34.2012.43
Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro. Sentenza di condanna. Rigetto dell'opposizione. Spese di procedura
27 maggio 2013Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2012.43
rg/sc
Lugano
27 maggio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 17 ottobre 2012 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
effetto dal 1. marzo 2011, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il 28 marzo/28
aprile 2011 con la AT 1, la CV 1 quale datrice di lavoro ha attuato la
previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/3).
1.2
A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (doc. A/9-10,
A/15) e sciolto il contratto d’adesione per il 31 dicembre 2011 (doc. A/11) –
dei contributi dovuti per un ammontare complessivo di CHF 5'561.50 (importo comprensivo
di spese; cfr. doc. A/14-15; cfr. anche doc. A/7), adite le vie
esecutive con precetto n. __________ dell’UEF di __________ (doc. A/17), con la
presente petizione la AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1, chiede la condanna
della CV 1 al pagamento dell’importo suddetto (oltre CHF 300.-- per spese di
esecuzione) con interessi al 6% dal 5 aprile 2012, nonché di CHF 1'250.-- (per
spese di “rigetto dell’opposizione” e di “proposizione dell’azione”)
con relativi interessi al 6% dall’inoltro della petizione e di CHF 73.-- per
ulteriori spese d’esecuzione. L’attrice postula pure il rigetto, per l’importo
di CHF 5'861.50, dell’opposi-zione al summenzionato precetto. Protesta infine
spese di giustizia e ripetibili.
1.3 Con
la risposta di causa la società convenuta, rappresentata dall’amministratore
unico __________, dopo aver evidenziato come non sia di principio sua intenzione
sottrarsi al pagamento dei contributi previdenziali dovuti ed osservato come
nel corso del 2011 siano venute meno le risorse finanziarie necessarie al
corretto adempimento dei propri obblighi contributivi, ha fatto rilevare come
in realtà l’impiegato ____________________ non abbia mai iniziato la propria
attività lavorativa, come il dipendente __________ sia stato impiegato
unicamente nel periodo 1. aprile-30 giugno 2011 ed infine come il terzo
impiegato __________ abbia lavorato solo dal 14 marzo al 31 agosto 2011 (e non,
come inizialmente previsto, sino al 31 dicembre 2011) e come di tale
circostanza sia stata informata, con richiesta di rettifica della rispettiva
dichiarazione salariale, sia la competente cassa di compensazione sia
l’istituto di previdenza attore. Conclude quindi dichiarando di mantenere
l’opposizione – “motivata esclusivamente dalla eventualità che il signor __________
recuperasse l’attività non prestata nei 4 mesi dell’anno 2011, in modo da pareggiare gli stipendi notificati con quelli effettivamente pagati” – al
precetto fatto spiccare dall’attrice ed avente ad oggetto lo scoperto contributivo
posto qui in giudizio, fintantoché parte attrice “si pronunci sulla
fattibilità di rettifica della dichiarazione salariale anno 2011”.
1.4 In
replica la cassa attrice riconfermandosi nella propria domanda giudiziale osserva
come delle modifiche concernenti i dipendenti __________ e __________ sia “indiscussamente”
già stato tenuto conto e siano quindi già state operate le relative rettifiche
e gli accrediti a favore della società datrice di lavoro, mentre che per quanto
riguarda l’impiegato __________ fa rilevare da un lato come la modifica
riguardante il periodo lavorativo e quindi lo stipendio ad esso versato sia stata
notificata tardivamente all’istituto di previdenza da parte della CV 1, d’altro
lato come sia già stata versata all’assicurato la prestazione di libero
passaggio di sua spettanza.
1.5 In
duplica, parte convenuta ribadisce in sostanza la propria richiesta di
rettifica salariale concernente il dipendente __________, con
conseguente modifica dell’importo dovuto a titolo di contributi della
previdenza professionale per il 2011. Rimprovera infine all’istituto di previdenza
di aver versato la prestazione di libero passaggio al suddetto ex assicurato
malgrado il datore di lavoro si trovasse in mora col versamento dei contributi.
1.6 Con
scritto 13 dicembre 2012 la cassa attrice, evidenziando come unico punto
controverso rimasto sia la mutazione relativa al dipendente __________, osserva
al proposito che la modifica dei contributi non sia ormai più possibile la
prestazione d’uscita di sua dell’assicurato essendo già stata versata (nella
specie in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la competenza
avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP,
la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo
ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di
quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser,
Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht
zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.3
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in:
Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi
non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66
cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza
possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.4
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003
p. 500, 2001 p. 562).
2.5
2.5.1 Nella
fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e
documentata.
Con
la sottoscrizione del contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza,
quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa
– delle condizioni generali (sub doc. A/5), del regolamento di previdenza (doc.
A/4) e del re-golamento delle spese (sub doc. A/5), la Acla SA si è impegnata
ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento
dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi
contributi all’istituto di previdenza. Parte convenuta non ha del resto aver mai
contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere riconosciuto.
Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di
previdenza (ed anche dal piano di previdenza) cui rimanda il contratto
d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi in base al
salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le condizioni generali contengono,
tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto d’affiliazione,
al pa-gamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o
l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente
ritardato dei contributi (art. 2.3).
2.5.2 Dalle
tavole processuali risulta che il calcolo dei contributi e i relativi conteggi
notificati al datore di lavoro sono stati effettuati conformemente alle
disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei
salari erogati nel periodo litigioso. In particolare, nel calcolo del credito
contributivo fatto valere con la petizione è stato tenuto conto – contrariamente
a quanto sembrava inizialmente (cfr. risposta di causa) sostenere parte
convenuta – delle mutazioni intervenute nel periodo in esame (1. marzo-31
dicembre 2011) in relazione ai dipendenti __________, il cui rapporto d’impiego
ha preso termine il 30 giugno 2011, e __________, il quale (contrariamente a
quanto previsto dal contratto di lavoro sottoscritto il 10 marzo 2011 sub doc.
1/a) in realtà non ha mai iniziato la propria attività presso la CV 1, ritenuto
che per entrambi risultano essere stati correttamente accreditati, a favore
della società, i premi versati in eccesso (cfr. doc. A/19-20-21; per quanto
riguarda gli accrediti cfr. anche l’estratto conto sub doc. A/7). Per quanto
riguarda invece l’impiegato __________, egli risulta effettivamente aver
lavorato unicamente dal 1. marzo al 31 agosto 2011 e non sino al 31 dicembre
2011. Tale modifica è stata tuttavia comunicata alla AT 1 solo con lettera 6
novembre 2012 nelle more della presente procedura (cfr. doc. 1/d).
Parte
convenuta contesta il conteggio dei contributi in relazione alla posizione
dell’assicurato __________ – che, come accennato, è stato alle sue dipendenze
dal 1. aprile al 31 agosto 2011 e che ciononostante è rimasto affiliato alla
Fondazione sino alla scissione del contratto previdenziale – chiedendo che
venga tenuto conto della rettifica salariale notificata il 6 novembre 2012 (pendente
lite quindi) e che venga di conseguenza ridotto l’im-porto fatto valere in
petizione. Al riguardo, l’attrice evidenzia come il cambiamento relativo al
periodo lavorativo e quindi al salario corrisposto al lavoratore suddetto sia
stato comunicato tardivamente da parte del datore di lavoro e come una
rettifica non sia ora possibile essendogli già stata versata la prestazione d’u-scita
di sua spettanza, versamento che, d’avviso di parte convenuta, non sarebbe
dovuto avvenire dal momento che il datore di lavoro era in mora con il
pagamento dei contributi previdenziali.
2.5.3 L’art.
2.1.2 del regolamento di previdenza (parte integrante del contratto di affiliazione
sottoscritto con la Acla SA il 28 marzo 2011, doc. A/3 e 4) prevede che “il
datore di lavoro stabilisce il salario annuo e lo comunica alla Fondazione a
ogni 1. gennaio o al momento dell’affiliazione. Gli adeguamenti salariali
intermedi decisi nel corso dell’anno devono essere comunicati immediatamente
alla Fondazione”. Inoltre, giusta l’art. 2.1 (Obbligo di notifica) delle
summenzionate condizioni generali d’affiliazione “devono essere comunicati i
nominativi dei dipendenti che lasciano la ditta, con notifica immediata,
indicando anche i dati per il trasferimento della prestazione d’uscita”. Va
infine ricordato come l’art. 10 OPP 2 dispone che il datore di lavoro deve
annunciare all’istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti
all’assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta
dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. All’ufficio di controllo devono
inoltre essere fornite le informazioni di cui quest’ultimo necessita per il
disbrigo delle proprie incombenze (art. 35 OPP 2).
Orbene,
ritenuto che la non tempestiva notifica di una modifica concernente l’impiego
di lavoratori e il relativo loro salario costituisce una violazione contrattuale
(segnatamente del contratto di adesione; cfr. STCA 34.2005.45 del 7 giugno 2006)
e considerato altresì che una violazione contrattuale non presuppone neces-sariamente
l’esistenza di un dolo ma possa essere riconducibile anche a negligenza (art.
99 CO; sull’applicazione della parte generale del CO ai contratti d’adesione a
istituti di previdenza cfr. DTF 116 V 222 nonché Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2005, ad
art. 11 BVG, p. 65), come questa Corte ha già avuto modo di stabilire (STCA
34.2005.45 del 7 giugno 2006, 34.2006.29 del 14 febbraio 2007) in caso di
notifica tardiva di modifiche concernenti l’effettivo del personale (tra cui
l’uscita dal servizio) un nuovo calcolo dei premi (e l’eventuale retrocessione
di premi versati in più) non può aver luogo quando l’istituto di previdenza ha
già provveduto, a seguito dello scioglimento del contratto d’adesione, al
versamento delle prestazioni di libero passaggio dei singoli dipendenti. Il mancato
incasso di tali contri-buti provocherebbe infatti un danno economico per l’istituto
di previdenza, non potendo quest’ultimo più disporre della totale copertura
finanziaria necessaria per le prestazioni di libero passaggio già erogate. Oltretutto
una rettifica del conteggio contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato
sia di tempo che di costi. Diverso è invece – ma ciò non corrisponde al caso in
e-same – se la violazione dell’obbligo d’informazione da parte del datore di
lavoro procurasse un pregiudizio agli assicurati. Ad esempio, se l’assicurato
riesce a dimostrare che il datore di lavoro ha annunciato un salario AVS
errato, egli può chiedere all’istituto di previdenza una correzione del salario
assicurato anche se l’er-rore è dovuto dalla violazione dell’obbligo
d’informazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 OPP 2, poiché
l’assicurato non deve rispondere delle conseguenze dovute a tale errore (Vetter-Schreiber, op.
cit., ad art. 10 OPP 2 p. 333 con riferimento alla sentenza 16.7.1993 del TCA
del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 p. 69).
Nel
caso in esame, come visto, è solo con lettera 6 novembre 2012 – quindi dopo
l’avvio da parte la cassa pensione pro della presente procedura giudiziaria – che
la società convenuta ha co-municato all’attrice il cambiamento riguardante il periodo
lavorativo e quindi il salario corrisposto al dipendente __________ nel 2011
(doc. 1/d). La comunicazione è dunque avvenuta più di 14 mesi dopo la cessazione
(il 31 agosto 2011) del rapporto d’im-piego e oltre 10 mesi dopo lo scioglimento
Considerandi
(il 31 dicembre 2011) del contratto d’adesione (doc. A/11), non senza osservare
come con scritto 15 marzo 2012 la società datrice di lavoro, oltre ad informare
che la società non occupava più dipendenti a contare dal 1. gennaio 2012, aveva
notificato alla fondazione l’uscita di __________ per il 31 dicembre 2012 (doc.
A/12-13). Va altresì rilevato che con scritto 16 marzo 2012 la fondazione aveva
comunicato al datore di lavoro il conteggio d’uscita del suddetto impiegato per
il 31 dicembre 2011 (doc. A/22) e che, come risulta dal successivo scritto 29
marzo 2012 (doc. A/23), a seguito dello scioglimento del contratto
d’affiliazione e sulla base dei dati allora in suo possesso e comunicati dalla CV
1, ha determinato le prestazioni di libero passaggio di spettanza di __________
e ne ha disposto, a suo favore, il versamento in contanti a motivo d’inizio di
un’attività indipendente conformemente all’art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP rispettivamente
all’art. 4.3.2 del regolamento di previdenza (sub doc. A/4).
In
simili circostanze, l’avviso d’uscita del dipendente __________ essendo manifestamente
tardivo, il datore di lavoro non può ora richiedere un nuovo calcolo dei premi
e l’eventuale retroces-sione dei premi versati in più, avendo la fondazione già
provveduto al versamento della prestazione di libero passaggio dell’ex
dipendente. Come accennato, il mancato incasso di tali contributi provocherebbe
un danno economico per la convenuta, non potendo quest’ultima più disporre
della totale copertura finanziaria necessaria per la prestazione di libero
passaggio già regolarmente erogata. Il datore di lavoro deve di conseguenza
sopportare le conseguenze del suo agire negligente e non ossequioso delle norme
contrattuali.
Per
il resto, ed infine, non può non essere osservato come nessuna norma legale,
contrattuale o regolamentare imponga nella fattispecie all’istituto di previdenza
– contrariamente a quella che sembra essere la tesi di parte convenuta (cfr.
VII; cfr. supra consid. 1.5) – di non dar seguito al trasferimento di una prestazione
d’uscita nel caso in cui il datore di lavoro sia in mora con il versa-mento dei
contributi previdenziali.
2.5.4
Oltre
ai contributi dovuti, sono anche state addebitate (e sono comprese nella somma richiesta
di CHF 5'861.50) spese di diffida per complessi CHF 90.--, spese per disdetta
del contratto per CHF 300.-- e spese di esecuzione per CHF 300.-- (cfr.
estratto conto sub. doc. A/7), atteso che l’addebito di tali costi appare in concreto
giustificato trovando segnatamente fondamento nell’art. 2 del regolamento delle
spese (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2008, sub doc. A/5 [testo
italiano] e XI [testo tedesco]).
2.5.5
La
cassa postula anche la condanna della società convenuta al pagamento di CHF
500.
-- per “rigetto d’opposizione” e di CHF 750.-- per “proposizione
dell’azione”.
Premesso che
nella fattispecie non torna applicabile il regolamento dei costi della Cassa
pensione pro modificato il 14 dicembre 2012 e in vigore dal. 1. gennaio 2013
(cfr. www.tellco.ch/downloads/it/pkpro_stiftungsreglemente/pk_07_220_04_i_kostenreglement.pdf),
se da una parte il rimborso di CHF 750.--, in quanto previsto dal regolamento
in vigore dal 1. gennaio 2008 ed applicabile in concreto (cfr. la chiara e
comprensibile ver-sione tedesca del regolamento [cfr. X], la versione italiana
prodotta da parte attrice con la petizione contenendo delle incomprensibili ed
errate traduzioni dal tedesco) deve essere nella specie ammesso, dall’altra
l’indennizzo di CHF 500.-- per la procedura di rigetto dell’opposizione – come
questo Tribunale ha avuto più volte (repetita iuvant!) modo di far
rilevare a parte attrice (cfr. STCA 34.2012.44, 34.2011.27, 34.2011.16,
34.2011
, 34.2011.10, 34.2010.67, 34.2010.66, 34.2010.65, 34.2010.59, 34.2010.57)
– non è suscettibile di essere riconosciuto: un simile costo ha sì una base
regolamentare (art. 2.2) ma non può ragionevolmente che essere riferito
all’avvio di una procedura di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 LEF o
definitivo giusta l’art. 80 LEF, e quindi è da riconoscersi alternativamente e
non cumulativamente al costo – nel presente caso ammesso (CHF 750.--) –
legato alla promozione di un’azione giudiziaria ordinaria ex art. 79 LEF, nel
cui ambito viene postulato anche il rigetto definitivo l’opposizione, ciò che
permette, come nel caso concreto, di evitare l’introduzione di una procedura
(art. 80 LEF) dinanzi al giudice dell’esecuzione.
2.5.6
Disattesa
deve essere pure la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.-- versato
quale anticipo all’UEF di __________ (doc. A/17). Tale spesa segue infatti le sorti
dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve
essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’ese-cuzione,
in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto di
esecuzione per la quale è stato concesso il ri-getto, senza che sia necessaria
un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §
164, p. 414; Ammon/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55
del 24 gennaio 2007).
2.5.7
In
conclusione il credito complessivo di spettanza della AT 1 va cifrato in CHF
6'611.50 (5'861.50 + 750).
2.6
L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 5 aprile 2012 su CHF
5'861.50 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF
1'250.-- (qui riconosciuti, co-me visto, solo in ragione di CHF 750.--) dalla
data d’inoltro della presente azione giudiziaria.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr.
art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento
dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che
prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002
consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,
cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo
espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente
in mora, la domanda attorea merita accoglimento.
2.7
Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ (doc.
A/17).
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e
quindi intenti un'azione in riconosci-mento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et
assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva
introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria
(che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il
giudice amministra-tivo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale
delle assi-curazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie
in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,
senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 5'861.50 oltre
interessi al 6% dal 5 aprile 2012.
2.8
La
procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP, art. 29 Lptca).
L'assicuratore
che vince la causa non ha diritto a ripetibili, tranne che in caso di
comportamento temerario di controparte (in materia di contributi LPP agisce in
maniera temeraria il datore di lavoro che non rispetta fatture e solleciti,
provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a
inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, ciò che non
corrisponde al caso in esame; sul punto cfr. DTF
128.
V 133, 126 V 150; Meyer/Uttinger,
in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 CHF 6'611.50 con interessi al 6% dal 5
aprile 2012 su CHF 5'861.50 e dal 17 ottobre 2012 su CHF 750.--.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’UEF di __________ per l’importo di CHF 5'861.50 oltre interessi al 6% dal
5 aprile 2012.
2.- Non
si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente
Il segretario
giudice Raffaele Guffi
Fabio Zocchetti