34.2013.45
Controllo astratto di disposizioni regolamentari; inapplicabilità dell'art. 73 LPP; petizione irricevibile; trasmissione degli atti all'autorità di vigilanza LPP
12 novembre 2013Italiano8 min
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Incarto
n.
34.2013.45
rg/sc
Lugano
12 novembre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 22 ottobre 2013 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che
- AT 1 è beneficiario, dal 1. marzo 2009, di una rendita di vecchiaia erogata
dalla CV 1 (cfr. doc. C);
- con
la petizione in rassegna egli conviene dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni la CV 1 CV 1, contestando la decisione con cui quest’ultima
(rispettivamente l’Assemblea dei delegati; cfr. I, III) nel corso del mese di
settembre 2013 e con effetto dal 1. ottobre 2013 ha “abolito” (recte: modificato) l’art. 24 del proprio regolamento riguardante il
versamento di un capitale in caso di decesso di assicurati o di beneficiari di
rendite (cfr. I, II, doc. A, B) ed invocando al riguardo il principio secondo
cui le prestazioni garantite al momento del pensionamento “sono intoccabili”
(cfr. I);
-
secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il
ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previdenza professionale; cfr.
art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;
-
a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza,
datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima
istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni; cfr. art.
4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e
sulle fondazioni, RL 6.4.8.1). Ratione materiae tale competenza è
data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni specifiche della
previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18, 119 V 443; SZS 1995 p.
374). Rientrano principalmente nella competenza del
tribunale istituito dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni
assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (prestazioni di entrata e di
uscita), ai contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per
esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V 258, 116 V 113, 115 V 381; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n.
4ss, pp. 160ss). Rientrano pure nel
campo d’applicazione materiale dell’art. 73 LPP le pretese del lavoratore concernenti
l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti costituendo esse
questioni previdenziali in senso largo (DTF 129 V 320 con riferimenti e 122 III
59 consid. 2). Per contro le vie di diritto
dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trovi fondamento
giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli
effetti rientranti nel campo della previdenza (DTF 128 V 44, 258, 127 V
35, 125 V 168, 122 V 323). Con la prima revisione della LPP, entrata in vigore il 1.
gennaio 2005, la competenza dei tribunali di ultima istanza cantonale ex art.
73 LPP è stata estesa anche a controversie con istituti che garantiscono il
mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP
(art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti risultanti
dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP (liti
concernenti le assicurazioni del 3° pilastro A; cfr. Messaggio sulla 1a
revisione della LPP, FF 2000 p. 2386; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655 p. 628). Infine,
l’art. 73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha introdotto la competenza del tribunale
cantonale anche per controversie riguardanti la responsabilità giusta l’art. 52
LPP nonchè il regresso ai sensi dell’art. 56a LPP;
- la
procedura d’azione di cui all’art. 73 LPP non permette per contro un controllo
astratto delle disposizioni regolamentari emanate da un istituto di previdenza
in virtù dell’art. 50 cpv. 1 LPP, il giudice delle assicurazioni sociali avendo
unicamente la possibilità, in occasione dell’esame di un caso concreto di
esaminare a titolo pregiudiziale la validità o la legalità materiale di disposizioni
statutarie o regolamentari (cosiddetto controllo accessorio o in via d’eccezione),
non senza ricordare che in tale ambito può essere anche fatta valere la violazione
di norme di procedura al momento dell’adozione o della modifica di norme
statutarie o regolamentari (DTF 119 V 195 consid. 3b, 115 V 373 consid. 3, 112
Ia 183 consid. 2ss; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004; Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Stauffer/Cardinaux (ed.), Rechsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 62 p. 223, ad art. 73 n. 2.21 p. 265 e
n. 5 p. 272 con riferimenti; Vetter-Schreiber,
BVG/FZG Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 24 p, 277 con riferimenti);
- la verifica della
conformità delle disposizioni regolamentari (emanate da un istituto di
previdenza giusta l’art. 50 LPP) alle prescrizioni legali spetta giusta l’art.
62 cpv. 1 lett. a LPP all’autorità di vigilanza (cui compete per altro anche
l’esame della conformità dei regolamenti alla costituzione ed in particolare ai
diritti costituzionali dei lavoratori; cfr. STF 2P.324/1994 dell’11 novembre
1997 consid. 1b; sul potere d’esame e d’intervento dell’autorità di vigilanza
nell’ambito dell’esame di regolamenti cfr. in particolare DTF 135 I 32ss, consid.
3.2.2 con riferimenti), ritenuto che litigi aventi per oggetto esclusivo o
principale il controllo astratto di norme regolamentari rientrano nella sfera
di competenza delle autorità previste all’art. 74 LPP (decisioni dell’autorità
di vigilanza impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale; DTF 135
Fatti
I 32s consid. 3.2.2, 119 V 195; Stauffer,
op. cit. (Rechtsprechung), ad art. 73 p. 272 n. 5 con riferimenti, ad art. 74
p. 290; Meyer-Blaser in SZS 2000 p. 318;
STF 2A.214/1994 del 31 marzo 1995 consid. 1c). Il legislatore ha voluto in tal
modo evitare che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere sistematicamente,
in occasione di una modifica di statuto o di regolamento, un controllo
giudiziario secondo l’art. 73 LPP (DTF 119 V 198 consid. 3b/bb; STFA B 49/04
del 26 agosto 2004 consid. 2.3; sulla denuncia (Aufsichtsbeschwerde)
all’autorità di vigilanza comprendente anche la contestazione di provvedimenti
degli istituti di previdenza nella procedura di controllo astratto delle norme
cfr. Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 314 con riferimenti; Vetter-Schrei-ber, BVG/FZG Kommentar, 2013, ad art. 62 n. 15ss p. 236);
- nella fattispecie in esame l’attore, al beneficio una rendita di
vecchiaia dal 1. marzo 2009, contesta l’intervenuta abrogazione (recte:
modifica; cfr. doc. B, cfr. IV) dell’art. 24 del regolamento CV 1 – avente ad
oggetto il versamento di un capitale in caso di decesso di assicurati, di
beneficiari di rendite d’invalidità e di vecchiaia – e chiede che la
prestazione in capitale prevista prima della modifica venga riconosciuta a
tutti coloro che sono stati posti al beneficio di una rendita prima del 30 settembre
Considerandi
2013;
-
stanti le considerazioni che precedono, la presente petizione, avente ad oggetto
il controllo astratto da parte dello scrivente tribunale di una modifica di
regolamento operata dalla CPE, non può che essere dichiarata irricevibile,
l’esame della conformità di detta modifica (rispettivamente dell’eventuale protezione
di diritti acquisiti) potrà se del
caso essere effettuato secondo l’art. 73 LPP solo a titolo accessorio (cfr.
supra) nell’ambito di una futura eventuale richiesta di prestazioni derivanti
dal summenzionato art. 24 del regolamento CPE, nel caso (concreto) in cui divenisse cioè attuale un diritto a prestazioni a motivo di decesso;
-
in quanto in lite è la modifica di regolamento, il controllo astratto di
norme regolamentari competendo, come detto, al-l’autorità di vigilanza ai sensi
degli artt. 62 cpv. 1 e 74 LPP, gli atti della presente procedura – richiamato
il principio generale del diritto amministrativo, valido
anche nell’ambito delle assicurazioni sociali – secondo cui l’autorità incompetente
deve trasmettere d’ufficio la vertenza a quella competente – vengono
trasmessi all’Autorità di vigilanza LPP cui è sottoposta la CV 1 segnatamente
la __________ (cfr. estratto RC agli atti); (STFA B 10/02 del 19
novembre 2002; DTF 115 V 375; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.),
Gesetz über das Sozialversicherungsgesetz des Kantons Zürich, 2009, § 2 n. 14,
§ 9 n. 8);
-
la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è irricevibile.
2.- Gli
atti vengono trasmessi alla __________ per i suoi incombenti.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti