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Decisione

34.2012.3

Azione giudiziaria dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro chiedente la condanna di quest'ultimo al pagamento di contributi della previdenza professionale. Rigetto definitivo dell'oppos

24 aprile 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003

p. 500, 2001 p. 562).

2.5

2.5.1 Nella

fattispecie in esame, pur considerando la sinteticità e la stringatezza

dell’atto di petizione – avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi

previdenziali relativi al 3° trimestre 2011 (i contributi relativi al 2°

trimestre 2011 sono stati fatti oggetto della precedente procedura di cui

all’inc. 34.2011.41, promossa con petizione 17 ottobre 2011 e sfociata nella

STCA del-l’8 marzo 2012) –, la pretesa attorea appare in ogni caso sufficientemente

sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente

all’inoltro della petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla società

convenuta.

Con

la sottoscrizione della convenzione d’adesione (doc. A/5) e la presa di conoscenza,

quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa

– del regolamento di previdenza (doc. A/6), delle disposizioni di esecuzione

(cfr. IV/2 in inc. 34.2011.41) e del catalogo delle spese (cfr. IV/1 in inc.

34.2011.41), la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei

suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori

e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 3

convenzione). Parte convenuta non risulta d’altronde aver mai contestato il proprio

obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere riconosciuto. Le norme

concernenti il finanziamento sono previste nel regolamento di previdenza (artt.

20 e 21), cui rimanda la convenzione d'adesione, nonché nel piano di previdenza

(cfr. IX/1 in inc. 34.2011.41) che definisce anche le modalità di calcolo dei

contributi in percentuale del salario annuo assicurato, definito, quest’ultimo,

all’art. 5.2 del regolamento suddetto (il relativo calcolo è regolato nel piano

di previdenza; gli accrediti di vecchiaia, come pure gli interessi per la parte

obbligatoria e quella sovraobbligatoria, sono invece disciplinati all’art. 6

del regolamento che rimanda a sua volta al piano di previdenza; per il salario

determinante vedi invece l’art. 5.1 del regolamento nonché le disposizioni di

esecuzione). Il contratto d’adesione disciplina inoltre l'esigibilità dei

contributi prevedendo anche l'addebito di interessi di mora (art. 3). Il piano

di previdenza prevede infine che i contributi per il fondo di garanzia e per

l’adeguamento al rincaro sono finanziati dalla fondazione e fissa l’ammontare

delle spese amministrative, mentre che le spese straordinarie sono regolate nel

summenzionato catalogo delle spese.

Dal fascicolo risulta che il calcolo (mai contestato) dei contributi

per complessivi CHF 23'691.30 è stato effettuato conformemente alle

disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei

salari erogati nel periodo litigioso (3° trimestre 2011) (cfr. doc. A/4).

Oltre ai contributi dovuti, sono anche state addebitate spese di

amministrazione (CHF 50.--) e d’intimazione (CHF 50.--). Il primo addebito

appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nel catalogo

delle spese quale parte integrante del contratto d’adesione (cfr. catalogo

spese sub IV/1 in inc. 34. 2011.41); il secondo non può invece essere

riconosciuto in quanto fa riferimento ad una intimazione dell’8 novembre 2011

la quale non trova riscontro alcuno agli atti.

2.5.2 La

richiesta di rimborso di CHF 118.15, importo corrispondente alla tassa

d’incasso relativa al precetto di cui è chiesto il rigetto definitivo

(doc. A/1), non può che essere disattesa. Trattasi

infatti della tassa d'incasso giusta l’art. 19 OTLEF, la quale, oltre a non

dover essere anticipata dal creditore (art. 4 Rform), in nessuna ipotesi – e

quindi nemmeno in caso di esito negativo (per il creditore) della procedura

esecutiva – è suscettibile di essere posta a suo carico.

2.5.3 Il

credito complessivo di spettanza di AT 1 va di conseguenza cifrato in CHF 23’741.30

(23'691.30 + 50).

2.6

L’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 1.

ottobre 2011.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza

può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174;

SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento

dell’istituto di previdenza; in ca-so contrario si applica l’art. 104 CO che

prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002

consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66,

n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame la richiesta di interessi moratori al 5% merita accoglimento e

ciò anche con riferimento anche all’art. 3 della convenzione d’adesione.

2.7

Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al precetto esecutivo n. 1533007 del 18 gennaio 2012 dell’UE di __________

(doc. A/1).

Occorre

al proposito osservare che il creditore, che a seguito dell'opposizione ha

fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia e-manata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone

del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p.

322). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79

LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione

aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione

ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice

civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

Per

l’importo di 23'741.30 (cfr. supra consid. 2.5), la presente sentenza varrà pertanto

quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba

previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice

dell'esecuzione.

2.8 Per

l’art. 29 cpv. 1 Lptca, applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP, la procedura è

di principio gratuita. L'esclusione della gratuità della procedura in caso d’introduzione

di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale

generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V

285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione

in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale

contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto

anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,

quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio

di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione

giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia

(DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire

LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, la CV 1 non ha dato seguito alla richiesta di pagamento inviatale,

ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In

tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati

gli oneri di procedura per complessivi CHF 200.--.

2.9 Nella

misura in cui, postulando la condanna di controparte a pagare le “spese supplementari

occasionate in questa procedura”, la fondazione attrice chiede un’indennità

per ripetibili, la stessa non può essere riconosciuta. L'assicuratore che vince

la causa non ha infatti di regola diritto a ripetibili (DTF 128 V

133, 126 V 150).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è

condannata a versare alAT 1 la somma di CHF 23’741.30 con interessi al 5% dal 1.

ottobre 2011.

§§ E’ rigettata in via

definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. 1533007 del 18 gennaio 2012

dell’UE di __________ per l’importo di CHF 23'741.30 oltre interessi dal 1.

ottobre 2011.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 200.-- sono poste a carico della

parte convenuta.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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