34.2013.2
Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio
7 ottobre 2013Italiano10 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2013.2
RG/sc
Lugano
7
ottobre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli l’11/14 gennaio 2013 dalla
Pretura di Bellinzona e che oppone
1. AT 1
2. AT 2
a
1. CV 1 d'ignota
dimora
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
pronunzia 26 giugno 2012, passata in giudicato il 5 settembre 2012, il Pretore
aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato
il 2 dicembre 1982 da CV 1 e AT 1. Quo agli aspetti previdenziali, al dispositivo
n. 3 il Pretore ha stabilito una ripartizione a metà dei rispettivi averi
pensionistici accumulati durante il matrimonio, disponendo la trasmissione
dell’incarto, dopo crescita in giudicato del giudizio, al Tribunale cantonale
delle assicurazioni per la decisione di sua competenza (cfr. I).
1.2 L’11/14
gennaio 2013 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (cfr.
art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011 e art. 142 cpv. 2 CC in
vigore sino al 31 dicembre 2010; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza
e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente
di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2
LFLP). In particolare, e come si vedrà meglio nel prosieguo, dalla
documentazione prodotta e dalle dichiarazioni di parte è emerso, da un lato,
che nessuno dei due ex coniugi disponeva di averi previdenziali al momento del
matrimonio, dall’altro che al passaggio in giudicato di divorzio CV 1 disponeva
di un avere previdenziale di CHF 34'422.91 presso la CV 2 (cfr. V), dove pure AT
1 (ora AT 1) disponeva di un avere di CHF 6'517.73 (cfr. IV). Delle ulteriori risultanze
istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti si dirà più
diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/Geiser/Gächter
(ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.
1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio
e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere
di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli
interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati
durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA
34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
Considerandi
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
Come accennato (cfr. supra consid. 1.3), dalla documentazione
in atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate) non risulta che
gli ex coniugi __________ disponessero di averi previdenziali al momento del
matrimonio. CV 1 è stato assicurato dal 1. gennaio 2001 al 1. ottobre 2009 alla
__________ quale dipendente di __________, dove ha accumulato un capitale
previdenziale di CHF 26'163.50 (cfr. VI/2, XI, XVII/1-7 dove sono stati esposti,
da parte dell’istituto di previdenza su richiesta del Tribunale, i motivi alla
base della quantificazione del capitale accumulato in suddetto periodo), importo
che nel maggio 2010 è stato trasferito sul conto di libero passaggio n. __________
presso la CV 2 (cf. Vbis, VI/1, XI); su questo conto alla crescita in giudicato
del divorzio (momento determinante ai fini del riparto, cfr. supra consid. 2.3)
l’ex marito disponeva di un avere divisibile di CHF 34'422.91 (cfr. V).
AT
1, invece, risulta essere stata assicurata dal 1. gennaio 2002 al 10
ottobre 2009 alla __________, anch’essa quale dipendente di __________, accumulando
un capitale previdenziale di CHF 6’397.55 (cfr. VII/2-3), che nel giugno 2010 è
stato anch’esso trasferito su un conto di libero passaggio della AT 2 (conto n.
__________; cfr. IVbis); al passaggio in giudicato del divorzio su questo conto
vi era un capitale divisibile di CHF 6'517.73 (cfr. IV).
Per
il resto entrambi gli ex coniugi non risultano aver effettuato, nel periodo determinante,
prelievi anticipati per il finanziamento dell’abitazione giusta l’art. 30c LPP,
né che a loro favore vi siano stati versamenti in contanti ai sensi dell’art. 5
LFLP.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione
stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta a saldo
(art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di CHF 13'952.60
([34'422.91– 6'517.73] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto,
la somma di CHF 13'952.60, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt.
8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a
quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a far tempo dal 5 settembre 2012 e sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile
2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003), dovrà essere accreditata a favore di
AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la AT 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA
B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 34'422.91.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 6'517.73.
3.- E'
fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto di libero passaggio n. __________
intestato a CV 1 e a favore del conto di libero passaggio n. __________ intestato
a AT 1, la somma di CHF 13'952.60 oltre interessi compensativi ai sensi
dei considerandi a datare dal 5 settembre 2012.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti