Lexipedia

Decisione

34.2013.46

Calcolo della rendita vedovile e regolamento applicabile

28 maggio 2014Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I

succitati documenti sono stati notificati all’attore (XXII) che – con

argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha ribadito “(…)

che le prestazioni di vecchiaia devono essere stabilite con l’età di

pensionamento a 64. (…)” (XXIII).

considerato in

diritto

2.1. Giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro

e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle

assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Pacifica

nel caso in esame è la competenza materiale, trattandosi infatti di una

controversia tra un assicuratore LPP ed avente diritto riguardante l’ammontare

della rendita vedovile riconosciuta (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid.

2 con riferimenti). Altrettanto pacifica è la competenza territoriale di questo

TCA, avendo la CV 1 sede nel Cantone Ticino.

2.2. Oggetto

del contendere è l’importo della rendita vedovile riconosciuta all’attore dal

mese di luglio 2013 (XVII/10), ovvero dopo il decesso della moglie – già al beneficio di una rendita d’invalidità

LPP per un grado d’invalidità del 100% dal 1 aprile 2010 (XVII/7), trasformata

dal 1. giugno 2013, per raggiungimento dell’età regolamentare di pensionamento,

in una rendita di vecchiaia (XVII/9) –

avvenuto il 10 giugno 2013.

2.3. L’art.

26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni

d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della

legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di

previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il

diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il

salario completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).

Per

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione, applicabile in concreto, in

vigore sino al 31 dicembre 2007) il diritto alla rendita nasce tra l'altro il

più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

Per

l’art. 24 cpv. 1 LPP infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di

invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di

rendita se è invalido per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per

almeno il 50% e a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito

della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza

possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11

settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735 pag.

273; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 24 n. 23 pag. 108).

2.4. L’art.

4 LAI (in relazione con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità

al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire

un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro

equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V

335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 p. 476, Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea 1994, pag. 140-141).

In

ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di

guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in

altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V

28, 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989

pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che

coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad

attività diverse.

Per

la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del

secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della

previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio

il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Secondo

la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di

previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità

non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c

e 215 consid. 4c; SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid.

3c; non c’è vincolo invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di

invalidità, cfr. H. U. Stauffer, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, all’art. 24,

n. 1), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e,

di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale

la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e

duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271

consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS

2002 pag. 155, SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di

invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, op. cit., pag. 24). Accertamenti

separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in

contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid.

4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di

previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la

giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).

Questo

vincolo vale nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il

regolamento previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità

dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V 308).

L’istituto

di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni

dell’AI.

Innanzitutto,

a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208, 212, 215 e 218, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57

consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STFA del 30 novembre 1993; B 38/92, in

Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Blaser, op. cit., pag. 21; cfr. anche DTF 126 V

308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la

valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per

l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al

momento in cui la decisione è stata presa).

D’altra

parte, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio

dell'assicurazione invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita

agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che

potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale

obbligo di notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i

OAI in vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura

pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP – che dispone di un diritto di

opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI – non è legato

alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e

all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo

statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva,

parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V

64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid.

1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio

2005; B 66/04 del 21 settembre 2004; B 3/03 del 31 dicembre 2003; B 68/03 del

16 dicembre 2003; B 81/02 del 9 gennaio 2004; cfr. anche esplicitamente l'art.

49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003).

La questione di sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir

sanato successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza

viene in seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TFA,

venir esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS

2006 consid. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008

del 25 febbraio 2009).

Secondo

il TFA infine, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia

quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi,

bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti

e a quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura

(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita

d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi

della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa

liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; B 83/04 del 25 aprile 2006;

B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001; B 50/99 del 14 agosto 2000). Ne discende

che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte

dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a

prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, fosse

anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza

secondo l’AI (SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STFA B 81/03 del 9 novembre

2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).

In

virtù dell’art. 6 LPP (che stabilisce che la parte seconda della legge

stabilisce unicamente esigenze minime), gli istituti di previdenza, oltre alla

possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr.

SZS 1995 pag. 465-466 consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di

invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche

quando il grado d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che

i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS

1995 pag. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento

al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione

dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa

appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid.

2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF

115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Inoltre,

se il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è

vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire

liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà

senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una

valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF

118 V 73 consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).

Secondo

la giurisprudenza la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù

dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato.

Se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione,

devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle

assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione

abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347

consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della

nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in

ambito assicurativo (STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).

2.5. Il

regolamento della Fondazione “CV 1 in vigore dal 1. gennaio 1997 (VIII/1; di

seguito: regolamento 1997) – quanto

alla rendita d’invalidità, all’età di pensionamento, alla rendita di vecchiaia

e a alla rendita per coniugi – prevede,

in particolare, quanto segue:

art. 7 cpv. 1

"

(…)

Esiste invalidità se la persona assicurata

è invalida ai sensi dell’Assicurazione federale d’invalidità (AI) o se in base

a perizia medica è obiettivamente provato che essa è completamente o

parzialmente inabile ad esercitare la sua professione o un’altra attività lucrativa

conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità.

(…)" (art. 7 cpv. 1 del regolamento

1997)

art. 23 cpv. 1

"

(…)

Ha diritto alla rendita

d’invalidità una persona invalida ai sensi dell’art. 7.

Il diritto alla rendita

d’invalidità si estingue in caso di cessazione dell’invalidità, come pure se la

persona assicurata decede o raggiunge l’età di pensionamento (scadenza della

rendita di vecchiaia).

(…)" (art. 23 cpv. 1 del regolamento

1997)

art. 5 cpv. 2

"

(…)

L’età di pensionamento è raggiunta

il primo giorno del mese susseguente al compimento dei 62 anni per le donne e

dei 65 anni per gli uomini.

(…)" (art. 5 cpv. 2 del regolamento

1997)

art. 19 cpv. 1

"

(…)

La persona assicurata ha diritto ad

una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età di pensionamento (art. 5

cpv. 2).

(…)" (art. 19 cpv. 1 del regolamento

1997)

art. 25 cpv. 1 primo periodo

"

(…)

Quando la persona assicurata

decede, il coniuge superstite ha diritto alla rendita per coniugi se

- al momento

del decesso della persona assicurata ha uno o più figli o

- è stato

sposato con la persona assicurata per almeno due anni o

- percepisce

una rendita intera AI o se il diritto a tale rendita gli viene attribuito entro

due anni dalla morte della persona assicurata.

(…)" (art. 25 cpv. 1 primo

periodo del regolamento 1997)

art. 25 cpv. 3

"

(…)

La rendita annua per coniugi è pari

a due terzi della rendita annua di vecchiaia (art. 19).

(…)" (art. 25 cpv. 3 del regolamento

1997)

Sui

medesimi argomenti – ossia quanto

alla rendita d’invalidità, all’età di pensionamento, alla rendita di vecchiaia

e a alla rendita per coniugi – il

regolamento in vigore dal 1. ottobre 2009 (VIII/2; di seguito: regolamento 2009)

stabilisce quanto segue:

art. 2.5.1

"

(…)

Sussiste il diritto a una rendita

d’invalidità se la persona assicurata diventa incapace al lavoro prima del

pensionamento e se all’insorgere dell’incapacità di guadagno che ha provocato

l’invalidità, la persona era assoggettata alla previdenza della Fondazione.

In caso d’invalidità totale, la

rendita annua d’invalidità è pari al 50% del salario assicurato per le

prestazioni di rischio.

Sussiste incapacità di guadagno

quando la persona assicurata è invalida ai sensi dell’assicurazione per

l’invalidità (AI).

Il grado dell’incapacità di

guadagno corrisponde al grado d’invalidità determinato dall’AI. Questo può

essere verificato in qualsiasi momento nel corso della durata di percepimento

della rendita e, se necessario, può essere ridefinito. Se il grado d’invalidità

è inferiore al 40% non sussiste alcun diritto alla rendita. A partire da un

grado d’invalidità del 40% sussiste il diritto a un quarto di rendita, a

partire dal 50% a metà rendita, a partire dal 60% a tre quarti di rendita e per

il 70% o più a una rendita intera.

L’obbligo di prestazione della

Fondazione inizia con la nascita dell’obbligo di prestazione dell’AI.

L’obbligo di prestazione cessa non

appena il grado d’incapacità di guadagno si riduce sotto il 40%, al più tardi

tuttavia al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria o con il decesso

prematuro. Al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria, l’avere di

risparmio accumulato viene trasformato in una rendita di vecchiaia, applicando

l’aliquota di conversione in vigore al raggiungimento dell’età di

pensionamento.

Sono corrisposte in ogni caso le

prestazioni minime ai sensi della LPP.

(…)" (art. 2.5.1 del regolamento

2009)

L’art.

1.8.2, che regola l’età ordinaria di pensionamento AVS, per i dettagli rinvia

all’appendice 3 che stabilisce:

"

(…)

Per le donne il primo del mese dopo

il compimento del 64° anno d’età.

Per gli uomini il primo del mese

dopo il compimento del 65° anno d’età.

(…)" (Appendice 3 del regolamento

2009)

art. 2.2 primo periodo

"

(…)

In caso di pensionamento totale o

parziale la persona assicurata ha diritto ad una rendita di vecchiaia vita

natural durante. L’ammontare della rendita di vecchiaia dipende dall’avere di

risparmio disponibile per la persona assicurata al pensionamento e

dall’aliquota di conversione valida in quel momento per la relativa età di

pensionamento. Le aliquote di conversione valide per le varie età di

pensionamento sono elencate nell’appendice 2. L’aliquota di conversione tiene

conto delle cifre attuariali ipotetiche che servono a determinare l’entità

della rendita in funzione dell’avere di risparmio disponibile.

(…)" (art. 2.2 primo periodo del

regolamento 2009)

L’art.

2.7 regola invece la rendita per coniugi superstiti e i primi due periodi

stabiliscono che:

"

(…)

Se una persona assicurata sposata

decede, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi, a

condizione che

a) deve

provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune oppure

b) abbia

compiuto il 45° anno di età e il matrimonio sia durato almeno cinque anni

oppure

c) percepisca

una rendita dell’assicurazione federale per l’invalidità.

La rendita per il coniuge

superstite ammonta:

a) al

decesso di un assicurato prima dell’inizio del versamento della rendita di

vecchiaia:

è

pari al 30% del salario assicurato per le prestazioni di rischio.

b) al

decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia:

è

pari al 60% della rendita in corso.

(…)" (art. 2.7 primi due periodi

del regolamento 2009)

Dalle

succitate norme risulta che entrambi i regolamenti della Cassa (quello del 1997

e quello del 2009) si basano sul medesimo concetto d’invalidità

dell’assicurazione invalidità e prevedono, con il raggiungimento dell’età

pensionabile, la trasformazione della rendità d’invalidità LPP e in una rendita

di vecchiaia.

L’età

di pensionamento per le donne è di 62 anni secondo il regolamento 1997 e di 64

anni secondo il regolamento 2009.

Quanto

alla rendita per il coniuge superstite essa ammonta a due terzi della rendita

di vecchiaia secondo il regolamento 1997 e, secondo il regolamento 2009, al

decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia, al 60% della rendita in

corso.

2.6. Nella

fattispecie, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), la

decisione del 27 maggio 2010 con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto a __________

(moglie dell’attore) una rendita d’invalidità intera a contare dal 1. marzo

2009 (cfr. X/1) è vincolante anche per la Cassa.

Infatti,

da una parte, i regolamenti della Cassa si basano sul medesimo concetto di

invalidità dell’assicurazione invalidità (cfr. consid. 2.5 e in particolare gli

art. 7 e 23 del regolamento 1997 sub VIII/1 e l’art. 2.5.1 del regolamento 2009

sub VIII/2), dall’altra parte, la Cassa, a cui la decisione del 27 maggio 2010

dell’Ufficio AI è stata notificata in copia (cfr. X/1), non ha fatto valere che

le conclusioni dell’assicurazione invalidità fossero di primo acchito

insostenibili.

Di

conseguenza, ritenuto che secondo l’art. 26 cpv. 1 LPP per la nascita del

diritto alle prestazioni d’invalidità sono applicabili per analogia le

pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959

sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI) e considerato che l’Ufficio

AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera a contare dal 1. marzo

2009, per il calcolo della rendita d’invalidità è applicabile il regolamento in

vigore dal 1. gennaio 1997 (DTF 121 V 97; STF 9C_502/2007 del 22 aprile 2008

consid. 2 e B 63/99 del 26 ottobre 2001 consid. 5c).

In

particolare, il regolamento 1997 va applicato anche se il versamento della

rendita d’invalidità è stato differito (visto il versamento dell’indennità

perdita di guadagno per malattia; cfr. XXI risposta 1 e allegati doc. 6-32) fino

al 1. aprile 2010 (in questo senso cfr. la cfr. STF 9C_502/2007 del 22 aprile

2008 consid. 3.2 e B 109/01 del 9 agosto 2002).

In

concreto, come appurato da questo Tribunale, la rendita di invalidità è stata

calcolata in applicazione corretta del regolamento 1997. Alla domanda nr. 1 postagli

con scritto del 18 febbraio 2014 (XVIII) la Cassa ha infatti così risposto: “(…)

1. La rendita d’invalidità annua di CHF 27'214.00 è risultata dall’applicazione

del regolamento in vigore dal 1° gennaio 1997 (già in vostro possesso,

inoltratovi il 4 dicembre 2013 e 11 febbraio 2014). La rendita d’invalidità è

pari al 60% del salario assicurato per prestazioni in rendita (art. 23 cpv. 2),

precisamente 60% di CHF 45'357.00 (vedi certificato d’assicurazione del 17

novembre 2009) di cui parte obbligatoria CHF 8'254.20. (…)” (XIX).

2.7. Quanto

alla trasformazione della rendita di invalidità in una rendita di vecchiaia con

effetto dal 1. giugno 2013 (avendo la moglie dell’attore a quell’epoca

raggiunto l’età regolamentare di pensionamento; cfr. XVII/9), va rilevato

quanto segue.

2.7.1. Per

la previdenza professionale obbligatoria, l’art. 26 cpv. 3 prima frase LPP

dispone che il diritto alle prestazioni d’invalidità si estingue con la morte

dell’avente diritto o con la cessazione dell’invalidità. A differenza delle

rendite AI, la rendita d’invalidità secondo la LPP ha pertanto carattere

vitalizio; essa non viene rimpiazzata da una rendita di vecchiaia LPP con il

raggiungimento, da parte del beneficiario, dell’età legale di pensionamento

(cfr. DTF 135 V 33 consid. 4.3 pag. 35 e STFA B 4/03 del 31 agosto 2004 consid.

4.1).

Per

contro, per via di regolamento può stabilirsi che, al raggiungimento dell’età

di pensionamento, la rendita d’invalidità venga trasformata in una rendita di

vecchiaia (STFA B 4/03 del 31 agosto 2004 consid. 4.1).

Nella

DTF 130 V 369 – che ha cambiato la

precedente giurisprudenza di cui alla DTF 127 V 259 stante la quale “(…) la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito della previdenza obbligatoria e riferita

all’art. 26 cpv. 3 LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno 1997 (DTF 118 V

100), secondo la quale la rendita d’invalidità ha carattere vitalizio,

rispettivamente quella di vecchiaia dev’essere perlomeno equivalente al valore

della rendita di’invalidità erogata sino al pensionamento, è richiamabile anche

in materia di previdenza sovraobbligatoria. (…)” (regesto della DTF 127 V

259) – l’Alta Corte, chiamata a

pronunciarsi in un caso di sostituzione di prestazioni d’invalidità con

prestazioni di vecchiaia, ha stabilito che “(…) nell’ambito della previdenza

più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di limitare il diritto a una

rendita d’invalidità al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente di

erogare prestazioni di vecchiaia inferiori alla rendita d’invalidità versata

fino a quel momento. (…)” (regesto della DTF 130 V 369).

Nel

caso in cui il regolamento prevede delle rendite invalidità LPP limitate nel

tempo (ovvero rendite d’invalidità che vengono trasformate in rendite di

vecchiaia con il raggiungimento dell’età di pensionamento) si pone la questione

a sapere se ciò significa che ci troviamo di fronte a due eventi assicurati

(invalidità e vecchiaia) con la conseguenza che (nel caso di modifica di

regolamento tra i due eventi assicurati) per le prestazioni di vecchiaia così

come per il loro inizio andrebbe applicato il regolamento in vigore al momento

in cui i presupposti per una rendita di vecchiaia sono adempiuti e non quello

valido quando è stata riconosciuta la rendita d’invalidità LPP.

Secondo

Vetter-Schreiber (cfr. Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 13 n.

20 pag. 66) – che cita in particolare la STFA B 85/03 del 19 agosto 2004 nella quale

l’Alta Corte ha rilevato che “(…) Sowohl das

ab 1. Januar 1985 gültige Reglement des Beschwerdegegeners wie auch das ab 1.

Januar 1997 geltende bestimmen, dass bei Eintritt ins Rentenalter die

Invalidenrente durch eine Altersrente abgelöst wird

(Art. 9 Abs. 2 und 8 Reglement 1985; Art.8 Abs. 3 Reglement 1987). Bei dieser

statutarischen Ausgangslage führen Invalidität und Alter zu zwei verschiedenen

Versicherungsfällen (BGE 123 V 123 Erw. 3a, 118 V 100), weshalb sich der

Anspruch auf eine Altersrente, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, nach

Massgabe des Reglementes 1997 beurteilt, unter Beachtung der

übergangsrechtlichen Bestimmungen, wogegen für den 1991 eingetretenen

Versicherungsfall Invalidität das frühere Reglement 1985 weiterhin anwendbar

bleibt (Art. 31 Abs. 1 Reglement 1997). (…)” (STFA B

85/03 del 19 agosto 2004 consid. 1.3) – in una tale evenienza la giurisprudenza

federale riconosce l’esistenza di due eventi assicurativi (invalidità e

vecchiaia). La stessa autrice – citando la STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 = SVR 2012 BVG

Nr.3 secondo la quale “(…) Die am 7. Januar 1943 geborene

Beschwerdegegnerin erreichte das ordentliche reglementarische Pensionsalter 62

am 1. Februar 2005 vor Ablauf der zweijährigen Wartefrist nach Ziff. 3.4.1

Reglement 03, weshalb keine Invalidenrente zur Ausrichtung gelangte. Da

Invalidenleistungen an sich auf Lebenszeit auszurichten sind (E. 1.1; BGE 135 V

33 E. 4.3 S.35), wird auch die sie ablösende Altersrente von Ziff. 56.2

Reglement 05 erfasst, jedenfalls im obligatorischen Teil (BGE 130 V 369 E. 2.1

S. 370; 118 V 100; Urteil 9C_115/2008 vom 23. Juli 2008 E. 7.1). In Bezug auf

den überobligatorischen Bereich hingegen stellt das Erreichen des

reglementarischen Pensionsalters grundsätzlich einen neuen Versicherungsfall

dar (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts B 85/03 vom 19. August 2004 E. 1.3

und B 2/00 vom 23. März 2001 E. 1b), was gegen eine Abwicklung der Leistungen

für den Vorsorgefall Alter nach dem Reglement 03 bei der am 7. Januar 2005 62

Jahre alt gewordenen Beschwerdegegnerin gestützt auf Ziff. 56.2 Reglement 05

spricht. (…)” (STF 9C_1024/2010 del 2

settembre 2011 consid. 2.2) –

osserva che la giurisprudenza federale non risulta essere così

chiara per quanto riguarda la previdenza obbligatoria.

L’Alta

Corte, nella succitata STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 = SVR 2012 BVG

Nr.3 – chiamata a pronunciarsi,

tra l’altro, circa il regolamento applicabile e il calcolo della rendita di

vecchiaia nel caso di una conversione di una rendita di invalidità in una

rendita di vecchiaia –, ha

concluso che “(…) l’assicurata, il cui diritto alla rendita di invalidità

termina con il raggiungimento dell’età pensionabile a 62 anni secondo il

regolamento in vigore al momento dell’insorgenza del caso previdenziale

invalidità (in casu: regolamento 2003), ha immediatamente diritto a una rendita

di vecchiaia, anche se in tal momento è in vigore un nuovo regolamento (in

casu: regolamento 2005), il quale prevede che il pensionamento ordinario delle

donne ha luogo a 64 anni. La rendita di vecchiaia si calcola in base all’entità

degli averi di vecchiaia esistenti al momento del raggiungimento del sessantaduesimo

anno di età e in base all’aliquota di conversione valida per un pensionamento

ordinario giusta l’art. 62c OPP2 (ambito obbligatorio: 7,15% per le donne

classe di età 1943) e il regolamento 2003 (ambito sovra-obbligatorio: 5,356%)

(consid. 4). (…)” (regesto della STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011

pubblicata in SVR 2012 BVG Nr. 3 pag. 11).

Nella DTF 138 V 176 – ancora chiamata a pronunciarsi in un caso di sostituzione di una

rendita d’invalidità con una rendita di vecchiaia – l’Alta Corte ha sviluppato

le seguenti considerazioni: “(…) a la différence de la

solution choisie par le législateur dans le cadre du régime obligatoire de la

prévoyance professionnelle (art.

26 al. 3, 1re phrase, LPP), la survenance de l'âge de

la retraite peut être à

l'origine, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'un nouveau cas

d'assurance pour le bénéficiaire d'une rente d'invalidité. Tel est le cas en

l'espèce, l'intimée ayant institué une réglementation de la prévoyance

professionnelle prévoyant la substitution de la rente d'invalidité

réglementaire par une rente de vieillesse. Cette situation peut cependant

entraîner l'application de deux règlements de prévoyance différents. In casu,

le règlement de prévoyance de 1997, applicable à la prise en charge du risque

invalidité, prévoit la fin du droit à la rente d'invalidité à l'âge de 62 ans.

Le règlement actuel de prévoyance, applicable à la prise en charge du risque

vieillesse, prévoit la naissance du droit à la rente de vieillesse à l'âge de

64 ans. La coexistence de ces deux règlements laisse, de prime abord,

apparaître une lacune en matière de prestations réglementaires (voir également

arrêt 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.4.1).

(…)” (DTF 138 V 176 consid. 7.2, pag. 182-183). In quell’evenienza,

vista la disposizione transitoria che stabiliva che il regolamento in vigore al

momento del riconoscimento della rendita invalidità LPP andava applicato anche

per quanto riguardava il momento della nascita del diritto ad una rendita di

vecchiaia, il TF ha concluso che “(…) nell'ambito della

previdenza più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi, nella misura in

cui le esigenze minime poste dalla LPP sono rispettate, di limitare il diritto

a una rendita regolamentare d'invalidità a un'età inferiore a quella legale di

pensionamento (consid. 8). Il fatto di non prolungare fino all'età di 64 anni

il versamento a un'assicurata di una rendita regolamentare d'invalidità la cui

fine è prevista all'età di 62 anni non viola il principio della parità di

trattamento (consid. 8.3). L'art. 62a OPP 2 si applica soltanto per quanto si

tratti di definire le prestazioni dovute nel rispetto delle esigenze minime

poste dalla LPP (consid. 9). (…)” (regesto della DTF 138 V 176).

2.7.2. Nel

caso in esame l’art. 7.8 del regolamento 2009 stabilisce, tra l’altro, che “(…)

il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2009 e si applica a tutte

le persone assicurate attivamente il 1° ottobre 2009 (…)” (VIII/2,

la sottolineatura è del redattore).

Anche

le disposizioni transitorie di cui all’art. 8.1 del regolamento 2009 valgono “(…)

per gli assicurati attivi al 30 settembre 2009 presso la Cassa pensione CV

1) (…)” (VIII/2, la sottolineatura è del redattore).

A

mente di questo Tribunale, può dunque essere lasciata aperta la questione a sapere

se – conformemente alla succitata

giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.1) e visto che entrambi i regolamenti prevedono

con il raggiungimento dell’età pensionabile la trasformazione della rendità

d’invalidità LPP in una rendita di vecchiaia (cfr. consid. 2.5) – nella fattispecie vadano o meno

considerati due eventi assicurati (invalidità e vecchiaia).

Infatti,

visto il diritto della †moglie dell’attore ad una rendita d’invalidità LPP intera,

il cui versamento è stato differito fino al 1. aprile 2010, con effetto dal 1.

marzo 2009 (cfr. consid. 2.6), essa non é una persona assicurata attivamente al

1. ottobre 2009 e pertanto il regolamento 2009 non può essere a lei applicato.

In questo senso anche la seguente risposta dell’istituto di previdenza alla

domanda nr. 4 postagli da questo Tribunale con scritto del 18 febbraio 2014

(XVIII): “(…) 4. Essendo la signora __________ al 1° ottobre 2009 già

invalida ai sensi dell’assicurazione federale per l’invalidità AI (secondo

l’art. 7 Regolamento 1° gennaio 1997 e art. 2.5.1 Regolamento 1° ottobre 2009),

non viene applicato il Regolamento del 1° ottobre 2009: “(…) si applica a tutte le persone assicurate attivamente

il 1° ottobre 2009 (…)”. Al momento del cambiamento di regolamento non

si era ancora a conoscenza dell’invalidità dell’assicurata, ed essa figurava

come attiva, pertanto le è stato inviato il certificato del 22 maggio 2009. La

decisione dell’AI è stata comunicata in data 27 maggio 2010 e quindi applicato

retroattivamente il regolamento valevole al 1° marzo 2009, data dell’insorgere

dell’invalidità. (…)” (XIX).

Vista

l’applicabilità unicamente del regolamento in vigore dal 1. gennaio 1997 – conformemente alla succitata giurisprudenza

(cfr. consid. 2.7.1), ricordato che l’art. 5 cpv. 2 del regolamento 1997 stabilisce

che l’età di pensionamento è raggiunta, per le donne, il primo giorno del mese

susseguente al compimento dei 62 anni di età e visto che secondo l’art. 23 cpv.

1 il diritto alla rendita d’invalidità si estingue quando la persona assicurata

raggiunge l’età del pensionamento (scadenza della rendita di vecchiaia) (cfr.

consid. 2.5) – è dunque a ragione

che la Cassa dal 1. giugno 2013 ha riconosciuto alla moglie dell’attore una

rendita di vecchiaia (cfr. XVII/9). In questo senso non può essere seguito

l’attore laddove sostiene che “(…) le prestazioni di vecchiaia devono essere

stabilite con l’età di pensionamento regolare a 64. (…)” (XXIII).

Quanto

all’importo della rendita di vecchiaia annua pari a fr. 13'123.-- (cfr. XVII/9

= III/2 e il certificato d’assicurazione del 17 novembre 2009 sub. III/1) esso

non è contestato e – conformemente

alla succitata DTF 130 V 363 (cfr. consid. 2.7.1) – è superiore all’importo riconosciuto per la parte

obbligatoria della rendita d’invalidità LPP pari a fr. 8'254.20 (cfr. la

risposta 2 del 18 marzo 2014 della Cassa sub. XXI e le rispettive domande nr. 2

di questo Tribunale del 18 febbraio e dell’11 marzo 2014 sub XVIII e XX).

2.8. Per

il calcolo dell’importo della rendita vedovile –

oggetto della presente vertenza –

la Cassa ha applicato il regolamento 2009: “(…) 3. La rendita per coniugi

superstiti per decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia corrisponde

al 60% della rendita in corso, come da Regolamento di previdenza valevole dal

1° ottobre 2009 art. 2.7. Alla data di decesso si è applicato il Regolamento di

previdenza valevole dal 1° ottobre 2009, in quanto trattasi di un nuovo evento assicurativo. (…)” (XIX) e “(…) Per la rendita vedovile è stato

applicato il regolamento del 1° ottobre 2009, in quanto trattasi di un nuovo evento assicurativo. (…)” (XXI).

Ora,

come visto sopra (cfr. consid. 2.7.2), alla †moglie dell’attore non può essere

applicato il regolamento in vigore dal 1° ottobre 2009. Anche per quanto

riguarda la rendita vedovile non può essere applicato il regolamento 2009 che – applicandosi, come visto, nel caso di

persona assicurata attivamente il 1. ottobre 2009 – non può che regolare il diritto alla rendita vedovile nel

caso di un marito di un’assicurata attiva e/o divenuta invalida dopo l’entrata

in vigore del regolamento 2009 (1. ottobre 2009).

In

concreto, per il calcolo della rendita vedovile va applicato l’art. 25 cpv. 3

del regolamento 1997 secondo il quale “(…) la rendita annua per coniuge è

pari a due terzi della rendita di vecchiaia (art. 19). (…)” (cfr. consid.

Considerandi

2.

).

Pertanto,

la rendita di vecchiaia ammontando a fr. 13'123.-- (cfr. consid. 2.7.1), la rendita

annua vedovile deve essere cifrata in fr. 8'748.70 (13'123 x 2 : 3 = 8748,66

arrotondati a 8'748.70).

2.9

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la Fondazione CV 1 deve essere condannata

a versare a AT 1 una rendita vedovile annua di fr. 8'748.70 a contare dal mese di luglio 2013 (cfr. il conteggio del 18 luglio 2013 sub XVII/11 con il

quale era invece stata riconosciuta una rendita vedovile annua di fr. 7'873.80

con versamento di una rendita mensile dal luglio 2013 pari a fr. 656.15).

2.10

Quanto

alla domanda di ripetibili (cfr. consid. 1.1) l’Alta corte federale riconosce

eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad

ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la

causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha

impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di

guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81

consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 1997, pag. 394).

Nel

caso di specie non sono dati i presupposti per riconoscere eccezionalmente

all’attore non patrocinato un’indennità per ripetibili. Infatti il lavoro svolto

non ha verosimilmente impedito notevolmente l’attività professionale

dell’interessato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. La

petizione è parzialmente accolta.

§ La

Fondazione CV 1 è condannata a versare a AT 1 una rendita vedovile annua di fr.

8'748.70 a contare dal mese di luglio 2013.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti