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Decisione

34.2013.35

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale

2 dicembre 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai

sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Delibazione

2.2.1 La procedura

di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291);

la richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del cantone

in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è

fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adìta può procedere essa stessa

al giudizio di delibazione (art. 29

cpv. 3 LDIP).

Dall’istanza

12 luglio 2013 di AT 1 si evince in concreto la volontà di quest’ultima sia di

ottenere la delibazione della sentenza resa dal Tribunale Civile di __________,

laddove essa statuisce in materia di ripartizione degli averi previdenziali,

sia la consecutiva esecuzione della divisione da parte del tribunale

competente.

In caso

di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere

ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di previdenza

rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assicurato fu assunto (Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss

APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in Schaffauser/

Schürer (ed.), Rechtschutz

der Versicherten und der Versi-cherer gemäss Abkommen EU/CH über die

Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n.

44; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen

und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per

la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata

del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009

pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata am-messa la competenza del

tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto

in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio

pronunciata all’estero, l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali

accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der

sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in

SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano

dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).

Stante

quanto sopra, allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni compete

giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP l’esecuzione della postulata divisione degli averi

previdenziali accumulati in costanza di matrimonio da CO 1, che dal 1. gennai-o

1990 svolge attività lavorativa nel Cantone Ticino alle dipendenze di __________

(cfr. V, VII). Al TCA compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale)

ai sensi del summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione, ossia

di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) della sentenza del

Tribunale di __________ laddove essa ha per oggetto la compensazione delle

aspettative previdenziali tra gli ex coniugi (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in

Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29

cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).

2.2.2 L'art.

25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi

era la competenza dei tribu­nali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata

(lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio

giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di

rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere

passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b

LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimen­to di sentenze manifesta­mente

incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze

emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di

principi fondamen­tali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in

disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di

sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata

decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto

(cpv. 2 lett. c).

2.2.3

In materia di previdenza professionale la competenza dei tribunali o delle

autorità dello Stato in cui fu pronunciata la decisione prevista dall'art. 25

lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il

domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336

consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le vertenze,

ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia

lasciato aperta la questione a sapere se la competenza indiretta del giudice

straniero del divorzio sulla compensazione delle aspettative previdenziali sia

regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der

Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in FamPra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª

ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit

internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung

ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, A-nerkennung

und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsurteilen unter besonderer

Berücksichtigung von kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p.

701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla

impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del

giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una

delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato

del giudizio]).

Al

momento della pronunzia del divorzio CO 1 e AT 1 erano domiciliati a __________

(__________) rispettivamente a __________ (__________). A norma dell’art. 26

lett. a LDIP (domicilio del convenuto nello Stato del giudizio) la competenza

del Tribunale Civile di __________ era quindi data, come risulterebbe d’altronde

pure data la competenza giusta il suevocato art. 65 cpv. 1 LDIP che prevede il

foro dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei

coniugi. La sentenza da delibare è inoltre regolarmente passata in giudicato il

12 marzo 2013, come attestato dalla stampiglia apposta sull'esemplare della

sentenza versata agli atti (sub doc. B).

2.2.4 Nel caso di

sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi

previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice

straniero del divorzio – sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice

svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno

raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma

gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria

(artt. 280 e 281 CPC, artt. 141 e 142 vCC in vigore sino al 31 dicembre 2010) e

non è quindi stata prodotta alcuna attestazione da parte loro concernente

l’attua-bilità di una divisione, deve limitare il proprio giudizio alla

fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè

limitarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del caso,

un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (DTF 130 III 342

consid. 2.5, 135 V 425

consid. 1.2; Schwander,

cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s;

Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo

(éd.), Le droit du divorce:

questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).

Al riguardo va ricordato che nell’ambito del

riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27

cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera

il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico

svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme

specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle

aspettative previdenziali a se-guito di divorzio quale violazione dell’art. 27

cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op.

cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp.701 ss), vige il principio secondo cui al

giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti

effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso

nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte

Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; Volken, Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25

n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht,

1998, pp. 23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung

bei schweizerisch-deutschen, österreichischen und englischen Erbfällen, in SSVV

Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (Hrsg.), Kind und Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr. an-che il Parere dell’Ufficio

federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La divisione degli averi di

previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio estere”, in RDAT II

2002 p. 609; sul riconoscimento parziale di una decisione straniera

con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere con

riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class

action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp.

165ss).

Considerandi

Posto

come non siano nella specie ravvisabili motivi di rifiuto giusta il suevocato

art. 27 cpv. 2 LDIP, sulla scorta delle considerazioni

che precedono, in difetto di un accordo ai sensi del-l’art. 280 CPC (art. 141

cpv. 1 vCC) munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale

interessato circa l’attuabilità di u-na divisione, né tantomeno essendo data nella

specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la fissazione da parte

del giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire accom-pagnata da

un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto di previdenza – la

sentenza 12 marzo 2013 del Tribunale Civile di __________, laddove statuisce in

materia di compensazione delle a-spettative previdenziali, è suscettibile di

essere riconosciuta e dichiarata esecutiva limitatamente a ciò che a detto Tribunale

competeva decidere, ovvero alla fissazione delle proporzioni del riparto

rispettivamente all’omologazione dell’accordo raggiunto dagli ex coniugi sulle

proporzioni della divisione (cfr. supra consid. 1.1).

2.3

Divisione

2.3.1

Il giudice

competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP, nella

fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra

consid. 2.1.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla chiave di ripartizione

stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto dello stato

dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previ-denza hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudi-ce decide in base agli atti

(Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF

1996.

I 122, 233.46).

Secondo

l’art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore dal 1. gennaio 2011 in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matri-monio sono divise conformemente

agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (secondo l’art. 22 cpv. 1

LFLP in vigore sino al 31 dicembre 2010 le prestazioni sono divise conformemente

agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC).

Per

l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione

d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la

prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al

momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero

passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla

prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del

matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I

pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

Le prestazioni suscettibili di essere

divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono

le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro

2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece

nel campo d’ap-plicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)

che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del

25.

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n.

1203).

2.3.2

Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita

agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte risulta che CO 1 – che non era assicurato ai fini previdenziali al

momento del matrimonio (25 maggio 1985) giusta l’art. 22 cpv. 2 LFLP, né

disponeva in tale data di averi pensionistici precedentemente accumulati – è assicurato

a far tempo dal 1. gennaio 1990 alla Cassa Pensione __________ dove alla crescita in giudicato del divorzio (12 marzo

2013, momento determinante ai fini della divisione; DTF 132 V 236) disponeva di

una prestazione d’uscita divisibile di CHF 80'941.60 (cfr. VII), ritenuto che

il capitale che egli stesso, nelle more della presente procedura, ha dichiarato

di aver percepito a titolo di trattamento di fine rapporto dopo cessazione, a

fine dicembre 1989, di un precedente impiego in (cfr. V), non rientra nel

campo d’applicazione degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP (sul punto cfr. STCA

34.2007.6

del 14 maggio 2007). Dal fascicolo emerge inoltre che durante

l’affiliazione presso la Cassa Pensione, per l’esattezza il 30 giugno 2003,

egli ha effettuato un prelievo di CHF 50'000.-- per il finanziamento

dell’abitazione primaria (cfr. V, VII).

Considerato

il surriferito prelievo in costanza di matrimonio e ri-cordato come capitali previdenziali

prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali

sussiste ancora, come nella presente fattispecie è dato ritenere, l’obbligo di

rimborso alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) –

non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale

(in casu senza interessi non sussistendo alcun avere previdenziale al momento

del matrimonio; cfr. DTF 135 V 436, 442) sino al divorzio e devono quindi essere

contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati

come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6

LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi

Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für

Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV

2000.

pp. 536ss), il capitale previdenziale di CO 1 suscettibile

di essere ripartito assomma a CHF 130'941.60 (80'941.60 + 50'000).

Richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dalla giudice del divorzio (cfr. supra

consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta un accredito di CHF 65'470.80 (130'941.60 : 2).

2.3.3

Per applicazione

analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve

essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in

cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.

In virtù

dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP, dal 1. luglio 2007 l’ipotesi di un pagamento

in contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta l’art. 5 cpv. 1

lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa fintanto che

l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi

di vecchia-ia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un Stato membro.

Spetta al riguardo all’interessato comprovare l’adempi-mento dei presupposti

per il versamento in contanti della prestazione di uscita, quindi non solo la

definitiva partenza dalla Svizzera ma anche il non assoggettamento obbligatorio

ad un’assicurazione sociale estera, che deve essere certificato dalla preposta

autorità del luogo del nuovo domicilio (Cardinaux, op.

cit., n. 1459 p. 642, n. 1624 p. 709; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1068 p. 395; vedi

anche Bollettino UFAS n. 52 del 31 agosto 2000, p. 4; STCA 34.2008.31 del 9

dicembre 2008; per facilitare sia gli assicurati che gli istituti di

previdenza, il Fondo di garanzia LPP, organismo di collegamento con gli Stati

membri della CE e dell’AELS [art. 56 cpv. 1 lett. g LPP] ha concluso con alcuni

paesi dell’UE, tra cui l’Italia, accordi amministrativi per l’accertamento

dell’assoggettamento o meno al-l’assicurazione sociale [in argomento cfr. il

promemoria edito dal Fondo di garanzia LPP e scaricabile dal sito

www.sfbvg.ch]). A tale proposito la giurisprudenza federale ha avuto recentemente

modo di precisare da un lato che per assicurazione obbligatoria ai sensi

dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non si intende solo l’ap-partenenza a un

sistema obbligatorio che copra i rischi vecchia-ia, invalidità e decesso a

titolo complementare come la LPP, ma ogni sistema sottoposto al regolamento n.

1408/71 che assicura obbligatoriamente tali rischi analogamente a ciò che

avviene in Svizzera per AVS e AI (STF 9C_318/2010 del 18 aprile 2011 pubblicata

in DTF 137 V 181 consid. 7.1). Per quanto riguarda l’obbligo di comprovare il

non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, il TF –

confermando quanto stabilito dallo scrivente Tribunale nella STCA 34.2009.42

del 1. marzo 2010 – ha precisato che alla persona interessata spetta attivarsi

e fornire all’istituto di previdenza le indicazioni atte a di-mostrare

di non essere assoggettata ad un’assicurazione obbligatoria, mentre che

l’istituto di previdenza deve verificare i dati forniti ed è vincolato alla

dichiarazione con cui l’autorità estera conferma o meno l’assoggettamento (DTF

137.

V 181 consid. 7.2).

Nella

fattispecie, dagli atti l’adempimento di suddetta condizione per un eventuale

versamento in contanti ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non risulta comprovato, l’eventuale necessaria certificazione nel senso sopra indicato potrà

comunque essere presentata in seguito all’istituto in appresso indicato, presso

cui l’avere di spettanza di AT 1 deve nel frattempo essere trasferito in forma

vincolata.

2.3.4

In una sentenza del 3 settembre 2009

(9C_1051/2008 e 9C_10/2009), pubblicata in DTF 135 V 324, il TF ha stabilito

che nell’ambito di una divisione giusta l’art. 122 CC e gli artt. 22 e 25a

LFLP, se l’ex coniuge debitore del credito di compensazione ha beneficiato di

un prelievo anticipato (in quella fattispecie trattavasi di prelievo per il

finanziamento dell’abitazione) e se gli averi presso il suo istituto

previdenziale o di libero passaggio non sono sufficienti per coprire il

credito, l’istituto interes-sato è tenuto a trasferire solo gli averi a sua

disposizione, spettando per il resto all’ex coniuge debitore di versare la differenza.

Nella

fattispecie in esame, l’attuale avere di previdenza di spettanza di CO 1 presso

la Cassa Pensione __________ ammonta a CHF 90'574.10 (valuta 30 novembre 2013;

cfr. XI), importo sufficiente quindi a tacitare il credito dell’ex coniuge, interessi

compensativi compresi (cfr. infra consid. 2.3.5).

2.3.5

Stante quanto

sopra, la somma di CHF 65'470.80 con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF

9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e

12.

OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati a far tempo

dal 12 marzo 2013 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255, 258; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B

113/ 02 dell’8 luglio 2003), dovrà quindi essere accreditata da parte della

Cassa Pensione __________ e a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da

aprirsi a suo nome presso l’Istituto __________ (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP

e 60 cpv. 5 LPP).

In caso

di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del

presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,

dalla pronuncia della relati-va sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare

della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT

1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V

257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.4

La procedura è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di

previdenza acquisito da CO 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 130'941.60.

2.- E' fatto

ordine alla Cassa Pensione __________

di versare a favore di AT 1, su un

conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione __________,

la somma di CHF 65'470.80 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi

a datare dal 12 marzo 2013.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti