34.2013.46
Calcolo della rendita vedovile e regolamento applicabile
28 maggio 2014Italiano34 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2013.46
FS
Lugano
28 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 25 ottobre 2013 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1. AT
1 il 25 ottobre 2013 ha presentato la seguente petizione:
"
(…)
La defunta signora __________ è stata
in forza alla ditta __________ e come tale iscritta alla cassa autonoma di
previdenza per il personale CV 1.
A seguito dell’intervenuta invalidità,
all’assicurata sono stati riconosciute prestazioni e meglio come al doc. B.
In data 10.06.2013 l’assicurata è
deceduta.
Il sottoscritto ha inoltrato richiesta
delle prestazioni derivanti dal regolamento della cassa pensione autonoma per
il personale CV 1 ricevendo una comunicazione datata 15 luglio 2013 con la
quale veniva comunicato l’importo della rendita vedovile per un importo annuo
di fr. 7'873 (doc. C).
Riscontrando una differenza tra
l’importo comunicato nei certificati di assicurazione (doc. A) e l’importo
stabilito nel doc. C, ho richiesto tramite la mia organizzazione sindacale i
motivi di questa discrepanza.
Con lettera 4 settembre 2013 (doc. D),
per il tramite della __________, la fondazione prendeva posizione che qui viene
contestata.
Alla luce di quanto sopra si chiede
cortesemente piaccia giudicare
· La
petizione di AT 1 è accolta.
· La fondazione cassa autonoma di previdenza
per il personale CV 1 è tenuta a versare le prestazioni vedovili come
all’ultimo certificato d’assicurazione rilasciato in data 17.11.2009, vale a dire
una rendita vedovile di 13’123.--
· Protestate
spese e ripetibili.
(…)" (doc. I)
1.2. Con
la risposta 18 novembre 2013 la CV 1 (di seguito: la Cassa) ha evidenziato in
particolare che “(…) la Signora __________ presentava un grado
d’invalidità del 100% a partire dal 12.03.2008 e dal 01.04.2010
percepiva dal fondo di previdenza una rendita d’invalidità di CHF 27'214.00
annuali. Le prestazioni previdenziali sono pertanto state congelate all’inizio
dell’incapacità di lavoro al 01.04.2008, come da certificato di previdenza allegato
emesso in data 17.11.2009. In data 31.05.2013 l’assicurata ha raggiunto l’età
regolamentare di pensionamento e dal 1° giugno 2013 ha beneficiato delle prestazioni di vecchiaia, un versamento in capitale di CHF 15'349.00 e una
rendita di vecchiaia di CHF 13'123.00 (allegato conteggio del 04.06.2013),
importi definiti nel certificato del 17.11.2009. In data 10.06.2013 la signora __________
è deceduta ed è venuta a scadenza una rendita vedovile di CHF 7'873.80, a
favore del coniuge superstite Signor AT 1, comunicata con conteggio del
18.07.2013. La rendita per coniugi superstiti per decesso del beneficiario di
una rendita di vecchiaia corrisponde al 60% della rendita in corso, come da
Regolamento di previdenza valevole dal 1° ottobre 2009 Art. 2.7 allegato. (…)”
(III).
1.3. Così
richiesto (VII), con scritto 4 dicembre 2013, la Cassa ha trasmesso al TCA il
regolamento in vigore dal 1° ottobre 2009 e quello precedente in vigore dal 1°
gennaio 1997 al 30 settembre 2009 (VIII e allegati VIII/1 e VIII/2) che sono
stati trasmessi per conoscenza all’attore (IX).
1.4. Con
replica 18 dicembre 2012 – dopo
proroga (V e VI) e considerata la decisione del 27 maggio 2010 con la quale
l’Ufficio AI ha riconosciuto a sua moglie il diritto ad una rendita intera dal
1. marzo 2009 (X/1) – l’attore ha
concluso che “(…) la decisione della fondazione di trasformare la rendita di
invalidità in rendita di vecchiaia non sia accettabile in quanto l’età regolamentare
di pensionamento non sia stata ancora raggiunta, ma a direttive AVS detto
termine scade al più presto con il raggiungimento del 64esimo anno di età, per
cui le prestazioni dovute sono quelle risultanti dal certificato di assicurazione
datato 22.5.2009. (…)” (X).
1.5. Con
lettera 20 dicembre 2013 la Cassa ha precisato che “(…) – come da
regolamento il pensionamento delle donne è previsto al 62° anno d’età (vedi
estratto allegato del Regolamento R 21.2 della Cassa CV 1 valevole dal 1°
gennaio 1997, art. 5 cpv. 2). – Il signor AT 1 indipendentemente dal momento
del decesso della moglie, è a tutti gli effetti un vedovo. (…)”
(XII).
1.6. Con
duplica 9 gennaio 2014, osservato che ci si trova in un momento di transizione
tra l’applicazione di due regolamenti, l’attore ha ribadito che “(…) le
prestazioni dovute al vedovo della signora __________ sono quelle previste dal
certificato d’assicurazione datato 22.05.2009 e che prevedono una rendita di
Fr. 13'607.--. (…)” (XIV).
1.7. Così
richiesta (XVI), con lettera 11 febbraio 2014 la Cassa ha trasmesso al TCA
l’incarto completo concernente __________ (XVII e allegato XVII/1-22).
1.8. Con
scritti 18 febbraio e 11 marzo 2014 (XVIII e XX) il TCA ha posto delle domande alla
Cassa che ha risposto con lettere 24 febbraio e 18 marzo 2014 (XIX e XXI con
allegati doc. 6-32).
Fatti
I
succitati documenti sono stati notificati all’attore (XXII) che – con
argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha ribadito “(…)
che le prestazioni di vecchiaia devono essere stabilite con l’età di
pensionamento a 64. (…)” (XXIII).
considerato in
diritto
2.1. Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro
e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Pacifica
nel caso in esame è la competenza materiale, trattandosi infatti di una
controversia tra un assicuratore LPP ed avente diritto riguardante l’ammontare
della rendita vedovile riconosciuta (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid.
2 con riferimenti). Altrettanto pacifica è la competenza territoriale di questo
TCA, avendo la CV 1 sede nel Cantone Ticino.
2.2. Oggetto
del contendere è l’importo della rendita vedovile riconosciuta all’attore dal
mese di luglio 2013 (XVII/10), ovvero dopo il decesso della moglie – già al beneficio di una rendita d’invalidità
LPP per un grado d’invalidità del 100% dal 1 aprile 2010 (XVII/7), trasformata
dal 1. giugno 2013, per raggiungimento dell’età regolamentare di pensionamento,
in una rendita di vecchiaia (XVII/9) –
avvenuto il 10 giugno 2013.
2.3. L’art.
26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni
d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della
legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di
previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il
diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il
salario completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).
Per
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione, applicabile in concreto, in
vigore sino al 31 dicembre 2007) il diritto alla rendita nasce tra l'altro il
più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.
Per
l’art. 24 cpv. 1 LPP infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di
invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di
rendita se è invalido per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per
almeno il 50% e a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.
Nell’ambito
della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza
possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che
l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo
della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria
(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11
settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735 pag.
273; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 24 n. 23 pag. 108).
2.4. L’art.
4 LAI (in relazione con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità
al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire
un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro
equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V
335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 p. 476, Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea 1994, pag. 140-141).
In
ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di
guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in
altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V
28, 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989
pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che
coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad
attività diverse.
Per
la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del
secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della
previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio
il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).
Secondo
la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di
previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità
non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c
e 215 consid. 4c; SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid.
3c; non c’è vincolo invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di
invalidità, cfr. H. U. Stauffer, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, all’art. 24,
n. 1), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e,
di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale
la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e
duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271
consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS
2002 pag. 155, SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di
invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, op. cit., pag. 24). Accertamenti
separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in
contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid.
4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di
previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la
giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).
Questo
vincolo vale nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il
regolamento previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità
dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V 308).
L’istituto
di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni
dell’AI.
Innanzitutto,
a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni
dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili
(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208, 212, 215 e 218, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57
consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STFA del 30 novembre 1993; B 38/92, in
Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Blaser, op. cit., pag. 21; cfr. anche DTF 126 V
308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la
valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per
l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al
momento in cui la decisione è stata presa).
D’altra
parte, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita
agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che
potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale
obbligo di notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i
OAI in vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura
pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP – che dispone di un diritto di
opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI – non è legato
alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e
all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo
statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva,
parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V
64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid.
1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio
2005; B 66/04 del 21 settembre 2004; B 3/03 del 31 dicembre 2003; B 68/03 del
16 dicembre 2003; B 81/02 del 9 gennaio 2004; cfr. anche esplicitamente l'art.
49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003).
La questione di sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir
sanato successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza
viene in seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TFA,
venir esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS
2006 consid. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008
del 25 febbraio 2009).
Secondo
il TFA infine, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia
quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi,
bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti
e a quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura
(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita
d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi
della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa
liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; B 83/04 del 25 aprile 2006;
B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001; B 50/99 del 14 agosto 2000). Ne discende
che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte
dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a
prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, fosse
anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza
secondo l’AI (SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STFA B 81/03 del 9 novembre
2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).
In
virtù dell’art. 6 LPP (che stabilisce che la parte seconda della legge
stabilisce unicamente esigenze minime), gli istituti di previdenza, oltre alla
possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr.
SZS 1995 pag. 465-466 consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di
invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche
quando il grado d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che
i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS
1995 pag. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento
al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione
dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa
appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid.
2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF
115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).
Inoltre,
se il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è
vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire
liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà
senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una
valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF
118 V 73 consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).
Secondo
la giurisprudenza la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù
dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato.
Se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione,
devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle
assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione
abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347
consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della
nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in
ambito assicurativo (STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).
2.5. Il
regolamento della Fondazione “CV 1 in vigore dal 1. gennaio 1997 (VIII/1; di
seguito: regolamento 1997) – quanto
alla rendita d’invalidità, all’età di pensionamento, alla rendita di vecchiaia
e a alla rendita per coniugi – prevede,
in particolare, quanto segue:
•
art. 7 cpv. 1
"
(…)
Esiste invalidità se la persona assicurata
è invalida ai sensi dell’Assicurazione federale d’invalidità (AI) o se in base
a perizia medica è obiettivamente provato che essa è completamente o
parzialmente inabile ad esercitare la sua professione o un’altra attività lucrativa
conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità.
(…)" (art. 7 cpv. 1 del regolamento
1997)
•
art. 23 cpv. 1
"
(…)
Ha diritto alla rendita
d’invalidità una persona invalida ai sensi dell’art. 7.
Il diritto alla rendita
d’invalidità si estingue in caso di cessazione dell’invalidità, come pure se la
persona assicurata decede o raggiunge l’età di pensionamento (scadenza della
rendita di vecchiaia).
(…)" (art. 23 cpv. 1 del regolamento
1997)
•
art. 5 cpv. 2
"
(…)
L’età di pensionamento è raggiunta
il primo giorno del mese susseguente al compimento dei 62 anni per le donne e
dei 65 anni per gli uomini.
(…)" (art. 5 cpv. 2 del regolamento
1997)
•
art. 19 cpv. 1
"
(…)
La persona assicurata ha diritto ad
una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età di pensionamento (art. 5
cpv. 2).
(…)" (art. 19 cpv. 1 del regolamento
1997)
•
art. 25 cpv. 1 primo periodo
"
(…)
Quando la persona assicurata
decede, il coniuge superstite ha diritto alla rendita per coniugi se
- al momento
del decesso della persona assicurata ha uno o più figli o
- è stato
sposato con la persona assicurata per almeno due anni o
- percepisce
una rendita intera AI o se il diritto a tale rendita gli viene attribuito entro
due anni dalla morte della persona assicurata.
(…)" (art. 25 cpv. 1 primo
periodo del regolamento 1997)
•
art. 25 cpv. 3
"
(…)
La rendita annua per coniugi è pari
a due terzi della rendita annua di vecchiaia (art. 19).
(…)" (art. 25 cpv. 3 del regolamento
1997)
Sui
medesimi argomenti – ossia quanto
alla rendita d’invalidità, all’età di pensionamento, alla rendita di vecchiaia
e a alla rendita per coniugi – il
regolamento in vigore dal 1. ottobre 2009 (VIII/2; di seguito: regolamento 2009)
stabilisce quanto segue:
•
art. 2.5.1
"
(…)
Sussiste il diritto a una rendita
d’invalidità se la persona assicurata diventa incapace al lavoro prima del
pensionamento e se all’insorgere dell’incapacità di guadagno che ha provocato
l’invalidità, la persona era assoggettata alla previdenza della Fondazione.
In caso d’invalidità totale, la
rendita annua d’invalidità è pari al 50% del salario assicurato per le
prestazioni di rischio.
Sussiste incapacità di guadagno
quando la persona assicurata è invalida ai sensi dell’assicurazione per
l’invalidità (AI).
Il grado dell’incapacità di
guadagno corrisponde al grado d’invalidità determinato dall’AI. Questo può
essere verificato in qualsiasi momento nel corso della durata di percepimento
della rendita e, se necessario, può essere ridefinito. Se il grado d’invalidità
è inferiore al 40% non sussiste alcun diritto alla rendita. A partire da un
grado d’invalidità del 40% sussiste il diritto a un quarto di rendita, a
partire dal 50% a metà rendita, a partire dal 60% a tre quarti di rendita e per
il 70% o più a una rendita intera.
L’obbligo di prestazione della
Fondazione inizia con la nascita dell’obbligo di prestazione dell’AI.
L’obbligo di prestazione cessa non
appena il grado d’incapacità di guadagno si riduce sotto il 40%, al più tardi
tuttavia al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria o con il decesso
prematuro. Al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria, l’avere di
risparmio accumulato viene trasformato in una rendita di vecchiaia, applicando
l’aliquota di conversione in vigore al raggiungimento dell’età di
pensionamento.
Sono corrisposte in ogni caso le
prestazioni minime ai sensi della LPP.
(…)" (art. 2.5.1 del regolamento
2009)
L’art.
1.8.2, che regola l’età ordinaria di pensionamento AVS, per i dettagli rinvia
all’appendice 3 che stabilisce:
"
(…)
Per le donne il primo del mese dopo
il compimento del 64° anno d’età.
Per gli uomini il primo del mese
dopo il compimento del 65° anno d’età.
(…)" (Appendice 3 del regolamento
2009)
•
art. 2.2 primo periodo
"
(…)
In caso di pensionamento totale o
parziale la persona assicurata ha diritto ad una rendita di vecchiaia vita
natural durante. L’ammontare della rendita di vecchiaia dipende dall’avere di
risparmio disponibile per la persona assicurata al pensionamento e
dall’aliquota di conversione valida in quel momento per la relativa età di
pensionamento. Le aliquote di conversione valide per le varie età di
pensionamento sono elencate nell’appendice 2. L’aliquota di conversione tiene
conto delle cifre attuariali ipotetiche che servono a determinare l’entità
della rendita in funzione dell’avere di risparmio disponibile.
(…)" (art. 2.2 primo periodo del
regolamento 2009)
L’art.
2.7 regola invece la rendita per coniugi superstiti e i primi due periodi
stabiliscono che:
"
(…)
Se una persona assicurata sposata
decede, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi, a
condizione che
a) deve
provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune oppure
b) abbia
compiuto il 45° anno di età e il matrimonio sia durato almeno cinque anni
oppure
c) percepisca
una rendita dell’assicurazione federale per l’invalidità.
La rendita per il coniuge
superstite ammonta:
a) al
decesso di un assicurato prima dell’inizio del versamento della rendita di
vecchiaia:
è
pari al 30% del salario assicurato per le prestazioni di rischio.
b) al
decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia:
è
pari al 60% della rendita in corso.
(…)" (art. 2.7 primi due periodi
del regolamento 2009)
Dalle
succitate norme risulta che entrambi i regolamenti della Cassa (quello del 1997
e quello del 2009) si basano sul medesimo concetto d’invalidità
dell’assicurazione invalidità e prevedono, con il raggiungimento dell’età
pensionabile, la trasformazione della rendità d’invalidità LPP e in una rendita
di vecchiaia.
L’età
di pensionamento per le donne è di 62 anni secondo il regolamento 1997 e di 64
anni secondo il regolamento 2009.
Quanto
alla rendita per il coniuge superstite essa ammonta a due terzi della rendita
di vecchiaia secondo il regolamento 1997 e, secondo il regolamento 2009, al
decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia, al 60% della rendita in
corso.
2.6. Nella
fattispecie, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), la
decisione del 27 maggio 2010 con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto a __________
(moglie dell’attore) una rendita d’invalidità intera a contare dal 1. marzo
2009 (cfr. X/1) è vincolante anche per la Cassa.
Infatti,
da una parte, i regolamenti della Cassa si basano sul medesimo concetto di
invalidità dell’assicurazione invalidità (cfr. consid. 2.5 e in particolare gli
art. 7 e 23 del regolamento 1997 sub VIII/1 e l’art. 2.5.1 del regolamento 2009
sub VIII/2), dall’altra parte, la Cassa, a cui la decisione del 27 maggio 2010
dell’Ufficio AI è stata notificata in copia (cfr. X/1), non ha fatto valere che
le conclusioni dell’assicurazione invalidità fossero di primo acchito
insostenibili.
Di
conseguenza, ritenuto che secondo l’art. 26 cpv. 1 LPP per la nascita del
diritto alle prestazioni d’invalidità sono applicabili per analogia le
pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959
sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI) e considerato che l’Ufficio
AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera a contare dal 1. marzo
2009, per il calcolo della rendita d’invalidità è applicabile il regolamento in
vigore dal 1. gennaio 1997 (DTF 121 V 97; STF 9C_502/2007 del 22 aprile 2008
consid. 2 e B 63/99 del 26 ottobre 2001 consid. 5c).
In
particolare, il regolamento 1997 va applicato anche se il versamento della
rendita d’invalidità è stato differito (visto il versamento dell’indennità
perdita di guadagno per malattia; cfr. XXI risposta 1 e allegati doc. 6-32) fino
al 1. aprile 2010 (in questo senso cfr. la cfr. STF 9C_502/2007 del 22 aprile
2008 consid. 3.2 e B 109/01 del 9 agosto 2002).
In
concreto, come appurato da questo Tribunale, la rendita di invalidità è stata
calcolata in applicazione corretta del regolamento 1997. Alla domanda nr. 1 postagli
con scritto del 18 febbraio 2014 (XVIII) la Cassa ha infatti così risposto: “(…)
1. La rendita d’invalidità annua di CHF 27'214.00 è risultata dall’applicazione
del regolamento in vigore dal 1° gennaio 1997 (già in vostro possesso,
inoltratovi il 4 dicembre 2013 e 11 febbraio 2014). La rendita d’invalidità è
pari al 60% del salario assicurato per prestazioni in rendita (art. 23 cpv. 2),
precisamente 60% di CHF 45'357.00 (vedi certificato d’assicurazione del 17
novembre 2009) di cui parte obbligatoria CHF 8'254.20. (…)” (XIX).
2.7. Quanto
alla trasformazione della rendita di invalidità in una rendita di vecchiaia con
effetto dal 1. giugno 2013 (avendo la moglie dell’attore a quell’epoca
raggiunto l’età regolamentare di pensionamento; cfr. XVII/9), va rilevato
quanto segue.
2.7.1. Per
la previdenza professionale obbligatoria, l’art. 26 cpv. 3 prima frase LPP
dispone che il diritto alle prestazioni d’invalidità si estingue con la morte
dell’avente diritto o con la cessazione dell’invalidità. A differenza delle
rendite AI, la rendita d’invalidità secondo la LPP ha pertanto carattere
vitalizio; essa non viene rimpiazzata da una rendita di vecchiaia LPP con il
raggiungimento, da parte del beneficiario, dell’età legale di pensionamento
(cfr. DTF 135 V 33 consid. 4.3 pag. 35 e STFA B 4/03 del 31 agosto 2004 consid.
4.1).
Per
contro, per via di regolamento può stabilirsi che, al raggiungimento dell’età
di pensionamento, la rendita d’invalidità venga trasformata in una rendita di
vecchiaia (STFA B 4/03 del 31 agosto 2004 consid. 4.1).
Nella
DTF 130 V 369 – che ha cambiato la
precedente giurisprudenza di cui alla DTF 127 V 259 stante la quale “(…) la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito della previdenza obbligatoria e riferita
all’art. 26 cpv. 3 LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno 1997 (DTF 118 V
100), secondo la quale la rendita d’invalidità ha carattere vitalizio,
rispettivamente quella di vecchiaia dev’essere perlomeno equivalente al valore
della rendita di’invalidità erogata sino al pensionamento, è richiamabile anche
in materia di previdenza sovraobbligatoria. (…)” (regesto della DTF 127 V
259) – l’Alta Corte, chiamata a
pronunciarsi in un caso di sostituzione di prestazioni d’invalidità con
prestazioni di vecchiaia, ha stabilito che “(…) nell’ambito della previdenza
più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di limitare il diritto a una
rendita d’invalidità al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente di
erogare prestazioni di vecchiaia inferiori alla rendita d’invalidità versata
fino a quel momento. (…)” (regesto della DTF 130 V 369).
Nel
caso in cui il regolamento prevede delle rendite invalidità LPP limitate nel
tempo (ovvero rendite d’invalidità che vengono trasformate in rendite di
vecchiaia con il raggiungimento dell’età di pensionamento) si pone la questione
a sapere se ciò significa che ci troviamo di fronte a due eventi assicurati
(invalidità e vecchiaia) con la conseguenza che (nel caso di modifica di
regolamento tra i due eventi assicurati) per le prestazioni di vecchiaia così
come per il loro inizio andrebbe applicato il regolamento in vigore al momento
in cui i presupposti per una rendita di vecchiaia sono adempiuti e non quello
valido quando è stata riconosciuta la rendita d’invalidità LPP.
Secondo
Vetter-Schreiber (cfr. Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 13 n.
20 pag. 66) – che cita in particolare la STFA B 85/03 del 19 agosto 2004 nella quale
l’Alta Corte ha rilevato che “(…) Sowohl das
ab 1. Januar 1985 gültige Reglement des Beschwerdegegeners wie auch das ab 1.
Januar 1997 geltende bestimmen, dass bei Eintritt ins Rentenalter die
Invalidenrente durch eine Altersrente abgelöst wird
(Art. 9 Abs. 2 und 8 Reglement 1985; Art.8 Abs. 3 Reglement 1987). Bei dieser
statutarischen Ausgangslage führen Invalidität und Alter zu zwei verschiedenen
Versicherungsfällen (BGE 123 V 123 Erw. 3a, 118 V 100), weshalb sich der
Anspruch auf eine Altersrente, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, nach
Massgabe des Reglementes 1997 beurteilt, unter Beachtung der
übergangsrechtlichen Bestimmungen, wogegen für den 1991 eingetretenen
Versicherungsfall Invalidität das frühere Reglement 1985 weiterhin anwendbar
bleibt (Art. 31 Abs. 1 Reglement 1997). (…)” (STFA B
85/03 del 19 agosto 2004 consid. 1.3) – in una tale evenienza la giurisprudenza
federale riconosce l’esistenza di due eventi assicurativi (invalidità e
vecchiaia). La stessa autrice – citando la STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 = SVR 2012 BVG
Nr.3 secondo la quale “(…) Die am 7. Januar 1943 geborene
Beschwerdegegnerin erreichte das ordentliche reglementarische Pensionsalter 62
am 1. Februar 2005 vor Ablauf der zweijährigen Wartefrist nach Ziff. 3.4.1
Reglement 03, weshalb keine Invalidenrente zur Ausrichtung gelangte. Da
Invalidenleistungen an sich auf Lebenszeit auszurichten sind (E. 1.1; BGE 135 V
33 E. 4.3 S.35), wird auch die sie ablösende Altersrente von Ziff. 56.2
Reglement 05 erfasst, jedenfalls im obligatorischen Teil (BGE 130 V 369 E. 2.1
S. 370; 118 V 100; Urteil 9C_115/2008 vom 23. Juli 2008 E. 7.1). In Bezug auf
den überobligatorischen Bereich hingegen stellt das Erreichen des
reglementarischen Pensionsalters grundsätzlich einen neuen Versicherungsfall
dar (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts B 85/03 vom 19. August 2004 E. 1.3
und B 2/00 vom 23. März 2001 E. 1b), was gegen eine Abwicklung der Leistungen
für den Vorsorgefall Alter nach dem Reglement 03 bei der am 7. Januar 2005 62
Jahre alt gewordenen Beschwerdegegnerin gestützt auf Ziff. 56.2 Reglement 05
spricht. (…)” (STF 9C_1024/2010 del 2
settembre 2011 consid. 2.2) –
osserva che la giurisprudenza federale non risulta essere così
chiara per quanto riguarda la previdenza obbligatoria.
L’Alta
Corte, nella succitata STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 = SVR 2012 BVG
Nr.3 – chiamata a pronunciarsi,
tra l’altro, circa il regolamento applicabile e il calcolo della rendita di
vecchiaia nel caso di una conversione di una rendita di invalidità in una
rendita di vecchiaia –, ha
concluso che “(…) l’assicurata, il cui diritto alla rendita di invalidità
termina con il raggiungimento dell’età pensionabile a 62 anni secondo il
regolamento in vigore al momento dell’insorgenza del caso previdenziale
invalidità (in casu: regolamento 2003), ha immediatamente diritto a una rendita
di vecchiaia, anche se in tal momento è in vigore un nuovo regolamento (in
casu: regolamento 2005), il quale prevede che il pensionamento ordinario delle
donne ha luogo a 64 anni. La rendita di vecchiaia si calcola in base all’entità
degli averi di vecchiaia esistenti al momento del raggiungimento del sessantaduesimo
anno di età e in base all’aliquota di conversione valida per un pensionamento
ordinario giusta l’art. 62c OPP2 (ambito obbligatorio: 7,15% per le donne
classe di età 1943) e il regolamento 2003 (ambito sovra-obbligatorio: 5,356%)
(consid. 4). (…)” (regesto della STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011
pubblicata in SVR 2012 BVG Nr. 3 pag. 11).
Nella DTF 138 V 176 – ancora chiamata a pronunciarsi in un caso di sostituzione di una
rendita d’invalidità con una rendita di vecchiaia – l’Alta Corte ha sviluppato
le seguenti considerazioni: “(…) a la différence de la
solution choisie par le législateur dans le cadre du régime obligatoire de la
prévoyance professionnelle (art.
26 al. 3, 1re phrase, LPP), la survenance de l'âge de
la retraite peut être à
l'origine, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'un nouveau cas
d'assurance pour le bénéficiaire d'une rente d'invalidité. Tel est le cas en
l'espèce, l'intimée ayant institué une réglementation de la prévoyance
professionnelle prévoyant la substitution de la rente d'invalidité
réglementaire par une rente de vieillesse. Cette situation peut cependant
entraîner l'application de deux règlements de prévoyance différents. In casu,
le règlement de prévoyance de 1997, applicable à la prise en charge du risque
invalidité, prévoit la fin du droit à la rente d'invalidité à l'âge de 62 ans.
Le règlement actuel de prévoyance, applicable à la prise en charge du risque
vieillesse, prévoit la naissance du droit à la rente de vieillesse à l'âge de
64 ans. La coexistence de ces deux règlements laisse, de prime abord,
apparaître une lacune en matière de prestations réglementaires (voir également
arrêt 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.4.1).
(…)” (DTF 138 V 176 consid. 7.2, pag. 182-183). In quell’evenienza,
vista la disposizione transitoria che stabiliva che il regolamento in vigore al
momento del riconoscimento della rendita invalidità LPP andava applicato anche
per quanto riguardava il momento della nascita del diritto ad una rendita di
vecchiaia, il TF ha concluso che “(…) nell'ambito della
previdenza più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi, nella misura in
cui le esigenze minime poste dalla LPP sono rispettate, di limitare il diritto
a una rendita regolamentare d'invalidità a un'età inferiore a quella legale di
pensionamento (consid. 8). Il fatto di non prolungare fino all'età di 64 anni
il versamento a un'assicurata di una rendita regolamentare d'invalidità la cui
fine è prevista all'età di 62 anni non viola il principio della parità di
trattamento (consid. 8.3). L'art. 62a OPP 2 si applica soltanto per quanto si
tratti di definire le prestazioni dovute nel rispetto delle esigenze minime
poste dalla LPP (consid. 9). (…)” (regesto della DTF 138 V 176).
2.7.2. Nel
caso in esame l’art. 7.8 del regolamento 2009 stabilisce, tra l’altro, che “(…)
il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2009 e si applica a tutte
le persone assicurate attivamente il 1° ottobre 2009 (…)” (VIII/2,
la sottolineatura è del redattore).
Anche
le disposizioni transitorie di cui all’art. 8.1 del regolamento 2009 valgono “(…)
per gli assicurati attivi al 30 settembre 2009 presso la Cassa pensione CV
1) (…)” (VIII/2, la sottolineatura è del redattore).
A
mente di questo Tribunale, può dunque essere lasciata aperta la questione a sapere
se – conformemente alla succitata
giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.1) e visto che entrambi i regolamenti prevedono
con il raggiungimento dell’età pensionabile la trasformazione della rendità
d’invalidità LPP in una rendita di vecchiaia (cfr. consid. 2.5) – nella fattispecie vadano o meno
considerati due eventi assicurati (invalidità e vecchiaia).
Infatti,
visto il diritto della †moglie dell’attore ad una rendita d’invalidità LPP intera,
il cui versamento è stato differito fino al 1. aprile 2010, con effetto dal 1.
marzo 2009 (cfr. consid. 2.6), essa non é una persona assicurata attivamente al
1. ottobre 2009 e pertanto il regolamento 2009 non può essere a lei applicato.
In questo senso anche la seguente risposta dell’istituto di previdenza alla
domanda nr. 4 postagli da questo Tribunale con scritto del 18 febbraio 2014
(XVIII): “(…) 4. Essendo la signora __________ al 1° ottobre 2009 già
invalida ai sensi dell’assicurazione federale per l’invalidità AI (secondo
l’art. 7 Regolamento 1° gennaio 1997 e art. 2.5.1 Regolamento 1° ottobre 2009),
non viene applicato il Regolamento del 1° ottobre 2009: “(…) si applica a tutte le persone assicurate attivamente
il 1° ottobre 2009 (…)”. Al momento del cambiamento di regolamento non
si era ancora a conoscenza dell’invalidità dell’assicurata, ed essa figurava
come attiva, pertanto le è stato inviato il certificato del 22 maggio 2009. La
decisione dell’AI è stata comunicata in data 27 maggio 2010 e quindi applicato
retroattivamente il regolamento valevole al 1° marzo 2009, data dell’insorgere
dell’invalidità. (…)” (XIX).
Vista
l’applicabilità unicamente del regolamento in vigore dal 1. gennaio 1997 – conformemente alla succitata giurisprudenza
(cfr. consid. 2.7.1), ricordato che l’art. 5 cpv. 2 del regolamento 1997 stabilisce
che l’età di pensionamento è raggiunta, per le donne, il primo giorno del mese
susseguente al compimento dei 62 anni di età e visto che secondo l’art. 23 cpv.
1 il diritto alla rendita d’invalidità si estingue quando la persona assicurata
raggiunge l’età del pensionamento (scadenza della rendita di vecchiaia) (cfr.
consid. 2.5) – è dunque a ragione
che la Cassa dal 1. giugno 2013 ha riconosciuto alla moglie dell’attore una
rendita di vecchiaia (cfr. XVII/9). In questo senso non può essere seguito
l’attore laddove sostiene che “(…) le prestazioni di vecchiaia devono essere
stabilite con l’età di pensionamento regolare a 64. (…)” (XXIII).
Quanto
all’importo della rendita di vecchiaia annua pari a fr. 13'123.-- (cfr. XVII/9
= III/2 e il certificato d’assicurazione del 17 novembre 2009 sub. III/1) esso
non è contestato e – conformemente
alla succitata DTF 130 V 363 (cfr. consid. 2.7.1) – è superiore all’importo riconosciuto per la parte
obbligatoria della rendita d’invalidità LPP pari a fr. 8'254.20 (cfr. la
risposta 2 del 18 marzo 2014 della Cassa sub. XXI e le rispettive domande nr. 2
di questo Tribunale del 18 febbraio e dell’11 marzo 2014 sub XVIII e XX).
2.8. Per
il calcolo dell’importo della rendita vedovile –
oggetto della presente vertenza –
la Cassa ha applicato il regolamento 2009: “(…) 3. La rendita per coniugi
superstiti per decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia corrisponde
al 60% della rendita in corso, come da Regolamento di previdenza valevole dal
1° ottobre 2009 art. 2.7. Alla data di decesso si è applicato il Regolamento di
previdenza valevole dal 1° ottobre 2009, in quanto trattasi di un nuovo evento assicurativo. (…)” (XIX) e “(…) Per la rendita vedovile è stato
applicato il regolamento del 1° ottobre 2009, in quanto trattasi di un nuovo evento assicurativo. (…)” (XXI).
Ora,
come visto sopra (cfr. consid. 2.7.2), alla †moglie dell’attore non può essere
applicato il regolamento in vigore dal 1° ottobre 2009. Anche per quanto
riguarda la rendita vedovile non può essere applicato il regolamento 2009 che – applicandosi, come visto, nel caso di
persona assicurata attivamente il 1. ottobre 2009 – non può che regolare il diritto alla rendita vedovile nel
caso di un marito di un’assicurata attiva e/o divenuta invalida dopo l’entrata
in vigore del regolamento 2009 (1. ottobre 2009).
In
concreto, per il calcolo della rendita vedovile va applicato l’art. 25 cpv. 3
del regolamento 1997 secondo il quale “(…) la rendita annua per coniuge è
pari a due terzi della rendita di vecchiaia (art. 19). (…)” (cfr. consid.
Considerandi
2.
).
Pertanto,
la rendita di vecchiaia ammontando a fr. 13'123.-- (cfr. consid. 2.7.1), la rendita
annua vedovile deve essere cifrata in fr. 8'748.70 (13'123 x 2 : 3 = 8748,66
arrotondati a 8'748.70).
2.9
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la Fondazione CV 1 deve essere condannata
a versare a AT 1 una rendita vedovile annua di fr. 8'748.70 a contare dal mese di luglio 2013 (cfr. il conteggio del 18 luglio 2013 sub XVII/11 con il
quale era invece stata riconosciuta una rendita vedovile annua di fr. 7'873.80
con versamento di una rendita mensile dal luglio 2013 pari a fr. 656.15).
2.10
Quanto
alla domanda di ripetibili (cfr. consid. 1.1) l’Alta corte federale riconosce
eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad
ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la
causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha
impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di
guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81
consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1997, pag. 394).
Nel
caso di specie non sono dati i presupposti per riconoscere eccezionalmente
all’attore non patrocinato un’indennità per ripetibili. Infatti il lavoro svolto
non ha verosimilmente impedito notevolmente l’attività professionale
dell’interessato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. La
petizione è parzialmente accolta.
§ La
Fondazione CV 1 è condannata a versare a AT 1 una rendita vedovile annua di fr.
8'748.70 a contare dal mese di luglio 2013.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti