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Decisione

34.2013.45

Controllo astratto di disposizioni regolamentari; inapplicabilità dell'art. 73 LPP; petizione irricevibile; trasmissione degli atti all'autorità di vigilanza LPP

12 novembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 32s consid. 3.2.2, 119 V 195; Stauffer,

op. cit. (Rechtsprechung), ad art. 73 p. 272 n. 5 con riferimenti, ad art. 74

p. 290; Meyer-Blaser in SZS 2000 p. 318;

STF 2A.214/1994 del 31 marzo 1995 consid. 1c). Il legislatore ha voluto in tal

modo evitare che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere sistematicamente,

in occasione di una modifica di statuto o di regolamento, un controllo

giudiziario secondo l’art. 73 LPP (DTF 119 V 198 consid. 3b/bb; STFA B 49/04

del 26 agosto 2004 consid. 2.3; sulla denuncia (Aufsichtsbeschwerde)

all’autorità di vigilanza comprendente anche la contestazione di provvedimenti

degli istituti di previdenza nella procedura di controllo astratto delle norme

cfr. Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 314 con riferimenti; Vetter-Schrei-ber, BVG/FZG Kommentar, 2013, ad art. 62 n. 15ss p. 236);

- nella fattispecie in esame l’attore, al beneficio una rendita di

vecchiaia dal 1. marzo 2009, contesta l’intervenuta abrogazione (recte:

modifica; cfr. doc. B, cfr. IV) dell’art. 24 del regolamento CV 1 – avente ad

oggetto il versamento di un capitale in caso di decesso di assicurati, di

beneficiari di rendite d’invalidità e di vecchiaia – e chiede che la

prestazione in capitale prevista prima della modifica venga riconosciuta a

tutti coloro che sono stati posti al beneficio di una rendita prima del 30 settembre

Considerandi

2013;

-

stanti le considerazioni che precedono, la presente petizione, avente ad oggetto

il controllo astratto da parte dello scrivente tribunale di una modifica di

regolamento operata dalla CPE, non può che essere dichiarata irricevibile,

l’esame della conformità di detta modifica (rispettivamente dell’eventuale protezione

di diritti acquisiti) potrà se del

caso essere effettuato secondo l’art. 73 LPP solo a titolo accessorio (cfr.

supra) nell’ambito di una futura eventuale richiesta di prestazioni derivanti

dal summenzionato art. 24 del regolamento CPE, nel caso (concreto) in cui divenisse cioè attuale un diritto a prestazioni a motivo di decesso;

-

in quanto in lite è la modifica di regolamento, il controllo astratto di

norme regolamentari competendo, come detto, al-l’autorità di vigilanza ai sensi

degli artt. 62 cpv. 1 e 74 LPP, gli atti della presente procedura – richiamato

il principio generale del diritto amministrativo, valido

anche nell’ambito delle assicurazioni sociali – secondo cui l’autorità incompetente

deve trasmettere d’ufficio la vertenza a quella competente – vengono

trasmessi all’Autorità di vigilanza LPP cui è sottoposta la CV 1 segnatamente

la __________ (cfr. estratto RC agli atti); (STFA B 10/02 del 19

novembre 2002; DTF 115 V 375; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.),

Gesetz über das Sozialversicherungsgesetz des Kantons Zürich, 2009, § 2 n. 14,

§ 9 n. 8);

-

la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è irricevibile.

2.- Gli

atti vengono trasmessi alla __________ per i suoi incombenti.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti