für
Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV
2000 pp. 536ss), il capitale previdenziale di AT 1 suscettibile
di essere ripartito nella presente sede assomma a CHF 108'396.50 (45'747.15 + 30'877.05 + 31'772.30).
Richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dalla giudice del divorzio (cfr. supra
consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta un accredito di CHF 54'198.25 (108'396.50 : 2).
2.3.2 Nulla
mutano al riguardo gli argomenti addotti nelle more della presente procedura
dall’ex marito allo scopo di sottomettere a divisione unicamente l’avere
accumulato da febbraio 2005 (a far tempo quindi dall’ultimo prelievo anticipato
per il finanziamento dell’abitazione; cfr. supra consid. 2.3.2), ovvero
l’importo di CHF 45'747.15. Al proposito AT 1 assevera che l’abitazione in
comproprietà dei coniugi e nella quale erano stati investiti gli averi
previdenziali prelevati a due riprese è stata venduta nell’ottobre 2005 per
l’importo di euro € 320'000, valore inglobante di fatto i suddetti
averi pensionistici e che è in seguito stato suddiviso in parti uguali tra i
coniugi.
Ora,
la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il
giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP (DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V
46e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007). Inoltre, nel caso specifico di prelievi per
il finanziamento dell’abitazione durante il matrimonio, la più recente
giurisprudenza federale ha avuto modo di affermare che spetta al tribunale del
divorzio adottare (rispettivamente alla parte interessata far valere,
nell’ambito della procedura di divorzio ed in particolare nell’ambito dello
scioglimento del regime dei beni) una regolamentazione che permetta di non
considerare o considerare solo parzialmente il prelievo anticipato investito
nell’abitazione quale prestazione d’uscita soggetta a divisione (STF 9C_488/2011
del 16 novembre 2011 pubblicata in DTF 137 V 440). Non compete quindi allo
scrivente Tribunale chinarsi sulla questione di sapere se ed in che misura la
vendita dell’abitazione durante il matrimonio (appartenente in comproprietà ad
entrambi
i
coniugi e finanziata in parte con capitale pensionistico dell’ex marito) nonché
l’asserita successiva divisione paritaria del ricavato influiscano sulla
compensazione delle aspettative previdenziali ex art. 122 CC, posto che
l’eventuale incidenza di detta operazione sul piano previdenziale avrebbe
dovuto se del caso essere considerata dal giudice del divorzio, rispettivamente
essere sollevata dalle parti nella procedura dinanzi al Tribunale Civile di __________.
2.3.3 Nella
misura in cui dallo scritto 29 novembre 2011 di CV 1 al Tribunale (cfr. XVII) debba
evincersi la volontà di quest’ultima di acconsentire alla richiesta dell’ex
coniuge di procedere unicamente alla divisione degli averi pensionistici accumulati
successivamente al mese di febbraio 2005, valgono le seguenti considerazioni.
Siffatto
accordo configura una rinuncia parziale da parte di un coniuge al suo diritto
sancito dall’art. 122 CC. Trattandosi di rinuncia devono essere adempiute le
premesse di cui agli artt. 123
cpv. 1 e 280 cpv. 3 CPC (art. 141 cpv. 3 vCC) (sul punto vedi Bäder
Federspiel, Wohneigentumsförderung
und Scheidung, 2008, cifra 467 e nota 850, p. 232; Geiser, Berufliche Vorsorge in neuen
Scheidungsrecht, in Hausheer (Hrsg.), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht,
1999, n. 2.35). Nell’ambito del
divorzio, mediante convenzione le parti possono accordarsi – entro certi
limiti (art. 123 CC) – sulla ripartizione dei loro diritti previdenziali. La
convenzione è tuttavia giuridicamente valida solo se ratificata dal giudice e deve
figurare nel dispositivo della sentenza (artt. 279 e 280 CPC, art. 140 cpv. 1
vCC). L’art. 123 CC disciplina i casi in cui può essere derogato al
principio del riparto paritario ex art. 122 CC sia per rinuncia totale o parziale
(cpv. 1) – le cui condizioni, segnatamente la garanzia per il coniuge
rinunciatario di una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per
l’invalidità, il giudice del divorzio è tenuto a verificare d’ufficio (art. 280
cpv. 3 CPC, art. 141 cpv. 3 vCC), ritenuto che la pattuizione di una rinuncia
deve essere chiara e completa (artt. 279 cpv. 1 e art. 280 CPC, art. 140 cpv. 2
vCC) – sia per rifiuto da parte del giudice in tutto o in parte
della divisione (cpv. 2) qualora essa appaia manifestamente iniqua dal profilo
della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi
posteriormente al divorzio (in argomento cfr. Geiser, Bemerkungen zum Verzicht auf den
Vorsorgeausgleich im neuen Scheidungsrecht (Art. 123 ZGB), in ZBJV 2000 pp.
92ss; DTF 129 III 577; FamPra 2003 pp. 416ss; Baumann/Lauterburg, in Fam/Pra/Kommentar, 2000, ad art. 123 n. 34ss,
112ss).
Alle
parti non è dato di rinunciare (art. 123 cpv. 1 CC) alla divisione dinanzi al
tribunale delle assicurazioni, l’esame in merito ad una parziale o
totale rinuncia essendo, come accennato, di competenza del giudice del divorzio
Considerandi
(Baumannn /Lauterburg, in
FamKomm/Scheidung, 2005, ad art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; art. 141 cpv. 3
CC; STF B 116/03 del 16 agosto 2006 consid. 2.3; DTF 129 III
481). In caso di rinuncia egli deve segnatamente verificare d’ufficio
nell’ambito della procedura di divorzio se una corrispondente previdenza per la
vecchiaia e per l’invalidità sia altrimenti garantita e questo controllo può unicamente
avvenire nel contesto della liquidazione del regime matrimoniale (STF 9C_943/
2008.
del 3 dicembre 2009 consid.2).
Stante
quanto precede il calcolo della dividenda prestazione deve essere eseguito
considerando la totalità degli averi pensionistici accumulati da AT 1 durante il
matrimonio, una diversa pattuizione (segnatamente una parziale rinuncia) non
essendo stata fatta oggetto di omologazione né di esame da parte del giudice
del divorzio.
2.4
La
richiesta di AT 1 di accertare ai fini della presente divisione l’entità
dell’avere previdenziale accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio (cfr.
XVIII, XXII) non può che essere disattesa, la chiave di riparto stabilita dal Tribunale
Civile di _________ – come detto vincolante per il giudice della previdenza -
prevedendo chiaramente la suddivisione unicamente del capitale pensionistico
accumulato dall’ex marito.
2.5
2.5.1
Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge
ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di
prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in
cui può essere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
In
virtù dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP, dal 1. luglio 2007 l’ipotesi di un
pagamento in contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta l’art.
5.
cpv. 1 lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa fintanto
che l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i
rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un Stato
membro. Spetta al riguardo all’interessato comprovare l’adempimento dei
presupposti per il versamento in contanti della prestazione di u-scita, quindi
non solo la definitiva partenza dalla Svizzera ma anche il non assoggettamento
obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, che deve essere certificato
dalla preposta autorità del luogo del nuovo domicilio (Cardinaux, op. cit., n. 1459 p. 642, n. 1624 p. 709; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1068 p. 395; vedi
anche Bollettino UFAS n. 52 del 31 agosto 2000, p. 4; STCA 34.2008.31 del 9
dicembre 2008; per facilitare sia gli assicurati che gli istituti di
previdenza, il Fondo di garanzia LPP, organismo di collegamento con gli Stati
membri della CE e dell’AELS [art. 56 cpv. 1 lett. g LPP] ha concluso con alcuni
paesi dell’UE, tra cui l’Italia, accordi amministrativi per l’accertamento
dell’assoggettamento o meno all’assicurazione sociale [in argomento cfr. il
promemoria edito dal Fondo di garanzia LPP e scaricabile dal sito
www.sfbvg.ch]). A tale proposito la giurisprudenza federale ha avuto recentemente
modo di precisare da un lato che per assicurazione obbligatoria ai sensi
dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non si intende solo l’appartenenza a un
sistema obbligatorio che copra i rischi vecchiaia, invalidità e decesso a
titolo complementare come la LPP, ma ogni sistema sottoposto al regolamento n.
1408/71 che assicura obbligatoriamente tali rischi analogamente a ciò che
avviene in Svizzera per AVS e AI (STF 9C_318/2010 del 18 aprile 2011 pubblicata
in DTF 137 V 181, consid. 7.1). Per quanto riguarda l’obbligo di comprovare il
non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, il TF ha
precisato che alla persona interessata spetta attivarsi e fornire all’istituto
di previdenza le indicazioni atte a dimostrare di non essere assoggettata ad
un’assicurazione obbligatoria, mentre che l’istituto di previdenza deve
verificare i dati forniti ed è vincolato alla dichiarazione con cui l’autorità
estera conferma o meno l’assoggettamento; per quanto riguarda in particolare
l’Italia, il modulo, da richiedere al Fondo di garanzia, va restituito
debitamente compilato a quest’ultimo il quale inoltrerà la richiesta all’INPS
che verificherà se la persona interessata è obbligatoriamente assicurata per le
prestazioni di vecchiaia, invalidità e decesso, e comunicherà il risultato al
Fondo di garanzia che a sua volta informerà la persona interessata nonché
l’istituto di previdenza (DTF 137 V 181 consid. 7.2).
Nella
fattispecie, dagli atti l’adempimento di suddetta condizione per un eventuale
versamento in contanti ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non risulta attualmente comprovato, l’eventuale necessaria certificazione nel senso sopra
indicato potrà comunque essere presentata in seguito all’istituto in appresso
indicato presso cui l’avere di spettanza di CV 1 deve nel frattempo essere trasferito
in forma vincolata.
2.5.2
In una sentenza del 3 settembre 2009 (9C_1051/2008
e 9C_10/2009), pubblicata in DTF 135 V 324, il TF ha stabilito che nell’ambito
di una divisione giusta l’art. 122 CC e gli artt. 22 e 25a LFLP, se l’ex
coniuge debitore del credito di compensazione ha beneficiato di un prelievo
anticipato (in quella fattispecie trattavasi di prelievo per il finanziamento
dell’abitazione) e se gli averi presso il suo istituto previdenziale o di
libero passaggio non sono sufficienti per coprire il credito, l’istituto
interessato è tenuto a trasferire solo gli averi a sua disposizione, spettando
per il resto all’ex coniuge debitore di versare la differenza (cfr. in particolare
consid. 5.2).
Nella
fattispecie in esame l’attuale avere di previdenza di spettanza di AT 1 presso
la Fondazione AT 2 ammonta a CHF 56'171.90 (valuta 30 marzo 2012; cfr. XXV),
importo sufficiente quindi a tacitare il credito di CV 1, interessi
compensativi compresi (cfr. infra consid. 2.5.3).
2.5.3
Stante
quanto sopra, la somma di CHF 54'198.25 con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF
9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e
12.
OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati a far tempo
dal 18 febbraio 2011 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255, 258; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B
113/ 02 dell’8 luglio 2003), dovrà quindi essere accreditata da parte della
Fondazione LPP AT 2 e a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da
aprirsi a suo nome presso l’Istituto collettore LPP (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1
LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6
La procedura è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 108'396.50.
2.- E'
fatto ordine alla Fondazione LPP AT 2
di versare a favore di CV 1, su un
conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto
collettore LPP, la somma di CHF 54'198.25 oltre interessi compensativi ai sensi
dei considerandi a datare dal 18 febbraio 2011.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti