34.2012.41
Condanna di un datore di lavoro a versare i contributi previdenziali all'istituto di previdenza affiliato e rigetto dell'opposizione del relativo precetto esecutivo Obbligo di assicurazione e pagamant
17 settembre 2013Italiano25 min
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Numero d'incarto:
34.2012.41
Data decisione, Autorità:
17.09.2013, TCA
Titolo:
Condanna di un datore di lavoro a versare i contributi previdenziali all'istituto di previdenza affiliato e rigetto dell'opposizione del relativo precetto esecutivo Obbligo di assicurazione e pagamanto dei premi per un salariato mai annunciato ai fini previdenziali
AFFILIAZIONE
CONTRIBUTI
OBBLIGO PREVIDENZIALE DEL DATORE DI LAVORO
art. 79 LEF
art. 80 LEF
art. 2 LPP
art. 7 cpv. 1 LPP
art. 11 LPP
accomandata
Incarto n.
34.2012.41
BS/sc
Lugano
17 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 9 ottobre
2012 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1. La
ditta individuale __________, ha quale scopo sociale l’importazione e la
commercializzazione di prodotti agricoli (cfr. estratto RC informatizzato).
Ai
fini dell’attuazione della previdenza professionale a favore dei suoi
dipendenti, con effetto dal 1° aprile 2007, CV 1, quale datore di lavoro, si è
affiliato alla AT 1(in seguito: Fondazione; cfr. contratto di adesione in doc.
XXVI/1).
1.2. Essendo
il datore di lavoro in mora con il versamento dei premi previdenziali, la
Fondazione, per il tramite della __________ (in seguito: __________), ha dovuto
diffidarlo ed avvisarlo che in caso di mancato pagamento il contratto di adesione
sarebbe stato disdetto con effetto (retroattivo) al 30 giugno 2010 (doc. A9-11),
ciò che è in seguito avvenuto.
In
data 13 settembre 2011 la __________ ha intimato a CV 1 il pagamento del saldo
scoperto di fr. 9'215,85 (spese di diffida ed interessi moratori inclusi), allegando
il dettagliato calcolo (doc. A12).
Non
avendo ricevuto alcun versamento, la Fondazione ha fatto spiccare nei confronti
del datore di lavoro il precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 ottobre 2011
dall’UE di __________ per un importo di fr. 9'215,85 più interessi al 5% dal 1°
luglio 2011 più spese di fr. 300.--, a cui l’escusso ha interposto opposizione
(doc. A 13).
1.3. Con
la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA la condanna di CV 1 al
pagamento di fr. 9'215,85 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2011, più spese
di fr. 300.--, a cui l’escusso ha interposto opposizione, nonché delle spese di
esecuzione e altri costi. Contestualmente l’attrice ha postulato il rigetto
definitivo dell’opposizione al PE __________ dell’UE di __________.
1.4. Con
la risposta di causa CV 1 ha contestato i conteggi, sostenendo come la
Fondazione non abbia tenuto conto delle dichiarazioni dei salari AVS da lui
inviate.
1.5. Con
replica 8 novembre 2012 la Fondazione ha in particolare evidenziato di aver
determinato i premi previdenziali sulla base delle distinte salariali ricevute
direttamente dalla Cassa __________ il 19 agosto 2011, allegando un ulteriore
conteggio dei premi scoperti, degli interessi moratori e delle spese subite.
1.6.
In duplica, il datore di lavoro ha indicato in dettaglio le modifiche di cui,
a sua detta, la Fondazione non avrebbe tenuto conto (VII).
1.7. Il
TCA ha chiesto alle parti alcune delucidazioni ricevendo le relative risposte
(VIII – XVI).
Questa
Corte ha in seguito chiesto direttamente alla Cassa __________ le distinte
salariali della ditta individuale CV 1, con eventuali modifiche/rettifiche, relative
agli anni 2007 – 2010 (XVIII), documentazione ricevuta il 13 e 20 marzo 2013
(XIX, XX).
Con
scritti 26 marzo 2013 (XXII) e 3 aprile 2013 (XXIV) la Fondazione ha preso
posizione sugli accertamenti svolti dal TCA.
Il
9 aprile 2013 questo Tribunale ha trasmesso le risultanze di cui sopra a parte
convenuta per osservazioni (XXV). CV 1 è tuttavia rimasto silente.
1.8. Accertato
dalla nuova documentazione acquisita come nel 2007 parte convenuta non abbia
notificato alla Fondazione attrice la dipendente __________, con scritto 21
giugno 2013 il TCA ha chiesto alla diretta interessata una presa di posizione
in merito (XXVII), ricevendo risposta il 15 luglio 2013 (XXIX).
In
seguito, su richiesta del TCA, con lettera 13 agosto 2013 la Fondazione ha trasmesso
il conteggio del premio per la succitata dipendente (XXXIII).
Le
risultanze sono state intimate a CV 1 per una presa di posizione (XXXIV), il
quale è rimasto nuovamente silente.
considerato
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Oggetto
del contendere è l’ammontare dei premi LPP dovuti da CV 1, in qualità di
titolare della omonima ditta individuale e datore di lavoro, alla Fondazione attrice
a seguito della disdetta del contratto di previdenza con effetto al 30 giugno 2010,
ossia relativamente ai premi LPP del periodo 2007 – 2010 rimasti scoperti.
2.3. La
competenza ratione loci dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza
avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP,
la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad
oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di
quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen
Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pagg. 81ss, 109; Meyer/Uttinger in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP
et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
Nel
merito
2.4.
Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette
anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 18'990 (stato
al 1. gennaio 2005; RU 2004 1678) franchi sottostanno all’assicurazione
obbligatoria. Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un peri-odo
inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito
per un anno intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP). L’art. 2 cpv. 4 LPP (in
vigore dal 1. gennaio 2005; per il periodo precedente cfr. art. 2 cpv. 2 vLPP)
prevede che il Consiglio federale disciplina l’obbligo assicurativo dei lavoratori
che esercitano professioni in cui sono usuali fre-quenti cambiamenti di datore
di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata. Determina le categorie di
lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all’assicurazione
obbligatoria.
Secondo
l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un
salario annuo di oltre 18’990 franchi sottostanno all’assicurazione
obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno
compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno
compiuto il 24° anno di età. È tenuto conto del salario determinante giusta la
Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu-razione per la vecchiaia e per
Fatti
i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 22'155
sino a 75'960 franchi. Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno
di 3’165 franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere
arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).
Dal 1. gennaio 2007 il salario minimo giusta gli artt. 2 e 7 LPP è
stato aumentato a fr. 19'890, dal 1. gennaio 2009 a fr. 20'520 e dal 1. gennaio 2011 a fr. 20'880, dal 1. gennaio 2013 a fr. 21’060; gli importi massimi e minimi del salario coordinato giusta l’art. 8 cpv. 1 LPP
corrispondono a fr. 23'205/fr. 79'560 (dal 1.1.2007), a fr. 23'040/fr. 82'080
(dal 1.1.2009), a fr. 24'360/fr. 83'520 (dal 1.1.2011), a fr. 24’570/84240 (dal
1.1.2013); l’importo ex art. 8 cpv. 2 LPP è di fr. 3'315 dal 1.1.2007, di fr.
3'420 dal 1.1.2009), di fr. 3'480 dal 1.1.2011 e di fr. 3'510 dal 1.1.2013 (art.
5 OPP 2 nel testo delle modifiche del 22 settembre 2006 [RU 2006 4159], del 26
settembre 2008 [RU 2008 4725], del 24 settembre 2010 [RU 2010 4587] e del 21
settembre 2012 [RU 2012 6347]).
2.5. L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore
dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, op.
cit., ad art. 66, n. 8ss, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in:
Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, pag. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, pag. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.6.
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003
pag. 500, 2001 pag. 562).
2.7. Nel
caso in esame, con la sottoscrizione della convenzione d’adesione il 4 aprile
2007, con effetto dal 1° aprile 2007 (no. di contratto __________; doc. XXVI/1)
e la presa di conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare
– per quanto qui interessa – del regolamento di previdenza (doc. A3), del piano
di previdenza (doc. A1) e del regolamento delle spese (sub doc. XXVI/1), CV 1 si
è impegnato ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite
prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e
dei suoi contributi alla fondazione. Parte convenuta non risulta d’altronde aver
mai contestato il proprio obbligo di versamento dei premi a favore dei propri
collaboratori, ma unicamente, come verrà esposto in seguito, l’am- montare
degli stessi. Le norme concernenti il finanziamento della previdenza
(contributi) sono previste nel regolamento (art. 5), nel contratto d’adesione
(art. 10), nonché nel piano di previdenza (doc. A1). In particolare, i premi
sono determinati in percentuale sul salario annuo medio, quest’ultimo definito
dall’art. 2.3.4 cpv. 1 (“il salario annuo assicurato corrisponde al salario
annuo AVS determinante, limitato al limite superiore del salario LPP e ridotto
dell’importo della deduzione di coordinamento secondo la LPP, almeno tuttavia
al salario minimo LPP”). Gli interessi di mora sui contributi non versati, per
la parte obbligatoria e per quella sovraobbligatoria, sono invece disciplinati
all’art. 9.4 del regolamento. Le diverse spese, tra cui quelle di diffida,
d’incasso e le spese straordinarie, sono previste nell’apposito regolamento
(sub doc. XXVI/1).
Va
infine evidenziato che secondo l’art. 10 cpv. 2 del contratto di adesione i contributi
sono dovuti all’inizio di ogni anno di assicurazione (1° gennaio); in caso di
mutazioni intervenute nel corso dell’anno (per esempio, nuove adesioni), i
contributi diventano esigibili alla date d’effetto della mutazione. Infine,
l’art. 10 cpv. 2 del contratto dispone che il datore di lavoro è considerato
debitore nei confronti della fondazione per tutti i contributi fatturati da
quest’ultima. Inoltre il datore di lavoro si impegna a pagare i contributi
entro il termine prescritto e a pareggiare il contro pro rata entro il 30
giugno e il 31 dicembre dell’anno di assicurazione in questione qualora si
presentasse un saldo a favore della fondazione.
2.8. Dagli
atti di causa è emerso che la Fondazione attrice, a seguito della disdetta del
contratto previdenziale (con effetto al 30 giugno 2010), ha intimato a CV 1 i
premi rimasti scoperti – nonostante la diffida (cfr. doc. A 12) – e calcolati sulla
base delle distinte salariali relative agli anni 2007 – 2010 ricevute dalla
Cassa __________ con scritto 19 agosto 2011 (doc. A 8). Va qui fatto presente
che CV 1 è già stato destinatario di altre diffide, segnatamente relative al
saldo premi 2009 (cfr. doc. A9).
CV
1 contesta la posizione di alcuni salariati, allegando, fra l’altro, altre
distinte salariali che si sono dimostrate, come verrà detto sotto, diverse da
quelle in possesso della Fondazione attrice (doc. III/1 - 4).
Dagli
accertamenti eseguiti dal TCA presso la Cassa __________ è risultato che le distinte
salariali inviate da quest’ultima alla Fondazione sono state allestite
d’ufficio (in particolare quelle del 2008 e 2009 sono state determinate tenendo
conto della documentazione fornita dalla Pretura penale di __________, dove il
convenuto è stato condannato al pagamento di una multa per non avere tempestivamente
inoltrato la distinta dei salari di quegli anni; cfr. doc. XIX/1 - 4).
Risulta
inoltre che i conteggi salariali sono stati in seguito modificati. Infatti, come
spiegato nello scritto 20 marzo 2013 della Cassa __________ al TCA (doc. XX),
le distinte salari (versione definitiva) 2007 – 2010 sono state allestite sulla
base della documentazione fornita dal signor CV 1 con lettera 18 agosto 2011,
ricevuta il 23 agosto 2011 (sub. doc. XIX/1-4). Le (nuove) dichiarazioni
salariali prodotte alla Cassa __________ sono state allegate dal convenuto con
la risposta di causa (doc. 1 – 6). Sulla base della massa salariale definitiva
la Cassa cantonale di compensazione ha in seguito determinato i contributi
paritetici, totalmente liquidati da CV 1, così come si evince dagli estratti
conto 15 marzo 2013 (doc. XXI/5-7).
Quindi,
prima della presente petizione parte attrice ha ricevuto dalla Cassa __________
dei dati salari che sono stati successivamente, a sua insaputa, aggiornati,
così come è risultato dagli accertamenti eseguiti dal TCA.
Interpellata
dal Tribunale per una presa di posizione, con scritto 26 marzo 2013 la
Fondazione ha fatto presente di non procedere alle correzioni retroattive (per
gli anni 2009/2010) risultanti dall’invio dei nuovi dati salariali in quanto da
un lato vi sarebbero altri premi da fatturare e dall’altro le prestazioni di
libero passaggio dei collaboratori interessati sono state già versate (XXII).
2.9. Con
osservazioni 8 novembre 2012 la Fondazione ha ricapitolato il conteggio dei
premi scoperti determinati sulla base delle dichiarazioni salariali (non aggiornate)
del 19 agosto 2011 suddivise per assicurati:
"
ELENCO DEGLI ASSICURATI
E PREMI LPP
SECONDO IL PIANO DI PREVIDENZA
__________1.8.2008/31.12.2008
salario AVS CHF 42'000.00, salario assicurato CHF
18'795.00,
premio annuo CHF 20035.90, di qui 5/12
premio fatturato data valore 1.8.2008 – CHF
848.30
1.1.2009 – 31.12.2009 non assicurato
1.1.2010 – 30.06.2010
salario AVS CHF 42'000.00, salario assicurato CHF
18'060.00
premio annuo CHF 1'999.45, di qui 6/12,
premio fatturato data valore 1.1.2010 – CHF
999.70
__________1.4.2007/31.12.2007
salario AVS CHF 34'200.00, salario assicurato CHF
10'995.00
Premio annuo CHF 1'786.85, di qui 9/12
premio fatturato data valore 1.4.2007 – CHF
1'340.15
__________1.4.2007/31.12.2007
salario AVS CHF 48'000.00, salario assicurato CHF
24'795.00
premio annuo CHF 5'994.95, di qui 9/12
premio fatturato data valore 1.4.2007 – CHF
4'496.20
__________1.3.2008/31.12.2008
salario AVS CHF 28'800.00, salario assicurato CHF
5'595.00
premio annuo CHF 1'311.50, di qui 10/12
premio fatturato data valore 1.3.2008 – CHF
1'092.90
__________1.4.2007/31.12.2007
salario AVS CHF 54'000.00, salario assicurato CHF
30'795.00
premio annuo CHF 836.75, di qui 9/12
premio fatturato data valore 1.4.2007 – CHF
627.60
1.1.2008/31.12.2008
Salario AVS CHF 58'500.00, salario assicurato CHF
35'295.00
premio annuo CHF 939.30, di qui 12/12
premio fatturato data valore 1.1.2008 – CHF
939.30" (doc. V,
pag. 3)
Raffrontando
il salario AVS preso in considerazione dalla Fondazione in sede di petizione e
quello risultante dalle distinte salariali definitive si hanno le
seguenti differenze (+ a favore della Fondazione; – a
favore del datore di lavoro):
Persona assicurata
Periodo
Salario AVS secondo
petizione
Salario AVS
definitivo
Differenza
1.08.- 31.12.2008
Fr. 17'500.
Fr. 17'500
CHF 0.
1.01.- 31.12.2009
Fr. 42’000
Fr. 0
- Fr. 42’000
1.01.- 31.12.2010
Fr. 42’000
Fr. 42’000
Fr. 0
__________ 1)
1.04.- 31.12.2007
Fr. 34’200
Fr. 0
- Fr. 34’200
__________ 2)
1.04.- 31.12.2007
Fr. 48’000
Fr. 0
- Fr. 48’000
__________
1.03.- 31.12.2008
Fr. 24'000
Fr. 24'000
Fr. 0
__________
1.04.- 31.12.2007
Fr. 54’000
Fr. 56’500
+ Fr. 2’500
1.01.- 31.12.2008
Fr. 58’500
Fr. 58’500
Fr. 0
1.01 - 28.02.2009
Fr. 0
Fr. 6’000
inferiore al minimo
LPP
__________
1.01.- 31.08.2008
Fr. 0
Fr. 7’040
inferiore al minimo
LPP
__________
1.04.- 31.12.2007
Fr. 0
Fr. 23’200
+ Fr. 23’200
1) disdetta
rapporto lavorativo al 30 settembre 2005 (doc. 7/2)
2) disdetta
rapporto lavorativo al 30 novembre 2006 (doc. 7/1)
Ora,
il datore di lavoro non può richiedere un nuovo calcolo dei premi e l’eventuale
retrocessione dei premi versati in più. In primo luogo va fatto presente come CV
1 non ha rispettato i termini di cui all’art. 10 del regolamento per annunciare
le modifiche. Solo il 29 settembre 2011, in risposta alla diffida di pagamento del 13 settembre 2011 (doc. A 12) ha contestato il conteggio ricevuto dalla
Fondazione (doc. 6) e non prima. Determinante è tuttavia la circostanza che, come
questa Corte ha già avuto modo di stabilire (STCA 34.06.29 del 14 febbraio 2007
e 34.05.45 del 7 giugno 2006), in caso di notifica tardiva di modifiche
concernenti l’effettivo del personale (tra cui l’uscita dal servizio), un nuovo
calcolo dei premi (e l’eventuale retrocessione di premi versati in più) non può
aver luogo quando l’istituto di previdenza ha già provveduto, a seguito dello
scioglimento del contratto d’adesione, al versamento delle prestazioni di
libero passaggio dei singoli dipendenti (in casu alla __________; cfr.
XVI/1-3). Il mancato incasso di tali contributi provocherebbe infatti un danno
economico per la Fondazione non potendo quest’ultima più disporre della totale
copertura finanziaria necessaria per le prestazioni di libero passaggio già
erogate. Oltretutto una rettifica del conteggio contributivo comporterebbe un
aggravio non giustificato sia di tempo che di costi. Il datore di lavoro deve
di conseguenza sopportare le conseguenze del suo agire. In tal senso va
ricordato che l’art. 13 cpv. 5 del contratto di adesione prevede espressamente
che “se dalla violazione dell’obbligo di collaborazione la fondazione
subisce un danno, il datore di lavoro ne è responsabile”. Diversamente è il
caso se la violazione dell’obbligo d’informazione da parte del datore di lavoro
procurasse un pregiudizio agli assicurati. Ad esempio, se l’assicurato riesce a
dimostrare che il datore di lavoro ha annunciato un salario AVS errato, egli
può chiedere all’istituto di previdenza una correzione del salario assicurato
anche se l’errore è dovuto alla violazione dell’obbligo d’informazione del
datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 OPP 2, poiché l’assicurato non deve
rispondere delle conseguenze dovute a tale errore (Vetter-Schreiber, Berufliche
Vorsorge, 2e edizione Zurigo 2009, ad art. 10 OPP 2 pag. 308 con riferimento
alla sentenza 16.7.1993 del TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 pag.
69). Nel caso concreto, come verrà esposto al consid. 2.13, ciò è il caso per la
dipendente __________.
2.10. Per
quel che concerne la determinazione dei contributi ancora dovuti, in casu va
rilevato che la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le
modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi
sono disciplinati in particolare dal contratto di adesione (doc. XXVI/1). In
particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si
compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese
accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; art. 10 Contratto d'adesione e art. 5.2 del
regolamento di previdenza).
I
contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo aliquote
che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro
in ragione del 50% ciascuno (Regolamento di previdenza e contratto d’adesione;
art. 66 cpv. 1 LPP).
Mentre
gli accrediti di vecchiaia sono determinati singolarmente per ciascun assicurato
secondo percentuali del salario coordinato variabili a seconda dell’età
dell’assicurato (cfr. l’art. 16 LPP e allegato del Regolamento), i premi di
rischio sono definiti in base al tariffario per l’assicurazione collettiva
approvato dall’Ufficio federale delle assicurazioni private. Per quanto riguarda
il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono dello 0,04 %
del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di
garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, del 1% del salario annuo assicurato per
misure speciali (art. 70 LPP), e da un premio supplementare per l'adeguamento
al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP.
Dagli
atti di causa emerge dunque che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti
dal convenuto a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle
sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario
coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni
intervenute (cfr. estratti conto sub doc. A12). Il saldo al 19 ottobre 2010 di
fr. 9'215,85 è di conseguenza corretto. Sono inclusi in suddetto importo gli
interessi, le spese di diffida e le spese esecutive relative al precetti
esecutivo.
Essendo
tali spese comprovate dagli estratti conto prodotti e dai relativi allegati, le
stesse vanno riconosciute (DTF 117 II 258).
Ne consegue che i contributi scoperti, interessi inclusi, a seguito dello
scioglimento del contratto previdenziale ammontano a fr. 9'215,86.
2.11. L'attrice
chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 1° luglio 2011.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., pag. 46; SZS
1990 pag. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento
dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art.
104 CO), la domanda è da accogliere.
2.12. La
Fondazione postula la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto
esecutivo no. __________ dell'UE di __________.
Occorre
al proposito osservare che il creditore, che a seguito dell'opposizione ha
fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia e-manata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone
del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 pag.
322). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79
LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances
sociales, 1990, pagg. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva
introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria
(che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il
giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale
delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie
in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra, la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell’UE di __________ deve essere ammessa,
limitatamente a fr. 9'215,85. Non ammessa è invece la richiesta di fr. 300.-- a
titolo di spese per disguidi non prevista dal regolamento delle spese. La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,
senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione
al giudice dell'esecuzione.
2.13. Come
spiegato e documentato dalla Fondazione con scritto 23 luglio 2013 (XXXI con
doc. 1-3), la signora __________ era stata notificata ai fini previdenziali dal
convenuto (quale datore di lavoro) il 3 aprile 2007 per un salario annuo di fr.
30'000.-- con entrata in servizio il 1° aprile 2007. Siccome nella
dichiarazione salariale del 19 settembre 2011, ricevuta dalla Cassa, il
nominativo della succitata non appariva più, la Fondazione l’ha stralciata
dalla lista degli assicurati.
Tuttavia,
nella “dichiarazione dei salari e degli assegni famigliari per i datori di
lavoro “ relativa all’anno 2007, allegata alla citata lettera 20 marzo 2013
della Cassa __________ (XX), risulta nuovamente notificata la signora __________
per un salario annuo di fr. 23'200.--, per i quali sono stati versati i
contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e non i premi LPP. Poiché lo statuto di
salariato ai sensi dell’AVS (art. 5 cpv. 2 LAVS) è determinante anche
per la previdenza professionale (SZS 2005 pag. 232; DTF 123 V 277; RCC 1985 pag.
369; cfr. anche art. 10 LPGA), si deve concludere che __________ era una
salariata anche per quanto concerne la LPP e quindi non solo il datore di
lavoro doveva annunciarla alla Fondazione, ma era anche obbligato a versare i
relativi contributi previdenziali. Va al riguardo ricordato che nel 2007 il
salario minimo d’entrata era di fr. 19'890.--, mentre il salario coordinato era
di fr. 23'205.--.
Su
richiesta del TCA, con scritto 13 agosto 2013 l’attrice ha proceduto al calcolo
del premio:
“Se la Signora __________ fosse stata
normalmente per un salario annuo di CHF 23'205 dal 1° aprile al 31.12.2007, la AT
1 avrebbe fatturato un premio annuo di CHF 388,35, il risparmio del 10% sul
salario minimo LPP di fr. 3'315.-- sarebbe stato di fr. 331,50 al pro rata
del 1.4/31.12.2007 CHF 248,60 (prestazione di libero passaggio al 31.12.2007).
Premio 2007 CHF 291,25 + 53.-- (4% interesse fino al
30.06.2011) CHF 344,25
Dal 1.07.2011 + interesse 5% per causa di precetto
esecutivo.” (XXXIII).
Ritenuto
che l’affiliazione retroattiva di un assicurato non soggiace al termine di
prescrizione di cinque anni ex art. 41 cpv. 2 LPP (Vetter-Schreiber, op.
cit., ad art. 41 BVG n. 2, pag. 129; cfr. anche. SZS 2005 pag.
234, 236 con riferimento a SZS 2004 pag. 566; SZS 1998 pag. 387) e che in
questi casi i contributi diventano esigibili al più presto solo al momento
della crescita in giudicato del giudizio che accerta tale obbligo
d’affilliazione, e questo malgrado il rapporto assicurativo tra il lavoratore e
l’istituto di previdenza del datore di lavoro insorga nell’ambito della
previdenza professionale obbligatoria ex lege (SZS 2005 pag. 233 con riferimento
a SZS 2002 pag. 510; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 41 BVG n.15 pag.
132 con riferimento a STA B 26/99 del 9 agosto 2001), a CV 1 è fatto ordine di
affiliare retroattivamente __________ alla Fondazione attrice e di versare il
premio di fr. 344,25 più interessi al 5% dal 1° luglio 2011.
Spetterà
poi alla AT 1 versare a __________ la prestazioni di libero passaggio di
diritto (fr. 248,60), più interessi. Per questi motivi all’interessata verrà
inviata copia di questo considerando.
2.14 Nella
misura in cui, postulando la condanna di controparte a pagare le “spese
supplementari occasionate in questa procedura”, la fondazione attrice
chiede un’indennità per ripetibili, la stessa non può essere riconosciuta. Infatti,
secondo giurisprudenza, l’assicuratore che vince la causa non ha diritto a ripetibili,
tranne che in caso di comportamento temerario di controparte (in materia di
contributi LPP agisce in maniera temeraria il datore di lavoro che non rispetta
fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene
in causa, ciò che non corrisponde al caso in esame; sul punto cfr. DTF 128 V
133, 126 V 150; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art.
73, n. 89s).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è accolta ai sensi dei considerandi.
§ CV 1 è
condannato a versare alla AT 1 la somma di fr. 9'215,85 con interessi al
5% dal 1. luglio 2011.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
del 1. marzo 2012 dell’UE di __________ per fr. 9'215,85 oltre interessi al 5%
dal 1. luglio 2011.
§§§ è condannato ad
assicurare __________ alla AT 1 per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2007,
con conseguente versamento del premio di fr. 344,25 più interessi al 5% dal 1°
luglio 2011.
.
Considerandi
2.
- Non
si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3.
- Trasmissione
in copia dell’estratto del consid. 2.13 a __________.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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