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Decisione

34.2012.41

Condanna di un datore di lavoro a versare i contributi previdenziali all'istituto di previdenza affiliato e rigetto dell'opposizione del relativo precetto esecutivo Obbligo di assicurazione e pagamant

17 settembre 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 22'155

sino a 75'960 franchi. Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno

di 3’165 franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere

arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).

Dal 1. gennaio 2007 il salario minimo giusta gli artt. 2 e 7 LPP è

stato aumentato a fr. 19'890, dal 1. gennaio 2009 a fr. 20'520 e dal 1. gennaio 2011 a fr. 20'880, dal 1. gennaio 2013 a fr. 21’060; gli importi massimi e minimi del salario coordinato giusta l’art. 8 cpv. 1 LPP

corrispondono a fr. 23'205/fr. 79'560 (dal 1.1.2007), a fr. 23'040/fr. 82'080

(dal 1.1.2009), a fr. 24'360/fr. 83'520 (dal 1.1.2011), a fr. 24’570/84240 (dal

1.1.2013); l’importo ex art. 8 cpv. 2 LPP è di fr. 3'315 dal 1.1.2007, di fr.

3'420 dal 1.1.2009), di fr. 3'480 dal 1.1.2011 e di fr. 3'510 dal 1.1.2013 (art.

5 OPP 2 nel testo delle modifiche del 22 settembre 2006 [RU 2006 4159], del 26

settembre 2008 [RU 2008 4725], del 24 settembre 2010 [RU 2010 4587] e del 21

settembre 2012 [RU 2012 6347]).

2.5. L'art.

11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente

di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale

affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,

l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda

l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza

stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore

di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere

almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro

deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore

dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, op.

cit., ad art. 66, n. 8ss, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in:

Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen

Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, pag. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere

interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre

gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il

finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non

devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui

all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, pag. 98). I primi

servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le

prestazioni minime previste dalla legge.

2.6.

Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza

professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera

completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente

nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263

consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con

riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per

cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente

sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003

pag. 500, 2001 pag. 562).

2.7. Nel

caso in esame, con la sottoscrizione della convenzione d’adesione il 4 aprile

2007, con effetto dal 1° aprile 2007 (no. di contratto __________; doc. XXVI/1)

e la presa di conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare

– per quanto qui interessa – del regolamento di previdenza (doc. A3), del piano

di previdenza (doc. A1) e del regolamento delle spese (sub doc. XXVI/1), CV 1 si

è impegnato ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite

prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e

dei suoi contributi alla fondazione. Parte convenuta non risulta d’altronde aver

mai contestato il proprio obbligo di versamento dei premi a favore dei propri

collaboratori, ma unicamente, come verrà esposto in seguito, l’am- montare

degli stessi. Le norme concernenti il finanziamento della previdenza

(contributi) sono previste nel regolamento (art. 5), nel contratto d’adesione

(art. 10), nonché nel piano di previdenza (doc. A1). In particolare, i premi

sono determinati in percentuale sul salario annuo medio, quest’ultimo definito

dall’art. 2.3.4 cpv. 1 (“il salario annuo assicurato corrisponde al salario

annuo AVS determinante, limitato al limite superiore del salario LPP e ridotto

dell’importo della deduzione di coordinamento secondo la LPP, almeno tuttavia

al salario minimo LPP”). Gli interessi di mora sui contributi non versati, per

la parte obbligatoria e per quella sovraobbligatoria, sono invece disciplinati

all’art. 9.4 del regolamento. Le diverse spese, tra cui quelle di diffida,

d’incasso e le spese straordinarie, sono previste nell’apposito regolamento

(sub doc. XXVI/1).

Va

infine evidenziato che secondo l’art. 10 cpv. 2 del contratto di adesione i contributi

sono dovuti all’inizio di ogni anno di assicurazione (1° gennaio); in caso di

mutazioni intervenute nel corso dell’anno (per esempio, nuove adesioni), i

contributi diventano esigibili alla date d’effetto della mutazione. Infine,

l’art. 10 cpv. 2 del contratto dispone che il datore di lavoro è considerato

debitore nei confronti della fondazione per tutti i contributi fatturati da

quest’ultima. Inoltre il datore di lavoro si impegna a pagare i contributi

entro il termine prescritto e a pareggiare il contro pro rata entro il 30

giugno e il 31 dicembre dell’anno di assicurazione in questione qualora si

presentasse un saldo a favore della fondazione.

2.8. Dagli

atti di causa è emerso che la Fondazione attrice, a seguito della disdetta del

contratto previdenziale (con effetto al 30 giugno 2010), ha intimato a CV 1 i

premi rimasti scoperti – nonostante la diffida (cfr. doc. A 12) – e calcolati sulla

base delle distinte salariali relative agli anni 2007 – 2010 ricevute dalla

Cassa __________ con scritto 19 agosto 2011 (doc. A 8). Va qui fatto presente

che CV 1 è già stato destinatario di altre diffide, segnatamente relative al

saldo premi 2009 (cfr. doc. A9).

CV

1 contesta la posizione di alcuni salariati, allegando, fra l’altro, altre

distinte salariali che si sono dimostrate, come verrà detto sotto, diverse da

quelle in possesso della Fondazione attrice (doc. III/1 - 4).

Dagli

accertamenti eseguiti dal TCA presso la Cassa __________ è risultato che le distinte

salariali inviate da quest’ultima alla Fondazione sono state allestite

d’ufficio (in particolare quelle del 2008 e 2009 sono state determinate tenendo

conto della documentazione fornita dalla Pretura penale di __________, dove il

convenuto è stato condannato al pagamento di una multa per non avere tempestivamente

inoltrato la distinta dei salari di quegli anni; cfr. doc. XIX/1 - 4).

Risulta

inoltre che i conteggi salariali sono stati in seguito modificati. Infatti, come

spiegato nello scritto 20 marzo 2013 della Cassa __________ al TCA (doc. XX),

le distinte salari (versione definitiva) 2007 – 2010 sono state allestite sulla

base della documentazione fornita dal signor CV 1 con lettera 18 agosto 2011,

ricevuta il 23 agosto 2011 (sub. doc. XIX/1-4). Le (nuove) dichiarazioni

salariali prodotte alla Cassa __________ sono state allegate dal convenuto con

la risposta di causa (doc. 1 – 6). Sulla base della massa salariale definitiva

la Cassa cantonale di compensazione ha in seguito determinato i contributi

paritetici, totalmente liquidati da CV 1, così come si evince dagli estratti

conto 15 marzo 2013 (doc. XXI/5-7).

Quindi,

prima della presente petizione parte attrice ha ricevuto dalla Cassa __________

dei dati salari che sono stati successivamente, a sua insaputa, aggiornati,

così come è risultato dagli accertamenti eseguiti dal TCA.

Interpellata

dal Tribunale per una presa di posizione, con scritto 26 marzo 2013 la

Fondazione ha fatto presente di non procedere alle correzioni retroattive (per

gli anni 2009/2010) risultanti dall’invio dei nuovi dati salariali in quanto da

un lato vi sarebbero altri premi da fatturare e dall’altro le prestazioni di

libero passaggio dei collaboratori interessati sono state già versate (XXII).

2.9. Con

osservazioni 8 novembre 2012 la Fondazione ha ricapitolato il conteggio dei

premi scoperti determinati sulla base delle dichiarazioni salariali (non aggiornate)

del 19 agosto 2011 suddivise per assicurati:

"

ELENCO DEGLI ASSICURATI

E PREMI LPP

SECONDO IL PIANO DI PREVIDENZA

__________1.8.2008/31.12.2008

salario AVS CHF 42'000.00, salario assicurato CHF

18'795.00,

premio annuo CHF 20035.90, di qui 5/12

premio fatturato data valore 1.8.2008 – CHF

848.30

1.1.2009 – 31.12.2009 non assicurato

1.1.2010 – 30.06.2010

salario AVS CHF 42'000.00, salario assicurato CHF

18'060.00

premio annuo CHF 1'999.45, di qui 6/12,

premio fatturato data valore 1.1.2010 – CHF

999.70

__________1.4.2007/31.12.2007

salario AVS CHF 34'200.00, salario assicurato CHF

10'995.00

Premio annuo CHF 1'786.85, di qui 9/12

premio fatturato data valore 1.4.2007 – CHF

1'340.15

__________1.4.2007/31.12.2007

salario AVS CHF 48'000.00, salario assicurato CHF

24'795.00

premio annuo CHF 5'994.95, di qui 9/12

premio fatturato data valore 1.4.2007 – CHF

4'496.20

__________1.3.2008/31.12.2008

salario AVS CHF 28'800.00, salario assicurato CHF

5'595.00

premio annuo CHF 1'311.50, di qui 10/12

premio fatturato data valore 1.3.2008 – CHF

1'092.90

__________1.4.2007/31.12.2007

salario AVS CHF 54'000.00, salario assicurato CHF

30'795.00

premio annuo CHF 836.75, di qui 9/12

premio fatturato data valore 1.4.2007 – CHF

627.60

1.1.2008/31.12.2008

Salario AVS CHF 58'500.00, salario assicurato CHF

35'295.00

premio annuo CHF 939.30, di qui 12/12

premio fatturato data valore 1.1.2008 – CHF

939.30" (doc. V,

pag. 3)

Raffrontando

il salario AVS preso in considerazione dalla Fondazione in sede di petizione e

quello risultante dalle distinte salariali definitive si hanno le

seguenti differenze (+ a favore della Fondazione; – a

favore del datore di lavoro):

Persona assicurata

Periodo

Salario AVS secondo

petizione

Salario AVS

definitivo

Differenza

1.08.- 31.12.2008

Fr. 17'500.

Fr. 17'500

CHF 0.

1.01.- 31.12.2009

Fr. 42’000

Fr. 0

- Fr. 42’000

1.01.- 31.12.2010

Fr. 42’000

Fr. 42’000

Fr. 0

__________ 1)

1.04.- 31.12.2007

Fr. 34’200

Fr. 0

- Fr. 34’200

__________ 2)

1.04.- 31.12.2007

Fr. 48’000

Fr. 0

- Fr. 48’000

__________

1.03.- 31.12.2008

Fr. 24'000

Fr. 24'000

Fr. 0

__________

1.04.- 31.12.2007

Fr. 54’000

Fr. 56’500

+ Fr. 2’500

1.01.- 31.12.2008

Fr. 58’500

Fr. 58’500

Fr. 0

1.01 - 28.02.2009

Fr. 0

Fr. 6’000

inferiore al minimo

LPP

__________

1.01.- 31.08.2008

Fr. 0

Fr. 7’040

inferiore al minimo

LPP

__________

1.04.- 31.12.2007

Fr. 0

Fr. 23’200

+ Fr. 23’200

1) disdetta

rapporto lavorativo al 30 settembre 2005 (doc. 7/2)

2) disdetta

rapporto lavorativo al 30 novembre 2006 (doc. 7/1)

Ora,

il datore di lavoro non può richiedere un nuovo calcolo dei premi e l’eventuale

retrocessione dei premi versati in più. In primo luogo va fatto presente come CV

1 non ha rispettato i termini di cui all’art. 10 del regolamento per annunciare

le modifiche. Solo il 29 settembre 2011, in risposta alla diffida di pagamento del 13 settembre 2011 (doc. A 12) ha contestato il conteggio ricevuto dalla

Fondazione (doc. 6) e non prima. Determinante è tuttavia la circostanza che, come

questa Corte ha già avuto modo di stabilire (STCA 34.06.29 del 14 febbraio 2007

e 34.05.45 del 7 giugno 2006), in caso di notifica tardiva di modifiche

concernenti l’effettivo del personale (tra cui l’uscita dal servizio), un nuovo

calcolo dei premi (e l’eventuale retrocessione di premi versati in più) non può

aver luogo quando l’istituto di previdenza ha già provveduto, a seguito dello

scioglimento del contratto d’adesione, al versamento delle prestazioni di

libero passaggio dei singoli dipendenti (in casu alla __________; cfr.

XVI/1-3). Il mancato incasso di tali contributi provocherebbe infatti un danno

economico per la Fondazione non potendo quest’ultima più disporre della totale

copertura finanziaria necessaria per le prestazioni di libero passaggio già

erogate. Oltretutto una rettifica del conteggio contributivo comporterebbe un

aggravio non giustificato sia di tempo che di costi. Il datore di lavoro deve

di conseguenza sopportare le conseguenze del suo agire. In tal senso va

ricordato che l’art. 13 cpv. 5 del contratto di adesione prevede espressamente

che “se dalla violazione dell’obbligo di collaborazione la fondazione

subisce un danno, il datore di lavoro ne è responsabile”. Diversamente è il

caso se la violazione dell’obbligo d’informazione da parte del datore di lavoro

procurasse un pregiudizio agli assicurati. Ad esempio, se l’assicurato riesce a

dimostrare che il datore di lavoro ha annunciato un salario AVS errato, egli

può chiedere all’istituto di previdenza una correzione del salario assicurato

anche se l’errore è dovuto alla violazione dell’obbligo d’informazione del

datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 OPP 2, poiché l’assicurato non deve

rispondere delle conseguenze dovute a tale errore (Vetter-Schreiber, Berufliche

Vorsorge, 2e edizione Zurigo 2009, ad art. 10 OPP 2 pag. 308 con riferimento

alla sentenza 16.7.1993 del TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 pag.

69). Nel caso concreto, come verrà esposto al consid. 2.13, ciò è il caso per la

dipendente __________.

2.10. Per

quel che concerne la determinazione dei contributi ancora dovuti, in casu va

rilevato che la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le

modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi

sono disciplinati in particolare dal contratto di adesione (doc. XXVI/1). In

particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si

compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese

accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; art. 10 Contratto d'adesione e art. 5.2 del

regolamento di previdenza).

I

contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo aliquote

che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro

in ragione del 50% ciascuno (Regolamento di previdenza e contratto d’adesione;

art. 66 cpv. 1 LPP).

Mentre

gli accrediti di vecchiaia sono determinati singolarmente per ciascun assicurato

secondo percentuali del salario coordinato variabili a seconda dell’età

dell’assicurato (cfr. l’art. 16 LPP e allegato del Regolamento), i premi di

rischio sono definiti in base al tariffario per l’assicurazione collettiva

approvato dall’Ufficio federale delle assicurazioni private. Per quanto riguarda

il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono dello 0,04 %

del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di

garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, del 1% del salario annuo assicurato per

misure speciali (art. 70 LPP), e da un premio supplementare per l'adeguamento

al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP.

Dagli

atti di causa emerge dunque che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti

dal convenuto a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle

sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario

coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni

intervenute (cfr. estratti conto sub doc. A12). Il saldo al 19 ottobre 2010 di

fr. 9'215,85 è di conseguenza corretto. Sono inclusi in suddetto importo gli

interessi, le spese di diffida e le spese esecutive relative al precetti

esecutivo.

Essendo

tali spese comprovate dagli estratti conto prodotti e dai relativi allegati, le

stesse vanno riconosciute (DTF 117 II 258).

Ne consegue che i contributi scoperti, interessi inclusi, a seguito dello

scioglimento del contratto previdenziale ammontano a fr. 9'215,86.

2.11. L'attrice

chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 1° luglio 2011.

Giusta

l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., pag. 46; SZS

1990 pag. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento

dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art.

104 CO), la domanda è da accogliere.

2.12. La

Fondazione postula la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto

esecutivo no. __________ dell'UE di __________.

Occorre

al proposito osservare che il creditore, che a seguito dell'opposizione ha

fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia e-manata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone

del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 pag.

322). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79

LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances

sociales, 1990, pagg. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva

introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria

(che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il

giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale

delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie

in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

Visto

quanto sopra, la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla

convenuta al PE n. __________ dell’UE di __________ deve essere ammessa,

limitatamente a fr. 9'215,85. Non ammessa è invece la richiesta di fr. 300.-- a

titolo di spese per disguidi non prevista dal regolamento delle spese. La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,

senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione

al giudice dell'esecuzione.

2.13. Come

spiegato e documentato dalla Fondazione con scritto 23 luglio 2013 (XXXI con

doc. 1-3), la signora __________ era stata notificata ai fini previdenziali dal

convenuto (quale datore di lavoro) il 3 aprile 2007 per un salario annuo di fr.

30'000.-- con entrata in servizio il 1° aprile 2007. Siccome nella

dichiarazione salariale del 19 settembre 2011, ricevuta dalla Cassa, il

nominativo della succitata non appariva più, la Fondazione l’ha stralciata

dalla lista degli assicurati.

Tuttavia,

nella “dichiarazione dei salari e degli assegni famigliari per i datori di

lavoro “ relativa all’anno 2007, allegata alla citata lettera 20 marzo 2013

della Cassa __________ (XX), risulta nuovamente notificata la signora __________

per un salario annuo di fr. 23'200.--, per i quali sono stati versati i

contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e non i premi LPP. Poiché lo statuto di

salariato ai sensi dell’AVS (art. 5 cpv. 2 LAVS) è determinante anche

per la previdenza professionale (SZS 2005 pag. 232; DTF 123 V 277; RCC 1985 pag.

369; cfr. anche art. 10 LPGA), si deve concludere che __________ era una

salariata anche per quanto concerne la LPP e quindi non solo il datore di

lavoro doveva annunciarla alla Fondazione, ma era anche obbligato a versare i

relativi contributi previdenziali. Va al riguardo ricordato che nel 2007 il

salario minimo d’entrata era di fr. 19'890.--, mentre il salario coordinato era

di fr. 23'205.--.

Su

richiesta del TCA, con scritto 13 agosto 2013 l’attrice ha proceduto al calcolo

del premio:

“Se la Signora __________ fosse stata

normalmente per un salario annuo di CHF 23'205 dal 1° aprile al 31.12.2007, la AT

1 avrebbe fatturato un premio annuo di CHF 388,35, il risparmio del 10% sul

salario minimo LPP di fr. 3'315.-- sarebbe stato di fr. 331,50 al pro rata

del 1.4/31.12.2007 CHF 248,60 (prestazione di libero passaggio al 31.12.2007).

Premio 2007 CHF 291,25 + 53.-- (4% interesse fino al

30.06.2011) CHF 344,25

Dal 1.07.2011 + interesse 5% per causa di precetto

esecutivo.” (XXXIII).

Ritenuto

che l’affiliazione retroattiva di un assicurato non soggiace al termine di

prescrizione di cinque anni ex art. 41 cpv. 2 LPP (Vetter-Schreiber, op.

cit., ad art. 41 BVG n. 2, pag. 129; cfr. anche. SZS 2005 pag.

234, 236 con riferimento a SZS 2004 pag. 566; SZS 1998 pag. 387) e che in

questi casi i contributi diventano esigibili al più presto solo al momento

della crescita in giudicato del giudizio che accerta tale obbligo

d’affilliazione, e questo malgrado il rapporto assicurativo tra il lavoratore e

l’istituto di previdenza del datore di lavoro insorga nell’ambito della

previdenza professionale obbligatoria ex lege (SZS 2005 pag. 233 con riferimento

a SZS 2002 pag. 510; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 41 BVG n.15 pag.

132 con riferimento a STA B 26/99 del 9 agosto 2001), a CV 1 è fatto ordine di

affiliare retroattivamente __________ alla Fondazione attrice e di versare il

premio di fr. 344,25 più interessi al 5% dal 1° luglio 2011.

Spetterà

poi alla AT 1 versare a __________ la prestazioni di libero passaggio di

diritto (fr. 248,60), più interessi. Per questi motivi all’interessata verrà

inviata copia di questo considerando.

2.14 Nella

misura in cui, postulando la condanna di controparte a pagare le “spese

supplementari occasionate in questa procedura”, la fondazione attrice

chiede un’indennità per ripetibili, la stessa non può essere riconosciuta. Infatti,

secondo giurisprudenza, l’assicuratore che vince la causa non ha diritto a ripetibili,

tranne che in caso di comportamento temerario di controparte (in materia di

contributi LPP agisce in maniera temeraria il datore di lavoro che non rispetta

fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga

l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene

in causa, ciò che non corrisponde al caso in esame; sul punto cfr. DTF 128 V

133, 126 V 150; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art.

73, n. 89s).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

§ CV 1 è

condannato a versare alla AT 1 la somma di fr. 9'215,85 con interessi al

5% dal 1. luglio 2011.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 1. marzo 2012 dell’UE di __________ per fr. 9'215,85 oltre interessi al 5%

dal 1. luglio 2011.

§§§ è condannato ad

assicurare __________ alla AT 1 per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2007,

con conseguente versamento del premio di fr. 344,25 più interessi al 5% dal 1°

luglio 2011.

.

Considerandi

2.

- Non

si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

- Trasmissione

in copia dell’estratto del consid. 2.13 a __________.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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