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Decisione

34.2013.27

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

9 ottobre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di divorzio (cfr. XVII).

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre

agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli

istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/ Geiser/Gächter

(ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.

1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta

l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli

artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente

agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere

corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita

aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e

la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al

momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere

di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli

interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati

durante il matrimonio non sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di

principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza

(DTF 132 V 236).

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA

34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio (la chiave di ripartizione decisa

dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP

e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine

adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile

svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel

campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

2.5.1

Come accennato (cfr. supra consid. 1.3), al

momento del matrimonio (6 ottobre 1990), CV 1 disponeva di una prestazione di libero

passaggio di CHF 60.95 presso il CV 2, dove è stato assicurato dapprima nel

periodo 1. ottobre 1990 -31 dicembre 1998 ed in seguito a partire dal 1.

gennaio 1998 sino ad oggi (cfr. IV, IV/1-4). Alla data determinante per il

riparto (31 dicembre 2011), egli disponeva presso il suddetto fondo di una

prestazione d’uscita di CHF 313'572.30.

Considerati

gli interessi (CHF 61.15) maturati sull’avere presente al momento del

matrimonio sino al divorzio (cfr. supra consid. 2.3), la prestazione di CV 1

soggetta a divisione ammonta a CHF 313'450.20 (cfr. IV).

2.5.2 AT

1, invece, non risulta disponesse di averi previdenziali al momento del matrimonio.

Essa è stata assicurata ai fini previdenziali, quale dipendente di __________,

a far tempo dal 1. marzo 2011 presso la __________ (cfr. VII), il cui contratto

è stato in seguito ripreso dalla __________ (contratto __________; cfr. XII, XIII),

dove in data 31 dicembre 2011 disponeva di un avere divisibile di CHF 581.--.

All’uscita, il 31 maggio 2012, dall’ istituto di previdenza di __________, il

capitale previdenziale di spettanza della ex moglie è stato trasferito sulla polizza

di libero passaggio __________ presso AT 2 (cfr. XII).

2.5.3 Per

il resto, dal fascicolo non emerge che gli ex coniugi, nel periodo qui determinante,

abbiano effettuato prelievi anticipati per il finanziamento dell’abitazione

giusta l’art. 30c LPP, né che a loro favore vi siano stati versamenti in

contanti ai sensi dell’art. 5 LFLP.

2.5.4 Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione

stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta a saldo

(art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di CHF 156'466.10 ([313'450.20

– 518] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto,

la somma di CHF 156'434.60, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt.

8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a

quello praticato dall'istituto debitore – maturati

su tale importo a contare dal 31 dicembre 2011 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003), dovrà essere accreditata a favore di AT 1 sulla

polizza di libero passaggio ad essa intestata presso AT 2 (cfr. supra consid.

2.5.2).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA

B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7 La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 313'450.20.

Considerandi

2.

- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 518.--.

3.

- E'

fatto ordine al CV 2 di versare a favore di AT 1, sulla polizza di libero passaggio

__________ presso AT 2, la somma di CHF 156'466.10 oltre interessi compensativi

ai sensi dei considerandi a datare dal 31 dicembre 2011.

4.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti