34.2013.10
Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Sentenza di condanna. Rigetto definitivo dell'opposizione. Spese processuali
29 agosto 2013Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2013.10
rg/sc
Lugano
29 agosto 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 13 febbraio 2013 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
effetto dal 1. aprile 2011, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il
9/13 maggio 2011 con la AT 1, CV 1, titolare della ditta individuale __________
(cfr. estratto RC agli atti), quale datrice di lavoro ha attuato la previdenza
professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/3).
1.2
A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (doc.
A/10-11, A/13-15) e sciolto il contratto d’adesione per il 31 marzo 2012 (doc.
A/12) – dei contributi dovuti per un ammontare complessivo di CHF 4'197.45 (importo
comprensivo di spese; cfr. doc. A/15; cfr. anche doc. A/7), adite le vie
esecutive con precetto n. 692570 dell’UEF di __________ (doc. A/16-17), con la
presente petizione la AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1, chiede la condanna di CV
1 al pagamento dell’importo suddetto (oltre CHF 300.-- per spese di esecuzione)
con interessi al 6% dal 30 giugno 2012, nonché di CHF 1'250.-- (per spese di “rigetto
dell’opposizione” e di “proposizione dell’azione”) con relativi interessi
al 6% dall’inoltro della petizione e di CHF 73.-- per ulteriori spese
d’esecuzione. L’attrice postula pure il rigetto, per l’importo di CHF 4'497.45,
dell’opposi-zione al summenzionato precetto. Protesta inoltre spese di giustizia
e ripetibili.
1.3 Parte
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il
termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio
ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la competenza
avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP,
la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo
ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di
quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser,
Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht
zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.3
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in:
Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non
pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv.
2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.4
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003
p. 500, 2001 p. 562).
2.5
2.5.1 Nella
fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e
documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della
petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.
Con
la sottoscrizione del contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza,
quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa
– delle condizioni generali (sub doc. A/5), del regolamento di previdenza (doc.
A/4) e del regolamento delle spese in vigore dal 1. gennaio 2008 (sub doc. A/5),
CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti,
tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di
questi e dei suoi contributi alla cassa. La datrice di lavoro non risulta del
resto aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi
che essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel
suddetto regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/6)
cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo
dei contributi in base al salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le
condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta
del contratto d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo
anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato
rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).
Dalle
tavole processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i
relativi conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati
conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP,
tenendo conto dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti,
sono anche state addebitate (e sono comprese nella postulata somma di CHF
4'497.45) spese di diffida (complessivamente CHF 90.--), spese per disdetta del
contratto (CHF 300.--) e spese di esecuzione (CHF 300.--) (cfr. doc.
A/7), atteso che l’addebito di tali costi appare in concreto giustificato
trovando segnatamente fondamento nell’art. 2 del regolamento delle spese (nella
sua versione in vigore dal 1. gennaio 2008, sub doc. A/5 [testo italiano] e IV
[testo tedesco]).
2.5.2 La
cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento
di CHF 500.-- per “rigetto d’opposizione” e di CHF 750.-- per “proposizione
dell’azione”.
Premesso che
nella fattispecie non torna applicabile il regolamento dei costi modificato il
14 dicembre 2012 ed in vigore dal. 1. gennaio 2013 (cfr. www.tellco.ch/downloads/it/pkpro_stiftungsreglemente/pk_07_220_04_i_kostenreglement.pdf),
se da una parte il rimborso di CHF 750.--, in quanto previsto dal regolamento
in vigore dal 1. gennaio 2008 ed applicabile in concreto (cfr. la chiara e
comprensibile versione tedesca del regolamento acquisita d’ufficio agli atti
sub V/1, la versione italiana prodotta da parte attrice con la petizione
contenendo delle incomprensibili ed errate traduzioni dal tedesco) deve essere
nella specie ammesso, dall’altra l’indennizzo di CHF 500.-- per la procedura di
rigetto dell’opposizione – come questo Tribunale ha avuto più volte modo di far
rilevare all’avv. RA 1 (STCA 34.2010.57 del 10 febbraio 2011, 34.2010.65 del 24
marzo 2011, 34.2010.67 del 12 aprile 2011, 34.2010.66 del 13 maggio 2011,
34.2010.59 del 6 luglio 2011, 34.2011.10 del 12 agosto 2011, 34.2011.15 del 1.
settembre 2011 e 34.2011.16 del 12 settembre 2011, 34.2012.44 del 6 marzo 2013,
34.2012.43 del 27 maggio 2013) – non può essere riconosciuto: un simile
costo ha sì una base regolamentare (art. 2.2) ma non può ragionevolmente che
essere riferito all’avvio di una procedura di rigetto provvisorio giusta l’art.
82 LEF o definitivo giusta l’art. 80 LEF, e quindi è da riconoscersi
alternativamente e non cumulativamente al costo – nel presente caso ammesso
(CHF 750.--) – legato alla promozione di un’azione giudiziaria ordinaria ex
art. 79 LEF, nel cui ambito viene postulato anche il rigetto definitivo dell’opposizione,
ciò che permette, come nel caso concreto, di evitare l’introduzione di una
procedura (art. 80 LEF) dinanzi al giudice dell’esecuzione.
2.5.3 Disattesa
deve essere pure la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.-- versato
quale anticipo all’UEF di __________ (doc. A/17). Tale spesa segue infatti le
sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che
Considerandi
deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’ese-cuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto
di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria
un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposi-tion, §
164, p. 414; Ammon/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55
del 24 gennaio 2007).
2.5.4
Il
credito complessivo di spettanza della Cassa pensione pro va di conseguenza cifrato
in CHF 5'247.45 (4'497.45 + 750).
2.6
L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 30 giugno 2012 su CHF
4'497.45 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF
1'250.-- (qui riconosciuti solo in ragione di CHF 750.--; cfr. consid. 2.5.2)
dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria (13 febbraio 2013).
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr.
art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento
dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che
prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002
consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo
espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente
in mora, la doman-da attorea merita accoglimento.
2.7
Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di CHF 4'497.45 con interessi al
6% dal 30 giugno 2012 – del rigetto definitivo dell'op-posizione interposta al
precetto esecutivo n. 692570 dell’UEF di __________ (doc. A/17).
Ora,
il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri
diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et
assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva
introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria
(che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il
giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale
delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie
in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,
senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 4'497.45 oltre
interessi al 6% dal 30 giugno 2012.
2.8
Per
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.
3.
LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di
procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale
generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V
285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale
contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto
anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,
quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio
di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione
giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad
art. 73, n. 89s).
Nel
caso in esame, CV 1 non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele, ha
interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In
tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati
gli oneri di procedura per complessivi CHF 100.--.
2.9
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).
All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente
l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si
di-mostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF
128.
V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. considerando
precedente), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di
ripetibili a favore della cassa attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ CV
1 è condannata a versare alla AT 1 CHF 5'247.45 con interessi al 6% dal 30
giugno 2012 su CHF 4'497.45 e dal 13 febbraio 2013 su CHF 750.--.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. 692570
dell’UEF di __________ per l’importo di CHF 4'497.45 oltre interessi al 6% dal
30 giugno 2012.
2.- La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi CHF 100.--, sono poste a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice CHF 500.-- a titolo
di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente
Il segretario
giudice Raffaele Guffi
Fabio Zocchetti