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Decisione

34.2011.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 settembre 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

2.1 Giusta

l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante

il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 ed agli artt. 280 e

281 CPC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi

di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita

aumentata degli averi di libero passaggio e-sistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il

matrimonio non sono computati.

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP

1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che

gli istituti di previdenza hanno qualità di parte in questa procedura. Il

giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive

conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti

(Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF

1996 I 122, 233.46).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal

1. gennaio 2005).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente

sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano

da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le

polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi

di prestazioni della previden-za professionale obbligatoria (pilastro

2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece

nel campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che

del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez,

cit., p. 215; Stauffer,

Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.4 Dalle

tavole processuali e dalle dichiarazioni di parte (rimaste in-contestate; cfr.

V) non risulta che AT 1 abbia accumulato averi previdenziali durante

il matrimonio.

Dal

fascicolo emerge invece che CV 1 è stato assicurato da marzo a ottobre 1985 al

Fondo di previdenza __________ (cfr. XIII) e da ottobre 1989 a settembre 1991 all’istituto di previdenza della __________ (cfr. XI). Gli averi previdenziali

ivi accumulati sono in seguito stati trasferiti alla CV 2 dove

egli

è stato assicurato ai fini previdenziali per periodi diversi (già a partire dal

1982) e sino al mese di dicembre 2007, quando ha chiesto ed ottenuto, a motivo

dell’inizio di un’attività indipendente, il versamento in contanti dell’intero

suo capitale previdenziale di CHF 113'743.25 (cfr. IV/1, XII/1-4).

2.5 Con la

suevocata sentenza del 18 gennaio 2010 (cfr. supra consid. 1.1) il TCA ha riconosciuto

– dopo che la Corte

delle assise correzionali con giudizio del 23 aprile 2009 aveva ritenuto CV 1

colpevole di falsità in documenti per aver abusato nel dicembre 2007 della

firma della moglie – il

carattere indebito e quindi la non validità del versamento di CHF 113'743.25

effettuato il 20 dicembre 2007 dalla CV 2. Il carattere indebito del versamento era stato d’altronde

pacificamente ammesso nell’ambito di quella procedura dalla CV 2, la quale

aveva in particolare affermato, con riferimento alla suddetta sentenza penale,

di aver già intrapreso i passi necessari per recuperare l’importo indebitamente

prelevato senza il consenso del coniuge. Nella STCA del 18 gennaio 2010 è stato

pure precisato che l’illiceità del versamento aveva potuto essere accertata

indipendentemente dalla questione a sapere se alla CV 2 potesse essere

imputata una violazione del proprio obbligo di diligenza e potesse quindi essa,

nella misura e secondo la chiave di ripartizione da stabilirsi dal giudice del

divorzio, essere tenuta a versare a AT 1 la prestazione di sua spettanza indebitamente

già versata al marito.

Tale questione va esaminata e risolta nell’ambito del presente giudizio.

2.6 Secondo

l’art. 5 LFLP – in vigore dal 1. gennaio 1995 e quindi applicabile alla fattispecie

in esame – l’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione

d’uscita se lascia definitivamente la Svizzera (lett. a), se comincia

un’attività indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale

obbligatoria (lett. b) o se l’importo della prestazione d’uscita è inferiore

all’importo annuo dei suoi contributi (lett. c). Secondo il capoverso 2 della

medesima norma, se l’avente diritto è coniugato, il pagamento può avvenire

soltanto con il consenso scritto del coniuge. Per il terzo capoverso infine, se

non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza motivo

fondato, può essere adito il Tribunale. La limitazione della possibilità del

pagamento in contanti, nel senso della necessità del consenso del coniuge, è

stata introdotta nella legge sul libero passaggio per salvaguardare le

aspettative del congiunto e gli interessi della famiglia. Il legislatore ha

voluto infatti evitare che solo uno dei coniugi prenda una decisione che

concerne entrambi e che si ripercuote sui figli (Messaggio concernente il

disegno di legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 26 febbraio 1992, pp. 514 e

518; cfr. anche Schneider, La loi fédérale sur le libre

passage dans la prévoyance professionnelle et son ordonnance, in SZS 1994, p.

433).

In

caso di divorzio il diritto a prestazioni giusta i summenzionati artt. 122 CC e

22 LFLP non decade per il fatto che uno dei coniugi abbia ricevuto dei

pagamenti del capitale di previdenza senza il necessario consenso dell'altro

coniuge in applicazione dell'art. 5 cpv. 2 LFLP. In una simile eventualità, in

caso cioè di versamento indebito effettuato durante il matrimonio in dispregio

dell'art. 5 cpv. 2 LFLP, le spettanze del coniuge beneficiario a norma

dell'art. 122 CC non vengono ridotte, la somma versata in contanti dovendo

segnatamente essere computata ai fini del calcolo della prestazione dovuta

giusta l'art. 22 LFLP (Geiser,

La previdenza professionale nel nuovo diritto del divorzio, in AA.VV., Il nuovo

diritto del divorzio, atti CFPG 2002, pp. 27ss, 50; Geiser,

Bemerkungen zum Verzicht auf den Versorgungsausgleich im neuen Scheidungsrecht

(art. 123 ZGB), in ZBJV 2000, p. 103; Zünd, Probleme im

Zusammenhang mit der schriftlichen Zustimmung zur Barauszahlung der

Austrittleistung des nicht am Vorsorgeverhältnis beteiligten Ehegatten (Art. 5

Abs. 2 und 3 FZG), in SZS 2000, pp. 421s; SJZ 2001 pp. 84s; STFA B 19/03 del 30

gennaio 2004, STFA B 93/05 del 21 marzo 2007). Ciò non

è il caso – e quindi, a differenza di un prelievo anticipato per il finanziamento

della proprietà dell'abitazione (art. 30c cpv. 6 LPP), la somma versata esula

dal diritto alla previdenza e non viene di conseguenza più considerata ai fini

della divisione – se il pagamento in contanti è stato effettuato nelle ipotesi

di cui all'art. 5 cpv. 1 LFLP e in ossequio a quanto prescritto al capoverso 2

della medesima disposizione (cfr. art. 22 cpv. 2 ultima frase), l'eventuale

compensazione delle aspettative previdenziali dovendo in tale evenienza di

principio essere considerata ad o-pera del giudice del divorzio in applicazione

dell'art. 124 CC ri-spettivamente nell'ambito della

liquidazione del regime matrimo-niale (DTF 127 III 437; JdT 2002 p. 350; Zünd, Schriftliche Zustimmung zur

Barauszahlung der Austrittleistung an Verheiratete und die Folgen bei gefälschter

oder fehlender Unterschrift, in AJP 2002 pp. 662ss; Schneider/Bruchez, La prévoyance profes-sionnelle et le divorce, in SVZ 2000, p. 255;

Vetterli/Keel, cit., p.

1622; Grüttner/

Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei

Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in FamPra 2002, pp. 641ss, 650).

2.7

2.7.1 Malgrado il carattere indebito del versamento in contanti, nella

misura in cui dimostra di aver ottemperato al suo dovere di diligenza e di non

essere quindi incorso in un’inadempienza, un istituto di previdenza – nella

misura in cui non possa, in primo luogo, essere imposta al coniuge assicurato

una compensazione giusta l’art. 122 CC (cfr. infra consid. 2.8) – è da

ritenersi aver validamente adempiuto il proprio obbligo legale con effetto li-beratorio

e non si espone di conseguenza a dover nuovamente versare la prestazione

d’uscita nell’ambito della divisione ex art. 122 CC. In tale contesto, perché

all’istituto possa essere imputata una responsabilità, è sufficiente, con

riferimento alle norme di cui agli artt. 97 e segg. CO, la sussistenza di un

comportamento configurante una negligenza di lieve entità (DTF 130 V

103; STFA B 87/00 del 10 febbraio 2004, B 126/04 del 20 marzo 2006;

sull’applicabilità degli artt. 97 e segg. CO vedi in particolare l’approfondito

e critico contributo di Glättli, Die Folgen der

Barauszahlung der Austrittleistung ohne Zustimmung des Ehegatten, in SZS 2005,

pp. 184ss).

Deve

pertanto in concreto essere esaminato se all’istituto che ha operato il versamento

possa essere rimproverata o meno

una

violazione del suo dovere di diligenza nel senso sopra indicato e quindi accertare

(e tale accertamento compete al giudice dell'art. 73 LPP, in casu al giudice delle

assicurazioni del luogo del divorzio giusta l'art. 25a

cpv. 1 LFLP; DTF 128 V 47; Geiser,

cit., in ZBJV 2000 p. 104; cfr. anche DTF 135 V 232, 132 V 347 e 130 V 103) se, in occasione del versamento del capitale previdenziale a favore di

CV 1, la CV 2 ha debitamente esaminato la validità della firma dell’ex coniuge.

2.7.2 La

CV 2 non si reputa debitrice di alcunché nei confronti di AT 1. Da un lato nega

di aver avuto un comportamento negligente e rimprovera alla ex moglie di non

aver fatto nulla, pur essendo a conoscenza delle intenzioni a suo tempo

prospettatele dal marito di voler prelevare il proprio capitale pen-sionistico,

per impedire il prelievo informando per tempo l’istitu-to di previdenza.

D’altro lato sostiene che l’ex coniuge sapeva o doveva sapere che le somme di

denaro ricevute dal marito (almeno CHF 15'000, ma probabilmente, a mente della

cassa, CHF 40'000) provenivano dal capitale prelevato dalla CV 2 e che quindi

un ulteriore accredito a suo favore nell’ambito della presente procedura costituirebbe

un indebito arricchimento. Assevera infine come in virtù del principio della

buona fede non era tenuta ad effettuare alcuna indagine al fine di accertare se

il coniuge avesse effettivamente dato il proprio consenso al prelievo, nè tanto

meno era tenuta a richiedere a tale scopo l’au-tentica delle firme apposte sul

formulario di richiesta.

2.7.3 Gli

Considerandi

argomenti addotti dalla CV 2 non hanno pregio.

Se

da un lato la giurisprudenza federale in DTF 130 V 103 ha avuto modo di negare una violazione dell’obbligo di diligenza nel caso di un assicurato

dipendente di una ditta avente una propria cassa pensione e nella quale

l’assicurato ricopriva una carica di fiducia ed era conosciuto alla cassa,

quest’ultima potendo quindi partire dal presupposto che la firma, in realtà

falsificata, fosse valida, d’altro lato, in una sentenza del 7 febbraio 2004 (B

58/01) l’Alta Corte ha ammesso una violazione dell’obbligo di diligenza di una

fondazione comune a cui erano affiliati migliaia di datori di lavoro, la quale

senza conoscere né l’assicurato, né la moglie né tanto meno la firma di

quest’ultima, aveva confidato nell’esistenza di un valido consenso del coniuge.

Parimenti, nella sentenza B 45/00 del 2 febbraio 2004 il TFA aveva accertato

una violazione dell’obbligo di diligenza di una fondazione colletti-va che non

conosceva l’assicurato né la di lui moglie né tanto meno la sua firma ed aveva

senza ulteriori verifiche fatto affidamento sulla firma (falsificata). In STFA

B 98/04 del 17 marzo 2005 (commentata da Schöbi,

Barauszahlung trotz fehlender Zustimmung des Ehegatten, in recht 2005, pp.

139ss) l’Alta Corte ha inoltre accertato l’esistenza un comportamento inadempiente

da parte di un istituto di libero passaggio il quale in assenza, tra l’altro,

di un particolare rapporto di fiducia con l’assi-curato (uno tra i tanti

titolari di un conto di libero passaggio pres-so l’istituto) aveva disposto il

versamento del capitale senza effettuare alcuna verifica in merito allo stato

civile dell’interessato. Anche nella STFA B 126/04 del 20 marzo 2006 è stata

riconosciuta la violazione del dovere di diligenza di un istituto di previdenza

che aveva disposto il versamento in contanti quando sul formulario di richiesta

di versamento non figurava la firma del coniuge del richiedente, il quale da

un’attestazione rilasciata dall’ufficio del controllo abitanti e trasmessa

all’istituto, risultava separato. Infine nella STF 9C_153/2010 del 1. settembre

2010.

il TF ha riconosciuto una violazione dell’obbligo di diligenza di un

istituto che, in particolare, non risultava conoscere né il titolare del conto

di libero passaggio né la di lui moglie e che si era limitato, senza ulteriori

verifiche, a confrontare la firma apposta sul formulario di richiesta di versamento

con quella presente su una copia del passaporto del coniuge (del titolare del

conto).

Alla luce della

summenzionata giurisprudenza, nel caso in esame, atteso che – come accennato (cfr.

supra consid. 2.7.1) – è sufficiente una negligenza di lieve

entità da parte dell’istituto di previdenza, una violazione dell’obbligo

di diligenza da parte della __________ non può che essere ammessa. Non è

infatti ipotizzabile, né d’altronde è stato fatto valere, che, trattandosi di

uno tra i tanti assicurati alle dipendenze di una tra le numerose aziende

affiliate alla __________, che l’interessato, né tanto meno sua moglie, fossero

persone note all’istituto di previdenza o addirittura che la firma di

quest’ultima fosse conosciuta. In simili circostanze l’istituto di previdenza

avrebbe quindi dovuto intraprendere le opportune verifiche atte ad

accertare l’effettivo consenso della moglie al prelievo del capitale pensionistico

da parte del marito. Interpellando per esempio direttamente l’interessata o richiedendo

in seguito, se del caso, l’autenticazione della di lei firma (nella fattispecie

sarebbe stato più che giustificato richiedere l’autenticazione anche della

firma della moglie considerato che il richiedente, fatto insolito che non

poteva passare inosservato, aveva fatto autenticare solo la sua firma e non

quella della moglie; cfr. formulario di richiesta di versamento del 17 dicembre

2007, sub XII) – l’istituto di previdenza si sarebbe certamente potuto

accorgere che il marito aveva fatto capo all'uso della firma

falsificata della moglie.

Irrilevante

si rivela la circostanza secondo cui AT 1, per sua stessa ammissione (cfr.

petizione di divorzio del 10 agosto 2009, p. 3, in inc. pretorile; cfr. scritto 28 settembre 2009, sub XXX in inc. 34.2009.19), nel corso

del 2008 ha ricevuto la somma complessiva di CHF 15'000 dal marito (la CV 2

ipotizza addirittura versamenti per CHF 40'000; cfr. verbale d’in-terrogatorio 11

novembre 2008 dinanzi al Segretario giudiziario, p. 2, sub. XXIII in inc.

34.2009

) che, a mente della CV 2, a tale scopo avrebbe utilizzato il

capitale previdenziale in precedenza illecitamente prelevato.

Infatti, pur ammettendo, per

pura ipotesi di lavoro, una rilevanza ai fini del presente giudizio della

questione della conoscenza o meno, da parte della moglie, della provenienza del

denaro versatole e quindi della questione a sapere se un tale suo agire possa o

meno costituire una sorta di approvazione a posteriori del prelievo effettuato

dal marito – e ricordato altresì, nella misura in cui (e per quanto è

dato di capire) vien sostenuto che la moglie abbia di fatto già beneficiato di

una compensazione previdenziale ex art. 122 CC [cfr. XX], che per principio una

siffatta compensazione avviene tramite versamento in forma vincolata ai sensi

della LFLP e non in contanti [cfr. infra consid. 2.11] – dalle tavole

processuali non emergono elementi (rispettivamente nessuna richiesta probatoria

è stata in tal senso formulata) che consentono di ritenere che AT 1 fosse a conoscenza

dell’asserita provenienza del denaro ricevuto dal marito (a scopo di

mantenimento; cfr. verbale d’interrogatorio dell’11 novembre 2008, p. 2, sub.

XXIII in inc. 34.2009.19; cfr. anche replica di AT 1 del 18 agosto 2009, p. 2, in inc. 34.2009.19) e che lei fosse quindi venuta a posteriori a conoscenza (senza nulla

eccepire) dell’avvenuto illecito prelievo. Anzi dagli atti (cfr. verbale

d’interrogatorio 11 novembre 2008, p. 2) si evince che a suo tempo il marito

aveva prospettato l’eventualità di un prelievo alla moglie, la quale aveva tuttavia

manifestato il suo dissenso al proposito, dopo di che non risultano esservi

state ulteriori comunicazioni al riguardo da parte del marito. Notasi inoltre che,

per ammissione del marito, AT 1 non era stata in ogni caso da lui messa al

corrente della provenienza dei soldi versatile (cfr. verbale d’interrogatorio

11.

novembre 2008, p. 4). Né vi sono d’altronde elementi che permettano di

ritenere che la moglie potesse sospettare che il marito avrebbe proceduto in

futuro ad un prelievo senza il suo consenso (non esiste del resto nessun obbligo

legale per un coniuge di informare l’istituto di previdenza circa le intenzioni

dell’altro coniuge di effettuare un prelievo o chiedere il versamento in

contanti del proprio capitale previdenziale).

2.8

Nella

sentenza federale B 93/05 del 21 marzo 2007 (pubblicata in SVR 2007 BVG Nr.

31), il TF ha precisato che in caso di mancato consenso dell’altro coniuge e

quindi di illecito versamento in contanti dell’avere previdenziale, è tenuto

anzitutto alla compensazione il coniuge assicurato e ciò, in quanto possibile,

giusta l’art. 122 CC; solo in secondo luogo è dato l’obbligo dell’istituto

previdenziale, segnatamente nella misura in cui gli è imputabile una violazione

del proprio obbligo di diligenza (consid. 4.4: “(…) Im Falle einer ohne Zustimmung des andern Ehegatten vorgenommenen und

damit ungültigen Barauszahlung ist daher in erster Linie der versicherte

Ehegatte zum Ausgleich verpflichtet und zwar - sofern möglich - nach Art. 122

ZGB. Dieser Artikel bezweckt den gerechten Interessenausgleich zwischen den

Ehegatten und soll Versorgungslücken für die versicherten Ereignisse wie Alter

und Invalidität verhindern (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, Zürich 1999, N. 10 Vorbemerkungen zu Art. 122-124 ZGB). Erst

in zweiter Linie kann sich der andere Ehegatte an die Vorsorgeeinrichtung halten,

wenn diese im Zusammenhang mit der Barauszahlung eine Sorgfaltspflichtverletzung

zur Last gelegt werden kann (BGE 130 V 103, Urteil S. vom 2. Februar 2004 [B

45/00; auszugsweise in SZS 2004 S. 464 publiziert], Urteil A. vom 10. Februar

2004.

[B 87/00; auszugsweise in SZS 2004 S. 461 publiziert]). Auch wenn der

Vorsorgeeinrichtung keine Nachlässigkeit vorgeworfen werden kann, bleibt die

Barauszahlung im Verhältnis unter den Ehegatten ungültig. Wenn im Zeitpunkt

der Ehescheidung noch Vorsorgekapital vorhanden ist, um die unzulässige

Barauszahlung ganz oder teilweise im Rahmen der Ehescheidung auszugleichen, so

hat demzufolge grundsätzlich der pflichtwidrig handelnde Ehegatte dafür

einzustehen. Bei der Teilung der Austrittsleistungen nach Art. 122 ZGB ist

eine unzulässige Barauszahlung daher so zu behandeln, wie wenn sie nicht

erfolgt wäre. Art. 22 Abs. 2 letzter Satz FZG findet in solchen Fällen daher

keine Anwendung (…)“; sottolineature del redattore).

Ciò significa che nella misura

in cui il coniuge assicurato dispone (ancora) di averi previdenziali, tramite

questi egli è tenuto a com-pensare l’altro coniuge in applicazione dell’art.

122.

CC (consid 4.5: „Im vorliegenden

Fall steht unbestrittenermassen fest, dass der frühere Ehemann der

Beschwerdeführerin deren Unterschrift gefälscht hat. Des Weitern ist aufgrund

der Akten erstellt, dass er über eine genügend hohe Austrittsleistung

verfügt, um der Beschwerdeführerin unter Einschluss der unzulässigen Barauszahlung

die Hälfte gestützt auf Art. 122 ZGB auszugleichen (Schreiben der

"Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft vom 8. März 2005). Die der

Beschwerdeführerin unter Einschluss der unzulässigen Barauszahlung zustehende

Hälfte der Austrittsleistung beträgt unbestrittenermassen Fr. 29'488.70 nebst

Zins seit 26. Juni 2003. Entsprechend ist die Vorsorgeeinrichtung des

geschiedenen Ehemannes zu verpflichten, der Beschwerdeführerin Fr. 29'488.70

samt Zins seit der Ehescheidung zu bezahlen (dazu BGE 129 V 251; SVR 2005 BVG

Nr. 1) (…)“; sottolineature del redattore; sul punto vedi

anche Schwengeler,

Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in

ZBJV 2010, pp. 77ss, p. 101; Meyer/Uttinger,

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010,

pp. 230ss, p. 235; giova inoltre ricordare come in DTF 135 V 324 consid. 5.2.2,

in una fattispecie avente ad oggetto un prelievo per il finanziamento

dell’abitazione ex art. 30c LPP, il TF ha precisato che se l'ex coniuge

debitore del credito di compensazione ai sensi dell'art. 122 CC ha beneficiato

di un prelievo anticipato – da computare ai fini della divisione – e se gli

averi presso il suo

istituto previdenziale o di

libero passaggio non sono sufficienti per coprire tale credito, l'istituto

previdenziale può solo essere obbligato a trasferire gli averi a sua disposizione,

spettando per il resto all'ex coniuge debitore versare la differenza).

Nel caso in esame, non

disponendo attualmente CV 1 di alcun avere pensionistico presso istituti di previdenza

o di libero passaggio, non può di conseguenza essergli imputato, ai sensi della

citata giurisprudenza, un obbligo di compensazione nei confronti dell’ex

coniuge giusta l’art. 122 CC.

2.9

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, considerata la natura indebita costatata

con STCA del 18 gennaio 2010 del versamento in difetto del consenso dell’altro

coniuge giusta l’art. 5 cpv. 2 LFLP ed accertata nella presente sede l’imputabilità

alla CV 2 di una violazione del proprio dovere di diligenza, l'importo di CHF 113'743.25

oggetto del prelievo deve essere considerato ai fini della divisione ex artt.

122.

CC e 22 LFLP. Nei confronti di AT 1 la CV 2 resta quindi debitrice

della pretesa scaturente dai suddetti disposti di legge, ritenuto che

spetterà in ogni caso all’ente previdenziale (che ha per altro dichiarato di aver

al riguardo già intrapreso i passi necessari) far valere nei confronti del suo

ex assicurato la restituzione di quanto ad esso indebitamente versato e quindi

di quanto egli si è indebitamente arricchito (DTF 133 V 205 consid. 4.3, 5.2;

STFA B 87/00 del 10 febbraio 2004; Geiser, cit., in ZBJV 2000, p. 103; Zünd, cit., in AJP 2002, pp.

666s; Zünd, cit.,

SZS 2000, pp. 422s).

2.10

All’importo

di CHF 113'743.25 vanno aggiunti gli interessi maturati sino alla data del

divorzio. Nella quantificazione della prestazione da dividere giusta gli art.

122.

CC e 22 LFLP vanno infatti considerati anche gli interessi maturati sino al

momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e calcolati secondo

l'art. 12 OPP2. Solo in questo modo infatti – atteso che un versa-mento in

contanti effettuato senza il consenso dell’altro coniuge lascia sussistere la

pretesa di quest’ultimo fondata sull’art. 122 CC e quindi il versamento è da

considerare siccome non av-venuto (DTF 133 V 210 consid. 4.4.) – la prestazione

d'uscita da dividere ex art. 22 LFLP corrisponde alla prestazione che avrebbe

maturato l’ex marito durante il matrimonio se non fosse avvenuto il

prelevamento indebito (STCA 34.2004.6 del 9 settembre 2004 e ivi riferimenti giurisprudenziali;

in tal senso vedi anche le sentenza BV.2004.000018 del 28 ottobre 2004 del

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich e la sentenza 62/2006/18 del 28

novembre 2008 del Obergericht des Kantons Schaffausen).

Di

conseguenza, la prestazione da dividersi secondo la chiave di riparto stabilita

dal Pretore ammonta a CHF 123'687.20, importo corrispondente a CHF 113'743.25 versati

all'assicurato il 20 dicembre 2007 aumentati degli

interessi sino al 28 ottobre 2011 (CHF 9’943.95), calcolati conformemente

all'art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www.berechnungsblaetter.ch).

Il

credito a favore di AT 1 deve di conseguenza essere cifrato in CHF 61’843.60 (123'687.20

: 2).

2.11

Per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez,

cit., in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere

accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero

passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

Pertanto,

la somma di CHF 61’843.60, unitamente agli interessi compensativi – al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto de-bitore – maturati su tale importo a far tempo dalla

crescita in giu-dicato della sentenza di divorzio (28 ottobre 2011) e sino al momento

dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile

2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003), dovrà

essere trasferita a favore di AT 1 su

un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’Isti-tuto

collettore LPP (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

In caso di mancato versamento nel

termine di 30 giorni dalla cre-scita in giudicato del presente giudizio,

rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia

della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne

d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di

mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02

del 4 settembre 2003).

2.12

La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP,

art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere previdenziale

acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 123'687.20.

2.- E' fatto ordine alla CV 2 di

versare a favore di AT 1, su un

conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto

collettore LPP, la somma di CHF 61’843.60 oltre interessi compensativi

ai sensi dei considerandi a datare dal 28 ottobre 2011.

3.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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