34.2013.23
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15 settembre 2014Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2013.23
BS/sc
Lugano
15 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 6 maggio 2013 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. In data 19 aprile 1999 AT 1,
classe 1950 e di professione macellaio presso la __________ (società che
gestisce una macelleria a __________, di cui egli è dal 1982, anno di
costituzione, presidente del CdA; cfr. estratto RC in doc. I/19), dopo la
compilazione di un questionario sul suo stato di salute, firmava una proposta
d’assicurazione di previdenza vincolata (3° pilastro A) con CO 1 (in seguito: CO
1), la quale prevedeva, con effetto dal 1° maggio 1999, oltre al versamento di
un capitale di decesso, in caso d’invalidità l’esonero del pagamento dei premi
ed il versamento di una rendita annuale di fr. 20'000.-- pagabile trimestralmente,
dopo un termine di attesa di 24 mesi (sub. doc. B).
Essendo CO 1, dopo aver
proceduto all’esame del caso, intenzionata a formulare una riserva (cfr.
lettera 3 giugno 1999 della sede principale di __________ all’Agenzia generale
di __________ doc. I8), in data 10 giugno 1999 AT 1 firmava una dichiarazione
con la quale, a modifica della proposta assicurativa del 19 aprile 1999,
accettava che “ … le malattie e le lesioni alla colonna vertebrale e le loro
conseguenze, particolarmente le affezioni dorsali e la sciatica” non
avrebbero comportato la liberazione dal pagamento dei premi in caso
d’incapacità di guadagno ed il versamento di una rendita per perdita di
guadagno (sub. doc. B).
Di conseguenza, la polizza
d’assicurazione vita veniva emessa il 15 giugno 1999 (doc. C).
1.2. In data 30 maggio 2003 AT 1 inoltrava
una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando, quale danno alla salute, “rizartrosi
bilaterale stadio Tubiana 2” (doc. E).
Raccolta la pertinente
documentazione medica, fondandosi inoltre sui rapporti 9 luglio 2003 del dr. __________,
reumatologo curante (doc. D = IV. 4 ) e 31 marzo 2004 (doc. IV.9), con referto
19 agosto 2004 il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) evidenziava
le seguenti diagnosi: PSH spalla destra, rizartrosi bilaterale, STC bilaterale,
sindrome cervico-lombovertebrale e periartropatia anca bilaterale. In merito ai
limiti funzionali, il sanitario ha rilevato: “importante limitazione
nell’uso delle mani, limitazioni nelle attività sopra l’orizzontale,
limitazioni di carico e necessità di rispetto delle posizioni ergonomiche per
la schiena “. Dopo aver riportato un’inabilità lavorativa dal luglio 2001
attestata dal reumatologo curante, il medico del SMR concludeva: “La
documentazione presente giustifca l’IL del 50% in quest’assicurato macellaio.
Le affezioni presenti non permettono anche altre attività in maggiore
percentuale. Le motivazioni del reumatologo sono esaurienti. Giustificata l’IL
del 50% in qualsiasi attività. Si può concedere la mezza rendita come proposto”(doc.
IV/11).
Di conseguenza, con decisione
formale 27 ottobre 2004 l’Ufficio AI poneva AT 1 al beneficio di una mezza
rendita dal 1° luglio 2002 (doc. IV/14).
Nel mese di settembre 2006
l’Ufficio AI avviava una procedura di revisione della rendita. Dall’esito degli
accertamenti eseguiti, tra cui il rapporto 23 ottobre 2006 del dr. __________
(doc. IV/18) ed un’inchiesta economica esperita dall’ispettore AI il 23 aprile
2007 (doc. IV/24), con comunicazione 23 maggio 2007 l’amministrazione confermava
il diritto alla mezza rendita (IV/25).
1.3. Nel frattempo, il 30 giugno
2002 AT 1 annunciava a CO 1 un’incapacità lavorativa presente da inizio 2001,
allegando un rapporto medico del suo reumatologo curante (doc. II/1).
Con scritto 6 settembre
2002 CO 1, dopo esame degli atti allegati alla succitata domanda, informava
l’interessato di riconoscere una liberazione dal pagamento dei premi causa
incapacità di guadagno del 50% dal 16 luglio 2001, disponendo nel contempo la
restituzione della metà dei premi versati dal 1° novembre 2001 al 30 aprile
2003 per complessivi CHF 4'341,75 (doc. II/3).
Dopo aver visto
l’assicurato, con lettera 7 ottobre 2002 l’assicurazione comunicava a
quest’ultimo:
" In
riferimento al suo colloquio personale del 26.09.2002 con il nostro ispettore
sinistri, signor __________, le comunichiamo che, sulla base delle sue
dichiarazioni e dei documenti in nostro possesso, il suo diritto a prestazioni
in caso d'incapacità di guadagno resta sotto riserva della decisione AI
acquisito nella misura del 50 %.
La preghiamo di volerci far pervenire una fotocopia della
decisione dell'Assicurazione per l'invalidità (AI).
Favorisca comunicarci qualsiasi cambiamento del grado della sua
incapacità di guadagno." (Doc. II/5)
In data 8 agosto 2003 CO 1
chiedeva all’Ufficio AI delle informazioni in merito a AT 1 (doc. IV/6),
ricevendo quale risposta che non essendo l’istruttoria ancora conclusa, non era
possibile rispondere alle domande poste (doc. IV/7).
Il 26 agosto 2004
l’assicurazione informava l’interessato:
" Sulla base
dei documenti attualmente in nostro possesso, le comunichiamo che possiamo
continuare ad accordarle, fino a nuovo avviso il diritto alle prestazioni in
caso d'incapacità al guadagno nella misura del 50%. Queste prestazioni vengono
versate sotto riserva della decisione dell'AI. La preghiamo quindi di inviarci
una copia di tale decisione appena ne sarà in possesso.
Favorisca provvedere a notificarci prontamente qualsiasi
cambiamento riguardo al grado della sua incapacità lavorativa rispettivamente
incapacità di guadagno, cosicché potremo adattare di conseguenza la prestazione
assicurata." (Doc. II/8)
CO 1 riceveva dall’Ufficio
AI copia della delibera 9 settembre 2004 inviata alla Cassa di compensazione __________
in merito all’erogazione della rendita d’invalidità (doc. IV/13). Per contro,
l’assicurazione non riceveva copia della decisione formale 27 ottobre 2004
(cfr. doc. IV/14. ).
Su richiesta 16 febbraio
2007 del proprio assicuratore (doc. II 10), AT 1 riempiva il 1° marzo 2007 il
questionario relativo all’incapacità lavorativa (doc. II/12).
Analogamente a quanto
fatto presente nel 2002, con scritto 7 marzo 2007 CO 1 informava AT 1 che:
" Sulla base
dei documenti attualmente in nostro possesso, le comunichiamo che possiamo
continuare ad accordarle, fino a nuovo avviso, il diritto alle prestazioni in
caso d'incapacità al guadagno nella misura del 50%.
Queste prestazioni vengono versate sotto riserva della nuova
decisione dell'AI dopo la revisione in corso. La preghiamo quindi in inviarcene
una copia appena ne sarà in possesso.
Favorisca provvedere a notificarci prontamente qualsiasi
cambiamento riguardo al grado della sua incapacità lavorativa rispettivamente
incapacità di guadagno, cosicché potremo adattare di conseguenza la prestazione
assicurata." (Doc. II/14)
Il medesimo giorno
l’Ufficio AI comunicava all’assicurazione di non poter evadere la richiesta
d’informazione relativa a AT 1 non essendo l’istruttoria ancora terminata.
Il 29 maggio 2007
l’assicurazione riceveva in copia la comunicazione 23 maggio 2007 dell’Ufficio
AI in merito alla conferma della mezza rendita (doc. II/13).
1.4. Volendo approfondire la
situazione dell’assicurato, il 26 maggio 2011 CO 1 ha chiesto all’Ufficio AI
gli atti, ricevendoli il 6 giugno 2011 (sub doc. D).
Esaminati attentamente gli
atti ricevuti, con lettera 16 febbraio 2012 CO 1 ha comunicato quanto segue al
suo assicurato:
" Il nostro
medico di Compagnia ha studiato attentamente l'incarto ed è arrivato alla
seguente conclusione:
La causa della sua inabilità lavorativa nella misura del 50% è
dovuta interamente a problemi della schiena e questo già da diversi anni. In
data 08.11.2011 ha segnalato anche al nostro ispettore di sinistri che si è
dovuto operare alla schiena.
La rizartrosi bilaterale sussiste da più di 10 anni e come
macellaio sarà sicuramente limitato. In un'attività adattata allo stato di
salute invece, sarebbe abile nella misura del 100%. Come titolare della Ditta
lei ha possibilità di ricorrere alla collaborazione di altri operai / famigliari
per lavori a lei troppo pesanti e si può dedicare alla gestione, aiuto nel
servizio alla clientela al banco, commissioni, consegne e comande merce,
servizio cassa, aiuto nella formazione dell'apprendista, ecc.
Siccome le malattie e le lesioni alla colonna vertebrale e le loro
conseguenze, particolarmente le affezioni dorsali e la sciatica sono esclusi
dalla garanzia, non possiamo accordarle più il diritto alla
liberazione dal pagamento dei premi nonché alla rendita per
perdita di guadagno e ciò a partire dal 01.08.2011. Per venirle in contro,
rinunciamo a richiedere le prestazioni versate di troppo da anni
ma senza causa pregiudicata per il futuro. Il conteggio di
chiusura le sarà inviato prossimamente con posta separata." (Doc. F)
AT 1, per il tramite suo
legale, avv. RA 1, ha contestato la tesi dell’assicurazione. Nell’ultima
lettera 10 dicembre 2012 quest’ultimo ha allegato lo scritto 11 ottobre 2012
del dr. __________ in cui confermava che la causa dell’invalidità era dovuta
alla rizartrosi bilaterale (doc. F).
Nel frattempo, con scritto
23 marzo 2012 __________ ha comunicato di “considerare chiuso” il caso dal 1°
agosto 2011, chiedendo nel contempo la restituzione di fr. 1'693,35 pari alla
liberazione dal pagamento dei premi per il periodo 1° agosto 2011 – 30 aprile
2012 (doc. H).
Un’istanza di
conciliazione presso la Pretura di __________ promossa da AT 1 è stata da
quest’ultimo ritirata per difetto di competenza (doc. V 7).
1.5. Con la presente petizione AT
1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha postulato che venga “annullata la
revoca notificata con lettera 16.02.2012, con effetto retroattivo dal 1.08.2011
della CO 1, delle prestazioni assicurative quali il versamento di una rendita
annua del 50% pari a CHF 10'000.-- e la conseguente liberazione dal pagamento
dei premi, oggetto della polizza di previdenza vincolata conclusa tra il signor
AT 1 e la CO 1 (polizza n. __________)”. Di conseguenza l’attore ha chiesto
che l’assicurazione sia condannata a versargli complessivamente fr. 23'094,40,
oltre interessi del 5% dal 16 febbraio 2012. Sulla base degli atti AI e dei
rapporti del suo reumatologo curante, egli, in sintesi, sostiene che l’invalidità
è dovuta alla rizartrosi bilaterale e non ad una problematica lombare, oggetto
della riserva assicurativa, per cui l’assicurazione convenuta non aveva motivo
di revocare le prestazioni assicurative che del resto ha versato per diversi
anni.
1.6. Con la risposta di causa CO 1,
rappresentata dall’avv. RA 2, postula invece la reiezione della petizione. Fondandosi
su un parere del proprio medico di fiducia, la convenuta ritiene che
l’invalidità è dovuta anche alle affezioni alla schiena e che, visto il danno
alla salute, l’attore potrebbe svolgere altre attività adeguate che non
permetterebbero di riconoscere alcuna invalidità.
1.7. Il TCA ha richiamato
dall’Ufficio AI gli atti relativi all’attore, racchiusi in un CD (XI),
informando le parti della possibilità di consultarli presso la cancelleria del
Tribunale (XII).
1.8. Il 30 agosto 2013 il legale
dell’assicurazione convenuta ha inoltrato i mezzi di prova da assumere durante
la procedura, nonché altra documentazione (XIII).
Il 9 settembre e 18
settembre 2013 la convenuta ha prodotto altri atti medici (XVII, XIXI) in
merito ai quali l’attore ha presentato le proprie osservazioni (XX, XXIII).
1.9. Il TCA ha ordinato una
perizia reumatologica a cura del dr. __________, il quale in data 27 maggio 2014 ha reso il suo referto (XLII). Le parti hanno successivamente inoltrato le loro osservazioni alla
perizia (XLIV, XLVII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. Incontestato è che nella
fattispecie concreta si tratti di una forma di previdenza vincolata (pilastro
3A) di cui all’art. 1 dell’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni
fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3) in relazione
all’art. 82 cpv. 2 LPP.
Infatti, non solo la
polizza fa chiaro riferimento ad una assicurazione di previdenza vincolata
secondo l’art. 82 LPP, ma dal tenore della stessa si rilevano alcuni tipici
elementi di tale forma previdenziale: sono assicurati un capitale in caso di
vita dopo il 1° aprile 2015 (ossia l’anno del compimento del 65esimo anno di
età dello stipulante, nato il 23 settembre 1950), di decesso, d’incapacità al
guadagno; liberazione del premio in caso d’incapacità al guadagno; beneficiari
sono, oltre allo stipulante, in caso di decesso i suo eredi (coniuge,
discendenti diretti, genitori, fratelli e sorelle).
Giusta l'art. 73 cpv. 1
LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni
(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di
previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio
2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art.
73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel
luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Dal 1° gennaio 2005 (1a revisione della LPP), a seguito
dell’estensione della competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale a
controversie previdenziali con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o
istituti d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza
ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a
controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza
riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82
cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP), la competenza dei tribunali ex art. 73
LPP è riconosciuta anche per le liti concernenti la previdenza vincolata
(pilastro 3A) (cfr. Messaggio concernente la 1a revisione della LPP del 1°
marzo 2000, BBl 2000, p. 2386 seg; STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011 consid.
2; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655). In Ticino
tale competenza del TCA è data dall’art. 4 cpv. 2 lett. b della Legge
concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle
fondazioni (RL 6.4.8.1).
Il TF ha ammesso per le
contestazioni in materia di previdenza vincolata il foro alternativo del
domicilio del proponente (STF 9C_944/2008 del 30 marzo 2009 consid. 5.4;
Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73, n. 98, in particolare nota a piè di pagina n. 199, p. 1209).
Essendo l’attore
domiciliato nel Cantone Ticino e trattandosi in casu di una controversia in
ambito di previdenza professionale vincolata (pilastro 3A) è data la competenza
territoriale e materiale del TCA.
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se CO 1 deve essere condannata a versare a AT 1 complessivamente fr.
23'094,40, oltre interessi del 5% dal 16 febbraio 2012, a titolo di prestazioni d’invalidità del 50% arretrate dal 1° agosto 2011 sino al 31 maggio 2013, a restituire i premi versati in eccesso dall’attore per il medesimo periodo, nonché a versare per
il periodo successivo la prestazione d’invalidità con liberazione dal pagamento
del premio per incapacità di guadagno.
Occorre pertanto accertare
se CO 1 a ragione ha soppresso le prestazioni in parola, rispettivamente se
l’incapacità al guadagno è dovuta a “malattie e lesioni alla colonna
vertebrale”, affezioni oggetto della riserva contrattuale (cfr. consid.
1.1).
A
differenza di quanto previsto per la previdenza professionale obbligatoria, nel
cui ambito non è possibile introdurre delle riserve sulla copertura dei rischi
morte e invalidità (RCC 1986 p. 525; Stauffer, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e
223 consid. 6), nella previdenza più estesa (sovra o preobbligatoria) così
come, per analogia, nel 3° pilastro vincolato, gli istituti di previdenza o
assicurativi, oltre ad avere la facoltà di assicurare la capacità residua di
guadagno delle persone invalide, possono introdurre delle riserve (DTF 138 III
415 consid. 4 con la giurisprudenza citata; cfr. pure SZS 2000 p. 62-63; SZS
1998 p. 308; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998
p. 372; DTF 119 V 283ss.). In questo ambito, quindi, i fondi di previdenza,
rispettivamente le assicurazioni, possono far dipendere dallo stato di salute
dell’assicurato la sua adesione all’assicurazione (SZS 2000 p. 62; STFA del 14
maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; vedi pure consid.
2.12 in fine). A tale scopo e per potere apprezzare adeguatamente il rischio,
gli istituti di previdenza sono in linea di massima legittimati a formulare
domande ben precise sullo stato di salute del proponente alle quali
quest'ultimo è tenuto a rispondere in maniera veritiera. Se ciò non avviene,
l'assicurato incorre in una falsa dichiarazione e deve, se del caso, sopportare
le conseguenze della reticenza. In assenza di specifiche disposizioni
statutarie o regolamentari, nell'ambito della previdenza più estesa la
reticenza e le sue conseguenze si determinano per analogia secondo le regole
degli art. 4 segg. LCA (DTF 138 III 415 consid. 4 con riferimento a SVR 2011
BVG n. 38 p. 140; 2009 BVG n. 12 p. 37; STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011; STF 9C_80/2010 del 6 ottobre 2010 consid.
3.1, pubblicata in SVR 2011 BVG nr. 19, con riferimento a DTF 130 V 9 consid.
2.1 p. 11).
2.3. Al
fine di accertare l’incapacità lavorativa dell’attore in relazione alle
affezioni non coperte da riserva, questo TCA ha ordinato una perizia
reumatologica a cura del dr. __________.
Nel rapporto 27 maggio
2014 lo specialista FMH in reumatologia, dopo aver riassunto gli atti, steso
l’anamnesi, riportata la sintomatologia soggettiva e le costatazioni obiettive,
ha indicato le seguenti diagnosi distinguendo tra le affezioni alla colonna
vertebrale (oggetto della riserva assicurativa) e altre:
" (…)
a. In
relazione alla colonna vertebrale (clausola di esclusione di copertura
assicurativa CO 1 del 10.06.1999)
· Cervicalgie croniche, attualmente con
sindrome vertebrale lieve senza segni neuro compressivi midollari e/o
radicolari in/con alterazioni degenerative plurisegmentali:
. C4/5: iniziale osteocondrosi.
. C5/6 e
C6/7: osteocondrosi progredita, parzialmente erosive con uncartrosi soprattutto
a sinistra
· Lombalgie croniche attualmente senza
sindrome vertebrale in presenza di limitazioni funzionali contenute in/con
. esiti
da esplorazione microchirurgica con decompressione ossea di L4 superiore e
rimozione di un lussato erniario con neurolisi di L4 a sinistra per
lombosciatalgia acuta in presenza di un'ernia foraminale a sinistra in L4/5 (operazione
del 18.10.2011)
. alterazioni
degenerative:
- L3/4: osteocondrosi con iniziale spondilosi
anteriore
- L4/5: condrosi
· Turbe statiche del rachide (accentuata ed
allungata cifosi toracale parzialmente fissata)
b. Non
rientranti nella clausola di esclusione dell'Assicurazione CO 1 del 10.06.1999
· Alterazioni
degenerative in entrambe le mani
- a
destra: netta rizartrosi con sublussazione dell'articolazione carpo metacarpale
senza partecipazione significativa del compartimento navicolare-trapezium-trapezoideum
(NTT): distacco legamentare tra navicolare e lunatum con iniziale artrosi
radio-carpica
- a
sinistra: rizartrosi progredita con sublussazione del metacarpale; distacco
legamentare tra il navicolare e il lunatum con progredita artrosi radio-carpica
e intracarpica
· Trauma da schiacciamento delle dita III e
IV della mano destra (19.09.2010) con nel dito anulare riassorbimento parziale
del processo unghiecolare e disturbi residuali della sensibilità
· Periatropatia omero-scapolare tendinotica
cronica bilaterale, clinicamente senza indizi in favore di lesioni maggiori
dell'apparato tendineo
· Iniziale coxartrosi bilaterale (secondo
radiografie del bacino del 28.09.2011), clinicamente silente
· Gonartrosi
bilaterale
- sinistra:
tricompartimentale in stato dopo asportazione parziale del menisco laterale
(artrotomia circa 1985) (RM del 11.09.2013)
- destra:
principalmente nel compartimento femoro-tibiale laterale in presenza di ampia
rottura del corrispondente menisco (corno anteriore e corpo posteriore) con
discrete alterazioni degenerative anche retro patellari (RM del 11.09.2013)
· Alterazioni
statiche e degenerative di entrambe i piedi:
- destro: alluce valgo e artrosi tarso-metatarsale I/II
- sinistro:
cedimento parziale della volta longitudinale mediale e artrosi
tarso-metatarsale II
· Dismetria degli
arti inferiori (sinistro – 10 mm).
Diagnosi internistiche
· Ipertensione
arteriosa in trattamento. (…)"
(Doc. XLII, pag. 13-14)
Il dr. __________ ha in
seguito proceduto alla seguente valutazione:
" (…)
Fatti
I limiti funzionali delle patologie dell'apparato
locomotorio in questione vengono elencate in dettaglio nelle risposte ai
quesiti.
Considerandi
II paziente presente una pluripatologia
dell'apparato locomotorio con risvolti clinici sia algici che funzionali.
Quelli inerenti alle problematiche del rachide (rientrando nella clausola di
esclusione di copertura assicurativa dell'Assicurazione CO 1) risultano sia
soggettivamente che oggettivamente minori e all'origine di limitazioni
della mobilità della colonna cervicale e della
colonna lombare lievi associate a dolori modici nei movimenti di rotazione
della testa e dolori gluteali a sinistra, questi risentiti dopo aver camminato
per più di un'ora circa, il tutto secondo il paziente senza impedimenti
significativi. L'intervento chirurgico subito nel 2010 alla schiena lombare si
è rivelato a mente del paziente risolutivo. L'esame clinico
conferma la presenza di modiche limitazioni
funzionali nella mobilizzazione passiva e nei movimenti attivi sia della
colonna cervicale che della colonna lombare con una sindrome vertebrale
(sofferenza oggettiva della muscolatura) solo lieve al livello cervicale e non
presente al livello lombare. Le alterazioni morfologiche risultano più
importanti al livello cervicale con delle osteocondrosi
progredite soprattutto in C5/6 e C6/7. Una eventuale
compressione di strutture nervali, ipotizzabile nell'ottica del referto della
RM della colonna cervicale del 22.06.2010 non è clinicamente evidente. Al
livello lombare la patologia appare minore, soprattutto se si considera il
pregresso intervento al livello L4/5 dove è presente appena una iniziale
osteocondrosi (che si aggiunge a delle spondilartrosi
tra L3 e S1). Più rilevante sia soggettivamente che
oggettivamente risultano le problematiche non inerenti alla clausola di
esclusione citata. Essi comprendono in primis le mani dove sono presenti
alterazioni strutturali importanti, maggiormente a sinistra ma presenti anche a
destra, caratterizzati da una degenerazione dell'articolazione
carpo-metacarpale di entrambi i pollici assieme ad un'insufficienza legamentare
dei carpi (distacco tra l'os navicolare e l'os lunatum
("dissociazione scafo-lunata" secondo il
chirurgo della mano Dr. __________, suo rapporto del 14.08.2013) con lo
sviluppo di un'artrosi radio-carpica e intracarpica soprattutto a sinistra. Ne
risultano dolori e limitazioni nella funzione di entrambe le mani. Esse
comprendono soprattutto una ridotta forza prensile ma portano anche a
difficoltà nell'effettuare movimenti rotatori dei polsi.
Alla mano destra si aggiunge un disturbo della
sensibilità nel polpastrello III quale sequela del trauma di schiacciamento
subito nel 2010 con difficoltà nell'effettuare lavori di precisione.
Oltre a ciò il paziente presenta un'irritabilità
cronica dell'apparato tendineo di entrambe le spalle con anamnesticamente
maggiori disturbi a sinistra dove precedentemente era presente una
calcificazione peritendinea, scomparsa nel decorso. Clinicamente non vi sono
indizi (per quanto giudicabile) di una lesione strutturale maggiore della
cuffia dei rotatori (composta dai tendini implicati nei
movimenti delle spalle). Il quadro comporta
difficoltà nell'effettuare movimenti sopra l'altezza della testa.
Agli arti inferiori sono presenti alterazioni
degenerative con risvolti clinici sia alle ginocchia che ai piedi. Quelle delle
ginocchia risultano strutturalmente più importanti a sinistra (in uno stato
dopo pregressa asportazione parziale del menisco laterale) e comprendono i tre
compartimenti dell'articolazione (femorotibiale laterale e -mediale,
femoro-patellare). A destra la patologia si localizza principalmente nel
compartimento femoro-tibiale laterale. I risvolti clinici sono contenuti per
quanto riguarda l'esame funzionale (con solo discrete limitazioni
della mobilità) e senza segni flogistici con le
articolazioni. Si presentano stabili.
La segnalazione del paziente riguardante le sue
difficoltà per accovacciarsi, per alzarsi da seduto o per salire o scendere
scale riflette un'irritazione soprattutto del compartimento femoro-patellare.
La patologia dei piedi si localizza
nell'articolazione tarso-metatarsale (Lisfranc) coinvolgendo soprattutto il I e
II raggio, radiologicamente più evidente a destra, patologia che si traduce
clinicamente in un'irritabilità evidenziata nell'esame manuale del piede e
comportando difficoltà nell'assumere a lungo la
posizione eretta.
Non vi sono risvolti clinici né soggettivi né
oggettivi della presente iniziale coxartrosi bilaterale (referto radiologico del
28.09.2011
). (…)" (Doc. XLII, pag. 15-16).
ll perito ha poi
rilevato che tutte le affezioni elencate hanno una rilevanza sulla capacità
lavorativa, tranne le turbe statiche del rachide, l’iniziale coxartrosi
bilaterale e la dismetria degli arti inferiori (cfr. risposta alle domanda no. 1
e 4 di parte convenuta).
Rispondendo alle domande
peritali poste dalle parti, in particolare alla domanda no. 7 di parte attrice,
il dr__________ ha evidenziato:
" (…)
7.
Considerati i dolori e tutti i limiti funzionali per tutte le
patologie non in relazione a "malattie o lesioni alla colonna
vertebrale ...", indichi il Perito il conseguente grado dell'incapacità
al guadagno (aggiunta del TCA: ai sensi del punto no. 2.3 delle
Condizioni generali d'assicurazione; doc. A) nella professione di
macellaio/salumiere (attestato di capacità federale) o in altra attività
rimunerata adeguata
alle capacità e posizione sociale del signor AT 1 e per rispondere
su quest'ultimo aspetto consideri il Perito anche l'età del signor AT 1.
Le patologie non in relazione a "malattie o lesioni della
colonna vertebrale ..." del signor AT 1 hanno risvolti sulla sua
capacità lavorativa (aspetto medico). Non sono in grado di valutare le loro
conseguenze sulla sua capacità di guadagno (aspetto economico). Per il lavoro
di macellaio/salumiere con mansioni come segnalate a pag. 4 egli risulta
inabile al lavoro nella misura del 50%.
Per lavori confacenti, rispettosi alle limitazioni stabilite sopra
(quesito no. 5) il signor AT 1 presenta una'incapacità lavorativa del 25% che
si giustifica dalla persistente sintomatologia dolorosa con una consecutiva
riduzione parziale del rendimento senza limitare la presenza sul posto di
lavoro. (…)" (Doc. XLII, pag. 20)
Alla domanda no. 7 di
parte convenuta il perito ha risposto:
" (…)
7.
Dica il perito se l'assicurato istante, secondo la posizione
professionale da lui assunta nella ditta __________ (mansioni amministrative e
dirigenziali, attività al banco di vendita) o che potrebbe ragionevolmente
assumere in riguardo alla sua capacità e alla sua posizione sociale (vedi CGA,
doc. A, punto 2.3, "Cosa si
intende per capacità di guadagno") presenta un grado residuo
di incapacità di guadagno per le affezioni eventualmente non coperte dalla
riserva del 15 giugno 1999 e secondo quale grado. Vi sono altre attività
lavorative che potrebbero essere svolte, in riguardo alla sua capacità e alla
sua posizione sociale, che potrebbero migliorare la sua capacità di guadagno
per le affezioni eventualmente non coperte dalla riserva del 15 giugno 1999?
L'incapacità lavorativa del signor __________ nella sua posizione
professionale assunta nella Ditta __________ rispettivamente per altre attività
in riguardo alla sua capacità e alla sua situazione sociale è del 25% (tenendo
conto delle affezioni non coperte dalla riserva dell'Assicurazione __________
del 10.06.1999). Non mi è possibile valutare l'impatto di essa sulla
capacità di guadagno. Non vi sono altre attività lavorative che potrebbero
essere svolte in misura maggiore." (Sottolineatura del redattore; doc.
XLII, pag. 23)
Non essendo quindi in
grado (comprensibilmente) di definire l’incapacità al guadagno, nella succitata
valutazione il perito ha comunque rilevato che “…più rilevante
sia soggettivamente che oggettivamente risultano le problematiche non inerenti
alla clausola di esclusione citata (pezzo riportato
sopra, cfr. perizia pag. 15), che “…l’impatto
delle patologia del rachide (diagnosi punto 4a, pag. 13) – quindi coperta
da riserva (n.d.r.) – sulla capacità lavorativa del signor AT 1 è comunque
minimo (vedasi elenco delle limitazioni a pag. 19 in risposta alla domanda 5 della parte attrice)“ (risposta alla domanda no. 4 di parte
convenuta, perizia pag. 23), motivo per cui non può essere
concluso, come sostenuto dalla convenuta nella lettera 16 febbraio 2012, che
“…la causa della sua inabilità lavorativa nella misura del 50% è
dovuta interamente a problemi della schiena e questo già da diversi anni” (doc.
F in consid. 1,4).
Nondimeno va osservato che,
come rilevato dal perito, alle patologie elencate del dr. __________ nel suo
rapporto 9 luglio 2003 (cfr. consid. 1.2) si sono aggiunte quelle alle ginocchia
ed ai piedi ed un peggioramento strutturale delle mani rispetto alle radiografie
del 31.05.2001 eseguite dal dr. __________ (risposta a domanda no. 6 della
parte attrice; pag. 20 della perizia), affezioni, queste, che non sono
contemplate nella clausola di riserva. Inoltre, la gran parte delle diagnosi
non in relazione alle “malattie o lesioni alla colonna vertebrale”
persistono dal 2000 e tutte (incluse quelle manifestatesi nel decorso
successivo: gonartrosi, sequele post-infortunistiche della mano destra ed
alterazioni statiche e degenerative dei piedi sono) sono state definite
croniche (risposta a domanda no. 3 della parte attrice; pag. 18 della perizia).
Parte convenuta riferisce
del rapporto 30 giugno 2014 del proprio medico, dr. __________, il quale,
ritenendo la perizia giudiziaria scientificamente corretta, aderisce alla
valutazione dell’incapacità lavorativa del 50% nella professione di macellaio,
reputando invece eccessiva la percentuale del 25% d’inabilità in un’attività
esigibile come quella “attualmente praticata di capo azienda, che egli
valuta che dovrebbe essere ridotta più ragionevolmente ad un 10% trattandosi di
un lavoro leggero, che può del resto essere eseguito dall’assicurato in
completa autonomia (come titolare d’azienda)” (cfr. osservazioni 14 luglio
2014, pag. 2; XLVII).
Orbene, questo TCA non ha motivo
per non confermare il grado d’incapacità lavorativa del 25% nell’attuale
attività svolta dall’attore, considerata anche come unica attività adeguata. In
particolare va fatto presente come il perito abbia tenuto conto del mansionario
dell’attore [cfr. perizia pag. 4; secondo lo scritto 17 ottobre 2006 della
ditta __________ all’Ufficio AI, dal 2001 l’assicurato ha eliminato i lavori
pesanti, svolgendo “…mansioni di natura leggera, che non necessitano
dell’uso continuo delle mani, disossare, legare salumeria. Aiuta nel servizio
al banco, risponde al telefono, ordina le merci e cura il contatto con i
clienti…” (doc. IV/16)]. Va poi rilevato che già in occasione della visita
dell’ispettore AI l’attore, titolare della macelleria (nonché presidente del
CdA della __________; cfr. estratto RC in doc. I/19), per ovviare agli
impedimenti dovuti al suo stato di salute si avvaleva dell’aiuto, oltre che dei
familiari, anche di un operaio, come risulta dal relativo rapporto del 23
aprile 2007 (doc. IV/21). Un grado d’incapacità lavorativa al 10% non è pertanto
sostenibile.
2.4
Occorre ora procedere alla
definizione del grado d’incapacità al guadagno.
Va qui rilevato che,
secondo giurisprudenza, il concetto d’invalidità nella previdenza vincolata 3a
è da intendersi in modo analogo come nel secondo pilastro (cfr. al riguardo STF
2.
A.292/2006 del 15 gennaio 2007 consid. 6.4 citata in Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, pag. 42).
Secondo
l’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle
prestazioni d’invalidità fra l’altro le persone che, nel senso dell’AI, sono
invalide per almeno il 40% ed erano assicurate al momento in cui è sorta
l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è invece
necessario che l’interessato sia assicurato nell’istante della nascita
dell’invalidità (DTF 120 V 116 consid. 2b, 118 V 898; SZS 1995
p. 464 consid. 3b; SVR 1998 BVG Nr. 19, 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p.
403; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).
L’art. 4 LAI (in relazione
con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con
incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che
si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi
non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109
V 28; SZS 1995 p. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).
In ambito AI va pertanto
valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua
professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni
ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;
Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 488). Le
attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con
l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.
Per la stretta relazione
esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro
emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria
e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V
210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).
In
virtù dell’art. 6 LPP (che stabilisce che la parte seconda della legge
stabilisce unicamente esigenze minime), gli istituti di previdenza, oltre alla
possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr.
SZS 1995 p. 465/466 consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di
invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche
quando il grado d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che
i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS
1995.
p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso
riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla
valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la
stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 p. 155; 1996 p. 48
consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2°, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;
DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).
Nel caso in
esame, il punto no. 2.3. delle Condizioni generali d’assicurazione (GCA)
recita:
" Cosa si
intende per incapacità di guadagno?
La persona assicurata è considerata incapace al guadagno se in
seguito a un danno alla salute fisica o psichica, accertato secondo i criteri
medici obiettivi, non è più in grado di esercitare la propria professione o
un’altra attività remunerata adeguata e ciò le causa simultaneamente una
perdita di guadagno o uno svantaggio finanziario equivalente. L’attività
lavorativa è considerata adeguata se corrisponde alle capacità e alla posizione
sociale della persona assicurata, anche se le nozioni necessarie per svolgerla
devono esser acquisita mediante una riqualificazione.
Il reddito lavorativo conseguito dalla persona assicurata prima
che subentrasse l’incapacità al guadagno viene confrontato con il reddito
lavorativo che dopo l’avvento dell’incapacità di guadagno e l’attuazione delle
eventuali misura di reintegrazione la stessa persone consegue o potrebbe
conseguire con una situazione equilibrata del mercato del lavoro. La
differenza, espressa come percentuale del reddito precedentemente conseguito,
corrisponde al grado d’incapacità al guadagno.“
Dal tenore delle succitate
norme contrattuali si può dedurre come il concetto d’incapacità di guadagno
contenga sia degli elementi dell’assicurazione invalidità – come la definizione
di attività adeguata (solo riferita alla capacità lavorativa e non anche alla “posizione
sociale”) ed il raffronto dei redditi – che della previdenza professionale più
estesa, nel senso che il diritto alla prestazione sorge anche quando l’incapacità
lavorativa è inferiore al 40%, ma almeno deve essere del 25%. Infatti, sempre
al punto no. 2.3, le CGA al capitolo “Quali norme vengono applicate in caso di
parziale incapacità di guadagno?”) dispongono:
“
Se la persona assicurata è solo parzialmente incapace di guadagno, il diritto
alla prestazioni assicurate sussiste in misura corrispondente al grado
d’incapacità al guadagno. Un’incapacità di guadagno di meno di un quarto non dà
diritto a nessuna prestazione, mentre con un’incapacità di guadagno pari a due
terzi, sussiste il diritto alle prestazioni complete.”
2.5
Ritornando al caso in esame, come
detto va esclusa un’incapacità lavorativa del 10% nella propria attività
adeguata, motivo per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta
nelle osservazioni 14 luglio 2014, AT 1 non presenta un grado d’incapacità al
guadagno inferiore al 25% che, secondo le condizioni generali, non dà diritto a
nessuna prestazione (cfr. art. 2.3, capitolo “Quali norme vengono applicate in
caso di parziale incapacità al guadagno?”, cpv. 1).
Né del resto, può essere
prestata adesione alla tesi dell’attore, il quale, fondandosi sul già citato
rapporto 23 luglio 2007 dell’ispettore AI, fa valere una perdita di guadagno del
50% (cfr. osservazioni 30 giugno 2014; XLVI).
In quel rapporto, dopo
aver provveduto alla descrizione del mansionario dell’assicurato (svolgimento
di mansioni leggere con ritmo di lavoro ridotto) modificato a seguito dell’insorgenza
delle affezioni invalidanti, l’ispettore ha costatato una riduzione del salario
del 50% (da fr. 75'400.-- nel 2002 a fr. 36'600.-- nel 2006). Da qui la
conferma della mezza rendita, tenendo conto in pratica unicamente dell’attività
di macellaio. Non vi è in tale rapporto, come pure nella documentazione medica
di cui agli atti AI, una valutazione circa eventuali altre attività adeguate.
Nella perizia giudiziaria, invece, il dr. __________ ha valutato al 25% la
percentuale d’incapacità lavorativa dell’attore nell’azienda dove attualmente
svolge la propria attività, precisando che “non vi sono altre attività
lavorative che potrebbero essere svolte in misura maggiore “ (perizia pag.
24). In questo senso va letto quanto prevedono le CGA, ossia che “L’attività
lavorativa è considerata adeguata se corrisponde alle capacità e alla posizione
sociale della persona assicurata, anche se le nozioni necessarie per svolgerla
devono esser acquisite mediante una riqualificazione”(cfr. consid. 2.4).
In queste condizioni,
secondo il TCA, in analogia all’AI, può essere applicato il cosiddetto
raffronto percentuale. Secondo giurisprudenza infatti, se il danno alla salute
non è tale – come in casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di
professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,
p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F.,
del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del
26.
febbraio 1996 nella causa G).
In queste circostanze,
visto quanto sopra, ricordato inoltre come nella suddetta perizia sia stato
evidenziato che le gran parte delle affezioni non coperte da riserva sono
presenti dal 2000, la soppressione delle prestazioni di vecchiaia non è
pertanto giustificata. Ne consegue che l’attore ha diritto ad una rendita del
25%, dal 1° agosto 2011, momento in cui la prestazione è stata soppressa. Da
tale data egli è anche liberato dal pagamento dei premi nella misura del 25%,
motivo per cui la convenuta è tenuta a restituire i premi versati in eccesso. Difatti,
le CGA (sub art. 2.3 cpv. 1) prevedono la liberazione dei premi in caso d’incapacità
di guadagno.
Visto che la prestazione
per perdita di guadagno al 100% ammonta a fr. 20'000.--, stante un’incapacità
al guadagno del 25% la prestazione va cifrata in fr. 5'000.-- annui. Dal
momento che la prestazione è stata versata sino al settembre 2011 (cfr.
petizione pag. 5), la convenuta deve versare dal 1° ottobre 2011 fino a maggio
2013.
(mese in cui è stata inoltrata la petizione) fr. 9'583,50, vale a dire la
metà di fr. 19'166,65 chiesti con la petizione e corrispondenti ad un’incapacità
al guadagno del 50%.
Siccome il premio annuo
integrale è di fr. 4'468, 75 (cfr. doc. L), la quota di esenzione del 25%
corrisponde a fr. 1'117,18. Avendo l’attore dovuto versare, dopo la citata
lettera di revoca delle prestazioni datata 16 febbraio 2012, per il periodo 1°
agosto 2011 – 30 aprile 2012 fr. 1'693,35 di premi, pari al 50% dei premi
liberati (doc. H), la convenuta deve restituirgli la metà di tale importo,
ossia fr. 846,67. Per il periodo successivo (dal 1° maggio 2012 sino al 30
aprile 2013) l’attore ha versato la quota integrale di fr. 4'468, 75, quindi da
restituire è un quarto di tale importo, pari a fr. 1'117,18. Complessivamente,
i premi da restituire ammontano a fr. 1'963,85 (846,67+ 1'117,18).
In tal senso la petizione
va parzialmente accolta.
2.6
L’attore ha richiesto l’allestimento
di una perizia medico -assicurativa, complementare a quella del dr. __________,
volta a determinare il grado d’incapacità al guadagno ai fini della polizza,
nonché l’audizione dell’operaio menzionato nel rapporto 23 aprile 2007 dell’AI
e della contabile della società datrice di lavoro per determinare le
conseguenze economiche relative ai problemi di salute dell’assicurato.
L’assunzione di tali ulteriori
mezzi probatori non è necessaria, dal momento che, come visto, su tale
problematica la documentazione agli atti è sufficiente ai fini del giudizio.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.7
Infine, l’attore chiede il
versamento di interessi di mora dal 16 febbraio 2012, ossia dallo scritto con
cui la convenuta aveva annunciato la soppressione della prestazione con revoca
della liberazione dal pagamento del premio (doc. II/12).
Per l’art. 102 cpv. 1 CO
se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante
interpellazione del creditore.
A norma dell’art. 102 cpv.
2.
CO quando il giorno dell’adem- pimento sia stato stabilito o risulti
determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta il
debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno.
L’art. 104 cpv. 1 CO
prevede che il debitore in mora col pagamento di una somma di danaro deve
pagare gli interessi moratori del cinque per cento all’anno, quand’anche gli
interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.
Per quel che riguarda la
decorrenza va applicato l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui
“Il debitore in mora al pagamento di interessi o alla
corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli
interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via
esecutiva o mediante domanda giudiziale"
(cfr. DTF 119 V 135
consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso in esame, non prevedendo
le CGA alcuna disciplina riguardo agli interessi di mora, va applicata la summenzionata
norma del CO. Dagli atti non risulta che l’attore abbia precedentemente avviato
una procedura esecutiva nei confronti della convenuta, di conseguenza gli
interessi di mora del 5% decorrono dal 6 maggio 2013, data dell’inoltro della
petizione (cfr. al riguardo, in ambio LCA, sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio
2009.
al consid. 3.2).
2.8
La presente
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1
LPTCA).
AllCV 1
Alla CO 1
Assicurazioni, anch’essa parzialmente vincente e rappresentata da un
avvocato non ha tuttavia diritto a ripetibili. Infatti,
conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di
regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico
(DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni cfr. DTF 112 V
362; RAMI 1992 p. 164).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è parzialmente
accolta.
§
AT 1 ha diritto ad una prestazione per perdita di guadagno del 25% dal 1°
agosto 2011, con liberazione dal pagamento dei premi di pari percentuale.
§§ CO
1 è condannata a versare a AT 1 fr. 9'583,50 di prestazioni per perdita di
guadagno arretrate relative al periodo ottobre 2011 – maggio 2013.
§§§
CO 1 è condannata a restituire a AT 1 fr. 1'963,85 di premi versati in eccesso
relativi al periodo agosto 2011- aprile 2013.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1Compagnia
Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA verserà a AT 1 fr. 1'500.-- di
ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti