Lexipedia

Decisione

34.2013.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 settembre 2014Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti funzionali delle patologie dell'apparato

locomotorio in questione vengono elencate in dettaglio nelle risposte ai

quesiti.

Considerandi

II paziente presente una pluripatologia

dell'apparato locomotorio con risvolti clinici sia algici che funzionali.

Quelli inerenti alle problematiche del rachide (rientrando nella clausola di

esclusione di copertura assicurativa dell'Assicurazione CO 1) risultano sia

soggettivamente che oggettivamente minori e all'origine di limitazioni

della mobilità della colonna cervicale e della

colonna lombare lievi associate a dolori modici nei movimenti di rotazione

della testa e dolori gluteali a sinistra, questi risentiti dopo aver camminato

per più di un'ora circa, il tutto secondo il paziente senza impedimenti

significativi. L'intervento chirurgico subito nel 2010 alla schiena lombare si

è rivelato a mente del paziente risolutivo. L'esame clinico

conferma la presenza di modiche limitazioni

funzionali nella mobilizzazione passiva e nei movimenti attivi sia della

colonna cervicale che della colonna lombare con una sindrome vertebrale

(sofferenza oggettiva della muscolatura) solo lieve al livello cervicale e non

presente al livello lombare. Le alterazioni morfologiche risultano più

importanti al livello cervicale con delle osteocondrosi

progredite soprattutto in C5/6 e C6/7. Una eventuale

compressione di strutture nervali, ipotizzabile nell'ottica del referto della

RM della colonna cervicale del 22.06.2010 non è clinicamente evidente. Al

livello lombare la patologia appare minore, soprattutto se si considera il

pregresso intervento al livello L4/5 dove è presente appena una iniziale

osteocondrosi (che si aggiunge a delle spondilartrosi

tra L3 e S1). Più rilevante sia soggettivamente che

oggettivamente risultano le problematiche non inerenti alla clausola di

esclusione citata. Essi comprendono in primis le mani dove sono presenti

alterazioni strutturali importanti, maggiormente a sinistra ma presenti anche a

destra, caratterizzati da una degenerazione dell'articolazione

carpo-metacarpale di entrambi i pollici assieme ad un'insufficienza legamentare

dei carpi (distacco tra l'os navicolare e l'os lunatum

("dissociazione scafo-lunata" secondo il

chirurgo della mano Dr. __________, suo rapporto del 14.08.2013) con lo

sviluppo di un'artrosi radio-carpica e intracarpica soprattutto a sinistra. Ne

risultano dolori e limitazioni nella funzione di entrambe le mani. Esse

comprendono soprattutto una ridotta forza prensile ma portano anche a

difficoltà nell'effettuare movimenti rotatori dei polsi.

Alla mano destra si aggiunge un disturbo della

sensibilità nel polpastrello III quale sequela del trauma di schiacciamento

subito nel 2010 con difficoltà nell'effettuare lavori di precisione.

Oltre a ciò il paziente presenta un'irritabilità

cronica dell'apparato tendineo di entrambe le spalle con anamnesticamente

maggiori disturbi a sinistra dove precedentemente era presente una

calcificazione peritendinea, scomparsa nel decorso. Clinicamente non vi sono

indizi (per quanto giudicabile) di una lesione strutturale maggiore della

cuffia dei rotatori (composta dai tendini implicati nei

movimenti delle spalle). Il quadro comporta

difficoltà nell'effettuare movimenti sopra l'altezza della testa.

Agli arti inferiori sono presenti alterazioni

degenerative con risvolti clinici sia alle ginocchia che ai piedi. Quelle delle

ginocchia risultano strutturalmente più importanti a sinistra (in uno stato

dopo pregressa asportazione parziale del menisco laterale) e comprendono i tre

compartimenti dell'articolazione (femorotibiale laterale e -mediale,

femoro-patellare). A destra la patologia si localizza principalmente nel

compartimento femoro-tibiale laterale. I risvolti clinici sono contenuti per

quanto riguarda l'esame funzionale (con solo discrete limitazioni

della mobilità) e senza segni flogistici con le

articolazioni. Si presentano stabili.

