Lexipedia

Decisione

34.2013.22

Debitore della prestazione di invalidità LPP non è l'istituto di previdenza dell'attuale datore di lavoro, ma quello del precedente, considerato come l'inabilità rilevante sia insorta in epoca precedente l'inizio dell'ultima attività lavorativa

18 settembre 2013Italiano76 min

(DTF 118 V 45 consid. 5; STF del 6 marzo 1996 in re S.P, del 20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; cfr. Moser,

Source ti.ch

Incarto

n.

34.2013.22

FC

Lugano

18 settembre 2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 2 maggio 2013 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

1. CV 1

1 rappr. da: RA 2

2. CV 2

in materia di previdenza professionale

ritenuto, in fatto

1.1. AT 1, nata nel __________, di

formazione venditrice, dal 1. maggio 2002 sino al 31 ottobre 2003 ha lavorato alle dipendenze della __________ in qualità di responsabile degli acquisti ed è

stata quindi assicurata ai fini previdenziali, per il tramite del datore di

lavoro, alla CV 2 (in seguito: Cassa CV 2). A far tempo dal 1. novembre 2003 è

stata assunta alle dipendenze della __________ con la funzione di “venditrice/operatrice

di cassa” rispettivamente “capo cassiera”, quindi, assicurata previdenzialmente

alla CV 1 (in seguito: Cassa CV 1; doc. E).

Nel corso del 2003 AT 1,

che presenta dalla nascita una forte miopia (poi ricondotta alla diagnosi di

miopia permagna bilaterale congenita), ha manifestato ripetute rotture e emorragie

retiniche che hanno reso necessario un intervento e trattamento laser della

retina e relative cure il 6 maggio 2003, con successivi periodi di inabilità

lavorativa intera e parziale.

Una domanda all'assicurazione

invalidità tendente all'assegnazione di prestazioni per adulti AI presentata

dall’assicurata il 17 giugno 2003, è stata respinta con decisione del 7 agosto

2003 dell’Ufficio AI del Canton __________, non avendo la richiedente presentato

un’inabilità lavorativa ininterrotta di almeno un anno (doc. AI 18-2, 18-47,

doc. VIII/8).

Trasferito il proprio

domicilio in Ticino, successivamente ad un periodo di ripresa dell’attività

lavorativa in misura completa (dal 1. novembre 2003 al marzo 2004), a seguito di

nuovi problemi agli occhi, i medici hanno certificato nuovamente un’incapacità

lavorativa totale dal 3 marzo 2004 al 20 aprile 2004, dal 12 giugno al 1.

agosto 2004 e dal 12 ottobre al 1. novembre 2004 e in seguito praticamente in

modo ininterrotto in misura del 50%.

Dal 1. gennaio 2005

l’assicurata ha ridotto la propria attività lavorativa a metà tempo.

1.2. Il 4 gennaio 2005 AT 1 ha

presentato una nuova domanda di prestazioni AI, in quanto affetta da "miopia

permagna congenita, maligna bilateralmente” indicando che il danno alla salute

esisteva dalla nascita con peggioramento nel maggio 2004 con distacco retinico (cfr.

atti AI).

Esperiti gli accertamenti

del caso, con provvedimento del 23 novembre 2005 / 2 febbraio 2006, cresciuto

incontestato in giudicato, l'Ufficio AI ha accolto la domanda e accertato un

grado d’inabilità lavorativa del 50% a far tempo dal mese di ottobre 2004 e, di

conseguenza, riconosciuto alla richiedente una mezza rendita a decorrere dal 1.

ottobre 2005 (doc. AI 31-1).

1.3. si è in seguito rivolta

all’istituto di previdenza presso il quale era affiliata a dipendenza

dell’attività lavorativa svolta per la __________ postulando l’erogazione di

una rendita di invalidità della previdenza professionale. La Cassa CV 1 ha tuttavia

negato la concessione della prestazione sostenendo che l’incapacità lavorativa

motivante l’invalidità era insorta nel periodo precedente l’entrata in servizio

per la __________, invitandola a rivolgersi all’istituto previdenziale presso

il quale era assicurata nel maggio 2003, momento in cui era insorta la

problematica alla vista (doc. L, AF, VIII/15).

Dal canto suo la Cassa CV

2 ha pure rifiutato la concessione delle prestazioni di invalidità sostenendo

che l’incapacità lavorativa alla base dell’invalidità era insorta in un periodo

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con __________ e meglio

nell’ottobre 2004, come stabilito dall’AI nella decisione 23 novembre 2005

(doc. P, T, AD, VIII/16).

1.4. In data 2 maggio 2013 AT 1,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato petizione al TCA nei confronti sia

della Cassa CV 1 sia della Cassa CV 2, tendente all’ottenimento di una rendita

di invalidità della previdenza professionale dal 1. ottobre 2005 (I).

1.5. Con risposta di causa del 4

giugno 2013 la Cassa CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, ha chiesto di

respingere la petizione nei suoi confronti. Secondo la Cassa infatti durante il

periodo in cui l’attrice era alle dipendenze di __________ era subentrata un’incapacità

lavorativa di rilievo, vale a dire duratura e almeno del 20%, che in seguito

non aveva subito interruzioni significative. Essendo quindi la causa alla base

dell’incapacità lavorativa motivante l’invalidità da ascrivere ad un periodo

precedente all’affiliazione presso la Cassa CV 1, quest’ultima cassa non poteva

venir chiamata a rispondere delle relative prestazioni di invalidità che per

contro andavano erogate dall’istituto previdenziale cui l’assicurata era

affiliata a dipendenza della sua attività svolta per __________.

1.6. Dal canto suo, con risposta

del 3 giugno 2013 la Cassa CV 2 ha chiesto di respingere la petizione nei suoi

confronti ritenendo responsabile delle prestazioni previdenziali a favore

dell’attrice la Cassa CV 1. A suo dire, conformemente alla decisione dell’AI,

l’incapacità lavorativa alla base dell’invalidità era iniziata nell’ottobre

2004 e, quindi, in un momento ampiamente successivo alla cessazione del rapporto

di lavoro con __________, avvenuta il 31 ottobre 2003. Del resto all’uscita

dalla Cassa l’attrice era pienamente abile al lavoro tanto è vero che con

effetto dal 1. novembre 2003 era entrata alle dipendenze della __________.

considerato in diritto

2.1. Il 1. gennaio 2005 è entrata

in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato

numerose disposizioni.

In proposito

deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale,

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di

principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle

conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329 e 445, 129 V 1 consid. 1.2.; 127 V

466; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).

La loro

applicazione non causa difficoltà nell’ipotesi in cui si è confrontati con un

avvenimento unico, che può essere facilmente isolato nel tempo (SVR 1994 BVG

no. 12 p. 31).

Nel caso di una situazione

durevole, non ancora evoluta nell’istante in cui interviene il cambiamento di

legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo vi sia una disposizione

transitoria che prevede il contrario. In tal caso non vi è retroattività vera e

propria (si tratta della cosiddetta “retroattività impropria”, DTF 121 V

consid. 1a e dottrina ivi citata; cfr. anche R. Schnyder,

Minimal Standards im nichtstreitigen Verfahren der beruflichen Vorsorge,

Referat am 477 Veranstaltun des schw. Institut für Verwaltungskurse, St.

Gallen, p. 11). Per quanto riguarda in particolare il diritto e l’ammontare

della rendita di invalidità (o l'esistenza di una eventuale sovrassicurazione)

sono di principio determinanti le norme vigenti al momento della nascita del

diritto alle prestazioni e non già quelle applicabili all’epoca in cui è

iniziata l’incapacità lavorativa che ha causato l’invalidità (DTF 121 V 97; SZS

1997 p. 411).

In effetti la situazione

di fatto dalla quale deriva il diritto alle prestazioni non è l’inizio

dell’incapacità di lavoro, considerata come evento isolato nel tempo, bensì

l’incapacità di lavoro come tale, che è uno stato di fatto duraturo. La

situazione giuridica che dà luogo ad una rendita di invalidità dura, quindi,

fino al momento della nascita del diritto alle prestazioni (DTF 121 V 101

consid. 1c).

Questi principi valgono

anche in caso di mutamento delle disposizioni regolamentari o degli statuti dei

fondi di previdenza.

Di

conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una

rendita di invalidità della previdenza professionale dovuta all’attrice a

dipendenza di un’inabilità lavorativa fissata dall’Ufficio AI a far tempo dal

mese di ottobre 2004 con conseguente diritto ad una rendita di invalidità a far

tempo dal 1. ottobre 2005 (cfr. 1.2), tornano di principio applicabili le

disposizioni di diritto materiale della prima revisione della LPP del 3 ottobre

2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti (cfr. STFA U 158/03 del 26 novembre 2003; C 205/03 del 24 maggio 2004).

Analogamente nel presente

caso applicabile è quindi di principio il tenore del regolamento degli istituti

previdenziali convenuti in vigore nel momento in cui è sorto l'eventuale

preteso diritto ad una rendita della previdenza professionale di AT 1 (cfr. in

proposito i considerandi che seguono).

2.2. Oggetto

del contendere è l’assegnazione a di una mezza rendita d'invalidità della

previdenza professionale da parte della Cassa CV 1 (presso cui l’attrice è

stata assicurata dal 1. novembre 2003) rispettivamente della Cassa CV 2 (assicuratore

LPP dal 1. maggio 2002 al 31 ottobre 2003).

Nel

merito controversa è la questione di sapere presso quale istituto di previdenza

era assicurata l’attrice nel momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro che

ha poi portato all'invalidità.

Le parti convenute non

contestano infatti né l’invalidità né il diritto ad una rendita della

previdenza professionale a favore di , ma negano di essere le debitrici della

prestazione.

La Cassa CV 2 respinge la

pretesa, sostenendo che al momento in cui è insorta l’incapacità lavorativa che

ha poi condotto all’invalidità, vale a dire, secondo le conclusioni dell’Ufficio

AI, nell’ottobre 2004, l’attrice non era più assicurata presso di lei.

La Cassa CV 1, dal canto

suo, rifiuta invece l’erogazione della prestazione ritenendo che l’incapacità

lavorativa che ha portato all’invalidità è subentrata in un momento anteriore

all’affiliazione dell’attrice alla Cassa CV 1, e meglio nel maggio 2003. La

stessa non avrebbe subito in seguito delle interruzioni tali da rompere la

connessione materiale e temporale con la successiva invalidità.

2.3. Secondo l’art. 23 LPP, che è

una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni

d’invalidità fra l’altro le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per

almeno il 40% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di

lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che

l’interessato sia assicurato nell’istante della nascita dell’invalidità (DTF

120 V 116 consid. 2b, 118 V 898; SZS 1995 p. 464 consid. 3b;

SVR 1998 BVG Nr. 19, 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a;

Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).

L'evento

assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di

un'incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008

consid. 3.2; VSI 1998 pag. 126; STF B 95/04 del 10 gennaio 2005; B 100/00 del

16 febbraio 2001 e B 78/99 del 2 agosto 2000), non la nascita dell'invalidità

vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a).

Se una persona, malgrado

l’esercizio di un’attività lavorativa e relativo pagamento del salario, di

fatto è incapace al lavoro in misura rilevante, se quindi è in grado o meno di

apportare il suo consueto rendimento oppure solo un rendimento ridotto a causa

dei problemi alla salute, deve essere esaminato dal giudice d’ufficio con ogni

cura (STF B 95/03 del 29 giugno 2004 e B 81/03 del 9 novembre 2004).

L’incapacità lavorativa rilevante consiste in una perdita della capacità

produttiva funzionale nella precedente professione oppure nelle proprie

funzioni rispettivamente in una produttività ridotta rispetto al normale a

causa dello stato di salute; in altre parole per incapacità lavorativa

rilevante s’intendono gli effetti del danno alla salute che si ripercuotono sul

rapporto di lavoro come ridotto rendimento, facile stancabilità, irritabilità

verso colleghi o altro (SZS 2003 p. 356 e 434; DTF 114 V 286 consid. 3c): di

conseguenza ci si deve di principio fondare sulle circostanze che si sono

manifestate da un punto di vista del diritto del lavoro: una deroga è

ammissibile solo con cautela, per non stemperare la protezione assicurativa

(SZS 2003 p. 356 con riferimento al caso di un assicurato che aveva ripreso al

100% l’attività lavorativa ma aveva continuato a soffrire di forti dolori; il

TFA ha negato di conseguenza che ci fosse stato un recupero della capacità

lavorativa negando quindi l’obbligo di prestare del nuovo istituto

previdenziale). Nel caso di un disturbo depressivo recidivo la perdita di

prestazioni o di rendimento dell’assicurato deve manifestarsi ai sensi del diritto

al lavoro, segnatamente nella forma di una riduzione delle prestazioni con

conseguente constatazione o ammonimento da parte del datore di lavoro o in

quella di assenze per malattia rilevanti. Determinati sono le concrete

circostanze del caso concreto, segnatamente quelle che si sono manifestate a

livello lavorativo e in particolare gli eventuali accordi venuti in essere con

il datore di lavoro, il quale deve comunque aver notato la perdita di

prestazioni o di rendimento. Un’incapacità lavorativa medico-teorica che viene

constatata solamente anni dopo con effetto retroattivo non è invece sufficiente

(STF B 95/03 del 29 giugno 2004; STF B 13/01 del 5 febbraio 2003 citata in SZS

2003 p. 434; STF B 49/03 del 23 settembre 2004).

Il richiedente dev'essere

quindi assicurato secondo la LPP al momento dell'insorgenza dell'incapacità

lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge

l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b;

SZS 2002 p. 155 seg., 1995 p. 465 consid. 4a, SZS 1994 p. 469).

Questa soluzione è stata

introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il datore di lavoro

disdice il contratto prima che sia trascorso l’anno di attesa ai fini

dell’erogazione della rendita AI e, quindi, della LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b

LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).

Di conseguenza il fondo di

previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta

incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche

se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già

stato sciolto (cfr. SVR 1998 LPP no. 14; SVR 1994 p. 38; DTF 118 V 98). D’altra

parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se

l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto

assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale

e temporale (SZS 2003 p. 356).

Fatti

I medesimi principi

valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni

statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b, DTF 117 V 332 consid. 3).

Essi non sono per contro direttamente applicabili nel caso in cui l’assicurato

continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro e questi cambia istituto di

previdenza: in questo caso bisogna infatti esaminare se, e nell’affermativa in

quale estensione e a quali condizioni, il nuovo istituto di previdenza ha

ammesso l’assicurato secondo il proprio regolamento (cfr. il citato SVR 2004

BVG 18 p. 57; cfr. SZS 2005 p. 243).

Qualora,

inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di

previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità

si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale

(DTF 118 V 45 consid. 5; STF del 6 marzo 1996 in re S.P, del 20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; cfr. Moser,

Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49; STCA non pubbl.

del 15 marzo 2000 in re N., 34.1999.17).

Va altresì ulteriormente

ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che

l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio

del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI; è

sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al

momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità

(cfr. SVR 1997 BVG N° 80).

2.4. L’art. 26 LPP stabilisce che,

per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per

analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione

invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle

sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,

fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 p. 464 consid.

3b).

Per l'art. 29 cpv. 1 lett.

b LAI (nella versione, applicabile in concreto, in vigore sino al 31 dicembre

2007) il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più presto nel momento in

cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al

lavoro almeno il 40% in media.

Per l’art. 24 cpv. 1 LPP

infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso

dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido

per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un

quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%. .

Nell’ambito

della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza

possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11

settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735 p. 273

; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2009, ad art. 24 n. 16 p. 93).

2.5. L’art. 4 LAI (in relazione

con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno,

presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con

incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che

si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi

non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109

V 28; SZS 1995 p. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).

In ambito AI va pertanto

valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua

professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni

ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 488). Le

attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con

l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

Per la stretta relazione

esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro

emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria

e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V

210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).

Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono

vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel

che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;

SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG nr. 15 consid. 3c; non c’è vincolo

invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità, cfr. H. U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, all’art. 24, n. 1), ma ugualmente

per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,

parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al

lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF

134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e

riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155,

SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2, SVR 1994

BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti

il medesimo (Stauffer, op. cit., p. 24). Accertamenti separati del

grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in

contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid.

4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di

previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la

giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).

Questo vincolo vale nell’ambito

della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento previdenziale si basa

sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V

308).

L’istituto di previdenza

non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

Innanzitutto, a titolo

generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208, 212, 215 e 218, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57

consid. 2a; SZS 1996 p. 47; STFA del 30 novembre 1993; B 38/92, in

Plädoyer 1994 p. 66; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V 308

dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la

valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per

l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al

momento in cui la decisione è stata presa).

D’altra parte, la

giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione

invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di

previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere

chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale obbligo di

notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in

vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura pendente

innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e

ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione

dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto

così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona

invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non

attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V

273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF 9C-684/2008

del 18 settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio 2005; B 66/04 del 21 settembre

2004; B 3/03 del 31 dicembre 2003; B 68/03 del 16 dicembre 2003; B 81/02 del 9

gennaio 2004; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv.

1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di sapere se un

difetto di notifica di una decisione può venir sanato successivamente,

segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque

in possesso della decisione, deve, secondo il TFA, venir esaminata in ogni caso

concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006 consid. 367; per una

sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C-689/2008 del 25 febbraio

2009).

Secondo il TFA infine,

considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di

sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna

ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a

quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI)

erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui

quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza

professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF

9C-684/2008 del 18 settembre 2009; B 50/99 del 14 agosto 2000; B 79/99 e 4/00

del 26 gennaio 2001; B 83/04 del 25 aprile 2006). Ne discende che la fissazione

della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non esclude che

l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della

previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già

precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e

2005 p. 241; STF B 47/98 dell’11 luglio 2000 e B 81/03 del 9 novembre 2004).

In virtù dell’art. 6 LPP

(che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze

minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la

previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 p. 465/466 consid.

4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore

dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado

d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di

previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 p.

466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al

concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione

dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa

appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 p. 155; 1996 p. 48 consid. 2b e

2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2°, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V

208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Inoltre, se il concetto di

invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle

conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto

conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su

elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si

fonda su altri criteri (SZS 1997 p. 71, 1996 p. 56; DTF 118 V 73 consid. 1, 117

V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg).

Secondo la giurisprudenza

la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv.

Considerandi

2.

LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei

loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono

conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni

sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF

111.

V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In

altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono

comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo

(STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).

2.6

Va ancora precisato che

secondo la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare

la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad

esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una

misura atta a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un

nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di

invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno

versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264

consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art.

23.

LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de

prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité

assurée"; cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STF B 64/99 del 6

giugno 2001).

Secondo la giurisprudenza

federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la

prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in

un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre

sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e

temporale.

Vi è connessione

materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è

essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al

precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

La connessione

temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità

lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale

connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di

remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale

(cfr. SZS 2002 p. 156; DTF 134 V 21, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid.

2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il

TFA:

" l’ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre

de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs

années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail." (DTF

120.

V 117 consid. 2c)

In tal caso il vecchio

istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M.

Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p. 210).

Nella sentenza 6 dicembre

2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando dei chiarimenti a

quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato

che il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa,

rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente

esigibile confacente con il danno alla salute; questa deve permettere di

conseguire, per rapporto all’attività abituale, un reddito escludente il

diritto ad una rendita (consid. 5.3).

La giurisprudenza federale

ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro,

non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto

previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid.

2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito

che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se

l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata

un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993

B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).

Per risolvere tale

questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e

meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei

motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono

determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno

intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (DTF 134

V 22; SZS 2003 p. 510, 2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 p. 69segg.;

DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid.

2b). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il

riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre

mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da

ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da

ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è

piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa

l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il

riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei

risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e

riferimenti a SZS 1997 p. 67).

Relativamente al

presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della

dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui

motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente

nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì

configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in

secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere

che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo,

il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur

Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, p. 120ss,

in particolare 124).

2.7

Nella fattispecie, l’art. 30

del Regolamento della Cassa CV 2 (nella versione in vigore dal 1. gennaio 2005;

cfr. sopra al consid. 2.1 e DTF 121 V 97; cfr. anche le successive versioni,

doc. D1 e D3, D4) prevede, fra l'altro, l’erogazione della pensione di invalidità

disponendo quanto segue:

" Art. 30 Riconoscimento dell'invalidità

1.

Se una

persona assicurata è riconosciuta invalida dall'AI, viene considerata invalida

anche dalla CV 2, sempre che sia stata assicurata presso la CV 2 al momento in

cui si è verificata l'incapacità di la­voro la cui causa ha portato

all'invalidità. Rimangono riservate le decisioni dell'AI ovviamente

insostenibili.

2.

Per

determinare il grado d'invalidità della CV 2 è determinante il grado

d'invalidità secondo l'AI:

Grado d'invalidità

dell'AI

Grado d'invalidità

della CV 2

Percentuale dell’assicura- zione

attiva residua

Inferiore al 40 %

(nessuna pensione)

100.

%

dal 40 %

25.

%

75.

%

dal 50%

50.

%

50.

%

dal 60 %

75.

%

25.

%

dal 70 %

100.

%

(pensione intera)

0.

%

3.

In caso di pensionamento

prima dell’età di pensionamento tecnica (art. 27), la persona assi­curata non

può più essere riconosciuta invalida dal­la CV 2, a meno che l'inizio

dell'invalidità ai sensi dell'AI non si sia verificato prima del pensionamento.

Art. 31 Inizio e fine del diritto

1.

Il diritto

alla pensione d'invalidità della CV 2 viene deciso dalla CV 2 quando è

disponibile la disposizione dell’AI e non inizia prima che l’AI inizi la

corresponsione.

2.

Se

l’accertamento dell’invalidità da parte degli organi dell’AI dura più di 365

giorni continui durante i quali la persona assicurata è stata inabile al lavoro

su ordine medico, o se le disposizioni dell’AI non sono ancora entrate in

vigore, il membro collettivo può inoltrare una richiesta alla CV 2 per ottenere

prestazioni dal primo del mese che segue il 365esimo giorno dell’assenza la cui

causa ha portato alla richiesta di prestazioni di invalidità all’AI. In tal

caso la decisione della CV 2 sulla pensione viene giustificata solo nei

confronti del membro collettivo. Anche i pagamenti vanno al membro collettivo

finché l’AI non si sarà pronunciata. In seguito alla disposizione dell’AI, la CV

2.

si riserva il diritto di accertare, adeguare o revocare il diritto alla

persona assicurata e di esigere il rimborso, intero o parziale, di importi già

corrisposti. Inoltre la CV 2 si riserva il diritto di differire il pagamento

delle pensioni finché termina l’obbligo del membro collettivo di corrispondere

la retribuzione. Se invece della rendita l’AI corrisponde indennità

giornaliere, per il periodo del diritto a indennità giornaliere la CV 2 può sospendere

o ridurre le proprie prestazioni.

3.

Il diritto

alla pensione di invalidità della CV 2 si estingue:

a) alla fine

del mese nel corso del quale la persona che percepisce una pensione

d’invalidità decede;

b) alla fine

del mese nel corso del quale la persona che percepisce una pensione

d’invalidità ha riottenuto la sua abilità al lavoro e non ha più diritto a una

rendita dell’AI;

c) al più

tardi quando rag­giunge l'età di pensionamento AVS regolare. In tal caso la pensione

di invalidità viene sostituita da una pensione di vecchiaia dello stesso importo.

Art. 32 Importo

della pensione d'invalidità

1.

L'importo

della pensione d'invalidità intera annua corrisponde alla pensione di vecchiaia

alla quale la persona assicurata avrebbe diritto al momento in cui raggiunge

l'età di pensionamento tecnica (art. 27).

2.

Le basi per

il conteggio della pensione d'invalidità sono l'ultima retribuzione soggetta a

contributi della persona assicurata e il suo avere di vecchiaia proiettato.

L'avere di vecchiaia proiettato corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato al

momento del riconoscimento dell'invalidità, maggiorato degli accrediti di

vecchiaia, con interessi, che sarebbero stati attribuiti alla persona assicurata

fino all'età di pensionamento tecnica (art. 27), se fosse rimasta in servizio

fino a tale data con la sua ultima retribuzione soggetta a contributi.

3.

In caso

d'invalidità parziale, l'importo della pensione intera è moltiplicato per il

grado d'invalidità della CV 2. La persona assicurata che percepisce una

pensione d'invalidità parziale della CV 2 è considerata

a. invalida

per la parte del salario assicurato all'inizio dell'inabilità al lavoro che

corrisponde alla percentuale della rendita AI;

b. attiva

per la parte del salario assicurato che corrisponde al grado dell'assicurazione

attiva residua. Per questa parte è dovuta una prestazione d'uscita alla fine

del rapporto di lavoro.

Art. 33

Modifica del grado d'invalidità

1.

Se in base ad

una modifica del grado d'invalidità sorge un altro diritto alla rendita dell'AI

o se cambia il grado d'invalidità fissato dalla CV 2, le prestazioni della CV 2

sono adeguate conformemente.

2.

Se una

persona invalida parziale è uscita con la par­te attiva dell'assicurazione, e

la modifica del grado d'invalidità non è di competenza del nuovo istituto di

previdenza, la CV 2 decide secondo le basi attua­riali ed i fatti giuridici.

3.

In caso di

recupero totale o parziale dell'abilità ai lavoro (riattivazione), si tiene

conto dell'adeguamento di pensi­one già concesso sulla parte della pensione

d'invalidità corrispondente (art. 25)." (Doc. D2)

Per quanto concerne invece il

Regolamento della Cassa CV 1 (nella versione in vigore nel 2005), gli art. 28

segg prevedono quanto segue:

" Art. 28 Definizione

d'invalidità

1.

Sussiste invalidità ai sensi del presente regolamento in

particolare quando, prima dell'età di pensionamento ordinaria, una persona

assicurata diventa, per lungo tempo o in modo permanente, totalmente o

parzialmente incapace al guadagno in seguito a malattia, lesione involontaria o

decadimento intellettua­le o fisico. D'intesa con il medico di fiducia, il

consiglio di fondazione decide in merito all'esistenza di un'invalidità.

2.

Per determinare il diritto alle prestazioni il medico di

fiducia della cassa può tenere conto di rapporti medici già esistenti o di

documenti delle assicu­razioni sociali. A richiesta e a spese della cassa, le

persone assicurate devono sottoporsi a una visita presso il medico di fiducia.

Se la visita viene rifiutata, la cassa può ridurre la rendita secondo il

proprio libero apprezzamento. Sono garantite le prestazioni d'invalidità ai

sensi della LPP.

Art. 29 Diritto

alle prestazioni, condizioni e durata della rendita d'invalidità

1.

Hanno diritto alla rendita d'invalidità le persone assicurate

che:

- nel senso

dell'assicurazione federale per l'invalidità, sono invalide per alme­no il 40

per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro

la cui causa ha portato all'invalidità

- in seguito a

un'infermità congenita presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20

e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate

allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è

aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento

- diventate

invalide quando erano minorenni, presentavano un'incapacità al lavoro compresa

fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed erano

assicurate allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'in­validità

si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.

2.

II diritto alla rendita d'invalidità nasce dopo l'esaurimento

delle prestazioni salariali, sostitutive del salario o assicurative pari almeno

all'80 per cento del salario perso, di norma dopo 720 giorni d'incapacità

lavorativa permanente, totale o parziale, al più presto tuttavia secondo le

disposizioni della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità. Il

pagamento del salario e l'assicu­razione d'indennità giornaliera vengono

finanziati complessivamente almeno per metà dalle imprese-CV 1.

3.

Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con il decesso

della persona avente diritto o quando cessa l'invalidità, al più tardi quando

nasce il diritto a una prestazione di vecchiaia in caso di pensionamento

ordinario. A partire da questa data, la rendita d'invalidità viene convertita

in una rendita di vecchiaia del medesimo importo.

4.

Se sussiste il diritto a una rendita intera d'invalidità, viene

automaticamente meno il diritto a una rendita di vecchiaia anticipata. Allo

stesso modo non sussi­ste alcun diritto a una rendita di vecchiaia anticipata

se presso l'assicurazione federale per l'invalidità o presso l'assicurazione

contro gli infortuni è pendente una richiesta di prestazioni d'invalidità

oppure se sussiste un'incapacità lavorati­va che fa presupporre una successiva

invalidità.

Art 30 Ammontare della rendita d'invalidità

1.

Se sono soddisfatte le condizioni secondo gli art. 28 e 29,

alla persona assicurata viene versata una rendita intera d'invalidità se è

riconosciuta invali­da almeno in misura del 70 per cento ai sensi

dell'assicurazione federale per l'invalidità, tre quarti di rendita in caso

d'invalidità minima pari al 60 per cento, mezza rendita in caso d'invalidità

minima pari al 50 per cento e un quarto di rendita in caso d'invalidità minima

pari al 40 per cento.

2.

La rendita intera d'invalidità ammonta al 70 per cento della

rendita di vec­chiaia (prevedibile) calcolata all'età di pensionamento

regolamentare. Questa rendita è integrata da un supplemento dello 0.5 per cento

della rendita di vecchiaia prevedibile per ogni anno di assicurazione

acquistato nell'assicura­zione completa al momento dell'inizio del versamento

delle prestazioni secon­do l'art. 16 cpv. 1.

3.

Se la persona assicurata ha causato o aggravato la propria

invalidità intenzio­nalmente, commettendo una colpa grave, un crimine o un

delitto, il consiglio di fondazione ha la facoltà di ridurre temporaneamente o

permanentemente la sua rendita d'invalidità. Lo stesso vale se la persona

assicurata si oppone a un provvedimento di reintegrazione.

4.

La persona assicurata cui spetta una rendita d'invalidità ha

diritto a una rendita per ogni figlio che, nel caso di un suo decesso, potrebbe

richiedere una rendita per orfani. L'ammontare e la durata della rendita per i

figli si ba­sano sulle disposizioni applicabili alle rendite per orfani.

Art. 31 Soppressione o modifica della rendita d'invalidità

1.

Il diritto a una rendita d'invalidità e a rendite per figli

d'invalidi si estingue se l'incapacità di guadagno cessa prima che la persona

beneficiaria di una ren­dita d'invalidità abbia raggiunto l'età di

pensionamento ordinaria. Se la persona assicurata non riprende la propria

attività lucrativa in seno alla comunità __________, ha diritto alla

prestazione d'uscita secondo l'art. 44 del regolamento.

Se tale prestazione d'uscita risulta inferiore all'avere di

vecchiaia ai sensi della LPP conteggiato dalla cassa, viene rimborsato questo

avere di vecchiaia.

2.

Una nuova regolamentazione della rendita d'invalidità ha luogo

secondo le disposizioni dell'art. 20 cpv. 9." (Doc. 26)

Dal tenore delle norme emerge

che il concetto di invalidità di entrambi i Regolamenti coincide con quello

della LPP e, quindi, della LAI.

Di conseguenza, poiché

l’assicurata è stata riconosciuta invalida ai sensi dell’AI (cfr. consid. 1.2),

e quindi della LPP, dev’esserlo anche ai sensi delle disposizioni del

Regolamento delle Casse convenute.

In particolare, ricalcando

essenzialmente l'art. 26 cpv. 1 v. LPP, che prescrive il rinvio alle

disposizioni della LAI per l'esame della nascita del diritto a prestazioni

d'invalidità, gli art. 30 e 31 (Cassa CV 2) e 28 e 29 (Cassa CV 1) dispongono

che la pensione d’invalidità decorre dalla nascita del diritto alla rendita

federale d'invalidità (AI).

2.8

Nel caso in esame litigiosa

è, come detto, l'assegnazione di una rendita d'invalidità della previdenza

professionale all’assicurata che soffre di miopia permagna bilaterale con

emorragie retiniche recidivanti, visus ridotto, stato dopo vitrectomia,

glaucoma secondario.

L’attrice è invalida ai sensi

dell'AI, in quanto dal 1. ottobre 2005 percepisce una mezza rendita di

invalidità per un’inabilità del 50% riconosciuta dagli organi dell’AI a far

tempo dall’ottobre 2004 (doc. AI 32-1; decisione 23 novembre 2005; cfr. consid.

1.2).

Come detto, le Casse

pensioni convenute non contestano l'invalidità dell’attrice, bensì il fatto di

essere le debitrici della relativa prestazione di invalidità.

La Cassa CV 2,

prevalendosi della decisione dell’AI, ritiene di non essere responsabile della

prestazione giacché nell’ottobre 2004 l’assicurata non era più assicurata

presso di lei, il rapporto di lavoro con Coop essendosi concluso già alla fine

di ottobre 2003.

La Cassa CV 1 per contro sostiene

che il danno alla salute all'origine dell'incapacità lavorativa che ha poi

causato l'invalidità - vale a dire la miopia permagna bilaterale e le relative

complicazioni - non sarebbe riconducibile al mese di ottobre 2004, ma, perlomeno

nella misura - rilevante ai fini previdenziali - del 20%, ad un momento

precedente all'assunzione da parte di __________ e, quindi, all'affiliazione

alla Cassa CV 1, per poi perdurare in seguito senza interruzioni di rilievo.

Ora, nella presente

fattispecie va innanzitutto rilevato che la decisione dell'AI del 23 novembre

2005.

attribuente all’attrice la mezza prestazione d'invalidità è stata

notificata solo alla Cassa CV 1 (doc. AI 32-1 e doc. H).

Ne discende che alla luce

della giurisprudenza del TFA (consid. 2.5 e DTF 132 V 1, 130 V 273, 129 V 75 e

150) almeno per quanto riguarda la Cassa CV 1 il diritto dell'assicurata alla

rendita d'invalidità della previdenza professionale non andrebbe esaminato in

modo autonomo, la data d'inizio dell'inabilità lavorativa fissata dall'AI per

far partire l'anno di carenza (art. 28 e 29 LAI), essendo di principio

vincolante ai fini previdenziali.

Conformemente alla

giurisprudenza ricordata sopra, l’istituto previdenziale può tuttavia scostarsi

dalla data d’inizio dell’inabilità lavorativa stabilita in ambito AI non solo

nel caso in cui le conclusioni dell’AI siano manifestamente errate, ma anche se

e nella misura in cui la conclusione dell’AI si sia fondata su valutazioni

essenzialmente determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità

in ambito AI (cfr. le citazioni al consid. 2.5 che precede).

In effetti va ricordato

che le premesse sulle quali si basa la valutazione ex art. 23 LPP rispetto a

quelle dell'art. 29 LAI in relazione con l'art. 29 ter OAI secondo cui:

" Vi è

interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 29

capoverso 1 LAI, allorché l'assicurato fu interamente atto al lavoro durante

almeno 30 giorni consecutivi."

non sono del tutto

equivalenti (cfr. in proposito STFA B 22/99 del 6 agosto 2001, B 78/99 del 2

agosto 2000; B 79/99 del 26 gennaio 2001 e 4/00 e B 50/99 del 14 agosto 2000;

cfr. STCA 34.2000.24 del 2 settembre 2002).

Mentre quindi ai fini

dell’AI è sufficiente un’attività lavorativa a tempo pieno di

“soli” 30 giorni consecutivi per interrompere l’anno di carenza ai sensi

dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. art. 29 ter OAI), nell’ambito della

previdenza professionale il tema della connessione temporale tra il danno alla

salute e la conseguente invalidità va valutato in maniera meno schematica.

Nella fattispecie

concreta, per effetto del ricordato disciplinamento legale in materia AI è

evidente che l’Ufficio AI poteva prescindere dall’esame dell’eventuale

esistenza di un’incapacità lavorativa precedente al mese di ottobre 2004,

considerato come, vista l’attività lavorativa svolta per quattro mesi

dall’assicurata alle dipendenze di __________ a tempo pieno a far tempo dal 1. novembre

2003.

(oltre al periodo dal 21 aprile all’10 giugno 2004 e dal 2 agosto all’11

ottobre 2004), un’eventuale incapacità al lavoro preesistente sarebbe comunque

stata interrotta ai sensi dell’art. 29ter OAI (cfr. SZS 2002 p. 271).

L’amministrazione non

aveva in altre parole necessità di chiarire l’eventuale valenza invalidante

delle patologie di cui è affetta l’attrice nel periodo precedente all’ottobre

2004, non potendo comunque un’eventuale inabilità avere degli effetti ai fini

dell’attribuzione effettiva della prestazione AI.

In questo senso quindi,

posto come ai fini della LPP è sufficiente un’incapacità lavorativa di rilievo ai

sensi dell’art. 23 LPP (vale a dire secondo, la giurisprudenza, duratura e di

almeno il 20%, cfr. VSI 1998 p. 126 e le citazioni sopra al consid. 2.3), per

costituire un evento assicurato ai sensi dell’art. 23 LPP, ne discende che la

fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio

AI non esclude a priori che un’incapacità lavorativa motivante il diritto a

prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata,

foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di

carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e 2005 p. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio

2000.

e B 81/03 del 9 novembre 2004). A maggior ragione, in queste condizioni,

la data d’inizio del periodo di carenza fissata dall’Ufficio AI non può essere

ritenuta vincolante ai fini delle eventuali prestazioni previdenziali dovute

(cfr. STFA del 21 gennaio 2005 nella causa B, B 32/03 e riferimenti).

In questa sede va quindi esaminato

liberamente se una eventuale limitazione della capacità lavorativa rilevante ai

fini previdenziali (vale a dire di almeno il 20%) sia sopravvenuta già prima

dell’ottobre 2004 e sia poi perdurata senza interruzioni di rilievo.

2.9

Dagli atti emerge che

l’attrice è affetta da una forte miopia, con diagnosi nel 2003 di miopia

permagna bilaterale congenita. Dal 2000 è stata in cura del dr. __________,

oftalmologo, il quale nel novembre 2002 ha attestato la presenza di una forte miopia (tanto forte da non poter essere quantificata con precisione con gli

strumenti in dotazione in studio) con insorgenza di ripetute emorragie

retiniche di origine non chiarita malgrado gli accertamenti specialistici da

lui predisposti (doc. AI 5-16). La situazione è sostanzialmente peggiorata nel

maggio 2003 quando l’assicurata ha subito una forte rottura e emorragia

retinica, con ospedalizzazione, trattamento laser della retina, diverse

complicazioni post operatorie e conseguenti vari interventi di risanamento

(doc. AI 5-17, 12-4, 18-8). L’interessata è stata in cura del dr. __________

all’ospedale di __________, della dr.ssa __________ (doc. AI 5-17, 5-12) e in

seguito, dopo il suo trasferimento in Ticino, dapprima del dr. __________ (doc.

AI 5-18) e in seguito, dall’agosto 2004, della dr.ssa __________.

A dipendenza di tale peggioramento

e delle relative cure che sono state dispensate, la dr.ssa __________ ha

attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 6 maggio al 13 giugno 2003 e del

50% in seguito e sino al 31 ottobre 2003 (doc. AI 5-12, 12-3).

A

motivo di un nuovo aggravamento avvenuto nel marzo 2004, con distacco retinico regmatogeno

all’occhio destro, è nuovamente stata attestata un’inabilità completa dal 2

marzo al 20 aprile 2004 e nuovamente dal 11 giugno al 1. agosto 2004. Il 3

marzo 2004 l’assicurata ha subito un intervento di vitrectomia via pars-plana,

endolaser, iniezione di silicone pesante per distacco retinico regmatogeno.

L’11 giugno 2004 è stato necessario procedere ad un nuovo intervento di

rimozione dell’olio di silicone, il 29 luglio 2004 un nuovo risciacquo della

camera anteriore (doc. AI 9-4) e il 13 ottobre 2004 un’ulteriore operazione

all’Ospedale di __________ dove pure è stata rioperata il 10 febbraio 2006

(doc. AI 9-4 e 9-6, 43-3, 59-8).

Dopo aver ripreso l’attività

lavorativa per due mesi e mezzo, dal 12 ottobre 2004 le è nuovamente stata

attestata un’inabilità lavorativa completa e dal 1. novembre 2004 al 50% a tempo

indeterminato, tuttora esistente (doc. AI 59-8, 8-2). In effetti il 13 ottobre

2004.

è nuovamente stata sottoposta ad un intervento di vitrectomia, coagulazione

endolaser, facoemulsificazione con impianto di lentina in camera posteriore (vedi

doc. AI 9-6, 43-7).

Professionalmente

l’assicurata, che era domiciliata a __________ nel canton __________, dopo aver

terminato un apprendistato quale commessa e lavorato in questa funzione, dal 1.

maggio 2002 è entrata alle dipendenze di __________ quale responsabile degli

acquisti (“Sachbearbeiterin Einkauf”, doc. AI 5-13). Il rapporto si è concluso con

effetto dal 31 ottobre 2003 a motivo della disdetta data dalla dipendente, la

quale si è trasferita in Ticino (doc. AI 16-8). Il certificato di lavoro

allestito da __________ riferisce che la dipendente ha lasciato il posto di

lavoro “a motivo” dei problemi di salute alla vista (doc. VIII/11). Nei periodi

di incapacità lavorativa (dal 6 maggio 2003 sino alla fine di ottobre 2003) l’interessata

ha percepito le relative indennità giornaliere dalla __________, assicuratore malattia

della __________ (doc. 11 e doc. AI 16-6).

Con effetto dal 1. novembre 2003

è quindi entrata alle dipendenze di __________ con la funzione di “capo

cassiera” (doc. E, 11), riducendo poi, con effetto dal 1. gennaio 2005, la

propria attività lavorativa al 50%, cambiando funzione da capo cassiera a

operatrice di cassa a motivo dei suoi problemi di salute (doc. AI 8-1).

Una prima domanda di

prestazioni AI del 17 giugno 2003 è stata respinta dall’Ufficio AI del Canton __________

con decisione del 7 agosto 2003 in assenza di una incapacità lavorativa

prolungata superiore al 40%, vale a dire non essendo ancora trascorso l’anno di

carenza legale (doc. AI 18-2, 18-47).

Con certificato 30 agosto 2004

la dr.ssa __________, specialista in oftalmologia, ha attestato quanto segue:

" Diagnosi:

- miopia permagna bilat. con:

- Bil degenerazione retinica miopica bilat.

-

OS stato dopo vitrectomia

via pars-plana, endolaser, iniezione di silicone pesante per distacco retinico

regmatogeno con PVR 03.03.2004

- OS

stato dopo intervento di rimozione di olio di silicone 11.06.04

-

OS stato dopo intervento di

risciacquo della camera anteriore 29.07.04

-

OD stato dopo

fotocoagulazione per degenerazioni regmatogene periferiche; stato dopo

fotocoagulazione di lacerazione a ferro di cavallo h.1, e per foro retinico h.

4.

Conosco la sopraccitata paziente dal 12 agosto 2004, ossia dopo

essere stata sottoposta all'intervento di risciacquo della camera anteriore

resosi necessario a causa del persistere di emulsione di olio di silicone in

camera anteriore con conseguente ipertono.

Mi consulta il 12.08.2004 in quanto da alcuni giorni accusa un

dolore persistente all'OS.

Quando effettua movimenti con la testa dal basso verso l'alto

riferisce inoltre di vedere un'ombra scura in quest'occhio.

La signora AT 1, che presenta una miopia estremamente elevata in

entrambi gli occhi (sf. -32.0 D bilat.) dopo l'ultimo intervento effettuato

all'OS presenta la seguente situazione:

visus OD (con lente a contatto) 0.4 parz., OS (con lente a

contatto) conta dita a ca. 30 cm.

Il segmento anteriore si presenta in OD calmo e senza particolarità,

in OS presenza di emulsione di olio di silicone. Pupille rotonde e prontamente

reagente alla luce, cristallino fisiologico.

La pressione intraoculare risulta in OS elevata a 38 mmHg. Viene

quindi dato inizio ad una terapia con Cosopt gcc. 2x1 OS e Diamox past. 125 mg

x 2. Con questo trattamento ai controlli successivi i sintomi risultano poi

migliorati e la pressione si normalizza a 15 mmHg.

L'esame del fondo oculare in midriasi mostra in OD una retina

estremamente sottile con degenerazioni atrofiche nonché la presenza di una

piccola emorragia intraretinica pontiforme alla periferia maculare superiore.

Sarà opportuno valutare prossimamente un'eventuale fotocoagulazione preventiva

dalle lesioni ad alto rischio.

Nella loggia vitrea dell'OS si riscontra la presenza di alcune

bolle di silicone residuo; retina con estesa degenerazioni atrofiche,

ubiquitariamente adesa.

Attualmente la signora AT 1 prosegue la terapia anti-glaucomatosa

sopra descritta e continua la terapia antiinfiammatoria topica prescritta dopo

l'intervento con Tobradex gcc., in attesa di effettuare prossimamente un nuovo

risciacquo della camera anteriore nel tentativo di asportare l'emulsione di

silicone. Secondo il chirurgo Dr. __________ che ha effettuato gli interventi,

non si pone per ora l'indicazione assoluta di asportare pure il silicone

residuo in camera posteriore.

Considerato l'alto rischio di recidiva di complicazioni retiniche

a causa della presenza di una miopia maligna bilat., nonché lo stato di

monoocularità (la paziente è infatti monocola funzionale OD) e l'occhio con

miglior visus vede con fatica 0.4 con una lente a contatto di sf. - 32.0 D,

verrà pure valutata l'idoneità per una eventuale rendita di invalidità.

La signora AT 1 infatti, capo-cassiera presso la __________, oltre

a dover sollecitare la vista deve pure svolgere lavori fisicamente piuttosto

pesanti, che risulterebbero controindicati in presenza di una situazione

retinica tanto delicata.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, la saluto

cordialmente." (Doc. AI 9/4-5)

Dal canto suo il dr. __________

nello scritto 6 ottobre 2004 alla dr.ssa __________ ha confermato le predette

diagnosi preannunciando l’effettuazione, il 13 ottobre 2004, di un intervento

chirurgico di vitrectomia, coagulazione endolaser, facoemulsificazione con

impianto di lentina in camera posteriore (vedi doc. AI 9-6, 43-7).

Nell’ambito dell’evasione della

seconda domanda di prestazioni presentata il 4 gennaio 2005 all’Ufficio AI del

Canton Ticino dove l’assicurata si era nel frattempo trasferita, con rapporto

del 13 gennaio 2005 la dr.ssa __________ ha concluso per un’inabilità

lavorativa del 50% dal 22 novembre 2004 ponendo le seguenti diagnosi:

" Miopia

permagna (-32,0 D) maligna bilaterale con:

- miopia permagna congenita

. complicazioni e aggravamenti dal 3/2004.

- degenerazioni miopiche retiniche bilat.

. stato dopo fotocoagulazione di lacerazioni retiniche bilat.

. stato dopo

intervento di vitrectomia + silicone + endolaser occhio sin. per distacco

retinico regmatogeno (3/04)

. stato dopo

multipli interventi per … di silicone residuo occhio sin. + asportazione del

cristallino e impianto di lentina." (Doc. AI 9/1)

A dipendenza dei

certificati medici emessi, __________, l’assicuratore perdita di guadagno della

__________, ha riconosciuto i seguenti periodi di inabilità lavorativa:

" 100% 02.03.2004

– 20.04.2004

100% 11.06.2004 – 01.08.2004

100% 21.10.2004 – 31.10.2004

50% 01.11.2004 – 13.11.2004

50% dal 22.11.2004 continua." (Doc. AI 21/1)

Nelle Annotazioni del 27

ottobre 2005 il medico SMR dr. __________ ha affermato:

" (…)

Diagnosi: miopia permagna bilaterale con

· emorragie retiniche recidivanti che

portano ad intermittenti peggioramenti dell'acuità visiva

· visus

con lenti a contatto 0,3 p, sinistra 0,4p

valutazione dr. __________, oculista del 26.6.2003:

- A sarebbe

lenta nell'esecuzione delle mansioni a causa difficoltà visive

L'A aveva ripreso l'attività lavorativa al 100% dal 1.11.2003

Attuale richiesta di rendita:

attività svolta: venditrice-operatrice di cassa, il 1.1.2005 per

problemi di salute ha cambiato funzione da capo cassiera a operatrice di cassa

IL __________: in pratica continua da 10.2004 al 50%

Diagnosi: miopia permagna con degenerazione retinica

periferica

■ stato

dopo vitrectomia OS il 3.3.2004

■ stato

dopo rimozione olio di silicone 6.2004

■ stato

dopo risciacquo camera anteriore 7.2004

Valutazione Ospedale __________ 8.2004: assicurata può riprendere

attività abituale

dr.ssa Jorio:

- IL 50% dal 22.11.2004

- Visus 0,4 parziale OD, 0,3 OS

- Ultimo trattamento Laser il 4.1.2005

- Ha smesso

attività di capo-cassiera perché non si sente più in grado di assumere le

responsabilità

- Limiti

funzionali: non sollevare pesi importanti, affaticamento visivo riduce capacità

lavorativa a 4-5 ore al giorno

Procedere:

sicuramente l'assicurata risulta inidonea per attività richiedenti

il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg e per attività richiedenti controlli ottici/lettura. In questo senso risulta plausibile una almeno parziale

inabilità nell'attività abituale di cassiera.

Richiedo ulteriori precisazioni alla dr.ssa __________ per

determinare meglio i limiti funzionali.

Per quanto concerne invece l'AGI non vi sono attualmente i

presupposti." (Doc. AI 25/1-2)

Il 7 novembre 2005 la dr. __________

ha precisato:

" Come

richiesto, volentieri rispondo ai suoi quesiti del 27.10.2005 per un

aggiornamento circa lo stato di salute della sopraccitata paziente.

- Quali

sono le ragioni per le quali un'attività senza necessità di alzare pesi

superiori ai 10 Kg e senza requisiti particolari per l'acuità visiva (tipo

attività nell'industria) non sia esigibile nella misura del 100%?

- Per

quali ragioni esattamente l'attività attuale di cassiera non risulta esigibile

in misura superiore al 50% (p.f. specificare in modo dettagliato)?

La signora AT 1 svolge l'attività di cassiera presso la __________.

Questa attività comporta normalmente anche spostamenti vari della merce e la

necessità di sollevare pesi. Per questo motivo la signora AT 1 ha dovuto

accordarsi con il datore di lavoro per evitare lavori di questo tipo.

L'attività di cassiera necessita inoltre pure di una buona acuità

visiva in quanto, benché oggigiorno questa attività sia facilitata da sistemi

automatizzati, è indispensabile un costante ed attento controllo della merce,

dei pagamenti e dei prezzi (non sempre di facile lettura). Questi devono

inoltre talvolta ancora essere digitati manualmente. La paziente riferisce

infatti che talvolta ha pure difficoltà a leggere le cifre sul display

luminoso.

Da notare che la signora AT 1 svolgeva l'attività di capo-cassiera

ma non sentendosi più sufficientemente sicura ed all'altezza di assumersi le

responsabilità legate a questa attività, ha lei stessa deciso di svolgere l'attività

di semplice cassiera.

I problemi visivi determinano inoltre la limitazione dell'attività

lavorativa a causa della presenza di un'anisometropia importante che la

paziente può correggere solo limitatamente con lenti a contatto, in quanto dopo

i ripetuti interventi all'OS e la presenza di un glaucoma secondario che

necessita di una terapia costante, ha sviluppato in quest'occhio

un'intolleranza alla lente a contatto, che si sforza di portare sull'OS almeno

durante le ore lavorative (sull'OD senza difficoltà).

Riassumendo, i motivi attuale che limitano l'attività della

signora AT 1 sono riconducibile a:

1) dover

limitare le attività che comportano un certo sforzo fisico (che farebbero

comunque parte delle normali mansioni di una cassiera presso la __________)

2) necessità di

uno sforzo visivo costante e intenso (in particolare uno sforzo accomodativo)

che comporta inoltre anche una certa responsabilità (controllare le cifre,

leggere prezzi, controllare il denaro, dare correttamente il resto ecc. ecc…)

3) limite di

sopportazione della lente a contatto all'OS. Dopo alcune ore infatti inizia a

provocare disturbi con dolore ed arrossamento congiuntivale. Per questo motivo

talvolta è costretta a portare solo la lente destra

4) anisometropia

importante quando non può portare la lente a contatto sinistra (OD con lente a

contatto di -32.0 D) e quindi ad un ulteriore affaticamento visivo e mancanza

di visione stereoscopica. Un'anisometropia di questa entità non ê correggibile

con occhiali.

A causa di questi problemi, come già discusso con la paziente e i

colleghi di __________ che hanno effettuato l'ultimo intervento all'OS, è

previsto nel prossimo futuro un intervento di facoemulsificazione ed impianto

di lentina all'OD. Questo intervento permetterebbe infatti di ridurre l'elevata

correzione miopica all'OD e potrebbe permettere alla paziente di portare degli

occhiali anziché costringerla alle lenti a contatto. Tuttavia, per i rischi di

questo intervento dovuti alla situazione retinica estremamente precaria, si è

preferito fino ad ora attendere diversi mesi dopo gli interventi all'OS e dopo

la fotocoagulazione dei fori retinici all'OD.

Qualora questo intervento venisse eseguito (probabilmente nei

primi mesi del 2006) e superato con successo, dopo un periodo di adattamento,

sarebbe ipotizzabile un aumento della capacità lavorativa (limitandone però

ancora la possibilità di sollevare pesi)." (Doc. AI 27/1-2)

Di conseguenza nel

rapporto medico 16 novembre 2005 il dr. __________ ha stabilito un’inabilità

lavorativa in ogni attività del 50% dall’ottobre 2004 affermando:

" (…)

Limiti funzionali

Limitazione sforzo fisico, peso massimo 10 kg.

Anisometropia importante con necessità

di portare lenti a contatto mai tollerati e quindi riduzione dell'orario

lavorativo possibile.

Affaticamento visivo importante

(…)

Raccomandazioni,

proposte SMR

Attività svolta: venditrice-operatrice

di cassa, il 1.1.2005 per problemi di salute ha cambiato funzione da capo

cassiera a operatrice di cassa.

IL __________: in pratica continua da

1.2004

al 50 %.

In considerazione del rapporto

dettagliato della dr.ssa Jorio la riduzione attuale della capacità lavorativa

risulta giustificata, capacità lavorativa non migliorabile in altra attività.

Possibile futuro miglioramento della

situazione visiva dopo previsto intervento di facoemulsificazione e impianto

di lentina OD, quindi prevedere revisione del caso a distanza di 1 anno

richiedendo rapporto dettagliato alla dr.ssa __________.

Per quanto concerne invece l'AGI non vi

sono attualmente i presupposti."

(Doc. AI 28/2)

Con

decisione 23 novembre 2005/2 febbraio 2006, l’Ufficio AI ha quindi ammesso una

limitazione della capacità lavorativa del 50% dall’ottobre 2004 e, di

conseguenza, concesso una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2005 (doc.

AI 30). La prestazione è quindi stata confermata in data 22 febbraio 2007 e 17

aprile 2009 (doc. AI 62-1, 75-1),

2.10

Secondo

questa Corte, in base ad un’accurata analisi delle certificazioni mediche

all'inserto, risulta provato con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1996 KV Nr. 85

p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b;

RAMI 1994 p. 210/211), che ai fini previdenziali l’inizio dell’incapacità lavorativa di rilievo e

suscettibile di originare l’attribuzione di una rendita d’invalidità della

previdenza professionale, è da far risalire al maggio 2003 e, quindi, ad un periodo

in cui l’assicurata era ancora alle dipendenze di __________.

Più

precisamente dagli atti risulta che il danno alla salute che ha

provocato l’insorgere dell’invalidità - e meglio la miopia permagna maligna bilaterale

congenita con conseguenti degenerazioni miopiche retiniche bilaterali, emorragie

e distacchi retinici recidivanti che portano a peggioramenti dell’acuità visiva

e visus ridotto, stato dopo multipli interventi quali vitrectomia con silicone,

endolaser per distacco retinico regmatogeno, stato dopo fotocoagulazione di

lacerazioni retiniche bilaterali, intervento di asportazione del silicone

residuo all’occhio sin. e asportazione del cristallino e impianto di lentina

(doc. AI 9-4, 3-04) - ha

subito un drastico peggioramento nel maggio 2003, con diminuzione della

capacità lavorativa dapprima totale e poi parziale nell’ultima professione

esercitata quale responsabile vendite così come in altre attività adeguate (ossia

leggere non implicanti il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg).

Secondo gli atti in effetti, nel corso della primavera

del 2003 l’assicurata (che lavorava alle dipendenze di __________ dal 1. maggio

2002) ha avuto un peggioramento delle sue condizioni subendo ripetute rotture e

emorragie retiniche con conseguente intervento chirurgico mediante laser il 6

maggio 2003 e successive complicazioni post operatorie e interventi di

risanamento (doc. AI 5-17, 12-4, 18-8). Le è quindi stata attestata un’inabilità

lavorativa sino al 13 giugno 2003. Dal 14 giugno 2003 l’inabilità si è ridotta

al 50% sino alla fine del mese di ottobre 2003, quando l’assicurata ha

terminato il suo contratto di lavoro per __________ (doc. AI 16-7, 12). Per le

citate inabilità lavorative l’assicurata ha percepito le indennità giornaliere dall’assicuratore

malattia del datore di lavoro (complete sino al 16 giugno 2003 e in seguito e

sino al 31 ottobre 2003 parziali 50%; doc. AI 16-6).

Iniziata quindi la collaborazione lavorativa per __________

dal 1 novembre 2003, con un pensum al 100% come “venditrice, responsabile

casse”, è stata attestata una nuova inabilità lavorativa completa già con

effetto dal 3 marzo 2004, allorquando l’assicurata ha subito un ulteriore

distacco retinico all’occhio destro che ha necessitato una vitrectomia e le

terapie del caso. Ad eccezione dei periodi di temporanea ritrovata abilità

lavorativa dal 21 aprile al 11 giugno 2004 (l’11 giugno 2004 ha subito un intervento di rimozione di olio di silicone e il 29 luglio seguente di risciacquo

della camera anteriore, doc. AI 9-4) e dal 2 agosto all’11 ottobre 2004, la

stessa è quindi perdurata sino al 1. novembre 2004 ed è quindi continuata in

misura parziale (50%) a tempo indeterminato. Il 12 ottobre 2004 e il 10

febbraio 2006 l’assicurata ha subito due ulteriori interventi chirurgici. Le

revisioni intraprese dall’Ufficio AI successivamente, hanno evidenziato una

situazione oftalmologica stabile dal punto di vista delle implicazioni sulla

capacità lavorativa e, quindi, portato alla conferma della mezza rendita di

invalidità (comunicazioni del 22 febbraio 2007 e 17 aprile 2009, doc. AI 62-1 e

75-1).

Complessivamente deve

quindi essere concluso che l’assicurata subiva già prima del 1. novembre 2003

(data di inizio del rapporto di lavoro con __________) una diminuzione duratura

e rilevante, e sicuramente almeno del 20%, della capacità lavorativa nella sua professione,

l'evoluzione negativa e invalidante della patologia congenita agli occhi

essendo avvenuta a partire dal maggio 2003. Prima di questa data non risultano

per contro problemi significativi, almeno per quanto concerne eventuali ripercussioni

sulla capacità lavorativa. Nel 2002 ad esempio l’attrice non ha fatto

registrare alcuna assenza per malattia (doc. AI 18-5 e 18-46). Val la pena in

questa sede rammentare che non è l'apparizione dei disturbi o il fatto di

essere in cura medica e/o medicamentosa in quanto tali a costituire l'evento

assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP, ma piuttosto l'intervento di una

incapacità lavorativa di una certa importanza (di almeno il 20%) dovuta

all'affezione invalidante (STF 9C-367/2008 del 17 aprile 2009, B 74/01 del 29

maggio 2002, consid. 3b/bb, riassunta in RSAS 2003 p. 361, e sentenze citate B 100/00, consid. 2, e B 36/01, consid. 2b).

2.11

Conformemente alla

giurisprudenza ricordata sopra (consid. 2.6), occorre tuttavia, ai sensi

dell’art. 23 LPP, accertare se l’affezione alla base dell’invalidità

insorta successivamente, e meglio nel corso del 2004 e, quindi, in un momento

in cui l’assicurata non era già più alle dipendenze di __________, ma era dipendente

di __________, ha un nesso materiale e temporale sufficiente con l’incapacità

lavorativa insorta prima, segnatamente a partire dalla primavera 2003.

Occorre in altre parole esaminare

l’esistenza o meno di un nesso materiale e temporale stretto ai

sensi della giurisprudenza tra l’incapacità lavorativa insorta prima

dell'inizio del rapporto di lavoro con __________ e la susseguente invalidità

e, nell’affermativa, se questo nesso sia in qualche modo stato interrotto (STF 9C – 684/2008). Il quesito - lo ricordiamo - assume un’importanza decisiva considerato come in virtù dei suesposti principi ex art. 23 LPP

(principio d’assicurazione) qualora un tale nesso dovesse essere ammesso e una

successiva interruzione negata, la Cassa CV 1 non potrebbe essere chiamata a

rispondere giacché tratterebbesi di un’invalidità originata da patologie che avevano influenzato la salute dell’assicurata in una misura

atta a ridurre la sua capacità di lavoro in misura rilevante già prima

dell’entrata in servizio della __________ e sarebbero quindi da assumere dalla

Cassa del precedente datore di lavoro, ossia la __________ (cfr. DTF 123 V 264

consid. 1c; 120 V 117 consid. 2c e 120; cfr. anche SZS 2002 p.

156.

consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

Ora, innanzitutto

per quanto riguarda il nesso causale materiale, lo stesso è dato quando

il danno alla salute all’origine dell’invalidità è sostanzialmente lo stesso

che ha, a suo tempo, causato l’incapacità lavorativa. In proposito non è

rilevante che tra la malattia che ha portato all’incapacità lavorativa e quella

che causa poi l’invalidità esista un rapporto di causalità adeguata (cfr. anche

Hürzeler, op. cit., p. 343). Nel caso in cui ci si trovi in presenza di una

malattia di un altro tipo e a carattere essenzialmente differente un tale nesso

va negato (Hürzeler, op. cit., p. 349; STFA B 42/02 dell’11 febbraio 2003).

Nel caso che

ci occupa è incontestabile - e del resto pacificamente ammesso dalle parti in

causa - che la problematica alla salute che ha originato l’invalidità nel corso

del 2004 e che permane tuttora è la medesima di quella che ha causato i diversi

periodi di inabilità lavorativa a partire dal maggio 2003, ossia la Miopia

permagna bilaterale con le complicazioni correlate. Del resto, per lo stesso

motivo l’assicurata aveva presentato, il 17 giugno 2003, la prima domanda di

prestazioni AI (doc. AI 18-2).

Ma anche dal

punto di vista temporale, tutto ben ponderato, questo Tribunale ritiene

che il nesso causale sia dato. Deve infatti deve essere ammesso che

successivamente al peggioramento del maggio 2003 le patologie oftalmologiche di

cui è affetta l’attrice hanno continuato ad influenzare negativamente, in modo

più o meno importante ma sempre in misura rilevante, la capacità lavorativa

dell’interessata. Il fatto che l’attrice sia successivamente tornata a lavorare

in determinati periodi e in particolare dal 1. novembre 2003 sino alla fine di

febbraio 2004, non ha costituito, per i motivi che seguono, un’interruzione

prolungata tale da rompere, ai sensi della giurisprudenza, il nesso temporale

tra l’incapacità lavorativa manifestatasi nel maggio 2003 e quella che ha

causato la susseguente invalidità e che ha quindi originato l’erogazione della

mezza rendita AI.

Emerge infatti dagli atti

che la situazione di salute dell'assicurata rispettivamente la conseguente

inabilità lavorativa non hanno subito mutamenti notevoli dalla primavera del

2003.

allorquando l’interessata ha avuto le prime manifestazioni invalidanti della

patologia di cui soffre dalla nascita.

Per quanto riguarda

l’esercizio dell’attività lavorativa successivamente all’insorgenza del

peggioramento del maggio 2003, gli unici periodi di capacità lavorativa

completa precedenti al 12 ottobre 2004 (momento dal quale l’inabilità

lavorativa, dapprima totale e dalla metà di novembre parziale, è stata

attestata in modo ininterrotto) sono i seguenti:

- dal 1. novembre 2003 al

28.

febbraio 2004 (quattro mesi)

- dal 21 aprile al 10

giugno 2004 (un mese e mezzo)

- dal 2 agosto all’11

ottobre 2004 (due mesi e mezzo).

In effetti, dopo i

menzionati problemi avuti nel maggio 2003 e la conseguente inabilità lavorativa

sino a fine ottobre 2003, le problematiche oculistiche si sono nuovamente

manifestate in maniera decisiva già all’inizio del 2004 con un distacco

retinico che ne ha nuovamente compromesso la capacità lavorativa.

In realtà la

documentazione agli atti evidenzia che dopo il novembre 2003 le patologie di

cui soffre l'interessata (e la conseguente inabilità lavorativa) non si sono

successivamente risolte, ma al contrario ulteriormente confermate. Se invero

nel novembre 2003 l'assicurata appariva in grado di riprendere, anche se sempre

seguita da una terapia medicamentosa anti-glaucomatosa e antinfiammatoria e ambulatoriale,

il lavoro con assunzione di un nuovo impiego presso la __________ quale

“venditrice, responsabile di cassa” (doc. AI 8-1, 59-2), dopo solo quattro mesi

di ritorno ad un’attività lavorativa piena, la patologia oftalmologica di cui

è portatrice si è nuovamente ripresentata nella forma di un distacco retinico

che ha necessitato nuovi interventi chirurgici nel marzo, giugno, luglio e

ottobre 2004, e terapie connesse causando un’inabilità lavorativa totale protrattasi

dal 2 marzo al 20 aprile 2004, dall’11 giugno al 1. agosto, dal 12 ottobre 2004

e dal 1. novembre 2004 e in seguito al 50% a tempo indeterminato. Nel suo

certificato medico del 30 agosto 2004 la dr.ssa __________, che segue

l’assicurata dal 12 agosto 2004, illustrata la situazione della paziente (presentante

una miopia estremamente elevata in entrambi gli occhi, con pressione intraoculare

elevata, sottoposta a terapia medicamentosa anti-glaucomatosa, antiinfiammatoria

topica) e preannunciato un intervento di risciacquo della camera anteriore previsto

prossimamente, con riferimento alla prognosi ha affermato che “a causa della

presenza di una miopia maligna bilat (….) la situazione si presenta ad alto

rischio per recidive di lacerazioni retiniche e conseguente distacco di retina.

La degenerazione retinica diffusa di tipo atrofico potrebbe inoltre comportare

un ulteriore aggravamento dell’acuità visiva” (doc. AI 9-4 e 9-2).

Considerato pure lo stato di monocularità, la specialista ha ritenuto indicato

postulare la concessione di una rendita di invalidità (doc. AI 9-4; cfr. sopra

al consid. 2.9).

Viste le patologie

diagnosticate e la situazione descritta dalla specialista curante, appare

quindi evidente che la situazione fosse già ampiamente compromessa dall’inizio

del 2003, dovendosi in seguito attendersi, come effettivamente accaduto, l’intervento

di ulteriori peggioramenti e, quindi, un reinserimento duraturo in un’attività

lavorativa piena improbabile (cfr. DTF 120 V 112; STF B 144/06 del 31 maggio

2007).

Da questi elementi appare

evidente che i problemi oftalmologici all’origine dell’inabilità lavorativa,

dapprima completa e poi parziale, attestata in maniera pressoché continua a far

tempo dal marzo 2004, erano preesistenti all’inizio dell’attività lavorativa

presso la __________, il 1. novembre 2003, e da ricondurre chiaramente alla

medesima problematica già causa di una prolungata inabilità lavorativa dal

maggio 2003. Prova ne sia anche il certificato steso il 26 giugno 2003, su

richiesta dell’Ufficio AI del canton __________, dal dr. __________,

oftalmologo che aveva seguito l’assicurata dal maggio 2000, per il quale in sostanza,

vista la forte miopia con emorragie retiniche recidivanti, l’assicurata era

impedita nell’attività svolta, essendo invece consigliabile una diversa

attività lavorativa meglio confacente alla capacità visiva fortemente ridotta,

ritenuto comunque che la miglior soluzione per l’assicurata era a suo avviso chiaramente

un’attività lavorativa parziale con compensazione mediante attribuzione di una

rendita AI (doc. AI 18-8).

Pur avendo quindi l’attrice

avuto un certo miglioramento clinico che ha portato i medici ad attestare la

ripresa della capacità lavorativa a titolo parziale da giugno 2003 e totale

dalla fine di ottobre 2003, si può dunque affermare che successivamente al

peggioramento del maggio 2003 le patologie oftalmologiche di cui è affetta l’attrice

hanno continuato ad influenzare negativamente, in modo più o meno importante ma

sempre rilevante, la capacità lavorativa dell’interessata.

A prescindere dalle

intenzioni delle parti, la nuova attività lavorativa intrapresa dall’attrice

per __________ deve quindi essere considerata come un tentativo di ritorno

all'attività professionale piena che si è però dichiarato infruttuoso a motivo

delle condizioni di salute dell'interessata. In realtà appare verosimile che

l'attrice, per le note ragioni mediche, non fosse

idonea a esercitare a

tempo pieno l'attività lavorativa per la quale era stata assunta dalla __________.

Significativo in proposito è il fatto che benchè l’attrice fosse stata assunta

con la funzione di venditrice e “responsabile casse”, secondo quanto dichiarato

da __________ all’Ufficio AI nell’apposito formulario sottoscritto il 6

febbraio 2007, la seconda funzione non è “mai stata svolta, per problemi

legati alla salute” (doc. AI 59-2). In altre parole, come è apparso

evidente al nuovo datore di lavoro, il rendimento necessario per l’adempimento

della funzione per cui l’attrice era stata assunta non ha potuto sin

dall’inizio essere garantito a causa delle affezioni agli occhi di cui era

portatrice rendendo necessario una modifica della funzione lavorativa e,

quindi, delle condizioni contrattuali. Inoltre proprio per i noti motivi di

salute agli occhi, solo un anno dopo (nel corso del quale si sono succedute

diverse assenze per malattia), la dipendente si è vista costretta a diminuire

il pensum lavorativo al 50% dal 1. gennaio 2005, cambiando altresì la funzione

“da capo cassiera a operatrice di cassa” (doc. AI 8-3).

In proposito va segnalato

che per il Tribunale federale si deve presumere una incapacità lavorativa

preesistente se la persona assicurata soffre di una malattia a causa delle

quale essa deve poi abbandonare il lavoro a motivo di sovraccarico (STF B 1/05

del 31 agosto 2005).

Del resto, dall’attestato reso

da __________ risulta che la cessazione dell’attività lavorativa presso

quest’azienda (il 31 ottobre 2003) avveniva a motivo dei problemi agli occhi,

problemi che avevano causato all’interessata grossi problemi di salute (doc.

VIII/11).

Il fatto poi che ancora sino al

31.

ottobre 2003 (ultimo giorno di lavoro da __________ e vigilia dell’inizio

della nuova attività per __________) all’interessata fosse stata certificata

un’inabilità lavorativa del 50% (iniziata in modo completo dal maggio precedente),

con versamento di indennità giornaliere da parte dell’assicurazione malattia

professionale (doc. AI 16-6), e che dopo poche settimane dall’inizio, il 1. novembre

2003, dell’attività lavorativa presso __________ la situazione sia nuovamente

gravemente peggiorata, con la comparsa di un distacco retinico e conseguente relativa

incapacità lavorativa dal 2 marzo 2004 poi protrattasi (a tempo dapprima totale

e poi parziale) praticamente in modo duraturo e indeterminato (fatte salve brevi

interruzioni per un mese e mezzo tra aprile e giugno e due mesi e mezzo

nell’estate 2004), non fa che confermare che la capacità lavorativa di AT 1, già

gravemente compromessa nel maggio 2003, non si è in realtà più ripristinata in

maniera completa e duratura. Come detto, bisogna quindi partire dal presupposto

che le condizioni oftalmologiche dell’attrice successivamente al maggio 2003

erano in realtà incompatibili con una ripresa della capacità lavorativa a tempo

pieno.

D'altra parte, anche volendo

ammettere che nel periodo dal 1. novembre 2003 alla fine di febbraio 2004

l’assicurata abbia effettivamente riacquistato una capacità lavorativa piena

(circostanza questa che comunque, alla luce della documentazione all’inserto,

appare dubbia), a mente di questo Tribunale un miglioramento della capacità

lavorativa di così breve durata non può di principio costituire un'interruzione

prolungata ai sensi della giurisprudenza tale da rompere il nesso temporale tra

l'incapacità lavorativa e l'invalidità, specie quando, come in concreto, al

termine di tale apparente temporaneo miglioramento è seguito un nuovo

peggioramento delle condizioni di salute dell'interessata con conseguente

necessità di un nuovo ricovero ospedaliero, cure specialistiche e inabilità

lavorativa duratura dapprima completa e poi parziale (cfr. SZS 2002 p. 156; SVR

2001.

BVG no. 18 p. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; 120 V

117.

consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001; cfr. anche

STFA B 22/99 del 6 agosto 2001, dove una ripresa dell'attività lavorativa della durata di

sette mesi non ha comportato nel caso specifico un'interruzione del legame

temporale; in STFA B 65/00 del 29 novembre 2002 la ripresa dell’attività

lavorativa con capacità lavorativa intatta era stata invece di 13 risp. 16 mesi

e non è stata giudicata interruttiva del legame temporale; cfr. anche SZS 2003

p. 506 con riferimento ad una STFA del 24 febbraio 2003 nella quale l’Alta

Corte ha negato che la ripresa di un’attività lavorativa a tempo parziale del

90% equivalente ad una prestazione di lavoro a tempo pieno durante circa nove

mesi costituisse un ripristino duraturo della capacità lavorativa tale da

rompere il nesso temporale con la precedente incapacità; STFA B 38/92 del 30 novembre 1993, in Plädoyer 4/94 p. 66/67; cfr. B 94/00 del 4 maggio 2001 con riferimento ad una ripresa lavorativa

di un anno e mezzo; STCA 34.2001.71 del 27 maggio 2002, 34.2000.43-46 del 27

agosto 2001).

In queste condizioni la

ripresa lavorativa dell’assicurata per __________ nel periodo in questione non

può essere ritenuta un elemento interruttivo del legame temporale fra

l’incapacità lavorativa manifestatasi nel maggio 2003 e la successiva

invalidità.

A mente del TCA bisogna

pertanto concludere che l'incapacità lavorativa che ha poi originato

l'invalidità parziale dell'attrice è insorta a non averne dubbio nel maggio

2003, e, quindi, in un momento in cui ella era ancora assicurata presso la

Cassa Coop, ed è in seguito perdurata in misura significativa.

Le certificazioni agli

atti provano infatti, con il grado della verosimiglianza preponderante, che già

da quel momento, a dipendenza delle affezioni oftalmologiche di cui è portatrice,

la capacità lavorativa dell’attrice era compromessa in misura significativa e,

quindi, di almeno il 20%. Bisogna pertanto concludere che fra l'incapacità

lavorativa manifestatasi la prima volta nel maggio 2003 e la susseguente

invalidità, deve essere ammessa sia una connessione materiale che temporale

stretta ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6).

Va nuovamente sottolineato

che il fatto che l’Ufficio AI abbia fatto decorrere dal mese di ottobre 2004

l’inizio del periodo di carenza giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI non è, per

i motivi già elencati sopra (consid. 2.5 e 2.8), in questo contesto decisivo,

potendosi in questa sede procedere ad una valutazione autonoma dei presupposti

per il diritto ad una rendita d'invalidità.

2.12

Alle suesposte conclusioni non

possono mutare le allegazioni della Cassa CV 2, le quali sono del resto già

state evase in maniera esaustiva nei considerandi che precedono, in particolare

per quanto riguarda quella per cui in sostanza avendo l’attrice lavorato

ininterrottamente per __________ dal 1. novembre 2003 sino al 28 febbraio 2004,

vale a dire per quattro mesi, la connessione temporale tra l'incapacità

sviluppata all’inizio del 2003 e la successiva e attuale invalidità sarebbe

stata interrotta.

Né del resto risulta

rilevante l’allegazione della medesima convenuta, per cui l’attività lavorativa

svolta presso __________ non corrispondeva alla professione appresa di

venditrice e non fosse l’ideale per l’assicurata dati i suoi problemi alla

salute presenti dalla nascita (risposta p. 6). A parte il fatto che non risulta

che prima della primavera del 2003 l’attrice abbia avuto problemi di salute a

motivo delle patologie alla vista (nel 2002 non sono ad esempio state

registrate assenze per malattia, doc. AI 18-5), resta il fatto che l’inabilità

lavorativa a far tempo dal maggio 2003 è stata attestata, per giunta per ogni

attività lavorativa (doc. AI 9-3, 28-2). Né del resto risulta in qualche modo

rilevante il fatto, addotto dalla Cassa CV 2, che l’attrice assumendo la nuova

attività per __________ ha osservato il proprio obbligo di integrazione

autonoma assumendo un’attività adeguata alla sua problematica agli occhi. E questo

a prescindere dalla circostanza che il fatto che solo dopo quattro mesi si è

poi verificato un nuovo importante peggioramento della situazione oftalmologica

sembrerebbe comunque smentire tale affermazione.

2.13

Riassumendo, alla luce di

quanto sopra, responsabile del versamento della mezza rendita di invalidità

della LPP non può essere ritenuta la Cassa CV 1, in qualità di istituto di

previdenza dell’attrice dal 1. novembre 2003. Come detto, in effetti la

documentazione agli atti prova, con il grado della verosimiglianza

preponderante, che l’incapacità al lavoro la cui causa ha poi condotto

all’invalidità secondo l'art. 23 LPP si è manifestata per la prima volta già

nel maggio 2003, momento in cui l’attrice non era ancora assicurata presso la Cassa

CV 1, ma ancora presso la Cassa CV 2, per poi perdurare senza interruzioni significative.

I presupposti di cui

all'art. 23 LPP per il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 2.

pilastro da parte della Cassa CV 1 non sono quindi adempiuti, mentre che lo

sono con riferimento alla Cassa CV 2, cassa presso la quale l’attrice era

assicurata nel momento in cui è insorta l’incapacità lavorativa che ha causato

l’invalidità (cfr. art. 30-32 del Regolamento della Cassa CV 2 applicabile;

cfr. consid. 2.7).

Per quanto concerne la

decorrenza della rendita della previdenza professionale, richiamato quanto già

esposto al consid. 2.8 che precede, questo Tribunale può, anche su questo

punto, procedere ad una valutazione autonoma e scostarsi dalla data di

decorrenza ritenuta dall'assicurazione per l'invalidità, considerato come l’Ufficio

AI, appurata un’incapacità lavorativa dal 1. ottobre 2004, non aveva motivo di

indagare oltre l’esistenza di un’eventuale inabilità precedente.

In proposito va detto che

di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una

diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a

quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato

non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa

(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281 e 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità

di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

D’altra parte, il diritto

alla rendita nasce, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 lett. b v.LAI (in

relazione con l’art. 26 LPP), al più presto nel momento in cui l’assicurato è

stato durante un anno in media incapace al lavoro almeno al 40%. Alla scadenza

del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità - questa

volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti

dell'art. 28 LAI (cfr. consid. 2.4).

L'ammontare della rendita

che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo

di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni.

In concreto, a mente di

questo TCA, considerate le inabilità certificate, l’anno di carenza va fatto

partire dal marzo 2004, momento dal quale l’inabilità lavorativa è stata

attestata in modo pressoché continuo, vale a dire senza interruzioni durevoli

di oltre tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI). Di conseguenza, l’assicurata, avendo

avuto, a dipendenza della medesima problematica oftalmologica, nell’anno di

carenza e successivamente al mese di marzo 2004, 4 mesi di incapacità

lavorativa totale (marzo, 20 giorni in aprile, 19 in giugno, luglio e metà ottobre 2004), quattro mesi al 50% (da novembre a febbraio 2005) e 4 mesi

allo 0% (10 giorni in aprile e giugno, maggio e agosto sino a metà ottobre

2004), con una conseguente incapacità lavorativa media del 50% durante 360

giorni, ha diritto ad una mezza rendita dal 1. marzo 2005 avendo, allo scadere

del termine (marzo 2005), un’incapacità di guadagno della metà.

Con riferimento al grado

d'invalidità, va precisato che su questo punto non vi è motivo di discostarsi

dalle conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI (per il quale AT 1 è da considerare

incapace al lavoro in ogni attività e, quindi, invalida, nella misura del 50%),

ricordato altresì come le condizioni poste dall'AI per il riconoscimento di

un'invalidità sono equivalenti rispetto a quelle del Regolamento della Cassa CV

2.

(cfr. art. 30 cpv. 2 del Regolamento; consid. 2.7).

Questo Tribunale deve

quindi concludere che sono adempiuti i presupposti di cui all’art. 23 LPP per

il riconoscimento all’attrice di una mezza rendita del 2. pilastro per un grado

di invalidità del 50% da parte della Cassa CV 2 con effetto dal 1. marzo 2005

(art. 29 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 v. LAI in relazione all'art. 26 LPP; cfr. SVR

1997.

BVG n. 80), nella sua qualità di istituto di previdenza presso il quale

l’assicurata era assicurata sino alla fine del mese di ottobre 2003.

Considerato come il

Regolamento della Cassa CV 2 preveda che il diritto alla pensione d'invalidità

della CV 2 “non inizia prima che l’AI inizi la corresponsione” (cfr. l’art.

31cpv.1 del Regolamento, cfr. consid. 2.7), per quanto riguardo la parte

sovraobbligatoria della mezza prestazione dovuta, la stessa decorre invece solo

dal 1. ottobre 2005, momento dal quale anche la prestazione dell’AI è stata erogata.

In accoglimento della

domanda di petizione, la Cassa CV 2 dovrà quindi erogare all’attrice una mezza

rendita della previdenza professionale a far tempo dal 1. marzo 2005, solo dal

1.

ottobre 2005 in misura della parte sovraobbligatoria.

Per contro, la petizione

presentata nei confronti della Cassa CV 1, deve essere respinta.

2.14

Il TCA deve ancora rilevare

che la prestazione di libero passaggio eventualmente già percepita dall'attrice,

dev’essere restituita nella misura dell'accertata invalidità (SZS 2002 pag. 65

e 301). Se l’interessata non è in grado di farlo la rendita deve essere

compensata per un certo periodo con il credito di restituzione (cfr. SZS 2002

pag. 65 e 301, SZS 1997 pag. 547). L’obbligo di restituire incombe del resto

anche al nuovo istituto di previdenza, cui dovesse essere stata trasferita la

prestazione di libero passaggio (cfr. SZS 1994 p. 471 consid. 5b).

2.15

AT 1 ha infine chiesto

l'assegnazione di interessi di mora del 5% sulle prestazioni dovutele.

A tal proposito va

rilevato che per la giurisprudenza gli interessi di mora sono dovuti anche in

caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità (DTF 119 V 131 e

134; STF 9C-66/2012 del 25 giugno 2012 e 9C-334/2011 del 2 agosto 2011).

In tal caso va applicato

il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468;

DTF 119 V 133; 117 V 350; STF 9C-66/2012 del 25 giugno 2012). Nell’evenienza in

cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di

natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo.

Nel caso di specie dalla

documentazione agli atti emerge che le parti non hanno pattuito un interesse di

mora diverso da quello previsto dalla legge. Di conseguenza può essere

riconosciuto l’interesse del 5%.

Per quanto riguarda la

decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art. 105 cpv. 1 CO secondo

cui “il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di

rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se

non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante

domanda giudiziale” (DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata;

STF 9C-66/2012 del 25 giugno 2012).

Dagli atti non emerge che

l’attrice abbia promosso una procedura esecutiva nei confronti della convenuta.

Di conseguenza gli interessi di mora decorrono dal 2 maggio 2013, data della

petizione (I).

2.16

Essendo la

presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1

LPTCA), non sono accollate tasse e spese di giustizia.

In

considerazione dell’esito della lite, l’attrice, rappresentata da un legale, ha

diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico della Cassa CV 2.

Alla Cassa CV

1, pure rappresentata da un avvocato, seppur vincente in causa non sono per contro assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla

giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata

alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò

vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169

consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione presentata

contro la Cassa CV 1, __________ è respinta.

2.- La petizione presentata

contro la Cassa CV 2, __________ è accolta.

§ Di

conseguenza, la Cassa CV 2 è condannata a versare a una mezza rendita

d'invalidità della previdenza professionale a far tempo dal 1. marzo 2005 (sino

al 1. ottobre 2005 limitatamente alla parte obbligatoria), oltre interessi del

5% dal 2 maggio 2013.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La Cassa CV 2 verserà a AT 1

fr. 2'500 a titolo di ripetibili (IVA compresa).

4.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti