34.2011.41
Azione giudiziaria dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro chiedente la condanna di quest'ultimo al pagamento di contributi della previdenza professionale. Rigetto definitivo dell'oppos
8 marzo 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
34.2011.41
Data decisione, Autorità:
08.03.2012, TCA
Titolo:
Azione giudiziaria dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro chiedente la condanna di quest'ultimo al pagamento di contributi della previdenza professionale. Rigetto definitivo dell'opposizione. Spese procedurali a carico della parte convenuta per temerarietà
CONTRIBUTI
art. 66 LPP
art. 73 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2011.41
rg/sc
Lugano
8 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 17 ottobre
2011 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza
professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
effetto dal 1. maggio 2008, tramite contratto d’adesione sottoscritto il 18 giugno
2008 con AT 1CV 1, quale datrice di lavoro, ha attuato la previdenza professionale
obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/5).
1.2
A seguito del mancato pagamento dei contributi dovuti per un ammontare complessivo
di CHF 24'032.-- (importo comprensivo delle spese d’amministrazione; doc. A/1),
adite le vie esecutive con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________
(doc. A2), con la presente petizione la fondazione attrice chiede la condan-na della
società convenuta al pagamento dell’importo suddetto, oltre CHF 50.-- per spese
d’intimazione e CHF 103.-- per spese d’esecuzione, con interessi al 5% dal 1.
luglio 2011, postulando pure la rifusione delle “spese supplementari occasionate
in questa causa”. L’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto del-l’opposizione
interposta dalla CV 1 al summenzionato precetto.
1.3 La
società convenuta non ha presentato la risposta di causa.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 La
competenza ratione loci dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la
competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale
dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di
lavoro ed a-vendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previden-ziali
da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und
Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010,
ad art. 73 n. 52).
2.3
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (in argo-mento cfr. Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.4
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003
p. 500, 2001 p. 562).
2.5
2.5.1 Nella
fattispecie in esame, pur considerando la stringatezza dell’atto di petizione, la
pretesa attorea appare in ogni caso sufficientemente sostanziata e documentata,
nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione,
risulta del resto essere stata sollevata dalla società convenuta.
Con
la sottoscrizione del contratto d’adesione (doc. A/5) e la pre-sa di
conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto
qui interessa – del regolamento di previdenza (doc. A/6) delle disposizioni di
esecuzione (doc. IV/2) e del catalogo delle spese (doc. IV/1), la CV 1 si è impegnata
ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento
dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi
contributi alla cassa (art. 3 contratto). Parte convenuta non risulta d’altronde
aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che
essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel regolamento
di previdenza (artt. 20 e 21), cui rimanda il contratto d'adesione, nonché nel
piano di previdenza (doc. IX/1) che definisce anche le modalità di calcolo dei
contributi in percentuale del salario annuo assicurato, definito, quest’ultimo,
all’art. 5.2 del regolamento suddetto (il relativo calcolo è regolato nel piano
di previdenza; gli accrediti di vecchiaia, come pure gli interessi per la parte
obbligatoria e quella sovraobbligatoria, sono invece disciplinati all’art. 6
del regolamento che rimanda a sua volta al piano di previdenza; per il salario
determinante cfr. invece l’art. 5.1 del regolamento nonché le disposizioni di
esecuzione). Il contratto d’adesione disciplina inoltre l'esigibilità dei
contributi prevedendo anche l'addebito di interessi di mora (art. 3). Il piano
di previdenza prevede infine che i contributi per il fon-do di garanzia e per
l’adeguamento al rincaro sono finanziati dalla fondazione e fissa l’ammontare
delle spese amministrative, mentre che le spese straordinarie sono regolate nel
summenzionato catalogo delle spese.
Dal fascicolo risulta che il calcolo dei contributi per complessivi
CHF 23'982.-- è stato effettuato conformemente alle disposizioni sopra esposte
e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei salari erogati nel periodo
litigioso (2° trimestre 2011) (cfr. in doc. A/1, A/4).
Oltre ai contributi dovuti, sono anche state addebitate spese di
amministrazione (CHF 50.--) e d’intimazione (CHF 50.--), atteso che tale addebito
appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nel catalogo
Considerandi
delle spese quale parte integrante del contratto d’adesione (doc. IV/1, doc.
A/5).
2.5.2
Disattesa
deve invece essere la richiesta di rimborso di CHF 103.-- quali spese di precetto
esecutivo di cui è chiesto il rigetto definitivo (doc. A/2).
Al
riguardo va infatti osservato che tali spese (da anticipare dal creditore) seguono
le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che
deve essere sopportato dal de-bitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma
og-getto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116;
STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
2.5.3
Il
credito complessivo di spettanza di AT 1 va di conseguenza cifrato in CHF
24'082.-- (23’982 + 50 + 50).
2.6
L’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 1. luglio
2011.
sulla somma di CHF 24'032.--.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza
può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n.
174; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli
interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso
contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%
(STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame la richiesta di interessi moratori al 5% merita accoglimento e
ciò con riferimento anche all’art. 3 del contratto d’adesione.
2.7
Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ del 29 settembre 2011 dell’UE di
__________ (doc. A/2).
Occorre
al proposito osservare che il creditore, che a seguito dell'opposizione ha
fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia e-manata da un'autorità
o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e
quindi intenti un'azione in riconosci-mento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et
assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
Dispositivo
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,
senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.8 Per
l’art. 29 cpv. 1 Lptca, applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP, la procedura è
di principio gratuita. L'esclusione della gratuità della procedura in caso d’introduzione
di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale
generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V
285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale
contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche
dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,
il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure
esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e
non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere san-zionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,
126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Nel
caso in esame, la CV 1 non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele,
ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In
tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati
gli oneri di procedura per complessivi CHF 200.--.
2.9 Nella
misura in cui, postulando la condanna di controparte a pagare le “spese supplementari
occasionate in questa procedura”, la fondazione attrice chiede un’indennità
per ripetibili, la stessa non può essere riconosciuta. L'assicuratore che vince
la causa non ha infatti di regola diritto a ripetibili (DTF 128 V
133, 126 V 150).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è
condannata a versare alAT 1 la somma di CHF 24'082.-- con interessi al 5% dal
1. luglio 2011 su CHF 24'032.--.
§§ E’ rigettata in via
definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 29 settembre
2011 dell’UE di __________.
2.- La
tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 200.-- sono poste a carico della
parte convenuta.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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