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Decisione

34.2012.43

Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro. Sentenza di condanna. Rigetto dell'opposizione. Spese di procedura

27 maggio 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003

p. 500, 2001 p. 562).

2.5

2.5.1 Nella

fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e

documentata.

Con

la sottoscrizione del contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza,

quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa

– delle condizioni generali (sub doc. A/5), del regolamento di previdenza (doc.

A/4) e del re-golamento delle spese (sub doc. A/5), la Acla SA si è impegnata

ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento

dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi

contributi all’istituto di previdenza. Parte convenuta non ha del resto aver mai

contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere riconosciuto.

Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di

previdenza (ed anche dal piano di previdenza) cui rimanda il contratto

d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi in base al

salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le condizioni generali contengono,

tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto d’affiliazione,

al pa-gamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o

l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente

ritardato dei contributi (art. 2.3).

2.5.2 Dalle

tavole processuali risulta che il calcolo dei contributi e i relativi conteggi

notificati al datore di lavoro sono stati effettuati conformemente alle

disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei

salari erogati nel periodo litigioso. In particolare, nel calcolo del credito

contributivo fatto valere con la petizione è stato tenuto conto – contrariamente

a quanto sembrava inizialmente (cfr. risposta di causa) sostenere parte

convenuta – delle mutazioni intervenute nel periodo in esame (1. marzo-31

dicembre 2011) in relazione ai dipendenti __________, il cui rapporto d’impiego

ha preso termine il 30 giugno 2011, e __________, il quale (contrariamente a

quanto previsto dal contratto di lavoro sottoscritto il 10 marzo 2011 sub doc.

1/a) in realtà non ha mai iniziato la propria attività presso la CV 1, ritenuto

che per entrambi risultano essere stati correttamente accreditati, a favore

della società, i premi versati in eccesso (cfr. doc. A/19-20-21; per quanto

riguarda gli accrediti cfr. anche l’estratto conto sub doc. A/7). Per quanto

riguarda invece l’impiegato __________, egli risulta effettivamente aver

lavorato unicamente dal 1. marzo al 31 agosto 2011 e non sino al 31 dicembre

2011. Tale modifica è stata tuttavia comunicata alla AT 1 solo con lettera 6

novembre 2012 nelle more della presente procedura (cfr. doc. 1/d).

Parte

convenuta contesta il conteggio dei contributi in relazione alla posizione

dell’assicurato __________ – che, come accennato, è stato alle sue dipendenze

dal 1. aprile al 31 agosto 2011 e che ciononostante è rimasto affiliato alla

Fondazione sino alla scissione del contratto previdenziale – chiedendo che

venga tenuto conto della rettifica salariale notificata il 6 novembre 2012 (pendente

lite quindi) e che venga di conseguenza ridotto l’im-porto fatto valere in

petizione. Al riguardo, l’attrice evidenzia come il cambiamento relativo al

periodo lavorativo e quindi al salario corrisposto al lavoratore suddetto sia

stato comunicato tardivamente da parte del datore di lavoro e come una

rettifica non sia ora possibile essendogli già stata versata la prestazione d’u-scita

di sua spettanza, versamento che, d’avviso di parte convenuta, non sarebbe

dovuto avvenire dal momento che il datore di lavoro era in mora con il

pagamento dei contributi previdenziali.

2.5.3 L’art.

2.1.2 del regolamento di previdenza (parte integrante del contratto di affiliazione

sottoscritto con la Acla SA il 28 marzo 2011, doc. A/3 e 4) prevede che “il

datore di lavoro stabilisce il salario annuo e lo comunica alla Fondazione a

ogni 1. gennaio o al momento dell’affiliazione. Gli adeguamenti salariali

intermedi decisi nel corso dell’anno devono essere comunicati immediatamente

alla Fondazione”. Inoltre, giusta l’art. 2.1 (Obbligo di notifica) delle

summenzionate condizioni generali d’affiliazione “devono essere comunicati i

nominativi dei dipendenti che lasciano la ditta, con notifica immediata,

indicando anche i dati per il trasferimento della prestazione d’uscita”. Va

infine ricordato come l’art. 10 OPP 2 dispone che il datore di lavoro deve

annunciare all’istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti

all’assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta

dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. All’ufficio di controllo devono

inoltre essere fornite le informazioni di cui quest’ultimo necessita per il

disbrigo delle proprie incombenze (art. 35 OPP 2).

Orbene,

ritenuto che la non tempestiva notifica di una modifica concernente l’impiego

di lavoratori e il relativo loro salario costituisce una violazione contrattuale

(segnatamente del contratto di adesione; cfr. STCA 34.2005.45 del 7 giugno 2006)

e considerato altresì che una violazione contrattuale non presuppone neces-sariamente

l’esistenza di un dolo ma possa essere riconducibile anche a negligenza (art.

99 CO; sull’applicazione della parte generale del CO ai contratti d’adesione a

istituti di previdenza cfr. DTF 116 V 222 nonché Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2005, ad

art. 11 BVG, p. 65), come questa Corte ha già avuto modo di stabilire (STCA

34.2005.45 del 7 giugno 2006, 34.2006.29 del 14 febbraio 2007) in caso di

notifica tardiva di modifiche concernenti l’effettivo del personale (tra cui

l’uscita dal servizio) un nuovo calcolo dei premi (e l’eventuale retrocessione

di premi versati in più) non può aver luogo quando l’istituto di previdenza ha

già provveduto, a seguito dello scioglimento del contratto d’adesione, al

versamento delle prestazioni di libero passaggio dei singoli dipendenti. Il mancato

incasso di tali contri-buti provocherebbe infatti un danno economico per l’istituto

di previdenza, non potendo quest’ultimo più disporre della totale copertura

finanziaria necessaria per le prestazioni di libero passaggio già erogate. Oltretutto

una rettifica del conteggio contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato

sia di tempo che di costi. Diverso è invece – ma ciò non corrisponde al caso in

e-same – se la violazione dell’obbligo d’informazione da parte del datore di

lavoro procurasse un pregiudizio agli assicurati. Ad esempio, se l’assicurato

riesce a dimostrare che il datore di lavoro ha annunciato un salario AVS

errato, egli può chiedere all’istituto di previdenza una correzione del salario

assicurato anche se l’er-rore è dovuto dalla violazione dell’obbligo

d’informazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 OPP 2, poiché

l’assicurato non deve rispondere delle conseguenze dovute a tale errore (Vetter-Schreiber, op.

cit., ad art. 10 OPP 2 p. 333 con riferimento alla sentenza 16.7.1993 del TCA

del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 p. 69).

Nel

caso in esame, come visto, è solo con lettera 6 novembre 2012 – quindi dopo

l’avvio da parte la cassa pensione pro della presente procedura giudiziaria – che

la società convenuta ha co-municato all’attrice il cambiamento riguardante il periodo

lavorativo e quindi il salario corrisposto al dipendente __________ nel 2011

(doc. 1/d). La comunicazione è dunque avvenuta più di 14 mesi dopo la cessazione

(il 31 agosto 2011) del rapporto d’im-piego e oltre 10 mesi dopo lo scioglimento

Considerandi

(il 31 dicembre 2011) del contratto d’adesione (doc. A/11), non senza osservare

come con scritto 15 marzo 2012 la società datrice di lavoro, oltre ad informare

che la società non occupava più dipendenti a contare dal 1. gennaio 2012, aveva

notificato alla fondazione l’uscita di __________ per il 31 dicembre 2012 (doc.

A/12-13). Va altresì rilevato che con scritto 16 marzo 2012 la fondazione aveva

comunicato al datore di lavoro il conteggio d’uscita del suddetto impiegato per

il 31 dicembre 2011 (doc. A/22) e che, come risulta dal successivo scritto 29

marzo 2012 (doc. A/23), a seguito dello scioglimento del contratto

d’affiliazione e sulla base dei dati allora in suo possesso e comunicati dalla CV

1, ha determinato le prestazioni di libero passaggio di spettanza di __________

e ne ha disposto, a suo favore, il versamento in contanti a motivo d’inizio di

un’attività indipendente conformemente all’art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP rispettivamente

all’art. 4.3.2 del regolamento di previdenza (sub doc. A/4).

In

simili circostanze, l’avviso d’uscita del dipendente __________ essendo manifestamente

tardivo, il datore di lavoro non può ora richiedere un nuovo calcolo dei premi

e l’eventuale retroces-sione dei premi versati in più, avendo la fondazione già

provveduto al versamento della prestazione di libero passaggio dell’ex

dipendente. Come accennato, il mancato incasso di tali contributi provocherebbe

un danno economico per la convenuta, non potendo quest’ultima più disporre

della totale copertura finanziaria necessaria per la prestazione di libero

passaggio già regolarmente erogata. Il datore di lavoro deve di conseguenza

sopportare le conseguenze del suo agire negligente e non ossequioso delle norme

contrattuali.

Per

il resto, ed infine, non può non essere osservato come nessuna norma legale,

contrattuale o regolamentare imponga nella fattispecie all’istituto di previdenza

– contrariamente a quella che sembra essere la tesi di parte convenuta (cfr.

VII; cfr. supra consid. 1.5) – di non dar seguito al trasferimento di una prestazione

d’uscita nel caso in cui il datore di lavoro sia in mora con il versa-mento dei

contributi previdenziali.

2.5.4

Oltre

ai contributi dovuti, sono anche state addebitate (e sono comprese nella somma richiesta

di CHF 5'861.50) spese di diffida per complessi CHF 90.--, spese per disdetta

del contratto per CHF 300.-- e spese di esecuzione per CHF 300.-- (cfr.

estratto conto sub. doc. A/7), atteso che l’addebito di tali costi appare in concreto

giustificato trovando segnatamente fondamento nell’art. 2 del regolamento delle

spese (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2008, sub doc. A/5 [testo

italiano] e XI [testo tedesco]).

2.5.5

La

cassa postula anche la condanna della società convenuta al pagamento di CHF

500.

-- per “rigetto d’opposizione” e di CHF 750.-- per “proposizione

dell’azione”.

Premesso che

nella fattispecie non torna applicabile il regolamento dei costi della Cassa

pensione pro modificato il 14 dicembre 2012 e in vigore dal. 1. gennaio 2013

(cfr. www.tellco.ch/downloads/it/pkpro_stiftungsreglemente/pk_07_220_04_i_kostenreglement.pdf),

se da una parte il rimborso di CHF 750.--, in quanto previsto dal regolamento

in vigore dal 1. gennaio 2008 ed applicabile in concreto (cfr. la chiara e

comprensibile ver-sione tedesca del regolamento [cfr. X], la versione italiana

prodotta da parte attrice con la petizione contenendo delle incomprensibili ed

errate traduzioni dal tedesco) deve essere nella specie ammesso, dall’altra

l’indennizzo di CHF 500.-- per la procedura di rigetto dell’opposizione – come

questo Tribunale ha avuto più volte (repetita iuvant!) modo di far

rilevare a parte attrice (cfr. STCA 34.2012.44, 34.2011.27, 34.2011.16,

34.2011

, 34.2011.10, 34.2010.67, 34.2010.66, 34.2010.65, 34.2010.59, 34.2010.57)

– non è suscettibile di essere riconosciuto: un simile costo ha sì una base

regolamentare (art. 2.2) ma non può ragionevolmente che essere riferito

all’avvio di una procedura di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 LEF o

definitivo giusta l’art. 80 LEF, e quindi è da riconoscersi alternativamente e

non cumulativamente al costo – nel presente caso ammesso (CHF 750.--) –

legato alla promozione di un’azione giudiziaria ordinaria ex art. 79 LEF, nel

cui ambito viene postulato anche il rigetto definitivo l’opposizione, ciò che

permette, come nel caso concreto, di evitare l’introduzione di una procedura

(art. 80 LEF) dinanzi al giudice dell’esecuzione.

2.5.6

Disattesa

deve essere pure la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.-- versato

quale anticipo all’UEF di __________ (doc. A/17). Tale spesa segue infatti le sorti

dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve

essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’ese-cuzione,

in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto di

esecuzione per la quale è stato concesso il ri-getto, senza che sia necessaria

un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §

164, p. 414; Ammon/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55

del 24 gennaio 2007).

2.5.7

In

conclusione il credito complessivo di spettanza della AT 1 va cifrato in CHF

6'611.50 (5'861.50 + 750).

2.6

L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 5 aprile 2012 su CHF

5'861.50 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF

1'250.-- (qui riconosciuti, co-me visto, solo in ragione di CHF 750.--) dalla

data d’inoltro della presente azione giudiziaria.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr.

art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento

dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che

prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002

consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,

cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo

espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente

in mora, la domanda attorea merita accoglimento.

2.7

Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ (doc.

A/17).

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il

principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e

quindi intenti un'azione in riconosci-mento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva

introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria

(che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il

giudice amministra-tivo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale

delle assi-curazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie

in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,

senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 5'861.50 oltre

interessi al 6% dal 5 aprile 2012.

2.8

La

procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP, art. 29 Lptca).

L'assicuratore

che vince la causa non ha diritto a ripetibili, tranne che in caso di

comportamento temerario di controparte (in materia di contributi LPP agisce in

maniera temeraria il datore di lavoro che non rispetta fatture e solleciti,

provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a

inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, ciò che non

corrisponde al caso in esame; sul punto cfr. DTF

128.

V 133, 126 V 150; Meyer/Uttinger,

in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 CHF 6'611.50 con interessi al 6% dal 5

aprile 2012 su CHF 5'861.50 e dal 17 ottobre 2012 su CHF 750.--.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’UEF di __________ per l’importo di CHF 5'861.50 oltre interessi al 6% dal

5 aprile 2012.

2.- Non

si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente

Il segretario

giudice Raffaele Guffi

Fabio Zocchetti