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Decisione

34.2013.39

Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro. Sentenza di condanna. Rigetto dell'opposizione.Spese di procedura

11 febbraio 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003

p. 500, 2001 p. 562).

2.5

2.5.1 Nella

fattispecie in esame, pur considerando la stringatezza della petizione – avente

ad oggetto il mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi al 1°

trimestre 2013 (cfr. doc. A/3) –, la pretesa attorea appare in ogni caso sufficientemente

sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente

all’inoltro della petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla società

convenuta.

Con

la sottoscrizione della convenzione d’adesione (doc. A/6) e la presa di conoscenza

del regolamento di previdenza, del piano di previdenza (“ENTREE CLASSIC”) e del

catalogo delle spese (cfr. doc. A/7, cfr. III bis e VI), la CV 1 si è impegnata

ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento

dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi

contributi alla fondazione (art. 3 convenzione). Parte convenuta non risulta d’altronde

aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può che

essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel regolamento

di previdenza (artt. 20 e 21), cui rimanda la convenzione d'adesione, nonché

nel piano di previdenza cui rimanda il regolamento che definisce anche le

modalità di calcolo dei contributi in percentuale del salario annuo assicurato,

definito, quest’ultimo, all’art. 5.2 del regolamento suddetto (il relativo calcolo

è regolato nel piano di previdenza; gli accrediti di vecchiaia, come pure gli

interessi per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria, sono invece

disciplinati all’art. 6 del regolamento che rimanda a sua volta al piano di

previdenza; per il salario determinante vedi invece l’art. 5.1 del regolamento.

La convenzione d’adesione disciplina inoltre l'esigibilità dei contributi prevedendo

anche l'addebito di interessi di mora (art. 3). Il piano di previdenza prevede

infine che i contributi per il fondo di garanzia e per l’adeguamento al rincaro

sono finanziati dalla fondazione e fissa l’ammontare delle spese

amministrative, mentre che le spese straordinarie sono regolate nel

summenzionato catalogo delle spese.

Dal

fascicolo risulta che il calcolo (mai contestato) dei contributi per complessivi

CHF 1'046.40 (cfr. doc. A/3) è stato effettuato conformemente alle disposizioni

sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP.

La

fondazione attrice fa altresì valere spese d’intimazione per CHF 50.-- e spese

di esecuzione per CHF 95.--.

Le

prime paiono giustificate trovando segnatamente fondamento nel catalogo delle

spese quale parte integrante del contratto d’adesione (cfr. III bis).

Le

seconde non possono invece essere riconosciute in quanto non previste nel

summenzionato catalogo. Nella misura in cui tale richiesta fosse riferita alle

spese di precetto esecutivo di cui è qui chiesto il rigetto definitivo (doc. A/2)

la stessa non sarebbe destinata a miglior sorte. Tali spese (da anticipare dal

creditore) seguono infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un

accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad

opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono

aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III

144; Panchaud/Caprez,

La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24

gennaio 2007).

Considerandi

Infine,

l’ulteriore generica e non meglio precisata richiesta di rifusione di “tutte

le spese supplementari occasionate in questa causa” non è suscettibile di

essere presa in considerazione. Ciò anche nell’ipotesi in cui si riferisse all’assegnazione

di un’inden-nità per ripetibili, l'assicuratore che vince la causa non avendo

infatti di regola diritto alle ripetibili (DTF

128.

V 133, 126 V 150).

2.5.2

Il

credito complessivo di spettanza della fondazione attrice va di conseguenza cifrato

in CHF 1'096.40 (1'046.40 + 50).

2.6

L’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 1. aprile

2013.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89).

L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza;

in ca-so contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio

del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad

art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame la richiesta di interessi moratori al 5% merita accoglimento e ciò

anche con riferimento all’art. 3 della convenzione d’adesione (cfr. doc. A/6).

2.7

Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ del 29 maggio 2013 dell’UEF di __________

(doc. A/1).

Occorre

al proposito osservare che il creditore, che a seguito dell'opposizione ha

fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia e-manata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone

del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p.

322). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79

LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances

sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta

dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può

essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il giudice

amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni)

faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il

petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la

parte del credito riconosciuto.

Per

l’importo di 1'096.40 (cfr. supra consid. 2.5), la presente sentenza varrà pertanto

quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba

previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice

dell'esecuzione.

2.8

Per

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. L'esclusione della

gratuità della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari o per

leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale

della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64;

cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi

LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere

temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il

comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche

dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,

il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e

non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può

infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili

d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,

126.

V 149; Meyer/Uttinger,

in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, la CV 1 non ha dato seguito alla richiesta di pagamento inviatale,

ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In

tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati

gli oneri di procedura per complessivi CHF 100.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 1'096.40 oltre interessi

al 5% dal 1. aprile 2013 su CHF 1’046.40.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 29 maggio 2013 dell’UEF di __________ per l’importo di CHF 1'096.40 oltre

interessi al 5% dal 1. aprile 2013 su CHF 1’046.40.

2.- La

tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 100.-- sono poste a carico

della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti