34.2013.43
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; gratuito patrocinio (negato)
27 febbraio 2014Italiano10 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2013.43
RG/sc
Lugano
27
febbraio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 17/21 ottobre 2013 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA 1
2. AT 2
a
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
pronunzia 23 maggio 2013, passata in giudicato l’8 luglio 2013, il Pretore
aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio
contratto il 7 settembre 1991 da AT 1 e CV 1. Quo agli aspetti previdenziali,
al dispositivo n. 3 della sentenza il Pretore ha stabilito una ripartizione a
metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio (cfr.
I, II).
1.2 Il
17/21 ottobre 2013 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281
cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza
interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le
informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle
singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti
si dirà più diffusamente, per quanto occorra, in appresso.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr.
art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la pre-stazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA
34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate)
di-chiarazioni di parte emerge che in costanza di matrimonio – e per
l’esattezza sino alla crescita in giudicato del divorzio (cfr. supra consid.
2.3) – AT 1 ha accumulato un capitale previdenziale divisibile di CHF
45'859.90, attualmente depositato presso AT 2 dove è assicurato dal 1. marzo
2006 quale dipendente di __________ (ora: __________; contratto n. __________) e
dove nel febbraio 2008 è stata trasferita una prestazione di libero passaggio
di CHF 8'661.50, accumulata con ogni verosimiglianza in periodo posteriore alla
celebrazione del matrimonio (cfr. IV, XIII; cfr. anche estratto conto
individuale AVS sub XI/2).
2.5.2 CV
1 non risulta per contro aver accumulato alcunché, i salari da essa percepiti
non avendo del resto mai raggiunto il minimo assicurabile LPP (cfr. estratto conto
individuale AVS sub XI/3) .
Per
il resto dal fascicolo non si evince che gli ex coniugi, nel periodo qui determinante,
abbiano effettuato prelievi anticipati per il finanziamento dell’abitazione
giusta l’art. 30c LPP, ciò che avrebbe di principio influito sulla determinazione
degli averi previdenziali da ripartire (sul punto cfr. DTF 133 V 29, 132 V
332).
2.5.3Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore
di CV 1 spetta un accredito di CHF 22'929.95 (45'859.90 : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, la somma
di CHF 22'929.95 unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai
combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in
cui superiore, a quello praticato dall'istituto de-bitore – maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B
73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio
2003), dovrà essere trasferita a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’Istituto
collettore (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA
B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Non
si assegnano ripetibili.
AT
1, patrocinato in causa da un avvocato, ha instato per il gratuito patrocinio.
Presupposti
per la concessione del gratuito patrocinio – quale principio generale di
procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i
settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. –
sono (cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza e la
probabilità di esito favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve
inoltre essere necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente
(DTF 103 V 47 consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B
30/05 del 16 ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06 del 1.
dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die
Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd,
Besonderheiten des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB),
in Mosimann
(Hrsg.), Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001,
pp. 159ss; cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG). La giurisprudenza ha avuto
modo di precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è
realizzata nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione
e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie
conoscenze giuridiche (cfr. pro multis DTF 119 Ia 265s, 103 V 46;
Zünd, cit., pp.
159-160; Müller,
Grundrechte in der Schweiz, 1999, pp. 551s; con particolare riferimento alla
procedura di divisione ex art. 25a LFLP e art. 73 LPP v. anche Schwegler,
Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in
ZBJV 2010, p. 90).
La
fattispecie in esame non ha all’evidenza presentato elementi di particolare
difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e neppure ha
richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa. La
presente procedura, retta peraltro dalla massima ufficiale e dal principio
inquisitorio (Geiser/Senti,
cit., ad art. 25a, n. 13; Schwegler,
cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base delle attestazioni dell’ente
previdenziale interessato (cfr. IV, XIII) e della documentazione, di facile
lettura, acquisita d’ufficio agli atti (cfr. XI), senza particolari interventi
delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.
Difettando
una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la
relativa istanza deve di conseguenza essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 45'859.90.
2.- E'
fatto ordine a AT 2 (contratto n. __________) di versare a
favore di CV 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la
__________, la somma di CHF 22'929.95 oltre interessi compensativi ai sensi dei
considerandi a datare dall’8 luglio 2013.
Fatti
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
4.-
L’istanza di gratuito patrocinio di AT 1 è respinta.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
Considerandi
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti