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Decisione

34.2012.51

Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro. Sentenza di condanna. Rigetto dell'opposizione. Spese di procedura

13 giugno 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2.4 Nel

caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata,

nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione in

oggetto, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Con

la sottoscrizione del contratto di affiliazione e del relativo piano di

prestazioni e di finanziamento la società convenuta si è impegnata ad attuare

la previdenza professionale dei suoi di-pendenti, tramite prelevamento dei

contributi dal salario dei lavo-ratori e versamento di questi e dei suoi

contributi alla Fondazio-ne (art. 5 contratto d'affiliazione, doc. A/2.1). La

convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo che deve essere

quindi riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento ed il calcolo dei

contributi sono previste in particolare nel piano di previdenza che definisce

le percentuali applicabili al salario assicurato. Il contratto stabilisce

inoltre le norme applicabili al pa-gamento e all'esigibilità dei contributi,

prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento

anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla

documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi in quanto tali è

stato effettuato conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti

della LPP, tenendo conto dei salari annui determinanti (doc. A/4.1-5).

Dall’estratto

conto del 19 dicembre 2012 (doc. A/6) risulta che ol-tre ai contributi sono

stati addebitati al datore di lavoro complessivi CHF 1’050.-- per spese di diffida,

CHF 500.-- per spese di e-secuzione e complessivamente CHF 2'726.10 di interessi

di conto corrente. Tali spese vanno riconosciute in quanto previste dall’art.

2.1 del regolamento dei costi (sub doc. A/2.2) quale parte integrante del

contratto d’affiliazione.

Non

possono invece essere riconosciuti CHF 500.-- quale ulteriore “indennità”

non meglio precisata, con riferimento al regolamento dei costi, in petizione. Non

può parimenti essere ammesso l’indennizzo di CHF 21.-- riferito a una, anche

qui, non meglio dettagliata né documentata spesa (e quindi non chiaramente riconducibile,

né per categoria né per importo, a nessuna delle ipotesi previste dal suddetto regolamento)

descritta genericamente come “rimborso CCP”.

Per

quanto attiene alla rifusione delle ulteriori “spese di esecuzione” di CHF

70.--, CHF 100.-- e CHF 103.-- (cfr. estratto conto sub doc. A/6) – da ritenere

verosimilmente, in assenza di più precise indicazioni da parte dell’istituto di

previdenza, quali tasse anticipate per l’emissione di precetti esecutivi – va

osservato che esse seguono le sorti dell’esecuzione e non possono essere imposte

né dall’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni – in quanto

costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore

se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore.

Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato conces-so

il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez,

La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia

necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio

2007, STCA 34.2006.12 e 34.2006.17 del 30 giugno 2006).

Ne

consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione attrice deve

essere cifrato in CHF 16'532.25 (fr. 16’723.25 – 273 – 21) (per gli interessi

cfr. infra consid. 2.5).

2.5 La

Fondazione postula anche il versamento di interessi per CHF 216.-- relativi al

periodo 1. gennaio-3 aprile 2012 e interessi al 5% dal 4 aprile 2012.

Secondo

Considerandi

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,

op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'adesione). In

concreto, poiché il convenuto è palesemente in mora con il pagamento dei

contributi e il tasso richiesto non supera quello legale (art. 104 CO), la

domanda dev'essere accolta.

2.6

Chiesta

è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizio-ne interposta al

precetto n. __________ dell’UEF di __________.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit

privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione

aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione

ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile

o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,

nella misura di CHF 16'748.25 (16'532.25 + 216) senza che il creditore debba

previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.7

Giusta

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola non si

prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello

Stato. Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della

procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza

costituisce un principio processuale generale del diritto federale della

assicurazioni sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64).

Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte

fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere

l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si

attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui

questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o

di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V

335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di

non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il

comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della

controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato

ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o

l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione

palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione

al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In

simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).

Nel

caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele dalla Fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto

esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta

giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 300.--.

2.8

L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001.

p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si

giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il

comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o

quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulati-vamente, se la causa è

complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e

gli sforzi profusi sono ra-gionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000

p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella spe-cie

adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di CHF 16'748.25 oltre interessi al

5% dal 4 aprile 2012 su CHF 16'532.25.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 16 aprile

2012 dell’UEF di __________ per l’importo di CHF 16'748.25 oltre interessi al

5% dal 4 aprile 2012 su CHF 16'532.25.

2.- La

tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico

della convenuta.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti