34.2012.48
Effetti della disdetta - ad opera del datore di lavoro - di un contratto di affilliazione con un istituto di previdenza e passaggio a nuovo istituto previdenziale, sull'importo delle rendite di vecchi
23 giugno 2014Italiano147 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2012.48+49+50
FC/sc
Lugano
23 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulle petizioni del 27 novembre 2012 di
AT 1
AT 2
AT 3
tutti rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. Ai fini dell'attuazione della
previdenza professionale dei suoi dipendenti le __________ e la __________
erano affiliate alla Cassa pensioni di previdenza dell’__________, al cui
interno erano riunite le opere previdenziali di diverse imprese. A seguito delle
difficoltà finanziarie incontrate da __________, la quale ha ravvisato una
situazione di sottocopertura ed è infine stata sciolta dall’UFAS il 13 dicembre
2010, la __________ (in seguito __________) e la __________ (in seguito __________),
dopo aver dato disdetta alla convenzione con __________, con effetto dal 1.
gennaio 2006 si sono affiliate dalla CV 1, passando così da un sistema a
primato delle prestazioni a un sistema a primato dei contributi.
1.2. Con effetto dal 1. gennaio
2006 la CV 1 ha preso a carico il versamento delle prestazioni a favore degli ex
dipendenti della __________ e della __________ al beneficio di rendite di
invalidità (e di vecchiaia), ritenuto tuttavia che la __________ e la __________
hanno provveduto ad anticipare le rendite per i primi mesi del 2006 (la __________
per tutto il 2006).
Al momento del
raggiungimento dell’età di pensionamento (AT 2 e AT 3, già dipendenti di __________,
dal 1. aprile 2010, e AT 1, già dipendente di __________, dal 1. dicembre 2009),
la CV 1 ha proceduto a comunicare agli assicurati gli importi delle rendite di
vecchiaia in sostituzione delle rendite di invalidità. Considerato come le prestazioni
di vecchiaia erano di ammontare inferiore a quelle di invalidità e non
corrispondevano agli importi cui avrebbero avuto diritto in base alle norme
regolamentari, AT 1, AT 3 e AT 2, dapprima personalmente e tramite i
sindacati e quindi rappresentati dall’avv. __________, si sono più volte
rivolti alla fondazione di previdenza rivendicando prestazioni maggiori. La CV
1 ha provveduto a correggere solo parzialmente i conteggi delle prestazioni,
negando prestazioni maggiori, sostenendo in sostanza che le persone già al
beneficio di una rendita di invalidità al 1. gennaio 2006 non erano entrate a
far parte della Cassa.
1.3. Con petizioni 27 novembre 2012,
presentate nei confronti della CV 1, AT 1, AT 3 e AT 2, rappresentati dall’avv.
RA 1, hanno chiesto al TCA di condannare la Fondazione convenuta al pagamento
della differenza tra le prestazioni di vecchiaia che sono loro state
riconosciute e quelle da loro rivendicate. In particolare, AT 1 ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 18'331 oltre interessi del 5% dal
1. gennaio 2009 (momento del pensionamento) pari alla differenza tra il
capitale di pensionamento già ritirato (fr. 301'073) e quello a suo dire dovuto
(fr. 319'404); AT 2 ha postulato il versamento di fr. 34'140.33 (pari alla differenza
tra quanto ricevuto, fr. 288'940.00, e i fr. 323'080.33 pretesi) oltre a
interessi del 5% dal 1. aprile 2010, dedotti fr. 838.70 già versati. Infine AT
3, che ha optato per il versamento di una rendita di vecchiaia, ha chiesto la
condanna della CV 1 al pagamento di una prestazione di vecchiaia di mensili fr.
1730.05, in luogo di quella riconosciuta di fr. 1'471.80, e, quindi, anche al
pagamento della differenza - di fr. 258.20/mensili - sulle prestazioni già
versate dal 1.aprile 2010, oltre a interessi del 5% da ogni singola scadenza
per complessivi fr. 8'262.40 (fr. 258.20 X 32 mesi sino all’inoltro della
petizione) oltre fr. 533 di interessi, calcolati sino al novembre 2010 e del
5% in seguito (doc. EE).
In sintesi gli attori
sostengono che la convenuta debba loro riconoscere le prestazioni di vecchiaia
dovute in base al regolamento.
Delle ulteriori argomentazioni
addotte in petizione si dirà in sede di esame del merito, in quanto rilevanti
per il suo esito.
1.4. Con la risposta di causa la RA
2, rappresentata dall’avvRA 2, ha invece postulato la reiezione delle petizioni,
confermando la correttezza delle prestazioni riconosciute dalla CV 1. In
sostanza secondo la convenuta gli attori, in quanto già titolari di una rendita
di invalidità al momento del passaggio delle due ditte da __________ alla CV 1,
il 1. gennaio 2006, non sono entrati a far parte della CV 1 e non avrebbero
quindi diritto alla prestazioni regolamentari. Delle singole allegazioni si
dirà, nella misura del necessario, nel merito.
1.5. Su richiesta del TCA, gli
attori hanno replicato e la Cassa convenuta duplicato. Entrambe le parti si
sono confermate nelle loro posizioni, anche con successive prese di posizione.
1.6. Il TCA ha effettuato diversi
atti istruttori, segnatamente chiedendo alle parti informazioni e la produzione
di diversa documentazione, interpellando l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) in merito al passaggio di istituto di previdenza (LXVIII) e
ponendo una serie di quesiti agli ex datori di lavoro degli attori, __________
e __________.
Le relative risultanze
sono state notificate alle parti che hanno presentato le osservazioni di rito.
considerato in diritto
in ordine
2.1. In concreto si pone
innanzitutto la questione della congiunzione delle petizioni. Gli attori hanno
infatti inoltrato tre petizioni con contenuto parzialmente diverso, nei
confronti di prese di posizione distinte, tramite le quali la CV 1 si è espressa
sulla medesima fattispecie e meglio la contestata affiliazione alla fondazione,
e, di conseguenza, pronunciandosi sulle rispettive prestazioni di vecchiaia.
Per l’art. 31 Lptca, “per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le
norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e,
sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative”.
Non contemplando la LPGA (cfr. l’art. 61) né la LPTCA regole
concernenti la congiunzione di cause, occorre far capo alla procedura
amministrativa cantonale (Legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966, LPAmm qui di seguito), che al suo art. 51, a proposito della congiunzione dei ricorsi, prevede che
quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui
fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione
delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o
più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
In concreto, ritenuto come
gli attori abbiano inoltrato tre petizioni distinte, ma che sollevano quesiti
giuridici e censure analoghi e tra loro strettamente connessi, nei confronti della
stessa fondazione di previdenza e derivando dal medesimo complesso di fatti,
pur differendo in base alle singole prestazioni da erogare da parte della CV 1,
la quale ha sollevato del resto argomenti difensivi simili nelle sue risposte, il
TCA ritiene la congiunzione delle procedure di cui agli incarti 34.2012.48, 34.2012.49
e 34.2012 doverosa e opportuna. Il TCA evade
quindi le tre distinte petizioni con un unico giudizio, che segue un’unica
istruttoria (STF 9C_866/2011 e 9C_899/2011 del 29 giugno 2012;9C_1033/2008 e
9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010; DTF 128 V 192; DTF 128 V 126).
nel merito
2.2. Giusta l'art.
73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e
aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale
istanza unica (art. 4 cpv. 1 della Legge
concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle
fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL 6.4.8.1).
Secondo l’art. 73 cpv. 3
LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo
dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
L'art. 73 LPP trova
applicazione, in ambito obbligatorio, preobbligatorio e sovraobbligatorio, da
un lato agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto
pubblico e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale
non registrate (art. 89bis cpv. 6 CC). In tale contesto, è irrilevante che le
pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Per fare
capo al rimedio di cui all'art. 73 cpv. 1 e 4 LPP occorre tuttavia che la
controversia tra le parti verta su questioni specifiche della previdenza
professionale, in senso stretto o lato del termine (DTF 127 V 35 consid. 3b,
125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b, 120 V 18 consid. 1a, 117 V 50
consid. 1 e 341 consid. 1b, 116 V 220 consid. 1a con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza). Si tratta essenzialmente di liti aventi per oggetto
prestazioni assicurative, prestazioni di libero passaggio (ora: prestazioni
d'entrata o di uscita) e contributi. Per contro, anche qualora la lite dovesse
esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la
controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale
(DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti).
Vertenze di natura
previdenziale sono inoltre quelle relative a particolari temi per esempio
riferiti alla produzione di atti o al rilascio di informazioni così come quelle
concernenti obblighi del datore di lavoro nei confronti dell'istituto di
previdenza; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di
accertamento per esempio nel caso in cui si debba stabilire l’assoggettamento
all’assicurazione obbligatoria (STFA non pubbl. del 14.12.1989 contro VPSW p.
5) o azioni costitutive (DTF 116 V 113; H. Walser, aktuelle rechtliche Probleme
im Hinblick auf den Vollzug des BVG, SZS 1988 p. 293; cfr. DTF 128 V 44
consid.1b).
Per quanto in particolare
attiene a controversie che discendono da contratti d'affiliazione (art. 11
LPP), di principio esse ricadono sotto la competenza del giudice ex art. 73
LPP, sempre che il litigio sia direttamente riferito al contratto
d'affiliazione stesso e non ed un altro rapporto giuridico, come ad esempio al
contratto (individuale o collettivo) di lavoro. Il giudice della previdenza
professionale non è ad esempio competente a statuire in merito a pretese
risarcitorie a dipendenza di un preteso mancato adempimento del contratto
d'affiliazione, mentre lo è in materia di interpretazione di una clausola
contenuta in una convenzione d'affiliazione, dopo lo scioglimento di
quest'ultima o, in generale, per giudicare controversie tra datore di lavoro e
istituto di previdenza connesse alla risoluzione del contratto d'affiliazione o
l'esame dei diritti degli assicurati nei confronti del fondo di previdenza al
momento dello scioglimento del contratto d'adesione (consid. 2 inedito della
sentenza del TFA del 3 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 377 segg.; STFA
inedita 10 marzo 2004 nella causa X e litisconsorti, B 37/03, consid. 2.3; Meyer Blaser, Die Rechtsprechung des eidgenössischen
Versicherungsgerichts und Bundesgerichts zum BVG, in SZS 1995 pag. 106; SZS
1995 pag. 387; 1994 pag. 62seg.; DTF 120 V 446 consid. 1 e riferimenti;
cfr. STCA non pubblicata del 17 agosto 1998 in re P., 34.97.13 cui il TCA si è dichiarato competente a statuire sulla liceità del trasferimento degli averi di
vecchiaia da un istituto di previdenza all'altro a seguito della disdetta del
rapporto di previdenza tra il datore di lavoro e il primo istituto di
previdenza).
Nessuna competenza del TCA
è invece data per quel che concerne la procedura di liquidazione parziale.
Nella presente
fattispecie, la lite oppone degli ex lavoratori e già assicurati per la
previdenza professionale e ha per oggetto le prestazioni di vecchiaia loro spettanti
a seguito dello scioglimento del contratto di previdenza con il precedente
istituto di previdenza (__________) e, quindi, l'adesione al nuovo ente
previdenziale, e la conseguente prosecuzione del rapporto previdenziale con
quest’ultima fondazione.
Più specificatamente, gli
attori rimproverano alla Fondazione convenuta di aver riconosciuto loro
prestazioni di vecchiaia insufficienti e chiedono pertanto che il TCA condanni
la fondazione al pagamento di rendite maggiori.
Trattandosi
quindi nel caso in esame di una controversia in ambito previdenziale e avendo
la fondazione convenuta sede nel Cantone Ticino, è data la competenza della scrivente
Corte.
Deve essere in via
abbondanziale osservato che non sono invece di competenza di questa Corte
eventuali altre censure in relazione alla liquidazione parziale del precedente
istituto di previdenza (__________) e conseguente passaggio alla nuova
Fondazione rispettivamente dei capitali riversati, questioni che hanno già
fatto oggetto delle opportune verifiche da parte della competente autorità di
vigilanza.
Pacifica è infine la circostanza che la parti coinvolte nella presente
procedura appartengono alla cerchia delle persone/istituzioni menzionate
dall’art. 73 cpv. 1 LPP, motivo per cui le stesse sono legittimate a stare in
lite (DTF 127 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.3. Secondo l’art. 11 cpv. 1 LPP
il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
dev’essere affiliato ad un istituto di previdenza iscritto nel registro della
previdenza professionale (cfr. anche art. 7ss OPP2). Se non è ancora affiliato
a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie uno d’intesa con il
suo personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori (art. 11 cpv. 2
LPP).
In un regime di
previdenza, sia obbligatorio che sovra- obbligatorio, le parti sono legate da
un contratto sui generis (contratto innominato), al quale sono applicabili le
norme del CO, in particolare relative alla reciproca volontà contrattuale (DTF
129 III 476; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 314, p.112 e n. 321 p.
116; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2013, ad art. 11 n. 4, 5, p. 57 e ad
art. 49, n. 4 pp. 164/5). Il contratto previdenziale non soggiace ad alcun
presupposto di forma e può essere pertanto concluso sulla base della
manifestazione della reciproca volontà, anche tacitamente o per atti
concludenti (cfr. al riguardo Stauffer, op. cit., n. 1264 p. 473;
Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 11 , n. 4, p. 57; cfr. anche DTF 129 III
478: “ Ein "Anschluss" kann daher auch
stillschweigend, insbesondere konkludent erfolgen, d.h. durch ein Verhalten,
das nicht bloss passiv ist, sondern eindeutig und zweifelsfrei einen
Anschlusswillen zeigt (BGE 123 III 53 E. 5a S. 59)”.
Nella STFA
9C-904/2012 del 6 maggio 2013 (pubblicata in DTF 139 V 316) il Tribunale Federale
ha sull’argomento esposto quanto segue:
" (…)
L'autorità giudiziaria cantonale ha pertinentemente osservato che
le convenzioni di affiliazione costituiscono, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, dei contratti sui generis in senso stretto (DTF 129 III 476
consid. 1.4 pag. 477). Qualora non esistano, come in concreto, accertamenti di
fatto sui reali intendimenti delle parti in causa (in casu: Municipio del … da
un lato, e Cassa opponente, dall'altro) al momento di contrarre o se il giudice
constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro
(presunta) volontà va determinata interpretando le dichiarazioni secondo il
principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva
e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro
nella situazione concreta tenuto conto del contesto e delle circostanze che
hanno preceduto e accompagnato tali dichiarazioni (cfr. DTF 132 III 24 consid.
4 pag. 28; 131 III 280 consid. 3.1 pag. 286 seg.; 130 III 417 consid. 3.2 pag.
424 seg. con rinvii). Il principio dell'affidamento determina quindi pure
l'esistenza di una dichiarazione di volontà. Un'affiliazione può avvenire anche
in maniera tacita, concludente, vale a dire per mezzo di un comportamento che
non si rivela semplicemente passivo, ma che manifesta chiaramente e senza dubbio
una volontà di affiliazione (DTF 129 III 476 consid. 1.4 pag. 477; 123 III 53
consid. 5a pag. 59).
(…)
Con riferimento all'interpretazione di dichiarazioni scritte è
inoltre opportuno rammentare che ci si riferisce in primo luogo al tenore delle
stesse. La presenza di un testo chiaro non esclude tuttavia la possibilità di
ricorrere ad altri criteri d'interpretazione. Ciononostante, non ci si scosterà
dal testo chiaro adottato dagli interessati qualora non vi sia nessun serio
motivo di ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (cfr. DTF 133 III
161consid. 2.2.1 pag. 67; 130 III 417 consid. 3.2 pag. 425 con riferimenti).”
(DTF 139 V 322-323)
La validità del contratto
non è inoltre subordinata al pagamento dei contributi (SZS 1989 p. 177). Ai
fini della nascita del contratto, è infatti necessario che il datore di lavoro
dichiari di volerlo concludere e che l’istituto di previdenza esprima la sua
accettazione. Concluso il contratto, tornano applicabili le disposizioni della
LPP.
Per quel che riguarda il
rapporto datore di lavoro - istituto di previdenza assumono poi una particolare
importanza le disposizioni regolamentari del fondo di previdenza, poiché la
parte principale del rapporto giuridico - i contributi ed il finanziamento - è
lasciata alla libera autonomia dell’Istituto di previdenza (cfr. art. 65 cpv. 2
LPP secondo cui “gli istituti di
previdenza disciplinano il
sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell’ambito
della presente legge possano essere effettuate quando sono esigibili”; vedi
pure J. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989, op.
cit., p. 452 N 20).
Con l’adesione all’istituto
di previdenza quindi il datore di lavoro è sottoposto alle disposizioni
regolamentari, senza che sia necessaria una sua approvazione. L'istituto di
previdenza, in virtù dell’art. 50 cpv. 1 lett. c LPP, dispone infatti
dell’autorizzazione unilaterale a emanare disposizioni sull’amministrazione e
il finanziamento. Tale potere comprende anche la facoltà di modificare
posteriormente e unilateralmente le disposizioni (Brühwiler, op. cit., p. 453;
Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, 1985, p. 58ss; per gli istituti di
diritto pubblico cfr. l'art. 51 cpv. 5 LPP).
Secondo la giurisprudenza,
l’interpretazione delle disposizioni regolamentari, e meglio del contenuto
preformulato del contratto di previdenza (STFA non pubbl. del 10 aprile 1992
nella causa D consid. 2a), va effettuata secondo le regole generali applicabili
all’interpretazione dei contratti (DTF 132 V 150 e 129 V 145 consid. 3 e 127 V
307 consid. 3a; SZS 1999 p. 377 consid. 3a). In primo luogo si deve quindi
stabilire la vera e comune volontà delle parti (art. 18 CO). Se non è
possibile, va accertata la volontà obbiettiva presunta, interpretando le
dichiarazioni secondo il senso che il destinatario poteva e doveva
ragionevolmente dar loro in virtù del principio della buona fede (il cosiddetto
"principio dell’affidamento", cfr. DTF 131 V 29 e riferimenti; SZS
1999 p. 376-378 consid. 3a, 1998 p. 721 e p. 301, 1997 p. 471, 1996 p. 156 e
1995 p. 47; DTF 122 V 146 consid. 4c) e tenendo conto delle modalità
d’interpretazione delle condizioni generali in particolare della regola della
clausola poco chiara rispettivamente della clausola inabituale (“Unklarheitsregel”;
SZS 1998 p. 75 consid. 2b; DTF 122 V 146 consid. 4c e giurisprudenza ivi
citata).
Fatti
I regolamenti degli
istituti di previdenza vanno inoltre interpretati in maniera conforme alla
Costituzione (DTF 117 V 316 consid. 4b; Maurer, Bundessozialversicherugsrecht,
Basilea e Francoforte, p. 22 N 32). I principi della buona fede, della
proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e dell'uguaglianza di trattamento
degli assicurati si applicano infatti anche nell'ambito della previdenza
professionale (SZS 1995 p. 68 consid. 2d.dd.; DTF 117 V 314,
115 V 109 consid. 4b; SZS 1995 p. 378 consid. 5a; per la previdenza
sovraobbligatoria: SZS 1990 p. 74; DTF 115 V 109; cfr. anche SVR 1998 LPP no.
11).
2.4. Sia il datore di lavoro che
l’istituto di previdenza possono disdire la convenzione di adesione ed il
datore di lavoro può concludere un nuovo contratto, per far fronte all’obbligo
previdenziale obbligatorio della LPP (art. 2, 7 cpv. 1 LPP; cfr. DTF 120 V 299
e 445; J.-A. Schneider, "Les régimes complémentaires de retraite en
Europe...", p. 308-310 e p. 409).
Trattandosi di un contratto, la
disdetta è sottoposta alle regole generali sui contratti del Codice delle
obbligazioni ritenuto che nella fissazione delle clausole concernenti la
disdetta dello stesso le parti dispongono di un’ampia libertà limitata
unicamente dagli art. 2 e 27 CC (cfr. DTF 120 V 305 consid. 4b; Boll. UFAS
della previdenza professionale no. 8 del 30 marzo 1988, cifra 46 n. 1.2).
Per quanto riguarda le
conseguenze della disdetta di una convenzione di adesione, riservato quanto
previsto dall’art. 53e LPP entrato in vigore nell’aprile 2004, per il resto, in
difetto di altre norme nella LPP, tornano applicabili le disposizioni del
contratto di adesione e i principi generali che regolano il secondo pilastro,
secondo cui i beni devono restare vincolati, salvo casi eccezionali, allo scopo
della previdenza, fintanto che non si realizza un evento assicurato quale la
morte, l’invalidità o la vecchiaia; gli averi di vecchiaia vengono pertanto trasferiti
al nuovo istituto di previdenza (DTF 120 V 451ss; 117 V 37; 114 V 41; Messaggio
del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente la LPP del
19.12.1975, in FF 1976 I p. 113segg., 214; Riemer, op. cit., p. 111-112; T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 276; J.-A.
Schneider, "Les régimes complémentaires de retraite en Europe...", p.
308-314; cfr. Boll. UFAS della previdenza professionale no. 24 del 23 dicembre
1992 cifra 2.12. e no. 8 del 30 marzo 1988 cifra 46).
Il TFA ha ammesso
l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 2 LPP (citato sopra al consid. 2.3) anche
nell'ipotesi del cambiamento di istituto di previdenza (DTF 125 V 423 consid.
4a e, implicitamente, 120 V 304 consid. 3c; STFA B 63/99 del 26 ottobre 2001 in re M., consid. 3a; SZS 2000 p. 531 segg).
In
DTF 127 V 388 il TFA ha ancora osservato:
" Die austrentende Arbeitgeberin kann zufolge Dahinfalls der
vertraglichen Grundlagen nicht beanspruchen, dass
die Renten beziehenden Personen bei er Sammelstiftung verbleiben. Nichts
anderes ergibt sich aus den Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsoge
Nr. 24 vom 23. Dezember 1992. Dieses Kreisschreiben kann nicht dahin gehend
verstanden werden, dass die einzelnen Renten beziehenden Personen ihre
Zustimmung zum Wechsel oder Verbleiben geben müssen; vielmehr lässt sich diesem
Kreisschreiben nur das aus Art. 51 BVG (paritätische Verwaltung) fliessende
Erfordernis entnehmen, dass das paritätische Organ die Zustimmung zur Auflösung
des Anschlussvertrages und zum Wechsel der Vorsorgeeinrichtung erteilt hat.
Considerandi
Diese Zustimmung für den Wechsel der Vorsorgeeinrichtung liegt hier aber nicht
im Streit, behauptet die Sammelstiftung doch nicht, die Kündigung des
Anschlussvertrages sei ungültig, weil sie nicht vom paritätischen Organ
genehmigt worden sei. Von der Zustimmung duch das paritätische Organ werden
aber auch die einzelnen Renten beziehenden Personen, auf die unter Umständen
ein wesentlicher Teil des verwalteten Vermögens entfällt, erfasst, auch wenn
sie in diesem Organ keine eigenen Vertreter haben sollten."
Anche
la dottrina si è espressa in questo senso (cfr. J-A. Schneider,
Restructurations économiques et fonds libres d'une istitution de prévoyance, in
Plädoyer 5/1995, p. 57 seg.).
L'UFAS,
nella sua qualità di autorità di sorveglianza sugli istituti di previdenza a
carattere nazionale e internazionale giusta gli art. 61 cpv. 2 LPP e 3 cpv. 1
OPP1, il 19 ottobre 1992 ha emanato delle istruzioni concernenti l'esame dello
scioglimento dei contratti d'affilliazione e della riaffiliazione del datore di
lavoro (Richtlinien über die Prüfung der Auflösung von Anschlussverträgen sowie
des Wiederanschlusses des Arbeitsgebers) entrate in vigore il 1. gennaio 1993 e
pubblicate nel Bollettino della previdenza professionale no. 24 del 23 dicembre
1992.
e in SZS 1993 p. 301 segg..
Per l’UFAS si tratta di
istruzioni che definiscono le esigenze minime da rispettare dagli istituti di
previdenza, ai quali si indirizzano, in occasione dello scioglimento di
contratti d’affiliazione o di riaffiliazione, precisando parimenti le
incombenze degli organi di controllo. L’amministrazione federale ha
sottolineato che tali istruzioni non possono e non intendono costituire dei
nuovi diritti o delle nuove obbligazioni rispetto a quanto già precisato dalla
legge e dalla prassi (cfr. la cifra 148 del Boll. UFAS no. 24; cfr. in
proposito anche il Boll. UFAS no. 7 del 5 febbraio 1988, cifra 36). In
particolare secondo l’UFAS al momento dello scioglimento di un contratto di
affiliazione devono essere considerati diritti acquisiti di ogni assicurato (che
come tali non possono essere sminuiti dallo scioglimento del contratto di
affiliazione) il capitale di risparmio e di copertura (così come eventuali
partecipazioni a misure speciali o fondi liberi), non per contro l’ammontare
delle prestazioni garantite dall’istituto uscente e delle prestazioni di
vecchiaia o di invalidità già in corso (p. 8 e 9).
Sull’argomento, in una
vertenza deferita al TFA, l’UFAS ha peraltro già avuto modo di rilevare che lo
scioglimento di un contratto d’affiliazione non comporta necessariamente solo
dei vantaggi per gli assicurati, sottolineando implicitamente l'importanza di
coinvolgere i dipendenti nella decisione di cambiare l'istituto di previdenza
(cfr. DTF 120 V 304 consid. 3d).
In occasione della 1a
revisione della LPP è stato introdotto il nuovo art. 11 cpv. 3bis del
seguente tenore:
" Lo
scioglimento dell’affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di
previdenza da parte del datore di lavoro avviene d’intesa con il personale o
con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori. L’istituto di previdenza è
tenuto ad annunciare lo scioglimento del contratto all’istituto collettore
(art. 60)."
Nella
sentenza 26 ottobre 2001 il TFA, riprendendo in particolare le direttive
amministrative, ha riassunto i diritti del personale in merito ad un
cambiamento dell’istituto previdenziale:
" a) Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer
beschäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene
Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11
Abs. 1 BVG). Er trifft die Wahl im Einverständnis mit seinem Personal (Art. 11
Abs. 2 BVG); diese den Obligatoriumsbereich betreffende Bestimmung ist nicht
nur beim
erstmaligen Anschluss, sondern auch beim Wechsel der Vorsorgeeinrichtung zu
beachten (BGE 125 V 423 Erw. 4a, vgl.
nicht veröffentlichtes Urteil F. des Bundesgerichts vom 28. September 1995,
2A.46/1995). Ob die Bestimmung auch im überobligatorischen Bereich gilt,
Dispositivo
hat das Eidgenössische Versicherungsgericht bisher nicht entschieden.
Das BSV hat sich in seinen Mitteilungen über die berufliche Vorsorge verschiedentlich
zum Wechsel der Vorsorgeeinrichtung geäussert. Demnach hat im Lichte von Art.
51 BVG das paritätische Organ über die Auflösung eines Anschlussvertrages zu
beschliessen, was voraussetzt, dass dessen Mitglieder über die Gründe der
beabsichtigten Vertragsauflösung, über deren Wirkung und über die mit dem Anschluss
an eine andere Vorsorgeeinrichtung verbundenen Bedingungen hinreichend
informiert sind. Die Versicherten sollen in angemessener Form von ihren
Vertretern im paritätischen Organ orientiert werden (Ziff. 36 der Mitteilungen
über die berufliche Vorsorge Nr. 7 vom 5. Februar 1988). In den seit 1. Januar
1993 geltenden Richtlinien über die Prüfung der Auflösung von Anschlussverträgen
sowie des Wiederanschlusses des Arbeitgebers (veröffentlicht in SZS 1993 S. 300
ff.; gültig für alle unter der Aufsicht des BSV stehenden Vorsorgeeinrichtungen,
denen mehrere Arbeitgeberangeschlossen sind, sowie für deren Kontrollstellen
[Richtlinien Ziff. 1.1; SZS 1993 S. 301]) wurde festgehalten, dass die
bisherige Vorsorgeeinrichtung der übernehmenden eine Bestätigung der Zustimmung
des betroffenen Personals oder einer repräsentativen Vertretung dieses
Personals zum vorgesehenen Wechsel beizubringen hat; bei registrierten Sammeleinrichtungen,
bei denen die Parität auf der Stufe des Vorsorgewerkes verwirklicht ist, genügt
dafür die Zustimmung des paritätischen Organs, während bei den anderen registrierten
Vorsorgeeinrichtungen das Einverständnis einer Mehrheit der Versicherten oder
die Zustimmung einer repräsentativen Vertretung der Versicherten notwendig
ist (Richtlinien Ziff. 2.11 in fine, SZS 1993 S. 303; vgl. auch Ziff.
148 der Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 24 vom 23. Dezember 1992 des BSV)." (STFA 26 ottobre 2001 nella causa M, B
63/99, consid. 3a)
Pertanto, anche in caso di
cambiamento d’istituto di previdenza, deve essere ammesso il diritto per il
personale, rispettivamente una sua rappresentanza, di essere coinvolto nel
processo decisionale relativo al cambiamento dell’istituto previdenziale (cfr.
STCA inedita 10 dicembre 2002 nella causa E. Z. e litisconsorti, inc. 34.2001.12-21,
consid. 2.9). Ciò presuppone che gli assicurati siano sufficientemente
informati sulle ragioni circa del prospettato scioglimento del contratto
previdenziale, sulle sue conseguenze e sulle condizioni risultanti
dall’affiliazione presso un altro istituto di previdenza.
Il TFA ha lasciato aperto il tema di sapere se il diritto di codecisione degli
assicurati in caso di affiliazione e scioglimento del contratto di previdenza
vale anche nell’ambito sovrabbligatorio (DTF 125 V 423 consid. 423 consid. 4°; STFA
non pubblicata del 26 ottobre 2001 in re M., B 63/99 consid. 3°).
2.5. Fermo restando l’obbligo di
affiliazione ai sensi del precitato art. 11 cpv. 1 LPP, l’art. 7 OPP 2 cpv. 1
stabilisce che l’affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza
registrato implica l’assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge
presso questo istituto. La legge, come pure la
disposizione dell’ordinanza, parte dall’idea che tutti i salariati di un datore
di lavoro debbano essere assicurati, di principio, allo stesso istituto di
previdenza (STF B 72/04 del 31 gennaio 2006 consid. 5.2 p. 5 con
riferimento al Commentario al progetto OPP 2 dell’UFAS, 2 agosto 1983, ad art.
37, p. 64; cfr. anche la succitata STFA 9C-904/2012 del 6 maggio 2013).
Il cpv. 2
dell’art. 7 OPP 2 prevede:
" Se il
datore di lavoro vuole affiliarsi a diversi istituti di previdenza registrati,
deve definire ogni gruppo d’assicurati in modo tale che tutti i salariati
sottoposti alla legge siano assicurati. In caso di lacune nella definizione dei
gruppi d’assicurati, gli istituti di previdenza sono solidalmente responsabili
delle prestazioni legali. Essi possono esercitare il regresso contro il datore
di lavoro.”
Il
succitato art. 7 OPP 2 è stato recepito, nella presente fattispecie, dal
Regolamento della CV 1, al suo art. 10, come segue:
" Alla CV 1
devono essere ammessi tutti i salariati, rispettivamente i datori di lavoro, di
ogni affiliato, i quali sono soggetti ai contributi AVS con un salario annuo
superiore all’importo fissato nel piano previdenziale. (…) Nella CV 1 non
vengono ammessi salariati:
- che
sono invalidi per almeno il 70%
- il
cui contratto di lavoro è stato concluso per meno di tre mesi.(…)”
2.6. Fino al 1. aprile 2004 la
risoluzione dei contratti di previdenza non era espressamente regolata dalla LPP
né dalla LFLP. In particolare mancava una regolamentazione sulla sorte dell’effettivo
dei beneficiari di rendite in caso di scioglimento del contratto di
affiliazione. La giurisprudenza si è occupata più volte di questo tema,
esigendo in questi casi che la regolamentazione interna della cassa (contratto
di adesione o regolamento) prevedesse un disciplinamento in merito, in difetto
del quale dovendosi ammettere che gli aventi diritto a rendita rimanevano
presso il precedente istituto di previdenza (DTF 125 V 421; cfr. anche DTF 127
V 377). Esaminando il caso di una disdetta di un contratto di affiliazione con
una cassa di previdenza, il TFA aveva sviluppato il principio giurisprudenziale
in base al quale i beneficiari di rendite e gli assicurati attivi di una cassa
di previdenza affiliata a un istituto collettivo formavano di principio
un’unità; di conseguenza nel caso in cui la regolamentazione interna prevedeva la
decadenza di tutte le assicurazioni nel caso di disdetta del contratto di
affiliazione, allora erano da considerare inclusi nel passaggio di istituto anche
gli aventi diritto a una rendita, verificandosi cioè un passaggio integrale di
tutto il collettivo assicurato; in difetto di una simile regolamentazione, gli
aventi diritto ad una rendita avevano invece il diritto di pretendere dalla
precedente istituzione di previdenza la continuazione del pagamento delle
prestazioni legali e regolamentari (DTF 127 V 377; Stauffer, op. cit, n. 1280).
In questi casi aperto restava comunque il tema dell’assunzione di un’eventuale perdita
sul capitale di copertura, ritenuto che di fatto vi provvedeva di solito il
datore di lavoro poiché solo in questo caso gli era possibile trovare un nuovo
istituto di previdenza disposto ad assumersi la collettività degli assicurati
(Schiesser, in HAVE 2003 p. 310; Stauffer, op. cit, n. 1280).
Con l’art. 53e LPP, elaborato
nel quadro della prima revisione della LPP, ma entrato in vigore il 1. aprile
2004 e, quindi, nel presente caso applicabile a livello intertemporale (fatto
salvo per il cpv. 4bis entrato in vigore dal 1. maggio 2007), applicabile anche
alla previdenza più estesa (DTF 135 V 261 consid. 4.1), esiste una
regolamentazione esplicita per questo caso, formulata sulla base della
giurisprudenza sviluppata precedentemente. La norma è di natura imperativa
(art. 50 cpv. 3 LPP; cfr. anche DTF 135 V 261 consid. 5.3).
L’art. 53e LPP
(Scioglimento dei contratti) prevede quanto segue:
Art. 53e1Scioglimento dei contratti
" 1 In caso di scioglimento dei contratti tra
gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono
alla LFLP2
vi è il diritto alla riserva matematica.
2 Il
diritto di cui all'articolo 1 è aumentato di una partecipazione proporzionale
alle eccedenze ed è diminuito dei costi di riscatto. L'istituto di
assicurazione deve presentare all'istituto di previdenza un conteggio
dettagliato e comprensibile.
3 Per
costi di riscatto si intendono le deduzioni per il rischio dovuto al tasso di
interesse. Se il contratto è durato almeno cinque anni, i costi di riscatto non
possono essere dedotti. L'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 non può
essere ridotto nemmeno se il contratto è durato meno di cinque anni.
4 Se
il datore di lavoro scioglie il contratto d'affiliazione con il suo istituto di
previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul
mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o
sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il
contratto d'affiliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede
altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto
di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto
attuale.
4bis Se
il contratto di affiliazione prevede che in caso di suo scioglimento i
beneficiari di rendite lascino l'attuale istituto di previdenza, il datore di
lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha
confermato per scritto che riprende i beneficiari di rendite alle stesse
condizioni. (applic. dal 1.4.2007) 3
5 Se
l'istituto di previdenza scioglie il contratto d'affiliazione con il datore di
lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul
mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o
sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge
a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale.
6 Se
i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale, il contratto
d'affiliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale anche nel caso in cui
l'invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d'affiliazione
ma l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità sia
sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d'affiliazione.
7 Il
Consiglio federale disciplina l'appartenenza dei beneficiari di rendite se il
contratto d'affiliazione è sciolto in seguito all'insolvenza del datore di
lavoro.
8 Il
Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le esigenze in
materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica.
La normativa prevede
quindi una regola differenziata a seconda di chi ha disdetto la convenzione di
affiliazione. Nel caso in cui il contratto di affiliazione sia stato disdetto
dal datore di lavoro (come nella fattispecie), in prima linea vale la
regolamentazione prevista dal contratto di affiliazione (ora disdetto), in
seconda linea il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono
accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di
previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se il
contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio
e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati
all'istituto attuale (cpv. 4; in proposito cfr. DTF 135 V 261). Se gli aventi
diritto a rendita passano al nuovo istituto di previdenza, il vecchio istituto
di previdenza deve fornire tutte le informazioni necessarie per calcolare le
prestazioni al nuovo (art. 16a cpv. 3 OPP2; cfr. anche Boll UFAS n. 72). Nel
momento i cui gli aventi diritto a rendita sono presi a carico dal nuovo
istituto di previdenza, un contratto di ripresa è concluso (Kieser in Schneider/Geiser/Gächter,
Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 53e n. 20 p. 880).
Differentemente, nel caso
in cui sia l'istituto di previdenza a sciogliere il contratto d'affiliazione
con il datore di lavoro, la legge prevede che il vecchio e il nuovo istituto di
previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite
nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo;
nel caso in cui l’accordo non sia trovato, i beneficiari di rendite rimangono
affiliati all'istituto attuale (cpv. 5). Se i beneficiari di rendite rimangono
affiliati all'istituto attuale, il contratto d'affiliazione che li concerne è
mantenuto (cpv. 6).
La norma è stata voluta nella
consapevolezza che spesso nella prassi i contratti di affiliazione prevedevano
che nel caso di disdetta i beneficiari di rendita cambiavano istituto di
previdenza, fatto questo che portava a problemi in quanto il nuovo istituto di
previdenza di regola pretendeva un capitale di copertura superiore a quello esistente
(cfr. DTF 135 V 261). Si è optato dunque per una soluzione che permettesse, ove
necessario, una risoluzione parziale del contratto di previdenza, nel senso che
i beneficiari di rendita potessero se del caso restare nel precedente.
D’altra parte la dottrina
riconosce che nessun nuovo istituto di previdenza può essere costretto ad
ammettere beneficiari di rendita. Ove dunque il trasferimento degli aventi
diritto a rendite è previsto dall’attuale contratto di affiliazione, l’ammissione
di essi nel nuovo istituto di previdenza è comunque parte del nuovo contratto
di affiliazione cosicché nel caso di mancato accordo sugli aventi diritto a
rendite, lo stesso contratto di affiliazione non viene concluso, poiché nessun
istituto di previdenza soggiace ad un obbligo di contrarre (cosidettto
“Kontraierungszwang”). Il nuovo istituto di previdenza è pertanto libero di
decidere, nel caso di presenza di beneficiari di rendita che non sono secondo i
suoi parametri completamente finanziati, se intende ammetterli unitamente agli
assicurati attivi oppure se decidere di rifiutare globalmente la nuova
annessione (Stauffer, op. citi., n. 1283 p. 481). Gli istituti di previdenza
non possono in effetti venir costretti ad accollarsi rischi e oneri non
oggettivamente ripartiti e suscettibili di mettere a repentaglio i loro piani
assicurativi oltre che gli interessi collettivi della comunità stessa degli
assicurati, rispettivamente il datore di lavoro non ha il diritto di imporre
concretamente a uno o più istituti di previdenza l'affiliazione di parte del
proprio personale secondo le modalità ed esigenze da lui auspicate (cfr. anche
la precitata STFA 9C-904/2012).
Con
riferimento all’art. 53e cpv. 4bis LPP (entrato in vigore il 1. gennaio 2007),
e in particolare al destino dei beneficiari di rendite, va detto che
l’obiettivo del legislatore era principalmente la salvaguardia dei diritti dei
beneficiari, ritenuto che “il passaggio a un nuovo istituto non può comportare
alcuna riduzione delle rendite né, in generale, alcun ridimensionamento dei
diritti dei beneficiari” (parere del Consiglio Federale del 23 settembre 2005 in merito all’iniziativa parlamentare sulla modifica degli art. 53e e 53f LPP, FF2005 p. 5297).
Nel suo Rapporto
del 26 maggio 2005, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio Nazionale così si esprimeva sul nuovo art. 53e e in particolare 53 cpv.
4bis LPP:
" Con l'introduzione dell'articolo 53e, la prima revisione della LPP
(00.027 n) ha disciplinato nei particolari la questione dello scioglimento dei
contratti nel campo della previdenza professionale. (…) Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha sviluppato il principio giurisprudenziale in base al
quale i beneficiari di rendite e gli assicurati attivi di una cassa di
previdenza affiliata a un istituto collettivo formano per principio un'unità.
La questione è stata disciplinata nell'ambito della prima revisione della LPP.
La permanenza nell'attuale istituto presenta, tanto quanto il passaggio al
nuovo istituto, determinati vantaggi e svantaggi, i quali però non hanno alcuna
rilevanza rispetto alla soluzione prospettata nel presente rapporto.
Negli ultimi anni, l'ammissione di nuovi effettivi
di affiliati si è fatta meno interessante per gli istituti di previdenza, non
da ultimo a causa del calo della redditività sui mercati finanziari. Perciò i
datori di lavoro che cambiavano istituto di previdenza dovevano spesso pagare
conguagli elevati, importi superiori alle capacità delle ditte e suscettibili
di mettere in gravi difficoltà le piccole e medie imprese. La
prima revisione della LPP ha introdotto alcuni
miglioramenti anche sotto questo aspetto. Tuttavia, l’affiliazione di
beneficiari di rendite è tuttora, come in precedenza, poco interessante per gli
istituti di previdenza. In una situazione del genere è importante che gli
effettivi di beneficiari di rendite, in quanto rischi cosiddetti
"cattivi", non possano essere semplicemente scaricati. Si tratta pure
di evitare che il datore di lavoro disdica il contratto con l'attuale istituto
di previdenza e poi non possa più concludere un contratto di affiliazione per i
beneficiari di rendite.
Bisognerebbe inoltre prevenire una selezione dei
rischi, consistente nel tentativo dei datori di lavoro di cambiare istituto di
previdenza con una certa frequenza e al momento del cambiamento prendere con sé
soltanto gli attivi, che essi potranno assicurare a condizioni migliori
rispetto al precedente effettivo globale di assicurati. Sotto questo aspetto,
si poneva poi anche la questione, in simili casi, di un eventuale obbligo
d'intervento dell'istituto collettore come bacino di raccolta per gli effettivi
di beneficiari di rendite.
Parte di questi problemi è stata risolta in modo
soddisfacente nell'ambito della prima revisione della LPP con l’adozione
dell’articolo 16a OPP 2, che consacra il cosiddetto principio della “porta
girevole”. (…) Tuttavia, l’articolo 16a OPP 2 non si applica agli istituti
collettivi o comuni autonomi, ma soltanto in caso di passaggio da un istituto
collettivo di un’assicurazione all’altro. Il presente progetto mira a colmare
questa lacuna.
Vi sono poi anche altri problemi. (…)
2.2 Permanenza o trasferimento dei beneficiari di
rendite in caso di cambiamento dell’istituto di previdenza e ruolo
dell’istituto collettore
In primo luogo, occorre impedire che in caso di
cambiamento dell’istituto di previdenza i beneficiari di rendite si ritrovino
da un momento all’altro privi di affiliazione e che l’istituto collettore venga
sfruttato abusivamente per gli scopi della selezione dei rischi. Per impedire
il verificarsi di situazioni di questo tipo, bisogna anzitutto che un datore di
lavoro non possa disdire il contratto di affiliazione in
corso presso un istituto collettivo o comune
autonomo, in base al quale i beneficiari di rendite partono obbligatoriamente
con gli assicurati attivi, finché un nuovo istituto di previdenza avrà
confermato per iscritto che è disposto a riprendere i beneficiari di
rendite. In secondo luogo, bisogna stabilire con
chiarezza che l’istituto collettore non è tenuto a riprendere gli obblighi
connessi a rendite in corso.
La prima normativa è volta a impedire che i
beneficiari di rendite si ritrovino senza contratto. Questo comporta però che
un datore di lavoro potrebbe essere costretto, a seconda delle circostanze, a
rimanere in un istituto di previdenza anche se ritiene che le condizioni da
esso praticate siano insoddisfacenti. (…)
3 Commento alle singole
disposizioni
Art. 53e cpv. 4bis (nuovo)
Questa disposizione serve a garantire che ai
beneficiari di rendite venga offerta una soluzione in caso di cambiamento
dell’istituto di previdenza. Se il contratto di affiliazione prevede che in
caso di disdetta i beneficiari di rendite lascino l'istituto di previdenza
insieme agli assicurati attivi, il datore di lavoro non può disdire tale contratto
senza preoccuparsi della sorte dei beneficiari di rendite2.
L’istituto collettore non è concepito per occuparsi
del versamento di rendite in corso fondate sulle disposizioni di altri
istituti; se così fosse, dovrebbe erogare prestazioni sulla base di un’infinità
di piani di previdenza diversi. Anche in futuro non potrà quindi assumere la
funzione di rete di salvataggio per i beneficiari di rendite (cfr. anche il
nuovo art. 60 cpv. 6 LPP). Pertanto, bisogna escogitare un altro sistema per garantire
che in caso di cambiamento di istituto di previdenza un altro istituto riprenda
l’obbligo di versare le rendite in corso della previdenza professionale.
Riprendere i beneficiari di rendite significa
riprendere l’obbligo di prestazione con tutte le condizioni e riserve vigenti
nel precedente istituto. I diritti dei beneficiari di rendite non devono
risultare diminuiti in seguito a un cambiamento dell’istituto di previdenza.
(…).
Il nuovo capoverso 4bis garantisce inoltre che non
si aprano lacune nel versamento delle rendite. Se l’affiliazione cambia,
l’obbligo di versare le rendite passa senza soluzione di continuità dal vecchio
al nuovo istituto di previdenza. (…)
Se il consenso dei beneficiari non è indispensabile
per il loro trasferimento, dal momento che i loro diritti sono garantiti (cfr.
DTF 127 V 377 consid. 5 d), occorre però che essi ne siano compiutamente
informati. (…)
Quanto al disciplinamento
dei particolari riguardo allo scioglimento dei contratti, segnatamente le
esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva
matematica, lo stesso, secondo il cpv. 8 dell’art. 53e LPP, è delegato alla
competenza del Consiglio Federale, il quale vi ha provveduto all’art. 16a OPP2
(cfr. anche gli art. 48 e 48a OPP2). Il calcolo della riserva matematica degli
aventi diritto alla rendita che sono compresi dal cambio di istituto di
previdenza si determina secondo il contratto di affiliazione: i principi matematico-assicurativi
del nuovo istituto di previdenza non possono quindi essere determinanti (Vetter-Schreiber,
op. cit., ad art. 53e n. 11 p. 216).
L’art. 16a OPP2 (Calcolo
della riserva matematica) consacra il cosiddetto principio della
“porta girevole”. Secondo tale principio, la riserva matematica che deve
seguire l’effettivo di assicurati partente corrisponde all’importo che
l’istituto di assicurazione esigerebbe dall’istituto di previdenza per
concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e
titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni. Con tale
norma il legislatore ha inteso eliminare un considerevole ostacolo alla
realizzazione del libero passaggio. Tuttavia, l’articolo 16a OPP 2 non si
applica agli istituti collettivi o comuni autonomi, ma soltanto in caso di
passaggio da un istituto collettivo di un’assicurazione all’altro.
Con riferimento alle modalità
di trasferimento del capitale di copertura al nuovo istituto di previdenza, la
legge è silente. La giurisprudenza ha comunque chiarito che per il periodo
temporale sino al trapasso effettivo sono dovuti interessi di mora, senza la
necessità di un’interpellazione, l’esigibilità del capitale da trapassare
subentrando con lo spirare del contratto di previdenza. Il tasso applicabile è
stabilito contrattualmente o in assenza di un accordo è applicabile il tasso
del 5% secondo l’art. 104 CO (Stauffer, op. cit., n. 1287 p. 482).
Strettamente collegato alla
nuova normativa dell’art. 53e LPP è anche il nuovo art. 11 cpv. 3bis LPP per il
quale l’istituto di previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto
d’affiliazione all’istituto collettore. Quest’ultimo non è tenuto comunque a
riprendere obblighi relativi a rendite in corso (art. 60 cpv. 6 LPP).
2.7. D’altra parte la legge
prevede che nel caso in cui il contratto di affiliazione viene disdetto, sono “presumibilmente
adempiute” le condizioni per una liquidazione parziale, disponendo l’art.
53b LPP (“Liquidazione parziale”):
" 1 Gli istituti di previdenza
disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione
parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente
adempiute se:
a.
l'effettivo del personale è considerevolmente ridotto;
b.
un'impresa è ristrutturata;
c.
il contratto d'affiliazione è sciolto.
2 Le
prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la
liquidazione parziale devono essere approvate dall'autorità di vigilanza
La legge statuisce quindi una presunzione legale per cui nel caso del
verificarsi di una della fattispecie elencate al cpv. 1 è data una liquidazione
parziale. È sufficiente che sia realizzato uno dei tre presupposti per avviare
una liquidazione parziale (DTF 136 V 326 consid. 8.2; Kieser
in Schneider/Geiser/ Gächter, op. cit., ad art. 53a, n. 9, p. 824). Gli istituti di previdenza devono definire nei loro regolamenti quali
condizioni devono essere adempiute per ammettere un caso di liquidazione parziale
e prevedere la relativa procedura (Vetter-Schreiber,
Kommentar zum BVG, op. cit, ad art. 53b, n. 3 p. 183; Stauffer,
op. cit., n. 1144 p. 427). Nel rispetto della parità di trattamento anche gli
aventi diritto a rendite devono essere considerati in sede di liquidazione
parziale, segnatamente in sede di adattamento delle rendite in corso. In ogni
caso le disposizioni degli istituti di previdenza sono sottoposte al controllo
dell’autorità di vigilanza, la cui approvazione ha valore costitutivo
(Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 53b n. 23 p. 198).
Come conseguenze di una
risoluzione di un contratto d’affiliazione in effetti sono da considerare non
solo le questioni concernenti le pretese ai beni liberi, ma, in caso di
sottocopertura, anche le questioni relative all’eventuale intaccamento dei
capitali di copertura, considerato come nel caso di un passaggio del collettivo
degli assicurati ad un nuovo istituto di previdenza non è dato un caso di
libero passaggio (Stauffer, op. cit., p. 478 n. 1277; DTF 120 V 452). In ogni
caso, nell’evenienza di una liquidazione parziale la facoltà di operare una
deduzione proporzionale sui disavanzi tecnici risulta direttamente dalla legge
(art. 53d cpv. 3 LPP; cfr. anche DTF 135 V 113 e 138 V 303).
La procedura in caso di
liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza è regolata dall’art.
53d LPP come segue.
" 1 La liquidazione parziale o totale
dell'istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità
di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale
definisce questi principi.
2 I
fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato
secondo il valore di realizzo.
3 Gli
istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici,
sempre che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia (art. 15).2
4 L'organo
paritetico designato o l'organo competente stabilisce nell'ambito delle
disposizioni legali e del regolamento:
a.
il momento esatto della liquidazione parziale;
b.
i fondi liberi e la quota da ripartire;
c.
l'importo del disavanzo e la sua ripartizione;
d.
il piano di ripartizione.
5 L'istituto
di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i
beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in
particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.
6 Gli
assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla
competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di
ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la
decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo
decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo
federale o il giudice dell'istruzione, d'ufficio o su richiesta del ricorrente.
In assenza dell'effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo
federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.
In occasione di una
liquidazione parziale o totale, nel caso in cui esista un disavanzo tecnico, l’istituto
di previdenza può dedurre tali disavanzi (determinati secondo l’art. 44 OPP2) nel
calcolo delle prestazioni di uscita proporzionatamente (art. 19 LFLP), ritenuto
tuttavia che la ripartizione deve rispettare i principi della parità di
trattamento e sempre che non ne risulti una riduzione dell’avere di vecchiaia
minimo secondo l’art. 15 LPP, il quale frutta in ogni modo interessi secondo l’art.
12 OPP2 (art. 15 e 53d cpv. 3 LPP e art. 23 cpv. 2 LFLP; DTF 134 I 23, 131 II
533) ed è soggetta ad adeguato controllo da parte dell’autorità di
sorveglianza. La deduzione, proporzionale al grado di copertura
registrato alla data della liquidazione, si opera individualmente sulla singola
prestazione d’uscita (art. 27g cpv. 3 OPP2, art. 53d LPP; cfr. Vetter-Schreiber,
op. cit., ad art. 53d, n. 12ss p. 206). Del resto una simile deduzione
proporzionale di un disavanzo in caso di scioglimento di un contratto
d’affiliazione è possibile, per una questione di equità e nel rispetto della
parità di trattamento tra gli assicurati, anche nell’eventualità in cui si rinunci,
per motivi di praticabilità, all’esecuzione formale di una liquidazione parziale
(STF 2A.699/2006 del 11 maggio 2007; cfr. anche Bollettino della
previdenza professionale edito dall’UFAS - di seguito: Boll. UFAS -, n. 112 nota 699 con riferimento a STF 9C-1018/2008 del 16 marzo 2009; sulle condizioni per ammettere la fattispecie di copertura insufficiente
e la procedura da osservare cfr. gli art. 65c segg; art. 44 OPP2; cfr. anche
Boll. UFAS n. 78 e le “Istruzioni concernenti le misure per risanare
le coperture insufficienti nella previdenza professionale” emanate dal
Consiglio federale il 27 ottobre 2004 contemplanti principi e obblighi per gli istituti
di previdenza che presentano una copertura insufficiente (parte generale) oltre
ad una descrizione dettagliata delle misure di risanamento (parte speciale);
cfr. anche Schneider/Geiser/Gächter , op. cit.,ad art. 65d LPP n. 14 p. 104).
In ogni caso
il piano di risanamento deve essere preventivamente approvato dall’autorità di
vigilanza, alla quale l’organo supremo dell’istituto di previdenza deve
annunciare un eventuale scoperto al più tardi alla presentazione dei conti
annuali (cfr. anche Boll. UFAS n. 78 n. 462; cfr. anche
Alessandra Prinz, Mesures d’assainissement des caisses de pension en découvert,
in Sécurité sociale CHSS 2/2009 p. 88ss).
2.8. Con
effetto dal 1985 l’__________ e l’__________, ai fini dell’attuazione
dell’obbligo di previdenza dei propri dipendenti, erano affiliate ad __________
(cooperativa __________ istituita come fondazione ai sensi degli art. 80segg
CC; cfr. Preambolo al Regolamento, doc. E; sino alla fine del 2005 trattavasi
di una fondazione comune, successivamente di una fondazione collettiva), al cui
interno erano riunite opere previdenziali di svariate imprese attive
soprattutto nei settori __________. Tra il 2000 e il 2003 la situazione
finanziaria dell’istituto si è fortemente deteriorata e nel 2008 la
sottocopertura ha raggiunto i 700 milioni di franchi (cfr. in proposito
Comunicato del 15 dicembre 2010 dell’UFAS. Scaricabile su http://www.ufas.admin.ch;
cfr. anche circolare alle ditte affiliate di __________ del 28 luglio 2005,
doc. L/2). Vista tale situazione, a contare dal 1. gennaio 2006 __________ ha
messo in vigore un piano completo di risanamento che comprendeva, fra l’altro,
la conversione della cassa da una fondazione comune in fondazione collettiva,
l’introduzione dl primato dei contributi, la riduzione del tasso tecnico
d’interesse sulle rendite, un contributo di risanamento sulla somma salariale.
Le misure intraprese non hanno tuttavia scongiurato la persistente difficile
situazione finanziaria (che poi ha portato alla liquidazione della Cassa
pensioni; cfr. succitato Comunicato dell’UFAS), ragione per cui __________ e __________,
effettuate le opportune valutazioni nel corso degli anni 2004 e 2005, hanno
proposto ai propri dipendenti di sciogliere il contratto di affiliazione e
passare alla CV 1 Preso atto dell’adesione dei dipendenti e assicurati, inclusi
gli aventi diritto ad una rendita, le datrici di lavoro hanno quindi deciso di
sciogliere il contratto di previdenza in essere con __________ per il 31
dicembre 2005 e di aderire alla CV 1 con effetto dal 1. gennaio 2006. Le due
datrici di lavoro hanno provveduto a informare i propri dipendenti e gli aventi
diritto a rendite mediante puntuali comunicazioni di cui si dirà, ove
necessario, in seguito. Il cambio di istituto di previdenza ha comportato il
passaggio dal sistema a primato delle prestazioni al sistema a primato dei
contributi. In seguito __________ ha trasferito i capitali di copertura delle
due ditte affiliate alla convenuta. La disdetta del contratto di affiliazione
ha - in questa sede incontestatamente - portato ad una liquidazione parziale di
__________ (sottoposta all’esame dell’UFAS; cfr. XXIV) con la conseguente
facoltà per l’istituto di previdenza coinvolto di operare una deduzione
proporzionale sui disavanzi tecnici (art. 53b cpv. 1 lett. c, art. 53d cpv. 3
LPP; cfr. anche DTF 135 V 113). La portata e l’attuazione della deduzione
proporzionale operata da __________ non è tema del presente contendere e
nemmeno oggetto della lite è la questione di eventuali interessi dovuti sul
capitale di copertura trasferito in seguito alla disdetta del contratto di
affiliazione (sull’argomento cfr. DTF 127 V 377).
Litigiosa
in concreto è la sorte dei già dipendenti di __________ e __________ che al 1.
gennaio 2006 erano già al beneficio di una rendita di invalidità versata da __________
e più precisamente le modalità di calcolo della rendita di vecchiaia maturata
in seguito, col raggiungimento dell’età di pensionamento. Secondo gli attori la
rendita di vecchiaia va calcolata in base alle norme regolamentari della CV 1,
al pari degli altri assicurati; secondo la convenuta invece gli attori non
sarebbero di fatto mai entrati a far parte della fondazione, ragione per cui non
sarebbe data l’applicazione di tali norme al calcolo delle rendite dovute.
Incontestato è nella
fattispecie che il contratto di affiliazione tra __________ e __________, da
una parte e __________, dall’altra, sia stato disdetto dalle due ditte datrici
di lavoro, realizzando di conseguenza la fattispecie di una liquidazione
parziale che, come detto, è pure stata oggetto delle opportune verifiche da
parte dell’UFAS quale di autorità di vigilanza (cfr. XXIX).
Si tratta di stabilire, in base
alla documentazione agli atti, se in concreto fra le parti interessate, in
particolare __________ e __________ rispettivamente __________, e la convenuta,
sia stato concluso, foss’anche in forma concludente, un accordo sul
trasferimento dei beneficiari di rendita, ossia ex dipendenti di __________A e __________A
che, come gli attori, erano, al 1. gennaio 2006, già al beneficio di una
rendita di invalidità, e, nell’affermativa, con quale contenuto.
2.9. Dalla documentazione agli
atti risulta che con lettera 28 settembre 2005 (doc. F) __________ ha informato
i propri dipendenti e ex dipendenti pensionati e beneficiari di rendite della
situazione in essere con __________, spiegando che dal 1.1.2006 __________
avrebbe introdotto ulteriori misure di risanamento. Ha pure informato che la
Commissione del Consiglio di amministrazione per gli affari del personale ed il
personale attivo dell'__________ aveva deciso di non sottoscrivere il nuovo
contratto con __________, ritenuto che nel frattempo erano stati contattati "altri
istituti di previdenza in grado di garantire l'affiliazione con le medesime
attuali prestazioni ma con maggiori garanzie di solvibilità a lungo termine e
con condizioni contrattuali più equi e rispettosi dei diritti dei
lavoratori". Nella lettera veniva inoltre comunicato che "Per
i motivi esposti l'__________ ha deciso di sciogliere il contratto con l'__________
garantendo gli attivi ed ai beneficiari di rendita il capitale di
copertura necessario all'affiliazione nella nuova cassa”.
Anche __________ si è
rivolta il 16 settembre 2005 ai propri pensionati e beneficiari di rendite con
una lettera simile, con la quale comunicava di ritenere che altri istituti di
previdenza erano “in grado di garantire le medesime prestazioni con maggiori
garanzie di solvibilità a lungo termine e con dei Contratti più equi e
rispettosi dei diritti dei lavoratori”. Per il caso di disdetta, l'azienda
prevedeva due scenari, da un lato che i beneficiari di rendite rimanessero
presso __________, dall'altro che essi passassero alla nuova Cassa e l'azienda "garantisce
il versamento del capitale di copertura per attivi e pensionati alla nuova
Cassa". Con lettera del 26 settembre 2005 __________, illustrata la
difficile situazione finanziaria in cui versava __________, comunicava ulteriormente
agli assicurati quanto segue:
" (…)
Dopo attenta valutazione il Consiglio di Amministrazione e il
Personale delle __________ hanno deciso di rompere il
Contratto di affiliazione con __________ previo invio della
disdetta entro il
30 settembre 2005.
Nel merito l'azienda valuta che Fondazioni concorrenti siano in
grado di garantire le medesime prestazioni con maggiori garanzie di solvibilità
a lungo termine e con dei Contratti più equi rispettosi dei diritti dei
lavoratori. Qui di seguito alcune nuove disposizioni regolamentari che ci hanno
indotto a prendere quest'importante decisione:
(…)
In caso di disdetta dell'attuale Contratto in liquidazione
parziale prevediamo due scenari:
1. Uscita
degli attivi e versamento da parte dell'azienda ad __________ del capitale di
copertura per i beneficiari di rendita, mentre per gli attivi l'azienda prevede
il recupero del capitale di copertura nei prossimi anni d'accordo con la nuova
Cassa.
2. Anche i
beneficiari di rendita passano alla nuova Cassa e l'azienda garantisce il versamento
del capitale di copertura per attivi e pensionati alla nuova Cassa.
Sulla base di quanto esposto la Direzione vi chiede di sostenere
la rottura del Contratto di affiliazione con __________ invitandovi ad una
riunione con oggetto la decisione in merito al gravame presso la nostra sede di
__________, lunedì 26 settembre 2005 alle ore 14:00. (…)" (Doc. FF2)
Il medesimo giorno, 26
settembre 2005, si è tenuta una riunione alla presenza dei beneficiari di
rendita, del rappresentante della __________ e di __________, amministratore
della CV 1 dal cui verbale emerge quanto segue:
" (…)
Al termine di un'animata e dibattuta discussione, __________i
abbandona l'Assemblea dei pensionati, per permettere all'Assemblea di decidere.
All'unanimità dei presenti si decide la rottura del contratto
d'affiliazione a condizione che l'azienda su assuma l'onere di copertura totale
100% e soprattutto che sia attivi che pensionati vengono trapassati alla nuova
Cassa." (Doc. FF3)
Nel dicembre 2005 __________
ha informato i beneficiari di rendite del passaggio alla CV 1, comunicando che,
tenuto conto che per il 29 dicembre 2005 __________ avrebbe versato solo degli
acconti sul capitale di copertura e sulle riserve matematiche per i beneficiari
di rendita, "la nostra azienda, d'accordo con il nuovo istituto di
previdenza e per evitare che i pensionati subiscano dei disagi, ha deciso di
versare lei stessa le rendite di gennaio 2006 (qualora fosse necessario anche
quelle di febbraio 2006) secondo le abituali scadenze." (doc. H, I).
Parallelamente __________
aveva scritto a CV 1 in data 18 dicembre 2005 comunicando che onde evitare
disagi ai pensionati avrebbe anticipato le rendite per i primi mesi dell’anno,
precisando che detti anticipi avrebbero poi dovuto essere dedotti dal conto
premi e chiedendo di informarli sugli importi delle rendite da versare
(XLVI/9). In risposta, la CV 1, con lettera 23 dicembre 2005, ha confermato l’accordo per l’anticipo delle rendite sottolineando l’impegno, preso da __________,
alla copertura al 100% degli attivi e dei pensionati entro il 31 dicembre 2011
(doc. XLVI/14).
Dalla documentazione
prodotta agli atti da __________ risulta che successivamente con la CV 1 si
sono succeduti regolari corrispondenze in relazione ai capitali necessari per
assicurare la necessaria copertura al 100% a favore dei pensionati. La CV 1 ha
in particolare comunicato di costituire un “fondo riserve per beneficiari di
rendita” sul quale sono stati fatti confluire inizialmente una parte degli
importi versati da __________ (per circa 3 Mio, doc. XLVI/14c) e in seguito in
varie tranches, versate da __________ (e rispettivamente da __________
parallelamente) sino al dicembre 2010, un importo di complessivi fr. 1'130'199
fr. calcolato dalla CV 1, sulla base dei calcoli del perito interpellato (__________),
per assicurare appunto “la copertura totale delle riserve matematiche LPP ex
__________” inerenti agli aventi diritto a rendite (doc. XLVI/ 14).
Dall’esame della
corrispondenza intercorsa tra la Fondazione convenuta e __________, emerge che
con e-mail del 6 dicembre 2005 la CV 1, in risposta ad un messaggio del 2
dicembre precedente (con il quale __________ comunicava di aver saputo da __________
che CV 1 era il nuovo istituto di previdenza e che procedeva quindi prima di
tutto a far pervenire “die Rentnerdaten” per permettere il versamento
delle rendite già in gennaio 2006, doc. 9), si rivolgeva ad __________
chiedendo di inviare “i dati per i beneficiari di rendite con le riserve al
100% per dischetto o per e-mail” ricordando che in caso di mancato invio
delle riserve al 100%, richiamato l’art. 53e cpv. 5 LPP, non erano d’accordo “per
il trasferimento dei pensionati che dovrebbero essere pagati da voi anche da
gennaio 2006” (doc. 9).
Successivamente, con lettere
9 dicembre 2005 alla CV 1, __________, riferendosi al “Transfert collectif
du personnel de __________”, ha annunciato che ai sensi dell’art. 181 CO
avrebbe trasferito, con valuta 29 dicembre 2005, un acconto corrispondente al
95% circa del capitale di previdenza al 31 dicembre 2005 con grado di copertura
del 75%, suddividendo l’importo in ca 3 milioni relativi a assicurati “actifs”
e ca 4 milioni relativi a “Benéficiaire de rentes” (doc. 5). Allegato a
tale scritto vi era la lista dettagliata degli importi suddivisa nelle due
menzionate categorie, ritenuto come la lista riferita al “Rentnerbestand”
comprendeva sia gli aventi diritto ad una rendita di invalidità sia quelli
titolari di una rendita di vecchiaia con tanto di nomi, dati anagrafici,
indicazione di inizio della rendita, importo della stessa, capitale di
copertura al tasso tecnico del 4.5% secondo EVK 2000, importo di
sottocopertura e importo che sarebbe stato versato (doc. 5, 6 e 10).
Nella lettera 9 dicembre 2005 __________
si rivolgeva come segue alla CV 1:
" Madame,
Monsieur,
Comme vous le savez, le contrat d'adhésion entre __________.
et la Caisse de pensions de I'__________ a été résilié au 31.12.2005. Dans
l'intervalle, l'employeur nous a
communiqué comme contact le nom de la fondation
collective repreneuse, à savoir CV 1.
Suite à la résiliation du contrat d'adhésion et à
la liquidation partielle qui en résulte, nous transférons, au sens de l'article
181 CO, à la date valeur du 29.12.2005 un acompte correspondant à 95%
environ des capitaux de prévoyance prévisionnels au 31.12.2005 indiqués
ci-après, et à un degré de couverture supposé de 75%:
CC Assurés actifs SFr.
3'176'039.00
CC Bénéficiaire de rentes
SFr. 3'949'950.00
Total CC SFr.
7'125'989.00
2% changement de bases
(CC assurés
actifs et bénéficiaires
de rentes) SFr. 142'523.00
1% fonds de fluctuation
des risques
(CC assurés actifs) SFr.
31'759.00
Total des engagements SFr.
7'300'271.00
./. 25% découvert SFr.
1'825'069.00
Total du capital de
couverture pour un
degré de couverture de
75% SFr.
5'475'202.00
Dont acompte 95% SFr.
5'201'442.00
Réserves de cotisations
de l'employeur /
fonds d'amélioration
(100%) SFr.
44'092.40
Versement à la date de
valeur 29.12.2005
sur le compte n°
1472267001000001
auprès de la __________
(cl.
764) SFr.
5'245'534.40
Les chiffres mentionné ci-dessus se basent sur les
calculs de l'expert en prévoyance (cf. ci-joint). D'autre part, les valeurs
intermédiaires ont été arrondies en francs, par conséquent de petites
différences peuvent en résulter.
(…)
Projet de contrat de transfert
Les modalités de la sortie collective sont fixées
dans le contrat de transfert que la Caisse de pensions de l'__________ peut
conclure, après présentation de ses comptes annuels 2005 révisés, avec la
nouvelle institution de prévoyance en juin 2006. Le projet ci-annexé dudit
contrat de transfert doit encore être approuvé par le Conseil de fondation de
la Caisse de pensions de l'__________ et est fourni à titre purement informatif."
(Doc. 10)
Analogamente ha proceduto con
riferimento all’altra ditta, la __________ (doc. 6, 8, 10).
Il 14 dicembre 2005 la CV 1 scriveva
ad __________ quanto segue:
" Egregi
Signori,
abbiamo ricevuto soltanto oggi 14 dicembre 2005 la documentazione
relativa alla entrata nella nostra Fondazione delle __________ e __________.
Facciamo notare che non abbiamo nessuna possibilità di controllare
i dati contenuti nella lettera e la correttezza del versamento al 95% per un
grado di copertura immaginato del 75% per il 2005.
Gli stessi calcoli dovrebbe essere confermati dal vostro perito
LPP.
Attendiamo pertanto tale dichiarazione riservandoci il diritto di
ridiscutere le stesse cifre nel corso dei primi mesi del 2006.
Aggiungiamo inoltre che le indicazioni relative allo scoperto
tecnico da voi indicato (citando il vostro regolamento che dite di aver inviato
il 28.07.2005 e che non è mai a noi arrivato) sono solo dalla vostra parte e
che come indicato nella nostra lettera del 6 dicembre 2005 il
nostro accordo in base all'art. 53 e può essere dato solo se
vengono versate le riserve dei beneficiari di rendita al 100%.
Sperando vogliate prendere buona nota di quanto sopra in attesa
dell'attestato del perito che conferma la validità dei dati, porgiamo distinti
saluti." (Doc. 12)
Il trasferimento dei
capitali alla CV 1 preannunciato da __________ è avvenuto con valuta 29
dicembre 2005 (doc. 5, 6) con ulteriori versamenti (fr. 651'000 per __________
e 641'000 per __________, doc. 7,8) in data 17 febbraio 2006. Tali importi sono
poi stati integrati sino al 100% da parte dei datori di lavoro.
La convenzione di adesione tra
la CV 1 e le ditte affiliate è stata sottoscritta dalle parti il 6 giugno 2006
con effetto retroattivo al 1. gennaio 2006; sulla base della stessa le ditte in
oggetto trasferivano alla CV 1 “l’attuazione della previdenza professionale
a favore dei suoi salariati, conformemente all’atto di fondazione e al
regolamento. Essa inoltre aderisce dalla CV 1” (doc. C1 e C2).
Il 2/5 settembre 2008 CV 1 e __________
(e analogamente __________) hanno poi concluso un accordo del seguente tenore:
" (…)
PREMESSO CHE
· con lettera 7.11.2005 __________
confermava alla CV 1 di accettare l'affiliazione alla CV 1 e di farsi garante
per la copertura 100% del proprio personale attivo e beneficiari di rendita, indipendentemente
dal tipo di liquidazione applicata dalla ____________________;
· la CV 1 con lettera 23.12.2005
richiedeva alla __________ di accantonare i mezzi necessari per effettuare la
copertura al 100% entro il 31.12.2011, nel caso in cui non fosse stato
possibile ricevere gli importi necessari dalla __________ dopo aver seguito le
vie legali. Nel frattempo la CV 1 si sarebbe impegnata a garantire le rendite
ai pensionati al 100% solo fino all'esaurimento del fondo speciale creato
presso la CV 1 a nome della __________;
· con lettera 9.01.06 __________
confermava alla CV 1 il proprio impegno alla copertura del 100% in caso di una
definitiva applicazione della procedura di liquidazione parziale e allo scopo
il proprio CdA in data 17.6.05 aveva già proceduto alla creazione di un fondo
previdenziale.
La __________ chiedeva però alla CV 1
di commissionare una perizia interna volta a stabilire l'esatto ammontare del
disavanzo di personale attivo e pensionati sulla base delle riserve comunicate
da __________;
· la
CV 1 con lettera 6.02.2006 dichiarava lo scoperto indicato dal proprio perito
di fiducia essere di CHF 1'994'057 alla luce di un versamento già effettuato
con valuta 29.12.2005 da parte dell'__________ alla CV 1 di CHF 5'217’176. Tale
cifra era supportata dal rapporto del perito LPP Sig.ra __________r in allegato
alla lettera del 6.2.2006; totale passivi calcolato da __________ al 6.2.2006
di CHF 7'211'233;
· con
lettera 6.2.2008 la CV 1 indicava alla __________ che in totale __________ al
27.11.2006 aveva riversato alla CV 1 in totale 6'434584 CHF di riserve indivise
tra attivi e pensionati;
· tenuto
conto dei beneficiari di rendite garantiti da __________ le riserve versate
decurtate di CHF 378’308 si riducono a CHF 6'056'276;
· con
valuta 21.12.2006 __________ a seguito del versamento alla CV 1 CHF 300’000
quale contributo di risanamento ha incrementato le riserve a CHF __________;
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
__________ versa alla CV 1 a copertura al 100% del proprio
istituto di previdenza II pilastro CHF 854'957 con valuta 31.12.2008. Questo importo
serve a raggiungere il totale passivi di CHF 7'211'233 calcolati da __________
(perito __________) il .6.2.2006.
Articolo 2
__________ versa ulteriori CHF 64'122 a compensazione degli interessi passivi maturati da 1.1.2006 a 31.12.2008 riferiti al deficit
attuariale di CHF 854'957. Il tasso di interesse quivi applicato al 2.5% equivale
al tasso minimo secondo cui deve essere remunerato obbligatoriamente il
capitale di vecchiaia in base alla LPP.
Articolo 3
Eventuali ulteriori e- futuri conguagli dovuti e versati da __________
sulla base di una decisione dell'autorità; di vigilanza, o di ulteriori istanze
giudiziarie sono di spettanza di __________." (Doc. 3)
Con riferimento ai
rapporti intercorsi con gli assicurati e beneficiari di rendita, dalla
documentazione agli atti risulta inoltre che durante i mesi di agosto e
settembre 2006 i beneficiari di rendite sono stati informati dalla CV 1 che,
tra l’altro,"dal 1. gennaio 2006 la nostra Fondazione ha stipulato una
convenzione di adesione con l' __________ ", rispettivamente con l'__________.
LaCV 1 chiedeva l'inoltro di alcuni documenti per controllare i casi di inabilità
lavorativa (doc. J) e in alcuni casi particolari (rendite professionali) ha
ulteriormente informato i beneficiari di rendita della "disponibilità
del datore di lavoro a colmare la lacuna generata dalla liquidazione parziale a
seguito dell'uscita dall'__________ " e con ciò della continuazione
del versamento delle rendite (cfr. doc. K).
Agli
atti figurano inoltre altre comunicazioni della convenuta agli attori
rispettivamente dal suo riassicuratore, la __________, concernenti il
versamento delle prestazioni, l’entrata a far parte della fondazione del datore
di lavoro con effetto dal 1. gennaio 2006 e assicurazione di pagamento delle
rendite (doc. L, M) nonché l’assicurazione del mantenimento di tutti i
diritti acquisiti (doc. N, O, Q),
In seguito al cambio di istituto
di previdenza, dal gennaio a maggio 2006 __________ e per tutto il 2006 __________
(doc. XLVI/14g; doc. 13 e 14; doc. XXXV) hanno proceduto ad anticipare le rendite
a favore dei pensionati; i relativi importi anticipati sono poi stati considerati
quali acconti sui premi da versare per gli assicurati attivi nel 2006 (doc.
14).
Per quanto concerne i successivi
rapporti tra la convenuta e __________, dalla documentazione emerge che in data
29 maggio 2006 __________ inviava (con copia all’UFAS) un conteggio definitivo
in relazione al “Transfert collectif du personnel “ delle due ditte con
la quale rielencava la situazione dettagliata (riferita ai capitali di
copertura degli assicurati attivi, per ca 3 Mio di franchi per __________ e fr.
2 Mio per __________ e dei beneficiari di rendite, per circa 4 Mio per __________
e 5,1 Mio per __________) e allegava l’avviso di accredito relativo all’ultima
tranche di pagamento oltre alle liste degli assicurati e dei beneficiari di
rendite (doc. 22, 23). Per quanto riguardava __________ __________p ha versato
complessivamente ca 6.2 Mio (5.5 il 29 dicembre 2005, 650'000 il 17 febbraio
2006 e il restante il 31 maggio 2006) pari ad un tasso di copertura del 80.51%,
dedotto proporzionatamente conformemente al Regolamento di liquidazione
parziale approvato dal’UFAS (doc. 22). Per quanto riferito a __________ il
versamento complessivo è ammontato a quasi 6 Mio (5,2 versati il 29 dicembre
2005, 640'000 nel febbraio 2006 e il resto nel maggio 2006, doc. 23) pure pari
ad un tasso di copertura del 80.51%, dedotto proporzionatamente conformemente
al Regolamento di liquidazione parziale approvato dal’UFAS (doc. 23).
Da notare che per quanto
riguarda __________ __________ ha pure trasmesso una lista dei casi di invalidità
annunciati, ma ancora in attesa (doc. 22).
Inoltre, in data 14 settembre
2006 __________ ha informato la CV 1 sulla “Bereinigte Schlussabrechnung
nach Bearbeitung der Einsprachen zum Uebertragungsvertrag und zur
Schlussabrechnung des Personals” dell’__________ e __________ con allegati
tutti i conteggi riferiti da un lato agli attivi e dall’altro separatamente e precisamente
ai “Rentnerbezüger” comprendenti beneficiari sia di rendite di vecchiaia sia di
invalidità (doc. 15, 16). La lettera precisava che le liste facevano parte
dell’allegato “Uebertragungsvertrages”.
Parallelamente in data 14
settembre 2006 ____________________ scriveva all’avv. __________, rappresentante
della __________ respingendo un’opposizione contro il piano di ripartizione in occasione
della liquidazione parziale, e sul tema del destino dei beneficiari di rendite
già dipendenti della __________, comunicando quanto segue:
" (…)
Übergang der Rentenverpflichtungen auf die neue Vorsorgeeinrichtung
Gemäss Artikel 53e Absatz 4 BVG haben sich die
bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der Rentenbezüger
zu einigen, sofern der Anschlussvertrag keine Regelung trifft. Zwar Ist die
Angelegenheit bei der Pensionskasse der __________ nicht im
Anschlussvertrag festgehalten; dafür sieht das
bis 31.12.2005 gültige Reglement klar vor, dass die Rentner von einer Kündigung
des Anschlussvertrages ebenfalls betroffen sind und in die neue
Vorsorgeeinrichtung übertreten. Da die vertraglichen und reglementarischen Grundlagen
gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung ein untrennbares Ganzes bilden, vermag
der Umstand, dass nicht der Anschlussvertrag sondern das Reglement das
Schicksal der Rentner bestimmt, nichts daran zu ändern. Eine Regelung dieser
Angelegenheit im Reglement kann somit als hinreichend erachtet werden. Wir
erlauben uns an dieser Stelle
den Hinweis, dass diese Auffassung von einzelnen
ausgetretenen Unternehmungen bereits gutachterlich abgeklärt und bestätigt
worden ist.
Der Stiftungsrat lehnt deshalb Ihre Einsprache
ab." (Doc. 24)
Di seguito veniva allestito il
conteggio definitivo della situazione per il 18 settembre 2006 che comprendeva
anche un capitale di copertura per gli aventi diritto a rendite di circa 4.5
milioni e circa 3 milioni per gli assicurati attivi (doc. 24). In calce
figurava la menzione della facoltà di ricorso al UFAS.
Per quanto riguarda gli attori,
i capitali trasferiti erano i seguenti:
" __________
e __________
(…)
Capitaux de couverture transférés (calcul pour le
31.12.2005):
AT 2, né le 10.03.1945 CHF 369'502.00
AT 3, né le 04.02.1945 CHF 288'387.00
AT 1, né le 05.11.1944 CHF 304'024.00
Ces capitaux ont été calculés par notre Expert en
prévoyance, la base technique est la tabelle EVK 2000 avec taux technique de
4.5%." (Doc. AA)
e più precisamente composti come
segue:
Unter- nehmung
AHV-Nummer
Name Vorname
Renten-
art.
Deckungs-
kapital DK
gekürztes
DK
1064
__________
…
Altersrente
…
288'940
232'048
1064
__________
AT 2
…
Berufsinvaliden-rente
…
91'064
73'133
1064
__________
AT 2
Invaliden-Zusarzrente
80'091
64'321
………...
………………
………………..
…
………………..
…
…………...
………...
35.118
AT 3
…
Altersrente
…
273'040
219'278
35'118
AT 3
…
Berufsinvaliden-
rente
…
86'053
69'109
(…)" (doc. BB)
Unter- nehmung
AHV-Nummer
Name Vorname
Renten-
art.
Deckungs-
kapital DK
gekürztes
DK
1214
__________
AT 1
…
Altersrente
…
287'844
231'168
1214
__________
AT 1
…
Invalidenrente
…
90'718
72'856
(…)" (doc. CC)
Una convenzione è stata sottoscritta
tra le ditte e la convenuta il 12 novembre 2008 prevedendo tra l’altro quanto
segue:
" (…)
Premesso che
- in data 30
novembre 2005 il Consiglio di amministrazione dell' __________. aveva deciso di
garantire. sia ai pensionati sia al personale attivo, il capitale mancante al
31 dicembre 2005 qualora la __________ non avesse versato interamente l'importo
di libero passaggio, a seguito della nuova affiliazione della Cassa di
previdenza __________, a partire dal 1 gennaio 2006, alla CV 1,
- dai conteggi
definitivi al 31 dicembre 2005, presentati dalla il 14 settembre 2006 all' __________.,
effettivamente risulta che, sia per i pensionati sia per il personale attivo,
gli importi di libero passaggio non sono stati versati interamente alla CV 1,
- attualmente
è pendente presso l'Ufficio federale delle assicurazioni (UFAS) di Berna un
ricorso presentato il 9 ottobre 2006 dall' __________ contro i predetti
conteggi definitivi dell'__________.
(…)
si stipula e si conviene quanto segue:
Eventuali futuri conguagli dovuti dall'__________ sulla base:
- di una
decisione dell'Autorità di sorveglianza o di ulteriori istanze giudiziarie,
oppure
- dì un accordo transattivo,
sono di spettanza della __________ fino a concorrenza di quanto
versato da quest'ultima alla CV 1, a copertura del capitale mancante di libero
passaggio menzionato nella premessa." (Doc. 4)
2.10. Al momento del raggiungimento
dell’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia, agli assicurati sono
state erogate delle prestazioni che non hanno soddisfatto le loro aspettative,
ritenuto come AT 1 e AT 2 hanno optato per il ritiro del capitale, mentre AT 3
per la rendita.
Le prestazioni sono state
definite dalla convenuta come segue:
" (…)
AT 1 inc. 32.2012.48
Invalidità
Versati da __________P
72'856.00
Versati da __________
17'862.00
90'718.00
Rendita Mensile invalidità
2'100.00
Rendite versate
47.00
Totale versato
98'700.00
Maggior versamento
7'982.00
Anzianità
Versati da __________
231'168.00
Versati da __________
56'076.00
Totale
287'244.00
Versati a AT 1
287'844.00
Interessi secondo accordo forfettario
13'299.00
Totale versato
301'143.00
In altre parole la
Fondazione ha calcolato la rendita di vecchiaia capitalizzata considerando
l’importo ricevuto da __________ con l’integrazione del datore di lavoro alla
fine del 2005 di fr. 287'244.- , deducendo quindi fr. 7'982 per “maggior
versamento” (tra quanto ricevuto e rendite versate) fissandolo quindi a fr.
279'862, poi corretto dopo numerose insistenze a fr. 301'143.- (doc. T),
aggiungendo interessi nella misura del 2.5% per il 2006, 2.5% per il 2007, 2.75
per il 2008 e 2% per il 2009 (cfr. doc. 18 e doc. T).
Analogamente ha proceduto
a calcolare il capitale di vecchiaia versato a AT 2 (doc. XXXV):
AT 2 inc. 32.2012.50
Invalidità
Versati da __________
73'133.00
Versati da __________
18'471.00
91'604.00
Zusatzrente
Versati da __________
64'321.00
Versati da __________
15'770.00
80'091.00
Totale ricevuto
171'695.00
Rendita Mensile invalidità
3'962.00
Rendite versate
51.00
Totale versato
202'062.00
Maggior versamento
30'367.00
Anzianità
Versati da __________
232'048.00
Versati da __________
56'892.00
Totale
288'940.00
Versati a AT 2
288'940.00
Interessi
838.70
Totale versato
289'778.70
La CV 1 si è limitata a
riconoscere l’importo ricevuto da __________ e il datore di lavoro, di fr.
288’940, al quale ha poi aggiunto fr. 838 di interessi.
Quanto infine e AT 3, il quale
ha optato per il versamento della rendita, la situazione è stata definita dalla
convenuta come segue (doc. XXXV):
AT 3 inc. 32.2012.49
Invalidità
Versati da __________
69'109.00
Versati da __________
16'944.00
86'053.00
Rendita Mensile invalidità
1'992.00
Rendite versate
51.00
Totale versato
101'592.00
Maggior versamento
15'539.00
Anzianità
Versati da __________
219'278.00
Versati da __________
53'762.00
Totale
273'040.00
Interessi 2.5%
27'359.50
Maggior versamento rendita
15'539.00
Capitale per calcolo rendita
284'860.50
Tasso di conversione
6.2%
Rendita annua
17'661.35
Rendita mensile
1'471.78
La prestazione di vecchiaia è
stata calcolata considerando un capitale di vecchiaia di fr. 284'860.50 (calcolato
deducendo il “maggior versamento rendita” di fr. 15'539 e aggiungendo
interessi semplici al 2.5% per fr. 27'359 su 51 mesi) e applicando un tasso di
conversione del 6.2% (in luogo di quello regolamentare del 6.8%), giungendo ad
una rendita mensile di fr. 1'471.80.
In sostanza, quindi, la
convenuta ha calcolato le prestazioni sulla base dei capitali ricevuti da __________
(copertura ca 80%), integrati dai datori di lavoro nella misura del 20%, e da
questi importi ha dedotto parte delle rendite (di invalidità) già versate e,
per quanto riferito alla rendita, applicato un tasso di conversione del 6.2%.
Le prestazioni riconosciute sono in tal modo risultate considerevolmente più
esigue non solo rispetto a quelle di invalidità versate in precedenza, ma
anche, e soprattutto, a quelle cui avrebbero avuto diritto gli interessati nel
caso fossero stati considerati regolarmente affiliati alla CV 1.
In sostanza la CV 1 ha sostenuto
che gli aventi diritto ad una rendita di invalidità al 1. gennaio 2006 non sono
mai entrati a far parte della fondazione e non possono pertanto godere della
copertura degli attivi. Tale tesi è fermamente contestata dagli attori, i quali
chiedono in sostanza il riconoscimento dei diritti quali affiliati alla
fondazione e, quindi, l’aggiunta degli interessi composti sull’intero capitale
vecchiaia e l’applicazione del tasso di conversione regolamentare.
2.11. Questo Tribunale, tutto bene
ponderato, ritiene che, come sostenuto dagli attori, il passaggio di istituto
di previdenza da parte delle ditte __________ e __________, da __________ alla CV
1, ha comportato il trasferimento della globalità degli assicurati, e meglio
sia degli attivi che degli aventi diritto a rendite, incluse quindi anche le persone,
come gli attori, che al 1. gennaio 2006 erano al beneficio di una rendita di
invalidità.
In questo senso, è bene
premetterlo, si è pronunciata in modo inequivocabile l’autorità di sorveglianza
che si è occupata della procedura di liquidazione di __________. Nello scritto
10 settembre 2013 al TCA l’UFAS si è, tra l’altro, espresso in effetti nel
seguente modo:
" I nostri
incarti trattano varie tematiche della liquidazione parziale, realizzatasi col
trasferimento delle due aziende alla CV 1, tra cui anche la questione del
trasferimento dei beneficiari di rendita di vecchiaia ed invalidità. Ma i
contenuti si limitano alla questione dell’affiliazione di queste persone
(vengono riprese dal nuovo istituto di previdenza o restano presso l’__________)
ed agli importi versati una volta deciso il trasferimento alla CV 1, capitali
calcolati dal perito, senza però specificare in quale contesto. Poiché le
rendite d’invalidità dal gennaio 2006 sono state versate dalla CV 1, è pacifico
che la CV 1 abbia ripreso l’affiliazione di queste persone." (doc. XXIX)
L’UFAS ha poi nuovamente
ribadito in data 11 dicembre 2013:
" (…) Che
gli assicurati in questione siano passati alla CV 1 è nel caso chiaro, come su
come vi siano passati non abbiamo traccia." (doc. LI)
2.11.1. Innanzitutto una simile conclusione
si impone analizzando la regolamentazione interna all’istituto di previdenza e
la normativa applicabile.
Richiamato il disciplinamento di
cui all’art. 53e cpv. 4 LPP, il quale dispone di esaminare se il contratto di
affiliazione (quello disdetto; nel nostro caso quindi quello concluso tra le
datrici di lavoro e __________ dispone di una regolamentazione sul mantenimento
o trasferimento dei beneficiari di rendite, il Regolamento __________ in vigore
dal 1. gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2005, cioè al momento del cambiamento
di istituto di previdenza oggetto della presente lite (doc. E), all'art. 74
cpv. 3 prevede che:
" (…)
3. La risoluzione del contratto d'affiliazione comporta i
seguenti
effetti:
a) Tutti
gli assicurati attivi e pensionati del contraente d'assicurazione escono dalla
cassa alla data di disdetta;
b) La
cassa trasferisce i diritti acquisiti individuali di tutti gli assicurati
attivi del contraente d'assicurazione al nuovo istituto di previdenza dello
stesso. L'eventuale ammanco attuariale secondo il bilancio attuariale
approntato alla data d'uscita sarà tenuto in considerazione pro rata. Gli averi
di vecchiaia ai sensi della LPP sono tuttavia garantiti in ogni caso."
Va precisato che la convenzione
di adesione sottoscritta tra __________ e __________ il 4 giugno 1985 (analogamente
a quella conclusa con __________) non si pronuncia specificatamente in merito
allo scioglimento della stessa rispettivamente sulle conseguenze in relazione
agli aventi diritto a rendite, ma rimanda espressamente, per quanto non
regolato, al Regolamento che viene ritenuto parte integrante (“Le
règlement….fait partie intégrante du présent contrat”, doc. XLVIbis/annesso15).
A mente di questo Tribunale
quindi il disciplinamento previsto dall’art. 74 del Regolamento __________
(nella versione in concreto temporalmente applicabile), che può essere
considerato parte integrante della convenzione di adesione, può essere
considerato una valida regolamentazione sul destino degli aventi diritto a
rendite al momento dello scioglimento dello stesso, ai sensi dell’art. 53e cpv.
4 LPP. Questo a maggior ragione se si considera che la formulazione della norma
regolamentare in questione è antecedente alla resa dell’art. 53e LPP, nella
quale norma è confluita sostanzialmente la precedente giurisprudenza sviluppata
dal TFA. Ora, come dianzi esposto (consid. 2.6), la giurisprudenza prevedeva
che per il destino dei beneficiari di rendite in caso di scioglimento di un
contratto di affiliazione era primariamente rilevante la regolamentazione
interna della Cassa (contratto di adesione o regolamento; DTF 127 V 377 e 125 V
421; cfr. anche STF B 57/00 del 22 dicembre 2003,).
Nel caso di __________ è
pertanto evidente che la regolamentazione interna ha disposto in modo esplicito
che la disdetta del contratto di affiliazione comportava l’uscita integrale di
tutto il collettivo assicurato, beneficiari di rendite inclusi.
In altre parole, __________ e __________
non avrebbero potuto uscire da __________ solo con gli attivi, ma lo potevano
fare solo con la globalità degli assicurati e degli aventi diritto a rendite.
Una rescissione parziale del contratto di adesione nel senso che gli assicurati
attivi venivano separati da quelli passivi non sarebbe stata possibile.
Del resto, appare chiaro e
indiscutibile che __________ sia partita sempre dal presupposto che l’uscita
delle ditte affiliate avrebbe compreso la globalità del personale (attivo e
non) assicurato: non solo il tenore del regolamento, ma anche tutta la
documentazione agli atti (scritti, conteggi), di cui si dirà ancora nel
prosieguo, comprova tale circostanza.
Né è possibile in qualche
maniera dedurre che la convenuta abbia inteso o, date le circostanze, avrebbe
potuto intendere, differentemente.
A seguito dello scioglimento
del contratto di affiliazione tra le datrici di lavoro e __________ non era
quindi più immaginabile, stante le disposizioni contrattuali in vigore tra le
stesse, che, come detto, considerano un tutt’uno gli assicurati, attivi e
passivi, che gli aventi diritto ad una rendita restassero assicurati presso __________
(cfr. DTF 127 V 377). Tale conclusione deriva, come detto, anche
dall’applicazione dell’art. 53e cpv. 4 LPP per il quale fa stato quanto
previsto dal contratto di affiliazione.
2.11.2 Ma anche volendo ritenere che la
citata normativa regolamentare non sia da considerare un disciplinamento
sufficiente sul tema del destino dei beneficiari di rendite ai sensi dell’art.
53e cpv. 4 LPP (che appunto prevede come determinante primariamente quanto previsto
nel contratto di affiliazione; cfr. in proposito DTF 125 V 427 e 127 V 377),
secondo questo Tribunale, anche volendo esaminare la seconda opzione prevista
dall’art. 53e cpv. 4 LPP (ovvero l’eventuale accordo tra i due istituti di
previdenza) deve comunque essere ammesso che tra il vecchio istituto di
previdenza (__________) e il nuovo (CV 1) sia comunque venuto in essere,
foss’anche per atti concludenti, un accordo nel senso che anche gli aventi
diritto a rendite venivano trasferiti, unitamente agli assicurati attivi, e a
pari condizioni assicurative, alla CV 1. Parimenti, anche il trasferimento alla
CV 1 dei beneficiari di rendite era parte integrante dell’accordo venuto in
essere tra __________ e __________, da una parte, e la CV 1, dall’altra.
Tale conclusione si impone,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4), analizzando la documentazione
versata agli atti e anche in applicazione del principio della parità di trattamento
tra gli assicurati.
Decisivo appare il fatto
che il nuovo istituto di previdenza ha con i fatti manifestato in maniera
concludente, chiara e incontrovertibile, la volontà di ammettere l’integralità
dei dipendenti delle ditte __________ e __________ affiliate per l’attuazione
della previdenza professionale presso __________ e, quindi, anche i beneficiari
di rendita. Se è vero che dagli atti non è desumibile una regolamentazione esplicita
tra __________ e la convenuta, appare evidente che fra i due istituti un simile
accordo sia avvenuto in via concludente. Sia in questa sede nuovamente
ricordato che il contratto previdenziale, così come i suoi contenuti, non
soggiace ad alcun presupposto di forma e può essere pertanto concluso sulla
base della manifestazione della reciproca volontà, anche tacitamente o per atti
concludenti (cfr. sopra al consid. 2.3; fra gli altri Stauffer, op. cit., n.
1264 p. 473; Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 11 , n. 4, p. 57).
Innanzitutto un rifiuto
dell’ammissione del gruppo degli aventi diritto a rendite non è mai stato
formalizzato per scritto dalla convenuta, la quale ha peraltro accettato senza sostanziali
riserve o opposizioni i capitali di copertura della globalità degli assicurati
presso __________, beneficiari di rendite inclusi.
In effetti, __________ ha
trasferito alla convenuta l’integralità del capitale di copertura a seguito
alla disdetta della convenzione d’affiliazione in essere con le ditte, comprese
le posizioni riguardanti gli aventi diritto a rendite (e inclusi persino i casi
di invalidità annunciati, ma ancora in attesa; cfr. lista allegata al conteggio
finale del 29 maggio 2006, doc. 22). Le riserve matematiche di tutti gli
affiliati (attivi e non) sono stati riversati da __________ applicando una ritenuta
di circa il 20% sulla base del regolamento di liquidazione parziale (prevedente
appunto una decurtazione lineare) approvato dall’UFAS con effetto retroattivo
al 1. gennaio 2005 (doc. L/5; cfr. anche sopra al consid. 2.8). L’uscita è
quindi stata collettiva e accettata dalla convenuta.
Non è per contro documentabile
una qualsivoglia riserva sollevata in proposito da CV 1: il fatto che a suo
dire il trasferimento delle riserve fu effettuato da parte di __________ “unilateralmente
e senza conteggi” (LIV) non è di rilievo, oltre che non comprovato.
Anzi appare evidente che CV 1
abbia ricevuto i capitali da parte di __________ con la consapevolezza del
trasferimento non solo degli assicurati attivi presso __________, ma anche dei
beneficiari di rendita.
La stessa CV 1 ha del resto commissionato,
all’inizio di dicembre 2005, una perizia a __________, Conseils et expertises
en matière de prévoyance professionnelle (una ditta con
sede a __________, guidata dall’esperta d’assicurazioni pensionistiche con
diploma __________, considerata una delle principali ditte di analisi per il
Consulting e le perizie per casse pensioni), sulla base della quale ha
quindi definito anche gli importi da versare da parte delle ditte datrici di
lavoro per colmare il disavanzo presentato da __________ (per le rendite di
invalidità di circa il 25%, doc. 20). Nel rapporto allestito per la FTP il 31
gennaio 2006, __________ si è particolarmente occupata degli aventi diritto a
rendite (di invalidità e di vecchiaia), presso __________ e __________,
sottolineando che, stimato un tasso generale di sottocopertura del 75% presso __________,
la situazione relativa agli aventi diritto a rendite era difficile, considerato
come le diverse basi tecniche influenzavano il calcolo. In
effetti:
" En effet, la réserve mathématique calculée par __________ se base sur
EVK2000, taux d’interet technique 4.5%, marge pour longévité de 2%, alors que
la CV 1 se base sur EVK 2000, 4%, marge pour longévité de 2.5%.
Meme si l’__________ n’effectuait pas la reduction
de 25%, le montant de transfert serait insuffisant, d’environ 5.5% (5% pour la
difference du taux technique et 0.5% pour la longévité).” (doc. 20, p.
4)
In tale rapporto __________ ha
quindi preso in considerazione le diverse possibilità per la copertura degli
aventi diritto a rendite (di vecchiaia, per superstiti e di invalidità),
considerato lo scoperto palesato da __________. Per quanto riguardava i
beneficiari di rendite di invalidità, il rapporto ha presentato
dettagliatamente la situazione (con una prospettiva di ammanco di quasi fr.
300'000 per quanto riguarda __________, doc. 20 p. 6) specificando che nel caso
in cui le rendite di invalidità fossero state da considerare di natura
temporanea con un’aspettativa ad una rendita di vecchiaia (in luogo di rendite
di invalidità vitalizie), la susseguente rendita di vecchiaia futura sarebbe
stata da calcolare secondo il regolamento della CV 1, e quindi secondo il
primato dei contributi, riuscendo in tal modo a ridurre lo scoperto tecnico. Il
rapporto concludeva quindi precisando che con riferimento ai beneficiari di
rendita occorreva quindi procedere contro __________ per tentare di recuperare
la parte di riserva matematica non trasferita nella misura dei diritti
acquisiti. Infine __________ riferiva di avere discusso della
situazione con la responsabile dell’UFAS, signora __________, per la quale “les
rentiers doivent en tout cas quitter l’__________ en cas du départ, vu que le
contrat d’affiliation stipulait ce départ en cas de résiliation. Art. 53e al. 4
dernière phrase ne s’applique pas, car selon elle il existe una reglementation
concernant les rentiers en cas de départ”. Riferiva inoltre che,
sempre secondo l’UFAS, i diritti acquisiti dei beneficiari di rendita dovevano essere
garantiti, ciò che significava che le rendite non potevano essere ridotte. Al
rapporto era inoltre allegata una lista delle rendite in corso, fra le quali
quella di AT 1, con precise indicazioni riguardo a ammontare delle rendite,
capitali accumulati, speranza di vita e, quindi, scoperto sul capitale di
copertura (doc. 20).
Alla luce di questa perizia, commissionata
come detto proprio da lei stessa, appare quindi malvenuta la CV 1 laddove nega
di essere stata al corrente dell’avvenuto trasferimento degli aventi diritto a
rendite e delle perdite che ne sarebbero derivate.
Avendo quindi accettato i
capitali degli aventi diritto a rendite, questi ultimi sono stati presi a
carico dal nuovo istituto di previdenza, ciò che di fatto comporta la
conclusione di un contratto di ripresa (cfr. sopra la consid. 2.6;
cfr. Kieser in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit, ad art. 53e n. 21 p. 880).
Del resto va osservato che
secondo la normativa legale esistono solo due possibilità per gli aventi
diritto a rendite nel caso di un cambio di istituto di previdenza: o essi rimangono
nell’istituto precedente o vengono trasferiti a quello nuovo. Nel caso che ci
occupa, avendo __________ trasferito i relativi capitali di copertura (sulla
base di un Regolamento di liquidazione parziale approvato dall’UFAS, doc. L/5)
ed essendo __________ completamente uscita di scena, è evidente che essi sono stati
trasferiti alla CV 1.
2.11.3. Ma anche esaminando i rapporti
intercorsi con le ditte affiliate, sia con __________ sia con la CV 1, emerge
chiaramente che il passaggio di istituto di previdenza è avvenuto nella
consapevolezza esplicita che gli aventi diritto a rendite venissero trasferiti
alla convenuta, collettivamente unitamente agli attivi.
Innanzitutto, i dipendenti
delle ditte, tramite il loro organo paritetico, come ben si evince dalla
documentazione agli atti,
hanno dato il loro accordo ai
sensi dell’art. 11 LPP al passaggio da __________ alla CV 1 alla precisa
condizione che lo stesso passaggio inglobasse anche gli aventi diritto a rendite.
Fra le varie corrispondenze
agli atti basti citare il verbale dell’assemblea tenutasi il 26 settembre 2005
alla presenza dei beneficiari di rendita, la direzione di __________ e dell’amministratore
della CV 1, nel corso della quale i beneficiari hanno approvato all’unanimità
la disdetta del contratto con __________ alla condizione che “l’azienda si
assuma l’onere di copertura totale 100% e soprattutto che sia attivi che
pensionati vengano trapassati alla nuova Cassa” (doc. FF3; cfr. per esteso
al consid. 2.9).
In particolare, con la già
citata lettera 28.9.2005 (doc. F; cfr. al consid. 2.9) l'__________ ha informato
pensionati e beneficiari di rendite A__________ della situazione e del fatto
che dal 1. gennaio 2006 __________ avrebbe introdotto ulteriori misure di
risanamento. Ha informato anche che la Commissione del Consiglio di
amministrazione per gli affari del personale ed il personale attivo dell'__________
avevano deciso di non sottoscrivere il nuovo contratto con __________, ritenuto
che nel frattempo erano stati contattati "altri istituti di previdenza
in grado di garantire l'affiliazione con le medesime attuali prestazioni ma con
maggiori garanzie di solvibilità a lungo termine e con condizioni contrattuali
più equi e rispettosi dei diritti dei lavoratori". Ha comunicato che "Per
i motivi esposti l'__________ ha deciso di sciogliere il contratto con l'__________
garantendo gli attivi ed ai beneficiari di rendita il capitale di
copertura necessario all'affiliazione nella nuova cassa".
Anche la lettera delle __________
ai propri pensionati e beneficiari di rendite, del 16 settembre 2005 (doc. G)
era stata di contenuto simile: "Nel merito l'azienda valuta che
Fondazioni concorrenti siano in grado di garantire le medesime prestazioni con
maggiori garanzie di solvibilità a lungo termine e con dei Contratti più equi e
rispettosi dei diritti dei lavoratori." Per il caso di disdetta,
l'azienda prevedeva due scenari, da un lato che i beneficiari di rendite
rimanessero presso __________, dall'altro che i beneficiari di rendita
passassero alla nuova Cassa e l'azienda garantisse il versamento del capitale
di copertura per attivi e pensionati alla nuova Cassa (doc. G). Il 23 dicembre
successivo l’azienda riscriveva ai suoi dipendenti comunicando l’avvenuta affiliazione
alla CV 1, precisando che avrebbe anticipato le rendite in corso per i mesi di
gennaio e febbraio per evitare disagi ai beneficiari di rendita (doc. I).
Ora, non si vede per quale
ragione le ex datrici di lavoro (entrambe!) avrebbero dovuto rivolgersi in
questo senso ai loro dipendenti se quanto descritto non fosse corrisposto al
vero rispettivamente se in qualche modo avesse anche solo ipotizzato un diverso
destino assicurativo per gli aventi diritto a rendite.
Ma, come anticipato, anche la
documentazione agli atti che riferisce della fase di decisione presso le due
aziende attesta che la volontà di __________ e __________ unitamente ai
dipendenti rispettivamente ai loro rappresentanti interpellati (cfr. l’art. 11
LPP), era quella di procedere al cambio di istituto di previdenza solo e
soltanto se sia gli attivi che i pensionati fossero stati trasferiti al
nuovo istituto di previdenza, fermo restando l’obbligo delle aziende di
provvedere a colmare eventuali ammanchi sulla copertura totale dei capitali
(verbale dei beneficiari di rendite della __________ del 26 settembre 2005,
doc. FF3; cfr. anche lo scritto __________ a una beneficiari di rendita del 26
settembre 2005 prodotto quale doc. FF2; cfr. al consid. 2.9). La documentazione
dimostra ulteriormente che detta volontà, di garantire cioè sia a attivi che a
pensionati la copertura al 100% nel caso di liquidazione parziale di __________,
era nota a CV 1, la quale nulla ha mai eccepito in merito (fra le altre cfr.
lettera 13 gennaio 2006 di __________ a __________, doc. XLVIbis/annesso 14a).
È quanto del resto hanno
dichiarato le datrici di lavoro rispondendo ai quesiti del TCA in corso di
causa (XLVI). Entrambe hanno in sostanza dichiarato che era per loro chiaro che
anche i beneficiari di rendite sarebbero stati trasferiti alla CV 1 “alle
condizioni conformi al Regolamento”, la costituzione di un “Fondo di
riserva per beneficiari di rendite” essendo una adeguata garanzia per la
copertura delle future rendite di invalidità e vecchiaia a favore degli ex
dipendenti (doc. l e XLVI n.2).
Alla domanda posta dal TCA se
con la CV 1 fosse stato trattato il tema del destino assicurativo dei
beneficiari di rendita, la __________ ha risposto come segue:
" (…)
Risposta alla domanda n. 2.
Come risulta dalla convenzione ____________________ /CV 1
sottoscritta successivamente (il 12 novembre 2008), all'epoca del passaggio
dalla __________ alla CV 1, la volontà di __________ è sempre stata quella di
garantire al personale attivo e ai propri pensionati il capitale mancante
al 31.12.2005 (Annesso 4).
Anche dalle lettere inviate il 9 dicembre 2005 ed il 29 maggio
2006 dalla __________ alla CV 1 con i conteggi provvisori dei valori da
trasferire, si evince che il trasferimento riguardava tutte le persone
che sarebbero state o che già erano al beneficio di rendite
(Annessi 5 e 6).
Al 14 settembre 2006 __________ comunicò il conteggio al 31
dicembre 2005 che in seguito fu considerato definitivo (Annesso 7).
Dallo spulcio dei documenti risulta che l'interlocutoreCV 1 e
sempre stato il Sig. __________, amministratore CV 1.
Come indicato nella lettera CV 1 ad __________ del 31 marzo 2006
(Annesso 8), i nostri versamenti e i versamenti di __________P andavano a
costituire gli averi di vecchiaia per gli assicurati attivi nonché un fondo di
riserva per i beneficiari di rendite. Su tali averi venivano poi accreditati
gli interessi legati alla redditività, realizzati presso le banche alle quali
erano affidati i patrimoni.
(…)
… la costituzione del fondo di riserva per pensionati ed invalidi
è stata a suo tempo considerata da __________ la garanzia per la copertura delle
rendite di anzianità e di invalidità per gli ex dipendenti, notando pure che,
come indicato nella premessa __________ ha versato CHF 1'130'199.15 quale
copertura delle riserve necessarie, mancanti
versamento __________ (Annesso 1). (…)" (Doc. XLVI)
Con il già menzionato scritto del
18 dicembre 2005 (e quindi ancora nella fase precedente all’effettivo passaggio
degli affiliati alla CV 1) __________ ha precisato a CV 1 le scadenze da
rispettare per il versamento delle rendite ai pensionati chiedendo di
comunicare “gli importi delle singole rendite dei pensionati” al fine di
permetterle di anticipare il versamento di gennaio e febbraio 2006 onde evitare
disagi ai pensionati (XLVI/9). Evidentemente un tale scritto non avrebbe avuto
ragione di essere se il passaggio dei pensionati fosse stato controverso.
Anche dalla convenzione __________
/CV 1 sottoscritta successivamente (il 12 novembre 2008) emerge la volontà di affiliare
la Cassa di previdenza __________ alla CV 1 con la globalità degli affiliati,
attivi e pensionati, e che l’eventuale capitale mancante al 31 dicembre 2005, in relazione ai pensionati e al personale attivo, veniva garantito da __________ (doc. XLVI/4;
cfr. al consid. 2.9 per esteso).
Del resto la CV 1, nemmeno nelle
sue corrispondenze con le datrici di lavoro, ha mai sollevato alcuna obiezione
o formulato alcuna precisazione che potesse lasciare chiaramente immaginare
diversamente.
In particolare l’inserto
contiene gli scambi di corrispondenza nel corso del 2006 in relazione ai versamenti ricevuti da __________ e dalle ditte affiliate allo scopo di
assicurare la copertura al 100% di attivi e pensionati (documenti allegati da __________,
doc. XLVI/bis allegati 14, 14d, 14f). Il 31 marzo 2006 ad esempio la convenuta
scriveva ad __________ illustrando gli importi ricevuti provvisoriamente da __________,
per gli assicurati attivi e per i pensionati, specificando pure che restavano
da chiarire due casi di invalidità (XLVI/8). Con conteggio del 26 giugno 2006
la CV 1 illustrava a __________ gli importi ricevuti specificatamente per gli
aventi diritto a rendite e contabilizzate per gli aventi diritto a rendite di
vecchiaia (12), di invalidità (3) e vedovili (1) oltre a 32 assicurati attivi,
calcolando uno scoperto ancora aperto di ca 1.2 Mio (allegato 14d a XLVI/bis).
Anche __________, interpellata
dal TCA, ha confermato nella sostanza l’accordo dato dalla convenuta al
trasferimento dei beneficiari di rendita. In particolare, riferito come nelle
trattative con CV 1 fosse stato concordato il passaggio e mantenimento delle
rendite di invalidità da parte della CV 1, la ditta ha specificato che il
trattamento riservato ai beneficiari di invalidità era stato approfondito nella
convenzione __________ -CV 1 di cui al doc. 3 e relativi allegati, in
particolare nella perizia __________ (L). Ora, da tale convenzione, citata per
esteso al consid. 2.9. che precede, emerge che __________ si era impegnata a
farsi garante per la copertura al 100% del proprio personale attivo e dei
beneficiari di rendita e che, alla luce della perizia (__________) fatta
eseguire dalla CV 1 per stabilire “l’esatto ammontare del disavanzo di
personale attivo e pensionati sulla base delle riserve comunicate da __________”,
la ditta si era impegnata a versare un ulteriore ingente importo “a
copertura al 100% del proprio istituto di previdenza” (doc. 3).
A domanda del TCA, __________
ha ulteriormente precisato:
" La
Convenzione (doc. 3) conferma che la nostra azienda ha provveduto a
ripristinare le riserva matematiche di tutti gli assicurati calcolate dal
perito della CV 1 (perizia __________ del febbraio 2006). Per ognuna delle
categorie di assicurati la perizia stabilisce le rispettive riserve attuariali
e l’ammontare delle riserve mancanti reintegrate alla firma della Convezione
dalla nostra azienda. Esse sono state calcolate secondo i parametri CV 1” (doc.
L n. 13).
Non solo quindi i beneficiari
di rendita sono stati ripresi dalla convenuta, ma in ogni modo __________ (e analogamente
ha fatto __________) si è fatta garante presso la CV 1 per il mantenimento
delle rendite e ha provveduto a colmare il disavanzo creato da __________
integrando i capitali, trapassati “collettivamente”, sulla base di una perizia
commissionata a __________r proprio da CV 1 e non contestata dalle ditte
affiliate, le quali hanno in effetti provveduto a versare gli importi stabiliti
da tale perizia. Del resto in proposito risulta eloquente anche la lettera
indirizzata il 7 novembre 2005, ossia nell’ambito delle trattative in vista
dello scioglimento del contratto con __________ e l’adesione alla CV 1, nella
quale __________ comunica alla convenuta di aver deciso di accettare l’offerta
e comunicando che “il nostro attuale istituto di previdenza ci ha indicato
la procedura che intende adottare per il trapasso di attivi e pensionati”
precisando che “indipendentemente dalla posizione di __________ e dal tipo
di liquidazione che crescerà in giudicato, la nostra azienda si fa garante per
la copertura 100% dei nostri attivi e pensionati” (doc. L/4). In data 9
gennaio 2006 sempre __________ precisava a CV 1 :
" Confermiamo
il nostro impegno alla copertura del 10% in caso di una definitiva applicazione
della procedura di liquidazione parziale. A tal riguardo, già in occasione
della seduta del 17 giugno 2005, il nostro consiglio di amministrazione ha
deciso la creazione di un fondo per la Previdenza del personale, in parziale
risposta ad una richiesta di destinazione degli interessi creditori sollevata
dagli azionisti della società. Ad inizio dicembre 2005 abbiamo incaricato il
nostro revisore di valutare le possibili modalità di accantonamento su tale
fondo del capitale di copertura.
Restiamo comunque in attesa della vostra perizia volta a stabilire
l’ammontare effettivo del disavanzo di attivi e pensionati sulla base delle
riserve comunicate da __________ allegate alla vostra lettera in oggetto. Di
primo acchito sembrerebbe che tutti i beneficiari di rendita dispongono di
capitali di copertura ben superiori all’avere teorico calcolato sulla base di
una speranza di vita di 81 anni ad un tasso remunerativo del 3.5% (basi di
calcolo FTP) “ (doc. L/4).
Alla domanda del TCA se la CV 1
avesse dato delle assicurazioni (scritte o verbali) circa “l’ammissione, a
pari condizioni, degli assicurati già al beneficio di rendita di invalidità”,
__________ ha risposto:
" La CV 1 ha
garantito la ripresa di tutti gli assicurati __________ (attivi e pensionati)
alle condizioni conformi al proprio regolamento.(doc. L)
La __________ ha ribadito la
sua posizione precisando che __________ ha provveduto, conformemente al suo
art. 74 Regolamento, a trapassare a FTP i capitali di tutti gli affiliati, “le
riserve matematiche di tutti gli affiliati (attivi, pensionati e beneficiari di
rendite di invalidità)” applicando una ritenuta lineare di ca il 20%. Ha
altresì osservato che il regolamento di liquidazione parziale alla base della
decurtazione lineare era stato approvato dall’UFAS ad inizio ottobre 2005 addirittura
retroattivamente al 1. gennaio 2005 (doc. L al quesito 12).
Palese emerge dunque la volontà
di scegliere un istituto di previdenza in grado di garantire l’affiliazione con
le medesime attuali prestazioni e a tutti gli affiliati, attivi e non.
Del resto dalla corrispondenza
intercorsa si desume che uno dei motivi per cui le ditte in questione avevano
deciso di abbandonare l’affiliazione a __________ era la volontà di quell’istituto
di pretendere, nell’ambito del pianificato risanamento, la riscossione anche
dai beneficiari di rendite di contributi di risanamento, circostanza questa non
voluta dalle ditte in questione a tutela dei propri dipendenti e ex dipendenti (doc.
F). Ciò premesso, mal si concilierebbe dunque un trasferimento parziale dei
propri affiliati.
Del resto anche la convenzione
sottoscritta tra le ditte datrici di lavoro e la convenuta, pur non prevedendo
una regolamentazione esplicita, nelle sue premesse riferisce che “con
lettera 7 novembre 2005 __________ confermava a CV 1 di accettare
l’affiliazione alla CV 1 e di farsi garante per la copertura 100%, del proprio
personale attivo e beneficiari di rendita, indipendentemente dal tipo di
liquidazione applicata da __________” (doc. 3 citato al consid. 2.9 che
precede). La seconda (e terza) premessa precisava ulteriormente che, stante
l’impegno richiesto a __________ di accantonare i mezzi necessari per
effettuare la copertura al 100% entro il 31.12.2011 (nel caso in cui non fosse
stato possibile ricevere gli importi necessari da __________ dopo aver seguito
le vie legali), nel frattempo la CV 1 si sarebbe impegnata a garantire le rendite
ai pensionati al 100% fino all'esaurimento del fondo speciale creato presso la CV
1 a nome della __________) (doc. 3). La CV 1, fatta eseguire come d’accordo una
perizia volta a stabilire l'esatto ammontare del disavanzo di personale attivo
e pensionati sulla base delle riserve comunicate da __________, quantificato lo
scoperto indicato dal perito di fiducia (la ditta __________) e considerati i
versamenti di __________ alla CV 1, in totale di riserve indivise tra attivi e
pensionati, ha concluso che __________ doveva versare “a copertura al 100%
del proprio istituto di previdenza II pilastro” fr. 854'957 con valuta 31.12.2008.
Questo importo serviva a raggiungere il totale passivi di CHF 7'211'233
calcolati da __________ il 6 febbraio 2006, oltre a ulteriori CHF 64'122 a compensazione degli interessi passivi maturati da 1.1.2006 a 31.12.2008 riferiti al deficit
attuariale di CHF 854'957 (Doc. 3; cfr. per esteso al consid. 2.9).
In definitiva, anche il tenore
di tale accordo concluso dalle parti non lascia dubbi sul fatto che il
passaggio comprendesse anche i beneficiari di rendita.
In effetti, gli (ingenti) importi
versati dalle ditte datrici di lavoro alla CV 1 (fr. 1.1 ca da __________,
doc. XLVIbis/14e) sono stati da lei stessa calcolati per ogni collaboratore
attivo e ogni beneficiario di rendita, sulla base di quanto riversato da __________.
Tale versamento, eseguito in diverse tranches, per coprire le riserve
matematiche necessarie, sulla base della perizia __________, andava a
costituire gli averi di vecchiaia per gli assicurati attivi nonché un fondo di
riserva per i beneficiari di rendite (doc. XLVI; cfr. anche doc. L/12) e su
tali averi andavano poi accreditati gli interessi legati alla redditività. Il
tutto per colmare le lacune lasciate da __________, avendo in sostanza
integrato i datori di lavoro il capitale trasferito da __________ con un
versamento supplementare del 20% (cfr. anche XLVI/14, 14a-14s; doc. 3).
Le già citate comunicazioni del
27 dicembre 2005 di __________ e del 23 dicembre 2005 di __________, con le
quali le ditte hanno informato i beneficiari di rendite del passaggio alla CV 1
e dell’accordo preso con il nuovo istituto di previdenza nel senso che loro
avrebbero anticipato il pagamento delle rendite all’inizio del 2006 per evitare
disagi agli aventi diritto (doc. I, H), forniscono un’ulteriore conferma
dell’avvenuto accordo in tal senso intervenuto con la fondazione convenuta.
2.11.4. Anche le comunicazioni che sono
seguite da parte della convenuta non lasciavano dubbi al riguardo. Durante i
mesi di agosto e settembre 2006, gli assicurati beneficiari di rendite venivano
in effetti informati dalla convenuta che "la nostra Fondazione ha
stipulato una convenzione di adesione con l'__________ ",
rispettivamente con l'__________. Chiedevano l'inoltro di alcuni documenti per
controllare “tutti i casi di inabilità lavorativa” (doc. J; doc. Q: "Stiamo
eseguendo delle verifiche del diritto alle rendite dei nostri
assicurati"). Mal si comprende quale interesse avrebbe dovuto avere la
Fondazione convenuta di indagare sui casi di invalidità se i relativi
beneficiari non fossero stati loro assicurati.
In alcuni casi (rendite
professionali), seguiva nel settembre 2006 un'ulteriore conferma della ripresa
del pagamento della rendita mensile, “constatata (…) la disponibilità del
datore di lavoro a colmare la lacuna generata dalla liquidazione parziale a
seguito dell'uscita dall'__________ " (cfr. doc. K).
Nel dicembre 2006 la CV 1,
precisando che “è entrata a far parte della nostra Fondazione con
effetto 1.1.2006”, comunicava a AT 1 che “nonostante le disposizioni di
legge la fondazione __________ non ci ha versato le riserve sufficienti per
procedere al versamento della sua rendita intera” e che d’accordo con il
datore di lavoro “procediamo comunque al versamento al 100% sperando che i
responsabili della sua vecchia fondazione rispettino la legge e ci versino
quanto dovuto” . Ha quindi confermato che dal 1. gennaio 2007 avrebbe
versato la rendita “anticipata a nome nostro dal suo datore di lavoro per il
2006” (doc. L).
Nell’ottobre 2007 sempre la CV
1 si rivolgeva a AT 2 allo scopo di effettuare delle “verifiche del diritto
alle rendite dei nostri assicurati” concludendo che “dopo aver ricevuto
le sue informazioni continueremo a versarle le rendite come da contratto”
(doc. M). Analoga comunicazione è stata inviata nel novembre 2009 (doc. Q). Sempre
a AT 2 la CV 1 comunicava il 18 dicembre 2008 che “per motivi legati alle
riserve necessarie per garantire la sicurezza del versamento della rendita,
riprenderemo a partire dal 3 gennaio 2009 a versare la sua rendita (…) Lei conserverà naturalmente tutti i diritti acquisiti” (doc. P).
Le comunicazioni da parte della
convenuta hanno insomma sempre lasciato intendere che l’ammissione alla
fondazione riguardasse la globalità degli assicurati (attivi e beneficiari di
rendita).
Ma anche il comportamento
tenuto in seguito dalla convenuta non ha lasciato dubbi in proposito all’avvenuto
trasferimento degli aventi diritto a rendite. Svariate comunicazioni ai
beneficiari di rendite in effetti non permettevano conclusione diversa.
Con una circolare del 15
febbraio 2008 a tutti i beneficiari di rendita la CV 1, riferendosi al fatto
che le rendite venivano ora versate da __________ (compagnia riassicurativa
della CV 1), comunicava che malgrado la comunicazione de __________ (secondo la
quale avrebbe versato direttamente le rendite dal 1. marzo 2008 quale riassicuratrice,
doc. N) voleva precisare che le rendite erano interamente garantite e che essi
restavano comunque legati alla Fondazione, precisando che La __________ era la
compagnia assicurativa “presso cui abbiamo assicurato i rischi, separandoli
dagli averi dì vecchiaia che continuano a restare presso di noi."
(doc. O). Nel dicembre 2008 la CV 1 ha tuttavia comunicato ai beneficiari di
rendita che “per motivi legati alle riserve necessarie per garantire la
sicurezza del versamento della rendita” dal gennaio 2009 avrebbe ripreso a
versare la sua rendita mensile, specificando che in ogni modo essi avrebbero
conservato “naturalmente tutti i diritti acquisiti" (doc. P).
Ancora più significativa le
lettera inviata all’assicurato AT 1 in occasione dell’avvicinarsi della età di
pensionamento. Nello scritto del 21 ottobre 2009 la CV 1, in previsione del
compimento dei 65 anni (il 5 novembre 2009), comunicava che “in base al
nostro regolamento anche le persone in invalidità al momento del pensionamento
possono chiedere il versamento del capitale accumulato invece della rendita di
vecchiaia”, procedendo di seguito ad allestire il calcolo delle varie
prestazioni a suo favore.
Nel calcolo allegato emergeva
con chiarezza che il capitale ricevuto era al 100%: 80% da __________ e 20% dal
datore di lavoro (doc. S). Il capitale indicato, sia detto per inciso,
corrisponde a quanto pervenuto da __________.
In ogni caso va risottolineato
che sia __________ che __________ hanno versato alla convenuta a fondo perso,
ossia senza nessun obbligo di rimborso, importanti cifre (doc. XLVI; doc.
XLVI/1) per raggiungere le riserve matematiche complessive necessarie per
garantire la copertura dell’ammanco generato da __________. Secondo __________
al momento della disdetta del contratto con __________, la ditta ha inteso
comunque garantire ai beneficiari di rendite (così come agli attivi) “il
capitale di copertura necessario all’affiliazione nella nuova cassa” (doc.
XLVI). Ciò risulta chiaramente anche dalla convenzione __________ /CV 1 sottoscritta
successivamente (il 12 novembre 2008) nella quale emerge la volontà di
affiliare la Cassa di previdenza __________ alla CV 1 e che l’eventuale
capitale mancante al 31 dicembre 2005, in relazione ai pensionati e al personale attivo, veniva garantito da __________ (doc. XLVI/4).
2.12. A tale conclusione nulla
possono mutare le allegazioni della convenuta, per la quale in sostanza gli
aventi diritto a rendite non sono entrati a far parte della fondazione.
In particolare, il fatto
che l'art. 10 del Regolamento CV 1 (doc. D) di per sé preveda che non vengono
ammessi salariati che sono invalidi per almeno il 70%, non può essere
determinante in quanto tale norma è comunque stata superata dall’ammissione di
tutti gli aventi diritto (dipendenti e ex dipendenti delle ditte in oggetto) al
momento del passaggio da __________ alla convenuta. La convenuta era
consapevole in effetti che non avrebbe potuto riprendere solo una parte degli
assicurati, considerato l’art. 74 Regolamento __________, e malgrado questo ha
concluso i rispettivi accordi con le ditte datrici di lavoro __________ e __________
e con la __________ medesima e, quindi, accettato gli averi previdenziali riversati
da __________ nella loro globalità. In seguito ha comunque confermato il suo
accordo all’ammissione di tutti gli assicurati, attivi e non, non solo
ricevendo gli importi che le sono stati accreditati, ma anche riprendendo
l’obbligo di prestazione delle rendite di invalidità (e di vecchiaia) in corso.
Come anticipato al consid. 2.6
che precede, deve essere sottolineato che se è vero che nessun nuovo istituto
di previdenza può essere costretto ad ammettere beneficiari di rendita, è anche
vero che l’ammissione di ogni nuovo assicurato (attivo o beneficiario di
rendita) è comunque parte del nuovo contratto di affiliazione cosicché nel caso
di mancato accordo sugli aventi diritto a rendite - in casi, come quello in
oggetto, in cui si tratta di un’uscita collettiva - lo stesso contratto di
affiliazione non può venire concluso. Del resto, nessun istituto di previdenza
soggiace ad un obbligo di contrarre (cosidettto “Kontraierungszwang”): il nuovo
istituto di previdenza è pertanto libero di decidere, nel caso vi siano beneficiari
di rendita che non sono secondo i suoi parametri completamente finanziati, ma
che devono, come nella fattispecie, seguire il destino degli assicurati attivi
non potendo comunque restare presso il precedente istituto di previdenza, se
intende ammetterli unitamente agli assicurati attivi oppure se decidere di
rifiutare globalmente la nuova annessione (Stauffer, op. cit., n. 1283, p.
481).
Né del resto la convenuta
può richiamarsi a presunte, ma non note, condizioni assicurative stipulate
presso il riassicuratore La __________, giacchè i rapporti
derivanti dal contratto di affiliazione tra datore di lavoro e istituto di
previdenza e quelli discendenti dal contratto di assicurazione tra l’istituto
di previdenza e la compagnia di assicurazioni, sono distinti uno dall’altra,
considerato altresì come nella fattispecie il contratto concluso con la CV 1
non rimandi al contratto di assicurazione, il cui contenuto non può quindi
dirsi parte integrante del contratto di affiliazione.
La convenuta sottolinea inoltre
di non aver sottoscritto il “Contratto di trasferimento” tra __________ CV
1 inviatole in bozza e come “Projet” da __________ con la citata lettera del 9
dicembre 2005 (doc. 10, 11) e firmato solo da quest’ultima in data 29 maggio 2006.
Questo contratto prevede tra l’altro che la CV 1 riprende i capitali della fondazione
ai sensi dell’art. 181 CO per totali di quasi 6 mio di passivi, fra i quali,
oltre a circa 2 mio per “capitale di copertura degli assicurati attivi in
primato di prestazioni “ e 17'000 fr. circa per “averi di vecchiaia di
assicurati attivi in primato di contributi”, espressamente oltre 5 mio quale “capitale
de couverture des beneficiaires de rentes”. Il contratto prevede inoltre
che la rescissione del contratto di adesione costituisce una liquidazione
parziale ai sensi dell’apposito Regolamento approvato dall’UFAS.
Ora, tale contratto, benché non
sottoscritto dalla convenuta, esprime tuttavia la volontà chiara delle parti che
poi, malgrado qualche reticenza iniziale da parte di CV 1, è divenuta
effettiva, i menzionati importi essendo poi stati effettivamente trasferiti e
accettati dalla CV 1 (doc. 28). La mancata sottoscrizione non impedisce cioè il
fatto che il contenuto dello stesso corrisponda di fatto ad un accordo preso e
attuato nella pratica. Del resto nello scritto 20 giugno 2006 la CV 1, in risposta
alla bozza di contratto inviatale, si limitava a far notare che “le riserve
per i beneficiari di rendite non permettono il versamento delle rendite come
versate fino al 31.12.2005” ragione per cui, “trattandosi di diritti
acquisiti” non poteva firmare il contratto (doc. 29, 30). Tale reazione,
quantomeno poco chiara, dimostra comunque che il trasferimento dei beneficiari
di rendite era in quanto tale acquisito trattandosi semmai di un problema di ammontare
di capitali trasferiti. Problema che poi è stato, come noto, superato dal fatto
che le datrici di lavoro sono state chiamate ad intervenire versando lo
scoperto fino a coprirlo al 100%, come da calcoli eseguiti dal perito della __________
incaricato dalla convenuta (doc. 20).
Non può essere seguita la
convenuta nemmeno laddove contesta, anche se solo velatamente, la natura della
prestazione di invalidità versata agli attori, in quanto comunque tale censura
risulta superata, le rendite di invalidità essendo peraltro state versate agli
attori senza eccepire. È comunque emerso dall’istruttoria che gli accordi
intercorsi con le ditte datrici di lavoro prevedevano che la CV 1 avrebbe comunque
e in ogni caso ripreso le rendite di invalidità, in particolare anche in
assenza di un rendita dell’assicurazione invalidità (cfr. doc. L/5).
In ogni modo poi il presente
litigio concerne unicamente le prestazioni di vecchiaia.
La convenuta in sostanza nega da
un lato di aver ammesso i titolari delle rendite, dall’altro riconosce però di
aver ricevuto e accettato gli averi di copertura destinati agli stessi e aver
versato le rispettive rendite di invalidità, attestando quindi con i fatti la
ripresa dei rispettivi beneficiari. Solo col verificarsi del nuovo caso
assicurativo costituito dal raggiungimento dell’età pensionistica, sembra
volersi distanziare, forse dopo aver maturato la consapevolezza della necessità
aggiuntiva di capitali per finanziare le prestazioni. Un siffatto
atteggiamento, che configura contrattualmente una violazione del principio
dell’affidamento nella sua più puntuale specificazione del “nemo venire contra
factum proprium” - che intende impedire che la parte contrattuale agisca in
maniera contraddittoria -, come tale non può venir tutelato. La ripresa
dell’obbligo di versare le rendite, preceduta dall’accettazione dei capitali
previdenziali degli assicurati aventi diritto ad una rendita così come
successivamente delle somme integrate dai datori di lavoro, ha reso più che mai
concludente e effettiva e, di conseguenza non più reversibile, la legittima e
completa ammissione anche dei beneficiari di rendite alla fondazione.
CV 1 afferma in sostanza di non
essere stata d’accordo di ammettere i beneficiari di rendita, ma che poi,
considerato come __________ avesse versato in varie tranches anche gli importi
a loro favore, da gennaio 2006, avendo cessato __________ il versamento delle
prestazioni ai beneficiari di rendite, i quali “a rigore avrebbero dovuto
essere invitati a rivolgersi ad __________, ma questo avrebbe significato che,
per parecchio tempo, non avrebbero ricevuto nulla”, avrebbe cercato una “soluzione
per analogia e buon senso” con le aziende, “in mancanza di base
contrattuali o regolamentari adeguate” (doc. XLV). Nei primi mesi quindi le
aziende avrebbero anticipato il pagamento delle rendite di invalidità,
successivamente, una volta ”stabiliti quali erano gli importi versati da __________
a CV 1” in relazione a tali beneficiari di rendita, la CV 1 è subentrata
nel pagamento, tramite __________ nell’ambito del contratto di riassicurazione (doc.
XLV).
Simili allegazioni nulla
possono mutare alle predette conclusioni, ma semmai dimostrano ulteriormente
che la convenuta, anche ammettendo che inizialmente non fosse stata intenzionata
ad ammettere i beneficiari di rendite d’invalidità, o solo a precise
condizioni, accettando i capitali a loro favore (i primi conteggi sono datati 9
dicembre 2005, doc. 10, 11, 12), compresi quelli integrati dalle ditte
affiliate e assumendosi il versamento delle prestazioni di invalidità, ha accettato
in modo concludente anche l’affiliazione di queste persone. Laddove la stessa
pretende di dedurre diversamente, quasi volendo far credere di aver proceduto
al versamento delle rendite con uno spirito quasi “assistenziale”, ossia per
non sfavorire i beneficiari di rendite, risulta, oltre che poco credibile, pretestuosa.
Nemmeno il fatto che, a suo
dire, __________ avrebbe trasferito “unilateralmente” (LIV) e senza
conteggi le riserve il 29 dicembre 2005, è di rilievo. Come dianzi già
esaurientemente esposto, dall’inserto emerge innanzitutto che __________ ha
fornito alla convenuta conteggi precisi, per ogni singolo assicurato e
beneficiario di rendita, già in data 9 dicembre 2005 con tanto di liste
dettagliate, separate per gli attivi e i beneficiari di rendita d’invalidità e
di vecchiaia, con tutte le informazioni sui singoli, le prestazioni versate, i
capitali di copertura, gli importi di sottocopertura e quelli che sarebbero
stati versati (doc. 11). A ciò nulla muta il fatto che detti conteggi siano
stati in seguito aggiornati e precisati (segnatamente quanto al grado di
copertura) nel settembre 2006 (doc. 15, 16). Detti conteggi non sono stati
contestati dalla convenuta, se non con riferimento allo scoperto tecnico e
sulle riserve (cfr. doc. 12 citato sopra, lettera 14 dicembre 2005). In questa
lettera la convenuta fa del resto espresso riferimento ai beneficiari di
rendita e tralascia qualsiasi contestazione sulle basi di calcolo. Secondo la
convenuta, essa subentrò nel pagamento delle rendite “per senso di responsabilità
sociale” ritenuto comunque che l’idea era quella di “utilizzare i soldi
ricevuti da __________ e versarli agli attori, così come erano”
(doc. LIV). Tale tesi risulta incomprensibile alla luce della documentazione
agli atti e di quanto già illustrato. Come pertinentemente osservato dagli
attori, non si può ragionevolmente pretendere di far credere di aver inteso di
voler semplicemente amministrare i soldi dei singoli pensionati senza farli
entrare nella fondazione (LVII). Un simile atteggiamento, ammessa e non
concessa la sua realizzabilità, avrebbe dovuto quantomeno essere accompagnato
da una precisa presa di posizione a tutti gli interessati, __________, __________
e __________ e, naturalmente, agli aventi diritto alle prestazioni.
Inoltre tale variante è già
smentita dalla già citata perizia 31 gennaio 2006 __________, dalla quale
emergeva in maniera inequivocabile l’esistenza delle rendite di invalidità
(elencate singolarmente negli allegati). __________ precisava altresì la
necessità di chiarire se si trattasse di rendite vitalizie o rendite di
invalidità temporanee con aspettativa a una rendita di vecchiaia, nel qual caso
la rendita avrebbe potuto essere calcolata secondo il principio dei contributi
per diminuire la perdita tecnica (doc. 20 e 21 p.6). Nemmeno comunque
menzionata era la possibilità di non dover poi versare agli aventi diritto la
prestazione di vecchiaia. In altre parole, visto anche che gli aventi diritto
erano in ogni caso tenuti a lasciare __________, secondo il precedente contratto
di affiliazione (cfr. consid. 2.10.1), il trasferimento alla CV 1 degli aventi
diritto a rendite di vecchiaia e di invalidità era ritenuto anche dal perito un
fatto scontato.
Quanto alle perdite che secondo
i conteggi prodotti dalla convenuta con i doc. 30-32 avrebbe subito la CV 1, per
la quale in sostanza gli attori avrebbero ricevuto più di quanto ricevuto dalla
CV 1 da parte di __________, la convenuta trascura innanzitutto che la
differenza (cioè la sottocopertura) è stata colmata dalle aziende, sulla base
tra l’altro di conteggi da lei allestiti (doc. XLVI e XLII/27), così come
illustrato sopra. Inoltre i calcoli proposti dalla convenuta trascurano il
computo degli interessi sul capitale di vecchiaia e di invalidità e che il
calcolo andrebbe fatto tenendo conto del complesso delle persone assicurate
tramite le aziende affiliate.
Inoltre gli stessi conteggi, a
prescindere dalla loro effettiva correttezza così come allestiti, nulla possono
comunque mutare alla circostanza che alla stessa sono stati regolarmente
trasferiti anche i beneficiari di rendita, con i loro capitali, e che quindi
ogni eventuale valutazione sugli importi necessari per finanziarne le
prestazioni, andava fatta precedentemente alla decisione di ammettere il
collettivo dei dipendenti delle ditte in questione proveniente da __________.
A dette conclusioni nulla può
mutare nemmeno il fatto - peraltro ammesso dagli attori - che __________ si
trovasse in una situazione di sottocopertura e che, di conseguenza, abbia
trasferito alla convenuta capitali di copertura ridotti (peraltro stabiliti dal
perito sotto la sorveglianza dell’UFAS, cfr. XXIX). Della situazione in cui
versava __________ la convenuta era perfettamente informata. Sarebbe pertanto stata
libera di decidere di rifiutare l’affiliazione delle ditte in questione.
In realtà il
versamento delle riserve dei beneficiari di rendita è avvenuto secondo i
calcoli e i parametri __________ noti alla convenuta, la quale con scritto 14
dicembre 2005 aveva chiesto ad __________ informazioni aggiuntive. In seguito,
come emerge dal carteggio processuale, il versamento da __________ è avvenuto
parzialmente, vista la situazione di sottocopertura, ma è stato accettato dalla
convenuta. Del resto, come già detto, lo stesso è poi stato integrato sino al
100% da parte dei datori di lavoro per cui risulta quantomeno abusivo e
contraddittorio il fatto che la convenuta pretenda oggi di denunciare un
presunto mancato “accordo in base all’art. 53” (cfr. doc. 12).
Né del resto
il fatto che il passaggio degli assicurati a CV 1 fosse più conveniente
rispetto al rimanere presso __________ (cfr. XVII), circostanza questa che del
resto non risulta comprovata e può comunque restare aperta, non ha rilievo
nella presente fattispecie né legittima la convenuta a trattare a livello
assicurativo gli attori in maniera non conforme alle norme regolamentari. Ogni
discussione in merito al nuovo Regolamento di __________ entrato in vigore il
1. gennaio 2006 (doc. XVbis) non è rilevante in concreto, detto regolamento
essendo entrato in vigore successivamente all’uscita delle ditte in questione e
non essendo applicabile né agli assicurati attivi né ai beneficiari di rendita
essendo tutti stati trasferiti alla CV 1.
Quanto poi
all’allegazione per cui se la CV 1 avesse dovuto garantire la ripresa dei beneficiari
di rendite di invalidità, “come impone oggi l’art. 53e cpv. 4 bis LPP”,
le condizioni per il datore di lavoro sarebbero state molto più onerose, a prescindere
dal fatto che nella fattispecie la ripresa è di fatto stata accordata a
condizioni meno vantaggiose di quelle di cui godevano presso __________, resta
soltanto da osservare che le condizioni del passaggio sono state discusse e
stabilite con le due ditte datrici di lavoro. Se una volta eseguito il passaggio
degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita e malgrado i pagamenti supplementari
operati dai datori di lavoro (che hanno integrato il capitale trasferito da __________
con un versamento supplementare del 20%), la situazione si è rilevata più gravosa
del previsto, tale circostanza è solo da ricercare in una poco accurata analisi
della situazione al momento del passaggio.
Non è
pertinente nemmeno l’allegazione secondo cui gli aventi diritto ad una rendita
di invalidità non potevano entrare a far parte della fondazione in quanto
l’evento assicurato era già subentrato. Il fatto che gli aventi diritto a
rendite non rientrino nella categoria di persone “assicurate”, essendo il
rischio (età, morte o invalidità) già realizzato, e non possano quindi essere
equiparati alle persone attive, non è contestato. Anche la LPP prevede in
effetti disciplinamenti diversi (cfr. fra gli altri gli art. 18 e 69 LPP). Ma
tale differenziazione non comporta evidentemente che nel caso di un cambio di
istituto di previdenza gli aventi diritto a rendite non possano essere (o
addirittura debbano essere) trasferiti al nuovo istituto di previdenza. Una
simile conclusione sarebbe inconciliabile con la più volte ricordata normativa
di cui all’art. 53e LPP che proprio pone attenzione al destino riservato o da
riservarsi ai beneficiari di rendita nel caso di scioglimento di un contratto
di affiliazione.
Va da sé in
effetti che la tesi della convenuta comporterebbe di fatto l’impossibilità di
procedere ad un cambio di istituto di previdenza ogni qualvolta esistano dei
beneficiari di rendite, conseguenza evidentemente non voluta dal legislatore
che appunto ha introdotto una specifica norma all’art. 53e LPP. I beneficiari
di rendite devono di fatto appartenere ad un istituto di previdenza, anche nel
caso di un cambio: o restare nel vecchio o passare a quello nuovo. Se, come
nella specie, viste le disposizioni nel contratto di affiliazione, è unicamente
possibile il trasferimento al nuovo istituto di previdenza, di fatto gli
assicurati attivi e quelli passivi formano un’unità, un collettivo che viene
trasferito congiuntamente.
Riassumendo
e in conclusione, risulta incontestatamente che __________ ha riversato a CV 1,
che l’ha accettata, la globalità del capitale di copertura degli affiliati ad __________,
inclusi gli averi riferiti ai beneficiari di rendita, ai quali inoltre si sono
in seguito aggiunti da parte dei datori di lavoro ulteriori importi per colmare
le lacune dovute alla sottocopertura in cui versava __________. Con tale agire la
convenuta ha, senza dubbio perlomeno in via concludente, ammesso il passaggio
nella sua Fondazione anche degli aventi diritto a rendite.
Va quindi
ammesso che al momento della rescissione del contratto di affiliazione tra __________
e __________, da un lato e __________, dall’altro, la globalità degli
assicurati, attivi e “passivi”, è uscita da __________ ed è passata alla
fondazione convenuta. CV 1 ha accettato di riprendere gli assicurati delle due
ditte con le quali ha concluso un contratto di affiliazione ben sapendo che esse
potevano uscire da __________ solo con attivi e beneficiari di rendite e che
tale era la volontà sia delle due ditte sia delle maestranze. Del resto
l’ammanco (sottocopertura) è stato garantito e integrato dalle ditte, secondo le
precise indicazioni fornite proprio da CV 1.
Il fatto,
incontestato, che dall’ammissione degli aventi diritto alla rendita insorgano
alla Fondazione convenuta maggiori oneri, malgrado il pagamento di notevoli
importi da parte delle datrici di lavoro per compensare almeno parzialmente la
sottocopertura di __________ nulla può mutare alle predette conclusioni. La
convenuta ha in effetti ammesso tale passaggio e una eventuale mancata e
adeguata valutazione delle conseguenze finanziarie di un simile trasferimento
collettivo non può adesso essere un valido motivo per cercare di svincolarsi
dalle proprie responsabilità (cfr. in proposito le argomentazioni in DTF 127 V
377).
2.13. Per quanto riguarda ora le
concrete prestazioni di vecchiaia dovute agli attori al momento del
raggiungimento dell’età di pensionamento, la convenuta le ha calcolate nelle
modalità illustrate nel dettaglio al consid. 2.9 che precede. In particolare, le
prestazioni sono state definite partendo dai rispettivi capitali di vecchiaia
pervenuti da __________ (integrati da __________ e __________), deducendo
parte delle prestazioni di invalidità versate agli assicurati, riconoscendo
interessi semplici (non composti) e al tasso legale e non regolamentare e solo sulla
parte vecchiaia e infine, per quanto riferito all’assicurato AT 3, applicando
un’aliquota di conversione del 6.2% in luogo di quella, del 6.8%, prevista dal
Regolamento (cfr. doc. XXXV; in esteso al consid. 2.9). Malgrado la richiesta
esplicita di questo Tribunale (cfr. XXXI), la convenuta ha prodotto i conteggi
senza essere in grado di indicare, come richiesto, “espressamente e
dettagliatamente su quali esatte norme legali e regolamentari il calcolo si
basa” (doc. XXXI, XXXV).Tali modalità di calcolo, che appunto sembrano partire
dall’errato presupposto che gli attori non siano entrati a far parte della
Fondazione convenuta, e che la convenuta pare addurre basarsi su (non meglio
note) condizioni assicurative in vigore presso __________ (con la quale ha
concluso un contratto di riassicurazione), non possono essere confermate.
Ma a prescindere da questo, il calcolo
della convenuta, la quale intenderebbe in sostanza finanziare le rendite di
invalidità con il capitale di copertura destinato alla vecchiaia, computando solo
parzialmente degli interessi, non risulta sorretto da alcuna norma legale o
regolamentare ed è per questo illegittimo e non tutelabile, non da ultimo in
quanto inconciliabile col principio per cui il capitale di vecchiaia acquisito
(con i relativi interessi) va in ogni caso garantito e considerato come un
diritto acquisito (Riemer, op. cit, p. 17 n.4). Come anticipato al consid. 2.6
che precede, anche il legislatore ha sottolineato che il passaggio a un nuovo
istituto di previdenza non può di principio comportare alcun ridimensionamento
dei diritti dei beneficiari (cfr. parere del Consiglio Federale del 23
settembre 2005 in merito all’iniziativa parlamentare sulla modifica degli art.
53e e 53f LPP, FF2005 p. 5297, citato per esteso al consid. 2.6).
Del resto va osservato che la
convenuta nemmeno potrebbe, per ipotesi, richiamarsi a presunte procedure di
risanamento intese a riassorbire l’addotto disavanzo “ereditato” da __________
(fra le quali potrebbe rientrare ad esempio la corresponsione di un tasso
d’interesse nullo o inferiore al saggio LPP sull’insieme degli averi di
risparmio per ridurre un’eventuale insufficienza di copertura; cfr. l’art. 44
OPP2 e l’art. 65 cpv. 1 LPP), giacchè innanzitutto gli attori non vi
rientrerebbero considerata l’addotta loro non appartenenza alla Fondazione (sull’argomento: STF del 28 giugno 2006,2A.562/2005 citata in
Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 65 LPP n. 8 p. 245; cfr. anche Schneider/Geiser/Gächter,
op. cit., ad art. 65d LPP, n. 44ss p. 1060; cfr. anche DTF
132 V 278g citato in Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 15 LPP n. 3 p. 69). Inoltre,
come è stato dianzi anticipato, ogni piano di risanamento deve
essere non solo rispettoso del principio di proporzionalità e degli
altri limiti costituzionali ed essere sorretto da una valida base
regolamentare, ma inoltre deve preventivamente basarsi su una decisione del
Consiglio di fondazione e dell’Ufficio di revisione e approvato dall’autorità
di vigilanza, alla quale l’organo supremo dell’istituto di previdenza deve
annunciare un eventuale scoperto al più tardi alla presentazione dei conti
annuali (cfr. anche Boll. UFAS n. 78 n. 462; cfr. anche
Alessandra Prinz, Mesures d’assainissement des caisses de pension en découvert,
in Sécurité sociale CHSS 2/2009 p. 88ss). Un simile
procedere non è stato adottato in concreto.
Ammesso per contro, come si è
visto sopra, il passaggio degli attori alla fondazione convenuta, resta da
esaminare come devono essere calcolate le rispettive prestazioni di vecchiaia
al raggiungimento dell’età di pensionamento. Se è vero infatti che la convenuta
ha ripreso i beneficiari di rendite riprendendo l’obbligo di prestazione del
precedente istituto di previdenza per quanto riguarda le prestazioni (di
invalidità) in corso, nel rispetto dei diritti acquisiti, al raggiungimento
dell’età di pensionamento si pone la questione del calcolo della prestazione di
vecchiaia.
Deve essere ribadito in questa
sede che eventuali contestazioni della convenuta riguardo alla natura e all’entità
della rendita di invalidità versata agli assicurati risultano inammissibili
giacché le prestazioni sono state già versate e non risulta che la convenuta chieda
ora di metterne in discussione la legittimità rispettivamente di pretenderne la
parziale restituzione. La presente lite verte indiscutibilmente unicamente
sulla prestazione di vecchiaia cui gli attori hanno diritto. Le censure mosse
implicitamente dalla convenuta sono peraltro state sufficientemente evase dagli
attori, essendo inoltre emerso dall’istruttoria che gli accordi intercorsi con
le ditte datrici di lavoro prevedevano che la CV 1 avrebbe ripreso le rendite
di invalidità anche in assenza di un rendita dell’assicurazione invalidità
(doc. L/5; cfr. anche doc. XIII e allegati e doc. XIX).
Secondo gli attori, la prestazione
di vecchiaia dovrebbe essere calcolata secondo il regolamento della CV 1 (art.
15 segg), e quindi secondo i parametri della convenuta, essendo i beneficiari
da considerare subentrati nella fondazione come gli altri assicurati attivi. Partendo
quindi dal capitale di copertura vecchiaia – incontestatamente - trasferito a
favore dei singoli assicurati e beneficiari di rendita da __________ e
integrato dai versamenti di __________ e __________, aggiunti i relativi
interessi composti al tasso regolamentare, la rendita dovrebbe venir calcolata considerando
il tasso di conversione applicabile secondo regolamento. Gli attori non
pretendono invece la prestazione di vecchiaia (maggiore) cui avrebbero avuto
diritto secondo il regolamento __________ valido sino al 31 dicembre 2005.
2.14. Sulle modalità di calcolo
delle prestazioni di vecchiaia nel caso che ci occupa, interpellato dal TCA,
l’UFAS si è in proposito espresso come segue:
" (…)
Si tratta di stabilire se al momento in cui una rendita
d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia si realizzi un nuovo
caso d'assicurazione o se si tratti "semplicemente" di una
trasformazione della rendita d'invalidità in rendita di vecchiaia. Se si
realizza un nuovo caso d'assicurazione, siamo del parere che il beneficiario di
rendita debba godere degli stessi diritti degli attivi, la rendita di vecchiaia
quindi essere calcolata in base alle norme regolamentari CV 1 vigenti per gli
affiliati attivi. Nel caso contrario, la CV 1 ha la facoltà di calcolare la
rendita di vecchiaia in base al regolamento __________. In particolare, se dal
momento in cui era stata calcolata la rendita d'invalidità al momento in cui
viene calcolata la rendita di vecchiaia le basi tecniche interne alla __________
sono state modificate (leggi essenzialmente tasso di conversione), bisogna
analizzare se il regolamento prevede disposizioni transitorie al
riguardo." (Doc. XXIX)
La LPP parte dal presupposto
che al verificarsi del raggiungimento dell’età pensionistica si realizza
l’evento assicurato “vecchiaia” (cfr. in proposito Stauffer, op. citi, n. 609,
p. 228; cfr. la formulazione dell’art. 1 cpv. 1 LPP).
D’altra parte però per la
previdenza professionale obbligatoria, l’art. 26 cpv. 3 prima frase LPP dispone
che il diritto alle prestazioni d’invalidità si estingue con la morte
dell’avente diritto o con la cessazione dell’invalidità. A differenza delle
rendite AI, la rendita d’invalidità secondo la LPP ha pertanto carattere
vitalizio; essa non viene rimpiazzata da una rendita di vecchiaia LPP con il
raggiungimento, da parte del beneficiario, dell’età legale di pensionamento
(cfr. DTF 135 V 33 consid. 4.3 pag. 35 e STFA B 4/03 del 31 agosto 2004 consid.
4.1).
Tuttavia
nell’ambito della previdenza più estesa gli istituti di previdenza sono liberi
di limitare il diritto a una rendita di invalidità al raggiungimento del
pensionamento, rispettivamente di erogare prestazioni di vecchiaia inferiori
alla rendita di invalidità versata fino a quel punto. In altre parole è
ammissibile che l’istituto di previdenza preveda nelle sue disposizioni
regolamentari l’attribuzione di una rendita di invalidità temporanea e, quindi,
la cessazione della stessa e l’attribuzione di una rendita di vecchiaia al
raggiungimento dell’età di vecchiaia (cfr. DTF 130 V 372; 138 V 176; SZS 1995
p. 104 e 1998 p. 313). In questo caso, il caso prestativo “invalidità” viene
sostituito, al raggiungimento dell’età termine, dal nuovo caso assicurato,
l’evento assicurato “vecchiaia” (Stauffer, op. cit, n. 783 p. 228, 292; DTF
9C-95/2011; STFA B 4/03 del 31 agosto 2004 consid. 4.1).
Nella
DTF 130 V 369 – che ha cambiato la
precedente giurisprudenza di cui alla DTF 127 V 259 stante la quale “(…) la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito della previdenza obbligatoria e riferita
all’art. 26 cpv. 3 LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno 1997 (DTF 118 V
100), secondo la quale la rendita d’invalidità ha carattere vitalizio,
rispettivamente quella di vecchiaia dev’essere perlomeno equivalente al valore
della rendita di’invalidità erogata sino al pensionamento, è richiamabile anche
in materia di previdenza sovraobbligatoria. (…)” (regesto della DTF 127 V
259) – l’Alta Corte, chiamata a
pronunciarsi in un caso di sostituzione di prestazioni d’invalidità con
prestazioni di vecchiaia, ha stabilito che “(…) nell’ambito della previdenza
più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di limitare il diritto a una
rendita d’invalidità al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente di
erogare prestazioni di vecchiaia inferiori alla rendita d’invalidità versata
fino a quel momento. (…)” (regesto della DTF 130 V 369).
Nel
caso in cui il regolamento prevede delle rendite invalidità LPP limitate nel
tempo (ovvero rendite d’invalidità che vengono trasformate in rendite di
vecchiaia con il raggiungimento dell’età di pensionamento) si pone la questione
a sapere se ciò significa che ci troviamo di fronte a due eventi assicurati
(invalidità e vecchiaia) con la conseguenza che (nel caso di modifica di
regolamento tra i due eventi assicurati) per le prestazioni di vecchiaia così
come per il loro inizio andrebbe applicato il regolamento in vigore al momento
in cui i presupposti per una rendita di vecchiaia sono adempiuti e non quello
valido quando è stata riconosciuta la rendita d’invalidità LPP.
Secondo
Vetter-Schreiber (Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 13
n. 20 p. 66) – che cita in particolare la STFA B 85/03 del 19 agosto 2004 nella quale
l’Alta Corte ha rilevato che “(…) Sowohl das
ab 1. Januar 1985 gültige Reglement des Beschwerdegegeners wie auch das ab 1.
Januar 1997 geltende bestimmen, dass bei Eintritt ins Rentenalter die
Invalidenrente durch eine Altersrente abgelöst wird
(Art. 9 Abs. 2 und 8 Reglement 1985; Art.8 Abs. 3 Reglement 1987). Bei dieser
statutarischen Ausgangslage führen Invalidität und Alter zu zwei verschiedenen
Versicherungsfällen (BGE 123 V 123 Erw. 3a, 118 V 100), weshalb sich der
Anspruch auf eine Altersrente, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, nach
Massgabe des Reglementes 1997 beurteilt, unter Beachtung der übergangsrechtlichen
Bestimmungen, wogegen für den 1991 eingetretenen Versicherungsfall Invalidität
das frühere Reglement 1985 weiterhin anwendbar bleibt (Art. 31 Abs. 1 Reglement
1997). (…)” (STFA B 85/03 del 19 agosto 2004 consid.
1.3) – in una tale evenienza la giurisprudenza federale riconosce l’esistenza
di due eventi assicurativi (invalidità e vecchiaia). La stessa autrice -
citando la STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 = SVR 2012 BVG Nr.3
secondo la quale “(…) Die am 7. Januar 1943 geborene
Beschwerdegegnerin erreichte das ordentliche reglementarische Pensionsalter 62
am 1. Februar 2005 vor Ablauf der zweijährigen Wartefrist nach Ziff. 3.4.1
Reglement 03, weshalb keine Invalidenrente zur Ausrichtung gelangte. Da
Invalidenleistungen an sich auf Lebenszeit auszurichten sind (E. 1.1; BGE 135 V
33 E. 4.3 S.35), wird auch die sie ablösende Altersrente von Ziff. 56.2
Reglement 05 erfasst, jedenfalls im obligatorischen Teil (BGE 130 V 369 E. 2.1
S. 370; 118 V 100; Urteil 9C_115/2008 vom 23. Juli 2008 E. 7.1). In Bezug auf
den überobligatorischen Bereich hingegen stellt das Erreichen des
reglementarischen Pensionsalters grundsätzlich einen neuen Versicherungsfall
dar (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts B 85/03 vom 19. August 2004 E. 1.3
und B 2/00 vom 23. März 2001 E. 1b), was gegen eine Abwicklung der Leistungen
für den Vorsorgefall Alter nach dem Reglement 03 bei der am 7. Januar 2005 62
Jahre alt gewordenen Beschwerdegegnerin gestützt auf Ziff. 56.2 Reglement 05
spricht. (…)” (STF 9C_1024/2010 del 2
settembre 2011 consid. 2.2) - osserva che la giurisprudenza
federale non risulta essere così chiara per quanto riguarda la previdenza
obbligatoria.
L’Alta
Corte, nella succitata STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 = SVR 2012 BVG
Nr.3 - chiamata a pronunciarsi, tra l’altro, circa il regolamento applicabile e
il calcolo della rendita di vecchiaia nel caso di una conversione di una
rendita di invalidità in una rendita di vecchiaia -, ha concluso che “(…) l’assicurata,
il cui diritto alla rendita di invalidità termina con il raggiungimento
dell’età pensionabile a 62 anni secondo il regolamento in vigore al momento
dell’insorgenza del caso previdenziale invalidità (in casu: regolamento 2003),
ha immediatamente diritto a una rendita di vecchiaia, anche se in tal momento è
in vigore un nuovo regolamento (in casu: regolamento 2005), il quale prevede
che il pensionamento ordinario delle donne ha luogo a 64 anni. La rendita di
vecchiaia si calcola in base all’entità degli averi di vecchiaia esistenti al
momento del raggiungimento del sessantaduesimo anno di età e in base
all’aliquota di conversione valida per un pensionamento ordinario giusta l’art.
62c OPP2 (ambito obbligatorio: 7,15% per le donne classe di età 1943) e il
regolamento 2003 (ambito sovra-obbligatorio: 5,356%) (consid. 4). (…)”
(regesto della STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 pubblicata in SVR 2012 BVG
Nr. 3 p. 11).
Nella DTF 138 V 176 - ancora chiamata a pronunciarsi in un caso di
sostituzione di una rendita d’invalidità con una rendita di vecchiaia - l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: “(…) a
la différence de la solution choisie par le législateur dans le cadre du régime
obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 26 al. 3, 1re phrase,
LPP), la survenance de l'âge de la retraite peut être à l'origine, dans le domaine de la
prévoyance plus étendue, d'un nouveau cas d'assurance pour le bénéficiaire
d'une rente d'invalidité. Tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant institué
une réglementation de la prévoyance professionnelle prévoyant la substitution
de la rente d'invalidité réglementaire par une rente de vieillesse. Cette
situation peut cependant entraîner l'application de deux règlements de
prévoyance différents. In casu, le règlement de prévoyance de 1997, applicable
à la prise en charge du risque invalidité, prévoit la fin du droit à la rente
d'invalidité à l'âge de 62 ans. Le règlement actuel de prévoyance, applicable à
la prise en charge du risque vieillesse, prévoit la naissance du droit à la
rente de vieillesse à l'âge de 64 ans. La coexistence de ces deux règlements
laisse, de prime abord, apparaître une lacune en matière de prestations
réglementaires (voir également arrêt 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.4.1). (…)” (DTF 138 V 176 consid. 7.2, p. 182-183). In
quell’evenienza, vista la disposizione transitoria che stabiliva che il
regolamento in vigore al momento del riconoscimento della rendita invalidità
LPP andava applicato anche per quanto riguardava il momento della nascita del
diritto ad una rendita di vecchiaia, il TF ha concluso che “(…) nell'ambito della previdenza più estesa, gli istituti di previdenza
sono liberi, nella misura in cui le esigenze minime poste dalla LPP sono
rispettate, di limitare il diritto a una rendita regolamentare d'invalidità a
un'età inferiore a quella legale di pensionamento (consid. 8). Il fatto di non
prolungare fino all'età di 64 anni il versamento a un'assicurata di una rendita
regolamentare d'invalidità la cui fine è prevista all'età di 62 anni non viola
il principio della parità di trattamento (consid. 8.3). L'art. 62a OPP 2 si
applica soltanto per quanto si tratti di definire le prestazioni dovute nel
rispetto delle esigenze minime poste dalla LPP (consid. 9). (…)”
(regesto della DTF 138 V 176).
Riassumendo,
occorre quindi in sostanza ritenere che per la giurisprudenza nel caso in cui
il regolamento dell’istituto di previdenza prevede che la rendita di invalidità
ha carattere temporaneo, la stessa venendo sostituita da una rendita di
vecchiaia al raggiungimento dell’età di pensionamento, questo significa che
invalidità e vecchiaia costituiscono due casi assicurativi distinti (DTF B
85/03 del 19 agosto 2004; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 13 n. 20 p. 66).
Ciò ha come conseguenza che da una parte le rendite non sono più da adeguare al
rincaro giusta l’art. 36 cpv. 1 LPP, dall’altra che l’assicurato ha, giusta
l’art. 37 cpv. 2 LPP, diritto a pretendere il pagamento sotto forma di capitale
di almeno una parte del capitale (Stauffer, op. cit, n. 783). Ciò ha pure come
conseguenza che per le prestazioni di vecchiaia, rispettivamente per il loro
inizio, non è determinante il regolamento in vigore all’inizio dell’invalidità,
bensì quello in vigore nel momento in cui vengono adempiute le condizioni per
l’inizio delle prestazioni di vecchiaia, riservate eventuali norme transitorie
di nuove norme regolamentari (Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 13 n. 20 p.
66).
Nel caso che ci occupa, il
passaggio da una rendita di invalidità ad una rendita di vecchiaia rappresenta secondo
le norme regolamentari a non averne dubbio un nuovo evento assicurato. Il regolamento
della convenuta prevede in effetti quanto segue:
" Art. 15 NASCITA
DEL DIRITTO
Se un assicurato
raggiunge l'età termine, sorge il diritto ad una rendita di vecchiaia. La
rendita di vecchiaia viene corrisposta anche se l'assicurato continua a
lavorare nella ditta oltre l'età massima. Egli può percepire la rendita in
aggiunta al suo salario oppure lasciare le rate di rendita in aggiunta alle prestazioni
previste dalla cassa per l'età termine. Questo importo accantonato gli viene
pagato in una sola volta compreso gli interessi quando termina il rapporto di
lavoro. In caso di decesso l'importo spetta agli eredi. Il capitale di vecchiaia
non viene tuttavia più incrementato da ulteriori contributi.
Art. 19 VERSAMENTO IN CAPITALE
Ogni assicurato può chiedere che
invece di una rendita di vecchiaia gli venga corrisposta una liquidazione in
capitale totale o parziale. Una rendita di vecchiaia che sostituisce una
rendita di invalidità può essere percepita anche sottoforma di capitale.
La richiesta deve essere presentate al momento del pensionamento. Se la
rendita di vecchiaia è inferiore al 10% e la rendita per figli è inferiore al
2% dell'importo della rendita minima di vecchiaia dell'AVS al oro posto viene
corrisposta una liquidazione in capitale. Con la liquidazione in capitale si
estinguono anche i diritti relativi ad un eventuale adeguamento legale o
volontario delle future rendite all'evoluzione dei prezzi.
Art. 76bis cpv. 4 (Disposizioni transitorie)
Per le rendite di vecchiaia che
sostituiscono una rendita di invalidità, fa stato l’aliquota di conversione
valida al momento della conversione dell’avere di vecchiaia in rendita di
vecchiaia" (Doc. D)
In questo senso anche le
comunicazioni inviate agli assicurati dalla convenuta al momento del
raggiungimento dell’età di pensionamento riferiscono della cessazione della
rendita di invalidità e della sostituzione con la rendita di vecchiaia, al
realizzarsi del nuovo evento assicurato “vecchiaia”, ritenuta anche la
possibilità di optare per il versamento del capitale (cfr. doc. S, Z).
Considerato quindi come secondo
le citate norme del Regolamento la rendita di invalidità, al raggiungimento
dell’età di pensionamento, viene sostituita dalla rendita di vecchiaia, si
realizza un nuovo caso di assicurazione con la conseguenza che l’avente diritto
deve avere gli stessi diritti degli attivi e, quindi, la rendita di vecchiaia
venir calcolata in base alle norme regolamentari CV 1 vigenti al momento del
raggiungimento dell’età di pensionamento per gli affiliati attivi (cfr. parere
UFAS, XXIX).
Va detto a titolo abbondanziale
che la rendita versata agli attori anche dal punto di vista del Regolamento __________
era una rendita di invalidità che veniva sostituita, al raggiungimento dell’età
di pensionamento, con una prestazione di vecchiaia, stabilendo in effetti il
regolamento che la prestazione di invalidità si estingueva “al più tardi
all’età di pensionamento regolamentare. A partire da tale data, l’assicurato ha
diritto alla rendita di vecchiaia (cfr. l’art. 28 cpv. 2 del Regolamento,
doc. E; cfr. anche l’art. 20, 25, 58 del Regolamento in vigore dal 1. gennaio
2006, doc. XVbis).
Se ne deve quindi concludere
che le rendite di vecchiaia degli attori vanno calcolate considerando essi come
regolarmente affiliati alla fondazione e, di conseguenza, applicando la legge e
il regolamento della CV 1 e, quindi, le medesime condizioni e gli stessi
parametri (tassi di interesse, tasso di conversione) validi per gli altri
assicurati (attivi), nel rispetto della parità di trattamento auspicata anche
dal legislatore, non da ultimo in sede di elaborazione dell’art. 53e LPP.
2.15. Secondo la legge, l’ammontare
della rendita di vecchiaia viene calcolato in base all’avere di vecchiaia
disponibile al pensionamento (accrediti di base inclusi gli interessi). L’avere
di vecchiaia viene quindi trasformato in rendita mediante l’aliquota di
conversione stabilita dal Consiglio Federale rispettivamente dall’istituto di
previdenza (art. 14, 15, 17, 19a, 36 cpv. 2 LPP; cfr. anche art. 11, 12, 13
OPP2 ).
Secondo la LPP:
" Art. 14
Ammontare della rendita di vecchiaia
1 La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento
dell'avere di vecchiaia che l'assicurato ha acquisito al momento in cui
raggiunge l'età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione).
2 L'aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento
per l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni per le donne2
e per gli uomini.
3 Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno
ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l'aliquota di conversione negli anni
successivi.
Art. 15 Avere di vecchiaia
1 L'avere di vecchiaia consta:
a.
degli accrediti di vecchiaia, interessi
compresi, inerenti al periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di
previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l'età ordinaria di
pensionamento;
b.
dell'avere di vecchiaia, interessi
compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all'assicurato.
2 Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo
d'interesse. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione del rendimento degli
investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della
Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei
beni immobili.2
3 Il Consiglio federale esamina il saggio d'interesse
al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della
previdenza professionale e le parti sociali."
Il disciplinamento è completato
dalle seguenti norme dell’ordinanza:
" Art. 11
OPP2 Tenuta dei conti individuali di vecchiaia (art. 15 e 16 LPP)
1 L'istituto di previdenza deve tenere un conto
individuale di vecchiaia per ogni assicurato, da cui risulti l'avere di
vecchiaia secondo l'articolo 15 cpv. 1 LPP.
2 Alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul
conto individuale di vecchiaia:
a.
l'interesse annuo calcolato sull'avere
di vecchiaia esistente alla fine dell'anno civile precedente;
b.
gli accrediti di vecchiaia senza
interessi per l'anno civile trascorso.
3 Se si realizza un evento assicurato o se l'assicurato
lascia l'istituto di previdenza nel corso dell'anno si devono accreditare sul
conto di vecchiaia:
a.1
l'interesse previsto nel capoverso 2
lettera a calcolato proporzionalmente fino all'insorgenza dell'evento
assicurato o del caso di libero passaggio secondo l'articolo 2 LFLP2;
b.
gli accrediti di vecchiaia senza
interessi fino all'insorgenza dell'evento assicurato o fino all'uscita
dell'assicurato.
4 Se l'assicurato entra nell'istituto di previdenza nel
corso dell'anno, alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul suo conto
di vecchiaia:
a.
l'importo dell'avere di vecchiaia
trasferito corrispondente alla previdenza minima legale;
b.
l'interesse sull'importo dell'avere di
vecchiaia trasferito, calcolato dal giorno di pagamento della prestazione di
libero passaggio;
c.
gli accrediti di vecchiaia senza
interessi per la frazione d'anno in cui l'assicurato ha fatto parte
dell'istituto di previdenza."
L’Ordinanza stabilisce
inoltre un saggio minimo d’interesse applicabile agli accrediti, fissato dal
Consiglio federale in base all’evoluzione degli investimenti finanziari.
L’evoluzione di questo tasso è prevista dall’art. 12 OPP2 come segue:
" Art. 12 OPP2
Saggio minimo di interesse (art. 15 cpv. 2 LPP)
Sull'avere di vecchiaia si corrisponde
un interesse minimo:
a.
per il periodo fino al 31 dicembre 2002:
del 4 per cento al minimo;
b.2
per il periodo a partire dal 1° gennaio
fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo;
c.3
per il periodo a partire dal 1° gennaio
fino al 31 dicembre 2004: del 2,25 per cento al minimo;
d.4
per il periodo a partire dal 1° gennaio
2005 fino al 31 dicembre 2007: del 2,5 per cento al minimo;
e.5
per il periodo a partire dal 1° gennaio
2008 fino al 31 dicembre 2008: del 2,75 per cento al minimo;
f.6
per il periodo a partire dal 1° gennaio
2009 fino al 31 dicembre 2011: del 2 per cento al minimo;
g.7
per il periodo a partire dal 1° gennaio
2012 fino al 31 dicembre 2013: dell'1,5 per cento al minimo;
h.8
per il periodo a partire dal 1° gennaio
2014: dell'1,75 per cento al minimo."
Il saggio minimo
d’interesse concerne unicamente la previdenza minima secondo la LPP e non la
parte sovraobbligatoria dell’avere di previdenza, per la quale gli istituti di
previdenza sono liberi di determinare l’attribuzione di interessi (art. 49 cpv.
2 LPP e contrario; cfr. Helbling, op. cit., p. 208; Vetter-Schreiber, op. cit.,
all’art. 15 n. 3; cfr. anche DTF 132 V 281).
Inoltre, gli art. 14 (Conto di
vecchiaia di assicurati invalidi) e 15 (casi di invalidità parziale) OPP2 disciplinano
la tenuta del conto di vecchiaia di assicurati invalidi totalmente o
parzialmente, in emanazione della delega concessa al Consiglio federale
dall'art. 34 cpv. 1 lett. b LPP di disciplinare il calcolo delle prestazioni in
casi speciali, segnatamente se l'assicurato, allorché si verifica un nuovo
evento assicurato, riceve già una rendita d'invalidità o ha già ricevuto una
prestazione d'invalidità in virtù della legge. In particolare per l'art. 14
OPP2 (Conto di vecchiaia di assicurati invalidi; art.
15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP):
" 1 Nella
prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di
previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui
versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente
il diritto alla rendita di vecchiaia.
2 L'avere di
vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse.
3 Il salario coordinato durante l'ultimo anno
d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia
durante l'invalidità.
4 Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue
in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una
prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di
vecchiaia."
Considerato come la legge
parte dal presupposto che la rendita di invalidità LPP è di principio una
rendita vitalizia, la prescrizione concernente la tenuta del conto vecchiaia
dell’assicurato invalido mira a tutelare l’assicurato nell’ottica di un
possibile riacquisto della capacità lavorativa. Nell’ipotesi del non riacquisto
della capacità lavorativa, al momento del raggiungimento dell’età di
pensionamento egli non ha comunque diritto a beneficiare degli accrediti di
vecchiaia e degli interessi maturati durante l’invalidità giusta l’art. 14 cpv.
1 e 2 OPP2, se (appunto) la rendita d’invalidità è vitalizia (cfr. in proposito
DTF 127 V 312; Stauffer, op. cit., n. 797 p. 296).
Diversamente nell’ambito
della previdenza sovraobbligatoria, se il regolamento stabilisce che al
raggiungimento dell’età di pensionamento la rendita di invalidità viene
trasformata in una pensione di vecchiaia, nel calcolo di quest’ultima, che può
anche essere di importo inferiore, gli averi di vecchiaia esistenti e mantenuti
durante l’invalidità, interessi compresi, vengono di principio convertiti nella
rendita di vecchiaia che va a sostituire quella di invalidità.
Infine, va detto che a
proposito della modalità di pagamento della rendita di vecchiaia l'art. 37 LPP
stabilisce che:
" 1
Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono, di regola,
assegnate come rendite.
Di principio, in materia
di previdenza professionale le prestazioni vengono erogate in forma di rendita,
in quanto questa modalità di pagamento meglio si adatta allo scopo della legge
che è quello di sostituire il salario mancante dopo la sopravvenienza del
rischio assicurato e quindi di mantenere il tenore di vita anteriore (SZS 1989
p. 312 consid. 2c; Messaggio del Consiglio federale alla LPP, FF 1976 I p.
225). Il versamento in forma di capitale è quindi un’eccezione (cfr. SVR 1994
BVG Nr. 13 p. 35; SZS 1989 p. 312 consid. 2c; STFA dell’11 aprile 1997 in re A. C; Messaggio p. 225).
Infatti i capoversi
2 e 3 dell'art. 37 LPP prevedono che:
" 2 L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una
rendita di vecchiaia o d'invalidità, di una rendita per vedove o di una rendita
per orfani che fossero inferiori al 10 rispettivamente al 6 e al 2 per cento
della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS.
3 Le disposizioni regolamentari dell'istituto di
previdenza possono stabilire che l'avente diritto può chiedere una liquidazione
in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità.
Per la prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve fare la corrispondente
dichiarazione il più tardi tre anni prima della nascita del diritto."
Tramite questa deroga al
principio del versamento in forma di rendita il legislatore ha voluto offrire
all’assicurato una certa libertà nell’utilizzazione del capitale di vecchiaia
(Messaggio p. 226).
2.16. La
LPP prevede delle disposizioni minime (art. 6 LPP) con cui il legislatore ha
voluto assicurare un ordinamento sociale minimo (cfr. art. 49 LPP). Accordi più
sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli
(art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP. Norme a favore dell’assicurato sono per contro valide (cosiddetto
“Günstigkeitsprinzip”, cfr. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der
Schweiz, 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen
Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987, p. 123/124). Con
l’introduzione di questo principio il legislatore ha inteso tutelare la libertà
contrattuale individuale nella previdenza professionale, per quanto ciò risulti
compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato.
Per quanto riguarda le
condizioni previste dalla CV 1 (cui peraltro riferisce anche il piano
assicurativo allegato alla convenzione sottoscritta il 6 giugno 2005 tra CV 1 e
le ditte __________ e __________, doc. C1) sono di rilievo le seguenti norme
del regolamento che regolano la prestazione di vecchiaia:
" Art. 16 AMMONTARE
L'ammontare della
rendita è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato al
momento del raggiungimento della pensione (art. 57) e in base alle aliquote di
conversione vigenti.
Le aliquote di
conversione sono fissate dal Consiglio di fondazione. In tutti i casi vanno
rispettati i limiti prescritti dalla LPP.
Art. 57 ACCREDITI DI VECCHIAIA
Gli accrediti di
vecchiaia di un assicurato sono calcolati annualmente in percento del salano assicurato
e graduati secondo la scala prevista dal piano previdenziale LPP sotto la
lettera E. 2.
Gli accrediti di vecchiaia vengono
accumulati nella cassa di previdenza e, con gli interessi composti, danno di
volta in volta l'avere di vecchiaia. Alla fine di ogni anno civile si devono
accreditare sul conto individuale di vecchiaia:
a) l'interesse
annuo calcolato sull'avere di vecchiaia esistente alla fine dell'anno civile
precedente;
b)
gli accrediti di vecchiaia senza interessi per l'anno civile trascorso.
Se si realizza un evento
assicurato o se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza nel corso
dell'anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia:
a) l'interesse
previsto nel cpv. 2 let. a) calcolato proporzionalmente fino insorgenza
dell'evento assicurato o fino al giorno di pagamento della prestazione di
libero passaggio;
b)
gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all'insorgenza dell'evento
assicurato o fino all'uscita dell'assicurato.
Se l'assicurato entra
nell'istituto di previdenza nel corso dell'anno alla fine dell'anno civile si
devono accreditare sul conto di vecchiaia:
a)
l'importo dell'avere di vecchiaia trasferito corrispondente alla previdenza
minima legale;
b)
I interesse sull'importo dell'avere di vecchiaia trasferito, calcolato dal
giorno di ricezione della prestazione di libero passaggio;
c)
gli accrediti di vecchiaia senza interessi per'la frazione d'anno in cui I
assicurato ha fatto parte dell'istituto di previdenza.
Il tasso d interesse è
fissato dal Consiglio di fondazione. In tutti i casi vanno rispettati i limiti
prescritti dalla LPP.
Art. 58 ACCREDITI Dl VECCHIAIA DI ASSICURATI
INVALIDI
Per un assicurato
totalmente o parzialmente invalido si continuano a calcolare gli accrediti di
vecchiaia, applicando per analogia l'art. 57. La base di calcolo per gli
accrediti di vecchiaia durante l'invalidità è rappresentata dal salario assicurato fissato prima dell'inizio dell'incapacità di lavoro e la cui causa è all'origine dell'invalidità."
Le
condizioni della CV 1 garantiscono inoltre, per quanto riguarda la
rimunerazione netta dei conti individuali, tassi di interessi superiori a
quelli minimi LPP e meglio nella seguente misura: 2006 3.0 % netto - 2007 2.5 %
netto - 2008 2.75% netto - 2009 2.5% netto - 2010 2.25% netto, con la precisazione
che gli stessi vengono calcolati negli anni su tutto l'avere di vecchiaia e non
solo sul minimo LPP (doc. DD).
Quanto al tasso di conversione,
per il momento che qui interessa è del 6.8% (doc. DD), applicato indistintamente
a capitali di vecchiaia obbligatori e sovraobbligatori (cfr. doc. DD e anche la
cifra B del Piano previdenziale per il piano LPP normale allegato al
Regolamento, doc. D; XLVIbis/annesso 12).
A proposito delle modalità di
pagamento, facendo uso della facoltà di cui all’art. 37 cpv. 3 LPP, la
Fondazione convenuta ha inserito nel proprio regolamento la possibilità per gli
affiliati di liquidare la rendita di vecchiaia sotto forma di capitale.
L’art. 19 del Regolamento prevede infatti la possibilità di chiedere che invece
di una rendita di vecchiaia venga corrisposta una liquidazione in capitale totale
o parziale, con l’espressa precisazione che anche una rendita di vecchiaia che
sostituisce una rendita di invalidità può essere percepita anche sottoforma di
capitale. La richiesta deve essere presentata al momento del pensionamento.
2.17. Nella fattispecie, gli attori,
negli allegati di petizione, ritenuto assodato (e del resto incontestato)
l’esonero dal pagamento dei contributi a seguito dell’intervento
dell’invalidità (cfr. art. 25, 26, 56 Regolamento), hanno illustrato come segue
il calcolo delle prestazioni di vecchiaia di cui si chiede il riconoscimento:
"
(…)
AT 2 interessi capitale
+ interessi
capitale vecchiaia __________ 288'940.00
passaggio a ftp: 1.1.2006
rendita dal: 1.4.2010
51 mesi (cfr. doc. T)
tasso
CV 1
2006 3.00
% 8'668.20 297'608.20
2007 2.50
% 7'440'21 305'048.41
2008 2.75
% 8'388.83 313'437.24
2009 2.50
% 7'835.93 321'273.17
2010, 3 mesi 2.25
% 1'807.16 323'080.33
totale interessi
34'140.33
ricevuto 288'940.00
differenza
34'140.33
rendita 6.8% 1'830.79
Dato che l'assicurato ha optato per il ritiro del capitale, gli va
riconosciuta la differenza tra quanto gli spetta e quanto ritirato, con
interesse del 5% dal momento del pensionamento, per cui a AT 2 è dovuta la
differenza tra l'importo ricevuto di complessivi Fr. 288'940.00 e l'importo di
Fr. 323'080.33, pari a Fr. 34'140.33, con interesse del 5% dal 1.4.2010 (doc.
S). Ne vanno dedotti gli interessi già versati pari a CHF 838.70 (doc. T).
(…)"
Per quanto riguarda AT 1:
interessi
capitale + interessi
capitale vecchiaia __________ 287'844.00
passaggio a ftp: 1.1.2006
rendita vecchiaia dal:
1.12.2009
47 mesi (cfr. doc. S)
tasso
CV 1
2006 3.00% 8'635.32 296'479.32
2007 2.50% 7'411.98 303'891.30
2008 2.75% 8'357.01 312'248.31
2009, 11 mesi 2.50% 7'155.69 319'404.00
Totale interessi
31'560.00
ricevuto 301'073.00
differenza
18'331.00
rendita 6.8% 1'809.96
Dato che
l'assicurato ha optato per il ritiro del capitale, gli va riconosciuta la
differenza tra quanto gli spetta e quanto ritirato, con interesse del 5% dal
momento del pensionamento, quindi la differenza tra l'importo ricevuto di
complessivi Fr. 301'073.00 e l'importo di Fr. 319'404.00, pari a Fr. 18'331.00,
con interesse del 5% dall'1.11.2009 (doc. S)." (Doc. I)
Infine, per AT 3:
interessi
capitale + interessi
capitale vecchiaia __________ 273'040.00
passaggio a CV 1: 1.1.2006
rendita dal: 1.4.2010
51 mesi (cfr. doc. T)
tassoCV
1
2006 3.00% 8'191'20 281'231.20
2007 2.50% 7'030.78 288'261.98
2008 2.75% 7'927.20 296'189.18
2009 2.50% 7'404.73 303.593.91
2010, 3 mesi 2.25%
1'707.72 305'301.63
Totale interessi
32'261.63
ricevuto 284'860.50
differenza
20'441.13
rendita 6.8% 1'730.04
AT 3 ha
optato per la rendita, per cui gli è dovuta la differenza tra l'importo di Fr. 1730.00
e Fr. 1'471.80 mensili, pari a Fr. 258.20/mensili, e ciò a partire dal 1.4.2010
(v. doc. T), con interesse del 5% da ogni singola scadenza.
A tutt'oggi (novembre 2012 compreso),
gli arretrati, al 5.12.2012, ammontano a Fr. 8'796.01 (cfr. doc. EE)."
Gli attori sottolineano di
limitarsi a postulare il riconoscimento delle prestazioni calcolate sul
capitale di vecchiaia calcolato da __________, con i tassi di interesse e di
conversione CV 1 e non quelli (più favorevoli) cui avrebbero avuto diritto
secondo il Regolamento __________ in vigore sino alla fine del 2005.
Ora, tali conteggi non sono in
quanto tali contestati dalla convenuta, la quale, richiesta dal TCA (doc. XXXI),
ha espressamente dichiarato che nella - controversa – “eventualità in cui
gli attori fossero da considerare come regolarmente affiliati alla CV 1,
unitamente agli altri lavoratori assicurati e dipendenti (o ex dipendenti)
delle __________ e __________”, le prestazioni, così come calcolate nelle
petizioni, non sono contestate (cfr. doc. XXXI, XXXV, XLIV).
Del resto anche i capitali
vecchiaia che fungono da base al calcolo delle prestazioni di vecchiaia
coincidono con quelli indicati dalla convenuta (cfr. anche la conferma 18
ottobre 2010 da parte di __________ dei capitali da lei trasferiti, doc. AA;
cfr. anche doc. BB e CC), così come le prestazioni già corrisposte dalla
stessa.
Di conseguenza, non si vedono
ragioni per non accettare questi conteggi - rimasti in quanto tali incontestati
(cfr. doc. XXXI, XXXV, XLIV) - ritenuto peraltro come la corresponsione degli
interessi sull’avere di vecchiaia corrisponde a quanto previsto dalle norme
regolamentari (doc. DD).
Anche il tasso di conversione applicato
(per il calcolo della rendita a AT 3) del 6.8% risulta quello stabilito
contrattualmente dalla convenuta e applicabile per le persone assicurate pressoCV
1 (doc. XXXV e doc. DD).
2.18. In accoglimento
delle petizioni, la Fondazione convenuta è quindi tenuta a versare a:
AT 2: avendo
egli optato per il ritiro del capitale, gli va riconosciuta la differenza
tra quanto gli spetta (fr. 323'080.33) e quanto ritirato (fr. 288'940.00), pari
a fr. 34'140.33, dedotti gli interessi già versati per fr. 838.70;
complessivamente quindi fr. 33'301.65.
AT 1: avendo pure
egli optato per il ritiro del capitale, gli va riconosciuta la differenza
tra quanto gli spetta (fr. 319'404.00)
e quanto già ritirato (fr. 301'073.00),
pari a fr. 18'331.
AT 3: egli ha optato per il
versamento della rendita. A fronte di una rendita riconosciutagli di fr.
1'471.80, egli ha diritto dal 1. aprile 2010 ad una prestazione mensile di fr.
1'730.05 Sulle singole prestazioni già versate gli è quindi dovuta la
differenza tra i due importi, per fr. 258.20 mensili, dal 1. aprile 2010 (alla
data della petizione gli arretrati ammontavano a fr. 8'796.01) e quindi la
prestazione intera per il futuro.
2.19. Gli attori chiedono altresì il
riconoscimento di interessi moratori sulle prestazioni dovute.
In materia di previdenza
professionale, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in
caso di versamento tardivo di una prestazione gli interessi di mora sono dovuti
(DTF 119 V 131s., confermata da ultimo in DTF 137 V 373 e 130 V 414).
In tal caso va applicato
il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468;
DTF 119 V 133; 117 V 350).
Nell’evenienza in cui la
questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura
dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal
proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (DTF
119 V 134). Per quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA
applica l’art. 105 cpv. 1 CO (DTF 119 V 135 consid. 4c, SZS 1997 p. 465; cfr.
DTF 137 V 373) e quindi
" il
debitore in mora al pagamento d’interessi o alla corresponsione di rendite o al
pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno
in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale."
Per la giurisprudenza
inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella previdenza obbligatoria
che in quella sovraobbligatoria, considerato come il rapporto giuridico tra gli
assicurati e l'istituto previdenziale nella previdenza sovraobbligatoria è di
natura contrattuale, come quello relativo alla previdenza preobbligatoria
(contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a e 115 V 37
consid. 8c; Riemer, op. cit., p. 101/102). Di conseguenza anche in tal
caso si applica la parte generale del codice delle obbligazioni e quindi gli
art. 102ss. (DTF119 V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c; 119 V 131).
Pertanto nella specie, in
applicazione analogica dell’art. 105 cpv. 1 CO, non prevedendo il relativo
Regolamento alcun tasso di interesse, gli interessi di mora al tasso legale del
5% (art. 104 cpv. 1 e 2 CO) sono quindi dovuti dal 27 novembre 2012, data
dell'inoltro delle petizioni. Non risulta infatti che antecedentemente alla petizione
gli attori abbiano proceduto in via esecutiva contro la Fondazione.
Per quanto riguarda l’assicurato AT 3, l’interesse di mora del 5% è dovuto
dalla data della petizione sulla somma della differenza dovuta sulle singole
prestazioni mensili (fr. 258.20 ognuna) già versate dal 1. aprile 2010 e sino
al 27 novembre 2012 e in seguito, sulle differenze di fr. 258.20 cadauna, da
ogni singola scadenza.
Visto quanto sopra, le
petizioni in oggetto meritano accoglimento.
2.20. Visto
l'esito della procedura gli attori, assistiti da un legale, hanno di principio diritto
al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili (cfr. RAMI 1996 p. 261
e 262; 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I).
Giusta gli artt. 61 cpv. 1
lett. g LPGA e 30 cpv. 2 Lptca, l’importo delle ripetibili è determinato in
base all’importanza della causa e alla complessità del procedimento; l’art. 12
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1)
stabilisce da parte sua una tariffa oraria di riferimento di CHF 280.--,
rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il
quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio
della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle
ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 499);
Nella fattispecie in
esame, stante l’indubbia complessità della causa e dovendo essere considerate unicamente le
prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e dovendo essere
quindi in concreto considerato –
sulla base degli atti e ritenuto come gli atti di petizione (seguiti da osservazioni
datate 13 marzo 2013, 16 ottobre 2013, 19 novembre 2013, 27 gennaio 2014, doc.
XIX, XXXIV, XLIV, LVII oltre a diversi invii di documenti, doc. XIII, XIV, XV,
XXXVII) constino di 12 pagine e abbiano richiesto uno svolgimento articolato e
personalizzato per quanto concerne i singoli attori e come tuttavia le
prestazioni fornite nella fase pre-processuale non siano suscettibili di essere
indennizzate (STFA B 23/04 dell’8 luglio 2004)
– un dispendio orario di 20 ore complessivo (successivamente al 27
novembre 2012), appare giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e
spese) di complessivi CHF 6’900.-- (IVA inclusa, di cui fr. 5’600.- di onorario
e CHF 1’300.-- per spese), ossia fr. 2'300 a ciascun attore, e non di CHF 9'844.20 (di cui CHF 7’847.-- per onorario comprendente anche il dispendio di lavoro
dal 1. luglio 2010 al 17 ottobre 2010, non coperto) chiesti con scritto 30
ottobre 2013 della patrocinatrice degli attori (cfr. doc. XXXVIII).
Per quel
che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente
procedura, essendo la presente procedura
gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’ art. 20 cpv. 1 LPTCA), non sono
accollate tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le petizioni
presentate da AT 1, AT 2 e AT 3sa contro la CV 1, __________ sono accolte.
§ La
CV 1, __________ è condannata a versare a AT 1, , fr. 18'331 a titolo di capitale di vecchiaia residuo oltre
interessi del 5% dal 27 novembre 2012.
§ La
CV 1, __________ è condannata a versare a AT 2, , fr. 33'301.65 a titolo di capitale di vecchiaia residuo oltre
interessi del 5% dal 27 novembre 2012.
§ La
CV 1, è condannata a versare a AT 3, __________, fr. 1'730.05 a titolo di rendita di vecchiaia dal 1. aprile 2010 oltre
interessi del 5% dal 27 novembre 2012 sulle prestazioni già scadute a questa
data e in seguito dalla relativa scadenza mensile , dedotte le prestazioni già
versate nella misura di fr. 1'471.80 mensili dal 1.
aprile 2010.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
La
CV 1, verserà a AT 1fr. 2'300.-- cadauno a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti