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Decisione

34.2013.10

Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Sentenza di condanna. Rigetto definitivo dell'opposizione. Spese processuali

29 agosto 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003

p. 500, 2001 p. 562).

2.5

2.5.1 Nella

fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e

documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della

petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Con

la sottoscrizione del contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza,

quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa

– delle condizioni generali (sub doc. A/5), del regolamento di previdenza (doc.

A/4) e del regolamento delle spese in vigore dal 1. gennaio 2008 (sub doc. A/5),

CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti,

tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di

questi e dei suoi contributi alla cassa. La datrice di lavoro non risulta del

resto aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi

che essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel

suddetto regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/6)

cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo

dei contributi in base al salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le

condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta

del contratto d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo

anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato

rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).

Dalle

tavole processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i

relativi conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati

conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP,

tenendo conto dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti,

sono anche state addebitate (e sono comprese nella postulata somma di CHF

4'497.45) spese di diffida (complessivamente CHF 90.--), spese per disdetta del

contratto (CHF 300.--) e spese di esecuzione (CHF 300.--) (cfr. doc.

A/7), atteso che l’addebito di tali costi appare in concreto giustificato

trovando segnatamente fondamento nell’art. 2 del regolamento delle spese (nella

sua versione in vigore dal 1. gennaio 2008, sub doc. A/5 [testo italiano] e IV

[testo tedesco]).

2.5.2 La

cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento

di CHF 500.-- per “rigetto d’opposizione” e di CHF 750.-- per “proposizione

dell’azione”.

Premesso che

nella fattispecie non torna applicabile il regolamento dei costi modificato il

14 dicembre 2012 ed in vigore dal. 1. gennaio 2013 (cfr. www.tellco.ch/downloads/it/pkpro_stiftungsreglemente/pk_07_220_04_i_kostenreglement.pdf),

se da una parte il rimborso di CHF 750.--, in quanto previsto dal regolamento

in vigore dal 1. gennaio 2008 ed applicabile in concreto (cfr. la chiara e

comprensibile versione tedesca del regolamento acquisita d’ufficio agli atti

sub V/1, la versione italiana prodotta da parte attrice con la petizione

contenendo delle incomprensibili ed errate traduzioni dal tedesco) deve essere

nella specie ammesso, dall’altra l’indennizzo di CHF 500.-- per la procedura di

rigetto dell’opposizione – come questo Tribunale ha avuto più volte modo di far

rilevare all’avv. RA 1 (STCA 34.2010.57 del 10 febbraio 2011, 34.2010.65 del 24

marzo 2011, 34.2010.67 del 12 aprile 2011, 34.2010.66 del 13 maggio 2011,

34.2010.59 del 6 luglio 2011, 34.2011.10 del 12 agosto 2011, 34.2011.15 del 1.

settembre 2011 e 34.2011.16 del 12 settembre 2011, 34.2012.44 del 6 marzo 2013,

34.2012.43 del 27 maggio 2013) – non può essere riconosciuto: un simile

costo ha sì una base regolamentare (art. 2.2) ma non può ragionevolmente che

essere riferito all’avvio di una procedura di rigetto provvisorio giusta l’art.

82 LEF o definitivo giusta l’art. 80 LEF, e quindi è da riconoscersi

alternativamente e non cumulativamente al costo – nel presente caso ammesso

(CHF 750.--) – legato alla promozione di un’azione giudiziaria ordinaria ex

art. 79 LEF, nel cui ambito viene postulato anche il rigetto definitivo dell’opposizione,

ciò che permette, come nel caso concreto, di evitare l’introduzione di una

procedura (art. 80 LEF) dinanzi al giudice dell’esecuzione.

2.5.3 Disattesa

deve essere pure la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.-- versato

quale anticipo all’UEF di __________ (doc. A/17). Tale spesa segue infatti le

sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che

Considerandi

deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’ese-cuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto

di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria

un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposi-tion, §

164, p. 414; Ammon/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55

del 24 gennaio 2007).

2.5.4

Il

credito complessivo di spettanza della Cassa pensione pro va di conseguenza cifrato

in CHF 5'247.45 (4'497.45 + 750).

2.6

L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 30 giugno 2012 su CHF

4'497.45 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF

1'250.-- (qui riconosciuti solo in ragione di CHF 750.--; cfr. consid. 2.5.2)

dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria (13 febbraio 2013).

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr.

art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento

dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che

prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002

consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo

espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente

in mora, la doman-da attorea merita accoglimento.

2.7

Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di CHF 4'497.45 con interessi al

6% dal 30 giugno 2012 – del rigetto definitivo dell'op-posizione interposta al

precetto esecutivo n. 692570 dell’UEF di __________ (doc. A/17).

Ora,

il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri

diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il

principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva

introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria

(che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il

giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale

delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie

in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,

senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 4'497.45 oltre

interessi al 6% dal 30 giugno 2012.

2.8

Per

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.

3.

LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di

procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale

generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V

285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione

in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale

contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto

anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,

quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio

di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione

giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad

art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, CV 1 non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele, ha

interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In

tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati

gli oneri di procedura per complessivi CHF 100.--.

2.9

L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).

All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente

l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si

di-mostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF

128.

V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. considerando

precedente), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di

ripetibili a favore della cassa attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ CV

1 è condannata a versare alla AT 1 CHF 5'247.45 con interessi al 6% dal 30

giugno 2012 su CHF 4'497.45 e dal 13 febbraio 2013 su CHF 750.--.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. 692570

dell’UEF di __________ per l’importo di CHF 4'497.45 oltre interessi al 6% dal

30 giugno 2012.

2.- La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi CHF 100.--, sono poste a carico

della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice CHF 500.-- a titolo

di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente

Il segretario

giudice Raffaele Guffi

Fabio Zocchetti