La segnalazione del paziente riguardante le sue

difficoltà per accovacciarsi, per alzarsi da seduto o per salire o scendere

scale riflette un'irritazione soprattutto del compartimento femoro-patellare.

La patologia dei piedi si localizza

nell'articolazione tarso-metatarsale (Lisfranc) coinvolgendo soprattutto il I e

II raggio, radiologicamente più evidente a destra, patologia che si traduce

clinicamente in un'irritabilità evidenziata nell'esame manuale del piede e

comportando difficoltà nell'assumere a lungo la

posizione eretta.

Non vi sono risvolti clinici né soggettivi né

oggettivi della presente iniziale coxartrosi bilaterale (referto radiologico del

28.09.2011

). (…)" (Doc. XLII, pag. 15-16).

ll perito ha poi

rilevato che tutte le affezioni elencate hanno una rilevanza sulla capacità

lavorativa, tranne le turbe statiche del rachide, l’iniziale coxartrosi

bilaterale e la dismetria degli arti inferiori (cfr. risposta alle domanda no. 1

e 4 di parte convenuta).

Rispondendo alle domande

peritali poste dalle parti, in particolare alla domanda no. 7 di parte attrice,

il dr__________ ha evidenziato:

" (…)

7.

Considerati i dolori e tutti i limiti funzionali per tutte le

patologie non in relazione a "malattie o lesioni alla colonna

vertebrale ...", indichi il Perito il conseguente grado dell'incapacità

al guadagno (aggiunta del TCA: ai sensi del punto no. 2.3 delle

Condizioni generali d'assicurazione; doc. A) nella professione di

macellaio/salumiere (attestato di capacità federale) o in altra attività

rimunerata adeguata

alle capacità e posizione sociale del signor AT 1 e per rispondere

su quest'ultimo aspetto consideri il Perito anche l'età del signor AT 1.

Le patologie non in relazione a "malattie o lesioni della

colonna vertebrale ..." del signor AT 1 hanno risvolti sulla sua

capacità lavorativa (aspetto medico). Non sono in grado di valutare le loro

conseguenze sulla sua capacità di guadagno (aspetto economico). Per il lavoro

di macellaio/salumiere con mansioni come segnalate a pag. 4 egli risulta

inabile al lavoro nella misura del 50%.

Per lavori confacenti, rispettosi alle limitazioni stabilite sopra

(quesito no. 5) il signor AT 1 presenta una'incapacità lavorativa del 25% che

si giustifica dalla persistente sintomatologia dolorosa con una consecutiva

riduzione parziale del rendimento senza limitare la presenza sul posto di

lavoro. (…)" (Doc. XLII, pag. 20)

Alla domanda no. 7 di

parte convenuta il perito ha risposto:

" (…)

7.

Dica il perito se l'assicurato istante, secondo la posizione

professionale da lui assunta nella ditta __________ (mansioni amministrative e

dirigenziali, attività al banco di vendita) o che potrebbe ragionevolmente

assumere in riguardo alla sua capacità e alla sua posizione sociale (vedi CGA,

doc. A, punto 2.3, "Cosa si

intende per capacità di guadagno") presenta un grado residuo

di incapacità di guadagno per le affezioni eventualmente non coperte dalla

riserva del 15 giugno 1999 e secondo quale grado. Vi sono altre attività

lavorative che potrebbero essere svolte, in riguardo alla sua capacità e alla

sua posizione sociale, che potrebbero migliorare la sua capacità di guadagno

per le affezioni eventualmente non coperte dalla riserva del 15 giugno 1999?

L'incapacità lavorativa del signor __________ nella sua posizione

professionale assunta nella Ditta __________ rispettivamente per altre attività

in riguardo alla sua capacità e alla sua situazione sociale è del 25% (tenendo

conto delle affezioni non coperte dalla riserva dell'Assicurazione __________

del 10.06.1999). Non mi è possibile valutare l'impatto di essa sulla

capacità di guadagno. Non vi sono altre attività lavorative che potrebbero

essere svolte in misura maggiore." (Sottolineatura del redattore; doc.

XLII, pag. 23)

Non essendo quindi in

grado (comprensibilmente) di definire l’incapacità al guadagno, nella succitata

valutazione il perito ha comunque rilevato che “…più rilevante

sia soggettivamente che oggettivamente risultano le problematiche non inerenti

alla clausola di esclusione citata (pezzo riportato

sopra, cfr. perizia pag. 15), che “…l’impatto

delle patologia del rachide (diagnosi punto 4a, pag. 13) – quindi coperta

da riserva (n.d.r.) – sulla capacità lavorativa del signor AT 1 è comunque

minimo (vedasi elenco delle limitazioni a pag. 19 in risposta alla domanda 5 della parte attrice)“ (risposta alla domanda no. 4 di parte

convenuta, perizia pag. 23), motivo per cui non può essere

concluso, come sostenuto dalla convenuta nella lettera 16 febbraio 2012, che

“…la causa della sua inabilità lavorativa nella misura del 50% è

dovuta interamente a problemi della schiena e questo già da diversi anni” (doc.

F in consid. 1,4).

Nondimeno va osservato che,

come rilevato dal perito, alle patologie elencate del dr. __________ nel suo

rapporto 9 luglio 2003 (cfr. consid. 1.2) si sono aggiunte quelle alle ginocchia

ed ai piedi ed un peggioramento strutturale delle mani rispetto alle radiografie

del 31.05.2001 eseguite dal dr. __________ (risposta a domanda no. 6 della

parte attrice; pag. 20 della perizia), affezioni, queste, che non sono

contemplate nella clausola di riserva. Inoltre, la gran parte delle diagnosi

non in relazione alle “malattie o lesioni alla colonna vertebrale”

persistono dal 2000 e tutte (incluse quelle manifestatesi nel decorso

successivo: gonartrosi, sequele post-infortunistiche della mano destra ed

alterazioni statiche e degenerative dei piedi sono) sono state definite

croniche (risposta a domanda no. 3 della parte attrice; pag. 18 della perizia).

Parte convenuta riferisce

del rapporto 30 giugno 2014 del proprio medico, dr. __________, il quale,

ritenendo la perizia giudiziaria scientificamente corretta, aderisce alla

valutazione dell’incapacità lavorativa del 50% nella professione di macellaio,

reputando invece eccessiva la percentuale del 25% d’inabilità in un’attività

esigibile come quella “attualmente praticata di capo azienda, che egli

valuta che dovrebbe essere ridotta più ragionevolmente ad un 10% trattandosi di

un lavoro leggero, che può del resto essere eseguito dall’assicurato in

completa autonomia (come titolare d’azienda)” (cfr. osservazioni 14 luglio

2014, pag. 2; XLVII).

Orbene, questo TCA non ha motivo

per non confermare il grado d’incapacità lavorativa del 25% nell’attuale

attività svolta dall’attore, considerata anche come unica attività adeguata. In

particolare va fatto presente come il perito abbia tenuto conto del mansionario

dell’attore [cfr. perizia pag. 4; secondo lo scritto 17 ottobre 2006 della

ditta __________ all’Ufficio AI, dal 2001 l’assicurato ha eliminato i lavori

pesanti, svolgendo “…mansioni di natura leggera, che non necessitano

dell’uso continuo delle mani, disossare, legare salumeria. Aiuta nel servizio

al banco, risponde al telefono, ordina le merci e cura il contatto con i

clienti…” (doc. IV/16)]. Va poi rilevato che già in occasione della visita

dell’ispettore AI l’attore, titolare della macelleria (nonché presidente del

CdA della __________; cfr. estratto RC in doc. I/19), per ovviare agli

impedimenti dovuti al suo stato di salute si avvaleva dell’aiuto, oltre che dei

familiari, anche di un operaio, come risulta dal relativo rapporto del 23

aprile 2007 (doc. IV/21). Un grado d’incapacità lavorativa al 10% non è pertanto

sostenibile.

2.4

Occorre ora procedere alla

definizione del grado d’incapacità al guadagno.

Va qui rilevato che,

secondo giurisprudenza, il concetto d’invalidità nella previdenza vincolata 3a

è da intendersi in modo analogo come nel secondo pilastro (cfr. al riguardo STF

2.

A.292/2006 del 15 gennaio 2007 consid. 6.4 citata in Meyer,

Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, pag. 42).

Secondo

l’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle

prestazioni d’invalidità fra l’altro le persone che, nel senso dell’AI, sono

invalide per almeno il 40% ed erano assicurate al momento in cui è sorta

l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è invece

necessario che l’interessato sia assicurato nell’istante della nascita

dell’invalidità (DTF 120 V 116 consid. 2b, 118 V 898; SZS 1995

p. 464 consid. 3b; SVR 1998 BVG Nr. 19, 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p.

403; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).

L’art. 4 LAI (in relazione

con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno,

presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con

incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che

si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi

non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109

V 28; SZS 1995 p. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).

In ambito AI va pertanto

valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua

professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni

ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 488). Le

attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con

l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

Per la stretta relazione

esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro

emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria

e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V

210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).

In

virtù dell’art. 6 LPP (che stabilisce che la parte seconda della legge

stabilisce unicamente esigenze minime), gli istituti di previdenza, oltre alla

possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr.

SZS 1995 p. 465/466 consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di

invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche

quando il grado d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che

i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS

1995.

p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso

riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla

valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la

stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 p. 155; 1996 p. 48

consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2°, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;

DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Nel caso in

esame, il punto no. 2.3. delle Condizioni generali d’assicurazione (GCA)

recita:

" Cosa si

intende per incapacità di guadagno?

La persona assicurata è considerata incapace al guadagno se in

seguito a un danno alla salute fisica o psichica, accertato secondo i criteri

medici obiettivi, non è più in grado di esercitare la propria professione o

un’altra attività remunerata adeguata e ciò le causa simultaneamente una

perdita di guadagno o uno svantaggio finanziario equivalente. L’attività

lavorativa è considerata adeguata se corrisponde alle capacità e alla posizione

sociale della persona assicurata, anche se le nozioni necessarie per svolgerla

devono esser acquisita mediante una riqualificazione.

Il reddito lavorativo conseguito dalla persona assicurata prima

che subentrasse l’incapacità al guadagno viene confrontato con il reddito

lavorativo che dopo l’avvento dell’incapacità di guadagno e l’attuazione delle

eventuali misura di reintegrazione la stessa persone consegue o potrebbe

conseguire con una situazione equilibrata del mercato del lavoro. La

differenza, espressa come percentuale del reddito precedentemente conseguito,

corrisponde al grado d’incapacità al guadagno.“

Dal tenore delle succitate

norme contrattuali si può dedurre come il concetto d’incapacità di guadagno

contenga sia degli elementi dell’assicurazione invalidità – come la definizione

di attività adeguata (solo riferita alla capacità lavorativa e non anche alla “posizione

sociale”) ed il raffronto dei redditi – che della previdenza professionale più

estesa, nel senso che il diritto alla prestazione sorge anche quando l’incapacità

lavorativa è inferiore al 40%, ma almeno deve essere del 25%. Infatti, sempre

al punto no. 2.3, le CGA al capitolo “Quali norme vengono applicate in caso di

parziale incapacità di guadagno?”) dispongono:

Se la persona assicurata è solo parzialmente incapace di guadagno, il diritto

alla prestazioni assicurate sussiste in misura corrispondente al grado

d’incapacità al guadagno. Un’incapacità di guadagno di meno di un quarto non dà

diritto a nessuna prestazione, mentre con un’incapacità di guadagno pari a due

terzi, sussiste il diritto alle prestazioni complete.”

2.5

Ritornando al caso in esame, come

detto va esclusa un’incapacità lavorativa del 10% nella propria attività

adeguata, motivo per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta

nelle osservazioni 14 luglio 2014, AT 1 non presenta un grado d’incapacità al

guadagno inferiore al 25% che, secondo le condizioni generali, non dà diritto a

nessuna prestazione (cfr. art. 2.3, capitolo “Quali norme vengono applicate in

caso di parziale incapacità al guadagno?”, cpv. 1).

Né del resto, può essere

prestata adesione alla tesi dell’attore, il quale, fondandosi sul già citato

rapporto 23 luglio 2007 dell’ispettore AI, fa valere una perdita di guadagno del

50% (cfr. osservazioni 30 giugno 2014; XLVI).

In quel rapporto, dopo

aver provveduto alla descrizione del mansionario dell’assicurato (svolgimento

di mansioni leggere con ritmo di lavoro ridotto) modificato a seguito dell’insorgenza

delle affezioni invalidanti, l’ispettore ha costatato una riduzione del salario

del 50% (da fr. 75'400.-- nel 2002 a fr. 36'600.-- nel 2006). Da qui la

conferma della mezza rendita, tenendo conto in pratica unicamente dell’attività

di macellaio. Non vi è in tale rapporto, come pure nella documentazione medica

di cui agli atti AI, una valutazione circa eventuali altre attività adeguate.

Nella perizia giudiziaria, invece, il dr. __________ ha valutato al 25% la

percentuale d’incapacità lavorativa dell’attore nell’azienda dove attualmente

svolge la propria attività, precisando che “non vi sono altre attività

lavorative che potrebbero essere svolte in misura maggiore “ (perizia pag.

24). In questo senso va letto quanto prevedono le CGA, ossia che “L’attività

lavorativa è considerata adeguata se corrisponde alle capacità e alla posizione

sociale della persona assicurata, anche se le nozioni necessarie per svolgerla

devono esser acquisite mediante una riqualificazione”(cfr. consid. 2.4).

In queste condizioni,

secondo il TCA, in analogia all’AI, può essere applicato il cosiddetto

raffronto percentuale. Secondo giurisprudenza infatti, se il danno alla salute

non è tale – come in casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di

professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,

p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F.,

del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del

26.

febbraio 1996 nella causa G).

In queste circostanze,

visto quanto sopra, ricordato inoltre come nella suddetta perizia sia stato

evidenziato che le gran parte delle affezioni non coperte da riserva sono

presenti dal 2000, la soppressione delle prestazioni di vecchiaia non è

pertanto giustificata. Ne consegue che l’attore ha diritto ad una rendita del

25%, dal 1° agosto 2011, momento in cui la prestazione è stata soppressa. Da

tale data egli è anche liberato dal pagamento dei premi nella misura del 25%,

motivo per cui la convenuta è tenuta a restituire i premi versati in eccesso. Difatti,

le CGA (sub art. 2.3 cpv. 1) prevedono la liberazione dei premi in caso d’incapacità

di guadagno.

Visto che la prestazione

per perdita di guadagno al 100% ammonta a fr. 20'000.--, stante un’incapacità

al guadagno del 25% la prestazione va cifrata in fr. 5'000.-- annui. Dal

momento che la prestazione è stata versata sino al settembre 2011 (cfr.

petizione pag. 5), la convenuta deve versare dal 1° ottobre 2011 fino a maggio

2013.

(mese in cui è stata inoltrata la petizione) fr. 9'583,50, vale a dire la

metà di fr. 19'166,65 chiesti con la petizione e corrispondenti ad un’incapacità

al guadagno del 50%.

Siccome il premio annuo

integrale è di fr. 4'468, 75 (cfr. doc. L), la quota di esenzione del 25%

corrisponde a fr. 1'117,18. Avendo l’attore dovuto versare, dopo la citata

lettera di revoca delle prestazioni datata 16 febbraio 2012, per il periodo 1°

agosto 2011 – 30 aprile 2012 fr. 1'693,35 di premi, pari al 50% dei premi

liberati (doc. H), la convenuta deve restituirgli la metà di tale importo,

ossia fr. 846,67. Per il periodo successivo (dal 1° maggio 2012 sino al 30

aprile 2013) l’attore ha versato la quota integrale di fr. 4'468, 75, quindi da

restituire è un quarto di tale importo, pari a fr. 1'117,18. Complessivamente,

i premi da restituire ammontano a fr. 1'963,85 (846,67+ 1'117,18).

In tal senso la petizione

va parzialmente accolta.

2.6

L’attore ha richiesto l’allestimento

di una perizia medico -assicurativa, complementare a quella del dr. __________,

volta a determinare il grado d’incapacità al guadagno ai fini della polizza,

nonché l’audizione dell’operaio menzionato nel rapporto 23 aprile 2007 dell’AI

e della contabile della società datrice di lavoro per determinare le

conseguenze economiche relative ai problemi di salute dell’assicurato.

L’assunzione di tali ulteriori

mezzi probatori non è necessaria, dal momento che, come visto, su tale

problematica la documentazione agli atti è sufficiente ai fini del giudizio.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7

Infine, l’attore chiede il

versamento di interessi di mora dal 16 febbraio 2012, ossia dallo scritto con

cui la convenuta aveva annunciato la soppressione della prestazione con revoca

della liberazione dal pagamento del premio (doc. II/12).

Per l’art. 102 cpv. 1 CO

se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante

interpellazione del creditore.

A norma dell’art. 102 cpv.

2.

CO quando il giorno dell’adem- pimento sia stato stabilito o risulti

determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta il

debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno.

L’art. 104 cpv. 1 CO

prevede che il debitore in mora col pagamento di una somma di danaro deve

pagare gli interessi moratori del cinque per cento all’anno, quand’anche gli

interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.

Per quel che riguarda la

decorrenza va applicato l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui

“Il debitore in mora al pagamento di interessi o alla

corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli

interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via

esecutiva o mediante domanda giudiziale"

(cfr. DTF 119 V 135

consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata).

Nel caso in esame, non prevedendo

le CGA alcuna disciplina riguardo agli interessi di mora, va applicata la summenzionata

norma del CO. Dagli atti non risulta che l’attore abbia precedentemente avviato

una procedura esecutiva nei confronti della convenuta, di conseguenza gli

interessi di mora del 5% decorrono dal 6 maggio 2013, data dell’inoltro della

petizione (cfr. al riguardo, in ambio LCA, sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio

2009.

al consid. 3.2).

2.8

La presente

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1

LPTCA).

AllCV 1

Alla CO 1

Assicurazioni, anch’essa parzialmente vincente e rappresentata da un

avvocato non ha tuttavia diritto a ripetibili. Infatti,

conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di

regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico

(DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni cfr. DTF 112 V

362; RAMI 1992 p. 164).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è parzialmente

accolta.

§

AT 1 ha diritto ad una prestazione per perdita di guadagno del 25% dal 1°

agosto 2011, con liberazione dal pagamento dei premi di pari percentuale.

§§ CO

1 è condannata a versare a AT 1 fr. 9'583,50 di prestazioni per perdita di

guadagno arretrate relative al periodo ottobre 2011 – maggio 2013.

§§§

CO 1 è condannata a restituire a AT 1 fr. 1'963,85 di premi versati in eccesso

relativi al periodo agosto 2011- aprile 2013.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1Compagnia

Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA verserà a AT 1 fr. 1'500.-- di

ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti