34.2013.22
Debitore della prestazione di invalidità LPP non è l'istituto di previdenza dell'attuale datore di lavoro, ma quello del precedente, considerato come l'inabilità rilevante sia insorta in epoca precedente l'inizio dell'ultima attività lavorativa
18 settembre 2013Italiano76 min
(DTF 118 V 45 consid. 5; STF del 6 marzo 1996 in re S.P, del 20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; cfr. Moser,
Source ti.ch
Incarto
n.
34.2013.22
FC
Lugano
18 settembre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 2 maggio 2013 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
1. CV 1
1 rappr. da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nata nel __________, di
formazione venditrice, dal 1. maggio 2002 sino al 31 ottobre 2003 ha lavorato alle dipendenze della __________ in qualità di responsabile degli acquisti ed è
stata quindi assicurata ai fini previdenziali, per il tramite del datore di
lavoro, alla CV 2 (in seguito: Cassa CV 2). A far tempo dal 1. novembre 2003 è
stata assunta alle dipendenze della __________ con la funzione di “venditrice/operatrice
di cassa” rispettivamente “capo cassiera”, quindi, assicurata previdenzialmente
alla CV 1 (in seguito: Cassa CV 1; doc. E).
Nel corso del 2003 AT 1,
che presenta dalla nascita una forte miopia (poi ricondotta alla diagnosi di
miopia permagna bilaterale congenita), ha manifestato ripetute rotture e emorragie
retiniche che hanno reso necessario un intervento e trattamento laser della
retina e relative cure il 6 maggio 2003, con successivi periodi di inabilità
lavorativa intera e parziale.
Una domanda all'assicurazione
invalidità tendente all'assegnazione di prestazioni per adulti AI presentata
dall’assicurata il 17 giugno 2003, è stata respinta con decisione del 7 agosto
2003 dell’Ufficio AI del Canton __________, non avendo la richiedente presentato
un’inabilità lavorativa ininterrotta di almeno un anno (doc. AI 18-2, 18-47,
doc. VIII/8).
Trasferito il proprio
domicilio in Ticino, successivamente ad un periodo di ripresa dell’attività
lavorativa in misura completa (dal 1. novembre 2003 al marzo 2004), a seguito di
nuovi problemi agli occhi, i medici hanno certificato nuovamente un’incapacità
lavorativa totale dal 3 marzo 2004 al 20 aprile 2004, dal 12 giugno al 1.
agosto 2004 e dal 12 ottobre al 1. novembre 2004 e in seguito praticamente in
modo ininterrotto in misura del 50%.
Dal 1. gennaio 2005
l’assicurata ha ridotto la propria attività lavorativa a metà tempo.
1.2. Il 4 gennaio 2005 AT 1 ha
presentato una nuova domanda di prestazioni AI, in quanto affetta da "miopia
permagna congenita, maligna bilateralmente” indicando che il danno alla salute
esisteva dalla nascita con peggioramento nel maggio 2004 con distacco retinico (cfr.
atti AI).
Esperiti gli accertamenti
del caso, con provvedimento del 23 novembre 2005 / 2 febbraio 2006, cresciuto
incontestato in giudicato, l'Ufficio AI ha accolto la domanda e accertato un
grado d’inabilità lavorativa del 50% a far tempo dal mese di ottobre 2004 e, di
conseguenza, riconosciuto alla richiedente una mezza rendita a decorrere dal 1.
ottobre 2005 (doc. AI 31-1).
1.3. si è in seguito rivolta
all’istituto di previdenza presso il quale era affiliata a dipendenza
dell’attività lavorativa svolta per la __________ postulando l’erogazione di
una rendita di invalidità della previdenza professionale. La Cassa CV 1 ha tuttavia
negato la concessione della prestazione sostenendo che l’incapacità lavorativa
motivante l’invalidità era insorta nel periodo precedente l’entrata in servizio
per la __________, invitandola a rivolgersi all’istituto previdenziale presso
il quale era assicurata nel maggio 2003, momento in cui era insorta la
problematica alla vista (doc. L, AF, VIII/15).
Dal canto suo la Cassa CV
2 ha pure rifiutato la concessione delle prestazioni di invalidità sostenendo
che l’incapacità lavorativa alla base dell’invalidità era insorta in un periodo
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con __________ e meglio
nell’ottobre 2004, come stabilito dall’AI nella decisione 23 novembre 2005
(doc. P, T, AD, VIII/16).
1.4. In data 2 maggio 2013 AT 1,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato petizione al TCA nei confronti sia
della Cassa CV 1 sia della Cassa CV 2, tendente all’ottenimento di una rendita
di invalidità della previdenza professionale dal 1. ottobre 2005 (I).
1.5. Con risposta di causa del 4
giugno 2013 la Cassa CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, ha chiesto di
respingere la petizione nei suoi confronti. Secondo la Cassa infatti durante il
periodo in cui l’attrice era alle dipendenze di __________ era subentrata un’incapacità
lavorativa di rilievo, vale a dire duratura e almeno del 20%, che in seguito
non aveva subito interruzioni significative. Essendo quindi la causa alla base
dell’incapacità lavorativa motivante l’invalidità da ascrivere ad un periodo
precedente all’affiliazione presso la Cassa CV 1, quest’ultima cassa non poteva
venir chiamata a rispondere delle relative prestazioni di invalidità che per
contro andavano erogate dall’istituto previdenziale cui l’assicurata era
affiliata a dipendenza della sua attività svolta per __________.
1.6. Dal canto suo, con risposta
del 3 giugno 2013 la Cassa CV 2 ha chiesto di respingere la petizione nei suoi
confronti ritenendo responsabile delle prestazioni previdenziali a favore
dell’attrice la Cassa CV 1. A suo dire, conformemente alla decisione dell’AI,
l’incapacità lavorativa alla base dell’invalidità era iniziata nell’ottobre
2004 e, quindi, in un momento ampiamente successivo alla cessazione del rapporto
di lavoro con __________, avvenuta il 31 ottobre 2003. Del resto all’uscita
dalla Cassa l’attrice era pienamente abile al lavoro tanto è vero che con
effetto dal 1. novembre 2003 era entrata alle dipendenze della __________.
considerato in diritto
2.1. Il 1. gennaio 2005 è entrata
in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato
numerose disposizioni.
In proposito
deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale,
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di
principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle
conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329 e 445, 129 V 1 consid. 1.2.; 127 V
466; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).
La loro
applicazione non causa difficoltà nell’ipotesi in cui si è confrontati con un
avvenimento unico, che può essere facilmente isolato nel tempo (SVR 1994 BVG
no. 12 p. 31).
Nel caso di una situazione
durevole, non ancora evoluta nell’istante in cui interviene il cambiamento di
legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo vi sia una disposizione
transitoria che prevede il contrario. In tal caso non vi è retroattività vera e
propria (si tratta della cosiddetta “retroattività impropria”, DTF 121 V
consid. 1a e dottrina ivi citata; cfr. anche R. Schnyder,
Minimal Standards im nichtstreitigen Verfahren der beruflichen Vorsorge,
Referat am 477 Veranstaltun des schw. Institut für Verwaltungskurse, St.
Gallen, p. 11). Per quanto riguarda in particolare il diritto e l’ammontare
della rendita di invalidità (o l'esistenza di una eventuale sovrassicurazione)
sono di principio determinanti le norme vigenti al momento della nascita del
diritto alle prestazioni e non già quelle applicabili all’epoca in cui è
iniziata l’incapacità lavorativa che ha causato l’invalidità (DTF 121 V 97; SZS
1997 p. 411).
In effetti la situazione
di fatto dalla quale deriva il diritto alle prestazioni non è l’inizio
dell’incapacità di lavoro, considerata come evento isolato nel tempo, bensì
l’incapacità di lavoro come tale, che è uno stato di fatto duraturo. La
situazione giuridica che dà luogo ad una rendita di invalidità dura, quindi,
fino al momento della nascita del diritto alle prestazioni (DTF 121 V 101
consid. 1c).
Questi principi valgono
anche in caso di mutamento delle disposizioni regolamentari o degli statuti dei
fondi di previdenza.
Di
conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una
rendita di invalidità della previdenza professionale dovuta all’attrice a
dipendenza di un’inabilità lavorativa fissata dall’Ufficio AI a far tempo dal
mese di ottobre 2004 con conseguente diritto ad una rendita di invalidità a far
tempo dal 1. ottobre 2005 (cfr. 1.2), tornano di principio applicabili le
disposizioni di diritto materiale della prima revisione della LPP del 3 ottobre
2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti (cfr. STFA U 158/03 del 26 novembre 2003; C 205/03 del 24 maggio 2004).
Analogamente nel presente
caso applicabile è quindi di principio il tenore del regolamento degli istituti
previdenziali convenuti in vigore nel momento in cui è sorto l'eventuale
preteso diritto ad una rendita della previdenza professionale di AT 1 (cfr. in
proposito i considerandi che seguono).
2.2. Oggetto
del contendere è l’assegnazione a di una mezza rendita d'invalidità della
previdenza professionale da parte della Cassa CV 1 (presso cui l’attrice è
stata assicurata dal 1. novembre 2003) rispettivamente della Cassa CV 2 (assicuratore
LPP dal 1. maggio 2002 al 31 ottobre 2003).
Nel
merito controversa è la questione di sapere presso quale istituto di previdenza
era assicurata l’attrice nel momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro che
ha poi portato all'invalidità.
Le parti convenute non
contestano infatti né l’invalidità né il diritto ad una rendita della
previdenza professionale a favore di , ma negano di essere le debitrici della
prestazione.
La Cassa CV 2 respinge la
pretesa, sostenendo che al momento in cui è insorta l’incapacità lavorativa che
ha poi condotto all’invalidità, vale a dire, secondo le conclusioni dell’Ufficio
AI, nell’ottobre 2004, l’attrice non era più assicurata presso di lei.
La Cassa CV 1, dal canto
suo, rifiuta invece l’erogazione della prestazione ritenendo che l’incapacità
lavorativa che ha portato all’invalidità è subentrata in un momento anteriore
all’affiliazione dell’attrice alla Cassa CV 1, e meglio nel maggio 2003. La
stessa non avrebbe subito in seguito delle interruzioni tali da rompere la
connessione materiale e temporale con la successiva invalidità.
2.3. Secondo l’art. 23 LPP, che è
una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni
d’invalidità fra l’altro le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per
almeno il 40% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di
lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che
l’interessato sia assicurato nell’istante della nascita dell’invalidità (DTF
120 V 116 consid. 2b, 118 V 898; SZS 1995 p. 464 consid. 3b;
SVR 1998 BVG Nr. 19, 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a;
Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).
L'evento
assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di
un'incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia, secondo la
giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008
consid. 3.2; VSI 1998 pag. 126; STF B 95/04 del 10 gennaio 2005; B 100/00 del
16 febbraio 2001 e B 78/99 del 2 agosto 2000), non la nascita dell'invalidità
vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a).
Se una persona, malgrado
l’esercizio di un’attività lavorativa e relativo pagamento del salario, di
fatto è incapace al lavoro in misura rilevante, se quindi è in grado o meno di
apportare il suo consueto rendimento oppure solo un rendimento ridotto a causa
dei problemi alla salute, deve essere esaminato dal giudice d’ufficio con ogni
cura (STF B 95/03 del 29 giugno 2004 e B 81/03 del 9 novembre 2004).
L’incapacità lavorativa rilevante consiste in una perdita della capacità
produttiva funzionale nella precedente professione oppure nelle proprie
funzioni rispettivamente in una produttività ridotta rispetto al normale a
causa dello stato di salute; in altre parole per incapacità lavorativa
rilevante s’intendono gli effetti del danno alla salute che si ripercuotono sul
rapporto di lavoro come ridotto rendimento, facile stancabilità, irritabilità
verso colleghi o altro (SZS 2003 p. 356 e 434; DTF 114 V 286 consid. 3c): di
conseguenza ci si deve di principio fondare sulle circostanze che si sono
manifestate da un punto di vista del diritto del lavoro: una deroga è
ammissibile solo con cautela, per non stemperare la protezione assicurativa
(SZS 2003 p. 356 con riferimento al caso di un assicurato che aveva ripreso al
100% l’attività lavorativa ma aveva continuato a soffrire di forti dolori; il
TFA ha negato di conseguenza che ci fosse stato un recupero della capacità
lavorativa negando quindi l’obbligo di prestare del nuovo istituto
previdenziale). Nel caso di un disturbo depressivo recidivo la perdita di
prestazioni o di rendimento dell’assicurato deve manifestarsi ai sensi del diritto
al lavoro, segnatamente nella forma di una riduzione delle prestazioni con
conseguente constatazione o ammonimento da parte del datore di lavoro o in
quella di assenze per malattia rilevanti. Determinati sono le concrete
circostanze del caso concreto, segnatamente quelle che si sono manifestate a
livello lavorativo e in particolare gli eventuali accordi venuti in essere con
il datore di lavoro, il quale deve comunque aver notato la perdita di
prestazioni o di rendimento. Un’incapacità lavorativa medico-teorica che viene
constatata solamente anni dopo con effetto retroattivo non è invece sufficiente
(STF B 95/03 del 29 giugno 2004; STF B 13/01 del 5 febbraio 2003 citata in SZS
2003 p. 434; STF B 49/03 del 23 settembre 2004).
Il richiedente dev'essere
quindi assicurato secondo la LPP al momento dell'insorgenza dell'incapacità
lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge
l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b;
SZS 2002 p. 155 seg., 1995 p. 465 consid. 4a, SZS 1994 p. 469).
Questa soluzione è stata
introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il datore di lavoro
disdice il contratto prima che sia trascorso l’anno di attesa ai fini
dell’erogazione della rendita AI e, quindi, della LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).
Di conseguenza il fondo di
previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta
incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche
se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già
stato sciolto (cfr. SVR 1998 LPP no. 14; SVR 1994 p. 38; DTF 118 V 98). D’altra
parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se
l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto
assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale
e temporale (SZS 2003 p. 356).
Fatti
I medesimi principi
valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni
statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b, DTF 117 V 332 consid. 3).
Essi non sono per contro direttamente applicabili nel caso in cui l’assicurato
continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro e questi cambia istituto di
previdenza: in questo caso bisogna infatti esaminare se, e nell’affermativa in
quale estensione e a quali condizioni, il nuovo istituto di previdenza ha
ammesso l’assicurato secondo il proprio regolamento (cfr. il citato SVR 2004
BVG 18 p. 57; cfr. SZS 2005 p. 243).
Qualora,
inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di
previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità
si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale
(DTF 118 V 45 consid. 5; STF del 6 marzo 1996 in re S.P, del 20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; cfr. Moser,
Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49; STCA non pubbl.
del 15 marzo 2000 in re N., 34.1999.17).
Va altresì ulteriormente
ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che
l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio
del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI; è
sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al
momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità
(cfr. SVR 1997 BVG N° 80).
2.4. L’art. 26 LPP stabilisce che,
per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per
analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione
invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle
sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,
fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 p. 464 consid.
3b).
Per l'art. 29 cpv. 1 lett.
b LAI (nella versione, applicabile in concreto, in vigore sino al 31 dicembre
2007) il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più presto nel momento in
cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro almeno il 40% in media.
Per l’art. 24 cpv. 1 LPP
infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso
dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido
per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un
quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%. .
Nell’ambito
della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza
possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che
l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo
della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria
(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11
settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735 p. 273
; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2009, ad art. 24 n. 16 p. 93).
2.5. L’art. 4 LAI (in relazione
con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con
incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che
si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi
non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109
V 28; SZS 1995 p. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).
In ambito AI va pertanto
valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua
professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni
ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;
Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 488). Le
attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con
l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.
Per la stretta relazione
esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro
emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria
e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V
210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).
Secondo la giurisprudenza,
nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono
vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel
che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;
SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG nr. 15 consid. 3c; non c’è vincolo
invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità, cfr. H. U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, all’art. 24, n. 1), ma ugualmente
per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,
parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al
lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF
134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e
riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155,
SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2, SVR 1994
BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti
il medesimo (Stauffer, op. cit., p. 24). Accertamenti separati del
grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in
contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid.
4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di
previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la
giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).
Questo vincolo vale nell’ambito
della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento previdenziale si basa
sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V
308).
L’istituto di previdenza
non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.
Innanzitutto, a titolo
generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni
dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili
(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208, 212, 215 e 218, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57
consid. 2a; SZS 1996 p. 47; STFA del 30 novembre 1993; B 38/92, in
Plädoyer 1994 p. 66; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V 308
dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la
valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per
l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al
momento in cui la decisione è stata presa).
D’altra parte, la
giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di
previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere
chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale obbligo di
notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in
vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura pendente
innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e
ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione
dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto
così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona
invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non
attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V
273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF 9C-684/2008
del 18 settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio 2005; B 66/04 del 21 settembre
2004; B 3/03 del 31 dicembre 2003; B 68/03 del 16 dicembre 2003; B 81/02 del 9
gennaio 2004; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv.
1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di sapere se un
difetto di notifica di una decisione può venir sanato successivamente,
segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque
in possesso della decisione, deve, secondo il TFA, venir esaminata in ogni caso
concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006 consid. 367; per una
sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C-689/2008 del 25 febbraio
2009).
Secondo il TFA infine,
considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di
sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna
ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a
quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI)
erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui
quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza
professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF
9C-684/2008 del 18 settembre 2009; B 50/99 del 14 agosto 2000; B 79/99 e 4/00
del 26 gennaio 2001; B 83/04 del 25 aprile 2006). Ne discende che la fissazione
della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non esclude che
l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della
previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già
precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e
2005 p. 241; STF B 47/98 dell’11 luglio 2000 e B 81/03 del 9 novembre 2004).
In virtù dell’art. 6 LPP
(che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze
minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la
previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 p. 465/466 consid.
4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore
dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado
d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di
previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 p.
466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al
concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione
dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa
appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 p. 155; 1996 p. 48 consid. 2b e
2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2°, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V
208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).
Inoltre, se il concetto di
invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle
conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto
conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su
elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si
fonda su altri criteri (SZS 1997 p. 71, 1996 p. 56; DTF 118 V 73 consid. 1, 117
V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg).
Secondo la giurisprudenza
la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv.
Considerandi
2.
LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei
loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono
conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni
sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF
111.
V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In
altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono
comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo
(STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).
2.6
Va ancora precisato che
secondo la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare
la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad
esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una
misura atta a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un
nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di
invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno
versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264
consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art.
23.
LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de
prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité
assurée"; cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STF B 64/99 del 6
giugno 2001).
Secondo la giurisprudenza
federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la
prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in
un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre
sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e
temporale.
Vi è connessione
materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è
essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al
precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.
La connessione
temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità
lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale
connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è
nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di
remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale
(cfr. SZS 2002 p. 156; DTF 134 V 21, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid.
2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il
TFA:
" l’ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre
de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs
années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail." (DTF
120.
V 117 consid. 2c)
In tal caso il vecchio
istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M.
Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p. 210).
Nella sentenza 6 dicembre
2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando dei chiarimenti a
quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato
che il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa,
rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente
esigibile confacente con il danno alla salute; questa deve permettere di
conseguire, per rapporto all’attività abituale, un reddito escludente il
diritto ad una rendita (consid. 5.3).
La giurisprudenza federale
ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro,
non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto
previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid.
2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito
che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se
l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata
un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993
B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).
Per risolvere tale
questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e
meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei
motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono
determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno
intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (DTF 134
V 22; SZS 2003 p. 510, 2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 p. 69segg.;
DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid.
2b). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il
riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre
mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da
ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da
ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è
piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa
l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il
riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei
risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e
riferimenti a SZS 1997 p. 67).
Relativamente al
presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della
dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui
motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente
nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì
configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in
secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere
che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo,
il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur
Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, p. 120ss,
in particolare 124).
2.7
Nella fattispecie, l’art. 30
del Regolamento della Cassa CV 2 (nella versione in vigore dal 1. gennaio 2005;
cfr. sopra al consid. 2.1 e DTF 121 V 97; cfr. anche le successive versioni,
doc. D1 e D3, D4) prevede, fra l'altro, l’erogazione della pensione di invalidità
disponendo quanto segue:
" Art. 30 Riconoscimento dell'invalidità
1.
Se una
persona assicurata è riconosciuta invalida dall'AI, viene considerata invalida
anche dalla CV 2, sempre che sia stata assicurata presso la CV 2 al momento in
cui si è verificata l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato
all'invalidità. Rimangono riservate le decisioni dell'AI ovviamente
insostenibili.
2.
Per
determinare il grado d'invalidità della CV 2 è determinante il grado
d'invalidità secondo l'AI:
Grado d'invalidità
dell'AI
Grado d'invalidità
della CV 2
Percentuale dell’assicura- zione
attiva residua
Inferiore al 40 %
(nessuna pensione)
100.
%
dal 40 %
25.
%
75.
%
dal 50%
50.
%
50.
%
dal 60 %
75.
%
25.
%
dal 70 %
100.
%
(pensione intera)
0.
%
3.
In caso di pensionamento
prima dell’età di pensionamento tecnica (art. 27), la persona assicurata non
può più essere riconosciuta invalida dalla CV 2, a meno che l'inizio
dell'invalidità ai sensi dell'AI non si sia verificato prima del pensionamento.
Art. 31 Inizio e fine del diritto
1.
Il diritto
alla pensione d'invalidità della CV 2 viene deciso dalla CV 2 quando è
disponibile la disposizione dell’AI e non inizia prima che l’AI inizi la
corresponsione.
2.
Se
l’accertamento dell’invalidità da parte degli organi dell’AI dura più di 365
giorni continui durante i quali la persona assicurata è stata inabile al lavoro
su ordine medico, o se le disposizioni dell’AI non sono ancora entrate in
vigore, il membro collettivo può inoltrare una richiesta alla CV 2 per ottenere
prestazioni dal primo del mese che segue il 365esimo giorno dell’assenza la cui
causa ha portato alla richiesta di prestazioni di invalidità all’AI. In tal
caso la decisione della CV 2 sulla pensione viene giustificata solo nei
confronti del membro collettivo. Anche i pagamenti vanno al membro collettivo
finché l’AI non si sarà pronunciata. In seguito alla disposizione dell’AI, la CV
2.
si riserva il diritto di accertare, adeguare o revocare il diritto alla
persona assicurata e di esigere il rimborso, intero o parziale, di importi già
corrisposti. Inoltre la CV 2 si riserva il diritto di differire il pagamento
delle pensioni finché termina l’obbligo del membro collettivo di corrispondere
la retribuzione. Se invece della rendita l’AI corrisponde indennità
giornaliere, per il periodo del diritto a indennità giornaliere la CV 2 può sospendere
o ridurre le proprie prestazioni.
3.
Il diritto
alla pensione di invalidità della CV 2 si estingue:
a) alla fine
del mese nel corso del quale la persona che percepisce una pensione
d’invalidità decede;
b) alla fine
del mese nel corso del quale la persona che percepisce una pensione
d’invalidità ha riottenuto la sua abilità al lavoro e non ha più diritto a una
rendita dell’AI;
c) al più
tardi quando raggiunge l'età di pensionamento AVS regolare. In tal caso la pensione
di invalidità viene sostituita da una pensione di vecchiaia dello stesso importo.
Art. 32 Importo
della pensione d'invalidità
1.
L'importo
della pensione d'invalidità intera annua corrisponde alla pensione di vecchiaia
alla quale la persona assicurata avrebbe diritto al momento in cui raggiunge
l'età di pensionamento tecnica (art. 27).
2.
Le basi per
il conteggio della pensione d'invalidità sono l'ultima retribuzione soggetta a
contributi della persona assicurata e il suo avere di vecchiaia proiettato.
L'avere di vecchiaia proiettato corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato al
momento del riconoscimento dell'invalidità, maggiorato degli accrediti di
vecchiaia, con interessi, che sarebbero stati attribuiti alla persona assicurata
fino all'età di pensionamento tecnica (art. 27), se fosse rimasta in servizio
fino a tale data con la sua ultima retribuzione soggetta a contributi.
3.
In caso
d'invalidità parziale, l'importo della pensione intera è moltiplicato per il
grado d'invalidità della CV 2. La persona assicurata che percepisce una
pensione d'invalidità parziale della CV 2 è considerata
a. invalida
per la parte del salario assicurato all'inizio dell'inabilità al lavoro che
corrisponde alla percentuale della rendita AI;
b. attiva
per la parte del salario assicurato che corrisponde al grado dell'assicurazione
attiva residua. Per questa parte è dovuta una prestazione d'uscita alla fine
del rapporto di lavoro.
Art. 33
Modifica del grado d'invalidità
1.
Se in base ad
una modifica del grado d'invalidità sorge un altro diritto alla rendita dell'AI
o se cambia il grado d'invalidità fissato dalla CV 2, le prestazioni della CV 2
sono adeguate conformemente.
2.
Se una
persona invalida parziale è uscita con la parte attiva dell'assicurazione, e
la modifica del grado d'invalidità non è di competenza del nuovo istituto di
previdenza, la CV 2 decide secondo le basi attuariali ed i fatti giuridici.
3.
In caso di
recupero totale o parziale dell'abilità ai lavoro (riattivazione), si tiene
conto dell'adeguamento di pensione già concesso sulla parte della pensione
d'invalidità corrispondente (art. 25)." (Doc. D2)
Per quanto concerne invece il
Regolamento della Cassa CV 1 (nella versione in vigore nel 2005), gli art. 28
segg prevedono quanto segue:
" Art. 28 Definizione
d'invalidità
1.
Sussiste invalidità ai sensi del presente regolamento in
particolare quando, prima dell'età di pensionamento ordinaria, una persona
assicurata diventa, per lungo tempo o in modo permanente, totalmente o
parzialmente incapace al guadagno in seguito a malattia, lesione involontaria o
decadimento intellettuale o fisico. D'intesa con il medico di fiducia, il
consiglio di fondazione decide in merito all'esistenza di un'invalidità.
2.
Per determinare il diritto alle prestazioni il medico di
fiducia della cassa può tenere conto di rapporti medici già esistenti o di
documenti delle assicurazioni sociali. A richiesta e a spese della cassa, le
persone assicurate devono sottoporsi a una visita presso il medico di fiducia.
Se la visita viene rifiutata, la cassa può ridurre la rendita secondo il
proprio libero apprezzamento. Sono garantite le prestazioni d'invalidità ai
sensi della LPP.
Art. 29 Diritto
alle prestazioni, condizioni e durata della rendita d'invalidità
1.
Hanno diritto alla rendita d'invalidità le persone assicurate
che:
- nel senso
dell'assicurazione federale per l'invalidità, sono invalide per almeno il 40
per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro
la cui causa ha portato all'invalidità
- in seguito a
un'infermità congenita presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20
e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate
allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è
aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento
- diventate
invalide quando erano minorenni, presentavano un'incapacità al lavoro compresa
fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed erano
assicurate allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità
si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.
2.
II diritto alla rendita d'invalidità nasce dopo l'esaurimento
delle prestazioni salariali, sostitutive del salario o assicurative pari almeno
all'80 per cento del salario perso, di norma dopo 720 giorni d'incapacità
lavorativa permanente, totale o parziale, al più presto tuttavia secondo le
disposizioni della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità. Il
pagamento del salario e l'assicurazione d'indennità giornaliera vengono
finanziati complessivamente almeno per metà dalle imprese-CV 1.
3.
Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con il decesso
della persona avente diritto o quando cessa l'invalidità, al più tardi quando
nasce il diritto a una prestazione di vecchiaia in caso di pensionamento
ordinario. A partire da questa data, la rendita d'invalidità viene convertita
in una rendita di vecchiaia del medesimo importo.
4.
Se sussiste il diritto a una rendita intera d'invalidità, viene
automaticamente meno il diritto a una rendita di vecchiaia anticipata. Allo
stesso modo non sussiste alcun diritto a una rendita di vecchiaia anticipata
se presso l'assicurazione federale per l'invalidità o presso l'assicurazione
contro gli infortuni è pendente una richiesta di prestazioni d'invalidità
oppure se sussiste un'incapacità lavorativa che fa presupporre una successiva
invalidità.
Art 30 Ammontare della rendita d'invalidità
1.
Se sono soddisfatte le condizioni secondo gli art. 28 e 29,
alla persona assicurata viene versata una rendita intera d'invalidità se è
riconosciuta invalida almeno in misura del 70 per cento ai sensi
dell'assicurazione federale per l'invalidità, tre quarti di rendita in caso
d'invalidità minima pari al 60 per cento, mezza rendita in caso d'invalidità
minima pari al 50 per cento e un quarto di rendita in caso d'invalidità minima
pari al 40 per cento.
2.
La rendita intera d'invalidità ammonta al 70 per cento della
rendita di vecchiaia (prevedibile) calcolata all'età di pensionamento
regolamentare. Questa rendita è integrata da un supplemento dello 0.5 per cento
della rendita di vecchiaia prevedibile per ogni anno di assicurazione
acquistato nell'assicurazione completa al momento dell'inizio del versamento
delle prestazioni secondo l'art. 16 cpv. 1.
3.
Se la persona assicurata ha causato o aggravato la propria
invalidità intenzionalmente, commettendo una colpa grave, un crimine o un
delitto, il consiglio di fondazione ha la facoltà di ridurre temporaneamente o
permanentemente la sua rendita d'invalidità. Lo stesso vale se la persona
assicurata si oppone a un provvedimento di reintegrazione.
4.
La persona assicurata cui spetta una rendita d'invalidità ha
diritto a una rendita per ogni figlio che, nel caso di un suo decesso, potrebbe
richiedere una rendita per orfani. L'ammontare e la durata della rendita per i
figli si basano sulle disposizioni applicabili alle rendite per orfani.
Art. 31 Soppressione o modifica della rendita d'invalidità
1.
Il diritto a una rendita d'invalidità e a rendite per figli
d'invalidi si estingue se l'incapacità di guadagno cessa prima che la persona
beneficiaria di una rendita d'invalidità abbia raggiunto l'età di
pensionamento ordinaria. Se la persona assicurata non riprende la propria
attività lucrativa in seno alla comunità __________, ha diritto alla
prestazione d'uscita secondo l'art. 44 del regolamento.
Se tale prestazione d'uscita risulta inferiore all'avere di
vecchiaia ai sensi della LPP conteggiato dalla cassa, viene rimborsato questo
avere di vecchiaia.
2.
Una nuova regolamentazione della rendita d'invalidità ha luogo
secondo le disposizioni dell'art. 20 cpv. 9." (Doc. 26)
Dal tenore delle norme emerge
che il concetto di invalidità di entrambi i Regolamenti coincide con quello
della LPP e, quindi, della LAI.
Di conseguenza, poiché
l’assicurata è stata riconosciuta invalida ai sensi dell’AI (cfr. consid. 1.2),
e quindi della LPP, dev’esserlo anche ai sensi delle disposizioni del
Regolamento delle Casse convenute.
In particolare, ricalcando
essenzialmente l'art. 26 cpv. 1 v. LPP, che prescrive il rinvio alle
disposizioni della LAI per l'esame della nascita del diritto a prestazioni
d'invalidità, gli art. 30 e 31 (Cassa CV 2) e 28 e 29 (Cassa CV 1) dispongono
che la pensione d’invalidità decorre dalla nascita del diritto alla rendita
federale d'invalidità (AI).
2.8
Nel caso in esame litigiosa
è, come detto, l'assegnazione di una rendita d'invalidità della previdenza
professionale all’assicurata che soffre di miopia permagna bilaterale con
emorragie retiniche recidivanti, visus ridotto, stato dopo vitrectomia,
glaucoma secondario.
L’attrice è invalida ai sensi
dell'AI, in quanto dal 1. ottobre 2005 percepisce una mezza rendita di
invalidità per un’inabilità del 50% riconosciuta dagli organi dell’AI a far
tempo dall’ottobre 2004 (doc. AI 32-1; decisione 23 novembre 2005; cfr. consid.
1.2).
Come detto, le Casse
pensioni convenute non contestano l'invalidità dell’attrice, bensì il fatto di
essere le debitrici della relativa prestazione di invalidità.
La Cassa CV 2,
prevalendosi della decisione dell’AI, ritiene di non essere responsabile della
prestazione giacché nell’ottobre 2004 l’assicurata non era più assicurata
presso di lei, il rapporto di lavoro con Coop essendosi concluso già alla fine
di ottobre 2003.
La Cassa CV 1 per contro sostiene
che il danno alla salute all'origine dell'incapacità lavorativa che ha poi
causato l'invalidità - vale a dire la miopia permagna bilaterale e le relative
complicazioni - non sarebbe riconducibile al mese di ottobre 2004, ma, perlomeno
nella misura - rilevante ai fini previdenziali - del 20%, ad un momento
precedente all'assunzione da parte di __________ e, quindi, all'affiliazione
alla Cassa CV 1, per poi perdurare in seguito senza interruzioni di rilievo.
Ora, nella presente
fattispecie va innanzitutto rilevato che la decisione dell'AI del 23 novembre
2005.
attribuente all’attrice la mezza prestazione d'invalidità è stata
notificata solo alla Cassa CV 1 (doc. AI 32-1 e doc. H).
Ne discende che alla luce
della giurisprudenza del TFA (consid. 2.5 e DTF 132 V 1, 130 V 273, 129 V 75 e
150) almeno per quanto riguarda la Cassa CV 1 il diritto dell'assicurata alla
rendita d'invalidità della previdenza professionale non andrebbe esaminato in
modo autonomo, la data d'inizio dell'inabilità lavorativa fissata dall'AI per
far partire l'anno di carenza (art. 28 e 29 LAI), essendo di principio
vincolante ai fini previdenziali.
Conformemente alla
giurisprudenza ricordata sopra, l’istituto previdenziale può tuttavia scostarsi
dalla data d’inizio dell’inabilità lavorativa stabilita in ambito AI non solo
nel caso in cui le conclusioni dell’AI siano manifestamente errate, ma anche se
e nella misura in cui la conclusione dell’AI si sia fondata su valutazioni
essenzialmente determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità
in ambito AI (cfr. le citazioni al consid. 2.5 che precede).
In effetti va ricordato
che le premesse sulle quali si basa la valutazione ex art. 23 LPP rispetto a
quelle dell'art. 29 LAI in relazione con l'art. 29 ter OAI secondo cui:
" Vi è
interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 29
capoverso 1 LAI, allorché l'assicurato fu interamente atto al lavoro durante
almeno 30 giorni consecutivi."
non sono del tutto
equivalenti (cfr. in proposito STFA B 22/99 del 6 agosto 2001, B 78/99 del 2
agosto 2000; B 79/99 del 26 gennaio 2001 e 4/00 e B 50/99 del 14 agosto 2000;
cfr. STCA 34.2000.24 del 2 settembre 2002).
Mentre quindi ai fini
dell’AI è sufficiente un’attività lavorativa a tempo pieno di
“soli” 30 giorni consecutivi per interrompere l’anno di carenza ai sensi
dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. art. 29 ter OAI), nell’ambito della
previdenza professionale il tema della connessione temporale tra il danno alla
salute e la conseguente invalidità va valutato in maniera meno schematica.
Nella fattispecie
concreta, per effetto del ricordato disciplinamento legale in materia AI è
evidente che l’Ufficio AI poteva prescindere dall’esame dell’eventuale
esistenza di un’incapacità lavorativa precedente al mese di ottobre 2004,
considerato come, vista l’attività lavorativa svolta per quattro mesi
dall’assicurata alle dipendenze di __________ a tempo pieno a far tempo dal 1. novembre
2003.
(oltre al periodo dal 21 aprile all’10 giugno 2004 e dal 2 agosto all’11
ottobre 2004), un’eventuale incapacità al lavoro preesistente sarebbe comunque
stata interrotta ai sensi dell’art. 29ter OAI (cfr. SZS 2002 p. 271).
L’amministrazione non
aveva in altre parole necessità di chiarire l’eventuale valenza invalidante
delle patologie di cui è affetta l’attrice nel periodo precedente all’ottobre
2004, non potendo comunque un’eventuale inabilità avere degli effetti ai fini
dell’attribuzione effettiva della prestazione AI.
In questo senso quindi,
posto come ai fini della LPP è sufficiente un’incapacità lavorativa di rilievo ai
sensi dell’art. 23 LPP (vale a dire secondo, la giurisprudenza, duratura e di
almeno il 20%, cfr. VSI 1998 p. 126 e le citazioni sopra al consid. 2.3), per
costituire un evento assicurato ai sensi dell’art. 23 LPP, ne discende che la
fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio
AI non esclude a priori che un’incapacità lavorativa motivante il diritto a
prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata,
foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di
carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e 2005 p. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio
2000.
e B 81/03 del 9 novembre 2004). A maggior ragione, in queste condizioni,
la data d’inizio del periodo di carenza fissata dall’Ufficio AI non può essere
ritenuta vincolante ai fini delle eventuali prestazioni previdenziali dovute
(cfr. STFA del 21 gennaio 2005 nella causa B, B 32/03 e riferimenti).
In questa sede va quindi esaminato
liberamente se una eventuale limitazione della capacità lavorativa rilevante ai
fini previdenziali (vale a dire di almeno il 20%) sia sopravvenuta già prima
dell’ottobre 2004 e sia poi perdurata senza interruzioni di rilievo.
2.9
Dagli atti emerge che
l’attrice è affetta da una forte miopia, con diagnosi nel 2003 di miopia
permagna bilaterale congenita. Dal 2000 è stata in cura del dr. __________,
oftalmologo, il quale nel novembre 2002 ha attestato la presenza di una forte miopia (tanto forte da non poter essere quantificata con precisione con gli
strumenti in dotazione in studio) con insorgenza di ripetute emorragie
retiniche di origine non chiarita malgrado gli accertamenti specialistici da
lui predisposti (doc. AI 5-16). La situazione è sostanzialmente peggiorata nel
maggio 2003 quando l’assicurata ha subito una forte rottura e emorragia
retinica, con ospedalizzazione, trattamento laser della retina, diverse
complicazioni post operatorie e conseguenti vari interventi di risanamento
(doc. AI 5-17, 12-4, 18-8). L’interessata è stata in cura del dr. __________
all’ospedale di __________, della dr.ssa __________ (doc. AI 5-17, 5-12) e in
seguito, dopo il suo trasferimento in Ticino, dapprima del dr. __________ (doc.
AI 5-18) e in seguito, dall’agosto 2004, della dr.ssa __________.
A dipendenza di tale peggioramento
e delle relative cure che sono state dispensate, la dr.ssa __________ ha
attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 6 maggio al 13 giugno 2003 e del
50% in seguito e sino al 31 ottobre 2003 (doc. AI 5-12, 12-3).
A
motivo di un nuovo aggravamento avvenuto nel marzo 2004, con distacco retinico regmatogeno
all’occhio destro, è nuovamente stata attestata un’inabilità completa dal 2
marzo al 20 aprile 2004 e nuovamente dal 11 giugno al 1. agosto 2004. Il 3
marzo 2004 l’assicurata ha subito un intervento di vitrectomia via pars-plana,
endolaser, iniezione di silicone pesante per distacco retinico regmatogeno.
L’11 giugno 2004 è stato necessario procedere ad un nuovo intervento di
rimozione dell’olio di silicone, il 29 luglio 2004 un nuovo risciacquo della
camera anteriore (doc. AI 9-4) e il 13 ottobre 2004 un’ulteriore operazione
all’Ospedale di __________ dove pure è stata rioperata il 10 febbraio 2006
(doc. AI 9-4 e 9-6, 43-3, 59-8).
Dopo aver ripreso l’attività
lavorativa per due mesi e mezzo, dal 12 ottobre 2004 le è nuovamente stata
attestata un’inabilità lavorativa completa e dal 1. novembre 2004 al 50% a tempo
indeterminato, tuttora esistente (doc. AI 59-8, 8-2). In effetti il 13 ottobre
2004.
è nuovamente stata sottoposta ad un intervento di vitrectomia, coagulazione
endolaser, facoemulsificazione con impianto di lentina in camera posteriore (vedi
doc. AI 9-6, 43-7).
Professionalmente
l’assicurata, che era domiciliata a __________ nel canton __________, dopo aver
terminato un apprendistato quale commessa e lavorato in questa funzione, dal 1.
maggio 2002 è entrata alle dipendenze di __________ quale responsabile degli
acquisti (“Sachbearbeiterin Einkauf”, doc. AI 5-13). Il rapporto si è concluso con
effetto dal 31 ottobre 2003 a motivo della disdetta data dalla dipendente, la
quale si è trasferita in Ticino (doc. AI 16-8). Il certificato di lavoro
allestito da __________ riferisce che la dipendente ha lasciato il posto di
lavoro “a motivo” dei problemi di salute alla vista (doc. VIII/11). Nei periodi
di incapacità lavorativa (dal 6 maggio 2003 sino alla fine di ottobre 2003) l’interessata
ha percepito le relative indennità giornaliere dalla __________, assicuratore malattia
della __________ (doc. 11 e doc. AI 16-6).
Con effetto dal 1. novembre 2003
è quindi entrata alle dipendenze di __________ con la funzione di “capo
cassiera” (doc. E, 11), riducendo poi, con effetto dal 1. gennaio 2005, la
propria attività lavorativa al 50%, cambiando funzione da capo cassiera a
operatrice di cassa a motivo dei suoi problemi di salute (doc. AI 8-1).
Una prima domanda di
prestazioni AI del 17 giugno 2003 è stata respinta dall’Ufficio AI del Canton __________
con decisione del 7 agosto 2003 in assenza di una incapacità lavorativa
prolungata superiore al 40%, vale a dire non essendo ancora trascorso l’anno di
carenza legale (doc. AI 18-2, 18-47).
Con certificato 30 agosto 2004
la dr.ssa __________, specialista in oftalmologia, ha attestato quanto segue:
" Diagnosi:
- miopia permagna bilat. con:
- Bil degenerazione retinica miopica bilat.
-
OS stato dopo vitrectomia
via pars-plana, endolaser, iniezione di silicone pesante per distacco retinico
regmatogeno con PVR 03.03.2004
- OS
stato dopo intervento di rimozione di olio di silicone 11.06.04
-
OS stato dopo intervento di
risciacquo della camera anteriore 29.07.04
-
OD stato dopo
fotocoagulazione per degenerazioni regmatogene periferiche; stato dopo
fotocoagulazione di lacerazione a ferro di cavallo h.1, e per foro retinico h.
4.
Conosco la sopraccitata paziente dal 12 agosto 2004, ossia dopo
essere stata sottoposta all'intervento di risciacquo della camera anteriore
resosi necessario a causa del persistere di emulsione di olio di silicone in
camera anteriore con conseguente ipertono.
Mi consulta il 12.08.2004 in quanto da alcuni giorni accusa un
dolore persistente all'OS.
Quando effettua movimenti con la testa dal basso verso l'alto
riferisce inoltre di vedere un'ombra scura in quest'occhio.
La signora AT 1, che presenta una miopia estremamente elevata in
entrambi gli occhi (sf. -32.0 D bilat.) dopo l'ultimo intervento effettuato
all'OS presenta la seguente situazione:
visus OD (con lente a contatto) 0.4 parz., OS (con lente a
contatto) conta dita a ca. 30 cm.
Il segmento anteriore si presenta in OD calmo e senza particolarità,
in OS presenza di emulsione di olio di silicone. Pupille rotonde e prontamente
reagente alla luce, cristallino fisiologico.
La pressione intraoculare risulta in OS elevata a 38 mmHg. Viene
quindi dato inizio ad una terapia con Cosopt gcc. 2x1 OS e Diamox past. 125 mg
x 2. Con questo trattamento ai controlli successivi i sintomi risultano poi
migliorati e la pressione si normalizza a 15 mmHg.
L'esame del fondo oculare in midriasi mostra in OD una retina
estremamente sottile con degenerazioni atrofiche nonché la presenza di una
piccola emorragia intraretinica pontiforme alla periferia maculare superiore.
Sarà opportuno valutare prossimamente un'eventuale fotocoagulazione preventiva
dalle lesioni ad alto rischio.
Nella loggia vitrea dell'OS si riscontra la presenza di alcune
bolle di silicone residuo; retina con estesa degenerazioni atrofiche,
ubiquitariamente adesa.
Attualmente la signora AT 1 prosegue la terapia anti-glaucomatosa
sopra descritta e continua la terapia antiinfiammatoria topica prescritta dopo
l'intervento con Tobradex gcc., in attesa di effettuare prossimamente un nuovo
risciacquo della camera anteriore nel tentativo di asportare l'emulsione di
silicone. Secondo il chirurgo Dr. __________ che ha effettuato gli interventi,
non si pone per ora l'indicazione assoluta di asportare pure il silicone
residuo in camera posteriore.
Considerato l'alto rischio di recidiva di complicazioni retiniche
a causa della presenza di una miopia maligna bilat., nonché lo stato di
monoocularità (la paziente è infatti monocola funzionale OD) e l'occhio con
miglior visus vede con fatica 0.4 con una lente a contatto di sf. - 32.0 D,
verrà pure valutata l'idoneità per una eventuale rendita di invalidità.
La signora AT 1 infatti, capo-cassiera presso la __________, oltre
a dover sollecitare la vista deve pure svolgere lavori fisicamente piuttosto
pesanti, che risulterebbero controindicati in presenza di una situazione
retinica tanto delicata.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, la saluto
cordialmente." (Doc. AI 9/4-5)
Dal canto suo il dr. __________
nello scritto 6 ottobre 2004 alla dr.ssa __________ ha confermato le predette
diagnosi preannunciando l’effettuazione, il 13 ottobre 2004, di un intervento
chirurgico di vitrectomia, coagulazione endolaser, facoemulsificazione con
impianto di lentina in camera posteriore (vedi doc. AI 9-6, 43-7).
Nell’ambito dell’evasione della
seconda domanda di prestazioni presentata il 4 gennaio 2005 all’Ufficio AI del
Canton Ticino dove l’assicurata si era nel frattempo trasferita, con rapporto
del 13 gennaio 2005 la dr.ssa __________ ha concluso per un’inabilità
lavorativa del 50% dal 22 novembre 2004 ponendo le seguenti diagnosi:
" Miopia
permagna (-32,0 D) maligna bilaterale con:
- miopia permagna congenita
. complicazioni e aggravamenti dal 3/2004.
- degenerazioni miopiche retiniche bilat.
. stato dopo fotocoagulazione di lacerazioni retiniche bilat.
. stato dopo
intervento di vitrectomia + silicone + endolaser occhio sin. per distacco
retinico regmatogeno (3/04)
. stato dopo
multipli interventi per … di silicone residuo occhio sin. + asportazione del
cristallino e impianto di lentina." (Doc. AI 9/1)
A dipendenza dei
certificati medici emessi, __________, l’assicuratore perdita di guadagno della
__________, ha riconosciuto i seguenti periodi di inabilità lavorativa:
" 100% 02.03.2004
– 20.04.2004
100% 11.06.2004 – 01.08.2004
100% 21.10.2004 – 31.10.2004
50% 01.11.2004 – 13.11.2004
50% dal 22.11.2004 continua." (Doc. AI 21/1)
Nelle Annotazioni del 27
ottobre 2005 il medico SMR dr. __________ ha affermato:
" (…)
Diagnosi: miopia permagna bilaterale con
· emorragie retiniche recidivanti che
portano ad intermittenti peggioramenti dell'acuità visiva
· visus
con lenti a contatto 0,3 p, sinistra 0,4p
valutazione dr. __________, oculista del 26.6.2003:
- A sarebbe
lenta nell'esecuzione delle mansioni a causa difficoltà visive
L'A aveva ripreso l'attività lavorativa al 100% dal 1.11.2003
Attuale richiesta di rendita:
attività svolta: venditrice-operatrice di cassa, il 1.1.2005 per
problemi di salute ha cambiato funzione da capo cassiera a operatrice di cassa
IL __________: in pratica continua da 10.2004 al 50%
Diagnosi: miopia permagna con degenerazione retinica
periferica
■ stato
dopo vitrectomia OS il 3.3.2004
■ stato
dopo rimozione olio di silicone 6.2004
■ stato
dopo risciacquo camera anteriore 7.2004
Valutazione Ospedale __________ 8.2004: assicurata può riprendere
attività abituale
dr.ssa Jorio:
- IL 50% dal 22.11.2004
- Visus 0,4 parziale OD, 0,3 OS
- Ultimo trattamento Laser il 4.1.2005
- Ha smesso
attività di capo-cassiera perché non si sente più in grado di assumere le
responsabilità
- Limiti
funzionali: non sollevare pesi importanti, affaticamento visivo riduce capacità
lavorativa a 4-5 ore al giorno
Procedere:
sicuramente l'assicurata risulta inidonea per attività richiedenti
il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg e per attività richiedenti controlli ottici/lettura. In questo senso risulta plausibile una almeno parziale
inabilità nell'attività abituale di cassiera.
Richiedo ulteriori precisazioni alla dr.ssa __________ per
determinare meglio i limiti funzionali.
Per quanto concerne invece l'AGI non vi sono attualmente i
presupposti." (Doc. AI 25/1-2)
Il 7 novembre 2005 la dr. __________
ha precisato:
" Come
richiesto, volentieri rispondo ai suoi quesiti del 27.10.2005 per un
aggiornamento circa lo stato di salute della sopraccitata paziente.
- Quali
sono le ragioni per le quali un'attività senza necessità di alzare pesi
superiori ai 10 Kg e senza requisiti particolari per l'acuità visiva (tipo
attività nell'industria) non sia esigibile nella misura del 100%?
- Per
quali ragioni esattamente l'attività attuale di cassiera non risulta esigibile
in misura superiore al 50% (p.f. specificare in modo dettagliato)?
La signora AT 1 svolge l'attività di cassiera presso la __________.
Questa attività comporta normalmente anche spostamenti vari della merce e la
necessità di sollevare pesi. Per questo motivo la signora AT 1 ha dovuto
accordarsi con il datore di lavoro per evitare lavori di questo tipo.
L'attività di cassiera necessita inoltre pure di una buona acuità
visiva in quanto, benché oggigiorno questa attività sia facilitata da sistemi
automatizzati, è indispensabile un costante ed attento controllo della merce,
dei pagamenti e dei prezzi (non sempre di facile lettura). Questi devono
inoltre talvolta ancora essere digitati manualmente. La paziente riferisce
infatti che talvolta ha pure difficoltà a leggere le cifre sul display
luminoso.
Da notare che la signora AT 1 svolgeva l'attività di capo-cassiera
ma non sentendosi più sufficientemente sicura ed all'altezza di assumersi le
responsabilità legate a questa attività, ha lei stessa deciso di svolgere l'attività
di semplice cassiera.
I problemi visivi determinano inoltre la limitazione dell'attività
lavorativa a causa della presenza di un'anisometropia importante che la
paziente può correggere solo limitatamente con lenti a contatto, in quanto dopo
i ripetuti interventi all'OS e la presenza di un glaucoma secondario che
necessita di una terapia costante, ha sviluppato in quest'occhio
un'intolleranza alla lente a contatto, che si sforza di portare sull'OS almeno
durante le ore lavorative (sull'OD senza difficoltà).
Riassumendo, i motivi attuale che limitano l'attività della
signora AT 1 sono riconducibile a:
1) dover
limitare le attività che comportano un certo sforzo fisico (che farebbero
comunque parte delle normali mansioni di una cassiera presso la __________)
2) necessità di
uno sforzo visivo costante e intenso (in particolare uno sforzo accomodativo)
che comporta inoltre anche una certa responsabilità (controllare le cifre,
leggere prezzi, controllare il denaro, dare correttamente il resto ecc. ecc…)
3) limite di
sopportazione della lente a contatto all'OS. Dopo alcune ore infatti inizia a
provocare disturbi con dolore ed arrossamento congiuntivale. Per questo motivo
talvolta è costretta a portare solo la lente destra
4) anisometropia
importante quando non può portare la lente a contatto sinistra (OD con lente a
contatto di -32.0 D) e quindi ad un ulteriore affaticamento visivo e mancanza
di visione stereoscopica. Un'anisometropia di questa entità non ê correggibile
con occhiali.
A causa di questi problemi, come già discusso con la paziente e i
colleghi di __________ che hanno effettuato l'ultimo intervento all'OS, è
previsto nel prossimo futuro un intervento di facoemulsificazione ed impianto
di lentina all'OD. Questo intervento permetterebbe infatti di ridurre l'elevata
correzione miopica all'OD e potrebbe permettere alla paziente di portare degli
occhiali anziché costringerla alle lenti a contatto. Tuttavia, per i rischi di
questo intervento dovuti alla situazione retinica estremamente precaria, si è
preferito fino ad ora attendere diversi mesi dopo gli interventi all'OS e dopo
la fotocoagulazione dei fori retinici all'OD.
Qualora questo intervento venisse eseguito (probabilmente nei
primi mesi del 2006) e superato con successo, dopo un periodo di adattamento,
sarebbe ipotizzabile un aumento della capacità lavorativa (limitandone però
ancora la possibilità di sollevare pesi)." (Doc. AI 27/1-2)
Di conseguenza nel
rapporto medico 16 novembre 2005 il dr. __________ ha stabilito un’inabilità
lavorativa in ogni attività del 50% dall’ottobre 2004 affermando:
" (…)
Limiti funzionali
Limitazione sforzo fisico, peso massimo 10 kg.
Anisometropia importante con necessità
di portare lenti a contatto mai tollerati e quindi riduzione dell'orario
lavorativo possibile.
Affaticamento visivo importante
(…)
Raccomandazioni,
proposte SMR
Attività svolta: venditrice-operatrice
di cassa, il 1.1.2005 per problemi di salute ha cambiato funzione da capo
cassiera a operatrice di cassa.
IL __________: in pratica continua da
1.2004
al 50 %.
In considerazione del rapporto
dettagliato della dr.ssa Jorio la riduzione attuale della capacità lavorativa
risulta giustificata, capacità lavorativa non migliorabile in altra attività.
Possibile futuro miglioramento della
situazione visiva dopo previsto intervento di facoemulsificazione e impianto
di lentina OD, quindi prevedere revisione del caso a distanza di 1 anno
richiedendo rapporto dettagliato alla dr.ssa __________.
Per quanto concerne invece l'AGI non vi
sono attualmente i presupposti."
(Doc. AI 28/2)
Con
decisione 23 novembre 2005/2 febbraio 2006, l’Ufficio AI ha quindi ammesso una
limitazione della capacità lavorativa del 50% dall’ottobre 2004 e, di
conseguenza, concesso una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2005 (doc.
AI 30). La prestazione è quindi stata confermata in data 22 febbraio 2007 e 17
aprile 2009 (doc. AI 62-1, 75-1),
2.10
Secondo
questa Corte, in base ad un’accurata analisi delle certificazioni mediche
all'inserto, risulta provato con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1996 KV Nr. 85
p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b;
RAMI 1994 p. 210/211), che ai fini previdenziali l’inizio dell’incapacità lavorativa di rilievo e
suscettibile di originare l’attribuzione di una rendita d’invalidità della
previdenza professionale, è da far risalire al maggio 2003 e, quindi, ad un periodo
in cui l’assicurata era ancora alle dipendenze di __________.
Più
precisamente dagli atti risulta che il danno alla salute che ha
provocato l’insorgere dell’invalidità - e meglio la miopia permagna maligna bilaterale
congenita con conseguenti degenerazioni miopiche retiniche bilaterali, emorragie
e distacchi retinici recidivanti che portano a peggioramenti dell’acuità visiva
e visus ridotto, stato dopo multipli interventi quali vitrectomia con silicone,
endolaser per distacco retinico regmatogeno, stato dopo fotocoagulazione di
lacerazioni retiniche bilaterali, intervento di asportazione del silicone
residuo all’occhio sin. e asportazione del cristallino e impianto di lentina
(doc. AI 9-4, 3-04) - ha
subito un drastico peggioramento nel maggio 2003, con diminuzione della
capacità lavorativa dapprima totale e poi parziale nell’ultima professione
esercitata quale responsabile vendite così come in altre attività adeguate (ossia
leggere non implicanti il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg).
Secondo gli atti in effetti, nel corso della primavera
del 2003 l’assicurata (che lavorava alle dipendenze di __________ dal 1. maggio
2002) ha avuto un peggioramento delle sue condizioni subendo ripetute rotture e
emorragie retiniche con conseguente intervento chirurgico mediante laser il 6
maggio 2003 e successive complicazioni post operatorie e interventi di
risanamento (doc. AI 5-17, 12-4, 18-8). Le è quindi stata attestata un’inabilità
lavorativa sino al 13 giugno 2003. Dal 14 giugno 2003 l’inabilità si è ridotta
al 50% sino alla fine del mese di ottobre 2003, quando l’assicurata ha
terminato il suo contratto di lavoro per __________ (doc. AI 16-7, 12). Per le
citate inabilità lavorative l’assicurata ha percepito le indennità giornaliere dall’assicuratore
malattia del datore di lavoro (complete sino al 16 giugno 2003 e in seguito e
sino al 31 ottobre 2003 parziali 50%; doc. AI 16-6).
Iniziata quindi la collaborazione lavorativa per __________
dal 1 novembre 2003, con un pensum al 100% come “venditrice, responsabile
casse”, è stata attestata una nuova inabilità lavorativa completa già con
effetto dal 3 marzo 2004, allorquando l’assicurata ha subito un ulteriore
distacco retinico all’occhio destro che ha necessitato una vitrectomia e le
terapie del caso. Ad eccezione dei periodi di temporanea ritrovata abilità
lavorativa dal 21 aprile al 11 giugno 2004 (l’11 giugno 2004 ha subito un intervento di rimozione di olio di silicone e il 29 luglio seguente di risciacquo
della camera anteriore, doc. AI 9-4) e dal 2 agosto all’11 ottobre 2004, la
stessa è quindi perdurata sino al 1. novembre 2004 ed è quindi continuata in
misura parziale (50%) a tempo indeterminato. Il 12 ottobre 2004 e il 10
febbraio 2006 l’assicurata ha subito due ulteriori interventi chirurgici. Le
revisioni intraprese dall’Ufficio AI successivamente, hanno evidenziato una
situazione oftalmologica stabile dal punto di vista delle implicazioni sulla
capacità lavorativa e, quindi, portato alla conferma della mezza rendita di
invalidità (comunicazioni del 22 febbraio 2007 e 17 aprile 2009, doc. AI 62-1 e
75-1).
Complessivamente deve
quindi essere concluso che l’assicurata subiva già prima del 1. novembre 2003
(data di inizio del rapporto di lavoro con __________) una diminuzione duratura
e rilevante, e sicuramente almeno del 20%, della capacità lavorativa nella sua professione,
l'evoluzione negativa e invalidante della patologia congenita agli occhi
essendo avvenuta a partire dal maggio 2003. Prima di questa data non risultano
per contro problemi significativi, almeno per quanto concerne eventuali ripercussioni
sulla capacità lavorativa. Nel 2002 ad esempio l’attrice non ha fatto
registrare alcuna assenza per malattia (doc. AI 18-5 e 18-46). Val la pena in
questa sede rammentare che non è l'apparizione dei disturbi o il fatto di
essere in cura medica e/o medicamentosa in quanto tali a costituire l'evento
assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP, ma piuttosto l'intervento di una
incapacità lavorativa di una certa importanza (di almeno il 20%) dovuta
all'affezione invalidante (STF 9C-367/2008 del 17 aprile 2009, B 74/01 del 29
maggio 2002, consid. 3b/bb, riassunta in RSAS 2003 p. 361, e sentenze citate B 100/00, consid. 2, e B 36/01, consid. 2b).
2.11
Conformemente alla
giurisprudenza ricordata sopra (consid. 2.6), occorre tuttavia, ai sensi
dell’art. 23 LPP, accertare se l’affezione alla base dell’invalidità
insorta successivamente, e meglio nel corso del 2004 e, quindi, in un momento
in cui l’assicurata non era già più alle dipendenze di __________, ma era dipendente
di __________, ha un nesso materiale e temporale sufficiente con l’incapacità
lavorativa insorta prima, segnatamente a partire dalla primavera 2003.
Occorre in altre parole esaminare
l’esistenza o meno di un nesso materiale e temporale stretto ai
sensi della giurisprudenza tra l’incapacità lavorativa insorta prima
dell'inizio del rapporto di lavoro con __________ e la susseguente invalidità
e, nell’affermativa, se questo nesso sia in qualche modo stato interrotto (STF 9C – 684/2008). Il quesito - lo ricordiamo - assume un’importanza decisiva considerato come in virtù dei suesposti principi ex art. 23 LPP
(principio d’assicurazione) qualora un tale nesso dovesse essere ammesso e una
successiva interruzione negata, la Cassa CV 1 non potrebbe essere chiamata a
rispondere giacché tratterebbesi di un’invalidità originata da patologie che avevano influenzato la salute dell’assicurata in una misura
atta a ridurre la sua capacità di lavoro in misura rilevante già prima
dell’entrata in servizio della __________ e sarebbero quindi da assumere dalla
Cassa del precedente datore di lavoro, ossia la __________ (cfr. DTF 123 V 264
consid. 1c; 120 V 117 consid. 2c e 120; cfr. anche SZS 2002 p.
156.
consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).
Ora, innanzitutto
per quanto riguarda il nesso causale materiale, lo stesso è dato quando
il danno alla salute all’origine dell’invalidità è sostanzialmente lo stesso
che ha, a suo tempo, causato l’incapacità lavorativa. In proposito non è
rilevante che tra la malattia che ha portato all’incapacità lavorativa e quella
che causa poi l’invalidità esista un rapporto di causalità adeguata (cfr. anche
Hürzeler, op. cit., p. 343). Nel caso in cui ci si trovi in presenza di una
malattia di un altro tipo e a carattere essenzialmente differente un tale nesso
va negato (Hürzeler, op. cit., p. 349; STFA B 42/02 dell’11 febbraio 2003).
Nel caso che
ci occupa è incontestabile - e del resto pacificamente ammesso dalle parti in
causa - che la problematica alla salute che ha originato l’invalidità nel corso
del 2004 e che permane tuttora è la medesima di quella che ha causato i diversi
periodi di inabilità lavorativa a partire dal maggio 2003, ossia la Miopia
permagna bilaterale con le complicazioni correlate. Del resto, per lo stesso
motivo l’assicurata aveva presentato, il 17 giugno 2003, la prima domanda di
prestazioni AI (doc. AI 18-2).
Ma anche dal
punto di vista temporale, tutto ben ponderato, questo Tribunale ritiene
che il nesso causale sia dato. Deve infatti deve essere ammesso che
successivamente al peggioramento del maggio 2003 le patologie oftalmologiche di
cui è affetta l’attrice hanno continuato ad influenzare negativamente, in modo
più o meno importante ma sempre in misura rilevante, la capacità lavorativa
dell’interessata. Il fatto che l’attrice sia successivamente tornata a lavorare
in determinati periodi e in particolare dal 1. novembre 2003 sino alla fine di
febbraio 2004, non ha costituito, per i motivi che seguono, un’interruzione
prolungata tale da rompere, ai sensi della giurisprudenza, il nesso temporale
tra l’incapacità lavorativa manifestatasi nel maggio 2003 e quella che ha
causato la susseguente invalidità e che ha quindi originato l’erogazione della
mezza rendita AI.
Emerge infatti dagli atti
che la situazione di salute dell'assicurata rispettivamente la conseguente
inabilità lavorativa non hanno subito mutamenti notevoli dalla primavera del
2003.
allorquando l’interessata ha avuto le prime manifestazioni invalidanti della
patologia di cui soffre dalla nascita.
Per quanto riguarda
l’esercizio dell’attività lavorativa successivamente all’insorgenza del
peggioramento del maggio 2003, gli unici periodi di capacità lavorativa
completa precedenti al 12 ottobre 2004 (momento dal quale l’inabilità
lavorativa, dapprima totale e dalla metà di novembre parziale, è stata
attestata in modo ininterrotto) sono i seguenti:
- dal 1. novembre 2003 al
28.
febbraio 2004 (quattro mesi)
- dal 21 aprile al 10
giugno 2004 (un mese e mezzo)
- dal 2 agosto all’11
ottobre 2004 (due mesi e mezzo).
In effetti, dopo i
menzionati problemi avuti nel maggio 2003 e la conseguente inabilità lavorativa
sino a fine ottobre 2003, le problematiche oculistiche si sono nuovamente
manifestate in maniera decisiva già all’inizio del 2004 con un distacco
retinico che ne ha nuovamente compromesso la capacità lavorativa.
In realtà la
documentazione agli atti evidenzia che dopo il novembre 2003 le patologie di
cui soffre l'interessata (e la conseguente inabilità lavorativa) non si sono
successivamente risolte, ma al contrario ulteriormente confermate. Se invero
nel novembre 2003 l'assicurata appariva in grado di riprendere, anche se sempre
seguita da una terapia medicamentosa anti-glaucomatosa e antinfiammatoria e ambulatoriale,
il lavoro con assunzione di un nuovo impiego presso la __________ quale
“venditrice, responsabile di cassa” (doc. AI 8-1, 59-2), dopo solo quattro mesi
di ritorno ad un’attività lavorativa piena, la patologia oftalmologica di cui
è portatrice si è nuovamente ripresentata nella forma di un distacco retinico
che ha necessitato nuovi interventi chirurgici nel marzo, giugno, luglio e
ottobre 2004, e terapie connesse causando un’inabilità lavorativa totale protrattasi
dal 2 marzo al 20 aprile 2004, dall’11 giugno al 1. agosto, dal 12 ottobre 2004
e dal 1. novembre 2004 e in seguito al 50% a tempo indeterminato. Nel suo
certificato medico del 30 agosto 2004 la dr.ssa __________, che segue
l’assicurata dal 12 agosto 2004, illustrata la situazione della paziente (presentante
una miopia estremamente elevata in entrambi gli occhi, con pressione intraoculare
elevata, sottoposta a terapia medicamentosa anti-glaucomatosa, antiinfiammatoria
topica) e preannunciato un intervento di risciacquo della camera anteriore previsto
prossimamente, con riferimento alla prognosi ha affermato che “a causa della
presenza di una miopia maligna bilat (….) la situazione si presenta ad alto
rischio per recidive di lacerazioni retiniche e conseguente distacco di retina.
La degenerazione retinica diffusa di tipo atrofico potrebbe inoltre comportare
un ulteriore aggravamento dell’acuità visiva” (doc. AI 9-4 e 9-2).
Considerato pure lo stato di monocularità, la specialista ha ritenuto indicato
postulare la concessione di una rendita di invalidità (doc. AI 9-4; cfr. sopra
al consid. 2.9).
Viste le patologie
diagnosticate e la situazione descritta dalla specialista curante, appare
quindi evidente che la situazione fosse già ampiamente compromessa dall’inizio
del 2003, dovendosi in seguito attendersi, come effettivamente accaduto, l’intervento
di ulteriori peggioramenti e, quindi, un reinserimento duraturo in un’attività
lavorativa piena improbabile (cfr. DTF 120 V 112; STF B 144/06 del 31 maggio
2007).
Da questi elementi appare
evidente che i problemi oftalmologici all’origine dell’inabilità lavorativa,
dapprima completa e poi parziale, attestata in maniera pressoché continua a far
tempo dal marzo 2004, erano preesistenti all’inizio dell’attività lavorativa
presso la __________, il 1. novembre 2003, e da ricondurre chiaramente alla
medesima problematica già causa di una prolungata inabilità lavorativa dal
maggio 2003. Prova ne sia anche il certificato steso il 26 giugno 2003, su
richiesta dell’Ufficio AI del canton __________, dal dr. __________,
oftalmologo che aveva seguito l’assicurata dal maggio 2000, per il quale in sostanza,
vista la forte miopia con emorragie retiniche recidivanti, l’assicurata era
impedita nell’attività svolta, essendo invece consigliabile una diversa
attività lavorativa meglio confacente alla capacità visiva fortemente ridotta,
ritenuto comunque che la miglior soluzione per l’assicurata era a suo avviso chiaramente
un’attività lavorativa parziale con compensazione mediante attribuzione di una
rendita AI (doc. AI 18-8).
Pur avendo quindi l’attrice
avuto un certo miglioramento clinico che ha portato i medici ad attestare la
ripresa della capacità lavorativa a titolo parziale da giugno 2003 e totale
dalla fine di ottobre 2003, si può dunque affermare che successivamente al
peggioramento del maggio 2003 le patologie oftalmologiche di cui è affetta l’attrice
hanno continuato ad influenzare negativamente, in modo più o meno importante ma
sempre rilevante, la capacità lavorativa dell’interessata.
A prescindere dalle
intenzioni delle parti, la nuova attività lavorativa intrapresa dall’attrice
per __________ deve quindi essere considerata come un tentativo di ritorno
all'attività professionale piena che si è però dichiarato infruttuoso a motivo
delle condizioni di salute dell'interessata. In realtà appare verosimile che
l'attrice, per le note ragioni mediche, non fosse
idonea a esercitare a
tempo pieno l'attività lavorativa per la quale era stata assunta dalla __________.
Significativo in proposito è il fatto che benchè l’attrice fosse stata assunta
con la funzione di venditrice e “responsabile casse”, secondo quanto dichiarato
da __________ all’Ufficio AI nell’apposito formulario sottoscritto il 6
febbraio 2007, la seconda funzione non è “mai stata svolta, per problemi
legati alla salute” (doc. AI 59-2). In altre parole, come è apparso
evidente al nuovo datore di lavoro, il rendimento necessario per l’adempimento
della funzione per cui l’attrice era stata assunta non ha potuto sin
dall’inizio essere garantito a causa delle affezioni agli occhi di cui era
portatrice rendendo necessario una modifica della funzione lavorativa e,
quindi, delle condizioni contrattuali. Inoltre proprio per i noti motivi di
salute agli occhi, solo un anno dopo (nel corso del quale si sono succedute
diverse assenze per malattia), la dipendente si è vista costretta a diminuire
il pensum lavorativo al 50% dal 1. gennaio 2005, cambiando altresì la funzione
“da capo cassiera a operatrice di cassa” (doc. AI 8-3).
In proposito va segnalato
che per il Tribunale federale si deve presumere una incapacità lavorativa
preesistente se la persona assicurata soffre di una malattia a causa delle
quale essa deve poi abbandonare il lavoro a motivo di sovraccarico (STF B 1/05
del 31 agosto 2005).
Del resto, dall’attestato reso
da __________ risulta che la cessazione dell’attività lavorativa presso
quest’azienda (il 31 ottobre 2003) avveniva a motivo dei problemi agli occhi,
problemi che avevano causato all’interessata grossi problemi di salute (doc.
VIII/11).
Il fatto poi che ancora sino al
31.
ottobre 2003 (ultimo giorno di lavoro da __________ e vigilia dell’inizio
della nuova attività per __________) all’interessata fosse stata certificata
un’inabilità lavorativa del 50% (iniziata in modo completo dal maggio precedente),
con versamento di indennità giornaliere da parte dell’assicurazione malattia
professionale (doc. AI 16-6), e che dopo poche settimane dall’inizio, il 1. novembre
2003, dell’attività lavorativa presso __________ la situazione sia nuovamente
gravemente peggiorata, con la comparsa di un distacco retinico e conseguente relativa
incapacità lavorativa dal 2 marzo 2004 poi protrattasi (a tempo dapprima totale
e poi parziale) praticamente in modo duraturo e indeterminato (fatte salve brevi
interruzioni per un mese e mezzo tra aprile e giugno e due mesi e mezzo
nell’estate 2004), non fa che confermare che la capacità lavorativa di AT 1, già
gravemente compromessa nel maggio 2003, non si è in realtà più ripristinata in
maniera completa e duratura. Come detto, bisogna quindi partire dal presupposto
che le condizioni oftalmologiche dell’attrice successivamente al maggio 2003
erano in realtà incompatibili con una ripresa della capacità lavorativa a tempo
pieno.
D'altra parte, anche volendo
ammettere che nel periodo dal 1. novembre 2003 alla fine di febbraio 2004
l’assicurata abbia effettivamente riacquistato una capacità lavorativa piena
(circostanza questa che comunque, alla luce della documentazione all’inserto,
appare dubbia), a mente di questo Tribunale un miglioramento della capacità
lavorativa di così breve durata non può di principio costituire un'interruzione
prolungata ai sensi della giurisprudenza tale da rompere il nesso temporale tra
l'incapacità lavorativa e l'invalidità, specie quando, come in concreto, al
termine di tale apparente temporaneo miglioramento è seguito un nuovo
peggioramento delle condizioni di salute dell'interessata con conseguente
necessità di un nuovo ricovero ospedaliero, cure specialistiche e inabilità
lavorativa duratura dapprima completa e poi parziale (cfr. SZS 2002 p. 156; SVR
2001.
BVG no. 18 p. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; 120 V
117.
consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001; cfr. anche
STFA B 22/99 del 6 agosto 2001, dove una ripresa dell'attività lavorativa della durata di
sette mesi non ha comportato nel caso specifico un'interruzione del legame
temporale; in STFA B 65/00 del 29 novembre 2002 la ripresa dell’attività
lavorativa con capacità lavorativa intatta era stata invece di 13 risp. 16 mesi
e non è stata giudicata interruttiva del legame temporale; cfr. anche SZS 2003
p. 506 con riferimento ad una STFA del 24 febbraio 2003 nella quale l’Alta
Corte ha negato che la ripresa di un’attività lavorativa a tempo parziale del
90% equivalente ad una prestazione di lavoro a tempo pieno durante circa nove
mesi costituisse un ripristino duraturo della capacità lavorativa tale da
rompere il nesso temporale con la precedente incapacità; STFA B 38/92 del 30 novembre 1993, in Plädoyer 4/94 p. 66/67; cfr. B 94/00 del 4 maggio 2001 con riferimento ad una ripresa lavorativa
di un anno e mezzo; STCA 34.2001.71 del 27 maggio 2002, 34.2000.43-46 del 27
agosto 2001).
In queste condizioni la
ripresa lavorativa dell’assicurata per __________ nel periodo in questione non
può essere ritenuta un elemento interruttivo del legame temporale fra
l’incapacità lavorativa manifestatasi nel maggio 2003 e la successiva
invalidità.
A mente del TCA bisogna
pertanto concludere che l'incapacità lavorativa che ha poi originato
l'invalidità parziale dell'attrice è insorta a non averne dubbio nel maggio
2003, e, quindi, in un momento in cui ella era ancora assicurata presso la
Cassa Coop, ed è in seguito perdurata in misura significativa.
Le certificazioni agli
atti provano infatti, con il grado della verosimiglianza preponderante, che già
da quel momento, a dipendenza delle affezioni oftalmologiche di cui è portatrice,
la capacità lavorativa dell’attrice era compromessa in misura significativa e,
quindi, di almeno il 20%. Bisogna pertanto concludere che fra l'incapacità
lavorativa manifestatasi la prima volta nel maggio 2003 e la susseguente
invalidità, deve essere ammessa sia una connessione materiale che temporale
stretta ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6).
Va nuovamente sottolineato
che il fatto che l’Ufficio AI abbia fatto decorrere dal mese di ottobre 2004
l’inizio del periodo di carenza giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI non è, per
i motivi già elencati sopra (consid. 2.5 e 2.8), in questo contesto decisivo,
potendosi in questa sede procedere ad una valutazione autonoma dei presupposti
per il diritto ad una rendita d'invalidità.
2.12
Alle suesposte conclusioni non
possono mutare le allegazioni della Cassa CV 2, le quali sono del resto già
state evase in maniera esaustiva nei considerandi che precedono, in particolare
per quanto riguarda quella per cui in sostanza avendo l’attrice lavorato
ininterrottamente per __________ dal 1. novembre 2003 sino al 28 febbraio 2004,
vale a dire per quattro mesi, la connessione temporale tra l'incapacità
sviluppata all’inizio del 2003 e la successiva e attuale invalidità sarebbe
stata interrotta.
Né del resto risulta
rilevante l’allegazione della medesima convenuta, per cui l’attività lavorativa
svolta presso __________ non corrispondeva alla professione appresa di
venditrice e non fosse l’ideale per l’assicurata dati i suoi problemi alla
salute presenti dalla nascita (risposta p. 6). A parte il fatto che non risulta
che prima della primavera del 2003 l’attrice abbia avuto problemi di salute a
motivo delle patologie alla vista (nel 2002 non sono ad esempio state
registrate assenze per malattia, doc. AI 18-5), resta il fatto che l’inabilità
lavorativa a far tempo dal maggio 2003 è stata attestata, per giunta per ogni
attività lavorativa (doc. AI 9-3, 28-2). Né del resto risulta in qualche modo
rilevante il fatto, addotto dalla Cassa CV 2, che l’attrice assumendo la nuova
attività per __________ ha osservato il proprio obbligo di integrazione
autonoma assumendo un’attività adeguata alla sua problematica agli occhi. E questo
a prescindere dalla circostanza che il fatto che solo dopo quattro mesi si è
poi verificato un nuovo importante peggioramento della situazione oftalmologica
sembrerebbe comunque smentire tale affermazione.
2.13
Riassumendo, alla luce di
quanto sopra, responsabile del versamento della mezza rendita di invalidità
della LPP non può essere ritenuta la Cassa CV 1, in qualità di istituto di
previdenza dell’attrice dal 1. novembre 2003. Come detto, in effetti la
documentazione agli atti prova, con il grado della verosimiglianza
preponderante, che l’incapacità al lavoro la cui causa ha poi condotto
all’invalidità secondo l'art. 23 LPP si è manifestata per la prima volta già
nel maggio 2003, momento in cui l’attrice non era ancora assicurata presso la Cassa
CV 1, ma ancora presso la Cassa CV 2, per poi perdurare senza interruzioni significative.
I presupposti di cui
all'art. 23 LPP per il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 2.
pilastro da parte della Cassa CV 1 non sono quindi adempiuti, mentre che lo
sono con riferimento alla Cassa CV 2, cassa presso la quale l’attrice era
assicurata nel momento in cui è insorta l’incapacità lavorativa che ha causato
l’invalidità (cfr. art. 30-32 del Regolamento della Cassa CV 2 applicabile;
cfr. consid. 2.7).
Per quanto concerne la
decorrenza della rendita della previdenza professionale, richiamato quanto già
esposto al consid. 2.8 che precede, questo Tribunale può, anche su questo
punto, procedere ad una valutazione autonoma e scostarsi dalla data di
decorrenza ritenuta dall'assicurazione per l'invalidità, considerato come l’Ufficio
AI, appurata un’incapacità lavorativa dal 1. ottobre 2004, non aveva motivo di
indagare oltre l’esistenza di un’eventuale inabilità precedente.
In proposito va detto che
di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281 e 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
D’altra parte, il diritto
alla rendita nasce, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 lett. b v.LAI (in
relazione con l’art. 26 LPP), al più presto nel momento in cui l’assicurato è
stato durante un anno in media incapace al lavoro almeno al 40%. Alla scadenza
del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità - questa
volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti
dell'art. 28 LAI (cfr. consid. 2.4).
L'ammontare della rendita
che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo
di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni.
In concreto, a mente di
questo TCA, considerate le inabilità certificate, l’anno di carenza va fatto
partire dal marzo 2004, momento dal quale l’inabilità lavorativa è stata
attestata in modo pressoché continuo, vale a dire senza interruzioni durevoli
di oltre tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI). Di conseguenza, l’assicurata, avendo
avuto, a dipendenza della medesima problematica oftalmologica, nell’anno di
carenza e successivamente al mese di marzo 2004, 4 mesi di incapacità
lavorativa totale (marzo, 20 giorni in aprile, 19 in giugno, luglio e metà ottobre 2004), quattro mesi al 50% (da novembre a febbraio 2005) e 4 mesi
allo 0% (10 giorni in aprile e giugno, maggio e agosto sino a metà ottobre
2004), con una conseguente incapacità lavorativa media del 50% durante 360
giorni, ha diritto ad una mezza rendita dal 1. marzo 2005 avendo, allo scadere
del termine (marzo 2005), un’incapacità di guadagno della metà.
Con riferimento al grado
d'invalidità, va precisato che su questo punto non vi è motivo di discostarsi
dalle conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI (per il quale AT 1 è da considerare
incapace al lavoro in ogni attività e, quindi, invalida, nella misura del 50%),
ricordato altresì come le condizioni poste dall'AI per il riconoscimento di
un'invalidità sono equivalenti rispetto a quelle del Regolamento della Cassa CV
2.
(cfr. art. 30 cpv. 2 del Regolamento; consid. 2.7).
Questo Tribunale deve
quindi concludere che sono adempiuti i presupposti di cui all’art. 23 LPP per
il riconoscimento all’attrice di una mezza rendita del 2. pilastro per un grado
di invalidità del 50% da parte della Cassa CV 2 con effetto dal 1. marzo 2005
(art. 29 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 v. LAI in relazione all'art. 26 LPP; cfr. SVR
1997.
BVG n. 80), nella sua qualità di istituto di previdenza presso il quale
l’assicurata era assicurata sino alla fine del mese di ottobre 2003.
Considerato come il
Regolamento della Cassa CV 2 preveda che il diritto alla pensione d'invalidità
della CV 2 “non inizia prima che l’AI inizi la corresponsione” (cfr. l’art.
31cpv.1 del Regolamento, cfr. consid. 2.7), per quanto riguardo la parte
sovraobbligatoria della mezza prestazione dovuta, la stessa decorre invece solo
dal 1. ottobre 2005, momento dal quale anche la prestazione dell’AI è stata erogata.
In accoglimento della
domanda di petizione, la Cassa CV 2 dovrà quindi erogare all’attrice una mezza
rendita della previdenza professionale a far tempo dal 1. marzo 2005, solo dal
1.
ottobre 2005 in misura della parte sovraobbligatoria.
Per contro, la petizione
presentata nei confronti della Cassa CV 1, deve essere respinta.
2.14
Il TCA deve ancora rilevare
che la prestazione di libero passaggio eventualmente già percepita dall'attrice,
dev’essere restituita nella misura dell'accertata invalidità (SZS 2002 pag. 65
e 301). Se l’interessata non è in grado di farlo la rendita deve essere
compensata per un certo periodo con il credito di restituzione (cfr. SZS 2002
pag. 65 e 301, SZS 1997 pag. 547). L’obbligo di restituire incombe del resto
anche al nuovo istituto di previdenza, cui dovesse essere stata trasferita la
prestazione di libero passaggio (cfr. SZS 1994 p. 471 consid. 5b).
2.15
AT 1 ha infine chiesto
l'assegnazione di interessi di mora del 5% sulle prestazioni dovutele.
A tal proposito va
rilevato che per la giurisprudenza gli interessi di mora sono dovuti anche in
caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità (DTF 119 V 131 e
134; STF 9C-66/2012 del 25 giugno 2012 e 9C-334/2011 del 2 agosto 2011).
In tal caso va applicato
il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468;
DTF 119 V 133; 117 V 350; STF 9C-66/2012 del 25 giugno 2012). Nell’evenienza in
cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di
natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo.
Nel caso di specie dalla
documentazione agli atti emerge che le parti non hanno pattuito un interesse di
mora diverso da quello previsto dalla legge. Di conseguenza può essere
riconosciuto l’interesse del 5%.
Per quanto riguarda la
decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art. 105 cpv. 1 CO secondo
cui “il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di
rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se
non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante
domanda giudiziale” (DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata;
STF 9C-66/2012 del 25 giugno 2012).
Dagli atti non emerge che
l’attrice abbia promosso una procedura esecutiva nei confronti della convenuta.
Di conseguenza gli interessi di mora decorrono dal 2 maggio 2013, data della
petizione (I).
2.16
Essendo la
presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1
LPTCA), non sono accollate tasse e spese di giustizia.
In
considerazione dell’esito della lite, l’attrice, rappresentata da un legale, ha
diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico della Cassa CV 2.
Alla Cassa CV
1, pure rappresentata da un avvocato, seppur vincente in causa non sono per contro assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla
giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata
alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò
vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169
consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione presentata
contro la Cassa CV 1, __________ è respinta.
2.- La petizione presentata
contro la Cassa CV 2, __________ è accolta.
§ Di
conseguenza, la Cassa CV 2 è condannata a versare a una mezza rendita
d'invalidità della previdenza professionale a far tempo dal 1. marzo 2005 (sino
al 1. ottobre 2005 limitatamente alla parte obbligatoria), oltre interessi del
5% dal 2 maggio 2013.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
La Cassa CV 2 verserà a AT 1
fr. 2'500 a titolo di ripetibili (IVA compresa).
4.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti