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Decisione

34.2013.2

Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio

7 ottobre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre

agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli

istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/Geiser/Gächter

(ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.

1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta

l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli

artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente

agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio

e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti

al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere

di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli

interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati

durante il matrimonio non sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di

principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza

(DTF 132 V 236).

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA

34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio (la chiave di ripartizione decisa

dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP

e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine

adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile

Considerandi

svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel

campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

Come accennato (cfr. supra consid. 1.3), dalla documentazione

in atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate) non risulta che

gli ex coniugi __________ disponessero di averi previdenziali al momento del

matrimonio. CV 1 è stato assicurato dal 1. gennaio 2001 al 1. ottobre 2009 alla

__________ quale dipendente di __________, dove ha accumulato un capitale

previdenziale di CHF 26'163.50 (cfr. VI/2, XI, XVII/1-7 dove sono stati esposti,

da parte dell’istituto di previdenza su richiesta del Tribunale, i motivi alla

base della quantificazione del capitale accumulato in suddetto periodo), importo

che nel maggio 2010 è stato trasferito sul conto di libero passaggio n. __________

presso la CV 2 (cf. Vbis, VI/1, XI); su questo conto alla crescita in giudicato

del divorzio (momento determinante ai fini del riparto, cfr. supra consid. 2.3)

l’ex marito disponeva di un avere divisibile di CHF 34'422.91 (cfr. V).

AT

1, invece, risulta essere stata assicurata dal 1. gennaio 2002 al 10

ottobre 2009 alla __________, anch’essa quale dipendente di __________, accumulando

un capitale previdenziale di CHF 6’397.55 (cfr. VII/2-3), che nel giugno 2010 è

stato anch’esso trasferito su un conto di libero passaggio della AT 2 (conto n.

__________; cfr. IVbis); al passaggio in giudicato del divorzio su questo conto

vi era un capitale divisibile di CHF 6'517.73 (cfr. IV).

Per

il resto entrambi gli ex coniugi non risultano aver effettuato, nel periodo determinante,

prelievi anticipati per il finanziamento dell’abitazione giusta l’art. 30c LPP,

né che a loro favore vi siano stati versamenti in contanti ai sensi dell’art. 5

LFLP.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione

stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta a saldo

(art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di CHF 13'952.60

([34'422.91– 6'517.73] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto,

la somma di CHF 13'952.60, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt.

8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a

quello praticato dall'istituto debitore – maturati

su tale importo a far tempo dal 5 settembre 2012 e sino al momento

dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile

2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003), dovrà essere accreditata a favore di

AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la AT 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA

B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 34'422.91.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 6'517.73.

3.- E'

fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto di libero passaggio n. __________

intestato a CV 1 e a favore del conto di libero passaggio n. __________ intestato

a AT 1, la somma di CHF 13'952.60 oltre interessi compensativi ai sensi

dei considerandi a datare dal 5 settembre 2012.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti