34.2012.12
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
20 settembre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
34.2012.12
Data decisione, Autorità:
20.09.2012, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 281 cpv. 3 CPC
art. 22 LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2012.12
RG/sc
Lugano
20 settembre 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella
causa rimessagli il 17/20 febbraio 2012 dalla Pretura di Bellinzona e che
oppone
1. AT 1
1 rappr.
da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr.
da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a
causa di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 4 settembre 2009, passata in giudicato il 5
ottobre 2009, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il
matrimonio contratto da AT 1 e CV 1 l’11 giugno 1992. Per quanto riguarda gli
aspetti previdenziali, il Pretore ha stabilito una divisione a metà dei
rispettivi averi pensionistici accumulati durante il matrimonio (cfr. I).
1.2 Il 13/15 marzo 2012 il giudice del divorzio ha quindi rimesso
la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente
ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del
quantum da trasferire (cfr. art. 142 cpv. 2 CC in vigore sino al 31 dicembre
2010 e art. 281 cpv. 3 Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in
vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi AT 1 ed agli istituti di previdenza e
agli enti assicurativi interessati di determinarsi al proposito rispettivamente
di fornire le informazioni necessarie ai fini del riparto (art. 25a cpv. 2
LFLP). Delle rispettive prese di posizione (cfr. IV-XIV) si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi successivi (cfr. infra consid. 2.5).
Fatti
2.1 La presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 e
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è
lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), atte-so che giusta l'art. 25a cpv. 2
LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura
anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyan-ce professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit
du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/ Gächter (ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art.
25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3
In caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142
CC (cfr. art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore sino al 31 dicembre 2010; secondo l’art.
22 cpv. 1 LFLP in vigore dal 1. gennaio 2011 le prestazioni d'uscita sono
divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e gli artt. 280 e 281 CPC).
Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione
d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del
matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti
in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP
1999, p. 1623; STCA 34.00. 27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo
del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere
d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata
dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del
divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF
132 V 337, 130 III 341, 128 V 46e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena
gli sia stata deferita la controversia (cfr. art. 142 cpv. 2 CC in vigore sino
al 31 dicembre 2010 e art. 281 cpv. CPC); sia i co-niugi che gli istituti di
previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice
Considerandi
impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio
sulla re-visione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I
122, 233.46).
2.4
Le
prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli
artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di
previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero
passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni
della previden-za professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di
suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e
3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p.
449.
n. 1203).
2.5
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle
dichiarazioni di parte emerge che durante il matrimonio – e per
l’esattezza sino alla crescita in giudicato del divorzio (momento determinante
per il riparto; DTF 132 V 236) – AT 1 ha accumulato un avere previdenziale
divisibile di CHF 25’415, depositato sulla polizza di libero passaggio __________
presso AT 2 (cfr. IV).
CV 1 risulta invece aver accumulato un capitale
divisibile di CHF 12'756.30 presso la CV 2Fondazio-ne collettiva per la previdenza
professionale obbligatoria (cfr. VIII).
Ne
consegue che, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore, a
favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC, DTF 129 V 254) un accredito
di CHF 6'329.35 ([25'415 - 12'756.30] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli articoli 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato
o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF
9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
Ne
consegue che la somma di CHF 6'329.35, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo
(per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25
settembre 2009) di cui ai combinati artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo dal 5 ottobre 2009 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003), dovrà essere accreditata – da parte della AT 2 a
debito della polizza __________ – a favore di CV 1 presso CV 2Fonda-zione
collettiva per la previdenza professionale obbligatoria.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA
B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Non
si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 25'415.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 12'756.30.
3.- E'
fatto ordine alla AT 2 di versare, a debito della polizza di libero passaggio G
__________ intestata a AT 1 e a favore di CV 1 presso la CV 2Fondazione collettiva
per la previdenza professionale obbligatoria (contratto n. __________; assicurato
n. __________), la somma di CHF 6'329.35 oltre interessi compensativi ai sensi
dei considerandi a partire dal 5 ottobre 2009.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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