34.2013.17
Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Sentenza di condanna. Rigetto definitivo dell'opposizione. Spese processuali
7 agosto 2013Italiano10 min
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Incarto
n.
34.2013.17
rg/gm
Lugano
7 agosto 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 22 marzo 2013 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per
contratto sottoscritto il 12 gennaio/12 febbraio 2010CV 1, quale datore di lavoro,
ha affidato l’attua-zione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi
dipendenti alla Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale
obbligatoria, con effetto dal 1. gennaio 2010 (doc. A/2).
1.2 Stante
il ritardo nel pagamento dei premi dovuti per un ammontare complessivo
(comprensivo di interessi e spese) di CHF 7'587.55 (valuta 26 gennaio 2012,
cfr. estratto conto sub doc. A/16), disdetto – dopo l’invio di diffide (doc.
A/9-10) – il contratto d’adesione per il 31 dicembre 2011 (doc. A/10, 12) e
adite le vie esecutive con PE n. 1557697 dell’UF di __________ (doc. A/13), con
la petizione in rassegna la fondazione suddetta chiede la condanna della CV 1 al
pagamento del summen-zionato importo oltre interessi al 5% dal 26 gennaio 2012
nonché della somma di CHF 73.-- per spese di precetto esecutivo. Postula altresì
il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suevocato precetto come
pure la rifusione delle spese ripetibili.
1.3 La
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il
termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine
perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previden-za possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchia-ia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono
per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni
minime previste dalla legge.
2.3 Nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine
di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata,
nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione,
risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.
Le persone assicurate,
le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del loro
versamento sono regolati nel contratto di affiliazione (doc. A/2), nelle
condizioni contrattuali (doc. A/4) e nel piano di previdenza (doc. A/3).
Le persone assicurate e
Fatti
i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc. A/6-7). Dalla
documentazione in atti si evince che il calcolo dei contributi in rassegna è
stato effettuato conformemente alle disposizioni contrattuali, a quelle del
piano di previdenza e della LPP. L'importo chiesto con la petizione di CHF
7'587.55 (comprensivo di interessi di conto corrente) oltre interessi di mora
del 5% dal 26 gennaio 2012 (cfr. art. 66 cpv. 2 LPP; art. 104 CO; cfr. Brühwiler, cit., p.
46; cfr. cifre V6 e V7 delle condizioni contrattuali), può quindi essere
riconosciuto.
Dal
fascicolo emerge che oltre ai contributi sono stati addebitati al datore di lavoro
complessivi CHF 700.-- per spese (CHF 100.-per diffida, CHF 200.-- per informazione
obbligatoria al comitato della cassa e CHF 500.-- per misure d’incasso). Tali
spese vanno riconosciute in quanto previste dal regolamento dei costi (agli
atti sub IV).
Quo
all’ulteriore spesa fatta valere dall’attrice – CHF 73.-- per spese relative
all’emissione del PE n. 1557697 dell’UE di Lugano (cfr. doc. A/13) – va
osservato che essa segue le sorti dell’ese-cuzione e non può essere imposta né
dall’assicuratore né dal tribunale in quanto costituisce un accessorio del
credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con
Considerandi
successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla
somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che
sia necessaria un’esplicita pronun-cia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
Ne
consegue che il credito complessivo di spettanza dell’istituto di previdenza
attore deve essere cifrato in CHF 7'587.55.
2.5
Chiesta
è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al
summenzionato PE n. 1557697 del 4 giugno 2012 dell’UE di Lugano.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
Dispositivo
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,
nella misura di CHF 7'587.55, senza che la fondazione creditrice debba
previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.6 Giusta
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza
federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura
in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce
un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni
sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3
Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria
richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La
temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione
palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che
le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte convenuta.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere
valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il
datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure
esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente
infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce
in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento
delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa
FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto
esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta
giurispruden-za, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 300.--.
2.7 L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia
agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza
professionale obbligatoria la somma di CHF 7'587.55 oltre interessi al 5% dal
26 gennaio 2012.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. 1557697 del 4 giugno 2012
dell’UE di Lugano.
2.- La
tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico
della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti