34.2013.11
Accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di assicurare un suo collaboratore ai fini previdenziali
11 settembre 2013Italiano29 min
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Numero d'incarto:
34.2013.11
Data decisione, Autorità:
11.09.2013, TCA
Titolo:
Accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di assicurare un suo collaboratore ai fini previdenziali
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI SALARIATI
art. 29 COST
art. 5 LAVS
art. 12 LAVS
art. 2 LPP
art. 7 LPP
art. 8 LPP
art. 11 LPP
art. 73 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2013.11
FS
Lugano
11 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 18 febbraio
2013 di
AT 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1. Con
la petizione in oggetto AT 1 conviene in giudizio la CV 1, sua ex datrice di
lavoro, postulando la condanna di quest’ultima ad assicurarlo al proprio
istituto previdenziale (la __________) retroattivamente per il periodo gennaio
2006-marzo 2011 con conseguente versamento dei contributi previdenziali.
L’attore assevera in sostanza che il rapporto di collaborazione con la CV 1 è
iniziato nel 2003 quale indipendente e che dal gennaio 2006 la CV 1 avrebbe disatteso
l’obbligo imposto dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG di assumerlo
quale dipendente. Contestualmente l’attore fa valere danni economici stimati in
almeno fr. 50'000.-- per trattenute illegali sul salario lordo, indennità per
ferie/vacanze non pagate, nessuna retribuzione in caso di malattia o
infortunio, false dichiarazioni all’“Ufficio AVS” e mancato allestimento dei
certificati di salario necessari per le autorità fiscali. Egli sostiene pure di
essere stato vittima di discriminazioni e che la sua attuale disastrosa
situazione economica sarebbe imputabile all’imperizia e al disonesto e vergognoso
comportamento dei dirigenti della CV 1.
1.2. Con
la risposta 19 aprile 2013 (nel termine prorogato per la sua presentazione;
cfr. III, IV, V e VI) la CV 1, patrocinata dall’avv. RA 1, fa dapprima valere
l’incompe-tenza di questo Tribunale giacché la lite verterebbe sulla qualifica
e sulla natura del contratto intercorso tra le parti sostenendo che vi è da
chiarire se tra le parti è stato stipulato un contratto di lavoro o un mandato.
Contestualmente – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito
– fa valere che tra le parti non sarebbe mai sorto un contratto di lavoro, che
lo stesso attore non l’avrebbe messa al corrente del suo statuto di dipendente
come indicato nella decisione su opposizione del 13 agosto 2007 resa dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (doc. 1E) e che è sempre l’attore
che avrebbe voluto mantenere lo statuto di indipendente. Quanto alla pretesa di
fr. 50'000.-- per asseriti danni economici parte convenuta assevera che la
stessa va fatta valere dinnanzi ad un tribunale civile.
1.3. Nel
termine per presentare la replica (VIII), con “risposta” 4 maggio 2013, l’attore
ha prodotto ulteriore documentazione e – contestata l’esistenza di un contratto
tacito e consensuale di rapporto lavorativo da indipendente – si è confermato
nelle domande formulate con la petizione (IX e allegati doc. M-S).
1.4. Con
duplica 22 maggio 2013 parte convenuta – ribadite le proprie argomentazioni e
contestate quelle dell’attore – ha prodotto ulteriore documentazione e chiesto
di giudicare come postulato in risposta (XI e allegati CC-GG).
1.5. Con
scritto 6 giugno 2013 parte convenuta ha chiesto quali nuove prove l’interrogatorio
formale di __________ e di __________ e l’assunzione quale teste di __________
(XIII).
1.6. Il
TCA ha richiamato dalla Cassa cantonale di compensazione l’incarto completo
relativo all’attore dando alle parti la facoltà di presentare osservazioni
scritte sulla documentazione a loro trasmessa in copia (XV e XVII).
Su
tale documentazione le parti hanno formulato le loro osservazioni (XX e XXI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza
cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale
cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la
vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni,
entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1).
Secondo
l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto
o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella
misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche
della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto
principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti
alle prestazioni assicurative, alle presta-zioni di libero passaggio (attualmente
prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro
le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non
trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa
dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V
168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza del TFA le pretese del
lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i
propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo, dei
contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e
costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in senso
largo (DTF 129 V 320 con riferimenti, 122 III 59 consid. 2; Meyer-Blaser,
Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgerichts und Bundesgericht
zum BVG, 1995-1999, in SZS 2000 p. 316; UFAS Bollettino LPP n. 53 del 5 ottobre
2000, n. 318).
Nel caso in esame, oggetto del contendere è sapere se AT 1 dev’essere
assicurato ai fini previdenziali – con consecutivo obbligo contributivo – quale
lavoratore in relazione all’attività dal lui svolta presso la CV 1 nel periodo
gennaio 2006 - marzo 2011.
Parte
convenuta sostiene che questo Tribunale non sarebbe competente a giudicare
sulla presente petizione adducendo che “(…) la controversia di fondo tra le
parti non verte sul pagamento dei contributi sociali per il secondo pilastro,
bensì sulla qualifica e sulla natura del contratto intercorso tra le parti.
In sostanza v’è ancora da chiarire se tra le parti è stato stipulato un
contratto di lavoro o un mandato. (…)” (VII punto 4).
Al
riguardo il TCA rileva che, da una parte (ribadito che oggetto della vertenza è
l’invocato mancato ossequio, da parte della CV 1, dell’obbligo di assicurare
l’attore per la previdenza professionale, in particolare per quanto riguarda il
periodo gennaio 2006 - marzo 2011), si tratta quindi di una controversia di
natura previdenziale ai sensi dell’art. 73 LPP, nella quale, in virtù della
suevocata giurisprudenza federale, competente a statuire è questa Corte (per un
caso in cui questo Tribunale ha qualificato come dipendente l’attività svolta
dall’attore cfr. la STCA del 4 marzo 2011 inc. 34.2010.43). Dall’altra parte – a prescindere
dal fatto che, come si vedra meglio in seguito (cfr. consid. 2.3 e 2.4), per lo
statuto di salariato ai sensi dell’AVS (determinante anche per la previdenza
professionale) la natura dal profilo del diritto civile del contratto che
vincola le parti non costituisce un elemento decisivo per stabilire se si
tratta di un’attività dipendente o indipendente – AT 1 con la petizione ha
chiaramente chiesto che “(…) la CV 1 è condannata ad assicurare l’attore al
proprio istituto previdenziale __________ retroattivamente per il periodo
gennaio 2006-marzo 2011 con conseguente versamento dei contributi previdenziali.
(…)” (I).
Pacifica
è la competenza territoriale dello scrivente TCA ai sensi dell’art. 73 cpv. 3
LPP, sia con riferimento alla sede di parte convenuta che al luogo dove
l’attore sarebbe stato assunto.
Esulano
invece dalla competenza del TCA, e in questo senso la petizione va dichiarata
irricevibile, la pretesa di natura civilistica fatta valere per asseriti danni
economici stimati dall’at-tore in almeno fr. 50'000.-- (cfr. consid. 1.1).
Nel
merito
2.2. Ai
sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono
da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 18'990 (stato al 1. gennaio
2005; RU 2004 1678) franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria. Se il
lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un peri-odo inferiore a un
anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero
d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP). L’art. 2 cpv. 4 LPP (in vigore dal 1.
gennaio 2005; per il periodo precedente cfr. art. 2 cpv. 2 vLPP) prevede che il
Consiglio federale disciplina l’obbligo assicurativo dei lavoratori che
esercitano professioni in cui sono usuali fre-quenti cambiamenti di datore di
lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata. Determina le categorie di
lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all’assicurazione
obbligatoria.
Secondo
l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un
salario annuo di oltre 18’990 franchi sottostanno all’assicurazione
obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno
compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno
compiuto il 24° anno di età. È tenuto conto del salario determinante giusta la
Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu-razione per la vecchiaia e per
Fatti
i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 22'155
sino a 75'960 franchi. Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno
di 3’165 franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere
arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).
Dal 1. gennaio 2007 il salario minimo giusta gli artt. 2 e 7 LPP è
stato aumentato a fr. 19'890, dal 1. gennaio 2009 a fr. 20'520 e dal 1. gennaio 2011 a fr. 20'880; gli importi massimi e minimi del salario
coordinato giusta l’art. 8 cpv. 1 LPP corrispondono a fr. 23'205/fr. 79'560
(dal 1.1.2007), fr. 23'040/fr. 82'080 (dal 1.1.2009), fr. 24'360/fr. 83'520
(dal 1.1.2011); l’im-porto ex art. 8 cpv. 2 LPP è di fr. 3'315 dal 1.1.2007,
fr. 3'420 dal 1.1.2009 e fr. 3'480 dal 1.1.2011 (art. 5 OPP 2 nel testo delle
modifiche del 22 settembre 2006 [RU 2006 4159], del 26 settembre 2008 [RU 2008
4725] e del 24 settembre 2010 [RU 2010 4587]).
Ai
sensi dell’art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente dev’essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel
registro della previdenza professionale. L’art. 11 cpv. 2 LPP dispone che se non
è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie
uno d’intesa con il suo personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori.
L’art.
66 LPP disciplina invece la ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e
lavoratore, la deduzione salariale ed il versamento dei contributi all’istituto
di previdenza.
2.3. Con
sentenza pubblicata in DTF 135 I 28 il TF – esaminata la propria giurisprudenza,
la dottrina ed il materiale legislativo – ha segnatamente ribadito come le
nozioni di “salariato”, “(lavoratore) indipendente” e di “datore di lavoro” ai
fini previdenziali sono da intendersi ai sensi dell’AVS (DTF 135 I 38 consid.
5.3.1). Di conseguenza, la nozione di lavoro ex art. 11 LPP, non definita dalla
legge, dev’essere intesa nel senso dell’AVS. Ciò in modo da evitare che per la
stessa attività un salariato sia assicurato all’AVS ma non ai fini
previdenziali o viceversa (DTF 135 I 38 consid. 5.3.2).
Va
qui dunque ribadito che i criteri giuridici dell’AVS (art. 5
cpv. 2 LAVS) sono determinanti anche per la previdenza professionale (SZS 2005
p. 232; DTF 123 V 277; RCC 1985 p. 369; cfr. anche art. 10 LPGA).
Secondo
l’art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro (soggetto a contribuzione)
chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione ai
sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS. Giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi
retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od
indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità
aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in
natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni
analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della
retribuzione del lavoro.
Quale
salariato s’intende qualsiasi persona che eserciti un’at-tività dipendente (Vetter-Schreiber, BVG Kommentar, 2009,
ad art. 2, n.1, p. 27 con rimando a DTF 128 V 25 e 115 Ib 41).
Per
quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata, la giurisprudenza
federale ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura
dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un
datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per
stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente
(STFA H 322/03 dell'11 marzo
2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005). In particolare, insolite costruzioni di
diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione
in tale contesto non hanno alcun valore (RCC 1986 p. 650). Di principio si deve
ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti,
rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o
l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di
dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio
economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne
assume la responsabilità. Questi principi non comportano co-munque, da soli,
soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono
assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi
delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di
stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività
indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di
certi elementi, quali il rapporto di subor-dinazione o il rischio sopportato
rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00
del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a e 3c, p.
283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). Per poter
decidere si dovrà vedere quali sono gli e-lementi predominanti nel caso
concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).
Secondo
la giurisprudenza federale (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b; Pratique VSI 2001 p. 252) i criteri caratteristici di una attività
indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti
dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF
119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico
imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,
le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 120
consid. 2b, p. 331 consid. 2d). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipen-dente
è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse
attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza
con le stesse (RCC 1982 p. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di
accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione
effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208). Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono
adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15a edizione, 2002,
pp. 39ss; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in: Pratique VSI 1996 p. 258 consid.
3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la
necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il rischio economico
dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126 consid. 2b, p. 347 consid. 2d)
o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una
cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile
a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI
1993 p. 226 consid. 3b).
2.4. Nella
fattispecie concreta, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo
TCA non può che qualificare co-me dipendente l’attività svolta dall’attore
presso la CV 1 nel periodo qui litigioso.
Dagli
atti emerge infatti quanto segue.
Con
lettere 9 aprile e 15 maggio 2003 la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha comunicato a AT 1 l’affiliazione dal 1. gennaio 2003 alla categoria
indipendente e la conferma dell’iscrizione come assicurato esercitante attività
lucrativa indipendente principale dalla medesima data (cfr. doc. XVI/34-35
dell’ incarto CCC/AVS).
Nella
“Dichiarazione” del 9 febbraio 2005, indirizzata a “AT 1 A CV 1” la Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito la Cassa) ha confermato
l’iscrizione di “(…) AT 1, residente a __________, alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG come assicurato esercitante attività lucrativa indipendente
principale (metalcostruzioni, montaggi) dal 01.01.2003 a tutt’oggi. (…)”
(doc. 1M; cfr. anche doc. M).
La
Cassa, con “Decisione di affiliazione come indipendente respinta (riesame)” del
19 aprile 2007 (doc. 1D) – osservato che “(…) dall’esame della documentazione risulta che,
non sopporta personalmente un vero e proprio rischio economico, in quanto non
fattura direttamente le sue prestazioni al cliente finale, bensì fattura a
ditte del ramo quale prestatore di manodopera, e di conseguenza il rischio
economico è sopportato unicamente dalle medesime, emerge una dipendenza economica
(fatturazione mensile). (…)” (doc. 1D) –, ha poi stabilito che
per AT 1 non erano più dati i requisiti sanciti dal diritto delle assicurazioni
sociali per poterlo considerare quale indipendente e ha proceduto allo stralcio
della sua affiliazione con effetto dal 31 dicembre 2005.
Questa
decisione è stata trasmessa in copia alla società convenuta (nella sua
veste di ditta del ramo a cui l’attore fatturava quale prestatore di
manodopera; nella decisione si legge infatti che “(…) dalla documentazione
risulta che non sopporta personalmente un vero e proprio rischio economico, in
quanto non fattura direttamente le sue prestazioni al cliente finale, bensì
fattura a ditte del ramo quale prestatore di manodopera, e di conseguenza il
rischio economico è sopportato unicamente dalle medesime, emerge una dipendenza
economica (fatturazione mensile). Va ricordato che il prestito di manodopera, è
considerato a tutti gli effetti, un’attività di statuto dipendente. (…)”;
doc. 1D) che, nonostante ne avesse avuto la possibilità – nella DTF 132
V 257 il TFA cambiando la propria giurisprudenza ha stabilito infatti che “(…)
Una decisione di rifiuto di affiliazione di una persona assicurata a titolo di
lavoratrice indipendente e d'iscrizione al registro è di natura formatrice. La
competente cassa di compensazione deve pertanto rendere una decisione e, se del
caso, una decisione su opposizione suscettibile di essere impugnata per via di
opposizione, rispettivamente per via di ricorso. Tali decisioni devono di
principio ugualmente essere notificate, nella misura in cui sono noti, anche al
datore di lavoro o eventualmente a chi è tenuto a occuparsi della contabilità o
del pagamento dei contributi (cambiamento di giurisprudenza) (…)” (regesto
della DTF 132 V 257) – non ha sollevato opposizione.
L’opposizione
interposta dall’attore – con scritto del 25 aprile 2007 AT 1 ha contestato la decisione del
19 aprile 2007 con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG aveva
stabilito che non erano più dati i requisiti sanciti dal diritto delle
assicurazioni sociali per poterlo considerare quale indipendente rilevando, in
particolare, che “(…) i miei clienti finali non sono quelli che Voi
intendete. In effetti, a loro volta, vendono ciò chi io ho venduto loro. Sono
però semplici clienti e non è affatto vero che siano clienti sicuri. Che siano
intermedi o finali la certezza di essere pagato non sussiste. Quindi ho pur
sempre un rischio economico, come tutti gli indipendenti. Sottolieneo quindi
che non è affatto vero che non abbia rischio economico. E non ho pure certezza
di lavoro che è pur sempre un altro rischio che il dipendente non ha o ha in
maniera diversa. Faccio notare che mai mi sono stati detratti gli oneri sociali
da chi che sia. Proprio perché sono sempre stato considerato indipendente e mai
assunto in qualità di dipendente. (…)” (doc. XVI/13 dell’ incarto CCC/AVS) – è sfociata
nella decisione su opposizione del 13 agosto 2007 (cresciuta incontestata in
giudicato) con la quale la Cassa ha confermato la decisione del 19 aprile 2007
rilevando, in particolare, che “(…) 4. In considerazione delle osservazioni formulate dall’opponente nel suo scritto di opposizione, la Cassa ha scritto
all’assicurato, in data 10 maggio 2007 e successivamente richiamato in data 12
giugno 2007, di trasmetterci la documentazione a comprova, che fattura le sue
prestazioni ai clienti finali. 5. A tutt’oggi l’opponente non ha dato seguito alcuno
alla richiesta della Cassa, quindi implicitamente dimostra che, il suo rapporto
professionale è quello che la Cassa in sede d’accertamento è giunta, ossia di
lavoratore “dipendente”. (…)” (doc. 1E).
Dall’estratto
del conto individuale risulta in effetti che AT 1, dopo l’attività indipendente
esercitata negli anni dal 2003 al 2005 (cfr. estratto completo del conto
individuale sub doc. XVI/2 e XVI/6 dell’ incarto CCC/AVS), è stato affiliato
quale dipendente della CV 1 negli anni dal 2006 al 2011 (cfr. doc. A, N e XVI/2
dell’ incarto CCC/AVS).
Dalla
“Chiusura conto” del 4 febbraio 2008 relativa al periodo 1.1.2006 - 31.12.2006
emerge poi che la CV 1 ha pagato i contributi paritetici per quell’anno (doc.
1P). Non può qui non essere rilevato l’incongruente comportamento della società
convenuta che da una parte sostiene che l’attore sarebbe indipendente e
dall’altra ha versato i contributi paritetici AVS considerandolo quale
dipendente. Giova qui ricordare che la nozione di lavoro ex art. 11 LPP,
non definita dalla legge, dev’essere intesa nel senso dell’AVS e ciò in modo da
evitare che per la stessa attività un salariato sia assicurato all’AVS ma non
ai fini previdenziali o viceversa (DTF 135 I 38 consid. 5.3.2).
Che
la convenuta potesse e dovesse ritenere l’attore quale dipendente lo si desume
inoltre anche dal fatto che – dopo aver sostenuto il 2 novembre 2007 che “(…) non abbiamo mai
assunto e non intendiamo assumere il Signor AT 1. Se il Signor AT 1 non potrà
più esercitare la libera professione, non rientrerà più nei nostri piani di
collaborazione aziendale. (…)” (doc. 1/H) – nella lettera 17 dicembre
2007 ha comunicato alla Cassa cantonale di compensazione che “(…) con
questo nostro scritto chiediamo, se non potete renderlo dipendente a partire
dal 2008 come riterremmo più corretto, almeno di: ▪ riconoscere almeno un 30% di spese
generali da lui sostenute (mezzo proprio, attrezzi, trasferte). ▪ che gli acconti da lui pagati nel
2006 vengano scalati sulle prestazioni dovute nel 2006 (oltretutto visto che ci
ritenete responsabili del suo dovuto). (…)” (doc.
1/N). La convenuta – vista la risposta del 31 gennaio 2008 con la quale la Cassa
cantonale di compensazione confermava che con decisione del 19 aprile 2007
aveva respinto l’affiliazione nella categoria degli indipendenti con effetto
dal 31 dicembre 2005, decideva di riconoscere un rimborso spese forfettario del
10% e richiedeva una cessione di credito per poter procedere ad una compensazione
dei contributi personali pagati dall’attore nel 2006 (cfr. doc. 1/Q) – ha poi pagato
i contributi paritetici per l’anno 2006 (cfr. doc. 1/P) e in seguito trasmesso
alla Cassa cantonale di compensazione le fatture per gli anni dal 2007 a aprile 2011 con richiesta di invio del conteggio dei contributi dovuti sulla base degli stessi
parametri dell’anno precedente (cfr. doc. 1/S1, 1/T1, 1/U1, 1/V1 e 1/Z1).
Ritenuto
come AT 1 non abbia provato di fatturare le sue prestazioni a diversi clienti
finali – così come risulta dalla decisione del 19 aprile 2007 e dalla decisione
su opposizione del 13 agosto 2007 (doc 1/D e 1/E; vedi anche il doc. XVI/12
dell’ incarto CCC/AVS) – la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto l’attore quale
dipendente della CV 1 dal 1. gennaio 2006 al 30 aprile 2011 (cfr. doc. XVI/2
dell’ incarto CCC/AVS). Al riguardo giova qui rilevare che nella sentenza H
119/04 dell’8 agosto 2005, nel caso di una ditta che pretendeva che un muratore
fosse ritenuto indipendente anche perché prestava il suo servizio in favore di
altre imprese assumendosi il rischio del suo operato, il TFA ha confermato il
giudizio di questo Tribunale che, nel periodo controverso, lo aveva ritenuto
dipendente in quanto egli aveva un unico committente. L’Alta Corte ha, in particolare,
rilevato che “(…) va infatti evidenziato che, malgrado potesse
gestire in apparenza la sua attività con una certa libertà quanto all'organizzazione
del lavoro - seppur nelle modalità sopra descritte che rendevano almeno parzialmente
necessario il ricorso agli strumenti di lavoro messi in dotazione dalla
G.________ Sagl - e all'impiego del suo tempo - seppur nei termini di esecuzione
fissatigli dalla ricorrente -, C.________, durante il periodo febbraio 2001 -
ottobre 2002, non ha comunque assunto un rischio aziendale ed economico tipico
di un imprenditore. Basti a tal proposito confrontare l'entità - praticamente
identica per i due anni - della retribuzione percepita dalla G.________ Sagl
nel 2001 (fr. 80'331.-) e nel 2002 (fr. 80'319.-) con il volume delle fatture
da lui emesse a conto di terzi (fr. 1'300.- per il 2001, fr. 3'592.- per il
2002). Da tale raffronto emerge con tutta evidenza la sua subordinazione economica
- tipica e parificabile a quella di un lavoratore dipendente - dalla società
ricorrente come pure il fatto che tale attività, come da lui stesso
(implicitamente) riconosciuto, rappresentava la sua primaria fonte di
sostentamento (per un caso analogo cfr. la sentenza del 16 dicembre 2002 in re D., H 279/00, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ugualmente qualificato
come dipendente l'attività lavorativa esercitata da un'appaltatrice che,
perlomeno per un determinato periodo, aveva lavorato per un'unica committente). […] Nel caso di specie, dopo essere stato
giustamente ritenuto indipendente per l'anno 2000 - sivvero che la Cassa non ha
proceduto ad alcuna ripresa salariale -, l'interessato deve essere considerato
quale lavoratore dipendente per il periodo da febbraio 2001 ad ottobre 2002
avendo egli lavorato in sostanza quasi esclusivamente per la ricorrente ed
avendo da essa percepito importi non indifferenti. (…)” (STFA H 119/04 consid. 4.5).
Che
il rischio economico non lo sopportasse l’attore lo si desume poi dal fatto che
le fatture emesse per l’attività svolta dal 1° gennaio 2006 al 30 aprile 2011 – indipendentemente
dalla questione a sapere chi le abbia emesse; al riguardo la società convenuta
nella risposta del 19 aprile 2013 sostiene che “(…) mandava regolarmente
alla cassa di compensazione anno dopo anno a partire dal 2006 l’elenco delle
fatture che l’attore aveva presentato all’indirizzo della convenuta allegando
le relative fatture, corredate da ricevuta dell’attore (…)” (VII pag. 4)
mentre l’attore, nello scritto del 4 maggio 2013, osserva che “(…) sostenere
che l’attore presentava fatture all’indirizzo della convenuta è assurdo!
L’attore non aveva e non ha i mezzi e la necessaria competenza per redigere
delle fatture al computer. Le fatture erano emesse dalla convenuta a nome
dell’attore dopo aver attentamente controllato le ore lavorate dall’attore
(vedi doc. O) e quest’ultimo doveva sottoscrivere le pseudo-fatture prima di
poter ricevere il denaro in contanti. (…)” (IX pag. 3) – sono state
tutte indirizzate alla CV 1 che le ha vistate e che l’attore ha firmato per
ricevuta (cfr. doc. 1R/1-14, 1S/1-13, 1T/1-13, 1U/1-13, 1V/1-13 e 1z/1-5). Dalle
stesse fatture risulta pure che dall’aprile 2007 (mese in cui la succitata
decisione del 19 aprile 2007, con cui la Cassa aveva respinto l’affiliazione
dell’attore quale indipendente, era stata trasmessa in copia alla convenuta;
cfr. doc. 1D) sono stati, in particolare, dedotti i contributi paritetici e
quelli per la disoccupazione (cfr. doc. 1S/2-10, 1T/2-13, 1U/2-13, 1V/2-13 e
1Z/2-5). Dette evenienze dimostrano come la società convenuta non poteva in
ogni caso ritenere l’attore quale indipendente e questo a maggior ragione ritenuto
anche che, come emerge dal doc. O, l’attività svolta dall’attore risulta
inserita in un contesto gerarchico visto che egli presentava un rapporto settimanale
che veniva accettato dalla CV 1.
Va
inoltre ribadito che – ricordato che, come accennato (cfr. consid. 2.4), per la qualifica
dell’attività esercitata gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura
dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un
datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per
stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente
e che insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un
certo statuto di contribuzione in tale contesto non hanno alcun valore – ai fini della determinazione (dipendente o indipendente)
dell’attività svolta dall’attore é irrilevante la questione a sapere chi esattamente
volesse e quale fosse l’interesse a mantenere lo statuto di indipendente.
Inoltre, con scritto 20 dicembre 2010, la CV 1 ha notificato la
“Disdetta rapporto di lavoro” così motivata: “(…) a seguito di una
ristrutturazione aziendale, le disdiciamo il rapporto di lavoro; con regolare
preavviso di tre mesi, il rapporto con la nostra azienda terminerà il 31
marzo 201. (…)” (doc. B, sottolineature del redattore); concludendo che “(…)
la ringraziamo per il periodo che è stato alle nostre dipendenze e le
auguriamo un futuro professionale ricco di soddisfazioni. (…)” (doc. B, la
sottolineatura è del redattore). Anche dal tenore della disdetta risulta
pertanto che la CV 1 riteneva l’attore quale dipendente e che la stessa non ha
rescisso, come sostenuto, un mandato, ma appunto un “rapporto di lavoro con
regolare preavviso di tre mesi”. Del resto anche nello scritto del 18
maggio 2012 la CV 1 ha, in particolare, evidenziato che “(…) il salario
convenuto (ben superiore a quanto prevede la prassi in Ticino) comprendeva pure
la parte della trattenuta AVS/AD a carico del datore di lavoro. (…)” (doc.
E).
Non
va poi dimenticato che il 31 dicembre 2011 la CV 1 ha emesso il certificato di
salario dell’attore per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2011 (doc. R) e
che a quest’ultimo pure è stato riconosciuto il diritto agli assegni familiari
(cfr. la decisione del 30 marzo 2011 valida dal 01.01.2009 sub doc. P).
Non
da ultimo va evidenziato come nelle more della presente procedura la CV 1 non
si è pertinentemente confrontata con gli elementi che caratterizzano l’asserita
natura indipendente dell’attività svolta dall’attore, rispettivamente con i
requisiti che delimitano l’attività indipendente da quella dipendente.
In
queste circostanze, sostenere ora che si trattava di attività lucrativa indipendente
non trova alcuna conferma nella realtà, ma anzi rasenta la temerarietà.
Va
poi fatto presente che i salari percepiti dall’attore nel periodo in questione
(dal 1° gennaio 2006 al 30 aprile 2011), soggetti all’AVS ed iscritti nel suo
conto individuale, superano il limite salario minimo ex art. 7 LPP (cfr. doc. A
e N; vedi anche consid. 2.2).
In conclusione, visto quanto sopra, l’attività svolta da AT 1 presso
la CV 1 è all’evidenza di natura dipendente, con consecutivo obbligo
d’assicurazione ai fini previdenziali per il periodo (ancorché l’attore l’abbia
chiesto dal gennaio 2006 a marzo 2011 e in virtù della massima d’ufficio; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 73, n.27 e 28, p. 228)
1. gennaio 2006 – 30 aprile 2011.
Nella
misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 2.1), la petizione deve di conseguenza
essere accolta.
2.5. Con
scritto 6 giugno 2013 l’avv. RA 1 ha chiesto l’interrogatorio formale di __________
e __________ (membri del Consiglio di amministrazione della CV 1) e l’audizione
quale teste di __________ (segretaria della CV 1) (XIII).
Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126
I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove
giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere
respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di
prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che so-no
noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza prepon-derante,
e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo
apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle
prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF
122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p.
28; DTF 124 V 94).
Nel
caso in esame, la documentazione agli atti è, come visto, sufficiente per statuire
nel merito della vertenza, per cui l’as-sunzione di ulteriori mezzi di prova
non appare necessaria.
2.7. La
presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv.
1 Lptca).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, la petizione è accolta.
§ E’ accertato l’obbligo da
parte della CV 1 di assicurate ai fini previdenziali AT 1 quale lavoratore
dipendente nel periodo 1° gennaio 2006 - 30 aprile 2011.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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