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Decisione

34.2011.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 settembre 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e

giurisprudenza ivi citata).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se AT 1 ha diritto all’erogazione da parte di CV 1 di

una rendita d’invalidità del secondo pilastro. Trattandosi di controversia tra

assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale

ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LAPLPP (DTF 127 V 35 consid.

3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.3. Il

1° gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale

ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per

quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice

delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato

giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V

1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).

Nel

caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità

della previdenza professionale con decorrenza successiva al 1° gennaio 2005,

sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della

LPP.

2.4. L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede

che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:

·

nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il

40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro

la cui causa ha portato all’invalidità (lett. a);

·

in seguito a un’infermità congenita presentavano

un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio

dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la

cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40

per cento (lett. b);

·

diventate invalide quando erano minorenni (art.

8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40

per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché

l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata

raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. c).

Per

avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art.

23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra

un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa

importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007

del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del

16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge

l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid.

5a). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza

dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente

quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p.

155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire

ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica

il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai

fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv.

1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza

il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento

dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di

invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto

assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V

98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza

di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38 consid. 2b;

DTF 117 V 332 consid. 3).

2.5. L’art.

24 cpv. 1 LPP dispone che l’assicurato ha diritto:

·

alla rendita intera d’invalidità se, nel senso

dell’AI, è invalido per almeno il 70 per cento (lett. a);

·

tre quarti di rendita se è invalido per almeno

il 60 per cento (lett. b);

·

una mezza rendita se è invalido per almeno il 50

per cento (lett. c);

·

un quarto di rendita se è invalido per almeno il

40 per cento (lett. d).

Nell’ambito

della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza

possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06

dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735

p. 273 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2009, ad art. 24 n. 16 p. 93).

Per

avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art.

23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra

un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa

importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; DTF 123 V 234

cosid. 1c, cfr. inoltre STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2, B 127/04 del 21 aprile 2005, consid. 4.1, riassunta in RSAS 2005 p.

549; B 96/01 del 10 luglio 2003, consid. 3.3, riassunta in RSAS 2004 p. 449; B

36/01, consid. 1, riassunta in RSAS 2003 p. 511, e B 100/00 del 16 febbraio

2001, consid. 2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B

100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo

essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria; il richiedente deve

essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure

il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA

6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4, 1994 p. 469; STFA 20

luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Questa soluzione è stata voluta per

sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro

disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa

necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP

(art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b;

STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS n. 36). Di

conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al

momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le

prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa

il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; DTF 118 V

98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in

assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14; DTF 117 V

332 consid. 3).

2.6. Nel

caso in esame, secondo l’art. 45 cpv 1 del regolamento di CV 1, nella versione

applicabile in concreto, “in linea di principio, la Fondazione si basa sulla

decisione d’invalidità dell’AI e sul grado d’invalidità da essa determinato”.

L’art. 47 cpv. 1 lett. a del regolamento dispone che “hanno

diritto alle prestazioni d’invalidità le persone invalide per almeno il 40% ai

sensi dell’AI che risultavano assicurate nel momento in cui è insorta

l’incapacità al lavoro la cui causa è all’origine dell’invalidità”.

Infine,

ai sensi dell’art. 51 del regolamento il grado d’invalidità è disciplinato come

all’art. 24 cpv. 1 LPP.

2.7. Secondo

la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la

responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio

nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta

a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore

di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.

In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal

precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c,

120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution

de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B

64/99 del 6 giugno 2001).

Affinché

il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione

d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in

cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere

fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi

è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è

essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al

precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione

temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità

lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale

connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di

remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF

130 V 275 consid. 4.1; SZS 2002 p. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117

consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il

vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117;

Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210).

Quindi,

ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale

obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità

di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come accennato, dato se il

danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato

l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è realizzato per esempio se

l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità

ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra

le due affezioni (SZS 2003 p. 361).

Secondo

la giurisprudenza, può esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa

per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e sui cui è stato fondato

il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità

sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi

psichici. Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute

psichico si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia

visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,

Berufliche Vorsorge, 2a edizione, 2009, ad art. 23 n. 25 p. 82 con riferimenti

a STF B 46/06 del 29 gennaio 2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio

2008 consid. 4.2; cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con riferimenti; cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter,

Commentaire LPP et LFLP, art. 23, n. 24, p. 350).

Tuttavia, nel caso in cui le affezioni somatiche e psichiche possono

essere chiaramente distinte, non vi è un nesso materiale se durante il rapporto

di previdenza la diminuzione della capacità lavorativa non era dovuta a motivi

psichici che hanno finalmente condotto all’invalidità, ma a degli elementi

somatici non invalidanti (Hürzeler, in op. cit, art. 23, n. 24, p. 351

con riferimento a STF 37/06 del 22 settembre 2006 conisd. 3.3).

Non vi è parimenti una connessione materiale tra una sintomatologia somatica e

somatoforme e la susseguente depressione, manifestata in modo rilevante dopo il

rapporto previdenziale (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 25 p.

82 con riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da

Hürzeler, op. cit. art. 23, n. 24, p. 35).

Nella

sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei

chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare

precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi

dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre

il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente

della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente

con il danno alla salute; questa deve permettere di conseguire, per rapporto

all’attività abituale, un reddito escludente il diritto ad una rendita (consid.

5.3).

2.8. Nel

caso in esame, dagli atti AI richiamati dal TCA risulta che l’Istituto di previdenza

convenuto non ha partecipato alla procedura (sugli

effetti di una tale partecipazione: cfr. DTF 132 V 1; 129 V 73), avendo ricevuto per consultazione la documentazione medica

richiesta ma non il progetto di assegnazione rendita 17 settembre 2009 e la

susseguente decisione 26 maggio 2009.

Questo

TCA può liberamente accertare, senza quindi il vincolo

AI (cfr. STF B 68/06 del 31 agosto 2007 consid. 5), se una eventuale

limitazione della capacità lavorativa rilevante ai fini previdenziali (di almeno

il 20%) sia insorta prima della decorrenza, il 20 gennaio 2008, del termine di

attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Infatti, secondo giurisprudenza l'accertamento

dell'inizio del diritto alla rendita da parte degli organi AI non esclude che

l'incapacità di lavoro conferente il diritto a prestazioni di invalidità della

previdenza professionale possa già essere subentrata, foss'anche in misura

ridotta, prima dell'inizio dell'anno di carenza secondo l'AI (cfr. SZS 2003 p. 45 e SZS 2005 p. 241; STFA B 81/03 del 9 novembre 2004 e

B 47/98 dell’11 luglio 2000).

2.9. Nella

fattispecie concreta l’attrice non contesta la decorrenza del diritto alla rendita

fissato dall’AI, ma sostiene che la patologia psichiatra di cui soffre sia la

conseguenza delle diverse affezioni somatiche e delle complicazioni insorte a

seguito dei diversi interventi chirurgici e ricoveri risalenti a periodi in cui

era assicurata presso la fondazione convenuta.

CV

1 evidenzia invece che l’inizio del termine di attesa, che ha portato alla rendita

AI, è da porre al 20 gennaio 2008 allorquando l’attrice non era più assicurata

presso di lei e che comunque l’affezione all’origine dell’invalidità non è la

stessa che si è manifestata durante l’affiliazione.

2.10. Come

detto, l’Ufficio AI ha posto l’inizio dell’incapacità lavorativa durevole al 20

gennaio 2008 (conformemente al rapporto 17 giugno 2008 del medico curante), con

il successivo diritto alla rendita intera, scaduto l’anno di carenza ex art. 28

cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° gennaio 2009 principalmente per motivi psichiatrici,

facendo riferimento alla perizia 7 marzo 2009 del dr. __________, psichiatra e

psicoterapeuta.

Ora,

dall’attento esame degli atti medici questo TCA non può concludere che durante

l’affiliazione presso il Fondo di previdenza convenuto vi fosse già

un’incapacità lavorativa di almeno 20% per motivi psichici.

Non

si misconosce che vi sia stato un certo legame tra le svariate patologie somatiche

e la successiva problematica psichica. Come indicato in petizione, nella

perizia psichiatrica 7 marzo 2009 il dr. __________ aveva concluso che “… si

tratta di una donna 52enne, di professione segretaria, sposata, madre di due

figli maggiorenni, senza antecedenti psichiatrici di rilievo, che nel contesto

di numerosi problemi somatici (carcinoide bronchiale e stato dopo resezione del

lobo polmonare superiore medio a destra, infarto miocardio acuto, ipertensione

arteriosa) ha sviluppato uno stato ansioso depressivo ingravescente che

ha necessitato l’intervento di uno specialista (lo psichiatra dr. __________),

che nel suo certificato del 14 gennaio 2009 ha attestato la presenza di un’importante disagio di rilevanza clinica (grave sofferenza depressiva)” (sottolineatura

del redattore).

Tuttavia

va fatto presente che le prime manifestazioni di una certa gravità dell’affezione

extrasomatica possono essere situate successivamente al 1° gennaio 2008,

giorno di affiliazione dell’attrice, per il tramite del suo datore di lavoro, a

CV 1. In questo senso, rettamente la convenuta ha evidenziato che il succitato

perito, dopo aver rilevato che l’attrice “è stata dichiarata inabile in

misura completa a partire dal 21.1.08 a causa di uno stato d’ansia con

importante somatizzazione, caratterizzata da palpitazioni, disturbi respiratori

ed alimentari e insorgenza di un quadro ansioso-depressivo del 14.01.09”,

ha aggiunto che “la situazione psicofisica è peggiorata anche in seguito al

licenziamento avvenuto in giugno 2008”.

Inoltre,

durante il soggiorno alla Clinica __________ (2 – 22 maggio 2008) il dr. __________

aveva riscontrato una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) di entità media (cfr. relativo rapporto 15 luglio 2008 negli atti AI) e dal novembre 2008

essa è seguita dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia

(cfr. rapporto 13 febbraio 2009 del dr. __________ in atti AI, doc. VII). In

questo contesto si situano le osservazioni 29 aprile 2011 del legale

dell’attrice alle risposte 20 aprile 2011 del medico curante, dr. __________

(doc. X). Essa ha pertitentemente evidenziato che “… emerge con chiarezza

come nel periodo compreso fra il 2001 ed il 2006 – anno in cui alla signora AT

1 sono stati diagnosticati un carcinoide del polmone destro e un aneurisma

all’aorta – l’attrice non ha mai presentato alcun problema rilevante di

natura psichica” (sottolineatura del redattore).

L’inizio

della rilevante incapacità lavorativa, causante la successiva invalidità, è

piuttosto da situare nel mese di gennaio 2008, allorquando l’attrice era assicurata

a __________.

Quindi, ricapitolando, non si può dedurre che la sindrome ansioso-depressiva,

cha ha portato alla successiva invalidità, si sia manifestata durante l’affiliazione

presso CV 1. Mancando il nesso materiale, l’istituto previdenziale non è

obbligato a versare prestazioni d’invalidità.

La

petizione dev’essere pertanto respinta.

2.11. Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20

cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dal Fondo di previdenza convenuto,

all’attrice, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.

Alla

convenuta, rappresentata da un avvocato, seppur vincente non

sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità

vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per

gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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