34.2013.27
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
9 ottobre 2013Italiano10 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2013.27
rg/gm
Lugano
9 ottobre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 3/4 giugno 2013 dalla Pretura di __________ e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA 2
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
pronunzia 28 marzo 2013, passata in giudicato il 21 maggio 2013, il Pretore del
Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 6 ottobre
1990 da CV 1 e AT 1. Quo agli aspetti previdenziali, nella convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal Pretore, le parti hanno
stabilito una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati
durante il matrimonio e per l’esattezza sino al 31 dicembre 2011 (cfr. I, II,
XVII/1).
1.2 Il
3/4 giugno 2013 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale
(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1
LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3
CPC in vigore dal 1. gennaio 2011;cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza
e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente
di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2
LFLP). In particolare, e come si vedrà meglio in seguito, dalla documentazione
acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte da un lato è emerso che solo
CV 1 disponeva di averi previdenziali al momento del matrimonio (6 ottobre
1990) – segnatamente di una prestazione di libero passaggio di CHF 60.95 presso
il CV 2 (cfr. IV); d’altro lato è risultato che alla data determinate per il
riparto (31 dicembre 2011) l’ex marito disponeva, sempre presso il suddetto
istituto di previdenza, di una prestazione d’uscita di CHF 313'572.30 (cfr.
IV), mentre che AT 1 disponeva di un avere di libero passaggio di CHF 581.-- su
una polizza di libero passaggio presso AT 2 (cfr. IX).
Delle
ulteriori risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle
parti si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi che
seguono.
Nelle
more della presente procedura la Pretura di __________ ha inoltre trasmesso al
TCA copia della pronunzia pretorile del 7 giugno 2013 concernente la rettifica
– ininfluente ai fini del presente giudizio – del dispositivo n. 2 della sentenza
Fatti
di divorzio (cfr. XVII).
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/ Geiser/Gächter
(ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.
1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere
di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli
interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati
durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA
34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1
Come accennato (cfr. supra consid. 1.3), al
momento del matrimonio (6 ottobre 1990), CV 1 disponeva di una prestazione di libero
passaggio di CHF 60.95 presso il CV 2, dove è stato assicurato dapprima nel
periodo 1. ottobre 1990 -31 dicembre 1998 ed in seguito a partire dal 1.
gennaio 1998 sino ad oggi (cfr. IV, IV/1-4). Alla data determinante per il
riparto (31 dicembre 2011), egli disponeva presso il suddetto fondo di una
prestazione d’uscita di CHF 313'572.30.
Considerati
gli interessi (CHF 61.15) maturati sull’avere presente al momento del
matrimonio sino al divorzio (cfr. supra consid. 2.3), la prestazione di CV 1
soggetta a divisione ammonta a CHF 313'450.20 (cfr. IV).
2.5.2 AT
1, invece, non risulta disponesse di averi previdenziali al momento del matrimonio.
Essa è stata assicurata ai fini previdenziali, quale dipendente di __________,
a far tempo dal 1. marzo 2011 presso la __________ (cfr. VII), il cui contratto
è stato in seguito ripreso dalla __________ (contratto __________; cfr. XII, XIII),
dove in data 31 dicembre 2011 disponeva di un avere divisibile di CHF 581.--.
All’uscita, il 31 maggio 2012, dall’ istituto di previdenza di __________, il
capitale previdenziale di spettanza della ex moglie è stato trasferito sulla polizza
di libero passaggio __________ presso AT 2 (cfr. XII).
2.5.3 Per
il resto, dal fascicolo non emerge che gli ex coniugi, nel periodo qui determinante,
abbiano effettuato prelievi anticipati per il finanziamento dell’abitazione
giusta l’art. 30c LPP, né che a loro favore vi siano stati versamenti in
contanti ai sensi dell’art. 5 LFLP.
2.5.4 Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione
stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta a saldo
(art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di CHF 156'466.10 ([313'450.20
– 518] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto,
la somma di CHF 156'434.60, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt.
8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a
quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a contare dal 31 dicembre 2011 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003), dovrà essere accreditata a favore di AT 1 sulla
polizza di libero passaggio ad essa intestata presso AT 2 (cfr. supra consid.
2.5.2).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA
B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 313'450.20.
Considerandi
2.
- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 518.--.
3.
- E'
fatto ordine al CV 2 di versare a favore di AT 1, sulla polizza di libero passaggio
__________ presso AT 2, la somma di CHF 156'466.10 oltre interessi compensativi
ai sensi dei considerandi a datare dal 31 dicembre 2011.
4.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti