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Decisione

34.2011.50

Azione giudiziaria dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro chiedente la condanna di quest'ultimo al pagamento di contributi della previdenza professionale. Rigetto definitivo dell'oppos

9 marzo 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003

p. 500, 2001 p. 562).

2.5

2.5.1 Nella

fattispecie in esame, pur considerando la stringatezza dell’atto di petizione, la

pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata, nessuna contestazione,

anche precedentemente all’inoltro della petizione, risulta del resto essere

stata sollevata dalla società convenuta.

Con

la sottoscrizione del contratto d’adesione (doc. A/5) e la pre-sa di

conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto

qui interessa – del regolamento di previdenza (doc. A/6), delle disposizioni di

esecuzione (VII) e del catalogo delle spese (VI), la CV 1 si è impegnata ad

attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento

dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi

contributi alla cassa (art. 3 contratto). Parte convenuta non risulta d’altronde

aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che

essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel regolamento

di previdenza (artt. 20 e 21), cui rimanda il contratto d'adesione, nonché nel

piano di previdenza (doc. IX/1) che definisce anche le modalità di calcolo dei

contributi in percentuale del salario annuo assicurato, definito, quest’ultimo,

all’art. 5.2 del regolamento suddetto (il relativo calcolo è regolato nel piano

di previdenza; gli accrediti di vecchiaia, come pure gli interessi per la parte

obbligatoria e quella sovraobbligatoria, sono invece disciplinati all’art. 6

del regolamento che rimanda a sua volta al piano di previdenza; per il salario

determinante cfr. invece l’art. 5.1 del regolamento nonché le disposizioni di

esecuzione). Il contratto d’adesione disciplina inoltre l'esigibilità dei

contributi prevedendo anche l'addebito di interessi di mora (art. 3). Il piano

di previdenza prevede infine che i contributi per il fondo di garanzia e per

l’adeguamento al rincaro sono finanziati dalla fondazione e fissa l’ammontare

delle spese amministrative, mentre che le spese straordinarie sono regolate nel

summenzionato catalogo delle spese.

Dal fascicolo risulta che il calcolo dei contributi per complessivi CHF

29'310.50 è stato effettuato conformemente alle disposizioni sopra esposte e a

quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei salari erogati nel periodo

litigioso (3° trimestre 2011) (doc. A/1, A/4).

Oltre ai contributi dovuti, sono anche state addebitate spese di

amministrazione (CHF 50.--) e d’intimazione (CHF 50.--). L’addebito di tali

costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nel

catalogo delle spese, quale parte integrante del contratto d’adesione (doc.

Considerandi

A/5; VI).

2.5.2

Disattesa

deve invece essere la richiesta di rimborso di CHF 103.-- quali spese di

precetto esecutivo a cui è stata fatta opposizione della quale è ora chiesto il

rigetto definitivo (doc. A/2).

Al

riguardo va infatti osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione

in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato

dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso

contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita

pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/ Caprez, La

mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkurs-rechts, 2008, p. 116;

STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

2.5.3

Il

credito complessivo di spettanza di AT 1 nei confronti della CV 1 va di conseguenza

cifrato in CHF 29'410.50 (29'310.50 + 50 + 50).

2.6

L’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 1. novembre

2011.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza

può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n.

174; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi

è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si

applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02

dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame la richiesta di interessi moratori al 5% merita accoglimento e

ciò con riferimento anche all’art. 3 del contratto d’adesione.

2.7

Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ del 1. dicembre 2012 dell’UEF di

__________ (doc. A/2).

Ora,

il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri

diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il

principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e

quindi intenti un'azione in riconosci-mento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

Dispositivo

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,

senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

2.8 Per

l’art. 29 cpv. 1 Lptca, applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP, la procedura è

di principio gratuita. L'esclusione della gratuità della procedura in caso di

introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio

processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128

V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca).

Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non

intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento

di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte

dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto

precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta

fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto

di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa,

agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli

abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il

pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, la CV 1 non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele,

ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In

tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati

gli oneri di procedura per complessivi CHF 200.--.

2.9 Nella

misura in cui, postulando la condanna di controparte a pagare le “spese supplementari

occasionate in questa procedura”, la fondazione attrice chiede un’indennità

per ripetibili, la stessa non può essere riconosciuta. L'assicuratore che vince

la causa non ha infatti di regola diritto a ripetibili (DTF 128 V

133, 126 V 150).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

CV 1 CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di CHF 29'410.50

con interessi al 5%

dal 1. novembre 2011.

§§ E’ rigettata in via

definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 1. dicembre

2012 dell’UEF di __________.

2.- La

tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 200.-- sono poste a carico della

parte convenuta.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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