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Decisione

34.2013.11

Accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di assicurare un suo collaboratore ai fini previdenziali

11 settembre 2013Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 22'155

sino a 75'960 franchi. Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno

di 3’165 franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere

arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).

Dal 1. gennaio 2007 il salario minimo giusta gli artt. 2 e 7 LPP è

stato aumentato a fr. 19'890, dal 1. gennaio 2009 a fr. 20'520 e dal 1. gennaio 2011 a fr. 20'880; gli importi massimi e minimi del salario

coordinato giusta l’art. 8 cpv. 1 LPP corrispondono a fr. 23'205/fr. 79'560

(dal 1.1.2007), fr. 23'040/fr. 82'080 (dal 1.1.2009), fr. 24'360/fr. 83'520

(dal 1.1.2011); l’im-porto ex art. 8 cpv. 2 LPP è di fr. 3'315 dal 1.1.2007,

fr. 3'420 dal 1.1.2009 e fr. 3'480 dal 1.1.2011 (art. 5 OPP 2 nel testo delle

modifiche del 22 settembre 2006 [RU 2006 4159], del 26 settembre 2008 [RU 2008

4725] e del 24 settembre 2010 [RU 2010 4587]).

Ai

sensi dell’art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente dev’essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel

registro della previdenza professionale. L’art. 11 cpv. 2 LPP dispone che se non

è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie

uno d’intesa con il suo personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori.

L’art.

66 LPP disciplina invece la ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e

lavoratore, la deduzione salariale ed il versamento dei contributi all’istituto

di previdenza.

2.3. Con

sentenza pubblicata in DTF 135 I 28 il TF – esaminata la propria giurisprudenza,

la dottrina ed il materiale legislativo – ha segnatamente ribadito come le

nozioni di “salariato”, “(lavoratore) indipendente” e di “datore di lavoro” ai

fini previdenziali sono da intendersi ai sensi dell’AVS (DTF 135 I 38 consid.

5.3.1). Di conseguenza, la nozione di lavoro ex art. 11 LPP, non definita dalla

legge, dev’essere intesa nel senso dell’AVS. Ciò in modo da evitare che per la

stessa attività un salariato sia assicurato all’AVS ma non ai fini

previdenziali o viceversa (DTF 135 I 38 consid. 5.3.2).

Va

qui dunque ribadito che i criteri giuridici dell’AVS (art. 5

cpv. 2 LAVS) sono determinanti anche per la previdenza professionale (SZS 2005

p. 232; DTF 123 V 277; RCC 1985 p. 369; cfr. anche art. 10 LPGA).

Secondo

l’art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro (soggetto a contribuzione)

chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione ai

sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS. Giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi

retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od

indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità

aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in

natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni

analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della

retribuzione del lavoro.

Quale

salariato s’intende qualsiasi persona che eserciti un’at-tività dipendente (Vetter-Schreiber, BVG Kommentar, 2009,

ad art. 2, n.1, p. 27 con rimando a DTF 128 V 25 e 115 Ib 41).

Per

quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata, la giurisprudenza

federale ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura

dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un

datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per

stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente

(STFA H 322/03 dell'11 marzo

2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005). In particolare, insolite costruzioni di

diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione

in tale contesto non hanno alcun valore (RCC 1986 p. 650). Di principio si deve

ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti,

rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o

l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di

dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio

economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne

assume la responsabilità. Questi principi non comportano co-munque, da soli,

soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono

assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi

delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di

stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività

indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di

certi elementi, quali il rapporto di subor-dinazione o il rischio sopportato

rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00

del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a e 3c, p.

283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). Per poter

decidere si dovrà vedere quali sono gli e-lementi predominanti nel caso

concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).

Secondo

la giurisprudenza federale (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284

consid. 2b; Pratique VSI 2001 p. 252) i criteri caratteristici di una attività

indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti

dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF

119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico

imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,

le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 120

consid. 2b, p. 331 consid. 2d). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipen-dente

è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse

attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza

con le stesse (RCC 1982 p. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di

accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione

effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208). Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono

adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15a edizione, 2002,

pp. 39ss; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in: Pratique VSI 1996 p. 258 consid.

3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la

necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle

infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il rischio economico

dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal

risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126 consid. 2b, p. 347 consid. 2d)

o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una

cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile

a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI

1993 p. 226 consid. 3b).

2.4. Nella

fattispecie concreta, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo

TCA non può che qualificare co-me dipendente l’attività svolta dall’attore

presso la CV 1 nel periodo qui litigioso.

Dagli

atti emerge infatti quanto segue.

Con

lettere 9 aprile e 15 maggio 2003 la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG ha comunicato a AT 1 l’affiliazione dal 1. gennaio 2003 alla categoria

indipendente e la conferma dell’iscrizione come assicurato esercitante attività

lucrativa indipendente principale dalla medesima data (cfr. doc. XVI/34-35

dell’ incarto CCC/AVS).

Nella

“Dichiarazione” del 9 febbraio 2005, indirizzata a “AT 1 A CV 1” la Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito la Cassa) ha confermato

l’iscrizione di “(…) AT 1, residente a __________, alla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG come assicurato esercitante attività lucrativa indipendente

principale (metalcostruzioni, montaggi) dal 01.01.2003 a tutt’oggi. (…)”

(doc. 1M; cfr. anche doc. M).

La

Cassa, con “Decisione di affiliazione come indipendente respinta (riesame)” del

19 aprile 2007 (doc. 1D) – osservato che “(…) dall’esame della documentazione risulta che,

non sopporta personalmente un vero e proprio rischio economico, in quanto non

fattura direttamente le sue prestazioni al cliente finale, bensì fattura a

ditte del ramo quale prestatore di manodopera, e di conseguenza il rischio

economico è sopportato unicamente dalle medesime, emerge una dipendenza economica

(fatturazione mensile). (…)” (doc. 1D) –, ha poi stabilito che

per AT 1 non erano più dati i requisiti sanciti dal diritto delle assicurazioni

sociali per poterlo considerare quale indipendente e ha proceduto allo stralcio

della sua affiliazione con effetto dal 31 dicembre 2005.

Questa

decisione è stata trasmessa in copia alla società convenuta (nella sua

veste di ditta del ramo a cui l’attore fatturava quale prestatore di

manodopera; nella decisione si legge infatti che “(…) dalla documentazione

risulta che non sopporta personalmente un vero e proprio rischio economico, in

quanto non fattura direttamente le sue prestazioni al cliente finale, bensì

fattura a ditte del ramo quale prestatore di manodopera, e di conseguenza il

rischio economico è sopportato unicamente dalle medesime, emerge una dipendenza

economica (fatturazione mensile). Va ricordato che il prestito di manodopera, è

considerato a tutti gli effetti, un’attività di statuto dipendente. (…)”;

doc. 1D) che, nonostante ne avesse avuto la possibilità – nella DTF 132

V 257 il TFA cambiando la propria giurisprudenza ha stabilito infatti che “(…)

Una decisione di rifiuto di affiliazione di una persona assicurata a titolo di

lavoratrice indipendente e d'iscrizione al registro è di natura formatrice. La

competente cassa di compensazione deve pertanto rendere una decisione e, se del

caso, una decisione su opposizione suscettibile di essere impugnata per via di

opposizione, rispettivamente per via di ricorso. Tali decisioni devono di

principio ugualmente essere notificate, nella misura in cui sono noti, anche al

datore di lavoro o eventualmente a chi è tenuto a occuparsi della contabilità o

del pagamento dei contributi (cambiamento di giurisprudenza) (…)” (regesto

della DTF 132 V 257) – non ha sollevato opposizione.

L’opposizione

interposta dall’attore – con scritto del 25 aprile 2007 AT 1 ha contestato la decisione del

19 aprile 2007 con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG aveva

stabilito che non erano più dati i requisiti sanciti dal diritto delle

assicurazioni sociali per poterlo considerare quale indipendente rilevando, in

particolare, che “(…) i miei clienti finali non sono quelli che Voi

intendete. In effetti, a loro volta, vendono ciò chi io ho venduto loro. Sono

però semplici clienti e non è affatto vero che siano clienti sicuri. Che siano

intermedi o finali la certezza di essere pagato non sussiste. Quindi ho pur

sempre un rischio economico, come tutti gli indipendenti. Sottolieneo quindi

che non è affatto vero che non abbia rischio economico. E non ho pure certezza

di lavoro che è pur sempre un altro rischio che il dipendente non ha o ha in

maniera diversa. Faccio notare che mai mi sono stati detratti gli oneri sociali

da chi che sia. Proprio perché sono sempre stato considerato indipendente e mai

assunto in qualità di dipendente. (…)” (doc. XVI/13 dell’ incarto CCC/AVS) – è sfociata

nella decisione su opposizione del 13 agosto 2007 (cresciuta incontestata in

giudicato) con la quale la Cassa ha confermato la decisione del 19 aprile 2007

rilevando, in particolare, che “(…) 4. In considerazione delle osservazioni formulate dall’opponente nel suo scritto di opposizione, la Cassa ha scritto

all’assicurato, in data 10 maggio 2007 e successivamente richiamato in data 12

giugno 2007, di trasmetterci la documentazione a comprova, che fattura le sue

prestazioni ai clienti finali. 5. A tutt’oggi l’opponente non ha dato seguito alcuno

alla richiesta della Cassa, quindi implicitamente dimostra che, il suo rapporto

professionale è quello che la Cassa in sede d’accertamento è giunta, ossia di

lavoratore “dipendente”. (…)” (doc. 1E).

Dall’estratto

del conto individuale risulta in effetti che AT 1, dopo l’attività indipendente

esercitata negli anni dal 2003 al 2005 (cfr. estratto completo del conto

individuale sub doc. XVI/2 e XVI/6 dell’ incarto CCC/AVS), è stato affiliato

quale dipendente della CV 1 negli anni dal 2006 al 2011 (cfr. doc. A, N e XVI/2

dell’ incarto CCC/AVS).

Dalla

“Chiusura conto” del 4 febbraio 2008 relativa al periodo 1.1.2006 - 31.12.2006

emerge poi che la CV 1 ha pagato i contributi paritetici per quell’anno (doc.

1P). Non può qui non essere rilevato l’incongruente comportamento della società

convenuta che da una parte sostiene che l’attore sarebbe indipendente e

dall’altra ha versato i contributi paritetici AVS considerandolo quale

dipendente. Giova qui ricordare che la nozione di lavoro ex art. 11 LPP,

non definita dalla legge, dev’essere intesa nel senso dell’AVS e ciò in modo da

evitare che per la stessa attività un salariato sia assicurato all’AVS ma non

ai fini previdenziali o viceversa (DTF 135 I 38 consid. 5.3.2).

Che

la convenuta potesse e dovesse ritenere l’attore quale dipendente lo si desume

inoltre anche dal fatto che – dopo aver sostenuto il 2 novembre 2007 che “(…) non abbiamo mai

assunto e non intendiamo assumere il Signor AT 1. Se il Signor AT 1 non potrà

più esercitare la libera professione, non rientrerà più nei nostri piani di

collaborazione aziendale. (…)” (doc. 1/H) – nella lettera 17 dicembre

2007 ha comunicato alla Cassa cantonale di compensazione che “(…) con

questo nostro scritto chiediamo, se non potete renderlo dipendente a partire

dal 2008 come riterremmo più corretto, almeno di: ▪ riconoscere almeno un 30% di spese

generali da lui sostenute (mezzo proprio, attrezzi, trasferte). ▪ che gli acconti da lui pagati nel

2006 vengano scalati sulle prestazioni dovute nel 2006 (oltretutto visto che ci

ritenete responsabili del suo dovuto). (…)” (doc.

1/N). La convenuta – vista la risposta del 31 gennaio 2008 con la quale la Cassa

cantonale di compensazione confermava che con decisione del 19 aprile 2007

aveva respinto l’affiliazione nella categoria degli indipendenti con effetto

dal 31 dicembre 2005, decideva di riconoscere un rimborso spese forfettario del

10% e richiedeva una cessione di credito per poter procedere ad una compensazione

dei contributi personali pagati dall’attore nel 2006 (cfr. doc. 1/Q) – ha poi pagato

i contributi paritetici per l’anno 2006 (cfr. doc. 1/P) e in seguito trasmesso

alla Cassa cantonale di compensazione le fatture per gli anni dal 2007 a aprile 2011 con richiesta di invio del conteggio dei contributi dovuti sulla base degli stessi

parametri dell’anno precedente (cfr. doc. 1/S1, 1/T1, 1/U1, 1/V1 e 1/Z1).

Ritenuto

come AT 1 non abbia provato di fatturare le sue prestazioni a diversi clienti

finali – così come risulta dalla decisione del 19 aprile 2007 e dalla decisione

su opposizione del 13 agosto 2007 (doc 1/D e 1/E; vedi anche il doc. XVI/12

dell’ incarto CCC/AVS) – la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto l’attore quale

dipendente della CV 1 dal 1. gennaio 2006 al 30 aprile 2011 (cfr. doc. XVI/2

dell’ incarto CCC/AVS). Al riguardo giova qui rilevare che nella sentenza H

119/04 dell’8 agosto 2005, nel caso di una ditta che pretendeva che un muratore

fosse ritenuto indipendente anche perché prestava il suo servizio in favore di

altre imprese assumendosi il rischio del suo operato, il TFA ha confermato il

giudizio di questo Tribunale che, nel periodo controverso, lo aveva ritenuto

dipendente in quanto egli aveva un unico committente. L’Alta Corte ha, in particolare,

rilevato che “(…) va infatti evidenziato che, malgrado potesse

gestire in apparenza la sua attività con una certa libertà quanto all'organizzazione

del lavoro - seppur nelle modalità sopra descritte che rendevano almeno parzialmente

necessario il ricorso agli strumenti di lavoro messi in dotazione dalla

G.________ Sagl - e all'impiego del suo tempo - seppur nei termini di esecuzione

fissatigli dalla ricorrente -, C.________, durante il periodo febbraio 2001 -

ottobre 2002, non ha comunque assunto un rischio aziendale ed economico tipico

di un imprenditore. Basti a tal proposito confrontare l'entità - praticamente

identica per i due anni - della retribuzione percepita dalla G.________ Sagl

nel 2001 (fr. 80'331.-) e nel 2002 (fr. 80'319.-) con il volume delle fatture

da lui emesse a conto di terzi (fr. 1'300.- per il 2001, fr. 3'592.- per il

2002). Da tale raffronto emerge con tutta evidenza la sua subordinazione economica

- tipica e parificabile a quella di un lavoratore dipendente - dalla società

ricorrente come pure il fatto che tale attività, come da lui stesso

(implicitamente) riconosciuto, rappresentava la sua primaria fonte di

sostentamento (per un caso analogo cfr. la sentenza del 16 dicembre 2002 in re D., H 279/00, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ugualmente qualificato

come dipendente l'attività lavorativa esercitata da un'appaltatrice che,

perlomeno per un determinato periodo, aveva lavorato per un'unica committente). […] Nel caso di specie, dopo essere stato

giustamente ritenuto indipendente per l'anno 2000 - sivvero che la Cassa non ha

proceduto ad alcuna ripresa salariale -, l'interessato deve essere considerato

quale lavoratore dipendente per il periodo da febbraio 2001 ad ottobre 2002

avendo egli lavorato in sostanza quasi esclusivamente per la ricorrente ed

avendo da essa percepito importi non indifferenti. (…)” (STFA H 119/04 consid. 4.5).

Che

il rischio economico non lo sopportasse l’attore lo si desume poi dal fatto che

le fatture emesse per l’attività svolta dal 1° gennaio 2006 al 30 aprile 2011 – indipendentemente

dalla questione a sapere chi le abbia emesse; al riguardo la società convenuta

nella risposta del 19 aprile 2013 sostiene che “(…) mandava regolarmente

alla cassa di compensazione anno dopo anno a partire dal 2006 l’elenco delle

fatture che l’attore aveva presentato all’indirizzo della convenuta allegando

le relative fatture, corredate da ricevuta dell’attore (…)” (VII pag. 4)

mentre l’attore, nello scritto del 4 maggio 2013, osserva che “(…) sostenere

che l’attore presentava fatture all’indirizzo della convenuta è assurdo!

L’attore non aveva e non ha i mezzi e la necessaria competenza per redigere

delle fatture al computer. Le fatture erano emesse dalla convenuta a nome

dell’attore dopo aver attentamente controllato le ore lavorate dall’attore

(vedi doc. O) e quest’ultimo doveva sottoscrivere le pseudo-fatture prima di

poter ricevere il denaro in contanti. (…)” (IX pag. 3) – sono state

tutte indirizzate alla CV 1 che le ha vistate e che l’attore ha firmato per

ricevuta (cfr. doc. 1R/1-14, 1S/1-13, 1T/1-13, 1U/1-13, 1V/1-13 e 1z/1-5). Dalle

stesse fatture risulta pure che dall’aprile 2007 (mese in cui la succitata

decisione del 19 aprile 2007, con cui la Cassa aveva respinto l’affiliazione

dell’attore quale indipendente, era stata trasmessa in copia alla convenuta;

cfr. doc. 1D) sono stati, in particolare, dedotti i contributi paritetici e

quelli per la disoccupazione (cfr. doc. 1S/2-10, 1T/2-13, 1U/2-13, 1V/2-13 e

1Z/2-5). Dette evenienze dimostrano come la società convenuta non poteva in

ogni caso ritenere l’attore quale indipendente e questo a maggior ragione ritenuto

anche che, come emerge dal doc. O, l’attività svolta dall’attore risulta

inserita in un contesto gerarchico visto che egli presentava un rapporto settimanale

che veniva accettato dalla CV 1.

Va

inoltre ribadito che – ricordato che, come accennato (cfr. consid. 2.4), per la qualifica

dell’attività esercitata gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura

dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un

datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per

stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente

e che insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un

certo statuto di contribuzione in tale contesto non hanno alcun valore – ai fini della determinazione (dipendente o indipendente)

dell’attività svolta dall’attore é irrilevante la questione a sapere chi esattamente

volesse e quale fosse l’interesse a mantenere lo statuto di indipendente.

Inoltre, con scritto 20 dicembre 2010, la CV 1 ha notificato la

“Disdetta rapporto di lavoro” così motivata: “(…) a seguito di una

ristrutturazione aziendale, le disdiciamo il rapporto di lavoro; con regolare

preavviso di tre mesi, il rapporto con la nostra azienda terminerà il 31

marzo 201. (…)” (doc. B, sottolineature del redattore); concludendo che “(…)

la ringraziamo per il periodo che è stato alle nostre dipendenze e le

auguriamo un futuro professionale ricco di soddisfazioni. (…)” (doc. B, la

sottolineatura è del redattore). Anche dal tenore della disdetta risulta

pertanto che la CV 1 riteneva l’attore quale dipendente e che la stessa non ha

rescisso, come sostenuto, un mandato, ma appunto un “rapporto di lavoro con

regolare preavviso di tre mesi”. Del resto anche nello scritto del 18

maggio 2012 la CV 1 ha, in particolare, evidenziato che “(…) il salario

convenuto (ben superiore a quanto prevede la prassi in Ticino) comprendeva pure

la parte della trattenuta AVS/AD a carico del datore di lavoro. (…)” (doc.

E).

Non

va poi dimenticato che il 31 dicembre 2011 la CV 1 ha emesso il certificato di

salario dell’attore per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2011 (doc. R) e

che a quest’ultimo pure è stato riconosciuto il diritto agli assegni familiari

(cfr. la decisione del 30 marzo 2011 valida dal 01.01.2009 sub doc. P).

Non

da ultimo va evidenziato come nelle more della presente procedura la CV 1 non

si è pertinentemente confrontata con gli elementi che caratterizzano l’asserita

natura indipendente dell’attività svolta dall’attore, rispettivamente con i

requisiti che delimitano l’attività indipendente da quella dipendente.

In

queste circostanze, sostenere ora che si trattava di attività lucrativa indipendente

non trova alcuna conferma nella realtà, ma anzi rasenta la temerarietà.

Va

poi fatto presente che i salari percepiti dall’attore nel periodo in questione

(dal 1° gennaio 2006 al 30 aprile 2011), soggetti all’AVS ed iscritti nel suo

conto individuale, superano il limite salario minimo ex art. 7 LPP (cfr. doc. A

e N; vedi anche consid. 2.2).

In conclusione, visto quanto sopra, l’attività svolta da AT 1 presso

la CV 1 è all’evidenza di natura dipendente, con consecutivo obbligo

d’assicurazione ai fini previdenziali per il periodo (ancorché l’attore l’abbia

chiesto dal gennaio 2006 a marzo 2011 e in virtù della massima d’ufficio; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 73, n.27 e 28, p. 228)

1. gennaio 2006 – 30 aprile 2011.

Nella

misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 2.1), la petizione deve di conseguenza

essere accolta.

2.5. Con

scritto 6 giugno 2013 l’avv. RA 1 ha chiesto l’interrogatorio formale di __________

e __________ (membri del Consiglio di amministrazione della CV 1) e l’audizione

quale teste di __________ (segretaria della CV 1) (XIII).

Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che so-no

noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza prepon-derante,

e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo

apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle

prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF

122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p.

28; DTF 124 V 94).

Nel

caso in esame, la documentazione agli atti è, come visto, sufficiente per statuire

nel merito della vertenza, per cui l’as-sunzione di ulteriori mezzi di prova

non appare necessaria.

2.7. La

presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv.

1 Lptca).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, la petizione è accolta.

§ E’ accertato l’obbligo da

parte della CV 1 di assicurate ai fini previdenziali AT 1 quale lavoratore

dipendente nel periodo 1° gennaio 2006 - 30 aprile 2011.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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