Lexipedia

Decisione

34.2012.45

Rescissione per reticenza di una polizza di previdenza vincolata (Pilastro 3a). L'assicurato non aveva notificato delle problematiche lombo-vertebrali. Conferma del caso di reticenza (vecchio diritto)

3 aprile 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici (tra cui una perizia reumatologica eseguita il

27 luglio 2004 dal dr. __________; doc. 58) ed economici, con decisioni 26

luglio 2004 l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una rendita intera AI (grado

d’invalidità del 75%) e di rendite complementari per la moglie ed per i due

figli, con effetto dal 1° luglio 2003 (doc. C); in seguito la prestazione è

stata ridotta a metà rendita dal 1° novembre 2003 (momento in cui l’assicurato

ha ripreso parzialmente l’attività lucrativa; doc. C; per le motivazioni cfr. doc.

63).

La mezza

rendita è stata in seguito confermata dall’Ufficio AI con comunicazioni 9

maggio 2008 (doc. I) e 23 agosto 2011 (doc. L).

1.3. Con scritto

19 novembre 2004 CV 1, fondandosi sulle decisioni dell’Ufficio AI, ha informato

AT 1 della corresponsione di una rendita per perdita di guadagno del 50%, con

effetto dal 1° settembre 2004 (doc. D).

Venuta a

conoscenza delle conferme di rendita da parte dell’Ufficio AI e sulla base delle

risposte date dall’interessato alle “dichiarazioni concernenti l’incapacità al

guadagno” (doc. 18, 22), con scritti 27 febbraio 2007 (doc. G), 14 marzo 2008 (doc.

25) e 10 aprile 2008 (doc. 26) CV 1 ha informato AT 1 di continuare a versare

la prestazione assicurativa.

1.4. Dopo aver

esaminato la documentazione ricevuta il 23 settembre 2011 dall'Ufficio AI (doc.

34), con lettera 30 settembre 2011 Helvetia assicurazioni ha comunicato a AT 1

la disdetta del contratto previdenziale per reticenza, versando di conseguenza

l'eventuale valore di riscatto. Queste le motivazioni:

"

Dall'incarto dell'Assicurazione invalidità

ricevuto in data 23.09.2011 abbiamo potuto constatare che a certe domande nella

proposta del 17.03.1997 riguardante lo stato di salute non sono state fornite

le risposte corrette e veritiere.

Alla damanda no. 1.a) (Negli ultimi 3 anni si è

sottoposto a visita o cura medica?) ha risposto di no.

Alla domanda no. 10.f) (Soffre o ha sofferto di: reumatismi, sciatica, dolori alla schiena, malattie o lesioni alla

colonna vertebrale?) ha risposto di no.

Dalla perizia medica del 27.07.2004 risulta che

nel 1985 lei ha subito un incidente di circolazione con contusione lombare,

distorsione della caviglia e frattura delle dita di un piede. Già dall'età di

22 anni lamenta dei dolori lombari bassi irradianti a sbarra, occasionali, Le

prime radiografie lombari datano del 1987. Infine ca. 7-8 anni fa, cioè

1996/1997, ha avuto il primo episodio di blocco lombare per cui è rimasto

inabile al lavoro per 2-3 settimane, assumendo degli antiinfiammatori /

antidolorifici ed ha seguito della fisioterapia.

Pertanto, all'accettazione della polizza

succitata non abbiamo potuto valutare oggettivamente il suo stato di salute.

Per sua informazione, in allegato le inviamo una fotocopia della proposta.

Se al momento della conclusione

dell'assicurazione, la persona tenuta alle dichiarazioni non ha dichiarato o ha

dichiarato in modo inesatto un fatto importante di cui era o doveva essere a

conoscenza, la società ha il diritto di disdire il contratto. Con rammarico ci

troviamo nella condizione di doverci avvalere di questo diritto e le

dichiariamo l'annullamento della polizza no. __________ in conformità dell'art.

6 della Legge Federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e dell'art. 5.5.

delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA). (…)" (doc. M)

A seguito

degli interventi dell’interessato, patrocinato dall’avv. RA 1 – che, fra

l’altro, contestava la presenza di un caso di reticenza chiedendo chiarimenti

in merito (doc. N/11) e proponendo anche un incontro con i responsabili dell’assicurazione

(doc. N/7; doc. N/4) – con scritto 20 marzo 2012 CV 1 ha ribadito la disdetta per

reticenza (doc. N/3).

Un

tentativo di conciliazione presso la Pretura del Distretto di __________ non ha

sortito alcun effetto in quanto incompetente in materia (cfr. doc. O).

Ne è

seguita una corrispondenza, senza esito positivo, tra il legale di AT 1 ed il

patrocinatore di CV 1 (doc. P; doc. Q; doc. R).

1.5. Con la

presente petizione AT 1, rappresentato dall'avv. RA 1, ha chiesto

l'accertamento del suo diritto a percepire la rendita per perdita di guadagno

dovuta da CV 1 ai sensi del contratto di previdenza vincolata

no. __________

del 2 aprile 1997. In sintesi, egli sostiene la tardività della disdetta del

contratto poiché CV 1 sapeva, rispettivamente doveva sapere, dei fatti alla

base della reticenza (perizia reumatologica 27 luglio 2004 del dr. __________,

come pure gli atti medici contenuti nell'incarto dell'Ufficio AI) almeno otto

anni prima della disdetta stessa. L'attore contesta inoltre di essere incorso

in una reticenza, rilevando di aver correttamente riempito il formulario sullo

stato di salute senza nascondere nulla ed evidenziando che le affezioni lombari

non dichiarate sono subentrate nel novembre 1997, quindi successivamente alla

conclusione del contratto, e che l’incidente alla circolazione del 1985 ha interessato unicamente il piede destro.

Dei

singoli motivi verrà detto, per quanto occorre, nel prosieguo.

1.6. Con la risposta

di causa CV 1, per il tramite dell’avv. RA 2, ha chiesto la reiezione della

petizione. Facendo presente di aver avuto conoscenza del caso di reticenza dopo

la ricezione, al 23 settembre 2011, degli atti medici da parte dell’Ufficio AI,

l’assicuratore sostiene la tempestività della disdetta inviata con scritto 30

settembre 2011. La convenuta ribadisce poi l’omessa notifica delle affezioni,

costitutiva del caso di reticenza.

1.7. In data 11

gennaio 2013 il TCA ha chiesto dei chiarimenti all’attore ricevendone risposta

con scritto 14 gennaio 2013 (IX).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. Nel caso

concreto con la presente petizione AT 1 ha chiesto l’accertamento del suo

diritto a percepire la rendita per perdita di guadagno dovuta da CV 1 ai sensi

del contratto di previdenza vincolata no.__________ del 2 aprile 1997,

precisdando in seguito, su richiesta del TCA, che “… CV 1 ha sospeso

l’erogazione della rendita dal 28 agosto 2011” e che “… per

quanto riguarda la domanda sul ripristino del versamento delle prestazioni

interrotte, la evado evidentemente in modo affermativo” (IX).

Secondo

costante giurisprudenza l'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento

(fra le tante: RDAT I-1994 p. 198, DTF 119 V 13, DTF 118 V 102, DTF 117 V 320).

Conformemente

alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la

ricevibilità di un'azione di accertamento in materia amministrativa, tale

azione è tuttavia proponibile solo se l’istante si avvale di un interesse degno

di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso

(DTF 128 V 48 consid. 3a con riferimenti). Un interesse di fatto è sufficiente,

purché si tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, DTF 115 V

373, DTF 114 V 202-203). L'esistenza di un interesse degno di protezione è

ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza

quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un

obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a

rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (DTF 118 V

102, SZS 1992

p. 234).

L’interesse

degno di protezione, fa generalmente difetto, essendogli sussidiario, se

l’interessato può richiedere un giudizio di condanna, ossia se è in grado di

pretendere, al di là del semplice accertamento, una prestazione esecutiva (DTF

120 V 302 consid. 3a con riferimenti; DTF 119 V 11 consid. 2a p.13). Tuttavia,

come riassunto al consid. 2.1.2 non pubblicato della STF 9C_680/2011 (DTF 138

III 416), anche nell’ipotesi di una possibile azione condannatoria, il giudice

riterrà un interesse degno di protezione se l’incertezza dei rapporti giuridici

tra le parti può essere eliminata dall’accertamento giudiziario e se il

protarsi di tale incertezze impedisce al richiedente di prendere le sue

decisioni rendendo così insopportabile questa situazione (DTF 136 III 523 consid.

5 pp. 524 ss, 122 III 279 consid. 3a p. 282, 120 II 20 consid. 3 p. 22).

Un’azione di accertamento può segnatamente avere portata propria accanto a

un’azione condannatoria se le posizioni delle parti divergono unicamente in punto

all’esistenza di un diritto o di un obbligo, mentre la loro esecuzione ad

avvenuto accertamento appare garantita, ad esempio poiché è diretta contro una

corporazione di diritto pubblico (DTF 97II 371 consid. 2 p. 375 ss. con

riferimenti).

Nella

fattispecie in esame, un’azione di accertamento ai sensi di quanto sopra non è

proponibile visto che non si tratta di un incertezza dei rapporti giuridici che

impediscono al richiedente di prendere delle decisioni rendendo insopportabile

tale situazione d’incertezza. La presente fattispecie concerne infatti una

prestazione assicurativa già precedentemente definita, il cui versamento è stato

interrotto per un dato motivo (reticenza) e di cui – come confermato

dall’attore, su richiesta del TCA (cfr. consid. 1.7) – si chiede il ripristino (IX).

Si tratta quindi piuttosto di un’azione condannatoria nei confronti di CV 1.

Oggetto del

contendere è pertanto sapere se la convenuta deve essere condannata a versare,

oltre il 28 agosto 2011, la rendita per perdita di guadagno. Questo presuppone l’accertamento

in via preliminare della validità della disdetta per reticenza, data il 30

settembre 2011, della polizza di assicurazione vita __________ del 2 aprile

1997 (doc. A).

2.2. Incontestato

è il fatto che nella fattispecie concreta si tratti di una forma di previdenza

vincolata (pilastro 3A) di cui all’art. 1 dell’Ordinanza sulla legittimazione alle

deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3) in

relazione all’art. 82 cpv. 2 LPP.

Infatti, non

solo la polizza fa chiaro riferimento ad una assicurazione di previdenza vincolata

secondo l’art. 82 LPP, ma dal tenore della stessa si rilevano alcuni tipici

elementi di tale forma previdenziale: sono assicurati un capitale e una rendita

pagabili in caso di vita dopo il 1° aprile 2030 (ossia l’anno del compimento

del 65esimo anno di età dello stipulante, nato il 17 giugno 1965), di decesso,

d’incapacità al guadagno; liberazione del premio in caso d’incapacità al

guadagno; beneficiari sono, oltre allo stipulante, in caso di decesso i suo

eredi (coniuge, discendenti diretti, genitori, fratelli e sorelle).

Giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel

domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale

l’assicurato fu assunto.

Dal 1° gennaio 2005 (1a revisione della LPP), a seguito dell’estensione della competenza

del Tribunale di ultima istanza cantonale a controversie previdenziali con

istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione)

che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1

e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti

(segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi

dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv.

1 lett. b LPP), la competenza dei tribunali ex art. 73 LPP è riconosciuta anche

per le liti concernenti la previdenza vincolata (pilastro 3A) (cfr. Messaggio

concernente la 1a revisione della LPP del 1° marzo 2000, BBl 2000, p. 2386 seg;

STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011 consid. 2; cfr. anche Stauffer, Berufliche

Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655). Il TF ha ammesso per le contestazioni in

materia di previdenza vincolata il foro alternativo del domicilio del

proponente (STF 9C_944/2008 del 30 marzo 2009 consid. 5.4;

Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73, n. 98, in particolare nota a pie pagina n. 199, p. 1209).

Essendo

l’attore domiciliato nel Cantone Ticino e trattandosi in casu di una

controversia in ambito di previdenza professionale vincolata (pilastro 3A) è

data la competenza territoriale e materiale del TCA.

nel

merito

2.3. Nella

fattispecie concreta tra le parti è stato sottoscritto un contratto di

assicurazione di previdenza professionale vincolata.

A

differenza di quanto previsto per la previdenza professionale obbligatoria, nel

cui ambito non è possibile introdurre delle riserve sulla copertura dei rischi

morte e invalidità (RCC 1986 p. 525; Stauffer, Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e

223 consid. 6), nella previdenza più estesa (sovra o preobbligatoria) così

come, per analogia, nel 3. pilastro vincolato, gli istituti di previdenza o

assicurativi, oltre ad avere la facoltà di assicurare la capacità residua di

guadagno delle persone invalide, possono introdurre delle riserve (DTF 138 III

415 consid. 4 con la giurisprudenza citata; cfr. pure SZS 2000 p. 62-63; SZS

1998 p. 308; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998

p. 372; DTF 119 V 283ss.). In questo ambito, quindi, i

fondi di previdenza, rispettivamente le assicurazioni, possono far dipendere

dallo stato di salute dell’assicurato la sua adesione all’assicurazione (SZS

2000 p. 62; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998

p. 372; vedi pure consid. 2.12 in fine). A tale scopo e

per potere apprezzare adeguatamente il rischio, gli istituti di previdenza sono

in linea di massima legittimati a formulare domande ben precise sullo stato di

salute del proponente alle quali quest'ultimo è tenuto a rispondere in maniera

veritiera. Se ciò non avviene, l'assicurato incorre in una falsa dichiarazione

e deve, se del caso, sopportare le conseguenze della reticenza. In assenza di

specifiche disposizioni statutarie o regolamentari, nell'ambito della

previdenza più estesa la reticenza e le sue conseguenze si determinano per

analogia secondo le regole degli art. 4 segg. LCA (DTF

138 III 415 consid. 4 con riferimento a SVR 2011 BVG n. 38 p. 140; 2009 BVG n.

12 p. 37; STF 9C_1092/2009 del 29

aprile 2011; STF 9C_80/2010 del 6 ottobre 2010 consid.

3.1, pubblicata in SVR 2011 BVG nr. 19, con riferimento a DTF 130 V 9 consid.

2.1 p. 11).

2.4. L’art. 4 LCA

dispone:

" 1 Il proponente deve dichiarare per

iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad

altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio,

in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del

contratto.

2 Sono

rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a

conchiudere il contratto o a conchiuderlo alle condizioni convenute.

3 Si presumono

rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per

iscritto delle questioni precise, non equivoche."

Il mancato rispetto di questa norma, vale a dire

dell’obbligo di notifica, comporta, o può comportare a determinate condizioni,

una reticenza.

Infatti,

giusta l'art. 6 LCA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2005, stabilisce

"

Se alla conclusione del contratto chi era tenuto

a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o sottaciuto un fatto

rilevante, che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore non è vincolato al

contratto purché ne sia receduto entro quattro settimane da quando ebbe

cognizione."

Questa

disposizione consente all'assicuratore, in caso di reticenza, di rescindere il

contratto con effetto retroattivo e di rifiutare le sue prestazioni (in casu:

solo per la parte sovraobbligatoria) per un danno già realizzatosi, anche se

questo non è correlato con il fatto all'origine della reticenza (DTF 136 III

335 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. pure citata STF

/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.2). Essendo stata questa

regola sovente giudicata troppo severa, il legislatore ha deciso di modificarla

sancendo un diritto di recesso senza effetto retroattivo e consentendo

all'assicuratore di liberarsi dall'obbligo di fornire la sua prestazione

soltanto a condizione che esista un nesso causale tra il fatto taciuto o

dichiarato in modo inesatto e il danno intervenuto in seguito. Di conseguenza,

l'obbligo dell'assicuratore di fornire la prestazione

rimane intatto se la reticenza non ha influito sull'insorgenza del sinistro o sull'estensione della prestazione da fornire. Negli altri casi tale

obbligo viene meno e l'assicuratore

ha diritto al rimborso delle prestazioni già effettuate (Messaggio del 9 maggio

2003 concernente una legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione e

la modifica della legge federale sul contratto d'assicurazione, FF 2003 3249;

cfr. DTF 136 III 335 consid. 2.2; cfr. pure citata SVR

2011 BVG nr. 19 consid. 5.2.).

Il nuovo art. 6 LCA, entrato in vigore il 1°

gennaio 2006, ha il seguente tenore:

" 1 Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a

fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante

che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato

per scritto, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma

scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

2 Il

diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l’assicuratore è

venuto a conoscenza della reticenza.

3 Quando

il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l’obbligo

dell’assicuratore di fornire la sua prestazione si estingue anche per i danni

già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito

sull’insorgere o la portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un

siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto a restituzione.

4 In caso

di recesso da un contratto d’assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la

presente legge (art. 90 cpv. 2), l’assicuratore fornisce la prestazione

prevista in caso di riscatto.

Va qui

precisato che secondo una recente sentenza del TF, l’esistenza di un nesso

causale fra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il sinistro

intervenuto influisce unicamente

sull’obbligo di fornire la prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3

LCA), ma non anche sulla validità della disdetta del contratto in quanto tale,

disciplinata dall’art. 6 cpv. 1 e 2 LCA (DTF 138 III 416).

Secondo

l’art. 5.4 “Reticenza” delle Condizioni generali d’assicurazione di Helvetia

assicurazioni (CGA; doc. B), se lo stipulante o persona assicurata, al momento

della stipulazione del contratto, hanno risposto in modo inesatto ad una

domanda scritta o se non hanno rispettato l’obbligo di denuncia conformemente

all’art. 5.3, Patria può recedere dal contratto entro quattro settimane dal

momento della conoscenza della reticenza.

Riguardo all'art. 6

LCA, la nuova legge non contiene alcuna disposizione transitoria, per cui tornano

applicabili le norme transitorie di cui all'art. 102 LCA, il cui cpv. 4 dispone che si applicano per analogia

gli art. 882 e 883 vCO, nel frattempo sostituiti dagli art. 1 e segg. del

Titolo finale del CC. L'art. 1

cpv. 1 Tit. fin. CC recita che gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore del codice civile sono

regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e

cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Perciò

gli atti compiuti prima dell'entrata

in vigore del codice sono regolati, per quanto riguarda la loro forza

obbligatoria ed i loro effetti, anche per l'avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti (cpv.

2). La compilazione errata di un formulario e la mancata comunicazione di fatti

rilevanti per la valutazione del rischio costituiscono fatti ai sensi dell'art. 1 Tit. fin. CC, per cui ogni violazione

dell'obbligo di notifica

avvenuta prima del 31 dicembre 2005 va valutata secondo il diritto in vigore a

quel momento, anche se tali fatti sono stati resi noti solo dopo il 1° gennaio 2006. In tal caso, l'assicuratore ha la possibilità

di recedere dal contratto nell'estensione

e con le conseguenze previste dall'art. art. 6 vLCA e di richiedere la restituzione delle prestazioni

eseguite. Determinante è quindi unicamente il momento dell'avvenuta violazione dell'obbligo di dichiarare i fatti decisivi da parte

del proponente (cfr. anche Pouget-Hänseler, Anzeigepflichtverletzung:

Auswirkung der Revision auf die Praxis, in HAVE/REAS 2006, pag. 32; cfr. citate

sentenze della II CCA del 17 dicembre 2007, inc. 12.2006.218 e del 19 febbraio

2008, inc. 12.2007.67), quindi il momento in cui il

contratto d’assicurazione è stato stipulato (DTF 136 III 334 consid.

2.2. con riferimenti; cfr. SVR 2011 nr. 19 consid. 5.1). Il TF ha poi precisato che se anche la precedente versione

dell'art. 6 LCA è stata duramente criticata in dottrina ed è stata modificata

dal legislatore, non costituisce per contro valido motivo per negarne

l'applicazione. In effetti, come nel diritto civile, anche nel presente ambito

non ci si può prevalere del principio della lex mitior altrimenti valido nel

diritto penale (art. 2 cpv. 2 CP). Di conseguenza, una norma va di massima

applicata a una fattispecie realizzatasi sotto l'imperio del previgente

ordinamento anche se una regolamentazione entrata in vigore successivamente

dovesse avere apportato dei vantaggi a favore di una parte, ma a scapito

dell'altra (SVR 2011 nr. 19 consid. 5.1 con rifermenti;

cfr. anche DTF 136 III 336 consid. 2.2).

In

concreto, si deve analizzare la fattispecie sotto l'egida dell'art. 6 LCA nel

vecchio tenore in vigore sino al 31 dicembre 2005 in quanto la presunta reticenza sarebbe stata commessa il 23 marzo 1997, giorno in cui l’attore

ha sottoscritto la proposta assicurativa (doc. 1) ritenuto che la polizza no. __________

è stata emessa il 2 aprile 1997 (doc. A).

Va infine rilevato che l’art. 4 LCA è una norma

di diritto dispositivo (artt. 97 e 98 LCA), mentre l'art. 6 LCA è una norma semi imperativa, alla quale non è possibile

derogare in sfavore dell'assicurato

(art. 98 LCA).

2.5. Nel caso in

esame, risulta che al momento dell'adesione al contratto di assicurazione di

cui alla polizza in oggetto, l’attore ha compilato e sottoscritto, il 17 marzo

1997, un questionario sul suo stato di salute. Alle domande no. 1a (“Negli

ultimi 3 anni si è mai sottoposto a visita o cura medica”) e no. 10f (“Soffre o ha sofferto di reumatismi, sciatica, dolori alla schiena, malattia o lesioni alla

colonna vertebrale”) egli ha risposto negativamente (doc. 1).

A seguito

della richiesta 15 settembre 2011 di invio degli atti fatta all’Ufficio AI

(doc. 33), documentazione ricevuta il 23 settembre 2011 (doc. 34) e poi

consultata, CV 1 è venuta a conoscenza della perizia medica 27 luglio 2004 del

dr. __________ (doc. 58) dalla quale ha appreso – come si evince dal tenore dalla

disdetta 30 settembre 2011 – della problematica cervico-lombare che le hanno

impedito di valutare oggettivamente lo stato di salute dell’attore.

Non avendo

dichiarato suddetta affezione nel succitato questionario, l’assicurazione

convenuta ha pertanto disdetto per reticenza la polizza.

In primo

luogo l’attore eccepisce la tardività della disdetta, sostenendo che la

convenuta conosceva, rispettivamente doveva conoscere i fatti posti a

fondamento della reticenza almeno otto anni prima della disdetta stessa. Egli

contesta inoltre la reticenza sostenendo che, dalla documentazione medica da

lui raccolta, nel periodo di tre anni precedenti la stipula contrattuale non

sono attestati problemi specifici di salute, precisando che la problematica

lombare è sorta nel mese di dicembre 1997, periodo successivo alla conclusione

della polizza.

2.6. Per valutare

l’esistenza o meno di un caso di reticenza la domanda formulata al proponente

in merito ai fatti importanti ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LCA deve essere

chiara e non equivoca (art. 4 cpv. 3 LCA).

Non vi è

reticenza se la domanda è ambigua nella misura in cui la risposta data appaia

veritiera secondo la maniera in cui la domanda poteva essere compresa in buona

fede dal proponente (DTF 136 III 336 consid. 2.3 con riferimenti).

Nel caso

in esame, le domande in discussione poste dall’assicurazione convenuta sono

chiare ed univoche e non si prestano ad altra interpretazione. Né del resto

l’attore ha sostenuto diversamente.

2.7. Secondo

costante giurisprudenza, per potere giudicare se il proponente è incorso in una

reticenza, non sono da considerare né dei criteri puramente soggettivi né dei

criteri puramente oggettivi. La legge non si accontenta infatti che il

proponente si limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per

l'apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone

pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti,

indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto

che nell'applicazione di questo secondo criterio si deve tenere conto delle

cosiddette circostanze particolari del caso (DTF 136 III 337 consid. 2.3 con riferimento

a DTF 118 II 333 consid. 2b, 116 II 338 consid. 1c, 96 II 204; per un caso in

cui è stata negata una reticenza: cfr. STF 4A_81/2011 del 28 aprile 2011, trattavasi

di lombalgie croniche).

Secondo costante

giurisprudenza (STF 4A_45/2008 del 23 aprile 2008, consid. 4.1.2; DTF 134 III 511, consid. 3.3.2), i fatti intesi dall'art. 4 LCA

sono tutti gli elementi che devono essere presi in considerazione per l'apprezzamento

del rischio e che possono aiutare l'assicuratore riguardo all'estensione del

rischio da coprire, ossia tutte le circostanze che permettono di concludere all'esistenza

di fattori di rischio (DTF 118 II 333 consid. 2a p. 336). Si tratta dunque dell'insieme

dei fatti che sono di natura ad influenzare, nel caso particolare, il sopraggiungere,

l'intensità e l'importanza del rischio, quindi non soltanto i fatti che fanno

nascere il rischio, ma anche tutti quelli che permettono di dedurre

retrospettivamente l'esistenza di un rischio (Nef, Basler

Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea 2001, n.

12 ad art. 4 LCA).

Non

importa se tali fatti sono o no in rapporto di causalità con il danno (DTF 92

Considerandi

II 342; si osservi che la nuova normativa in vigore dal 1. gennaio 2006

mantiene invece il diritto alla rescissione del contratto e la liberazione

dall’obbligo di prestazioni soltanto alla condizione che esista un nesso

causale tra il fatto taciuto o dichiarato in modo inesatto e il sinistro

intervenuto in seguito; cfr. sopra consid. 2.4).

L'Alta Corte (STF 4D_80/2008, consid. 2.1.3; DTF 134 III 511, consid.

3.3

) ha stabilito che l'art. 4 cpv. 3 LCA istituisce la presunzione

che i fatti a proposito dei quali l'assicuratore ha posto per iscritto delle

domande precise, non equivoche, sono dei fatti importanti per l'apprezzamento

del rischio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e 2 LCA, ossia dei fatti idonei ad

influire sulla decisione dell'assicuratore di concludere il contratto o di

concluderlo alle condizioni concordate. Questa presunzione tende a facilitare

la prova dell'importanza di un fatto per la conclusione del contratto alle

condizioni previste, rovesciando l'onere della prova (DTF 118 II 333 consid. 2a

e riferimenti). Rimane comunque possibile, per il proponente, provare che l'assicuratore

avrebbe concluso il contratto alle condizioni concordate anche se fosse stato a

conoscenza del fatto che il proponente ha omesso di dichiarare o ha dichiarato

in modo inesatto (DTF 92 II 342 consid. 5; Nef, op. cit., n. 56 ad art. 4 LCA).

Va

aggiunto che, secondo la giurisprudenza federale, colui che omette di segnalare

delle indisposizioni sporadiche che può ragionevolmente ed in buona fede

considerare come senza importanza e passeggere, senza doverle ritener causa di

ricadute o dei sintomi di una imminente malattia algica, non viola il suo

obbligo di informazione (STF 136 III 338 consid. 2.4 con riferimento a DTF 116

II 338 consid. 1b p. 340 e citazioni; STF 5C.47/2003 del 7 luglio 2003 consid. 3.3.).

2.8

Nella

fattispecie concreta, come risulta dalla disdetta 30 settembre 2011,

l’assicurazione convenuta rileva che l’assicurato al momento della compilazione

del questionario sul suo stato di salute, avvenuta il 17 marzo 1997, non

aveva dichiarato le affezioni di natura lombare di cui già precedentemente soffriva.

Di questa circostanza essa ne è venuta a conoscenza dopo la consultazione degli

atti AI, in particolare dalla perizia 27 luglio 2004 eseguita dal dr. __________

per conto della AI (doc. 58), dai rapporti 18 dicembre 2002 del dr. __________

(doc. 55) e 20 maggio 2003 del dr. __________ (doc. 56).

Così il 18

dicembre 2002 il dr. __________ scriveva che nel 1985 l’attore è stato vittima

di un incidente della circolazione con contusione lombare, distorsione

della caviglia, oltre a fratture delle dita di un piede a seguito di infortuni occorsi

giocando a hockey, e che da diversi anni è in cura per sindrome cervicale e

lombo-vertebrale recidivante. Si trattava “unicamente” di una contusione

lombare, problematica che comunque si è in seguito acutizzata. Infatti, come si

legge nel rapporto 20 maggio 2003 del dr. __________, la sindrome cervicale e lombo

vertebrale cronica con sciatalgia sinistra recidivante è presente da “oltre

10.

anni”, quindi almeno dal 1992 ed è dovuta “… anche a diversi

infortuni praticando dello sport e incidenti auto”. Nella perizia 27 luglio

2004.

il dr. __________, al capitolo anamnesi attuale, ha segnatamente rilevato

che “si tratta di un paziente che già all’età di 22 anni (prime radiografie

lombari datate del ’87) lamenta dei dolori lombari bassi irradianti a sbarra,

occasionali” e che “circa 7-8 anni fa [ossia nel 1996-1997, n.d.r.],

primo episodio lombare senza causa scatenante particolare, il paziente rimane

in incapacità lavorativa 2.3 settimane…”.

L’attore sostiene che la problematica alla colonna vertebrale è

emersa solo nel mese di dicembre 1997 (cfr. rapporto radiologico del 4 dicembre

1997.

del dr. __________ al dr. __________ in cui si pone la diagnosi di

contusione lombare; sub doc. Q), quindi dopo la firma del suo stato di salute e

della stipula contrattuale in parola.

Questo

TCA condivide invece la posizione dell’assicurazione convenuta. Se da un lato si

può discutere se il primo blocco lombare, avvenuto secondo la perizia del 27

luglio 2004 circa 7-8 anni prima (vale a dire negli anni 1996-1997), sia

effettivamente accaduto prima del marzo 1997, dall’altro va ricordato che le

prime radiografie lombari risalgono al 1987, che dall’età di 22 anni (1987)

l’attore lamenta dolori bassi irradianti a sbarra anche se occasionali e che tali

dolori cronici e recidivanti risalgono almeno al 1992.

In queste

circostanze, alla domanda 10f: “se soffre o ha sofferto di reumatismi,

sciatica, dolori alla schiena, malattie o lesioni alla colonna vertebrale”,

l’attore avrebbe dovuto rispondere affermativamente, tenuto conto che,

contrariamente alla domanda no. 1a, non vi era alcun limite temporale di tre

anni. Va poi ricordato che la rendita d’invalidità è stata assegnata proprio a

seguito delle problematiche lombo vertebrale e cervico-scapolare alle spalle

(cfr. al riguardo : perizia dr. __________ doc. doc. 57).

Alla luce

di queste circostanze, non si tratta di indisposizioni sporadiche che l’attore

poteva ragionevolmente ed in buona fede ritenere senza importanza e passeggere

che non dovevano essere segnalate. Questa Corte deve pertanto concludere che

l’attore ha violato il suo obbligo di notifica nei confronti dell’assicuratore

convenuto e, quindi, si deve ammettere una reticenza. In effetti non avendo

l’interessato comunicato a CV 1 di soffrire da anni (o comunque di aver già

sofferto) quantomeno di disturbi lombari e cervicali, egli ha sottaciuto fatti

di rilievo ed importanza per la valutazione che incombe all’assicuratore al

fine di concludere il contratto previdenziale. Né del resto l’attore ha fornito

la controprova che non si trattava di fatti importanti ai sensi della

giurisprudenza citata al consid. 2.8.

Nella risposta

di causa la convenuta ritiene che AT 1 avrebbe dovuto segnalare, precisamente

alla domanda no. 11 (“È già stato sottoposto a un trattamento in ospedale,

in sanatorio, in clinica o un’altra casa di cura?”), l’intervento a seguito

di varicocele eseguito all’età di 22-28 anni (quindi tra il 1987 ed il 1993),

l’appendicite (1990) e le operazioni eseguite negli anni ottanta alle due caviglie

a seguito delle distorsioni elencate nella citata perizia del dr. __________, come

pure le altre affezioni e gli interventi relativi ai tre anni precedenti la

stipula contrattuale enumerati dall’attore stesso nella lettera 17 agosto 2012

(doc. P). Tale questione può rimanere aperta dal momento che, come visto sopra,

la validità della reticenza per l’omessa indicazione dei problemi lombari è da

confermare.

Per quel

che concerne invece la risposta alla domanda no. 1a (“Negli ultimi 3 anni si è

sottoposto a visita o cura medica”), dagli atti AI, in particolare dalla

perizia del dr. __________, non risulta che nel periodo 1994-1997 l’attore si

sia rivolto ad un medico e tantomeno abbia seguito una cura. Su questo punto,

pertanto, non vi è reticenza.

Ammessa comunque una reticenza ai sensi dell’art. 4 vLCA dell’attore

e il conseguente diritto della convenuta alla rescissione dal contratto di

assicurazione nell’estensione prevista all’art. 6 vLCA, applicabile alla

fattispecie, rimane da esaminare se la rescissione sia avvenuta

tempestivamente.

2.9

2.9.1

Secondo la

giurisprudenza costante del Tribunale federale, l’assicuratore non è vincolato

al contratto, purché ne sia receduto entro 4 settimane da quando ebbe

conoscenza della reticenza (art. 6 vLCA). Si tratta di un termine di

perenzione, il cui rispetto dev’essere provato dall’assicuratore (DTF 119 V

287, 118 II 338 consid. 3), e la risoluzione del contratto può intervenire

anche dopo la sopravvenienza del sinistro. Deve essere osservato che nella

specie il termine di sei mesi sancito dall’art. 57 cpv. 3 del Regolamento non

può trovare applicazione a sfavore dell’assicurato, trattandosi, nel caso

dell’art. 6 v.LCA, di una norma semi-imperativa (art. 98 v. LCA).

La conoscenza della reticenza non è fatta

dipendere dalla data in cui l’assicurazione avrebbe potuto conoscere il motivo

della reticenza prestando una certa attenzione e diligenza. Dei semplici

sospetti che potrebbero indurre la compagnia assicurativa a verificare le

dichiarazioni del proponente e assicurato non sono sufficienti. Il termine

inizia a decorrere solo quando l’assicuratore è completamente orientato

su tutti i punti che vertono sulla reticenza, ovvero dal momento in cui dispone

di informazioni affidabili che gli permettono di acquisire la certezza che una

reticenza è stata commessa, rispettivamente allorché egli ne ha una conoscenza

certa e effettiva; come accennato, dei semplici sospetti, anche se gravi, sono

insufficienti (DTF 119 V 287/288, 118 II 340, 116 V 229 consid. 6a, 109 II 160 consid. 2a; cfr. anche la già citata STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011 consid. 4.2

come pure STF 4A_54/2011 del 27 aprile 2011 consid. 2.4 pubblicata in JdT 2012

II 136 : «Ce délai ne commence

à courir qu'à partir du moment où l'assureur a eu une connaissance effective,

certaine et complète de la réticence, et non pas à partir du moment où il aurait

pu en avoir connaissance» e 4A_ 285/2009 consid. 3.1). Col che si deve ritenere che il termine inizia

a decorrere in questi casi quando tutte le questioni mediche sono state chiarite (Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, 2000, p.

150.

all’art. 6). È però evidente che se l’assicurazione rifiuta scientemente di

prendere conoscenza degli elementi costitutivi della reticenza, essa commette un

abuso di diritto, il che è assimilabile alla conoscenza effettiva (DTF 118 II

340.

consid. 3c; II CCA, sentenza inc. n. 12.2004.78 del 23 giugno 2005, consid.

8; SJ 1984 162; Carré, op. cit., p. 148). L’assicuratore agisce in tempo utile anche quando cerchi

delle informazioni precise e receda dal contratto solo nelle quattro settimane

che seguono la loro ricezione. Il termine decorre unicamente dalla conoscenza

positiva della reticenza e non dal momento in cui l’assicuratore avrebbe potuto

sapere o conoscere dell’esistenza della reticenza (in questo senso: DTF 119 V

283, 118 II 333 consid. 3, 116 V 218); il legislatore non ha voluto creare un

dovere di diligenza particolare per l’assicuratore.

La

reticenza può essere invocata anche dopo che sia subentrato l’evento assicurato

(DTF 118 II 333, 109 II 159; SJ 1984 164).

2.9.2

Ritornando

al caso in esame, come detto, la convenuta fa in particolare riferimento alla

perizia del 27 luglio 2004 del dr. __________ (doc. 58) quale fonte di

informazioni per l’accertamento del caso di reticenza. Va ricordato che

l’assicuratore convenuto ne ha avuto conoscenza dopo la ricezione in data 23

settembre 2011, su propria richiesta del 15 settembre 2011 (doc. 33), degli

atti inviati il 20 settembre 2011 dall’Ufficio AI (doc. 34). Certo che al

momento della disdetta erano trascorsi oltre sette anni dalla perizia, ma

quello che conta è la conoscenza effettiva della reticenza. Va al riguardo

ricordato che per la giurisprudenza riportata al consid. 2.8.1.

la conoscenza della reticenza non è fatta dipendere dalla data in cui

l’assicurazione avrebbe potuto conoscerne il motivo prestando una certa

attenzione e diligenza, ritenuto come dei semplici sospetti, anche se gravi,

che potrebbero indurre la compagnia assicurativa a verificare le dichiarazioni

del proponente e assicurato non sono sufficienti. Del resto, in casu non

vi erano ragioni per l’assicuratore convenuto di richiedere prima l’intero

incarto. Come da prassi, l’assicuratore ha regolarmente chiesto all’Ufficio AI

aggiornamenti sull’esito delle revisioni della rendita e sul grado

d’invalidità, ricevendo da quest’ultimo le necessarie conferme del grado

d’incapacità al guadagno pari al 50% (cfr. scritti 28 febbraio 2007, doc. 20 ;

20.

agosto 2007, doc. 21; comunicazione 9 maggio 2008, doc. I; scritto 23

febbraio 2009, doc. 70; comunicazione 23 agosto 2011, doc. L). Certo che, come

rilevato in sede di ricorso (p. 8), la convenuta aveva una procura sottoscritta

e firmata da Roberto Quanchi l’8 giugno 2004 che l’autorizzava a richiedere

tutte le informazioni alle diverse assicurazioni sociali (doc. 16), motivo per

cui l’assicuratore poteva liberamente accedere agli atti dell’Ufficio AI. Tuttavia

non vi erano indizi concreti che avrebbero dovuto spingere l’assicuratore convenuto

a procedere ad approfondite indagini, ritenuto come le indicazioni fornite

dall’assicurato (cfr. formulari “Dichiarazioni concernenti l’incapacità pratica

di guadagno” compilati l’8 giugno 2004, il 26 gennaio 2008 ed il 9 settembre

2011) collimassero con le conferme di cui sopra. Forte delle

citate conferme, Helvetia Assicurazioni ha sempre agito in buona fede anche se

nel 2004, precisamente il 17 giugno 2004, aveva posto solo delle domande (per

altro non concernenti lo stato di salute dell’attore) senza farsi inviare

l’incarto (doc. 64).

La

convenuta non aveva pertanto alcun elemento che potesse far pensare ad una

reticenza.

È

vero che qualche settimana dopo aver ricevuto la comunicazione 23 agosto 2011

di conferma della rendita d’invalidità immutata, come detto, il 15 settembre

2011.

l’assicuratore ha chiesto gli atti AI. I motivi di questo agire non sono

rilevanti, né del resto l’attore ha sostenuto un agire in mala

fede dell’assicurazione. Non si può tuttavia escludere che dopo sette

anni di erogazione di prestazioni CV 1 volesse accertare più dettagliatamente i

margini di un eventuale miglioramento della capacità lavorativa.

Dopo una settimana dalla

ricezione degli atti AI, con scritto 30 settembre 2011 l’assicurazione convenuta

ha tempestivamente rescisso la polizza per reticenza rispettando il termine di

quattro settimane previsto dall’art. 6 v.LCA e dall’art. 5.4 CGA.

2.10

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20

cpv. 1 LPTCA), non sono accollate tasse e spese di giustizia, contrariamente a

quanto richiesto dall’assicuratore convenuto. Quest’ultimo, seppur vincente e rappresentato da un avvocato, non ha inoltre diritto a ripetibili.

Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità

per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi

con compiti di diritto pubblico (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7;

per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164; per un caso di previdenza

vincolata cfr. SVR 2011 BVG n. 38, p. 140 consid. 5 ed il consid. 7 non

pubblicato della citata DTF 138 III 416).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione é respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster