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Decisione

34.2012.48

Effetti della disdetta - ad opera del datore di lavoro - di un contratto di affilliazione con un istituto di previdenza e passaggio a nuovo istituto previdenziale, sull'importo delle rendite di vecchi

23 giugno 2014Italiano147 min

Source ti.ch

Fatti

I regolamenti degli

istituti di previdenza vanno inoltre interpretati in maniera conforme alla

Costituzione (DTF 117 V 316 consid. 4b; Maurer, Bundessozialversicherugsrecht,

Basilea e Francoforte, p. 22 N 32). I principi della buona fede, della

proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e dell'uguaglianza di trattamento

degli assicurati si applicano infatti anche nell'ambito della previdenza

professionale (SZS 1995 p. 68 consid. 2d.dd.; DTF 117 V 314,

115 V 109 consid. 4b; SZS 1995 p. 378 consid. 5a; per la previdenza

sovraobbligatoria: SZS 1990 p. 74; DTF 115 V 109; cfr. anche SVR 1998 LPP no.

11).

2.4. Sia il datore di lavoro che

l’istituto di previdenza possono disdire la convenzione di adesione ed il

datore di lavoro può concludere un nuovo contratto, per far fronte all’obbligo

previdenziale obbligatorio della LPP (art. 2, 7 cpv. 1 LPP; cfr. DTF 120 V 299

e 445; J.-A. Schneider, "Les régimes complémentaires de retraite en

Europe...", p. 308-310 e p. 409).

Trattandosi di un contratto, la

disdetta è sottoposta alle regole generali sui contratti del Codice delle

obbligazioni ritenuto che nella fissazione delle clausole concernenti la

disdetta dello stesso le parti dispongono di un’ampia libertà limitata

unicamente dagli art. 2 e 27 CC (cfr. DTF 120 V 305 consid. 4b; Boll. UFAS

della previdenza professionale no. 8 del 30 marzo 1988, cifra 46 n. 1.2).

Per quanto riguarda le

conseguenze della disdetta di una convenzione di adesione, riservato quanto

previsto dall’art. 53e LPP entrato in vigore nell’aprile 2004, per il resto, in

difetto di altre norme nella LPP, tornano applicabili le disposizioni del

contratto di adesione e i principi generali che regolano il secondo pilastro,

secondo cui i beni devono restare vincolati, salvo casi eccezionali, allo scopo

della previdenza, fintanto che non si realizza un evento assicurato quale la

morte, l’invalidità o la vecchiaia; gli averi di vecchiaia vengono pertanto trasferiti

al nuovo istituto di previdenza (DTF 120 V 451ss; 117 V 37; 114 V 41; Messaggio

del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente la LPP del

19.12.1975, in FF 1976 I p. 113segg., 214; Riemer, op. cit., p. 111-112; T.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 276; J.-A.

Schneider, "Les régimes complémentaires de retraite en Europe...", p.

308-314; cfr. Boll. UFAS della previdenza professionale no. 24 del 23 dicembre

1992 cifra 2.12. e no. 8 del 30 marzo 1988 cifra 46).

Il TFA ha ammesso

l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 2 LPP (citato sopra al consid. 2.3) anche

nell'ipotesi del cambiamento di istituto di previdenza (DTF 125 V 423 consid.

4a e, implicitamente, 120 V 304 consid. 3c; STFA B 63/99 del 26 ottobre 2001 in re M., consid. 3a; SZS 2000 p. 531 segg).

In

DTF 127 V 388 il TFA ha ancora osservato:

" Die austrentende Arbeitgeberin kann zufolge Dahinfalls der

vertraglichen Grundlagen nicht beanspruchen, dass

die Renten beziehenden Personen bei er Sammelstiftung verbleiben. Nichts

anderes ergibt sich aus den Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsoge

Nr. 24 vom 23. Dezember 1992. Dieses Kreisschreiben kann nicht dahin gehend

verstanden werden, dass die einzelnen Renten beziehenden Personen ihre

Zustimmung zum Wechsel oder Verbleiben geben müssen; vielmehr lässt sich diesem

Kreisschreiben nur das aus Art. 51 BVG (paritätische Verwaltung) fliessende

Erfordernis entnehmen, dass das paritätische Organ die Zustimmung zur Auflösung

des Anschlussvertrages und zum Wechsel der Vorsorgeeinrichtung erteilt hat.

Considerandi

Diese Zustimmung für den Wechsel der Vorsorgeeinrichtung liegt hier aber nicht

im Streit, behauptet die Sammelstiftung doch nicht, die Kündigung des

Anschlussvertrages sei ungültig, weil sie nicht vom paritätischen Organ

genehmigt worden sei. Von der Zustimmung duch das paritätische Organ werden

aber auch die einzelnen Renten beziehenden Personen, auf die unter Umständen

ein wesentlicher Teil des verwalteten Vermögens entfällt, erfasst, auch wenn

sie in diesem Organ keine eigenen Vertreter haben sollten."

Anche

la dottrina si è espressa in questo senso (cfr. J-A. Schneider,

Restructurations économiques et fonds libres d'une istitution de prévoyance, in

Plädoyer 5/1995, p. 57 seg.).

L'UFAS,

nella sua qualità di autorità di sorveglianza sugli istituti di previdenza a

carattere nazionale e internazionale giusta gli art. 61 cpv. 2 LPP e 3 cpv. 1

OPP1, il 19 ottobre 1992 ha emanato delle istruzioni concernenti l'esame dello

scioglimento dei contratti d'affilliazione e della riaffiliazione del datore di

lavoro (Richtlinien über die Prüfung der Auflösung von Anschlussverträgen sowie

des Wiederanschlusses des Arbeitsgebers) entrate in vigore il 1. gennaio 1993 e

pubblicate nel Bollettino della previdenza professionale no. 24 del 23 dicembre

1992.

e in SZS 1993 p. 301 segg..

Per l’UFAS si tratta di

istruzioni che definiscono le esigenze minime da rispettare dagli istituti di

previdenza, ai quali si indirizzano, in occasione dello scioglimento di

contratti d’affiliazione o di riaffiliazione, precisando parimenti le

incombenze degli organi di controllo. L’amministrazione federale ha

sottolineato che tali istruzioni non possono e non intendono costituire dei

nuovi diritti o delle nuove obbligazioni rispetto a quanto già precisato dalla

legge e dalla prassi (cfr. la cifra 148 del Boll. UFAS no. 24; cfr. in

proposito anche il Boll. UFAS no. 7 del 5 febbraio 1988, cifra 36). In

particolare secondo l’UFAS al momento dello scioglimento di un contratto di

affiliazione devono essere considerati diritti acquisiti di ogni assicurato (che

come tali non possono essere sminuiti dallo scioglimento del contratto di

affiliazione) il capitale di risparmio e di copertura (così come eventuali

partecipazioni a misure speciali o fondi liberi), non per contro l’ammontare

delle prestazioni garantite dall’istituto uscente e delle prestazioni di

vecchiaia o di invalidità già in corso (p. 8 e 9).

Sull’argomento, in una

vertenza deferita al TFA, l’UFAS ha peraltro già avuto modo di rilevare che lo

scioglimento di un contratto d’affiliazione non comporta necessariamente solo

dei vantaggi per gli assicurati, sottolineando implicitamente l'importanza di

coinvolgere i dipendenti nella decisione di cambiare l'istituto di previdenza

(cfr. DTF 120 V 304 consid. 3d).

In occasione della 1a

revisione della LPP è stato introdotto il nuovo art. 11 cpv. 3bis del

seguente tenore:

" Lo

scioglimento dell’affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di

previdenza da parte del datore di lavoro avviene d’intesa con il personale o

con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori. L’istituto di previdenza è

tenuto ad annunciare lo scioglimento del contratto all’istituto collettore

(art. 60)."

Nella

sentenza 26 ottobre 2001 il TFA, riprendendo in particolare le direttive

amministrative, ha riassunto i diritti del personale in merito ad un

cambiamento dell’istituto previdenziale:

" a) Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer

beschäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene

Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11

Abs. 1 BVG). Er trifft die Wahl im Einverständnis mit seinem Personal (Art. 11

Abs. 2 BVG); diese den Obligatoriumsbereich betreffende Bestimmung ist nicht

nur beim

erstmaligen Anschluss, sondern auch beim Wechsel der Vorsorgeeinrichtung zu

beachten (BGE 125 V 423 Erw. 4a, vgl.

nicht veröffentlichtes Urteil F. des Bundesgerichts vom 28. September 1995,

2A.46/1995). Ob die Bestimmung auch im überobligatorischen Bereich gilt,

Dispositivo

hat das Eidgenössische Versicherungsgericht bisher nicht entschieden.

Das BSV hat sich in seinen Mitteilungen über die berufliche Vorsorge verschiedentlich

zum Wechsel der Vorsorgeeinrichtung geäussert. Demnach hat im Lichte von Art.

51 BVG das paritätische Organ über die Auflösung eines Anschlussvertrages zu

beschliessen, was voraussetzt, dass dessen Mitglieder über die Gründe der

beabsichtigten Vertragsauflösung, über deren Wirkung und über die mit dem Anschluss

an eine andere Vorsorgeeinrichtung verbundenen Bedingungen hinreichend

informiert sind. Die Versicherten sollen in angemessener Form von ihren

Vertretern im paritätischen Organ orientiert werden (Ziff. 36 der Mitteilungen

über die berufliche Vorsorge Nr. 7 vom 5. Februar 1988). In den seit 1. Januar

1993 geltenden Richtlinien über die Prüfung der Auflösung von Anschlussverträgen

sowie des Wiederanschlusses des Arbeitgebers (veröffentlicht in SZS 1993 S. 300

ff.; gültig für alle unter der Aufsicht des BSV stehenden Vorsorgeeinrichtungen,

denen mehrere Arbeitgeberangeschlossen sind, sowie für deren Kontrollstellen

[Richtlinien Ziff. 1.1; SZS 1993 S. 301]) wurde festgehalten, dass die

bisherige Vorsorgeeinrichtung der übernehmenden eine Bestätigung der Zustimmung

des betroffenen Personals oder einer repräsentativen Vertretung dieses

Personals zum vorgesehenen Wechsel beizubringen hat; bei registrierten Sammeleinrichtungen,

bei denen die Parität auf der Stufe des Vorsorgewerkes verwirklicht ist, genügt

dafür die Zustimmung des paritätischen Organs, während bei den anderen registrierten

Vorsorgeeinrichtungen das Einverständnis einer Mehrheit der Versicherten oder

die Zustimmung einer repräsentativen Vertretung der Versicherten notwendig

ist (Richtlinien Ziff. 2.11 in fine, SZS 1993 S. 303; vgl. auch Ziff.

148 der Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 24 vom 23. Dezember 1992 des BSV)." (STFA 26 ottobre 2001 nella causa M, B

63/99, consid. 3a)

Pertanto, anche in caso di

cambiamento d’istituto di previdenza, deve essere ammesso il diritto per il

personale, rispettivamente una sua rappresentanza, di essere coinvolto nel

processo decisionale relativo al cambiamento dell’istituto previdenziale (cfr.

STCA inedita 10 dicembre 2002 nella causa E. Z. e litisconsorti, inc. 34.2001.12-21,

consid. 2.9). Ciò presuppone che gli assicurati siano sufficientemente

informati sulle ragioni circa del prospettato scioglimento del contratto

previdenziale, sulle sue conseguenze e sulle condizioni risultanti

dall’affiliazione presso un altro istituto di previdenza.

Il TFA ha lasciato aperto il tema di sapere se il diritto di codecisione degli

assicurati in caso di affiliazione e scioglimento del contratto di previdenza

vale anche nell’ambito sovrabbligatorio (DTF 125 V 423 consid. 423 consid. 4°; STFA

non pubblicata del 26 ottobre 2001 in re M., B 63/99 consid. 3°).

2.5. Fermo restando l’obbligo di

affiliazione ai sensi del precitato art. 11 cpv. 1 LPP, l’art. 7 OPP 2 cpv. 1

stabilisce che l’affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza

registrato implica l’assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge

presso questo istituto. La legge, come pure la

disposizione dell’ordinanza, parte dall’idea che tutti i salariati di un datore

di lavoro debbano essere assicurati, di principio, allo stesso istituto di

previdenza (STF B 72/04 del 31 gennaio 2006 consid. 5.2 p. 5 con

riferimento al Commentario al progetto OPP 2 dell’UFAS, 2 agosto 1983, ad art.

37, p. 64; cfr. anche la succitata STFA 9C-904/2012 del 6 maggio 2013).

Il cpv. 2

dell’art. 7 OPP 2 prevede:

" Se il

datore di lavoro vuole affiliarsi a diversi istituti di previdenza registrati,

deve definire ogni gruppo d’assicurati in modo tale che tutti i salariati

sottoposti alla legge siano assicurati. In caso di lacune nella definizione dei

gruppi d’assicurati, gli istituti di previdenza sono solidalmente responsabili

delle prestazioni legali. Essi possono esercitare il regresso contro il datore

di lavoro.”

Il

succitato art. 7 OPP 2 è stato recepito, nella presente fattispecie, dal

Regolamento della CV 1, al suo art. 10, come segue:

" Alla CV 1

devono essere ammessi tutti i salariati, rispettivamente i datori di lavoro, di

ogni affiliato, i quali sono soggetti ai contributi AVS con un salario annuo

superiore all’importo fissato nel piano previdenziale. (…) Nella CV 1 non

vengono ammessi salariati:

- che

sono invalidi per almeno il 70%

- il

cui contratto di lavoro è stato concluso per meno di tre mesi.(…)”

2.6. Fino al 1. aprile 2004 la

risoluzione dei contratti di previdenza non era espressamente regolata dalla LPP

né dalla LFLP. In particolare mancava una regolamentazione sulla sorte dell’effettivo

dei beneficiari di rendite in caso di scioglimento del contratto di

affiliazione. La giurisprudenza si è occupata più volte di questo tema,

esigendo in questi casi che la regolamentazione interna della cassa (contratto

di adesione o regolamento) prevedesse un disciplinamento in merito, in difetto

del quale dovendosi ammettere che gli aventi diritto a rendita rimanevano

presso il precedente istituto di previdenza (DTF 125 V 421; cfr. anche DTF 127

V 377). Esaminando il caso di una disdetta di un contratto di affiliazione con

una cassa di previdenza, il TFA aveva sviluppato il principio giurisprudenziale

in base al quale i beneficiari di rendite e gli assicurati attivi di una cassa

di previdenza affiliata a un istituto collettivo formavano di principio

un’unità; di conseguenza nel caso in cui la regolamentazione interna prevedeva la

decadenza di tutte le assicurazioni nel caso di disdetta del contratto di

affiliazione, allora erano da considerare inclusi nel passaggio di istituto anche

gli aventi diritto a una rendita, verificandosi cioè un passaggio integrale di

tutto il collettivo assicurato; in difetto di una simile regolamentazione, gli

aventi diritto ad una rendita avevano invece il diritto di pretendere dalla

precedente istituzione di previdenza la continuazione del pagamento delle

prestazioni legali e regolamentari (DTF 127 V 377; Stauffer, op. cit, n. 1280).

In questi casi aperto restava comunque il tema dell’assunzione di un’eventuale perdita

sul capitale di copertura, ritenuto che di fatto vi provvedeva di solito il

datore di lavoro poiché solo in questo caso gli era possibile trovare un nuovo

istituto di previdenza disposto ad assumersi la collettività degli assicurati

(Schiesser, in HAVE 2003 p. 310; Stauffer, op. cit, n. 1280).

Con l’art. 53e LPP, elaborato

nel quadro della prima revisione della LPP, ma entrato in vigore il 1. aprile

2004 e, quindi, nel presente caso applicabile a livello intertemporale (fatto

salvo per il cpv. 4bis entrato in vigore dal 1. maggio 2007), applicabile anche

alla previdenza più estesa (DTF 135 V 261 consid. 4.1), esiste una

regolamentazione esplicita per questo caso, formulata sulla base della

giurisprudenza sviluppata precedentemente. La norma è di natura imperativa

(art. 50 cpv. 3 LPP; cfr. anche DTF 135 V 261 consid. 5.3).

L’art. 53e LPP

(Scioglimento dei contratti) prevede quanto segue:

Art. 53e1Scioglimento dei contratti

" 1 In caso di scioglimento dei contratti tra

gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono

alla LFLP2

vi è il diritto alla riserva matematica.

2 Il

diritto di cui all'articolo 1 è aumentato di una partecipazione proporzionale

alle eccedenze ed è diminuito dei costi di riscatto. L'istituto di

assicurazione deve presentare all'istituto di previdenza un conteggio

dettagliato e comprensibile.

3 Per

costi di riscatto si intendono le deduzioni per il rischio dovuto al tasso di

interesse. Se il contratto è durato almeno cinque anni, i costi di riscatto non

possono essere dedotti. L'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 non può

essere ridotto nemmeno se il contratto è durato meno di cinque anni.

4 Se

il datore di lavoro scioglie il contratto d'affiliazione con il suo istituto di

previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul

mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o

sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il

contratto d'affiliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede

altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto

di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto

attuale.

4bis Se

il contratto di affiliazione prevede che in caso di suo scioglimento i

beneficiari di rendite lascino l'attuale istituto di previdenza, il datore di

lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha

confermato per scritto che riprende i beneficiari di rendite alle stesse

condizioni. (applic. dal 1.4.2007) 3

5 Se

l'istituto di previdenza scioglie il contratto d'affiliazione con il datore di

lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul

mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o

sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge

a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale.

6 Se

i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale, il contratto

d'affiliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale anche nel caso in cui

l'invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d'affiliazione

ma l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità sia

sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d'affiliazione.

7 Il

Consiglio federale disciplina l'appartenenza dei beneficiari di rendite se il

contratto d'affiliazione è sciolto in seguito all'insolvenza del datore di

lavoro.

8 Il

Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le esigenze in

materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica.

La normativa prevede

quindi una regola differenziata a seconda di chi ha disdetto la convenzione di

affiliazione. Nel caso in cui il contratto di affiliazione sia stato disdetto

dal datore di lavoro (come nella fattispecie), in prima linea vale la

regolamentazione prevista dal contratto di affiliazione (ora disdetto), in

seconda linea il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono

accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di

previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se il

contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio

e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati

all'istituto attuale (cpv. 4; in proposito cfr. DTF 135 V 261). Se gli aventi

diritto a rendita passano al nuovo istituto di previdenza, il vecchio istituto

di previdenza deve fornire tutte le informazioni necessarie per calcolare le

prestazioni al nuovo (art. 16a cpv. 3 OPP2; cfr. anche Boll UFAS n. 72). Nel

momento i cui gli aventi diritto a rendita sono presi a carico dal nuovo

istituto di previdenza, un contratto di ripresa è concluso (Kieser in Schneider/Geiser/Gächter,

Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 53e n. 20 p. 880).

Differentemente, nel caso

in cui sia l'istituto di previdenza a sciogliere il contratto d'affiliazione

con il datore di lavoro, la legge prevede che il vecchio e il nuovo istituto di

previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite

nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo;

nel caso in cui l’accordo non sia trovato, i beneficiari di rendite rimangono

affiliati all'istituto attuale (cpv. 5). Se i beneficiari di rendite rimangono

affiliati all'istituto attuale, il contratto d'affiliazione che li concerne è

mantenuto (cpv. 6).

La norma è stata voluta nella

consapevolezza che spesso nella prassi i contratti di affiliazione prevedevano

che nel caso di disdetta i beneficiari di rendita cambiavano istituto di

previdenza, fatto questo che portava a problemi in quanto il nuovo istituto di

previdenza di regola pretendeva un capitale di copertura superiore a quello esistente

(cfr. DTF 135 V 261). Si è optato dunque per una soluzione che permettesse, ove

necessario, una risoluzione parziale del contratto di previdenza, nel senso che

i beneficiari di rendita potessero se del caso restare nel precedente.

D’altra parte la dottrina

riconosce che nessun nuovo istituto di previdenza può essere costretto ad

ammettere beneficiari di rendita. Ove dunque il trasferimento degli aventi

diritto a rendite è previsto dall’attuale contratto di affiliazione, l’ammissione

di essi nel nuovo istituto di previdenza è comunque parte del nuovo contratto

di affiliazione cosicché nel caso di mancato accordo sugli aventi diritto a

rendite, lo stesso contratto di affiliazione non viene concluso, poiché nessun

istituto di previdenza soggiace ad un obbligo di contrarre (cosidettto

“Kontraierungszwang”). Il nuovo istituto di previdenza è pertanto libero di

decidere, nel caso di presenza di beneficiari di rendita che non sono secondo i

suoi parametri completamente finanziati, se intende ammetterli unitamente agli

assicurati attivi oppure se decidere di rifiutare globalmente la nuova

annessione (Stauffer, op. citi., n. 1283 p. 481). Gli istituti di previdenza

non possono in effetti venir costretti ad accollarsi rischi e oneri non

oggettivamente ripartiti e suscettibili di mettere a repentaglio i loro piani

assicurativi oltre che gli interessi collettivi della comunità stessa degli

assicurati, rispettivamente il datore di lavoro non ha il diritto di imporre

concretamente a uno o più istituti di previdenza l'affiliazione di parte del

proprio personale secondo le modalità ed esigenze da lui auspicate (cfr. anche

la precitata STFA 9C-904/2012).

Con

riferimento all’art. 53e cpv. 4bis LPP (entrato in vigore il 1. gennaio 2007),

e in particolare al destino dei beneficiari di rendite, va detto che

l’obiettivo del legislatore era principalmente la salvaguardia dei diritti dei

beneficiari, ritenuto che “il passaggio a un nuovo istituto non può comportare

alcuna riduzione delle rendite né, in generale, alcun ridimensionamento dei

diritti dei beneficiari” (parere del Consiglio Federale del 23 settembre 2005 in merito all’iniziativa parlamentare sulla modifica degli art. 53e e 53f LPP, FF2005 p. 5297).

Nel suo Rapporto

del 26 maggio 2005, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del

Consiglio Nazionale così si esprimeva sul nuovo art. 53e e in particolare 53 cpv.

4bis LPP:

" Con l'introduzione dell'articolo 53e, la prima revisione della LPP

(00.027 n) ha disciplinato nei particolari la questione dello scioglimento dei

contratti nel campo della previdenza professionale. (…) Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha sviluppato il principio giurisprudenziale in base al

quale i beneficiari di rendite e gli assicurati attivi di una cassa di

previdenza affiliata a un istituto collettivo formano per principio un'unità.

La questione è stata disciplinata nell'ambito della prima revisione della LPP.

La permanenza nell'attuale istituto presenta, tanto quanto il passaggio al

nuovo istituto, determinati vantaggi e svantaggi, i quali però non hanno alcuna

rilevanza rispetto alla soluzione prospettata nel presente rapporto.

Negli ultimi anni, l'ammissione di nuovi effettivi

di affiliati si è fatta meno interessante per gli istituti di previdenza, non

da ultimo a causa del calo della redditività sui mercati finanziari. Perciò i

datori di lavoro che cambiavano istituto di previdenza dovevano spesso pagare

conguagli elevati, importi superiori alle capacità delle ditte e suscettibili

di mettere in gravi difficoltà le piccole e medie imprese. La

prima revisione della LPP ha introdotto alcuni

miglioramenti anche sotto questo aspetto. Tuttavia, l’affiliazione di

beneficiari di rendite è tuttora, come in precedenza, poco interessante per gli

istituti di previdenza. In una situazione del genere è importante che gli

effettivi di beneficiari di rendite, in quanto rischi cosiddetti

"cattivi", non possano essere semplicemente scaricati. Si tratta pure

di evitare che il datore di lavoro disdica il contratto con l'attuale istituto

di previdenza e poi non possa più concludere un contratto di affiliazione per i

beneficiari di rendite.

Bisognerebbe inoltre prevenire una selezione dei

rischi, consistente nel tentativo dei datori di lavoro di cambiare istituto di

previdenza con una certa frequenza e al momento del cambiamento prendere con sé

soltanto gli attivi, che essi potranno assicurare a condizioni migliori

rispetto al precedente effettivo globale di assicurati. Sotto questo aspetto,

si poneva poi anche la questione, in simili casi, di un eventuale obbligo

d'intervento dell'istituto collettore come bacino di raccolta per gli effettivi

di beneficiari di rendite.

Parte di questi problemi è stata risolta in modo

soddisfacente nell'ambito della prima revisione della LPP con l’adozione

dell’articolo 16a OPP 2, che consacra il cosiddetto principio della “porta

girevole”. (…) Tuttavia, l’articolo 16a OPP 2 non si applica agli istituti

collettivi o comuni autonomi, ma soltanto in caso di passaggio da un istituto

collettivo di un’assicurazione all’altro. Il presente progetto mira a colmare

questa lacuna.

Vi sono poi anche altri problemi. (…)

2.2 Permanenza o trasferimento dei beneficiari di

rendite in caso di cambiamento dell’istituto di previdenza e ruolo

dell’istituto collettore

In primo luogo, occorre impedire che in caso di

cambiamento dell’istituto di previdenza i beneficiari di rendite si ritrovino

da un momento all’altro privi di affiliazione e che l’istituto collettore venga

sfruttato abusivamente per gli scopi della selezione dei rischi. Per impedire

il verificarsi di situazioni di questo tipo, bisogna anzitutto che un datore di

lavoro non possa disdire il contratto di affiliazione in

corso presso un istituto collettivo o comune

autonomo, in base al quale i beneficiari di rendite partono obbligatoriamente

con gli assicurati attivi, finché un nuovo istituto di previdenza avrà

confermato per iscritto che è disposto a riprendere i beneficiari di

rendite. In secondo luogo, bisogna stabilire con

chiarezza che l’istituto collettore non è tenuto a riprendere gli obblighi

connessi a rendite in corso.

La prima normativa è volta a impedire che i

beneficiari di rendite si ritrovino senza contratto. Questo comporta però che

un datore di lavoro potrebbe essere costretto, a seconda delle circostanze, a

rimanere in un istituto di previdenza anche se ritiene che le condizioni da

esso praticate siano insoddisfacenti. (…)

3 Commento alle singole

disposizioni

Art. 53e cpv. 4bis (nuovo)

Questa disposizione serve a garantire che ai

beneficiari di rendite venga offerta una soluzione in caso di cambiamento

dell’istituto di previdenza. Se il contratto di affiliazione prevede che in

caso di disdetta i beneficiari di rendite lascino l'istituto di previdenza

insieme agli assicurati attivi, il datore di lavoro non può disdire tale contratto

senza preoccuparsi della sorte dei beneficiari di rendite2.

L’istituto collettore non è concepito per occuparsi

del versamento di rendite in corso fondate sulle disposizioni di altri

istituti; se così fosse, dovrebbe erogare prestazioni sulla base di un’infinità

di piani di previdenza diversi. Anche in futuro non potrà quindi assumere la

funzione di rete di salvataggio per i beneficiari di rendite (cfr. anche il

nuovo art. 60 cpv. 6 LPP). Pertanto, bisogna escogitare un altro sistema per garantire

che in caso di cambiamento di istituto di previdenza un altro istituto riprenda

l’obbligo di versare le rendite in corso della previdenza professionale.

Riprendere i beneficiari di rendite significa

riprendere l’obbligo di prestazione con tutte le condizioni e riserve vigenti

nel precedente istituto. I diritti dei beneficiari di rendite non devono

risultare diminuiti in seguito a un cambiamento dell’istituto di previdenza.

(…).

Il nuovo capoverso 4bis garantisce inoltre che non

si aprano lacune nel versamento delle rendite. Se l’affiliazione cambia,

l’obbligo di versare le rendite passa senza soluzione di continuità dal vecchio

al nuovo istituto di previdenza. (…)

Se il consenso dei beneficiari non è indispensabile

per il loro trasferimento, dal momento che i loro diritti sono garantiti (cfr.

DTF 127 V 377 consid. 5 d), occorre però che essi ne siano compiutamente

informati. (…)

Quanto al disciplinamento

dei particolari riguardo allo scioglimento dei contratti, segnatamente le

esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva

matematica, lo stesso, secondo il cpv. 8 dell’art. 53e LPP, è delegato alla

competenza del Consiglio Federale, il quale vi ha provveduto all’art. 16a OPP2

(cfr. anche gli art. 48 e 48a OPP2). Il calcolo della riserva matematica degli

aventi diritto alla rendita che sono compresi dal cambio di istituto di

previdenza si determina secondo il contratto di affiliazione: i principi matematico-assicurativi

del nuovo istituto di previdenza non possono quindi essere determinanti (Vetter-Schreiber,

op. cit., ad art. 53e n. 11 p. 216).

L’art. 16a OPP2 (Calcolo

della riserva matematica) consacra il cosiddetto principio della

“porta girevole”. Secondo tale principio, la riserva matematica che deve

seguire l’effettivo di assicurati partente corrisponde all’importo che

l’istituto di assicurazione esigerebbe dall’istituto di previdenza per

concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e

titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni. Con tale

norma il legislatore ha inteso eliminare un considerevole ostacolo alla

realizzazione del libero passaggio. Tuttavia, l’articolo 16a OPP 2 non si

applica agli istituti collettivi o comuni autonomi, ma soltanto in caso di

passaggio da un istituto collettivo di un’assicurazione all’altro.

Con riferimento alle modalità

di trasferimento del capitale di copertura al nuovo istituto di previdenza, la

legge è silente. La giurisprudenza ha comunque chiarito che per il periodo

temporale sino al trapasso effettivo sono dovuti interessi di mora, senza la

necessità di un’interpellazione, l’esigibilità del capitale da trapassare

subentrando con lo spirare del contratto di previdenza. Il tasso applicabile è

stabilito contrattualmente o in assenza di un accordo è applicabile il tasso

del 5% secondo l’art. 104 CO (Stauffer, op. cit., n. 1287 p. 482).

Strettamente collegato alla

nuova normativa dell’art. 53e LPP è anche il nuovo art. 11 cpv. 3bis LPP per il

quale l’istituto di previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto

d’affiliazione all’istituto collettore. Quest’ultimo non è tenuto comunque a

riprendere obblighi relativi a rendite in corso (art. 60 cpv. 6 LPP).

2.7. D’altra parte la legge

prevede che nel caso in cui il contratto di affiliazione viene disdetto, sono “presumibilmente

adempiute” le condizioni per una liquidazione parziale, disponendo l’art.

53b LPP (“Liquidazione parziale”):

" 1 Gli istituti di previdenza

disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione

parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente

adempiute se:

a.

l'effettivo del personale è considerevolmente ridotto;

b.

un'impresa è ristrutturata;

c.

il contratto d'affiliazione è sciolto.

2 Le

prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la

liquidazione parziale devono essere approvate dall'autorità di vigilanza

La legge statuisce quindi una presunzione legale per cui nel caso del

verificarsi di una della fattispecie elencate al cpv. 1 è data una liquidazione

parziale. È sufficiente che sia realizzato uno dei tre presupposti per avviare

una liquidazione parziale (DTF 136 V 326 consid. 8.2; Kieser

in Schneider/Geiser/ Gächter, op. cit., ad art. 53a, n. 9, p. 824). Gli istituti di previdenza devono definire nei loro regolamenti quali

condizioni devono essere adempiute per ammettere un caso di liquidazione parziale

e prevedere la relativa procedura (Vetter-Schreiber,

Kommentar zum BVG, op. cit, ad art. 53b, n. 3 p. 183; Stauffer,

op. cit., n. 1144 p. 427). Nel rispetto della parità di trattamento anche gli

aventi diritto a rendite devono essere considerati in sede di liquidazione

parziale, segnatamente in sede di adattamento delle rendite in corso. In ogni

caso le disposizioni degli istituti di previdenza sono sottoposte al controllo

dell’autorità di vigilanza, la cui approvazione ha valore costitutivo

(Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 53b n. 23 p. 198).

Come conseguenze di una

risoluzione di un contratto d’affiliazione in effetti sono da considerare non

solo le questioni concernenti le pretese ai beni liberi, ma, in caso di

sottocopertura, anche le questioni relative all’eventuale intaccamento dei

capitali di copertura, considerato come nel caso di un passaggio del collettivo

degli assicurati ad un nuovo istituto di previdenza non è dato un caso di

libero passaggio (Stauffer, op. cit., p. 478 n. 1277; DTF 120 V 452). In ogni

caso, nell’evenienza di una liquidazione parziale la facoltà di operare una

deduzione proporzionale sui disavanzi tecnici risulta direttamente dalla legge

(art. 53d cpv. 3 LPP; cfr. anche DTF 135 V 113 e 138 V 303).

La procedura in caso di

liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza è regolata dall’art.

53d LPP come segue.

" 1 La liquidazione parziale o totale

dell'istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità

di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale

definisce questi principi.

2 I

fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato

secondo il valore di realizzo.

3 Gli

istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici,

sempre che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia (art. 15).2

4 L'organo

paritetico designato o l'organo competente stabilisce nell'ambito delle

disposizioni legali e del regolamento:

a.

il momento esatto della liquidazione parziale;

b.

i fondi liberi e la quota da ripartire;

c.

l'importo del disavanzo e la sua ripartizione;

d.

il piano di ripartizione.

5 L'istituto

di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i

beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in

particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.

6 Gli

assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla

competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di

ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la

decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo

decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo

federale o il giudice dell'istruzione, d'ufficio o su richiesta del ricorrente.

In assenza dell'effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo

federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.

In occasione di una

liquidazione parziale o totale, nel caso in cui esista un disavanzo tecnico, l’istituto

di previdenza può dedurre tali disavanzi (determinati secondo l’art. 44 OPP2) nel

calcolo delle prestazioni di uscita proporzionatamente (art. 19 LFLP), ritenuto

tuttavia che la ripartizione deve rispettare i principi della parità di

trattamento e sempre che non ne risulti una riduzione dell’avere di vecchiaia

minimo secondo l’art. 15 LPP, il quale frutta in ogni modo interessi secondo l’art.

12 OPP2 (art. 15 e 53d cpv. 3 LPP e art. 23 cpv. 2 LFLP; DTF 134 I 23, 131 II

533) ed è soggetta ad adeguato controllo da parte dell’autorità di

sorveglianza. La deduzione, proporzionale al grado di copertura

registrato alla data della liquidazione, si opera individualmente sulla singola

prestazione d’uscita (art. 27g cpv. 3 OPP2, art. 53d LPP; cfr. Vetter-Schreiber,

op. cit., ad art. 53d, n. 12ss p. 206). Del resto una simile deduzione

proporzionale di un disavanzo in caso di scioglimento di un contratto

d’affiliazione è possibile, per una questione di equità e nel rispetto della

parità di trattamento tra gli assicurati, anche nell’eventualità in cui si rinunci,

per motivi di praticabilità, all’esecuzione formale di una liquidazione parziale

(STF 2A.699/2006 del 11 maggio 2007; cfr. anche Bollettino della

previdenza professionale edito dall’UFAS - di seguito: Boll. UFAS -, n. 112 nota 699 con riferimento a STF 9C-1018/2008 del 16 marzo 2009; sulle condizioni per ammettere la fattispecie di copertura insufficiente

e la procedura da osservare cfr. gli art. 65c segg; art. 44 OPP2; cfr. anche

Boll. UFAS n. 78 e le “Istruzioni concernenti le misure per risanare

le coperture insufficienti nella previdenza professionale” emanate dal

Consiglio federale il 27 ottobre 2004 contemplanti principi e obblighi per gli istituti

di previdenza che presentano una copertura insufficiente (parte generale) oltre

ad una descrizione dettagliata delle misure di risanamento (parte speciale);

cfr. anche Schneider/Geiser/Gächter , op. cit.,ad art. 65d LPP n. 14 p. 104).

In ogni caso

il piano di risanamento deve essere preventivamente approvato dall’autorità di

vigilanza, alla quale l’organo supremo dell’istituto di previdenza deve

annunciare un eventuale scoperto al più tardi alla presentazione dei conti

annuali (cfr. anche Boll. UFAS n. 78 n. 462; cfr. anche

Alessandra Prinz, Mesures d’assainissement des caisses de pension en découvert,

in Sécurité sociale CHSS 2/2009 p. 88ss).

2.8. Con

effetto dal 1985 l’__________ e l’__________, ai fini dell’attuazione

dell’obbligo di previdenza dei propri dipendenti, erano affiliate ad __________

(cooperativa __________ istituita come fondazione ai sensi degli art. 80segg

CC; cfr. Preambolo al Regolamento, doc. E; sino alla fine del 2005 trattavasi

di una fondazione comune, successivamente di una fondazione collettiva), al cui

interno erano riunite opere previdenziali di svariate imprese attive

soprattutto nei settori __________. Tra il 2000 e il 2003 la situazione

finanziaria dell’istituto si è fortemente deteriorata e nel 2008 la

sottocopertura ha raggiunto i 700 milioni di franchi (cfr. in proposito

Comunicato del 15 dicembre 2010 dell’UFAS. Scaricabile su http://www.ufas.admin.ch;

cfr. anche circolare alle ditte affiliate di __________ del 28 luglio 2005,

doc. L/2). Vista tale situazione, a contare dal 1. gennaio 2006 __________ ha

messo in vigore un piano completo di risanamento che comprendeva, fra l’altro,

la conversione della cassa da una fondazione comune in fondazione collettiva,

l’introduzione dl primato dei contributi, la riduzione del tasso tecnico

d’interesse sulle rendite, un contributo di risanamento sulla somma salariale.

Le misure intraprese non hanno tuttavia scongiurato la persistente difficile

situazione finanziaria (che poi ha portato alla liquidazione della Cassa

pensioni; cfr. succitato Comunicato dell’UFAS), ragione per cui __________ e __________,

effettuate le opportune valutazioni nel corso degli anni 2004 e 2005, hanno

proposto ai propri dipendenti di sciogliere il contratto di affiliazione e

passare alla CV 1 Preso atto dell’adesione dei dipendenti e assicurati, inclusi

gli aventi diritto ad una rendita, le datrici di lavoro hanno quindi deciso di

sciogliere il contratto di previdenza in essere con __________ per il 31

dicembre 2005 e di aderire alla CV 1 con effetto dal 1. gennaio 2006. Le due

datrici di lavoro hanno provveduto a informare i propri dipendenti e gli aventi

diritto a rendite mediante puntuali comunicazioni di cui si dirà, ove

necessario, in seguito. Il cambio di istituto di previdenza ha comportato il

passaggio dal sistema a primato delle prestazioni al sistema a primato dei

contributi. In seguito __________ ha trasferito i capitali di copertura delle

due ditte affiliate alla convenuta. La disdetta del contratto di affiliazione

ha - in questa sede incontestatamente - portato ad una liquidazione parziale di

__________ (sottoposta all’esame dell’UFAS; cfr. XXIV) con la conseguente

facoltà per l’istituto di previdenza coinvolto di operare una deduzione

proporzionale sui disavanzi tecnici (art. 53b cpv. 1 lett. c, art. 53d cpv. 3

LPP; cfr. anche DTF 135 V 113). La portata e l’attuazione della deduzione

proporzionale operata da __________ non è tema del presente contendere e

nemmeno oggetto della lite è la questione di eventuali interessi dovuti sul

capitale di copertura trasferito in seguito alla disdetta del contratto di

affiliazione (sull’argomento cfr. DTF 127 V 377).

Litigiosa

in concreto è la sorte dei già dipendenti di __________ e __________ che al 1.

gennaio 2006 erano già al beneficio di una rendita di invalidità versata da __________

e più precisamente le modalità di calcolo della rendita di vecchiaia maturata

in seguito, col raggiungimento dell’età di pensionamento. Secondo gli attori la

rendita di vecchiaia va calcolata in base alle norme regolamentari della CV 1,

al pari degli altri assicurati; secondo la convenuta invece gli attori non

sarebbero di fatto mai entrati a far parte della fondazione, ragione per cui non

sarebbe data l’applicazione di tali norme al calcolo delle rendite dovute.

Incontestato è nella

fattispecie che il contratto di affiliazione tra __________ e __________, da

una parte e __________, dall’altra, sia stato disdetto dalle due ditte datrici

di lavoro, realizzando di conseguenza la fattispecie di una liquidazione

parziale che, come detto, è pure stata oggetto delle opportune verifiche da

parte dell’UFAS quale di autorità di vigilanza (cfr. XXIX).

Si tratta di stabilire, in base

alla documentazione agli atti, se in concreto fra le parti interessate, in

particolare __________ e __________ rispettivamente __________, e la convenuta,

sia stato concluso, foss’anche in forma concludente, un accordo sul

trasferimento dei beneficiari di rendita, ossia ex dipendenti di __________A e __________A

che, come gli attori, erano, al 1. gennaio 2006, già al beneficio di una

rendita di invalidità, e, nell’affermativa, con quale contenuto.

2.9. Dalla documentazione agli

atti risulta che con lettera 28 settembre 2005 (doc. F) __________ ha informato

i propri dipendenti e ex dipendenti pensionati e beneficiari di rendite della

situazione in essere con __________, spiegando che dal 1.1.2006 __________

avrebbe introdotto ulteriori misure di risanamento. Ha pure informato che la

Commissione del Consiglio di amministrazione per gli affari del personale ed il

personale attivo dell'__________ aveva deciso di non sottoscrivere il nuovo

contratto con __________, ritenuto che nel frattempo erano stati contattati "altri

istituti di previdenza in grado di garantire l'affiliazione con le medesime

attuali prestazioni ma con maggiori garanzie di solvibilità a lungo termine e

con condizioni contrattuali più equi e rispettosi dei diritti dei

lavoratori". Nella lettera veniva inoltre comunicato che "Per

i motivi esposti l'__________ ha deciso di sciogliere il contratto con l'__________

garantendo gli attivi ed ai beneficiari di rendita il capitale di

copertura necessario all'affiliazione nella nuova cassa”.

Anche __________ si è

rivolta il 16 settembre 2005 ai propri pensionati e beneficiari di rendite con

una lettera simile, con la quale comunicava di ritenere che altri istituti di

previdenza erano “in grado di garantire le medesime prestazioni con maggiori

garanzie di solvibilità a lungo termine e con dei Contratti più equi e

rispettosi dei diritti dei lavoratori”. Per il caso di disdetta, l'azienda

prevedeva due scenari, da un lato che i beneficiari di rendite rimanessero

presso __________, dall'altro che essi passassero alla nuova Cassa e l'azienda "garantisce

il versamento del capitale di copertura per attivi e pensionati alla nuova

Cassa". Con lettera del 26 settembre 2005 __________, illustrata la

difficile situazione finanziaria in cui versava __________, comunicava ulteriormente

agli assicurati quanto segue:

" (…)

Dopo attenta valutazione il Consiglio di Amministrazione e il

Personale delle __________ hanno deciso di rompere il

Contratto di affiliazione con __________ previo invio della

disdetta entro il

30 settembre 2005.

Nel merito l'azienda valuta che Fondazioni concorrenti siano in

grado di garantire le medesime prestazioni con maggiori garanzie di solvibilità

a lungo termine e con dei Contratti più equi rispettosi dei diritti dei

lavoratori. Qui di seguito alcune nuove disposizioni regolamentari che ci hanno

indotto a prendere quest'importante decisione:

(…)

In caso di disdetta dell'attuale Contratto in liquidazione

parziale prevediamo due scenari:

1. Uscita

degli attivi e versamento da parte dell'azienda ad __________ del capitale di

copertura per i beneficiari di rendita, mentre per gli attivi l'azienda prevede

il recupero del capitale di copertura nei prossimi anni d'accordo con la nuova

Cassa.

2. Anche i

beneficiari di rendita passano alla nuova Cassa e l'azienda garantisce il versamento

del capitale di copertura per attivi e pensionati alla nuova Cassa.

Sulla base di quanto esposto la Direzione vi chiede di sostenere

la rottura del Contratto di affiliazione con __________ invitandovi ad una

riunione con oggetto la decisione in merito al gravame presso la nostra sede di

__________, lunedì 26 settembre 2005 alle ore 14:00. (…)" (Doc. FF2)

Il medesimo giorno, 26

settembre 2005, si è tenuta una riunione alla presenza dei beneficiari di

rendita, del rappresentante della __________ e di __________, amministratore

della CV 1 dal cui verbale emerge quanto segue:

" (…)

Al termine di un'animata e dibattuta discussione, __________i

abbandona l'Assemblea dei pensionati, per permettere all'Assemblea di decidere.

All'unanimità dei presenti si decide la rottura del contratto

d'affiliazione a condizione che l'azienda su assuma l'onere di copertura totale

100% e soprattutto che sia attivi che pensionati vengono trapassati alla nuova

Cassa." (Doc. FF3)

Nel dicembre 2005 __________

ha informato i beneficiari di rendite del passaggio alla CV 1, comunicando che,

tenuto conto che per il 29 dicembre 2005 __________ avrebbe versato solo degli

acconti sul capitale di copertura e sulle riserve matematiche per i beneficiari

di rendita, "la nostra azienda, d'accordo con il nuovo istituto di

previdenza e per evitare che i pensionati subiscano dei disagi, ha deciso di

versare lei stessa le rendite di gennaio 2006 (qualora fosse necessario anche

quelle di febbraio 2006) secondo le abituali scadenze." (doc. H, I).

Parallelamente __________

aveva scritto a CV 1 in data 18 dicembre 2005 comunicando che onde evitare

disagi ai pensionati avrebbe anticipato le rendite per i primi mesi dell’anno,

precisando che detti anticipi avrebbero poi dovuto essere dedotti dal conto

premi e chiedendo di informarli sugli importi delle rendite da versare

(XLVI/9). In risposta, la CV 1, con lettera 23 dicembre 2005, ha confermato l’accordo per l’anticipo delle rendite sottolineando l’impegno, preso da __________,

alla copertura al 100% degli attivi e dei pensionati entro il 31 dicembre 2011

(doc. XLVI/14).

Dalla documentazione

prodotta agli atti da __________ risulta che successivamente con la CV 1 si

sono succeduti regolari corrispondenze in relazione ai capitali necessari per

assicurare la necessaria copertura al 100% a favore dei pensionati. La CV 1 ha

in particolare comunicato di costituire un “fondo riserve per beneficiari di

rendita” sul quale sono stati fatti confluire inizialmente una parte degli

importi versati da __________ (per circa 3 Mio, doc. XLVI/14c) e in seguito in

varie tranches, versate da __________ (e rispettivamente da __________

parallelamente) sino al dicembre 2010, un importo di complessivi fr. 1'130'199

fr. calcolato dalla CV 1, sulla base dei calcoli del perito interpellato (__________),

per assicurare appunto “la copertura totale delle riserve matematiche LPP ex

__________” inerenti agli aventi diritto a rendite (doc. XLVI/ 14).

Dall’esame della

corrispondenza intercorsa tra la Fondazione convenuta e __________, emerge che

con e-mail del 6 dicembre 2005 la CV 1, in risposta ad un messaggio del 2

dicembre precedente (con il quale __________ comunicava di aver saputo da __________

che CV 1 era il nuovo istituto di previdenza e che procedeva quindi prima di

tutto a far pervenire “die Rentnerdaten” per permettere il versamento

delle rendite già in gennaio 2006, doc. 9), si rivolgeva ad __________

chiedendo di inviare “i dati per i beneficiari di rendite con le riserve al

100% per dischetto o per e-mail” ricordando che in caso di mancato invio

delle riserve al 100%, richiamato l’art. 53e cpv. 5 LPP, non erano d’accordo “per

il trasferimento dei pensionati che dovrebbero essere pagati da voi anche da

gennaio 2006” (doc. 9).

Successivamente, con lettere

9 dicembre 2005 alla CV 1, __________, riferendosi al “Transfert collectif

du personnel de __________”, ha annunciato che ai sensi dell’art. 181 CO

avrebbe trasferito, con valuta 29 dicembre 2005, un acconto corrispondente al

95% circa del capitale di previdenza al 31 dicembre 2005 con grado di copertura

del 75%, suddividendo l’importo in ca 3 milioni relativi a assicurati “actifs”

e ca 4 milioni relativi a “Benéficiaire de rentes” (doc. 5). Allegato a

tale scritto vi era la lista dettagliata degli importi suddivisa nelle due

menzionate categorie, ritenuto come la lista riferita al “Rentnerbestand”

comprendeva sia gli aventi diritto ad una rendita di invalidità sia quelli

titolari di una rendita di vecchiaia con tanto di nomi, dati anagrafici,

indicazione di inizio della rendita, importo della stessa, capitale di

copertura al tasso tecnico del 4.5% secondo EVK 2000, importo di

sottocopertura e importo che sarebbe stato versato (doc. 5, 6 e 10).

Nella lettera 9 dicembre 2005 __________

si rivolgeva come segue alla CV 1:

" Madame,

Monsieur,

Comme vous le savez, le contrat d'adhésion entre __________.

et la Caisse de pensions de I'__________ a été résilié au 31.12.2005. Dans

l'intervalle, l'employeur nous a

communiqué comme contact le nom de la fondation

collective repreneuse, à savoir CV 1.

Suite à la résiliation du contrat d'adhésion et à

la liquidation partielle qui en résulte, nous transférons, au sens de l'article

181 CO, à la date valeur du 29.12.2005 un acompte correspondant à 95%

environ des capitaux de prévoyance prévisionnels au 31.12.2005 indiqués

ci-après, et à un degré de couverture supposé de 75%:

CC Assurés actifs SFr.

3'176'039.00

CC Bénéficiaire de rentes

SFr. 3'949'950.00

Total CC SFr.

7'125'989.00

2% changement de bases

(CC assurés

actifs et bénéficiaires

de rentes) SFr. 142'523.00

1% fonds de fluctuation

des risques

(CC assurés actifs) SFr.

31'759.00

Total des engagements SFr.

7'300'271.00

./. 25% découvert SFr.

1'825'069.00

Total du capital de

couverture pour un

degré de couverture de

75% SFr.

5'475'202.00

Dont acompte 95% SFr.

5'201'442.00

Réserves de cotisations

de l'employeur /

fonds d'amélioration

(100%) SFr.

44'092.40

Versement à la date de

valeur 29.12.2005

sur le compte n°

1472267001000001

auprès de la __________

(cl.

764) SFr.

5'245'534.40

Les chiffres mentionné ci-dessus se basent sur les

calculs de l'expert en prévoyance (cf. ci-joint). D'autre part, les valeurs

intermédiaires ont été arrondies en francs, par conséquent de petites

différences peuvent en résulter.

(…)

Projet de contrat de transfert

Les modalités de la sortie collective sont fixées

dans le contrat de transfert que la Caisse de pensions de l'__________ peut

conclure, après présentation de ses comptes annuels 2005 révisés, avec la

nouvelle institution de prévoyance en juin 2006. Le projet ci-annexé dudit

contrat de transfert doit encore être approuvé par le Conseil de fondation de

la Caisse de pensions de l'__________ et est fourni à titre purement informatif."

(Doc. 10)

Analogamente ha proceduto con

riferimento all’altra ditta, la __________ (doc. 6, 8, 10).

Il 14 dicembre 2005 la CV 1 scriveva

ad __________ quanto segue:

" Egregi

Signori,

abbiamo ricevuto soltanto oggi 14 dicembre 2005 la documentazione

relativa alla entrata nella nostra Fondazione delle __________ e __________.

Facciamo notare che non abbiamo nessuna possibilità di controllare

i dati contenuti nella lettera e la correttezza del versamento al 95% per un

grado di copertura immaginato del 75% per il 2005.

Gli stessi calcoli dovrebbe essere confermati dal vostro perito

LPP.

Attendiamo pertanto tale dichiarazione riservandoci il diritto di

ridiscutere le stesse cifre nel corso dei primi mesi del 2006.

Aggiungiamo inoltre che le indicazioni relative allo scoperto

tecnico da voi indicato (citando il vostro regolamento che dite di aver inviato

il 28.07.2005 e che non è mai a noi arrivato) sono solo dalla vostra parte e

che come indicato nella nostra lettera del 6 dicembre 2005 il

nostro accordo in base all'art. 53 e può essere dato solo se

vengono versate le riserve dei beneficiari di rendita al 100%.

Sperando vogliate prendere buona nota di quanto sopra in attesa

dell'attestato del perito che conferma la validità dei dati, porgiamo distinti

saluti." (Doc. 12)

Il trasferimento dei

capitali alla CV 1 preannunciato da __________ è avvenuto con valuta 29

dicembre 2005 (doc. 5, 6) con ulteriori versamenti (fr. 651'000 per __________

e 641'000 per __________, doc. 7,8) in data 17 febbraio 2006. Tali importi sono

poi stati integrati sino al 100% da parte dei datori di lavoro.

La convenzione di adesione tra

la CV 1 e le ditte affiliate è stata sottoscritta dalle parti il 6 giugno 2006

con effetto retroattivo al 1. gennaio 2006; sulla base della stessa le ditte in

oggetto trasferivano alla CV 1 “l’attuazione della previdenza professionale

a favore dei suoi salariati, conformemente all’atto di fondazione e al

regolamento. Essa inoltre aderisce dalla CV 1” (doc. C1 e C2).

Il 2/5 settembre 2008 CV 1 e __________

(e analogamente __________) hanno poi concluso un accordo del seguente tenore:

" (…)

PREMESSO CHE

· con lettera 7.11.2005 __________

confermava alla CV 1 di accettare l'affiliazione alla CV 1 e di farsi garante

per la copertura 100% del proprio personale attivo e beneficiari di rendita, indipendentemente

dal tipo di liquidazione applicata dalla ____________________;

· la CV 1 con lettera 23.12.2005

richiedeva alla __________ di accantonare i mezzi necessari per effettuare la

copertura al 100% entro il 31.12.2011, nel caso in cui non fosse stato

possibile ricevere gli importi necessari dalla __________ dopo aver seguito le

vie legali. Nel frattempo la CV 1 si sarebbe impegnata a garantire le rendite

ai pensionati al 100% solo fino all'esaurimento del fondo speciale creato

presso la CV 1 a nome della __________;

· con lettera 9.01.06 __________

confermava alla CV 1 il proprio impegno alla copertura del 100% in caso di una

definitiva applicazione della procedura di liquidazione parziale e allo scopo

il proprio CdA in data 17.6.05 aveva già proceduto alla creazione di un fondo

previdenziale.

La __________ chiedeva però alla CV 1

di commissionare una perizia interna volta a stabilire l'esatto ammontare del

disavanzo di personale attivo e pensionati sulla base delle riserve comunicate

da __________;

· la

CV 1 con lettera 6.02.2006 dichiarava lo scoperto indicato dal proprio perito

di fiducia essere di CHF 1'994'057 alla luce di un versamento già effettuato

con valuta 29.12.2005 da parte dell'__________ alla CV 1 di CHF 5'217’176. Tale

cifra era supportata dal rapporto del perito LPP Sig.ra __________r in allegato

alla lettera del 6.2.2006; totale passivi calcolato da __________ al 6.2.2006

di CHF 7'211'233;

· con

lettera 6.2.2008 la CV 1 indicava alla __________ che in totale __________ al

27.11.2006 aveva riversato alla CV 1 in totale 6'434584 CHF di riserve indivise

tra attivi e pensionati;

· tenuto

conto dei beneficiari di rendite garantiti da __________ le riserve versate

decurtate di CHF 378’308 si riducono a CHF 6'056'276;

· con

valuta 21.12.2006 __________ a seguito del versamento alla CV 1 CHF 300’000

quale contributo di risanamento ha incrementato le riserve a CHF __________;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

__________ versa alla CV 1 a copertura al 100% del proprio

istituto di previdenza II pilastro CHF 854'957 con valuta 31.12.2008. Questo importo

serve a raggiungere il totale passivi di CHF 7'211'233 calcolati da __________

(perito __________) il .6.2.2006.

Articolo 2

__________ versa ulteriori CHF 64'122 a compensazione degli interessi passivi maturati da 1.1.2006 a 31.12.2008 riferiti al deficit

attuariale di CHF 854'957. Il tasso di interesse quivi applicato al 2.5% equivale

al tasso minimo secondo cui deve essere remunerato obbligatoriamente il

capitale di vecchiaia in base alla LPP.

Articolo 3

Eventuali ulteriori e- futuri conguagli dovuti e versati da __________

sulla base di una decisione dell'autorità; di vigilanza, o di ulteriori istanze

giudiziarie sono di spettanza di __________." (Doc. 3)

Con riferimento ai

rapporti intercorsi con gli assicurati e beneficiari di rendita, dalla

documentazione agli atti risulta inoltre che durante i mesi di agosto e

settembre 2006 i beneficiari di rendite sono stati informati dalla CV 1 che,

tra l’altro,"dal 1. gennaio 2006 la nostra Fondazione ha stipulato una

convenzione di adesione con l' __________ ", rispettivamente con l'__________.

LaCV 1 chiedeva l'inoltro di alcuni documenti per controllare i casi di inabilità

lavorativa (doc. J) e in alcuni casi particolari (rendite professionali) ha

ulteriormente informato i beneficiari di rendita della "disponibilità

del datore di lavoro a colmare la lacuna generata dalla liquidazione parziale a

seguito dell'uscita dall'__________ " e con ciò della continuazione

del versamento delle rendite (cfr. doc. K).

Agli

atti figurano inoltre altre comunicazioni della convenuta agli attori

rispettivamente dal suo riassicuratore, la __________, concernenti il

versamento delle prestazioni, l’entrata a far parte della fondazione del datore

di lavoro con effetto dal 1. gennaio 2006 e assicurazione di pagamento delle

rendite (doc. L, M) nonché l’assicurazione del mantenimento di tutti i

diritti acquisiti (doc. N, O, Q),

In seguito al cambio di istituto

di previdenza, dal gennaio a maggio 2006 __________ e per tutto il 2006 __________

(doc. XLVI/14g; doc. 13 e 14; doc. XXXV) hanno proceduto ad anticipare le rendite

a favore dei pensionati; i relativi importi anticipati sono poi stati considerati

quali acconti sui premi da versare per gli assicurati attivi nel 2006 (doc.

14).

Per quanto concerne i successivi

rapporti tra la convenuta e __________, dalla documentazione emerge che in data

29 maggio 2006 __________ inviava (con copia all’UFAS) un conteggio definitivo

in relazione al “Transfert collectif du personnel “ delle due ditte con

la quale rielencava la situazione dettagliata (riferita ai capitali di

copertura degli assicurati attivi, per ca 3 Mio di franchi per __________ e fr.

2 Mio per __________ e dei beneficiari di rendite, per circa 4 Mio per __________

e 5,1 Mio per __________) e allegava l’avviso di accredito relativo all’ultima

tranche di pagamento oltre alle liste degli assicurati e dei beneficiari di

rendite (doc. 22, 23). Per quanto riguardava __________ __________p ha versato

complessivamente ca 6.2 Mio (5.5 il 29 dicembre 2005, 650'000 il 17 febbraio

2006 e il restante il 31 maggio 2006) pari ad un tasso di copertura del 80.51%,

dedotto proporzionatamente conformemente al Regolamento di liquidazione

parziale approvato dal’UFAS (doc. 22). Per quanto riferito a __________ il

versamento complessivo è ammontato a quasi 6 Mio (5,2 versati il 29 dicembre

2005, 640'000 nel febbraio 2006 e il resto nel maggio 2006, doc. 23) pure pari

ad un tasso di copertura del 80.51%, dedotto proporzionatamente conformemente

al Regolamento di liquidazione parziale approvato dal’UFAS (doc. 23).

Da notare che per quanto

riguarda __________ __________ ha pure trasmesso una lista dei casi di invalidità

annunciati, ma ancora in attesa (doc. 22).

Inoltre, in data 14 settembre

2006 __________ ha informato la CV 1 sulla “Bereinigte Schlussabrechnung

nach Bearbeitung der Einsprachen zum Uebertragungsvertrag und zur

Schlussabrechnung des Personals” dell’__________ e __________ con allegati

tutti i conteggi riferiti da un lato agli attivi e dall’altro separatamente e precisamente

ai “Rentnerbezüger” comprendenti beneficiari sia di rendite di vecchiaia sia di

invalidità (doc. 15, 16). La lettera precisava che le liste facevano parte

dell’allegato “Uebertragungsvertrages”.

Parallelamente in data 14

settembre 2006 ____________________ scriveva all’avv. __________, rappresentante

della __________ respingendo un’opposizione contro il piano di ripartizione in occasione

della liquidazione parziale, e sul tema del destino dei beneficiari di rendite

già dipendenti della __________, comunicando quanto segue:

" (…)

Übergang der Rentenverpflichtungen auf die neue Vorsorgeeinrichtung

Gemäss Artikel 53e Absatz 4 BVG haben sich die

bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der Rentenbezüger

zu einigen, sofern der Anschlussvertrag keine Regelung trifft. Zwar Ist die

Angelegenheit bei der Pensionskasse der __________ nicht im

Anschlussvertrag festgehalten; dafür sieht das

bis 31.12.2005 gültige Reglement klar vor, dass die Rentner von einer Kündigung

des Anschlussvertrages ebenfalls betroffen sind und in die neue

Vorsorgeeinrichtung übertreten. Da die vertraglichen und reglementarischen Grundlagen

gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung ein untrennbares Ganzes bilden, vermag

der Umstand, dass nicht der Anschlussvertrag sondern das Reglement das

Schicksal der Rentner bestimmt, nichts daran zu ändern. Eine Regelung dieser

Angelegenheit im Reglement kann somit als hinreichend erachtet werden. Wir

erlauben uns an dieser Stelle

den Hinweis, dass diese Auffassung von einzelnen

ausgetretenen Unternehmungen bereits gutachterlich abgeklärt und bestätigt

worden ist.

Der Stiftungsrat lehnt deshalb Ihre Einsprache

ab." (Doc. 24)

Di seguito veniva allestito il

conteggio definitivo della situazione per il 18 settembre 2006 che comprendeva

anche un capitale di copertura per gli aventi diritto a rendite di circa 4.5

milioni e circa 3 milioni per gli assicurati attivi (doc. 24). In calce

figurava la menzione della facoltà di ricorso al UFAS.

Per quanto riguarda gli attori,

i capitali trasferiti erano i seguenti:

" __________

e __________

(…)

Capitaux de couverture transférés (calcul pour le

31.12.2005):

AT 2, né le 10.03.1945 CHF 369'502.00

AT 3, né le 04.02.1945 CHF 288'387.00

AT 1, né le 05.11.1944 CHF 304'024.00

Ces capitaux ont été calculés par notre Expert en

prévoyance, la base technique est la tabelle EVK 2000 avec taux technique de

4.5%." (Doc. AA)

e più precisamente composti come

segue:

Unter- nehmung

AHV-Nummer

Name Vorname

Renten-

art.

Deckungs-

kapital DK

gekürztes

DK

1064

__________

Altersrente

288'940

232'048

1064

__________

AT 2

Berufsinvaliden-rente

91'064

73'133

1064

__________

AT 2

Invaliden-Zusarzrente

80'091

64'321

………...

………………

………………..

………………..

…………...

………...

35.118

AT 3

Altersrente

273'040

219'278

35'118

AT 3

Berufsinvaliden-

rente

86'053

69'109

(…)" (doc. BB)

Unter- nehmung

AHV-Nummer

Name Vorname

Renten-

art.

Deckungs-

kapital DK

gekürztes

DK

1214

__________

AT 1

Altersrente

287'844

231'168

1214

__________

AT 1

Invalidenrente

90'718

72'856

(…)" (doc. CC)

Una convenzione è stata sottoscritta

tra le ditte e la convenuta il 12 novembre 2008 prevedendo tra l’altro quanto

segue:

" (…)

Premesso che

- in data 30

novembre 2005 il Consiglio di amministrazione dell' __________. aveva deciso di

garantire. sia ai pensionati sia al personale attivo, il capitale mancante al

31 dicembre 2005 qualora la __________ non avesse versato interamente l'importo

di libero passaggio, a seguito della nuova affiliazione della Cassa di

previdenza __________, a partire dal 1 gennaio 2006, alla CV 1,

- dai conteggi

definitivi al 31 dicembre 2005, presentati dalla il 14 settembre 2006 all' __________.,

effettivamente risulta che, sia per i pensionati sia per il personale attivo,

gli importi di libero passaggio non sono stati versati interamente alla CV 1,

- attualmente

è pendente presso l'Ufficio federale delle assicurazioni (UFAS) di Berna un

ricorso presentato il 9 ottobre 2006 dall' __________ contro i predetti

conteggi definitivi dell'__________.

(…)

si stipula e si conviene quanto segue:

Eventuali futuri conguagli dovuti dall'__________ sulla base:

- di una

decisione dell'Autorità di sorveglianza o di ulteriori istanze giudiziarie,

oppure

- dì un accordo transattivo,

sono di spettanza della __________ fino a concorrenza di quanto

versato da quest'ultima alla CV 1, a copertura del capitale mancante di libero

passaggio menzionato nella premessa." (Doc. 4)

2.10. Al momento del raggiungimento

dell’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia, agli assicurati sono

state erogate delle prestazioni che non hanno soddisfatto le loro aspettative,

ritenuto come AT 1 e AT 2 hanno optato per il ritiro del capitale, mentre AT 3

per la rendita.

Le prestazioni sono state

definite dalla convenuta come segue:

" (…)

AT 1 inc. 32.2012.48

Invalidità

Versati da __________P

72'856.00

Versati da __________

17'862.00

90'718.00

Rendita Mensile invalidità

2'100.00

Rendite versate

47.00

Totale versato

98'700.00

Maggior versamento

7'982.00

Anzianità

Versati da __________

231'168.00

Versati da __________

56'076.00

Totale

287'244.00

Versati a AT 1

287'844.00

Interessi secondo accordo forfettario

13'299.00

Totale versato

301'143.00

In altre parole la

Fondazione ha calcolato la rendita di vecchiaia capitalizzata considerando

l’importo ricevuto da __________ con l’integrazione del datore di lavoro alla

fine del 2005 di fr. 287'244.- , deducendo quindi fr. 7'982 per “maggior

versamento” (tra quanto ricevuto e rendite versate) fissandolo quindi a fr.

279'862, poi corretto dopo numerose insistenze a fr. 301'143.- (doc. T),

aggiungendo interessi nella misura del 2.5% per il 2006, 2.5% per il 2007, 2.75

per il 2008 e 2% per il 2009 (cfr. doc. 18 e doc. T).

Analogamente ha proceduto

a calcolare il capitale di vecchiaia versato a AT 2 (doc. XXXV):

AT 2 inc. 32.2012.50

Invalidità

Versati da __________

73'133.00

Versati da __________

18'471.00

91'604.00

Zusatzrente

Versati da __________

64'321.00

Versati da __________

15'770.00

80'091.00

Totale ricevuto

171'695.00

Rendita Mensile invalidità

3'962.00

Rendite versate

51.00

Totale versato

202'062.00

Maggior versamento

30'367.00

Anzianità

Versati da __________

232'048.00

Versati da __________

56'892.00

Totale

288'940.00

Versati a AT 2

288'940.00

Interessi

838.70

Totale versato

289'778.70

La CV 1 si è limitata a

riconoscere l’importo ricevuto da __________ e il datore di lavoro, di fr.

288’940, al quale ha poi aggiunto fr. 838 di interessi.

Quanto infine e AT 3, il quale

ha optato per il versamento della rendita, la situazione è stata definita dalla

convenuta come segue (doc. XXXV):

AT 3 inc. 32.2012.49

Invalidità

Versati da __________

69'109.00

Versati da __________

16'944.00

86'053.00

Rendita Mensile invalidità

1'992.00

Rendite versate

51.00

Totale versato

101'592.00

Maggior versamento

15'539.00

Anzianità

Versati da __________

219'278.00

Versati da __________

53'762.00

Totale

273'040.00

Interessi 2.5%

27'359.50

Maggior versamento rendita

15'539.00

Capitale per calcolo rendita

284'860.50

Tasso di conversione

6.2%

Rendita annua

17'661.35

Rendita mensile

1'471.78

La prestazione di vecchiaia è

stata calcolata considerando un capitale di vecchiaia di fr. 284'860.50 (calcolato

deducendo il “maggior versamento rendita” di fr. 15'539 e aggiungendo

interessi semplici al 2.5% per fr. 27'359 su 51 mesi) e applicando un tasso di

conversione del 6.2% (in luogo di quello regolamentare del 6.8%), giungendo ad

una rendita mensile di fr. 1'471.80.

In sostanza, quindi, la

convenuta ha calcolato le prestazioni sulla base dei capitali ricevuti da __________

(copertura ca 80%), integrati dai datori di lavoro nella misura del 20%, e da

questi importi ha dedotto parte delle rendite (di invalidità) già versate e,

per quanto riferito alla rendita, applicato un tasso di conversione del 6.2%.

Le prestazioni riconosciute sono in tal modo risultate considerevolmente più

esigue non solo rispetto a quelle di invalidità versate in precedenza, ma

anche, e soprattutto, a quelle cui avrebbero avuto diritto gli interessati nel

caso fossero stati considerati regolarmente affiliati alla CV 1.

In sostanza la CV 1 ha sostenuto

che gli aventi diritto ad una rendita di invalidità al 1. gennaio 2006 non sono

mai entrati a far parte della fondazione e non possono pertanto godere della

copertura degli attivi. Tale tesi è fermamente contestata dagli attori, i quali

chiedono in sostanza il riconoscimento dei diritti quali affiliati alla

fondazione e, quindi, l’aggiunta degli interessi composti sull’intero capitale

vecchiaia e l’applicazione del tasso di conversione regolamentare.

2.11. Questo Tribunale, tutto bene

ponderato, ritiene che, come sostenuto dagli attori, il passaggio di istituto

di previdenza da parte delle ditte __________ e __________, da __________ alla CV

1, ha comportato il trasferimento della globalità degli assicurati, e meglio

sia degli attivi che degli aventi diritto a rendite, incluse quindi anche le persone,

come gli attori, che al 1. gennaio 2006 erano al beneficio di una rendita di

invalidità.

In questo senso, è bene

premetterlo, si è pronunciata in modo inequivocabile l’autorità di sorveglianza

che si è occupata della procedura di liquidazione di __________. Nello scritto

10 settembre 2013 al TCA l’UFAS si è, tra l’altro, espresso in effetti nel

seguente modo:

" I nostri

incarti trattano varie tematiche della liquidazione parziale, realizzatasi col

trasferimento delle due aziende alla CV 1, tra cui anche la questione del

trasferimento dei beneficiari di rendita di vecchiaia ed invalidità. Ma i

contenuti si limitano alla questione dell’affiliazione di queste persone

(vengono riprese dal nuovo istituto di previdenza o restano presso l’__________)

ed agli importi versati una volta deciso il trasferimento alla CV 1, capitali

calcolati dal perito, senza però specificare in quale contesto. Poiché le

rendite d’invalidità dal gennaio 2006 sono state versate dalla CV 1, è pacifico

che la CV 1 abbia ripreso l’affiliazione di queste persone." (doc. XXIX)

L’UFAS ha poi nuovamente

ribadito in data 11 dicembre 2013:

" (…) Che

gli assicurati in questione siano passati alla CV 1 è nel caso chiaro, come su

come vi siano passati non abbiamo traccia." (doc. LI)

2.11.1. Innanzitutto una simile conclusione

si impone analizzando la regolamentazione interna all’istituto di previdenza e

la normativa applicabile.

Richiamato il disciplinamento di

cui all’art. 53e cpv. 4 LPP, il quale dispone di esaminare se il contratto di

affiliazione (quello disdetto; nel nostro caso quindi quello concluso tra le

datrici di lavoro e __________ dispone di una regolamentazione sul mantenimento

o trasferimento dei beneficiari di rendite, il Regolamento __________ in vigore

dal 1. gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2005, cioè al momento del cambiamento

di istituto di previdenza oggetto della presente lite (doc. E), all'art. 74

cpv. 3 prevede che:

" (…)

3. La risoluzione del contratto d'affiliazione comporta i

seguenti

effetti:

a) Tutti

gli assicurati attivi e pensionati del contraente d'assicurazione escono dalla

cassa alla data di disdetta;

b) La

cassa trasferisce i diritti acquisiti individuali di tutti gli assicurati

attivi del contraente d'assicurazione al nuovo istituto di previdenza dello

stesso. L'eventuale ammanco attuariale secondo il bilancio attuariale

approntato alla data d'uscita sarà tenuto in considerazione pro rata. Gli averi

di vecchiaia ai sensi della LPP sono tuttavia garantiti in ogni caso."

Va precisato che la convenzione

di adesione sottoscritta tra __________ e __________ il 4 giugno 1985 (analogamente

a quella conclusa con __________) non si pronuncia specificatamente in merito

allo scioglimento della stessa rispettivamente sulle conseguenze in relazione

agli aventi diritto a rendite, ma rimanda espressamente, per quanto non

regolato, al Regolamento che viene ritenuto parte integrante (“Le

règlement….fait partie intégrante du présent contrat”, doc. XLVIbis/annesso15).

A mente di questo Tribunale

quindi il disciplinamento previsto dall’art. 74 del Regolamento __________

(nella versione in concreto temporalmente applicabile), che può essere

considerato parte integrante della convenzione di adesione, può essere

considerato una valida regolamentazione sul destino degli aventi diritto a

rendite al momento dello scioglimento dello stesso, ai sensi dell’art. 53e cpv.

4 LPP. Questo a maggior ragione se si considera che la formulazione della norma

regolamentare in questione è antecedente alla resa dell’art. 53e LPP, nella

quale norma è confluita sostanzialmente la precedente giurisprudenza sviluppata

dal TFA. Ora, come dianzi esposto (consid. 2.6), la giurisprudenza prevedeva

che per il destino dei beneficiari di rendite in caso di scioglimento di un

contratto di affiliazione era primariamente rilevante la regolamentazione

interna della Cassa (contratto di adesione o regolamento; DTF 127 V 377 e 125 V

421; cfr. anche STF B 57/00 del 22 dicembre 2003,).

Nel caso di __________ è

pertanto evidente che la regolamentazione interna ha disposto in modo esplicito

che la disdetta del contratto di affiliazione comportava l’uscita integrale di

tutto il collettivo assicurato, beneficiari di rendite inclusi.

In altre parole, __________ e __________

non avrebbero potuto uscire da __________ solo con gli attivi, ma lo potevano

fare solo con la globalità degli assicurati e degli aventi diritto a rendite.

Una rescissione parziale del contratto di adesione nel senso che gli assicurati

attivi venivano separati da quelli passivi non sarebbe stata possibile.

Del resto, appare chiaro e

indiscutibile che __________ sia partita sempre dal presupposto che l’uscita

delle ditte affiliate avrebbe compreso la globalità del personale (attivo e

non) assicurato: non solo il tenore del regolamento, ma anche tutta la

documentazione agli atti (scritti, conteggi), di cui si dirà ancora nel

prosieguo, comprova tale circostanza.

Né è possibile in qualche

maniera dedurre che la convenuta abbia inteso o, date le circostanze, avrebbe

potuto intendere, differentemente.

A seguito dello scioglimento

del contratto di affiliazione tra le datrici di lavoro e __________ non era

quindi più immaginabile, stante le disposizioni contrattuali in vigore tra le

stesse, che, come detto, considerano un tutt’uno gli assicurati, attivi e

passivi, che gli aventi diritto ad una rendita restassero assicurati presso __________

(cfr. DTF 127 V 377). Tale conclusione deriva, come detto, anche

dall’applicazione dell’art. 53e cpv. 4 LPP per il quale fa stato quanto

previsto dal contratto di affiliazione.

2.11.2 Ma anche volendo ritenere che la

citata normativa regolamentare non sia da considerare un disciplinamento

sufficiente sul tema del destino dei beneficiari di rendite ai sensi dell’art.

53e cpv. 4 LPP (che appunto prevede come determinante primariamente quanto previsto

nel contratto di affiliazione; cfr. in proposito DTF 125 V 427 e 127 V 377),

secondo questo Tribunale, anche volendo esaminare la seconda opzione prevista

dall’art. 53e cpv. 4 LPP (ovvero l’eventuale accordo tra i due istituti di

previdenza) deve comunque essere ammesso che tra il vecchio istituto di

previdenza (__________) e il nuovo (CV 1) sia comunque venuto in essere,

foss’anche per atti concludenti, un accordo nel senso che anche gli aventi

diritto a rendite venivano trasferiti, unitamente agli assicurati attivi, e a

pari condizioni assicurative, alla CV 1. Parimenti, anche il trasferimento alla

CV 1 dei beneficiari di rendite era parte integrante dell’accordo venuto in

essere tra __________ e __________, da una parte, e la CV 1, dall’altra.

Tale conclusione si impone,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4), analizzando la documentazione

versata agli atti e anche in applicazione del principio della parità di trattamento

tra gli assicurati.

Decisivo appare il fatto

che il nuovo istituto di previdenza ha con i fatti manifestato in maniera

concludente, chiara e incontrovertibile, la volontà di ammettere l’integralità

dei dipendenti delle ditte __________ e __________ affiliate per l’attuazione

della previdenza professionale presso __________ e, quindi, anche i beneficiari

di rendita. Se è vero che dagli atti non è desumibile una regolamentazione esplicita

tra __________ e la convenuta, appare evidente che fra i due istituti un simile

accordo sia avvenuto in via concludente. Sia in questa sede nuovamente

ricordato che il contratto previdenziale, così come i suoi contenuti, non

soggiace ad alcun presupposto di forma e può essere pertanto concluso sulla

base della manifestazione della reciproca volontà, anche tacitamente o per atti

concludenti (cfr. sopra al consid. 2.3; fra gli altri Stauffer, op. cit., n.

1264 p. 473; Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 11 , n. 4, p. 57).

Innanzitutto un rifiuto

dell’ammissione del gruppo degli aventi diritto a rendite non è mai stato

formalizzato per scritto dalla convenuta, la quale ha peraltro accettato senza sostanziali

riserve o opposizioni i capitali di copertura della globalità degli assicurati

presso __________, beneficiari di rendite inclusi.

In effetti, __________ ha

trasferito alla convenuta l’integralità del capitale di copertura a seguito

alla disdetta della convenzione d’affiliazione in essere con le ditte, comprese

le posizioni riguardanti gli aventi diritto a rendite (e inclusi persino i casi

di invalidità annunciati, ma ancora in attesa; cfr. lista allegata al conteggio

finale del 29 maggio 2006, doc. 22). Le riserve matematiche di tutti gli

affiliati (attivi e non) sono stati riversati da __________ applicando una ritenuta

di circa il 20% sulla base del regolamento di liquidazione parziale (prevedente

appunto una decurtazione lineare) approvato dall’UFAS con effetto retroattivo

al 1. gennaio 2005 (doc. L/5; cfr. anche sopra al consid. 2.8). L’uscita è

quindi stata collettiva e accettata dalla convenuta.

Non è per contro documentabile

una qualsivoglia riserva sollevata in proposito da CV 1: il fatto che a suo

dire il trasferimento delle riserve fu effettuato da parte di __________ “unilateralmente

e senza conteggi” (LIV) non è di rilievo, oltre che non comprovato.

Anzi appare evidente che CV 1

abbia ricevuto i capitali da parte di __________ con la consapevolezza del

trasferimento non solo degli assicurati attivi presso __________, ma anche dei

beneficiari di rendita.

La stessa CV 1 ha del resto commissionato,

all’inizio di dicembre 2005, una perizia a __________, Conseils et expertises

en matière de prévoyance professionnelle (una ditta con

sede a __________, guidata dall’esperta d’assicurazioni pensionistiche con

diploma __________, considerata una delle principali ditte di analisi per il

Consulting e le perizie per casse pensioni), sulla base della quale ha

quindi definito anche gli importi da versare da parte delle ditte datrici di

lavoro per colmare il disavanzo presentato da __________ (per le rendite di

invalidità di circa il 25%, doc. 20). Nel rapporto allestito per la FTP il 31

gennaio 2006, __________ si è particolarmente occupata degli aventi diritto a

rendite (di invalidità e di vecchiaia), presso __________ e __________,

sottolineando che, stimato un tasso generale di sottocopertura del 75% presso __________,

la situazione relativa agli aventi diritto a rendite era difficile, considerato

come le diverse basi tecniche influenzavano il calcolo. In

effetti:

" En effet, la réserve mathématique calculée par __________ se base sur

EVK2000, taux d’interet technique 4.5%, marge pour longévité de 2%, alors que

la CV 1 se base sur EVK 2000, 4%, marge pour longévité de 2.5%.

Meme si l’__________ n’effectuait pas la reduction

de 25%, le montant de transfert serait insuffisant, d’environ 5.5% (5% pour la

difference du taux technique et 0.5% pour la longévité).” (doc. 20, p.

4)

In tale rapporto __________ ha

quindi preso in considerazione le diverse possibilità per la copertura degli

aventi diritto a rendite (di vecchiaia, per superstiti e di invalidità),

considerato lo scoperto palesato da __________. Per quanto riguardava i

beneficiari di rendite di invalidità, il rapporto ha presentato

dettagliatamente la situazione (con una prospettiva di ammanco di quasi fr.

300'000 per quanto riguarda __________, doc. 20 p. 6) specificando che nel caso

in cui le rendite di invalidità fossero state da considerare di natura

temporanea con un’aspettativa ad una rendita di vecchiaia (in luogo di rendite

di invalidità vitalizie), la susseguente rendita di vecchiaia futura sarebbe

stata da calcolare secondo il regolamento della CV 1, e quindi secondo il

primato dei contributi, riuscendo in tal modo a ridurre lo scoperto tecnico. Il

rapporto concludeva quindi precisando che con riferimento ai beneficiari di

rendita occorreva quindi procedere contro __________ per tentare di recuperare

la parte di riserva matematica non trasferita nella misura dei diritti

acquisiti. Infine __________ riferiva di avere discusso della

situazione con la responsabile dell’UFAS, signora __________, per la quale “les

rentiers doivent en tout cas quitter l’__________ en cas du départ, vu que le

contrat d’affiliation stipulait ce départ en cas de résiliation. Art. 53e al. 4

dernière phrase ne s’applique pas, car selon elle il existe una reglementation

concernant les rentiers en cas de départ”. Riferiva inoltre che,

sempre secondo l’UFAS, i diritti acquisiti dei beneficiari di rendita dovevano essere

garantiti, ciò che significava che le rendite non potevano essere ridotte. Al

rapporto era inoltre allegata una lista delle rendite in corso, fra le quali

quella di AT 1, con precise indicazioni riguardo a ammontare delle rendite,

capitali accumulati, speranza di vita e, quindi, scoperto sul capitale di

copertura (doc. 20).

Alla luce di questa perizia, commissionata

come detto proprio da lei stessa, appare quindi malvenuta la CV 1 laddove nega

di essere stata al corrente dell’avvenuto trasferimento degli aventi diritto a

rendite e delle perdite che ne sarebbero derivate.

Avendo quindi accettato i

capitali degli aventi diritto a rendite, questi ultimi sono stati presi a

carico dal nuovo istituto di previdenza, ciò che di fatto comporta la

conclusione di un contratto di ripresa (cfr. sopra la consid. 2.6;

cfr. Kieser in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit, ad art. 53e n. 21 p. 880).

Del resto va osservato che

secondo la normativa legale esistono solo due possibilità per gli aventi

diritto a rendite nel caso di un cambio di istituto di previdenza: o essi rimangono

nell’istituto precedente o vengono trasferiti a quello nuovo. Nel caso che ci

occupa, avendo __________ trasferito i relativi capitali di copertura (sulla

base di un Regolamento di liquidazione parziale approvato dall’UFAS, doc. L/5)

ed essendo __________ completamente uscita di scena, è evidente che essi sono stati

trasferiti alla CV 1.

2.11.3. Ma anche esaminando i rapporti

intercorsi con le ditte affiliate, sia con __________ sia con la CV 1, emerge

chiaramente che il passaggio di istituto di previdenza è avvenuto nella

consapevolezza esplicita che gli aventi diritto a rendite venissero trasferiti

alla convenuta, collettivamente unitamente agli attivi.

Innanzitutto, i dipendenti

delle ditte, tramite il loro organo paritetico, come ben si evince dalla

documentazione agli atti,

hanno dato il loro accordo ai

sensi dell’art. 11 LPP al passaggio da __________ alla CV 1 alla precisa

condizione che lo stesso passaggio inglobasse anche gli aventi diritto a rendite.

Fra le varie corrispondenze

agli atti basti citare il verbale dell’assemblea tenutasi il 26 settembre 2005

alla presenza dei beneficiari di rendita, la direzione di __________ e dell’amministratore

della CV 1, nel corso della quale i beneficiari hanno approvato all’unanimità

la disdetta del contratto con __________ alla condizione che “l’azienda si

assuma l’onere di copertura totale 100% e soprattutto che sia attivi che

pensionati vengano trapassati alla nuova Cassa” (doc. FF3; cfr. per esteso

al consid. 2.9).

In particolare, con la già

citata lettera 28.9.2005 (doc. F; cfr. al consid. 2.9) l'__________ ha informato

pensionati e beneficiari di rendite A__________ della situazione e del fatto

che dal 1. gennaio 2006 __________ avrebbe introdotto ulteriori misure di

risanamento. Ha informato anche che la Commissione del Consiglio di

amministrazione per gli affari del personale ed il personale attivo dell'__________

avevano deciso di non sottoscrivere il nuovo contratto con __________, ritenuto

che nel frattempo erano stati contattati "altri istituti di previdenza

in grado di garantire l'affiliazione con le medesime attuali prestazioni ma con

maggiori garanzie di solvibilità a lungo termine e con condizioni contrattuali

più equi e rispettosi dei diritti dei lavoratori". Ha comunicato che "Per

i motivi esposti l'__________ ha deciso di sciogliere il contratto con l'__________

garantendo gli attivi ed ai beneficiari di rendita il capitale di

copertura necessario all'affiliazione nella nuova cassa".

Anche la lettera delle __________

ai propri pensionati e beneficiari di rendite, del 16 settembre 2005 (doc. G)

era stata di contenuto simile: "Nel merito l'azienda valuta che

Fondazioni concorrenti siano in grado di garantire le medesime prestazioni con

maggiori garanzie di solvibilità a lungo termine e con dei Contratti più equi e

rispettosi dei diritti dei lavoratori." Per il caso di disdetta,

l'azienda prevedeva due scenari, da un lato che i beneficiari di rendite

rimanessero presso __________, dall'altro che i beneficiari di rendita

passassero alla nuova Cassa e l'azienda garantisse il versamento del capitale

di copertura per attivi e pensionati alla nuova Cassa (doc. G). Il 23 dicembre

successivo l’azienda riscriveva ai suoi dipendenti comunicando l’avvenuta affiliazione

alla CV 1, precisando che avrebbe anticipato le rendite in corso per i mesi di

gennaio e febbraio per evitare disagi ai beneficiari di rendita (doc. I).

Ora, non si vede per quale

ragione le ex datrici di lavoro (entrambe!) avrebbero dovuto rivolgersi in

questo senso ai loro dipendenti se quanto descritto non fosse corrisposto al

vero rispettivamente se in qualche modo avesse anche solo ipotizzato un diverso

destino assicurativo per gli aventi diritto a rendite.

Ma, come anticipato, anche la

documentazione agli atti che riferisce della fase di decisione presso le due

aziende attesta che la volontà di __________ e __________ unitamente ai

dipendenti rispettivamente ai loro rappresentanti interpellati (cfr. l’art. 11

LPP), era quella di procedere al cambio di istituto di previdenza solo e

soltanto se sia gli attivi che i pensionati fossero stati trasferiti al

nuovo istituto di previdenza, fermo restando l’obbligo delle aziende di

provvedere a colmare eventuali ammanchi sulla copertura totale dei capitali

(verbale dei beneficiari di rendite della __________ del 26 settembre 2005,

doc. FF3; cfr. anche lo scritto __________ a una beneficiari di rendita del 26

settembre 2005 prodotto quale doc. FF2; cfr. al consid. 2.9). La documentazione

dimostra ulteriormente che detta volontà, di garantire cioè sia a attivi che a

pensionati la copertura al 100% nel caso di liquidazione parziale di __________,

era nota a CV 1, la quale nulla ha mai eccepito in merito (fra le altre cfr.

lettera 13 gennaio 2006 di __________ a __________, doc. XLVIbis/annesso 14a).

È quanto del resto hanno

dichiarato le datrici di lavoro rispondendo ai quesiti del TCA in corso di

causa (XLVI). Entrambe hanno in sostanza dichiarato che era per loro chiaro che

anche i beneficiari di rendite sarebbero stati trasferiti alla CV 1 “alle

condizioni conformi al Regolamento”, la costituzione di un “Fondo di

riserva per beneficiari di rendite” essendo una adeguata garanzia per la

copertura delle future rendite di invalidità e vecchiaia a favore degli ex

dipendenti (doc. l e XLVI n.2).

Alla domanda posta dal TCA se

con la CV 1 fosse stato trattato il tema del destino assicurativo dei

beneficiari di rendita, la __________ ha risposto come segue:

" (…)

Risposta alla domanda n. 2.

Come risulta dalla convenzione ____________________ /CV 1

sottoscritta successivamente (il 12 novembre 2008), all'epoca del passaggio

dalla __________ alla CV 1, la volontà di __________ è sempre stata quella di

garantire al personale attivo e ai propri pensionati il capitale mancante

al 31.12.2005 (Annesso 4).

Anche dalle lettere inviate il 9 dicembre 2005 ed il 29 maggio

2006 dalla __________ alla CV 1 con i conteggi provvisori dei valori da

trasferire, si evince che il trasferimento riguardava tutte le persone

che sarebbero state o che già erano al beneficio di rendite

(Annessi 5 e 6).

Al 14 settembre 2006 __________ comunicò il conteggio al 31

dicembre 2005 che in seguito fu considerato definitivo (Annesso 7).

Dallo spulcio dei documenti risulta che l'interlocutoreCV 1 e

sempre stato il Sig. __________, amministratore CV 1.

Come indicato nella lettera CV 1 ad __________ del 31 marzo 2006

(Annesso 8), i nostri versamenti e i versamenti di __________P andavano a

costituire gli averi di vecchiaia per gli assicurati attivi nonché un fondo di

riserva per i beneficiari di rendite. Su tali averi venivano poi accreditati

gli interessi legati alla redditività, realizzati presso le banche alle quali

erano affidati i patrimoni.

(…)

… la costituzione del fondo di riserva per pensionati ed invalidi

è stata a suo tempo considerata da __________ la garanzia per la copertura delle

rendite di anzianità e di invalidità per gli ex dipendenti, notando pure che,

come indicato nella premessa __________ ha versato CHF 1'130'199.15 quale

copertura delle riserve necessarie, mancanti

versamento __________ (Annesso 1). (…)" (Doc. XLVI)

Con il già menzionato scritto del

18 dicembre 2005 (e quindi ancora nella fase precedente all’effettivo passaggio

degli affiliati alla CV 1) __________ ha precisato a CV 1 le scadenze da

rispettare per il versamento delle rendite ai pensionati chiedendo di

comunicare “gli importi delle singole rendite dei pensionati” al fine di

permetterle di anticipare il versamento di gennaio e febbraio 2006 onde evitare

disagi ai pensionati (XLVI/9). Evidentemente un tale scritto non avrebbe avuto

ragione di essere se il passaggio dei pensionati fosse stato controverso.

Anche dalla convenzione __________

/CV 1 sottoscritta successivamente (il 12 novembre 2008) emerge la volontà di affiliare

la Cassa di previdenza __________ alla CV 1 con la globalità degli affiliati,

attivi e pensionati, e che l’eventuale capitale mancante al 31 dicembre 2005, in relazione ai pensionati e al personale attivo, veniva garantito da __________ (doc. XLVI/4;

cfr. al consid. 2.9 per esteso).

Del resto la CV 1, nemmeno nelle

sue corrispondenze con le datrici di lavoro, ha mai sollevato alcuna obiezione

o formulato alcuna precisazione che potesse lasciare chiaramente immaginare

diversamente.

In particolare l’inserto

contiene gli scambi di corrispondenza nel corso del 2006 in relazione ai versamenti ricevuti da __________ e dalle ditte affiliate allo scopo di

assicurare la copertura al 100% di attivi e pensionati (documenti allegati da __________,

doc. XLVI/bis allegati 14, 14d, 14f). Il 31 marzo 2006 ad esempio la convenuta

scriveva ad __________ illustrando gli importi ricevuti provvisoriamente da __________,

per gli assicurati attivi e per i pensionati, specificando pure che restavano

da chiarire due casi di invalidità (XLVI/8). Con conteggio del 26 giugno 2006

la CV 1 illustrava a __________ gli importi ricevuti specificatamente per gli

aventi diritto a rendite e contabilizzate per gli aventi diritto a rendite di

vecchiaia (12), di invalidità (3) e vedovili (1) oltre a 32 assicurati attivi,

calcolando uno scoperto ancora aperto di ca 1.2 Mio (allegato 14d a XLVI/bis).

Anche __________, interpellata

dal TCA, ha confermato nella sostanza l’accordo dato dalla convenuta al

trasferimento dei beneficiari di rendita. In particolare, riferito come nelle

trattative con CV 1 fosse stato concordato il passaggio e mantenimento delle

rendite di invalidità da parte della CV 1, la ditta ha specificato che il

trattamento riservato ai beneficiari di invalidità era stato approfondito nella

convenzione __________ -CV 1 di cui al doc. 3 e relativi allegati, in

particolare nella perizia __________ (L). Ora, da tale convenzione, citata per

esteso al consid. 2.9. che precede, emerge che __________ si era impegnata a

farsi garante per la copertura al 100% del proprio personale attivo e dei

beneficiari di rendita e che, alla luce della perizia (__________) fatta

eseguire dalla CV 1 per stabilire “l’esatto ammontare del disavanzo di

personale attivo e pensionati sulla base delle riserve comunicate da __________”,

la ditta si era impegnata a versare un ulteriore ingente importo “a

copertura al 100% del proprio istituto di previdenza” (doc. 3).

A domanda del TCA, __________

ha ulteriormente precisato:

" La

Convenzione (doc. 3) conferma che la nostra azienda ha provveduto a

ripristinare le riserva matematiche di tutti gli assicurati calcolate dal

perito della CV 1 (perizia __________ del febbraio 2006). Per ognuna delle

categorie di assicurati la perizia stabilisce le rispettive riserve attuariali

e l’ammontare delle riserve mancanti reintegrate alla firma della Convezione

dalla nostra azienda. Esse sono state calcolate secondo i parametri CV 1” (doc.

L n. 13).

Non solo quindi i beneficiari

di rendita sono stati ripresi dalla convenuta, ma in ogni modo __________ (e analogamente

ha fatto __________) si è fatta garante presso la CV 1 per il mantenimento

delle rendite e ha provveduto a colmare il disavanzo creato da __________

integrando i capitali, trapassati “collettivamente”, sulla base di una perizia

commissionata a __________r proprio da CV 1 e non contestata dalle ditte

affiliate, le quali hanno in effetti provveduto a versare gli importi stabiliti

da tale perizia. Del resto in proposito risulta eloquente anche la lettera

indirizzata il 7 novembre 2005, ossia nell’ambito delle trattative in vista

dello scioglimento del contratto con __________ e l’adesione alla CV 1, nella

quale __________ comunica alla convenuta di aver deciso di accettare l’offerta

e comunicando che “il nostro attuale istituto di previdenza ci ha indicato

la procedura che intende adottare per il trapasso di attivi e pensionati”

precisando che “indipendentemente dalla posizione di __________ e dal tipo

di liquidazione che crescerà in giudicato, la nostra azienda si fa garante per

la copertura 100% dei nostri attivi e pensionati” (doc. L/4). In data 9

gennaio 2006 sempre __________ precisava a CV 1 :

" Confermiamo

il nostro impegno alla copertura del 10% in caso di una definitiva applicazione

della procedura di liquidazione parziale. A tal riguardo, già in occasione

della seduta del 17 giugno 2005, il nostro consiglio di amministrazione ha

deciso la creazione di un fondo per la Previdenza del personale, in parziale

risposta ad una richiesta di destinazione degli interessi creditori sollevata

dagli azionisti della società. Ad inizio dicembre 2005 abbiamo incaricato il

nostro revisore di valutare le possibili modalità di accantonamento su tale

fondo del capitale di copertura.

Restiamo comunque in attesa della vostra perizia volta a stabilire

l’ammontare effettivo del disavanzo di attivi e pensionati sulla base delle

riserve comunicate da __________ allegate alla vostra lettera in oggetto. Di

primo acchito sembrerebbe che tutti i beneficiari di rendita dispongono di

capitali di copertura ben superiori all’avere teorico calcolato sulla base di

una speranza di vita di 81 anni ad un tasso remunerativo del 3.5% (basi di

calcolo FTP) “ (doc. L/4).

Alla domanda del TCA se la CV 1

avesse dato delle assicurazioni (scritte o verbali) circa “l’ammissione, a

pari condizioni, degli assicurati già al beneficio di rendita di invalidità”,

__________ ha risposto:

" La CV 1 ha

garantito la ripresa di tutti gli assicurati __________ (attivi e pensionati)

alle condizioni conformi al proprio regolamento.(doc. L)

La __________ ha ribadito la

sua posizione precisando che __________ ha provveduto, conformemente al suo

art. 74 Regolamento, a trapassare a FTP i capitali di tutti gli affiliati, “le

riserve matematiche di tutti gli affiliati (attivi, pensionati e beneficiari di

rendite di invalidità)” applicando una ritenuta lineare di ca il 20%. Ha

altresì osservato che il regolamento di liquidazione parziale alla base della

decurtazione lineare era stato approvato dall’UFAS ad inizio ottobre 2005 addirittura

retroattivamente al 1. gennaio 2005 (doc. L al quesito 12).

Palese emerge dunque la volontà

di scegliere un istituto di previdenza in grado di garantire l’affiliazione con

le medesime attuali prestazioni e a tutti gli affiliati, attivi e non.

Del resto dalla corrispondenza

intercorsa si desume che uno dei motivi per cui le ditte in questione avevano

deciso di abbandonare l’affiliazione a __________ era la volontà di quell’istituto

di pretendere, nell’ambito del pianificato risanamento, la riscossione anche

dai beneficiari di rendite di contributi di risanamento, circostanza questa non

voluta dalle ditte in questione a tutela dei propri dipendenti e ex dipendenti (doc.

F). Ciò premesso, mal si concilierebbe dunque un trasferimento parziale dei

propri affiliati.

Del resto anche la convenzione

sottoscritta tra le ditte datrici di lavoro e la convenuta, pur non prevedendo

una regolamentazione esplicita, nelle sue premesse riferisce che “con

lettera 7 novembre 2005 __________ confermava a CV 1 di accettare

l’affiliazione alla CV 1 e di farsi garante per la copertura 100%, del proprio

personale attivo e beneficiari di rendita, indipendentemente dal tipo di

liquidazione applicata da __________” (doc. 3 citato al consid. 2.9 che

precede). La seconda (e terza) premessa precisava ulteriormente che, stante

l’impegno richiesto a __________ di accantonare i mezzi necessari per

effettuare la copertura al 100% entro il 31.12.2011 (nel caso in cui non fosse

stato possibile ricevere gli importi necessari da __________ dopo aver seguito

le vie legali), nel frattempo la CV 1 si sarebbe impegnata a garantire le rendite

ai pensionati al 100% fino all'esaurimento del fondo speciale creato presso la CV

1 a nome della __________) (doc. 3). La CV 1, fatta eseguire come d’accordo una

perizia volta a stabilire l'esatto ammontare del disavanzo di personale attivo

e pensionati sulla base delle riserve comunicate da __________, quantificato lo

scoperto indicato dal perito di fiducia (la ditta __________) e considerati i

versamenti di __________ alla CV 1, in totale di riserve indivise tra attivi e

pensionati, ha concluso che __________ doveva versare “a copertura al 100%

del proprio istituto di previdenza II pilastro” fr. 854'957 con valuta 31.12.2008.

Questo importo serviva a raggiungere il totale passivi di CHF 7'211'233

calcolati da __________ il 6 febbraio 2006, oltre a ulteriori CHF 64'122 a compensazione degli interessi passivi maturati da 1.1.2006 a 31.12.2008 riferiti al deficit

attuariale di CHF 854'957 (Doc. 3; cfr. per esteso al consid. 2.9).

In definitiva, anche il tenore

di tale accordo concluso dalle parti non lascia dubbi sul fatto che il

passaggio comprendesse anche i beneficiari di rendita.

In effetti, gli (ingenti) importi

versati dalle ditte datrici di lavoro alla CV 1 (fr. 1.1 ca da __________,

doc. XLVIbis/14e) sono stati da lei stessa calcolati per ogni collaboratore

attivo e ogni beneficiario di rendita, sulla base di quanto riversato da __________.

Tale versamento, eseguito in diverse tranches, per coprire le riserve

matematiche necessarie, sulla base della perizia __________, andava a

costituire gli averi di vecchiaia per gli assicurati attivi nonché un fondo di

riserva per i beneficiari di rendite (doc. XLVI; cfr. anche doc. L/12) e su

tali averi andavano poi accreditati gli interessi legati alla redditività. Il

tutto per colmare le lacune lasciate da __________, avendo in sostanza

integrato i datori di lavoro il capitale trasferito da __________ con un

versamento supplementare del 20% (cfr. anche XLVI/14, 14a-14s; doc. 3).

Le già citate comunicazioni del

27 dicembre 2005 di __________ e del 23 dicembre 2005 di __________, con le

quali le ditte hanno informato i beneficiari di rendite del passaggio alla CV 1

e dell’accordo preso con il nuovo istituto di previdenza nel senso che loro

avrebbero anticipato il pagamento delle rendite all’inizio del 2006 per evitare

disagi agli aventi diritto (doc. I, H), forniscono un’ulteriore conferma

dell’avvenuto accordo in tal senso intervenuto con la fondazione convenuta.

2.11.4. Anche le comunicazioni che sono

seguite da parte della convenuta non lasciavano dubbi al riguardo. Durante i

mesi di agosto e settembre 2006, gli assicurati beneficiari di rendite venivano

in effetti informati dalla convenuta che "la nostra Fondazione ha

stipulato una convenzione di adesione con l'__________ ",

rispettivamente con l'__________. Chiedevano l'inoltro di alcuni documenti per

controllare “tutti i casi di inabilità lavorativa” (doc. J; doc. Q: "Stiamo

eseguendo delle verifiche del diritto alle rendite dei nostri

assicurati"). Mal si comprende quale interesse avrebbe dovuto avere la

Fondazione convenuta di indagare sui casi di invalidità se i relativi

beneficiari non fossero stati loro assicurati.

In alcuni casi (rendite

professionali), seguiva nel settembre 2006 un'ulteriore conferma della ripresa

del pagamento della rendita mensile, “constatata (…) la disponibilità del

datore di lavoro a colmare la lacuna generata dalla liquidazione parziale a

seguito dell'uscita dall'__________ " (cfr. doc. K).

Nel dicembre 2006 la CV 1,

precisando che “è entrata a far parte della nostra Fondazione con

effetto 1.1.2006”, comunicava a AT 1 che “nonostante le disposizioni di

legge la fondazione __________ non ci ha versato le riserve sufficienti per

procedere al versamento della sua rendita intera” e che d’accordo con il

datore di lavoro “procediamo comunque al versamento al 100% sperando che i

responsabili della sua vecchia fondazione rispettino la legge e ci versino

quanto dovuto” . Ha quindi confermato che dal 1. gennaio 2007 avrebbe

versato la rendita “anticipata a nome nostro dal suo datore di lavoro per il

2006” (doc. L).

Nell’ottobre 2007 sempre la CV

1 si rivolgeva a AT 2 allo scopo di effettuare delle “verifiche del diritto

alle rendite dei nostri assicurati” concludendo che “dopo aver ricevuto

le sue informazioni continueremo a versarle le rendite come da contratto”

(doc. M). Analoga comunicazione è stata inviata nel novembre 2009 (doc. Q). Sempre

a AT 2 la CV 1 comunicava il 18 dicembre 2008 che “per motivi legati alle

riserve necessarie per garantire la sicurezza del versamento della rendita,

riprenderemo a partire dal 3 gennaio 2009 a versare la sua rendita (…) Lei conserverà naturalmente tutti i diritti acquisiti” (doc. P).

Le comunicazioni da parte della

convenuta hanno insomma sempre lasciato intendere che l’ammissione alla

fondazione riguardasse la globalità degli assicurati (attivi e beneficiari di

rendita).

Ma anche il comportamento

tenuto in seguito dalla convenuta non ha lasciato dubbi in proposito all’avvenuto

trasferimento degli aventi diritto a rendite. Svariate comunicazioni ai

beneficiari di rendite in effetti non permettevano conclusione diversa.

Con una circolare del 15

febbraio 2008 a tutti i beneficiari di rendita la CV 1, riferendosi al fatto

che le rendite venivano ora versate da __________ (compagnia riassicurativa

della CV 1), comunicava che malgrado la comunicazione de __________ (secondo la

quale avrebbe versato direttamente le rendite dal 1. marzo 2008 quale riassicuratrice,

doc. N) voleva precisare che le rendite erano interamente garantite e che essi

restavano comunque legati alla Fondazione, precisando che La __________ era la

compagnia assicurativa “presso cui abbiamo assicurato i rischi, separandoli

dagli averi dì vecchiaia che continuano a restare presso di noi."

(doc. O). Nel dicembre 2008 la CV 1 ha tuttavia comunicato ai beneficiari di

rendita che “per motivi legati alle riserve necessarie per garantire la

sicurezza del versamento della rendita” dal gennaio 2009 avrebbe ripreso a

versare la sua rendita mensile, specificando che in ogni modo essi avrebbero

conservato “naturalmente tutti i diritti acquisiti" (doc. P).

Ancora più significativa le

lettera inviata all’assicurato AT 1 in occasione dell’avvicinarsi della età di

pensionamento. Nello scritto del 21 ottobre 2009 la CV 1, in previsione del

compimento dei 65 anni (il 5 novembre 2009), comunicava che “in base al

nostro regolamento anche le persone in invalidità al momento del pensionamento

possono chiedere il versamento del capitale accumulato invece della rendita di

vecchiaia”, procedendo di seguito ad allestire il calcolo delle varie

prestazioni a suo favore.

Nel calcolo allegato emergeva

con chiarezza che il capitale ricevuto era al 100%: 80% da __________ e 20% dal

datore di lavoro (doc. S). Il capitale indicato, sia detto per inciso,

corrisponde a quanto pervenuto da __________.

In ogni caso va risottolineato

che sia __________ che __________ hanno versato alla convenuta a fondo perso,

ossia senza nessun obbligo di rimborso, importanti cifre (doc. XLVI; doc.

XLVI/1) per raggiungere le riserve matematiche complessive necessarie per

garantire la copertura dell’ammanco generato da __________. Secondo __________

al momento della disdetta del contratto con __________, la ditta ha inteso

comunque garantire ai beneficiari di rendite (così come agli attivi) “il

capitale di copertura necessario all’affiliazione nella nuova cassa” (doc.

XLVI). Ciò risulta chiaramente anche dalla convenzione __________ /CV 1 sottoscritta

successivamente (il 12 novembre 2008) nella quale emerge la volontà di

affiliare la Cassa di previdenza __________ alla CV 1 e che l’eventuale

capitale mancante al 31 dicembre 2005, in relazione ai pensionati e al personale attivo, veniva garantito da __________ (doc. XLVI/4).

2.12. A tale conclusione nulla

possono mutare le allegazioni della convenuta, per la quale in sostanza gli

aventi diritto a rendite non sono entrati a far parte della fondazione.

In particolare, il fatto

che l'art. 10 del Regolamento CV 1 (doc. D) di per sé preveda che non vengono

ammessi salariati che sono invalidi per almeno il 70%, non può essere

determinante in quanto tale norma è comunque stata superata dall’ammissione di

tutti gli aventi diritto (dipendenti e ex dipendenti delle ditte in oggetto) al

momento del passaggio da __________ alla convenuta. La convenuta era

consapevole in effetti che non avrebbe potuto riprendere solo una parte degli

assicurati, considerato l’art. 74 Regolamento __________, e malgrado questo ha

concluso i rispettivi accordi con le ditte datrici di lavoro __________ e __________

e con la __________ medesima e, quindi, accettato gli averi previdenziali riversati

da __________ nella loro globalità. In seguito ha comunque confermato il suo

accordo all’ammissione di tutti gli assicurati, attivi e non, non solo

ricevendo gli importi che le sono stati accreditati, ma anche riprendendo

l’obbligo di prestazione delle rendite di invalidità (e di vecchiaia) in corso.

Come anticipato al consid. 2.6

che precede, deve essere sottolineato che se è vero che nessun nuovo istituto

di previdenza può essere costretto ad ammettere beneficiari di rendita, è anche

vero che l’ammissione di ogni nuovo assicurato (attivo o beneficiario di

rendita) è comunque parte del nuovo contratto di affiliazione cosicché nel caso

di mancato accordo sugli aventi diritto a rendite - in casi, come quello in

oggetto, in cui si tratta di un’uscita collettiva - lo stesso contratto di

affiliazione non può venire concluso. Del resto, nessun istituto di previdenza

soggiace ad un obbligo di contrarre (cosidettto “Kontraierungszwang”): il nuovo

istituto di previdenza è pertanto libero di decidere, nel caso vi siano beneficiari

di rendita che non sono secondo i suoi parametri completamente finanziati, ma

che devono, come nella fattispecie, seguire il destino degli assicurati attivi

non potendo comunque restare presso il precedente istituto di previdenza, se

intende ammetterli unitamente agli assicurati attivi oppure se decidere di

rifiutare globalmente la nuova annessione (Stauffer, op. cit., n. 1283, p.

481).

Né del resto la convenuta

può richiamarsi a presunte, ma non note, condizioni assicurative stipulate

presso il riassicuratore La __________, giacchè i rapporti

derivanti dal contratto di affiliazione tra datore di lavoro e istituto di

previdenza e quelli discendenti dal contratto di assicurazione tra l’istituto

di previdenza e la compagnia di assicurazioni, sono distinti uno dall’altra,

considerato altresì come nella fattispecie il contratto concluso con la CV 1

non rimandi al contratto di assicurazione, il cui contenuto non può quindi

dirsi parte integrante del contratto di affiliazione.

La convenuta sottolinea inoltre

di non aver sottoscritto il “Contratto di trasferimento” tra __________ CV

1 inviatole in bozza e come “Projet” da __________ con la citata lettera del 9

dicembre 2005 (doc. 10, 11) e firmato solo da quest’ultima in data 29 maggio 2006.

Questo contratto prevede tra l’altro che la CV 1 riprende i capitali della fondazione

ai sensi dell’art. 181 CO per totali di quasi 6 mio di passivi, fra i quali,

oltre a circa 2 mio per “capitale di copertura degli assicurati attivi in

primato di prestazioni “ e 17'000 fr. circa per “averi di vecchiaia di

assicurati attivi in primato di contributi”, espressamente oltre 5 mio quale “capitale

de couverture des beneficiaires de rentes”. Il contratto prevede inoltre

che la rescissione del contratto di adesione costituisce una liquidazione

parziale ai sensi dell’apposito Regolamento approvato dall’UFAS.

Ora, tale contratto, benché non

sottoscritto dalla convenuta, esprime tuttavia la volontà chiara delle parti che

poi, malgrado qualche reticenza iniziale da parte di CV 1, è divenuta

effettiva, i menzionati importi essendo poi stati effettivamente trasferiti e

accettati dalla CV 1 (doc. 28). La mancata sottoscrizione non impedisce cioè il

fatto che il contenuto dello stesso corrisponda di fatto ad un accordo preso e

attuato nella pratica. Del resto nello scritto 20 giugno 2006 la CV 1, in risposta

alla bozza di contratto inviatale, si limitava a far notare che “le riserve

per i beneficiari di rendite non permettono il versamento delle rendite come

versate fino al 31.12.2005” ragione per cui, “trattandosi di diritti

acquisiti” non poteva firmare il contratto (doc. 29, 30). Tale reazione,

quantomeno poco chiara, dimostra comunque che il trasferimento dei beneficiari

di rendite era in quanto tale acquisito trattandosi semmai di un problema di ammontare

di capitali trasferiti. Problema che poi è stato, come noto, superato dal fatto

che le datrici di lavoro sono state chiamate ad intervenire versando lo

scoperto fino a coprirlo al 100%, come da calcoli eseguiti dal perito della __________

incaricato dalla convenuta (doc. 20).

Non può essere seguita la

convenuta nemmeno laddove contesta, anche se solo velatamente, la natura della

prestazione di invalidità versata agli attori, in quanto comunque tale censura

risulta superata, le rendite di invalidità essendo peraltro state versate agli

attori senza eccepire. È comunque emerso dall’istruttoria che gli accordi

intercorsi con le ditte datrici di lavoro prevedevano che la CV 1 avrebbe comunque

e in ogni caso ripreso le rendite di invalidità, in particolare anche in

assenza di un rendita dell’assicurazione invalidità (cfr. doc. L/5).

In ogni modo poi il presente

litigio concerne unicamente le prestazioni di vecchiaia.

La convenuta in sostanza nega da

un lato di aver ammesso i titolari delle rendite, dall’altro riconosce però di

aver ricevuto e accettato gli averi di copertura destinati agli stessi e aver

versato le rispettive rendite di invalidità, attestando quindi con i fatti la

ripresa dei rispettivi beneficiari. Solo col verificarsi del nuovo caso

assicurativo costituito dal raggiungimento dell’età pensionistica, sembra

volersi distanziare, forse dopo aver maturato la consapevolezza della necessità

aggiuntiva di capitali per finanziare le prestazioni. Un siffatto

atteggiamento, che configura contrattualmente una violazione del principio

dell’affidamento nella sua più puntuale specificazione del “nemo venire contra

factum proprium” - che intende impedire che la parte contrattuale agisca in

maniera contraddittoria -, come tale non può venir tutelato. La ripresa

dell’obbligo di versare le rendite, preceduta dall’accettazione dei capitali

previdenziali degli assicurati aventi diritto ad una rendita così come

successivamente delle somme integrate dai datori di lavoro, ha reso più che mai

concludente e effettiva e, di conseguenza non più reversibile, la legittima e

completa ammissione anche dei beneficiari di rendite alla fondazione.

CV 1 afferma in sostanza di non

essere stata d’accordo di ammettere i beneficiari di rendita, ma che poi,

considerato come __________ avesse versato in varie tranches anche gli importi

a loro favore, da gennaio 2006, avendo cessato __________ il versamento delle

prestazioni ai beneficiari di rendite, i quali “a rigore avrebbero dovuto

essere invitati a rivolgersi ad __________, ma questo avrebbe significato che,

per parecchio tempo, non avrebbero ricevuto nulla”, avrebbe cercato una “soluzione

per analogia e buon senso” con le aziende, “in mancanza di base

contrattuali o regolamentari adeguate” (doc. XLV). Nei primi mesi quindi le

aziende avrebbero anticipato il pagamento delle rendite di invalidità,

successivamente, una volta ”stabiliti quali erano gli importi versati da __________

a CV 1” in relazione a tali beneficiari di rendita, la CV 1 è subentrata

nel pagamento, tramite __________ nell’ambito del contratto di riassicurazione (doc.

XLV).

Simili allegazioni nulla

possono mutare alle predette conclusioni, ma semmai dimostrano ulteriormente

che la convenuta, anche ammettendo che inizialmente non fosse stata intenzionata

ad ammettere i beneficiari di rendite d’invalidità, o solo a precise

condizioni, accettando i capitali a loro favore (i primi conteggi sono datati 9

dicembre 2005, doc. 10, 11, 12), compresi quelli integrati dalle ditte

affiliate e assumendosi il versamento delle prestazioni di invalidità, ha accettato

in modo concludente anche l’affiliazione di queste persone. Laddove la stessa

pretende di dedurre diversamente, quasi volendo far credere di aver proceduto

al versamento delle rendite con uno spirito quasi “assistenziale”, ossia per

non sfavorire i beneficiari di rendite, risulta, oltre che poco credibile, pretestuosa.

Nemmeno il fatto che, a suo

dire, __________ avrebbe trasferito “unilateralmente” (LIV) e senza

conteggi le riserve il 29 dicembre 2005, è di rilievo. Come dianzi già

esaurientemente esposto, dall’inserto emerge innanzitutto che __________ ha

fornito alla convenuta conteggi precisi, per ogni singolo assicurato e

beneficiario di rendita, già in data 9 dicembre 2005 con tanto di liste

dettagliate, separate per gli attivi e i beneficiari di rendita d’invalidità e

di vecchiaia, con tutte le informazioni sui singoli, le prestazioni versate, i

capitali di copertura, gli importi di sottocopertura e quelli che sarebbero

stati versati (doc. 11). A ciò nulla muta il fatto che detti conteggi siano

stati in seguito aggiornati e precisati (segnatamente quanto al grado di

copertura) nel settembre 2006 (doc. 15, 16). Detti conteggi non sono stati

contestati dalla convenuta, se non con riferimento allo scoperto tecnico e

sulle riserve (cfr. doc. 12 citato sopra, lettera 14 dicembre 2005). In questa

lettera la convenuta fa del resto espresso riferimento ai beneficiari di

rendita e tralascia qualsiasi contestazione sulle basi di calcolo. Secondo la

convenuta, essa subentrò nel pagamento delle rendite “per senso di responsabilità

sociale” ritenuto comunque che l’idea era quella di “utilizzare i soldi

ricevuti da __________ e versarli agli attori, così come erano”

(doc. LIV). Tale tesi risulta incomprensibile alla luce della documentazione

agli atti e di quanto già illustrato. Come pertinentemente osservato dagli

attori, non si può ragionevolmente pretendere di far credere di aver inteso di

voler semplicemente amministrare i soldi dei singoli pensionati senza farli

entrare nella fondazione (LVII). Un simile atteggiamento, ammessa e non

concessa la sua realizzabilità, avrebbe dovuto quantomeno essere accompagnato

da una precisa presa di posizione a tutti gli interessati, __________, __________

e __________ e, naturalmente, agli aventi diritto alle prestazioni.

Inoltre tale variante è già

smentita dalla già citata perizia 31 gennaio 2006 __________, dalla quale

emergeva in maniera inequivocabile l’esistenza delle rendite di invalidità

(elencate singolarmente negli allegati). __________ precisava altresì la

necessità di chiarire se si trattasse di rendite vitalizie o rendite di

invalidità temporanee con aspettativa a una rendita di vecchiaia, nel qual caso

la rendita avrebbe potuto essere calcolata secondo il principio dei contributi

per diminuire la perdita tecnica (doc. 20 e 21 p.6). Nemmeno comunque

menzionata era la possibilità di non dover poi versare agli aventi diritto la

prestazione di vecchiaia. In altre parole, visto anche che gli aventi diritto

erano in ogni caso tenuti a lasciare __________, secondo il precedente contratto

di affiliazione (cfr. consid. 2.10.1), il trasferimento alla CV 1 degli aventi

diritto a rendite di vecchiaia e di invalidità era ritenuto anche dal perito un

fatto scontato.

Quanto alle perdite che secondo

i conteggi prodotti dalla convenuta con i doc. 30-32 avrebbe subito la CV 1, per

la quale in sostanza gli attori avrebbero ricevuto più di quanto ricevuto dalla

CV 1 da parte di __________, la convenuta trascura innanzitutto che la

differenza (cioè la sottocopertura) è stata colmata dalle aziende, sulla base

tra l’altro di conteggi da lei allestiti (doc. XLVI e XLII/27), così come

illustrato sopra. Inoltre i calcoli proposti dalla convenuta trascurano il

computo degli interessi sul capitale di vecchiaia e di invalidità e che il

calcolo andrebbe fatto tenendo conto del complesso delle persone assicurate

tramite le aziende affiliate.

Inoltre gli stessi conteggi, a

prescindere dalla loro effettiva correttezza così come allestiti, nulla possono

comunque mutare alla circostanza che alla stessa sono stati regolarmente

trasferiti anche i beneficiari di rendita, con i loro capitali, e che quindi

ogni eventuale valutazione sugli importi necessari per finanziarne le

prestazioni, andava fatta precedentemente alla decisione di ammettere il

collettivo dei dipendenti delle ditte in questione proveniente da __________.

A dette conclusioni nulla può

mutare nemmeno il fatto - peraltro ammesso dagli attori - che __________ si

trovasse in una situazione di sottocopertura e che, di conseguenza, abbia

trasferito alla convenuta capitali di copertura ridotti (peraltro stabiliti dal

perito sotto la sorveglianza dell’UFAS, cfr. XXIX). Della situazione in cui

versava __________ la convenuta era perfettamente informata. Sarebbe pertanto stata

libera di decidere di rifiutare l’affiliazione delle ditte in questione.

In realtà il

versamento delle riserve dei beneficiari di rendita è avvenuto secondo i

calcoli e i parametri __________ noti alla convenuta, la quale con scritto 14

dicembre 2005 aveva chiesto ad __________ informazioni aggiuntive. In seguito,

come emerge dal carteggio processuale, il versamento da __________ è avvenuto

parzialmente, vista la situazione di sottocopertura, ma è stato accettato dalla

convenuta. Del resto, come già detto, lo stesso è poi stato integrato sino al

100% da parte dei datori di lavoro per cui risulta quantomeno abusivo e

contraddittorio il fatto che la convenuta pretenda oggi di denunciare un

presunto mancato “accordo in base all’art. 53” (cfr. doc. 12).

Né del resto

il fatto che il passaggio degli assicurati a CV 1 fosse più conveniente

rispetto al rimanere presso __________ (cfr. XVII), circostanza questa che del

resto non risulta comprovata e può comunque restare aperta, non ha rilievo

nella presente fattispecie né legittima la convenuta a trattare a livello

assicurativo gli attori in maniera non conforme alle norme regolamentari. Ogni

discussione in merito al nuovo Regolamento di __________ entrato in vigore il

1. gennaio 2006 (doc. XVbis) non è rilevante in concreto, detto regolamento

essendo entrato in vigore successivamente all’uscita delle ditte in questione e

non essendo applicabile né agli assicurati attivi né ai beneficiari di rendita

essendo tutti stati trasferiti alla CV 1.

Quanto poi

all’allegazione per cui se la CV 1 avesse dovuto garantire la ripresa dei beneficiari

di rendite di invalidità, “come impone oggi l’art. 53e cpv. 4 bis LPP”,

le condizioni per il datore di lavoro sarebbero state molto più onerose, a prescindere

dal fatto che nella fattispecie la ripresa è di fatto stata accordata a

condizioni meno vantaggiose di quelle di cui godevano presso __________, resta

soltanto da osservare che le condizioni del passaggio sono state discusse e

stabilite con le due ditte datrici di lavoro. Se una volta eseguito il passaggio

degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita e malgrado i pagamenti supplementari

operati dai datori di lavoro (che hanno integrato il capitale trasferito da __________

con un versamento supplementare del 20%), la situazione si è rilevata più gravosa

del previsto, tale circostanza è solo da ricercare in una poco accurata analisi

della situazione al momento del passaggio.

Non è

pertinente nemmeno l’allegazione secondo cui gli aventi diritto ad una rendita

di invalidità non potevano entrare a far parte della fondazione in quanto

l’evento assicurato era già subentrato. Il fatto che gli aventi diritto a

rendite non rientrino nella categoria di persone “assicurate”, essendo il

rischio (età, morte o invalidità) già realizzato, e non possano quindi essere

equiparati alle persone attive, non è contestato. Anche la LPP prevede in

effetti disciplinamenti diversi (cfr. fra gli altri gli art. 18 e 69 LPP). Ma

tale differenziazione non comporta evidentemente che nel caso di un cambio di

istituto di previdenza gli aventi diritto a rendite non possano essere (o

addirittura debbano essere) trasferiti al nuovo istituto di previdenza. Una

simile conclusione sarebbe inconciliabile con la più volte ricordata normativa

di cui all’art. 53e LPP che proprio pone attenzione al destino riservato o da

riservarsi ai beneficiari di rendita nel caso di scioglimento di un contratto

di affiliazione.

Va da sé in

effetti che la tesi della convenuta comporterebbe di fatto l’impossibilità di

procedere ad un cambio di istituto di previdenza ogni qualvolta esistano dei

beneficiari di rendite, conseguenza evidentemente non voluta dal legislatore

che appunto ha introdotto una specifica norma all’art. 53e LPP. I beneficiari

di rendite devono di fatto appartenere ad un istituto di previdenza, anche nel

caso di un cambio: o restare nel vecchio o passare a quello nuovo. Se, come

nella specie, viste le disposizioni nel contratto di affiliazione, è unicamente

possibile il trasferimento al nuovo istituto di previdenza, di fatto gli

assicurati attivi e quelli passivi formano un’unità, un collettivo che viene

trasferito congiuntamente.

Riassumendo

e in conclusione, risulta incontestatamente che __________ ha riversato a CV 1,

che l’ha accettata, la globalità del capitale di copertura degli affiliati ad __________,

inclusi gli averi riferiti ai beneficiari di rendita, ai quali inoltre si sono

in seguito aggiunti da parte dei datori di lavoro ulteriori importi per colmare

le lacune dovute alla sottocopertura in cui versava __________. Con tale agire la

convenuta ha, senza dubbio perlomeno in via concludente, ammesso il passaggio

nella sua Fondazione anche degli aventi diritto a rendite.

Va quindi

ammesso che al momento della rescissione del contratto di affiliazione tra __________

e __________, da un lato e __________, dall’altro, la globalità degli

assicurati, attivi e “passivi”, è uscita da __________ ed è passata alla

fondazione convenuta. CV 1 ha accettato di riprendere gli assicurati delle due

ditte con le quali ha concluso un contratto di affiliazione ben sapendo che esse

potevano uscire da __________ solo con attivi e beneficiari di rendite e che

tale era la volontà sia delle due ditte sia delle maestranze. Del resto

l’ammanco (sottocopertura) è stato garantito e integrato dalle ditte, secondo le

precise indicazioni fornite proprio da CV 1.

Il fatto,

incontestato, che dall’ammissione degli aventi diritto alla rendita insorgano

alla Fondazione convenuta maggiori oneri, malgrado il pagamento di notevoli

importi da parte delle datrici di lavoro per compensare almeno parzialmente la

sottocopertura di __________ nulla può mutare alle predette conclusioni. La

convenuta ha in effetti ammesso tale passaggio e una eventuale mancata e

adeguata valutazione delle conseguenze finanziarie di un simile trasferimento

collettivo non può adesso essere un valido motivo per cercare di svincolarsi

dalle proprie responsabilità (cfr. in proposito le argomentazioni in DTF 127 V

377).

2.13. Per quanto riguarda ora le

concrete prestazioni di vecchiaia dovute agli attori al momento del

raggiungimento dell’età di pensionamento, la convenuta le ha calcolate nelle

modalità illustrate nel dettaglio al consid. 2.9 che precede. In particolare, le

prestazioni sono state definite partendo dai rispettivi capitali di vecchiaia

pervenuti da __________ (integrati da __________ e __________), deducendo

parte delle prestazioni di invalidità versate agli assicurati, riconoscendo

interessi semplici (non composti) e al tasso legale e non regolamentare e solo sulla

parte vecchiaia e infine, per quanto riferito all’assicurato AT 3, applicando

un’aliquota di conversione del 6.2% in luogo di quella, del 6.8%, prevista dal

Regolamento (cfr. doc. XXXV; in esteso al consid. 2.9). Malgrado la richiesta

esplicita di questo Tribunale (cfr. XXXI), la convenuta ha prodotto i conteggi

senza essere in grado di indicare, come richiesto, “espressamente e

dettagliatamente su quali esatte norme legali e regolamentari il calcolo si

basa” (doc. XXXI, XXXV).Tali modalità di calcolo, che appunto sembrano partire

dall’errato presupposto che gli attori non siano entrati a far parte della

Fondazione convenuta, e che la convenuta pare addurre basarsi su (non meglio

note) condizioni assicurative in vigore presso __________ (con la quale ha

concluso un contratto di riassicurazione), non possono essere confermate.

Ma a prescindere da questo, il calcolo

della convenuta, la quale intenderebbe in sostanza finanziare le rendite di

invalidità con il capitale di copertura destinato alla vecchiaia, computando solo

parzialmente degli interessi, non risulta sorretto da alcuna norma legale o

regolamentare ed è per questo illegittimo e non tutelabile, non da ultimo in

quanto inconciliabile col principio per cui il capitale di vecchiaia acquisito

(con i relativi interessi) va in ogni caso garantito e considerato come un

diritto acquisito (Riemer, op. cit, p. 17 n.4). Come anticipato al consid. 2.6

che precede, anche il legislatore ha sottolineato che il passaggio a un nuovo

istituto di previdenza non può di principio comportare alcun ridimensionamento

dei diritti dei beneficiari (cfr. parere del Consiglio Federale del 23

settembre 2005 in merito all’iniziativa parlamentare sulla modifica degli art.

53e e 53f LPP, FF2005 p. 5297, citato per esteso al consid. 2.6).

Del resto va osservato che la

convenuta nemmeno potrebbe, per ipotesi, richiamarsi a presunte procedure di

risanamento intese a riassorbire l’addotto disavanzo “ereditato” da __________

(fra le quali potrebbe rientrare ad esempio la corresponsione di un tasso

d’interesse nullo o inferiore al saggio LPP sull’insieme degli averi di

risparmio per ridurre un’eventuale insufficienza di copertura; cfr. l’art. 44

OPP2 e l’art. 65 cpv. 1 LPP), giacchè innanzitutto gli attori non vi

rientrerebbero considerata l’addotta loro non appartenenza alla Fondazione (sull’argomento: STF del 28 giugno 2006,2A.562/2005 citata in

Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 65 LPP n. 8 p. 245; cfr. anche Schneider/Geiser/Gächter,

op. cit., ad art. 65d LPP, n. 44ss p. 1060; cfr. anche DTF

132 V 278g citato in Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 15 LPP n. 3 p. 69). Inoltre,

come è stato dianzi anticipato, ogni piano di risanamento deve

essere non solo rispettoso del principio di proporzionalità e degli

altri limiti costituzionali ed essere sorretto da una valida base

regolamentare, ma inoltre deve preventivamente basarsi su una decisione del

Consiglio di fondazione e dell’Ufficio di revisione e approvato dall’autorità

di vigilanza, alla quale l’organo supremo dell’istituto di previdenza deve

annunciare un eventuale scoperto al più tardi alla presentazione dei conti

annuali (cfr. anche Boll. UFAS n. 78 n. 462; cfr. anche

Alessandra Prinz, Mesures d’assainissement des caisses de pension en découvert,

in Sécurité sociale CHSS 2/2009 p. 88ss). Un simile

procedere non è stato adottato in concreto.

Ammesso per contro, come si è

visto sopra, il passaggio degli attori alla fondazione convenuta, resta da

esaminare come devono essere calcolate le rispettive prestazioni di vecchiaia

al raggiungimento dell’età di pensionamento. Se è vero infatti che la convenuta

ha ripreso i beneficiari di rendite riprendendo l’obbligo di prestazione del

precedente istituto di previdenza per quanto riguarda le prestazioni (di

invalidità) in corso, nel rispetto dei diritti acquisiti, al raggiungimento

dell’età di pensionamento si pone la questione del calcolo della prestazione di

vecchiaia.

Deve essere ribadito in questa

sede che eventuali contestazioni della convenuta riguardo alla natura e all’entità

della rendita di invalidità versata agli assicurati risultano inammissibili

giacché le prestazioni sono state già versate e non risulta che la convenuta chieda

ora di metterne in discussione la legittimità rispettivamente di pretenderne la

parziale restituzione. La presente lite verte indiscutibilmente unicamente

sulla prestazione di vecchiaia cui gli attori hanno diritto. Le censure mosse

implicitamente dalla convenuta sono peraltro state sufficientemente evase dagli

attori, essendo inoltre emerso dall’istruttoria che gli accordi intercorsi con

le ditte datrici di lavoro prevedevano che la CV 1 avrebbe ripreso le rendite

di invalidità anche in assenza di un rendita dell’assicurazione invalidità

(doc. L/5; cfr. anche doc. XIII e allegati e doc. XIX).

Secondo gli attori, la prestazione

di vecchiaia dovrebbe essere calcolata secondo il regolamento della CV 1 (art.

15 segg), e quindi secondo i parametri della convenuta, essendo i beneficiari

da considerare subentrati nella fondazione come gli altri assicurati attivi. Partendo

quindi dal capitale di copertura vecchiaia – incontestatamente - trasferito a

favore dei singoli assicurati e beneficiari di rendita da __________ e

integrato dai versamenti di __________ e __________, aggiunti i relativi

interessi composti al tasso regolamentare, la rendita dovrebbe venir calcolata considerando

il tasso di conversione applicabile secondo regolamento. Gli attori non

pretendono invece la prestazione di vecchiaia (maggiore) cui avrebbero avuto

diritto secondo il regolamento __________ valido sino al 31 dicembre 2005.

2.14. Sulle modalità di calcolo

delle prestazioni di vecchiaia nel caso che ci occupa, interpellato dal TCA,

l’UFAS si è in proposito espresso come segue:

" (…)

Si tratta di stabilire se al momento in cui una rendita

d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia si realizzi un nuovo

caso d'assicurazione o se si tratti "semplicemente" di una

trasformazione della rendita d'invalidità in rendita di vecchiaia. Se si

realizza un nuovo caso d'assicurazione, siamo del parere che il beneficiario di

rendita debba godere degli stessi diritti degli attivi, la rendita di vecchiaia

quindi essere calcolata in base alle norme regolamentari CV 1 vigenti per gli

affiliati attivi. Nel caso contrario, la CV 1 ha la facoltà di calcolare la

rendita di vecchiaia in base al regolamento __________. In particolare, se dal

momento in cui era stata calcolata la rendita d'invalidità al momento in cui

viene calcolata la rendita di vecchiaia le basi tecniche interne alla __________

sono state modificate (leggi essenzialmente tasso di conversione), bisogna

analizzare se il regolamento prevede disposizioni transitorie al

riguardo." (Doc. XXIX)

La LPP parte dal presupposto

che al verificarsi del raggiungimento dell’età pensionistica si realizza

l’evento assicurato “vecchiaia” (cfr. in proposito Stauffer, op. citi, n. 609,

p. 228; cfr. la formulazione dell’art. 1 cpv. 1 LPP).

D’altra parte però per la

previdenza professionale obbligatoria, l’art. 26 cpv. 3 prima frase LPP dispone

che il diritto alle prestazioni d’invalidità si estingue con la morte

dell’avente diritto o con la cessazione dell’invalidità. A differenza delle

rendite AI, la rendita d’invalidità secondo la LPP ha pertanto carattere

vitalizio; essa non viene rimpiazzata da una rendita di vecchiaia LPP con il

raggiungimento, da parte del beneficiario, dell’età legale di pensionamento

(cfr. DTF 135 V 33 consid. 4.3 pag. 35 e STFA B 4/03 del 31 agosto 2004 consid.

4.1).

Tuttavia

nell’ambito della previdenza più estesa gli istituti di previdenza sono liberi

di limitare il diritto a una rendita di invalidità al raggiungimento del

pensionamento, rispettivamente di erogare prestazioni di vecchiaia inferiori

alla rendita di invalidità versata fino a quel punto. In altre parole è

ammissibile che l’istituto di previdenza preveda nelle sue disposizioni

regolamentari l’attribuzione di una rendita di invalidità temporanea e, quindi,

la cessazione della stessa e l’attribuzione di una rendita di vecchiaia al

raggiungimento dell’età di vecchiaia (cfr. DTF 130 V 372; 138 V 176; SZS 1995

p. 104 e 1998 p. 313). In questo caso, il caso prestativo “invalidità” viene

sostituito, al raggiungimento dell’età termine, dal nuovo caso assicurato,

l’evento assicurato “vecchiaia” (Stauffer, op. cit, n. 783 p. 228, 292; DTF

9C-95/2011; STFA B 4/03 del 31 agosto 2004 consid. 4.1).

Nella

DTF 130 V 369 – che ha cambiato la

precedente giurisprudenza di cui alla DTF 127 V 259 stante la quale “(…) la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito della previdenza obbligatoria e riferita

all’art. 26 cpv. 3 LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno 1997 (DTF 118 V

100), secondo la quale la rendita d’invalidità ha carattere vitalizio,

rispettivamente quella di vecchiaia dev’essere perlomeno equivalente al valore

della rendita di’invalidità erogata sino al pensionamento, è richiamabile anche

in materia di previdenza sovraobbligatoria. (…)” (regesto della DTF 127 V

259) – l’Alta Corte, chiamata a

pronunciarsi in un caso di sostituzione di prestazioni d’invalidità con

prestazioni di vecchiaia, ha stabilito che “(…) nell’ambito della previdenza

più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di limitare il diritto a una

rendita d’invalidità al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente di

erogare prestazioni di vecchiaia inferiori alla rendita d’invalidità versata

fino a quel momento. (…)” (regesto della DTF 130 V 369).

Nel

caso in cui il regolamento prevede delle rendite invalidità LPP limitate nel

tempo (ovvero rendite d’invalidità che vengono trasformate in rendite di

vecchiaia con il raggiungimento dell’età di pensionamento) si pone la questione

a sapere se ciò significa che ci troviamo di fronte a due eventi assicurati

(invalidità e vecchiaia) con la conseguenza che (nel caso di modifica di

regolamento tra i due eventi assicurati) per le prestazioni di vecchiaia così

come per il loro inizio andrebbe applicato il regolamento in vigore al momento

in cui i presupposti per una rendita di vecchiaia sono adempiuti e non quello

valido quando è stata riconosciuta la rendita d’invalidità LPP.

Secondo

Vetter-Schreiber (Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 13

n. 20 p. 66) – che cita in particolare la STFA B 85/03 del 19 agosto 2004 nella quale

l’Alta Corte ha rilevato che “(…) Sowohl das

ab 1. Januar 1985 gültige Reglement des Beschwerdegegeners wie auch das ab 1.

Januar 1997 geltende bestimmen, dass bei Eintritt ins Rentenalter die

Invalidenrente durch eine Altersrente abgelöst wird

(Art. 9 Abs. 2 und 8 Reglement 1985; Art.8 Abs. 3 Reglement 1987). Bei dieser

statutarischen Ausgangslage führen Invalidität und Alter zu zwei verschiedenen

Versicherungsfällen (BGE 123 V 123 Erw. 3a, 118 V 100), weshalb sich der

Anspruch auf eine Altersrente, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, nach

Massgabe des Reglementes 1997 beurteilt, unter Beachtung der übergangsrechtlichen

Bestimmungen, wogegen für den 1991 eingetretenen Versicherungsfall Invalidität

das frühere Reglement 1985 weiterhin anwendbar bleibt (Art. 31 Abs. 1 Reglement

1997). (…)” (STFA B 85/03 del 19 agosto 2004 consid.

1.3) – in una tale evenienza la giurisprudenza federale riconosce l’esistenza

di due eventi assicurativi (invalidità e vecchiaia). La stessa autrice -

citando la STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 = SVR 2012 BVG Nr.3

secondo la quale “(…) Die am 7. Januar 1943 geborene

Beschwerdegegnerin erreichte das ordentliche reglementarische Pensionsalter 62

am 1. Februar 2005 vor Ablauf der zweijährigen Wartefrist nach Ziff. 3.4.1

Reglement 03, weshalb keine Invalidenrente zur Ausrichtung gelangte. Da

Invalidenleistungen an sich auf Lebenszeit auszurichten sind (E. 1.1; BGE 135 V

33 E. 4.3 S.35), wird auch die sie ablösende Altersrente von Ziff. 56.2

Reglement 05 erfasst, jedenfalls im obligatorischen Teil (BGE 130 V 369 E. 2.1

S. 370; 118 V 100; Urteil 9C_115/2008 vom 23. Juli 2008 E. 7.1). In Bezug auf

den überobligatorischen Bereich hingegen stellt das Erreichen des

reglementarischen Pensionsalters grundsätzlich einen neuen Versicherungsfall

dar (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts B 85/03 vom 19. August 2004 E. 1.3

und B 2/00 vom 23. März 2001 E. 1b), was gegen eine Abwicklung der Leistungen

für den Vorsorgefall Alter nach dem Reglement 03 bei der am 7. Januar 2005 62

Jahre alt gewordenen Beschwerdegegnerin gestützt auf Ziff. 56.2 Reglement 05

spricht. (…)” (STF 9C_1024/2010 del 2

settembre 2011 consid. 2.2) - osserva che la giurisprudenza

federale non risulta essere così chiara per quanto riguarda la previdenza

obbligatoria.

L’Alta

Corte, nella succitata STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 = SVR 2012 BVG

Nr.3 - chiamata a pronunciarsi, tra l’altro, circa il regolamento applicabile e

il calcolo della rendita di vecchiaia nel caso di una conversione di una

rendita di invalidità in una rendita di vecchiaia -, ha concluso che “(…) l’assicurata,

il cui diritto alla rendita di invalidità termina con il raggiungimento

dell’età pensionabile a 62 anni secondo il regolamento in vigore al momento

dell’insorgenza del caso previdenziale invalidità (in casu: regolamento 2003),

ha immediatamente diritto a una rendita di vecchiaia, anche se in tal momento è

in vigore un nuovo regolamento (in casu: regolamento 2005), il quale prevede

che il pensionamento ordinario delle donne ha luogo a 64 anni. La rendita di

vecchiaia si calcola in base all’entità degli averi di vecchiaia esistenti al

momento del raggiungimento del sessantaduesimo anno di età e in base

all’aliquota di conversione valida per un pensionamento ordinario giusta l’art.

62c OPP2 (ambito obbligatorio: 7,15% per le donne classe di età 1943) e il

regolamento 2003 (ambito sovra-obbligatorio: 5,356%) (consid. 4). (…)”

(regesto della STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 pubblicata in SVR 2012 BVG

Nr. 3 p. 11).

Nella DTF 138 V 176 - ancora chiamata a pronunciarsi in un caso di

sostituzione di una rendita d’invalidità con una rendita di vecchiaia - l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: “(…) a

la différence de la solution choisie par le législateur dans le cadre du régime

obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 26 al. 3, 1re phrase,

LPP), la survenance de l'âge de la retraite peut être à l'origine, dans le domaine de la

prévoyance plus étendue, d'un nouveau cas d'assurance pour le bénéficiaire

d'une rente d'invalidité. Tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant institué

une réglementation de la prévoyance professionnelle prévoyant la substitution

de la rente d'invalidité réglementaire par une rente de vieillesse. Cette

situation peut cependant entraîner l'application de deux règlements de

prévoyance différents. In casu, le règlement de prévoyance de 1997, applicable

à la prise en charge du risque invalidité, prévoit la fin du droit à la rente

d'invalidité à l'âge de 62 ans. Le règlement actuel de prévoyance, applicable à

la prise en charge du risque vieillesse, prévoit la naissance du droit à la

rente de vieillesse à l'âge de 64 ans. La coexistence de ces deux règlements

laisse, de prime abord, apparaître une lacune en matière de prestations

réglementaires (voir également arrêt 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.4.1). (…)” (DTF 138 V 176 consid. 7.2, p. 182-183). In

quell’evenienza, vista la disposizione transitoria che stabiliva che il

regolamento in vigore al momento del riconoscimento della rendita invalidità

LPP andava applicato anche per quanto riguardava il momento della nascita del

diritto ad una rendita di vecchiaia, il TF ha concluso che “(…) nell'ambito della previdenza più estesa, gli istituti di previdenza

sono liberi, nella misura in cui le esigenze minime poste dalla LPP sono

rispettate, di limitare il diritto a una rendita regolamentare d'invalidità a

un'età inferiore a quella legale di pensionamento (consid. 8). Il fatto di non

prolungare fino all'età di 64 anni il versamento a un'assicurata di una rendita

regolamentare d'invalidità la cui fine è prevista all'età di 62 anni non viola

il principio della parità di trattamento (consid. 8.3). L'art. 62a OPP 2 si

applica soltanto per quanto si tratti di definire le prestazioni dovute nel

rispetto delle esigenze minime poste dalla LPP (consid. 9). (…)”

(regesto della DTF 138 V 176).

Riassumendo,

occorre quindi in sostanza ritenere che per la giurisprudenza nel caso in cui

il regolamento dell’istituto di previdenza prevede che la rendita di invalidità

ha carattere temporaneo, la stessa venendo sostituita da una rendita di

vecchiaia al raggiungimento dell’età di pensionamento, questo significa che

invalidità e vecchiaia costituiscono due casi assicurativi distinti (DTF B

85/03 del 19 agosto 2004; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 13 n. 20 p. 66).

Ciò ha come conseguenza che da una parte le rendite non sono più da adeguare al

rincaro giusta l’art. 36 cpv. 1 LPP, dall’altra che l’assicurato ha, giusta

l’art. 37 cpv. 2 LPP, diritto a pretendere il pagamento sotto forma di capitale

di almeno una parte del capitale (Stauffer, op. cit, n. 783). Ciò ha pure come

conseguenza che per le prestazioni di vecchiaia, rispettivamente per il loro

inizio, non è determinante il regolamento in vigore all’inizio dell’invalidità,

bensì quello in vigore nel momento in cui vengono adempiute le condizioni per

l’inizio delle prestazioni di vecchiaia, riservate eventuali norme transitorie

di nuove norme regolamentari (Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 13 n. 20 p.

66).

Nel caso che ci occupa, il

passaggio da una rendita di invalidità ad una rendita di vecchiaia rappresenta secondo

le norme regolamentari a non averne dubbio un nuovo evento assicurato. Il regolamento

della convenuta prevede in effetti quanto segue:

" Art. 15 NASCITA

DEL DIRITTO

Se un assicurato

raggiunge l'età termine, sorge il diritto ad una rendita di vecchiaia. La

rendita di vecchiaia viene corrisposta anche se l'assicurato continua a

lavorare nella ditta oltre l'età massima. Egli può percepire la rendita in

aggiunta al suo salario oppure lasciare le rate di rendita in aggiunta alle prestazioni

previste dalla cassa per l'età termine. Questo importo accantonato gli viene

pagato in una sola volta compreso gli interessi quando termina il rapporto di

lavoro. In caso di decesso l'importo spetta agli eredi. Il capitale di vecchiaia

non viene tuttavia più incrementato da ulteriori contributi.

Art. 19 VERSAMENTO IN CAPITALE

Ogni assicurato può chiedere che

invece di una rendita di vecchiaia gli venga corrisposta una liquidazione in

capitale totale o parziale. Una rendita di vecchiaia che sostituisce una

rendita di invalidità può essere percepita anche sottoforma di capitale.

La richiesta deve essere presentate al momento del pensionamento. Se la

rendita di vecchiaia è inferiore al 10% e la rendita per figli è inferiore al

2% dell'importo della rendita minima di vecchiaia dell'AVS al oro posto viene

corrisposta una liquidazione in capitale. Con la liquidazione in capitale si

estinguono anche i diritti relativi ad un eventuale adeguamento legale o

volontario delle future rendite all'evoluzione dei prezzi.

Art. 76bis cpv. 4 (Disposizioni transitorie)

Per le rendite di vecchiaia che

sostituiscono una rendita di invalidità, fa stato l’aliquota di conversione

valida al momento della conversione dell’avere di vecchiaia in rendita di

vecchiaia" (Doc. D)

In questo senso anche le

comunicazioni inviate agli assicurati dalla convenuta al momento del

raggiungimento dell’età di pensionamento riferiscono della cessazione della

rendita di invalidità e della sostituzione con la rendita di vecchiaia, al

realizzarsi del nuovo evento assicurato “vecchiaia”, ritenuta anche la

possibilità di optare per il versamento del capitale (cfr. doc. S, Z).

Considerato quindi come secondo

le citate norme del Regolamento la rendita di invalidità, al raggiungimento

dell’età di pensionamento, viene sostituita dalla rendita di vecchiaia, si

realizza un nuovo caso di assicurazione con la conseguenza che l’avente diritto

deve avere gli stessi diritti degli attivi e, quindi, la rendita di vecchiaia

venir calcolata in base alle norme regolamentari CV 1 vigenti al momento del

raggiungimento dell’età di pensionamento per gli affiliati attivi (cfr. parere

UFAS, XXIX).

Va detto a titolo abbondanziale

che la rendita versata agli attori anche dal punto di vista del Regolamento __________

era una rendita di invalidità che veniva sostituita, al raggiungimento dell’età

di pensionamento, con una prestazione di vecchiaia, stabilendo in effetti il

regolamento che la prestazione di invalidità si estingueva “al più tardi

all’età di pensionamento regolamentare. A partire da tale data, l’assicurato ha

diritto alla rendita di vecchiaia (cfr. l’art. 28 cpv. 2 del Regolamento,

doc. E; cfr. anche l’art. 20, 25, 58 del Regolamento in vigore dal 1. gennaio

2006, doc. XVbis).

Se ne deve quindi concludere

che le rendite di vecchiaia degli attori vanno calcolate considerando essi come

regolarmente affiliati alla fondazione e, di conseguenza, applicando la legge e

il regolamento della CV 1 e, quindi, le medesime condizioni e gli stessi

parametri (tassi di interesse, tasso di conversione) validi per gli altri

assicurati (attivi), nel rispetto della parità di trattamento auspicata anche

dal legislatore, non da ultimo in sede di elaborazione dell’art. 53e LPP.

2.15. Secondo la legge, l’ammontare

della rendita di vecchiaia viene calcolato in base all’avere di vecchiaia

disponibile al pensionamento (accrediti di base inclusi gli interessi). L’avere

di vecchiaia viene quindi trasformato in rendita mediante l’aliquota di

conversione stabilita dal Consiglio Federale rispettivamente dall’istituto di

previdenza (art. 14, 15, 17, 19a, 36 cpv. 2 LPP; cfr. anche art. 11, 12, 13

OPP2 ).

Secondo la LPP:

" Art. 14

Ammontare della rendita di vecchiaia

1 La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento

dell'avere di vecchiaia che l'assicurato ha acquisito al momento in cui

raggiunge l'età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione).

2 L'aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento

per l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni per le donne2

e per gli uomini.

3 Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno

ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l'aliquota di conversione negli anni

successivi.

Art. 15 Avere di vecchiaia

1 L'avere di vecchiaia consta:

a.

degli accrediti di vecchiaia, interessi

compresi, inerenti al periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di

previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l'età ordinaria di

pensionamento;

b.

dell'avere di vecchiaia, interessi

compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all'assicurato.

2 Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo

d'interesse. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione del rendimento degli

investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della

Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei

beni immobili.2

3 Il Consiglio federale esamina il saggio d'interesse

al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della

previdenza professionale e le parti sociali."

Il disciplinamento è completato

dalle seguenti norme dell’ordinanza:

" Art. 11

OPP2 Tenuta dei conti individuali di vecchiaia (art. 15 e 16 LPP)

1 L'istituto di previdenza deve tenere un conto

individuale di vecchiaia per ogni assicurato, da cui risulti l'avere di

vecchiaia secondo l'articolo 15 cpv. 1 LPP.

2 Alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul

conto individuale di vecchiaia:

a.

l'interesse annuo calcolato sull'avere

di vecchiaia esistente alla fine dell'anno civile precedente;

b.

gli accrediti di vecchiaia senza

interessi per l'anno civile trascorso.

3 Se si realizza un evento assicurato o se l'assicurato

lascia l'istituto di previdenza nel corso dell'anno si devono accreditare sul

conto di vecchiaia:

a.1

l'interesse previsto nel capoverso 2

lettera a calcolato proporzionalmente fino all'insorgenza dell'evento

assicurato o del caso di libero passaggio secondo l'articolo 2 LFLP2;

b.

gli accrediti di vecchiaia senza

interessi fino all'insorgenza dell'evento assicurato o fino all'uscita

dell'assicurato.

4 Se l'assicurato entra nell'istituto di previdenza nel

corso dell'anno, alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul suo conto

di vecchiaia:

a.

l'importo dell'avere di vecchiaia

trasferito corrispondente alla previdenza minima legale;

b.

l'interesse sull'importo dell'avere di

vecchiaia trasferito, calcolato dal giorno di pagamento della prestazione di

libero passaggio;

c.

gli accrediti di vecchiaia senza

interessi per la frazione d'anno in cui l'assicurato ha fatto parte

dell'istituto di previdenza."

L’Ordinanza stabilisce

inoltre un saggio minimo d’interesse applicabile agli accrediti, fissato dal

Consiglio federale in base all’evoluzione degli investimenti finanziari.

L’evoluzione di questo tasso è prevista dall’art. 12 OPP2 come segue:

" Art. 12 OPP2

Saggio minimo di interesse (art. 15 cpv. 2 LPP)

Sull'avere di vecchiaia si corrisponde

un interesse minimo:

a.

per il periodo fino al 31 dicembre 2002:

del 4 per cento al minimo;

b.2

per il periodo a partire dal 1° gennaio

fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo;

c.3

per il periodo a partire dal 1° gennaio

fino al 31 dicembre 2004: del 2,25 per cento al minimo;

d.4

per il periodo a partire dal 1° gennaio

2005 fino al 31 dicembre 2007: del 2,5 per cento al minimo;

e.5

per il periodo a partire dal 1° gennaio

2008 fino al 31 dicembre 2008: del 2,75 per cento al minimo;

f.6

per il periodo a partire dal 1° gennaio

2009 fino al 31 dicembre 2011: del 2 per cento al minimo;

g.7

per il periodo a partire dal 1° gennaio

2012 fino al 31 dicembre 2013: dell'1,5 per cento al minimo;

h.8

per il periodo a partire dal 1° gennaio

2014: dell'1,75 per cento al minimo."

Il saggio minimo

d’interesse concerne unicamente la previdenza minima secondo la LPP e non la

parte sovraobbligatoria dell’avere di previdenza, per la quale gli istituti di

previdenza sono liberi di determinare l’attribuzione di interessi (art. 49 cpv.

2 LPP e contrario; cfr. Helbling, op. cit., p. 208; Vetter-Schreiber, op. cit.,

all’art. 15 n. 3; cfr. anche DTF 132 V 281).

Inoltre, gli art. 14 (Conto di

vecchiaia di assicurati invalidi) e 15 (casi di invalidità parziale) OPP2 disciplinano

la tenuta del conto di vecchiaia di assicurati invalidi totalmente o

parzialmente, in emanazione della delega concessa al Consiglio federale

dall'art. 34 cpv. 1 lett. b LPP di disciplinare il calcolo delle prestazioni in

casi speciali, segnatamente se l'assicurato, allorché si verifica un nuovo

evento assicurato, riceve già una rendita d'invalidità o ha già ricevuto una

prestazione d'invalidità in virtù della legge. In particolare per l'art. 14

OPP2 (Conto di vecchiaia di assicurati invalidi; art.

15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP):

" 1 Nella

prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di

previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui

versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente

il diritto alla rendita di vecchiaia.

2 L'avere di

vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse.

3 Il salario coordinato durante l'ultimo anno

d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia

durante l'invalidità.

4 Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue

in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una

prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di

vecchiaia."

Considerato come la legge

parte dal presupposto che la rendita di invalidità LPP è di principio una

rendita vitalizia, la prescrizione concernente la tenuta del conto vecchiaia

dell’assicurato invalido mira a tutelare l’assicurato nell’ottica di un

possibile riacquisto della capacità lavorativa. Nell’ipotesi del non riacquisto

della capacità lavorativa, al momento del raggiungimento dell’età di

pensionamento egli non ha comunque diritto a beneficiare degli accrediti di

vecchiaia e degli interessi maturati durante l’invalidità giusta l’art. 14 cpv.

1 e 2 OPP2, se (appunto) la rendita d’invalidità è vitalizia (cfr. in proposito

DTF 127 V 312; Stauffer, op. cit., n. 797 p. 296).

Diversamente nell’ambito

della previdenza sovraobbligatoria, se il regolamento stabilisce che al

raggiungimento dell’età di pensionamento la rendita di invalidità viene

trasformata in una pensione di vecchiaia, nel calcolo di quest’ultima, che può

anche essere di importo inferiore, gli averi di vecchiaia esistenti e mantenuti

durante l’invalidità, interessi compresi, vengono di principio convertiti nella

rendita di vecchiaia che va a sostituire quella di invalidità.

Infine, va detto che a

proposito della modalità di pagamento della rendita di vecchiaia l'art. 37 LPP

stabilisce che:

" 1

Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono, di regola,

assegnate come rendite.

Di principio, in materia

di previdenza professionale le prestazioni vengono erogate in forma di rendita,

in quanto questa modalità di pagamento meglio si adatta allo scopo della legge

che è quello di sostituire il salario mancante dopo la sopravvenienza del

rischio assicurato e quindi di mantenere il tenore di vita anteriore (SZS 1989

p. 312 consid. 2c; Messaggio del Consiglio federale alla LPP, FF 1976 I p.

225). Il versamento in forma di capitale è quindi un’eccezione (cfr. SVR 1994

BVG Nr. 13 p. 35; SZS 1989 p. 312 consid. 2c; STFA dell’11 aprile 1997 in re A. C; Messaggio p. 225).

Infatti i capoversi

2 e 3 dell'art. 37 LPP prevedono che:

" 2 L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una

rendita di vecchiaia o d'invalidità, di una rendita per vedove o di una rendita

per orfani che fossero inferiori al 10 rispettivamente al 6 e al 2 per cento

della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS.

3 Le disposizioni regolamentari dell'istituto di

previdenza possono stabilire che l'avente diritto può chiedere una liquidazione

in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità.

Per la prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve fare la corrispondente

dichiarazione il più tardi tre anni prima della nascita del diritto."

Tramite questa deroga al

principio del versamento in forma di rendita il legislatore ha voluto offrire

all’assicurato una certa libertà nell’utilizzazione del capitale di vecchiaia

(Messaggio p. 226).

2.16. La

LPP prevede delle disposizioni minime (art. 6 LPP) con cui il legislatore ha

voluto assicurare un ordinamento sociale minimo (cfr. art. 49 LPP). Accordi più

sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli

(art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP. Norme a favore dell’assicurato sono per contro valide (cosiddetto

“Günstigkeitsprinzip”, cfr. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der

Schweiz, 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen

Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987, p. 123/124). Con

l’introduzione di questo principio il legislatore ha inteso tutelare la libertà

contrattuale individuale nella previdenza professionale, per quanto ciò risulti

compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato.

Per quanto riguarda le

condizioni previste dalla CV 1 (cui peraltro riferisce anche il piano

assicurativo allegato alla convenzione sottoscritta il 6 giugno 2005 tra CV 1 e

le ditte __________ e __________, doc. C1) sono di rilievo le seguenti norme

del regolamento che regolano la prestazione di vecchiaia:

" Art. 16 AMMONTARE

L'ammontare della

rendita è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato al

momento del raggiungimento della pensione (art. 57) e in base alle aliquote di

conversione vigenti.

Le aliquote di

conversione sono fissate dal Consiglio di fondazione. In tutti i casi vanno

rispettati i limiti prescritti dalla LPP.

Art. 57 ACCREDITI DI VECCHIAIA

Gli accrediti di

vecchiaia di un assicurato sono calcolati annualmente in percento del salano assicurato

e graduati secondo la scala prevista dal piano previdenziale LPP sotto la

lettera E. 2.

Gli accrediti di vecchiaia vengono

accumulati nella cassa di previdenza e, con gli interessi composti, danno di

volta in volta l'avere di vecchiaia. Alla fine di ogni anno civile si devono

accreditare sul conto individuale di vecchiaia:

a) l'interesse

annuo calcolato sull'avere di vecchiaia esistente alla fine dell'anno civile

precedente;

b)

gli accrediti di vecchiaia senza interessi per l'anno civile trascorso.

Se si realizza un evento

assicurato o se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza nel corso

dell'anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia:

a) l'interesse

previsto nel cpv. 2 let. a) calcolato proporzionalmente fino insorgenza

dell'evento assicurato o fino al giorno di pagamento della prestazione di

libero passaggio;

b)

gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all'insorgenza dell'evento

assicurato o fino all'uscita dell'assicurato.

Se l'assicurato entra

nell'istituto di previdenza nel corso dell'anno alla fine dell'anno civile si

devono accreditare sul conto di vecchiaia:

a)

l'importo dell'avere di vecchiaia trasferito corrispondente alla previdenza

minima legale;

b)

I interesse sull'importo dell'avere di vecchiaia trasferito, calcolato dal

giorno di ricezione della prestazione di libero passaggio;

c)

gli accrediti di vecchiaia senza interessi per'la frazione d'anno in cui I

assicurato ha fatto parte dell'istituto di previdenza.

Il tasso d interesse è

fissato dal Consiglio di fondazione. In tutti i casi vanno rispettati i limiti

prescritti dalla LPP.

Art. 58 ACCREDITI Dl VECCHIAIA DI ASSICURATI

INVALIDI

Per un assicurato

totalmente o parzialmente invalido si continuano a calcolare gli accrediti di

vecchiaia, applicando per analogia l'art. 57. La base di calcolo per gli

accrediti di vecchiaia durante l'invalidità è rappresentata dal salario assicurato fissato prima dell'inizio dell'incapacità di lavoro e la cui causa è all'origine dell'invalidità."

Le

condizioni della CV 1 garantiscono inoltre, per quanto riguarda la

rimunerazione netta dei conti individuali, tassi di interessi superiori a

quelli minimi LPP e meglio nella seguente misura: 2006 3.0 % netto - 2007 2.5 %

netto - 2008 2.75% netto - 2009 2.5% netto - 2010 2.25% netto, con la precisazione

che gli stessi vengono calcolati negli anni su tutto l'avere di vecchiaia e non

solo sul minimo LPP (doc. DD).

Quanto al tasso di conversione,

per il momento che qui interessa è del 6.8% (doc. DD), applicato indistintamente

a capitali di vecchiaia obbligatori e sovraobbligatori (cfr. doc. DD e anche la

cifra B del Piano previdenziale per il piano LPP normale allegato al

Regolamento, doc. D; XLVIbis/annesso 12).

A proposito delle modalità di

pagamento, facendo uso della facoltà di cui all’art. 37 cpv. 3 LPP, la

Fondazione convenuta ha inserito nel proprio regolamento la possibilità per gli

affiliati di liquidare la rendita di vecchiaia sotto forma di capitale.

L’art. 19 del Regolamento prevede infatti la possibilità di chiedere che invece

di una rendita di vecchiaia venga corrisposta una liquidazione in capitale totale

o parziale, con l’espressa precisazione che anche una rendita di vecchiaia che

sostituisce una rendita di invalidità può essere percepita anche sottoforma di

capitale. La richiesta deve essere presentata al momento del pensionamento.

2.17. Nella fattispecie, gli attori,

negli allegati di petizione, ritenuto assodato (e del resto incontestato)

l’esonero dal pagamento dei contributi a seguito dell’intervento

dell’invalidità (cfr. art. 25, 26, 56 Regolamento), hanno illustrato come segue

il calcolo delle prestazioni di vecchiaia di cui si chiede il riconoscimento:

"

(…)

AT 2 interessi capitale

+ interessi

capitale vecchiaia __________ 288'940.00

passaggio a ftp: 1.1.2006

rendita dal: 1.4.2010

51 mesi (cfr. doc. T)

tasso

CV 1

2006 3.00

% 8'668.20 297'608.20

2007 2.50

% 7'440'21 305'048.41

2008 2.75

% 8'388.83 313'437.24

2009 2.50

% 7'835.93 321'273.17

2010, 3 mesi 2.25

% 1'807.16 323'080.33

totale interessi

34'140.33

ricevuto 288'940.00

differenza

34'140.33

rendita 6.8% 1'830.79

Dato che l'assicurato ha optato per il ritiro del capitale, gli va

riconosciuta la differenza tra quanto gli spetta e quanto ritirato, con

interesse del 5% dal momento del pensionamento, per cui a AT 2 è dovuta la

differenza tra l'importo ricevuto di complessivi Fr. 288'940.00 e l'importo di

Fr. 323'080.33, pari a Fr. 34'140.33, con interesse del 5% dal 1.4.2010 (doc.

S). Ne vanno dedotti gli interessi già versati pari a CHF 838.70 (doc. T).

(…)"

Per quanto riguarda AT 1:

interessi

capitale + interessi

capitale vecchiaia __________ 287'844.00

passaggio a ftp: 1.1.2006

rendita vecchiaia dal:

1.12.2009

47 mesi (cfr. doc. S)

tasso

CV 1

2006 3.00% 8'635.32 296'479.32

2007 2.50% 7'411.98 303'891.30

2008 2.75% 8'357.01 312'248.31

2009, 11 mesi 2.50% 7'155.69 319'404.00

Totale interessi

31'560.00

ricevuto 301'073.00

differenza

18'331.00

rendita 6.8% 1'809.96

Dato che

l'assicurato ha optato per il ritiro del capitale, gli va riconosciuta la

differenza tra quanto gli spetta e quanto ritirato, con interesse del 5% dal

momento del pensionamento, quindi la differenza tra l'importo ricevuto di

complessivi Fr. 301'073.00 e l'importo di Fr. 319'404.00, pari a Fr. 18'331.00,

con interesse del 5% dall'1.11.2009 (doc. S)." (Doc. I)

Infine, per AT 3:

interessi

capitale + interessi

capitale vecchiaia __________ 273'040.00

passaggio a CV 1: 1.1.2006

rendita dal: 1.4.2010

51 mesi (cfr. doc. T)

tassoCV

1

2006 3.00% 8'191'20 281'231.20

2007 2.50% 7'030.78 288'261.98

2008 2.75% 7'927.20 296'189.18

2009 2.50% 7'404.73 303.593.91

2010, 3 mesi 2.25%

1'707.72 305'301.63

Totale interessi

32'261.63

ricevuto 284'860.50

differenza

20'441.13

rendita 6.8% 1'730.04

AT 3 ha

optato per la rendita, per cui gli è dovuta la differenza tra l'importo di Fr. 1730.00

e Fr. 1'471.80 mensili, pari a Fr. 258.20/mensili, e ciò a partire dal 1.4.2010

(v. doc. T), con interesse del 5% da ogni singola scadenza.

A tutt'oggi (novembre 2012 compreso),

gli arretrati, al 5.12.2012, ammontano a Fr. 8'796.01 (cfr. doc. EE)."

Gli attori sottolineano di

limitarsi a postulare il riconoscimento delle prestazioni calcolate sul

capitale di vecchiaia calcolato da __________, con i tassi di interesse e di

conversione CV 1 e non quelli (più favorevoli) cui avrebbero avuto diritto

secondo il Regolamento __________ in vigore sino alla fine del 2005.

Ora, tali conteggi non sono in

quanto tali contestati dalla convenuta, la quale, richiesta dal TCA (doc. XXXI),

ha espressamente dichiarato che nella - controversa – “eventualità in cui

gli attori fossero da considerare come regolarmente affiliati alla CV 1,

unitamente agli altri lavoratori assicurati e dipendenti (o ex dipendenti)

delle __________ e __________”, le prestazioni, così come calcolate nelle

petizioni, non sono contestate (cfr. doc. XXXI, XXXV, XLIV).

Del resto anche i capitali

vecchiaia che fungono da base al calcolo delle prestazioni di vecchiaia

coincidono con quelli indicati dalla convenuta (cfr. anche la conferma 18

ottobre 2010 da parte di __________ dei capitali da lei trasferiti, doc. AA;

cfr. anche doc. BB e CC), così come le prestazioni già corrisposte dalla

stessa.

Di conseguenza, non si vedono

ragioni per non accettare questi conteggi - rimasti in quanto tali incontestati

(cfr. doc. XXXI, XXXV, XLIV) - ritenuto peraltro come la corresponsione degli

interessi sull’avere di vecchiaia corrisponde a quanto previsto dalle norme

regolamentari (doc. DD).

Anche il tasso di conversione applicato

(per il calcolo della rendita a AT 3) del 6.8% risulta quello stabilito

contrattualmente dalla convenuta e applicabile per le persone assicurate pressoCV

1 (doc. XXXV e doc. DD).

2.18. In accoglimento

delle petizioni, la Fondazione convenuta è quindi tenuta a versare a:

AT 2: avendo

egli optato per il ritiro del capitale, gli va riconosciuta la differenza

tra quanto gli spetta (fr. 323'080.33) e quanto ritirato (fr. 288'940.00), pari

a fr. 34'140.33, dedotti gli interessi già versati per fr. 838.70;

complessivamente quindi fr. 33'301.65.

AT 1: avendo pure

egli optato per il ritiro del capitale, gli va riconosciuta la differenza

tra quanto gli spetta (fr. 319'404.00)

e quanto già ritirato (fr. 301'073.00),

pari a fr. 18'331.

AT 3: egli ha optato per il

versamento della rendita. A fronte di una rendita riconosciutagli di fr.

1'471.80, egli ha diritto dal 1. aprile 2010 ad una prestazione mensile di fr.

1'730.05 Sulle singole prestazioni già versate gli è quindi dovuta la

differenza tra i due importi, per fr. 258.20 mensili, dal 1. aprile 2010 (alla

data della petizione gli arretrati ammontavano a fr. 8'796.01) e quindi la

prestazione intera per il futuro.

2.19. Gli attori chiedono altresì il

riconoscimento di interessi moratori sulle prestazioni dovute.

In materia di previdenza

professionale, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in

caso di versamento tardivo di una prestazione gli interessi di mora sono dovuti

(DTF 119 V 131s., confermata da ultimo in DTF 137 V 373 e 130 V 414).

In tal caso va applicato

il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468;

DTF 119 V 133; 117 V 350).

Nell’evenienza in cui la

questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura

dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal

proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (DTF

119 V 134). Per quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA

applica l’art. 105 cpv. 1 CO (DTF 119 V 135 consid. 4c, SZS 1997 p. 465; cfr.

DTF 137 V 373) e quindi

" il

debitore in mora al pagamento d’interessi o alla corresponsione di rendite o al

pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno

in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale."

Per la giurisprudenza

inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella previdenza obbligatoria

che in quella sovraobbligatoria, considerato come il rapporto giuridico tra gli

assicurati e l'istituto previdenziale nella previdenza sovraobbligatoria è di

natura contrattuale, come quello relativo alla previdenza preobbligatoria

(contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a e 115 V 37

consid. 8c; Riemer, op. cit., p. 101/102). Di conseguenza anche in tal

caso si applica la parte generale del codice delle obbligazioni e quindi gli

art. 102ss. (DTF119 V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c; 119 V 131).

Pertanto nella specie, in

applicazione analogica dell’art. 105 cpv. 1 CO, non prevedendo il relativo

Regolamento alcun tasso di interesse, gli interessi di mora al tasso legale del

5% (art. 104 cpv. 1 e 2 CO) sono quindi dovuti dal 27 novembre 2012, data

dell'inoltro delle petizioni. Non risulta infatti che antecedentemente alla petizione

gli attori abbiano proceduto in via esecutiva contro la Fondazione.

Per quanto riguarda l’assicurato AT 3, l’interesse di mora del 5% è dovuto

dalla data della petizione sulla somma della differenza dovuta sulle singole

prestazioni mensili (fr. 258.20 ognuna) già versate dal 1. aprile 2010 e sino

al 27 novembre 2012 e in seguito, sulle differenze di fr. 258.20 cadauna, da

ogni singola scadenza.

Visto quanto sopra, le

petizioni in oggetto meritano accoglimento.

2.20. Visto

l'esito della procedura gli attori, assistiti da un legale, hanno di principio diritto

al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili (cfr. RAMI 1996 p. 261

e 262; 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I).

Giusta gli artt. 61 cpv. 1

lett. g LPGA e 30 cpv. 2 Lptca, l’importo delle ripetibili è determinato in

base all’importanza della causa e alla complessità del procedimento; l’art. 12

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1)

stabilisce da parte sua una tariffa oraria di riferimento di CHF 280.--,

rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il

quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio

della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle

ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 499);

Nella fattispecie in

esame, stante l’indubbia complessità della causa e dovendo essere considerate unicamente le

prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e dovendo essere

quindi in concreto considerato –

sulla base degli atti e ritenuto come gli atti di petizione (seguiti da osservazioni

datate 13 marzo 2013, 16 ottobre 2013, 19 novembre 2013, 27 gennaio 2014, doc.

XIX, XXXIV, XLIV, LVII oltre a diversi invii di documenti, doc. XIII, XIV, XV,

XXXVII) constino di 12 pagine e abbiano richiesto uno svolgimento articolato e

personalizzato per quanto concerne i singoli attori e come tuttavia le

prestazioni fornite nella fase pre-processuale non siano suscettibili di essere

indennizzate (STFA B 23/04 dell’8 luglio 2004)

– un dispendio orario di 20 ore complessivo (successivamente al 27

novembre 2012), appare giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e

spese) di complessivi CHF 6’900.-- (IVA inclusa, di cui fr. 5’600.- di onorario

e CHF 1’300.-- per spese), ossia fr. 2'300 a ciascun attore, e non di CHF 9'844.20 (di cui CHF 7’847.-- per onorario comprendente anche il dispendio di lavoro

dal 1. luglio 2010 al 17 ottobre 2010, non coperto) chiesti con scritto 30

ottobre 2013 della patrocinatrice degli attori (cfr. doc. XXXVIII).

Per quel

che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente

procedura, essendo la presente procedura

gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’ art. 20 cpv. 1 LPTCA), non sono

accollate tasse e spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Le petizioni

presentate da AT 1, AT 2 e AT 3sa contro la CV 1, __________ sono accolte.

§ La

CV 1, __________ è condannata a versare a AT 1, , fr. 18'331 a titolo di capitale di vecchiaia residuo oltre

interessi del 5% dal 27 novembre 2012.

§ La

CV 1, __________ è condannata a versare a AT 2, , fr. 33'301.65 a titolo di capitale di vecchiaia residuo oltre

interessi del 5% dal 27 novembre 2012.

§ La

CV 1, è condannata a versare a AT 3, __________, fr. 1'730.05 a titolo di rendita di vecchiaia dal 1. aprile 2010 oltre

interessi del 5% dal 27 novembre 2012 sulle prestazioni già scadute a questa

data e in seguito dalla relativa scadenza mensile , dedotte le prestazioni già

versate nella misura di fr. 1'471.80 mensili dal 1.

aprile 2010.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La

CV 1, verserà a AT 1fr. 2'300.-- cadauno a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti