34.2012.45
Rescissione per reticenza di una polizza di previdenza vincolata (Pilastro 3a). L'assicurato non aveva notificato delle problematiche lombo-vertebrali. Conferma del caso di reticenza (vecchio diritto)
3 aprile 2013Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2012.45
Data decisione, Autorità:
03.04.2013, TCA
Titolo:
Rescissione per reticenza di una polizza di previdenza vincolata (Pilastro 3a). L'assicurato non aveva notificato delle problematiche lombo-vertebrali. Conferma del caso di reticenza (vecchio diritto)
RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER COLPA GRAVE
art. 4 LCA
art. 6 LCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2012.45
BS/sc
Lugano
3 aprile 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 6 novembre
2012 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT
1i, classe 1965 e parzialmente attivo quale verniciatore di carrozzeria, ha
concluso il 17 marzo 1997 con CV 1 SA (in seguito __________ un’assicurazione Vita
sotto forma di previdenza vincolata (Pilastro 3a) avente, fra l’altro, quale
oggetto una rendita per perdita di guadagno annua di fr. 12'000.--, pagabile
trimestralmente, dopo un termine di attesa di 24 mesi, fino al 31 marzo 2030
(doc. 1). La polizza assicurativa, valida con effetto dal 1° aprile 1997 (no. 1210.0.75033738)
è stata emessa il 2 aprile 1997 (doc. A).
1.2. Sofferente
di una sindrome lombovertebrale cronica e di cervico-scapolalgie, nel maggio
2003 AT 1 ha presentato all’Ufficio AI una domanda di prestazioni per adulti (doc.
61).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici (tra cui una perizia reumatologica eseguita il
27 luglio 2004 dal dr. __________; doc. 58) ed economici, con decisioni 26
luglio 2004 l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una rendita intera AI (grado
d’invalidità del 75%) e di rendite complementari per la moglie ed per i due
figli, con effetto dal 1° luglio 2003 (doc. C); in seguito la prestazione è
stata ridotta a metà rendita dal 1° novembre 2003 (momento in cui l’assicurato
ha ripreso parzialmente l’attività lucrativa; doc. C; per le motivazioni cfr. doc.
63).
La mezza
rendita è stata in seguito confermata dall’Ufficio AI con comunicazioni 9
maggio 2008 (doc. I) e 23 agosto 2011 (doc. L).
1.3. Con scritto
19 novembre 2004 CV 1, fondandosi sulle decisioni dell’Ufficio AI, ha informato
AT 1 della corresponsione di una rendita per perdita di guadagno del 50%, con
effetto dal 1° settembre 2004 (doc. D).
Venuta a
conoscenza delle conferme di rendita da parte dell’Ufficio AI e sulla base delle
risposte date dall’interessato alle “dichiarazioni concernenti l’incapacità al
guadagno” (doc. 18, 22), con scritti 27 febbraio 2007 (doc. G), 14 marzo 2008 (doc.
25) e 10 aprile 2008 (doc. 26) CV 1 ha informato AT 1 di continuare a versare
la prestazione assicurativa.
1.4. Dopo aver
esaminato la documentazione ricevuta il 23 settembre 2011 dall'Ufficio AI (doc.
34), con lettera 30 settembre 2011 Helvetia assicurazioni ha comunicato a AT 1
la disdetta del contratto previdenziale per reticenza, versando di conseguenza
l'eventuale valore di riscatto. Queste le motivazioni:
"
Dall'incarto dell'Assicurazione invalidità
ricevuto in data 23.09.2011 abbiamo potuto constatare che a certe domande nella
proposta del 17.03.1997 riguardante lo stato di salute non sono state fornite
le risposte corrette e veritiere.
Alla damanda no. 1.a) (Negli ultimi 3 anni si è
sottoposto a visita o cura medica?) ha risposto di no.
Alla domanda no. 10.f) (Soffre o ha sofferto di: reumatismi, sciatica, dolori alla schiena, malattie o lesioni alla
colonna vertebrale?) ha risposto di no.
Dalla perizia medica del 27.07.2004 risulta che
nel 1985 lei ha subito un incidente di circolazione con contusione lombare,
distorsione della caviglia e frattura delle dita di un piede. Già dall'età di
22 anni lamenta dei dolori lombari bassi irradianti a sbarra, occasionali, Le
prime radiografie lombari datano del 1987. Infine ca. 7-8 anni fa, cioè
1996/1997, ha avuto il primo episodio di blocco lombare per cui è rimasto
inabile al lavoro per 2-3 settimane, assumendo degli antiinfiammatori /
antidolorifici ed ha seguito della fisioterapia.
Pertanto, all'accettazione della polizza
succitata non abbiamo potuto valutare oggettivamente il suo stato di salute.
Per sua informazione, in allegato le inviamo una fotocopia della proposta.
Se al momento della conclusione
dell'assicurazione, la persona tenuta alle dichiarazioni non ha dichiarato o ha
dichiarato in modo inesatto un fatto importante di cui era o doveva essere a
conoscenza, la società ha il diritto di disdire il contratto. Con rammarico ci
troviamo nella condizione di doverci avvalere di questo diritto e le
dichiariamo l'annullamento della polizza no. __________ in conformità dell'art.
6 della Legge Federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e dell'art. 5.5.
delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA). (…)" (doc. M)
A seguito
degli interventi dell’interessato, patrocinato dall’avv. RA 1 – che, fra
l’altro, contestava la presenza di un caso di reticenza chiedendo chiarimenti
in merito (doc. N/11) e proponendo anche un incontro con i responsabili dell’assicurazione
(doc. N/7; doc. N/4) – con scritto 20 marzo 2012 CV 1 ha ribadito la disdetta per
reticenza (doc. N/3).
Un
tentativo di conciliazione presso la Pretura del Distretto di __________ non ha
sortito alcun effetto in quanto incompetente in materia (cfr. doc. O).
Ne è
seguita una corrispondenza, senza esito positivo, tra il legale di AT 1 ed il
patrocinatore di CV 1 (doc. P; doc. Q; doc. R).
1.5. Con la
presente petizione AT 1, rappresentato dall'avv. RA 1, ha chiesto
l'accertamento del suo diritto a percepire la rendita per perdita di guadagno
dovuta da CV 1 ai sensi del contratto di previdenza vincolata
no. __________
del 2 aprile 1997. In sintesi, egli sostiene la tardività della disdetta del
contratto poiché CV 1 sapeva, rispettivamente doveva sapere, dei fatti alla
base della reticenza (perizia reumatologica 27 luglio 2004 del dr. __________,
come pure gli atti medici contenuti nell'incarto dell'Ufficio AI) almeno otto
anni prima della disdetta stessa. L'attore contesta inoltre di essere incorso
in una reticenza, rilevando di aver correttamente riempito il formulario sullo
stato di salute senza nascondere nulla ed evidenziando che le affezioni lombari
non dichiarate sono subentrate nel novembre 1997, quindi successivamente alla
conclusione del contratto, e che l’incidente alla circolazione del 1985 ha interessato unicamente il piede destro.
Dei
singoli motivi verrà detto, per quanto occorre, nel prosieguo.
1.6. Con la risposta
di causa CV 1, per il tramite dell’avv. RA 2, ha chiesto la reiezione della
petizione. Facendo presente di aver avuto conoscenza del caso di reticenza dopo
la ricezione, al 23 settembre 2011, degli atti medici da parte dell’Ufficio AI,
l’assicuratore sostiene la tempestività della disdetta inviata con scritto 30
settembre 2011. La convenuta ribadisce poi l’omessa notifica delle affezioni,
costitutiva del caso di reticenza.
1.7. In data 11
gennaio 2013 il TCA ha chiesto dei chiarimenti all’attore ricevendone risposta
con scritto 14 gennaio 2013 (IX).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. Nel caso
concreto con la presente petizione AT 1 ha chiesto l’accertamento del suo
diritto a percepire la rendita per perdita di guadagno dovuta da CV 1 ai sensi
del contratto di previdenza vincolata no.__________ del 2 aprile 1997,
precisdando in seguito, su richiesta del TCA, che “… CV 1 ha sospeso
l’erogazione della rendita dal 28 agosto 2011” e che “… per
quanto riguarda la domanda sul ripristino del versamento delle prestazioni
interrotte, la evado evidentemente in modo affermativo” (IX).
Secondo
costante giurisprudenza l'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento
(fra le tante: RDAT I-1994 p. 198, DTF 119 V 13, DTF 118 V 102, DTF 117 V 320).
Conformemente
alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la
ricevibilità di un'azione di accertamento in materia amministrativa, tale
azione è tuttavia proponibile solo se l’istante si avvale di un interesse degno
di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso
(DTF 128 V 48 consid. 3a con riferimenti). Un interesse di fatto è sufficiente,
purché si tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, DTF 115 V
373, DTF 114 V 202-203). L'esistenza di un interesse degno di protezione è
ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza
quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un
obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a
rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (DTF 118 V
102, SZS 1992
p. 234).
L’interesse
degno di protezione, fa generalmente difetto, essendogli sussidiario, se
l’interessato può richiedere un giudizio di condanna, ossia se è in grado di
pretendere, al di là del semplice accertamento, una prestazione esecutiva (DTF
120 V 302 consid. 3a con riferimenti; DTF 119 V 11 consid. 2a p.13). Tuttavia,
come riassunto al consid. 2.1.2 non pubblicato della STF 9C_680/2011 (DTF 138
III 416), anche nell’ipotesi di una possibile azione condannatoria, il giudice
riterrà un interesse degno di protezione se l’incertezza dei rapporti giuridici
tra le parti può essere eliminata dall’accertamento giudiziario e se il
protarsi di tale incertezze impedisce al richiedente di prendere le sue
decisioni rendendo così insopportabile questa situazione (DTF 136 III 523 consid.
5 pp. 524 ss, 122 III 279 consid. 3a p. 282, 120 II 20 consid. 3 p. 22).
Un’azione di accertamento può segnatamente avere portata propria accanto a
un’azione condannatoria se le posizioni delle parti divergono unicamente in punto
all’esistenza di un diritto o di un obbligo, mentre la loro esecuzione ad
avvenuto accertamento appare garantita, ad esempio poiché è diretta contro una
corporazione di diritto pubblico (DTF 97II 371 consid. 2 p. 375 ss. con
riferimenti).
Nella
fattispecie in esame, un’azione di accertamento ai sensi di quanto sopra non è
proponibile visto che non si tratta di un incertezza dei rapporti giuridici che
impediscono al richiedente di prendere delle decisioni rendendo insopportabile
tale situazione d’incertezza. La presente fattispecie concerne infatti una
prestazione assicurativa già precedentemente definita, il cui versamento è stato
interrotto per un dato motivo (reticenza) e di cui – come confermato
dall’attore, su richiesta del TCA (cfr. consid. 1.7) – si chiede il ripristino (IX).
Si tratta quindi piuttosto di un’azione condannatoria nei confronti di CV 1.
Oggetto del
contendere è pertanto sapere se la convenuta deve essere condannata a versare,
oltre il 28 agosto 2011, la rendita per perdita di guadagno. Questo presuppone l’accertamento
in via preliminare della validità della disdetta per reticenza, data il 30
settembre 2011, della polizza di assicurazione vita __________ del 2 aprile
1997 (doc. A).
2.2. Incontestato
è il fatto che nella fattispecie concreta si tratti di una forma di previdenza
vincolata (pilastro 3A) di cui all’art. 1 dell’Ordinanza sulla legittimazione alle
deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3) in
relazione all’art. 82 cpv. 2 LPP.
Infatti, non
solo la polizza fa chiaro riferimento ad una assicurazione di previdenza vincolata
secondo l’art. 82 LPP, ma dal tenore della stessa si rilevano alcuni tipici
elementi di tale forma previdenziale: sono assicurati un capitale e una rendita
pagabili in caso di vita dopo il 1° aprile 2030 (ossia l’anno del compimento
del 65esimo anno di età dello stipulante, nato il 17 giugno 1965), di decesso,
d’incapacità al guadagno; liberazione del premio in caso d’incapacità al
guadagno; beneficiari sono, oltre allo stipulante, in caso di decesso i suo
eredi (coniuge, discendenti diretti, genitori, fratelli e sorelle).
Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel
domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale
l’assicurato fu assunto.
Dal 1° gennaio 2005 (1a revisione della LPP), a seguito dell’estensione della competenza
del Tribunale di ultima istanza cantonale a controversie previdenziali con
istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione)
che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1
e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti
(segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi
dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv.
1 lett. b LPP), la competenza dei tribunali ex art. 73 LPP è riconosciuta anche
per le liti concernenti la previdenza vincolata (pilastro 3A) (cfr. Messaggio
concernente la 1a revisione della LPP del 1° marzo 2000, BBl 2000, p. 2386 seg;
STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011 consid. 2; cfr. anche Stauffer, Berufliche
Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655). Il TF ha ammesso per le contestazioni in
materia di previdenza vincolata il foro alternativo del domicilio del
proponente (STF 9C_944/2008 del 30 marzo 2009 consid. 5.4;
Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73, n. 98, in particolare nota a pie pagina n. 199, p. 1209).
Essendo
l’attore domiciliato nel Cantone Ticino e trattandosi in casu di una
controversia in ambito di previdenza professionale vincolata (pilastro 3A) è
data la competenza territoriale e materiale del TCA.
nel
merito
2.3. Nella
fattispecie concreta tra le parti è stato sottoscritto un contratto di
assicurazione di previdenza professionale vincolata.
A
differenza di quanto previsto per la previdenza professionale obbligatoria, nel
cui ambito non è possibile introdurre delle riserve sulla copertura dei rischi
morte e invalidità (RCC 1986 p. 525; Stauffer, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e
223 consid. 6), nella previdenza più estesa (sovra o preobbligatoria) così
come, per analogia, nel 3. pilastro vincolato, gli istituti di previdenza o
assicurativi, oltre ad avere la facoltà di assicurare la capacità residua di
guadagno delle persone invalide, possono introdurre delle riserve (DTF 138 III
415 consid. 4 con la giurisprudenza citata; cfr. pure SZS 2000 p. 62-63; SZS
1998 p. 308; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998
p. 372; DTF 119 V 283ss.). In questo ambito, quindi, i
fondi di previdenza, rispettivamente le assicurazioni, possono far dipendere
dallo stato di salute dell’assicurato la sua adesione all’assicurazione (SZS
2000 p. 62; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998
p. 372; vedi pure consid. 2.12 in fine). A tale scopo e
per potere apprezzare adeguatamente il rischio, gli istituti di previdenza sono
in linea di massima legittimati a formulare domande ben precise sullo stato di
salute del proponente alle quali quest'ultimo è tenuto a rispondere in maniera
veritiera. Se ciò non avviene, l'assicurato incorre in una falsa dichiarazione
e deve, se del caso, sopportare le conseguenze della reticenza. In assenza di
specifiche disposizioni statutarie o regolamentari, nell'ambito della
previdenza più estesa la reticenza e le sue conseguenze si determinano per
analogia secondo le regole degli art. 4 segg. LCA (DTF
138 III 415 consid. 4 con riferimento a SVR 2011 BVG n. 38 p. 140; 2009 BVG n.
12 p. 37; STF 9C_1092/2009 del 29
aprile 2011; STF 9C_80/2010 del 6 ottobre 2010 consid.
3.1, pubblicata in SVR 2011 BVG nr. 19, con riferimento a DTF 130 V 9 consid.
2.1 p. 11).
2.4. L’art. 4 LCA
dispone:
" 1 Il proponente deve dichiarare per
iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad
altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio,
in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del
contratto.
2 Sono
rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a
conchiudere il contratto o a conchiuderlo alle condizioni convenute.
3 Si presumono
rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per
iscritto delle questioni precise, non equivoche."
Il mancato rispetto di questa norma, vale a dire
dell’obbligo di notifica, comporta, o può comportare a determinate condizioni,
una reticenza.
Infatti,
giusta l'art. 6 LCA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2005, stabilisce
"
Se alla conclusione del contratto chi era tenuto
a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o sottaciuto un fatto
rilevante, che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore non è vincolato al
contratto purché ne sia receduto entro quattro settimane da quando ebbe
cognizione."
Questa
disposizione consente all'assicuratore, in caso di reticenza, di rescindere il
contratto con effetto retroattivo e di rifiutare le sue prestazioni (in casu:
solo per la parte sovraobbligatoria) per un danno già realizzatosi, anche se
questo non è correlato con il fatto all'origine della reticenza (DTF 136 III
335 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. pure citata STF
/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.2). Essendo stata questa
regola sovente giudicata troppo severa, il legislatore ha deciso di modificarla
sancendo un diritto di recesso senza effetto retroattivo e consentendo
all'assicuratore di liberarsi dall'obbligo di fornire la sua prestazione
soltanto a condizione che esista un nesso causale tra il fatto taciuto o
dichiarato in modo inesatto e il danno intervenuto in seguito. Di conseguenza,
l'obbligo dell'assicuratore di fornire la prestazione
rimane intatto se la reticenza non ha influito sull'insorgenza del sinistro o sull'estensione della prestazione da fornire. Negli altri casi tale
obbligo viene meno e l'assicuratore
ha diritto al rimborso delle prestazioni già effettuate (Messaggio del 9 maggio
2003 concernente una legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione e
la modifica della legge federale sul contratto d'assicurazione, FF 2003 3249;
cfr. DTF 136 III 335 consid. 2.2; cfr. pure citata SVR
2011 BVG nr. 19 consid. 5.2.).
Il nuovo art. 6 LCA, entrato in vigore il 1°
gennaio 2006, ha il seguente tenore:
" 1 Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a
fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante
che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato
per scritto, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma
scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.
2 Il
diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l’assicuratore è
venuto a conoscenza della reticenza.
3 Quando
il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l’obbligo
dell’assicuratore di fornire la sua prestazione si estingue anche per i danni
già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito
sull’insorgere o la portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un
siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto a restituzione.
4 In caso
di recesso da un contratto d’assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la
presente legge (art. 90 cpv. 2), l’assicuratore fornisce la prestazione
prevista in caso di riscatto.
Va qui
precisato che secondo una recente sentenza del TF, l’esistenza di un nesso
causale fra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il sinistro
intervenuto influisce unicamente
sull’obbligo di fornire la prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3
LCA), ma non anche sulla validità della disdetta del contratto in quanto tale,
disciplinata dall’art. 6 cpv. 1 e 2 LCA (DTF 138 III 416).
Secondo
l’art. 5.4 “Reticenza” delle Condizioni generali d’assicurazione di Helvetia
assicurazioni (CGA; doc. B), se lo stipulante o persona assicurata, al momento
della stipulazione del contratto, hanno risposto in modo inesatto ad una
domanda scritta o se non hanno rispettato l’obbligo di denuncia conformemente
all’art. 5.3, Patria può recedere dal contratto entro quattro settimane dal
momento della conoscenza della reticenza.
Riguardo all'art. 6
LCA, la nuova legge non contiene alcuna disposizione transitoria, per cui tornano
applicabili le norme transitorie di cui all'art. 102 LCA, il cui cpv. 4 dispone che si applicano per analogia
gli art. 882 e 883 vCO, nel frattempo sostituiti dagli art. 1 e segg. del
Titolo finale del CC. L'art. 1
cpv. 1 Tit. fin. CC recita che gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore del codice civile sono
regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e
cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Perciò
gli atti compiuti prima dell'entrata
in vigore del codice sono regolati, per quanto riguarda la loro forza
obbligatoria ed i loro effetti, anche per l'avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti (cpv.
2). La compilazione errata di un formulario e la mancata comunicazione di fatti
rilevanti per la valutazione del rischio costituiscono fatti ai sensi dell'art. 1 Tit. fin. CC, per cui ogni violazione
dell'obbligo di notifica
avvenuta prima del 31 dicembre 2005 va valutata secondo il diritto in vigore a
quel momento, anche se tali fatti sono stati resi noti solo dopo il 1° gennaio 2006. In tal caso, l'assicuratore ha la possibilità
di recedere dal contratto nell'estensione
e con le conseguenze previste dall'art. art. 6 vLCA e di richiedere la restituzione delle prestazioni
eseguite. Determinante è quindi unicamente il momento dell'avvenuta violazione dell'obbligo di dichiarare i fatti decisivi da parte
del proponente (cfr. anche Pouget-Hänseler, Anzeigepflichtverletzung:
Auswirkung der Revision auf die Praxis, in HAVE/REAS 2006, pag. 32; cfr. citate
sentenze della II CCA del 17 dicembre 2007, inc. 12.2006.218 e del 19 febbraio
2008, inc. 12.2007.67), quindi il momento in cui il
contratto d’assicurazione è stato stipulato (DTF 136 III 334 consid.
2.2. con riferimenti; cfr. SVR 2011 nr. 19 consid. 5.1). Il TF ha poi precisato che se anche la precedente versione
dell'art. 6 LCA è stata duramente criticata in dottrina ed è stata modificata
dal legislatore, non costituisce per contro valido motivo per negarne
l'applicazione. In effetti, come nel diritto civile, anche nel presente ambito
non ci si può prevalere del principio della lex mitior altrimenti valido nel
diritto penale (art. 2 cpv. 2 CP). Di conseguenza, una norma va di massima
applicata a una fattispecie realizzatasi sotto l'imperio del previgente
ordinamento anche se una regolamentazione entrata in vigore successivamente
dovesse avere apportato dei vantaggi a favore di una parte, ma a scapito
dell'altra (SVR 2011 nr. 19 consid. 5.1 con rifermenti;
cfr. anche DTF 136 III 336 consid. 2.2).
In
concreto, si deve analizzare la fattispecie sotto l'egida dell'art. 6 LCA nel
vecchio tenore in vigore sino al 31 dicembre 2005 in quanto la presunta reticenza sarebbe stata commessa il 23 marzo 1997, giorno in cui l’attore
ha sottoscritto la proposta assicurativa (doc. 1) ritenuto che la polizza no. __________
è stata emessa il 2 aprile 1997 (doc. A).
Va infine rilevato che l’art. 4 LCA è una norma
di diritto dispositivo (artt. 97 e 98 LCA), mentre l'art. 6 LCA è una norma semi imperativa, alla quale non è possibile
derogare in sfavore dell'assicurato
(art. 98 LCA).
2.5. Nel caso in
esame, risulta che al momento dell'adesione al contratto di assicurazione di
cui alla polizza in oggetto, l’attore ha compilato e sottoscritto, il 17 marzo
1997, un questionario sul suo stato di salute. Alle domande no. 1a (“Negli
ultimi 3 anni si è mai sottoposto a visita o cura medica”) e no. 10f (“Soffre o ha sofferto di reumatismi, sciatica, dolori alla schiena, malattia o lesioni alla
colonna vertebrale”) egli ha risposto negativamente (doc. 1).
A seguito
della richiesta 15 settembre 2011 di invio degli atti fatta all’Ufficio AI
(doc. 33), documentazione ricevuta il 23 settembre 2011 (doc. 34) e poi
consultata, CV 1 è venuta a conoscenza della perizia medica 27 luglio 2004 del
dr. __________ (doc. 58) dalla quale ha appreso – come si evince dal tenore dalla
disdetta 30 settembre 2011 – della problematica cervico-lombare che le hanno
impedito di valutare oggettivamente lo stato di salute dell’attore.
Non avendo
dichiarato suddetta affezione nel succitato questionario, l’assicurazione
convenuta ha pertanto disdetto per reticenza la polizza.
In primo
luogo l’attore eccepisce la tardività della disdetta, sostenendo che la
convenuta conosceva, rispettivamente doveva conoscere i fatti posti a
fondamento della reticenza almeno otto anni prima della disdetta stessa. Egli
contesta inoltre la reticenza sostenendo che, dalla documentazione medica da
lui raccolta, nel periodo di tre anni precedenti la stipula contrattuale non
sono attestati problemi specifici di salute, precisando che la problematica
lombare è sorta nel mese di dicembre 1997, periodo successivo alla conclusione
della polizza.
2.6. Per valutare
l’esistenza o meno di un caso di reticenza la domanda formulata al proponente
in merito ai fatti importanti ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LCA deve essere
chiara e non equivoca (art. 4 cpv. 3 LCA).
Non vi è
reticenza se la domanda è ambigua nella misura in cui la risposta data appaia
veritiera secondo la maniera in cui la domanda poteva essere compresa in buona
fede dal proponente (DTF 136 III 336 consid. 2.3 con riferimenti).
Nel caso
in esame, le domande in discussione poste dall’assicurazione convenuta sono
chiare ed univoche e non si prestano ad altra interpretazione. Né del resto
l’attore ha sostenuto diversamente.
2.7. Secondo
costante giurisprudenza, per potere giudicare se il proponente è incorso in una
reticenza, non sono da considerare né dei criteri puramente soggettivi né dei
criteri puramente oggettivi. La legge non si accontenta infatti che il
proponente si limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per
l'apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone
pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti,
indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto
che nell'applicazione di questo secondo criterio si deve tenere conto delle
cosiddette circostanze particolari del caso (DTF 136 III 337 consid. 2.3 con riferimento
a DTF 118 II 333 consid. 2b, 116 II 338 consid. 1c, 96 II 204; per un caso in
cui è stata negata una reticenza: cfr. STF 4A_81/2011 del 28 aprile 2011, trattavasi
di lombalgie croniche).
Secondo costante
giurisprudenza (STF 4A_45/2008 del 23 aprile 2008, consid. 4.1.2; DTF 134 III 511, consid. 3.3.2), i fatti intesi dall'art. 4 LCA
sono tutti gli elementi che devono essere presi in considerazione per l'apprezzamento
del rischio e che possono aiutare l'assicuratore riguardo all'estensione del
rischio da coprire, ossia tutte le circostanze che permettono di concludere all'esistenza
di fattori di rischio (DTF 118 II 333 consid. 2a p. 336). Si tratta dunque dell'insieme
dei fatti che sono di natura ad influenzare, nel caso particolare, il sopraggiungere,
l'intensità e l'importanza del rischio, quindi non soltanto i fatti che fanno
nascere il rischio, ma anche tutti quelli che permettono di dedurre
retrospettivamente l'esistenza di un rischio (Nef, Basler
Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea 2001, n.
12 ad art. 4 LCA).
Non
importa se tali fatti sono o no in rapporto di causalità con il danno (DTF 92
Considerandi
II 342; si osservi che la nuova normativa in vigore dal 1. gennaio 2006
mantiene invece il diritto alla rescissione del contratto e la liberazione
dall’obbligo di prestazioni soltanto alla condizione che esista un nesso
causale tra il fatto taciuto o dichiarato in modo inesatto e il sinistro
intervenuto in seguito; cfr. sopra consid. 2.4).
L'Alta Corte (STF 4D_80/2008, consid. 2.1.3; DTF 134 III 511, consid.
3.3
) ha stabilito che l'art. 4 cpv. 3 LCA istituisce la presunzione
che i fatti a proposito dei quali l'assicuratore ha posto per iscritto delle
domande precise, non equivoche, sono dei fatti importanti per l'apprezzamento
del rischio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e 2 LCA, ossia dei fatti idonei ad
influire sulla decisione dell'assicuratore di concludere il contratto o di
concluderlo alle condizioni concordate. Questa presunzione tende a facilitare
la prova dell'importanza di un fatto per la conclusione del contratto alle
condizioni previste, rovesciando l'onere della prova (DTF 118 II 333 consid. 2a
e riferimenti). Rimane comunque possibile, per il proponente, provare che l'assicuratore
avrebbe concluso il contratto alle condizioni concordate anche se fosse stato a
conoscenza del fatto che il proponente ha omesso di dichiarare o ha dichiarato
in modo inesatto (DTF 92 II 342 consid. 5; Nef, op. cit., n. 56 ad art. 4 LCA).
Va
aggiunto che, secondo la giurisprudenza federale, colui che omette di segnalare
delle indisposizioni sporadiche che può ragionevolmente ed in buona fede
considerare come senza importanza e passeggere, senza doverle ritener causa di
ricadute o dei sintomi di una imminente malattia algica, non viola il suo
obbligo di informazione (STF 136 III 338 consid. 2.4 con riferimento a DTF 116
II 338 consid. 1b p. 340 e citazioni; STF 5C.47/2003 del 7 luglio 2003 consid. 3.3.).
2.8
Nella
fattispecie concreta, come risulta dalla disdetta 30 settembre 2011,
l’assicurazione convenuta rileva che l’assicurato al momento della compilazione
del questionario sul suo stato di salute, avvenuta il 17 marzo 1997, non
aveva dichiarato le affezioni di natura lombare di cui già precedentemente soffriva.
Di questa circostanza essa ne è venuta a conoscenza dopo la consultazione degli
atti AI, in particolare dalla perizia 27 luglio 2004 eseguita dal dr. __________
per conto della AI (doc. 58), dai rapporti 18 dicembre 2002 del dr. __________
(doc. 55) e 20 maggio 2003 del dr. __________ (doc. 56).
Così il 18
dicembre 2002 il dr. __________ scriveva che nel 1985 l’attore è stato vittima
di un incidente della circolazione con contusione lombare, distorsione
della caviglia, oltre a fratture delle dita di un piede a seguito di infortuni occorsi
giocando a hockey, e che da diversi anni è in cura per sindrome cervicale e
lombo-vertebrale recidivante. Si trattava “unicamente” di una contusione
lombare, problematica che comunque si è in seguito acutizzata. Infatti, come si
legge nel rapporto 20 maggio 2003 del dr. __________, la sindrome cervicale e lombo
vertebrale cronica con sciatalgia sinistra recidivante è presente da “oltre
10.
anni”, quindi almeno dal 1992 ed è dovuta “… anche a diversi
infortuni praticando dello sport e incidenti auto”. Nella perizia 27 luglio
2004.
il dr. __________, al capitolo anamnesi attuale, ha segnatamente rilevato
che “si tratta di un paziente che già all’età di 22 anni (prime radiografie
lombari datate del ’87) lamenta dei dolori lombari bassi irradianti a sbarra,
occasionali” e che “circa 7-8 anni fa [ossia nel 1996-1997, n.d.r.],
primo episodio lombare senza causa scatenante particolare, il paziente rimane
in incapacità lavorativa 2.3 settimane…”.
L’attore sostiene che la problematica alla colonna vertebrale è
emersa solo nel mese di dicembre 1997 (cfr. rapporto radiologico del 4 dicembre
1997.
del dr. __________ al dr. __________ in cui si pone la diagnosi di
contusione lombare; sub doc. Q), quindi dopo la firma del suo stato di salute e
della stipula contrattuale in parola.
Questo
TCA condivide invece la posizione dell’assicurazione convenuta. Se da un lato si
può discutere se il primo blocco lombare, avvenuto secondo la perizia del 27
luglio 2004 circa 7-8 anni prima (vale a dire negli anni 1996-1997), sia
effettivamente accaduto prima del marzo 1997, dall’altro va ricordato che le
prime radiografie lombari risalgono al 1987, che dall’età di 22 anni (1987)
l’attore lamenta dolori bassi irradianti a sbarra anche se occasionali e che tali
dolori cronici e recidivanti risalgono almeno al 1992.
In queste
circostanze, alla domanda 10f: “se soffre o ha sofferto di reumatismi,
sciatica, dolori alla schiena, malattie o lesioni alla colonna vertebrale”,
l’attore avrebbe dovuto rispondere affermativamente, tenuto conto che,
contrariamente alla domanda no. 1a, non vi era alcun limite temporale di tre
anni. Va poi ricordato che la rendita d’invalidità è stata assegnata proprio a
seguito delle problematiche lombo vertebrale e cervico-scapolare alle spalle
(cfr. al riguardo : perizia dr. __________ doc. doc. 57).
Alla luce
di queste circostanze, non si tratta di indisposizioni sporadiche che l’attore
poteva ragionevolmente ed in buona fede ritenere senza importanza e passeggere
che non dovevano essere segnalate. Questa Corte deve pertanto concludere che
l’attore ha violato il suo obbligo di notifica nei confronti dell’assicuratore
convenuto e, quindi, si deve ammettere una reticenza. In effetti non avendo
l’interessato comunicato a CV 1 di soffrire da anni (o comunque di aver già
sofferto) quantomeno di disturbi lombari e cervicali, egli ha sottaciuto fatti
di rilievo ed importanza per la valutazione che incombe all’assicuratore al
fine di concludere il contratto previdenziale. Né del resto l’attore ha fornito
la controprova che non si trattava di fatti importanti ai sensi della
giurisprudenza citata al consid. 2.8.
Nella risposta
di causa la convenuta ritiene che AT 1 avrebbe dovuto segnalare, precisamente
alla domanda no. 11 (“È già stato sottoposto a un trattamento in ospedale,
in sanatorio, in clinica o un’altra casa di cura?”), l’intervento a seguito
di varicocele eseguito all’età di 22-28 anni (quindi tra il 1987 ed il 1993),
l’appendicite (1990) e le operazioni eseguite negli anni ottanta alle due caviglie
a seguito delle distorsioni elencate nella citata perizia del dr. __________, come
pure le altre affezioni e gli interventi relativi ai tre anni precedenti la
stipula contrattuale enumerati dall’attore stesso nella lettera 17 agosto 2012
(doc. P). Tale questione può rimanere aperta dal momento che, come visto sopra,
la validità della reticenza per l’omessa indicazione dei problemi lombari è da
confermare.
Per quel
che concerne invece la risposta alla domanda no. 1a (“Negli ultimi 3 anni si è
sottoposto a visita o cura medica”), dagli atti AI, in particolare dalla
perizia del dr. __________, non risulta che nel periodo 1994-1997 l’attore si
sia rivolto ad un medico e tantomeno abbia seguito una cura. Su questo punto,
pertanto, non vi è reticenza.
Ammessa comunque una reticenza ai sensi dell’art. 4 vLCA dell’attore
e il conseguente diritto della convenuta alla rescissione dal contratto di
assicurazione nell’estensione prevista all’art. 6 vLCA, applicabile alla
fattispecie, rimane da esaminare se la rescissione sia avvenuta
tempestivamente.
2.9
2.9.1
Secondo la
giurisprudenza costante del Tribunale federale, l’assicuratore non è vincolato
al contratto, purché ne sia receduto entro 4 settimane da quando ebbe
conoscenza della reticenza (art. 6 vLCA). Si tratta di un termine di
perenzione, il cui rispetto dev’essere provato dall’assicuratore (DTF 119 V
287, 118 II 338 consid. 3), e la risoluzione del contratto può intervenire
anche dopo la sopravvenienza del sinistro. Deve essere osservato che nella
specie il termine di sei mesi sancito dall’art. 57 cpv. 3 del Regolamento non
può trovare applicazione a sfavore dell’assicurato, trattandosi, nel caso
dell’art. 6 v.LCA, di una norma semi-imperativa (art. 98 v. LCA).
La conoscenza della reticenza non è fatta
dipendere dalla data in cui l’assicurazione avrebbe potuto conoscere il motivo
della reticenza prestando una certa attenzione e diligenza. Dei semplici
sospetti che potrebbero indurre la compagnia assicurativa a verificare le
dichiarazioni del proponente e assicurato non sono sufficienti. Il termine
inizia a decorrere solo quando l’assicuratore è completamente orientato
su tutti i punti che vertono sulla reticenza, ovvero dal momento in cui dispone
di informazioni affidabili che gli permettono di acquisire la certezza che una
reticenza è stata commessa, rispettivamente allorché egli ne ha una conoscenza
certa e effettiva; come accennato, dei semplici sospetti, anche se gravi, sono
insufficienti (DTF 119 V 287/288, 118 II 340, 116 V 229 consid. 6a, 109 II 160 consid. 2a; cfr. anche la già citata STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011 consid. 4.2
come pure STF 4A_54/2011 del 27 aprile 2011 consid. 2.4 pubblicata in JdT 2012
II 136 : «Ce délai ne commence
à courir qu'à partir du moment où l'assureur a eu une connaissance effective,
certaine et complète de la réticence, et non pas à partir du moment où il aurait
pu en avoir connaissance» e 4A_ 285/2009 consid. 3.1). Col che si deve ritenere che il termine inizia
a decorrere in questi casi quando tutte le questioni mediche sono state chiarite (Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, 2000, p.
150.
all’art. 6). È però evidente che se l’assicurazione rifiuta scientemente di
prendere conoscenza degli elementi costitutivi della reticenza, essa commette un
abuso di diritto, il che è assimilabile alla conoscenza effettiva (DTF 118 II
340.
consid. 3c; II CCA, sentenza inc. n. 12.2004.78 del 23 giugno 2005, consid.
8; SJ 1984 162; Carré, op. cit., p. 148). L’assicuratore agisce in tempo utile anche quando cerchi
delle informazioni precise e receda dal contratto solo nelle quattro settimane
che seguono la loro ricezione. Il termine decorre unicamente dalla conoscenza
positiva della reticenza e non dal momento in cui l’assicuratore avrebbe potuto
sapere o conoscere dell’esistenza della reticenza (in questo senso: DTF 119 V
283, 118 II 333 consid. 3, 116 V 218); il legislatore non ha voluto creare un
dovere di diligenza particolare per l’assicuratore.
La
reticenza può essere invocata anche dopo che sia subentrato l’evento assicurato
(DTF 118 II 333, 109 II 159; SJ 1984 164).
2.9.2
Ritornando
al caso in esame, come detto, la convenuta fa in particolare riferimento alla
perizia del 27 luglio 2004 del dr. __________ (doc. 58) quale fonte di
informazioni per l’accertamento del caso di reticenza. Va ricordato che
l’assicuratore convenuto ne ha avuto conoscenza dopo la ricezione in data 23
settembre 2011, su propria richiesta del 15 settembre 2011 (doc. 33), degli
atti inviati il 20 settembre 2011 dall’Ufficio AI (doc. 34). Certo che al
momento della disdetta erano trascorsi oltre sette anni dalla perizia, ma
quello che conta è la conoscenza effettiva della reticenza. Va al riguardo
ricordato che per la giurisprudenza riportata al consid. 2.8.1.
la conoscenza della reticenza non è fatta dipendere dalla data in cui
l’assicurazione avrebbe potuto conoscerne il motivo prestando una certa
attenzione e diligenza, ritenuto come dei semplici sospetti, anche se gravi,
che potrebbero indurre la compagnia assicurativa a verificare le dichiarazioni
del proponente e assicurato non sono sufficienti. Del resto, in casu non
vi erano ragioni per l’assicuratore convenuto di richiedere prima l’intero
incarto. Come da prassi, l’assicuratore ha regolarmente chiesto all’Ufficio AI
aggiornamenti sull’esito delle revisioni della rendita e sul grado
d’invalidità, ricevendo da quest’ultimo le necessarie conferme del grado
d’incapacità al guadagno pari al 50% (cfr. scritti 28 febbraio 2007, doc. 20 ;
20.
agosto 2007, doc. 21; comunicazione 9 maggio 2008, doc. I; scritto 23
febbraio 2009, doc. 70; comunicazione 23 agosto 2011, doc. L). Certo che, come
rilevato in sede di ricorso (p. 8), la convenuta aveva una procura sottoscritta
e firmata da Roberto Quanchi l’8 giugno 2004 che l’autorizzava a richiedere
tutte le informazioni alle diverse assicurazioni sociali (doc. 16), motivo per
cui l’assicuratore poteva liberamente accedere agli atti dell’Ufficio AI. Tuttavia
non vi erano indizi concreti che avrebbero dovuto spingere l’assicuratore convenuto
a procedere ad approfondite indagini, ritenuto come le indicazioni fornite
dall’assicurato (cfr. formulari “Dichiarazioni concernenti l’incapacità pratica
di guadagno” compilati l’8 giugno 2004, il 26 gennaio 2008 ed il 9 settembre
2011) collimassero con le conferme di cui sopra. Forte delle
citate conferme, Helvetia Assicurazioni ha sempre agito in buona fede anche se
nel 2004, precisamente il 17 giugno 2004, aveva posto solo delle domande (per
altro non concernenti lo stato di salute dell’attore) senza farsi inviare
l’incarto (doc. 64).
La
convenuta non aveva pertanto alcun elemento che potesse far pensare ad una
reticenza.
È
vero che qualche settimana dopo aver ricevuto la comunicazione 23 agosto 2011
di conferma della rendita d’invalidità immutata, come detto, il 15 settembre
2011.
l’assicuratore ha chiesto gli atti AI. I motivi di questo agire non sono
rilevanti, né del resto l’attore ha sostenuto un agire in mala
fede dell’assicurazione. Non si può tuttavia escludere che dopo sette
anni di erogazione di prestazioni CV 1 volesse accertare più dettagliatamente i
margini di un eventuale miglioramento della capacità lavorativa.
Dopo una settimana dalla
ricezione degli atti AI, con scritto 30 settembre 2011 l’assicurazione convenuta
ha tempestivamente rescisso la polizza per reticenza rispettando il termine di
quattro settimane previsto dall’art. 6 v.LCA e dall’art. 5.4 CGA.
2.10
Essendo
la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20
cpv. 1 LPTCA), non sono accollate tasse e spese di giustizia, contrariamente a
quanto richiesto dall’assicuratore convenuto. Quest’ultimo, seppur vincente e rappresentato da un avvocato, non ha inoltre diritto a ripetibili.
Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità
per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi
con compiti di diritto pubblico (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7;
per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164; per un caso di previdenza
vincolata cfr. SVR 2011 BVG n. 38, p. 140 consid. 5 ed il consid. 7 non
pubblicato della citata DTF 138 III 416).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione é respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster