34.2013.39
Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro. Sentenza di condanna. Rigetto dell'opposizione.Spese di procedura
11 febbraio 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2013.39
rg/sc
Lugano
11 febbraio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 29 luglio 2013 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Tramite
convenzione sottoscritta il 16/27 agosto 2010 con AT 1 (in seguito: AT 1), la CV
1 quale datrice di lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria
dei suoi dipendenti con effetto dal 1. giugno 2010 (doc. A/6).
1.2
A seguito del mancato pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il 1°
trimestre 2013, adite le vie esecutive con precetto n. __________
dell’UEF di __________ (doc. A/1), con la presente petizione AT 1 chiede la
condanna della società convenuta al pagamento di CHF 1'096.40, incluse spese
d’intimazione e di esecuzione, con interessi al 5% dal 1. aprile 2012. Postula
altresì la rifusione delle “spese supplementari occasionate in questa causa”
e chiede infine il rigetto dell’opposizione interposta dalla CV 1 al suddetto precetto.
1.3 La
società convenuta non ha presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo la
fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 La
competenza ratione loci dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la competenza
avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP,
la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed a-vendo
ad oggetto il mancato versamento dei contributi previden-ziali da parte di
quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser,
Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht
zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire
LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.3
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore
dei contributi (in argo-mento cfr. Brechbühl, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art.
66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono
necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16
LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il
finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni
minime previste dalla legge.
2.4
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003
p. 500, 2001 p. 562).
2.5
2.5.1 Nella
fattispecie in esame, pur considerando la stringatezza della petizione – avente
ad oggetto il mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi al 1°
trimestre 2013 (cfr. doc. A/3) –, la pretesa attorea appare in ogni caso sufficientemente
sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente
all’inoltro della petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla società
convenuta.
Con
la sottoscrizione della convenzione d’adesione (doc. A/6) e la presa di conoscenza
del regolamento di previdenza, del piano di previdenza (“ENTREE CLASSIC”) e del
catalogo delle spese (cfr. doc. A/7, cfr. III bis e VI), la CV 1 si è impegnata
ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento
dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi
contributi alla fondazione (art. 3 convenzione). Parte convenuta non risulta d’altronde
aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può che
essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel regolamento
di previdenza (artt. 20 e 21), cui rimanda la convenzione d'adesione, nonché
nel piano di previdenza cui rimanda il regolamento che definisce anche le
modalità di calcolo dei contributi in percentuale del salario annuo assicurato,
definito, quest’ultimo, all’art. 5.2 del regolamento suddetto (il relativo calcolo
è regolato nel piano di previdenza; gli accrediti di vecchiaia, come pure gli
interessi per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria, sono invece
disciplinati all’art. 6 del regolamento che rimanda a sua volta al piano di
previdenza; per il salario determinante vedi invece l’art. 5.1 del regolamento.
La convenzione d’adesione disciplina inoltre l'esigibilità dei contributi prevedendo
anche l'addebito di interessi di mora (art. 3). Il piano di previdenza prevede
infine che i contributi per il fondo di garanzia e per l’adeguamento al rincaro
sono finanziati dalla fondazione e fissa l’ammontare delle spese
amministrative, mentre che le spese straordinarie sono regolate nel
summenzionato catalogo delle spese.
Dal
fascicolo risulta che il calcolo (mai contestato) dei contributi per complessivi
CHF 1'046.40 (cfr. doc. A/3) è stato effettuato conformemente alle disposizioni
sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP.
La
fondazione attrice fa altresì valere spese d’intimazione per CHF 50.-- e spese
di esecuzione per CHF 95.--.
Le
prime paiono giustificate trovando segnatamente fondamento nel catalogo delle
spese quale parte integrante del contratto d’adesione (cfr. III bis).
Le
seconde non possono invece essere riconosciute in quanto non previste nel
summenzionato catalogo. Nella misura in cui tale richiesta fosse riferita alle
spese di precetto esecutivo di cui è qui chiesto il rigetto definitivo (doc. A/2)
la stessa non sarebbe destinata a miglior sorte. Tali spese (da anticipare dal
creditore) seguono infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un
accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad
opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono
aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III
144; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24
gennaio 2007).
Considerandi
Infine,
l’ulteriore generica e non meglio precisata richiesta di rifusione di “tutte
le spese supplementari occasionate in questa causa” non è suscettibile di
essere presa in considerazione. Ciò anche nell’ipotesi in cui si riferisse all’assegnazione
di un’inden-nità per ripetibili, l'assicuratore che vince la causa non avendo
infatti di regola diritto alle ripetibili (DTF
128.
V 133, 126 V 150).
2.5.2
Il
credito complessivo di spettanza della fondazione attrice va di conseguenza cifrato
in CHF 1'096.40 (1'046.40 + 50).
2.6
L’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 1. aprile
2013.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89).
L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza;
in ca-so contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio
del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad
art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame la richiesta di interessi moratori al 5% merita accoglimento e ciò
anche con riferimento all’art. 3 della convenzione d’adesione (cfr. doc. A/6).
2.7
Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ del 29 maggio 2013 dell’UEF di __________
(doc. A/1).
Occorre
al proposito osservare che il creditore, che a seguito dell'opposizione ha
fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia e-manata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone
del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p.
322). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79
LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances
sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta
dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può
essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il giudice
amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni)
faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il
petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la
parte del credito riconosciuto.
Per
l’importo di 1'096.40 (cfr. supra consid. 2.5), la presente sentenza varrà pertanto
quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba
previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice
dell'esecuzione.
2.8
Per
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. L'esclusione della
gratuità della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari o per
leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale
della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64;
cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi
LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere
temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il
comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche
dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,
il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure
esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e
non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,
126.
V 149; Meyer/Uttinger,
in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Nel
caso in esame, la CV 1 non ha dato seguito alla richiesta di pagamento inviatale,
ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In
tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati
gli oneri di procedura per complessivi CHF 100.--.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 1'096.40 oltre interessi
al 5% dal 1. aprile 2013 su CHF 1’046.40.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
del 29 maggio 2013 dell’UEF di __________ per l’importo di CHF 1'096.40 oltre
interessi al 5% dal 1. aprile 2013 su CHF 1’046.40.
2.- La
tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 100.-- sono poste a carico
della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti