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Decisione

34.2013.48

Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro. Sentenza di condanna. Rigetto dell'opposizione. Spese di procedura

25 febbraio 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2.4 Nel

caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata,

nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione in

oggetto, risulta del resto essere stata sollevata dalla società convenuta.

Con

la sottoscrizione del contratto di affiliazione la società si è impegnata ad attuare

la previdenza professionale dei suoi dipen-denti, tramite prelevamento dei

contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi

contributi alla fondazione (art. 5 contratto d'affiliazione, doc. A/2). La

convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo che

dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone assicurate, il

finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in particolare nel

piano di previdenza di cui al paragrafo C del contratto d’affiliazione. Il

contratto stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità

dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso

di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla

documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi in quanto tali è

stato effettuato conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti

della LPP, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento del

contratto (doc. A/4-5).

Dall’estratto

conto dell’11 luglio 2013 (doc. A/6) risulta che oltre ai contributi dovuti

(CHF 35'122.70) sono stati addebitati al datore di lavoro (e sono compresi

nell’importo di CHF 36'682.45 fatto valere in petizione) CHF 300.-- per spese

di diffida (interpellazione), CHF 500.-- per spese di esecuzione (domanda di

esecuzione). Tali spese vanno riconosciute poiché previste dall’art. 2.1 del

regolamento dei costi (sub doc. A/2) quale parte integrante del contratto

d’affiliazione.

Parimenti

vanno riconosciuti interessi di conto corrente (adde-bitati per un importo di

CHF 656.75 (cfr. estratto conto sub doc. A/6).

Non

possono invece essere riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità” ulteriormente

chiesta e non meglio precisata (con riferimento al regolamento dei costi) in

petizione.

Quo

alle ulteriori spese – da ritenere, per quanto è dato di capire e in

assenza di più precise indicazioni, quali tasse anticipate per l’emissione di

precetti esecutivi ed indicate in petizione quali “spese di inseguimenti”

(CHF 103.-- registrati il 22 novembre 2012, cfr. estratto conto sub doc. A/6)

– va osservato che esse seguono le sorti dell’esecuzione e non possono

essere imposte né dall’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in

quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal

debitore se non riesce ad opporsi con successo all’ese-cuzione, in caso

contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita

pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.

55 del 24 gennaio 2007, 34.2006.12 e 34.2006.17 del 30 giugno 2006).

Ne

consegue che il credito complessivo di spettanza della fonda-zione attrice va

cifrato in CHF 37'237.50 (36'579.45 + 658.05).

2.5 La

fondazione postula anche il versamento di interessi di ritardo (CHF 658.05

relativi al periodo 1. gennaio-3 maggio 2013 e interessi al 5% dal 4 maggio

Considerandi

2013).

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,

op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione). In

concreto, poiché la società convenuta è palese-mente in mora con il pagamento

dei contributi e il tasso richiesto non supera quello legale (art. 104 CO), la

domanda dev'essere accolta.

2.6

Chiesta

è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizio-ne interposta al

precetto n. __________ dell’UE di __________.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale am-ministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione

(DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore se-gua la procedura

dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non

debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la

procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva

introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria

(che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il

giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale

delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie

in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,

nella misura di CHF 37'237.50 con interessi al 5% su CHF 36'579.45 dal 4 maggio

2013, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

2.7

Per

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. L'esclusione della

gratuità della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari o per

leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale

della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64;

cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi

LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere

temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il

comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche

dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,

il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione giudiziaria e

non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può

infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili

d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,

126.

V 149; Meyer/Uttinger,

in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele dall’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al precetto

esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della

suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura

per CHF 300.--.

2.8

L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001.

p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si

giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il

comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o

quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è

complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e

gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000

p. 337; RCC 1984 p. 278).

Suddette

condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione

di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di CHF 37'237.50 con interessi al

5% su CHF 36'579.45 dal 4 maggio 2013.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’8 maggio

2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 37'237.50 con interessi al 5%

su CHF 36'579.45 dal 4 maggio 2013.

2.- La

tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico

della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti