Lexipedia

Decisione

34.2012.12

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

20 settembre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2.1 La presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove).

Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 e

STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è

lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), atte-so che giusta l'art. 25a cpv. 2

LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura

anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyan-ce professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit

du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/ Gächter (ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art.

25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3

In caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142

CC (cfr. art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore sino al 31 dicembre 2010; secondo l’art.

22 cpv. 1 LFLP in vigore dal 1. gennaio 2011 le prestazioni d'uscita sono

divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e gli artt. 280 e 281 CPC).

Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione

d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la

prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al

momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero

passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla

prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del

matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti

in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP

1999, p. 1623; STCA 34.00. 27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla

prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo

del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere

d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata

dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del

divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF

132 V 337, 130 III 341, 128 V 46e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena

gli sia stata deferita la controversia (cfr. art. 142 cpv. 2 CC in vigore sino

al 31 dicembre 2010 e art. 281 cpv. CPC); sia i co-niugi che gli istituti di

previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice

Considerandi

impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio

sulla re-visione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I

122, 233.46).

2.4

Le

prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli

artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di

previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero

passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni

della previden-za professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di

suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e

3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p.

449.

n. 1203).

2.5

Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle

dichiarazioni di parte emerge che durante il matrimonio – e per

l’esattezza sino alla crescita in giudicato del divorzio (momento determinante

per il riparto; DTF 132 V 236) – AT 1 ha accumulato un avere previdenziale

divisibile di CHF 25’415, depositato sulla polizza di libero passaggio __________

presso AT 2 (cfr. IV).

CV 1 risulta invece aver accumulato un capitale

divisibile di CHF 12'756.30 presso la CV 2Fondazio-ne collettiva per la previdenza

professionale obbligatoria (cfr. VIII).

Ne

consegue che, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore, a

favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC, DTF 129 V 254) un accredito

di CHF 6'329.35 ([25'415 - 12'756.30] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli articoli 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato

o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF

9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

Ne

consegue che la somma di CHF 6'329.35, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo

(per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25

settembre 2009) di cui ai combinati artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati

su tale importo dal 5 ottobre 2009 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003), dovrà essere accreditata – da parte della AT 2 a

debito della polizza __________ – a favore di CV 1 presso CV 2Fonda-zione

collettiva per la previdenza professionale obbligatoria.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA

B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Non

si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 25'415.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 12'756.30.

3.- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare, a debito della polizza di libero passaggio G

__________ intestata a AT 1 e a favore di CV 1 presso la CV 2Fondazione collettiva

per la previdenza professionale obbligatoria (contratto n. __________; assicurato

n. __________), la somma di CHF 6'329.35 oltre interessi compensativi ai sensi

dei considerandi a partire dal 5 ottobre 2009.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster