34.2013.48
Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro. Sentenza di condanna. Rigetto dell'opposizione. Spese di procedura
25 febbraio 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2013.48
rg/sc
Lugano
25 febbraio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 28 ottobre 2013 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1. Con
contratto d’affiliazione sottoscritto il 23 settembre/20 ottobre 2011, con
effetto dal 1. settembre 2011 la CV 1, quale datore di lavoro, ha affidato l’attuazione
della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1 (doc.
A/2).
1.2. A
seguito del ritardo nel pagamento dei premi dovuti, la fondazione ha disdetto
il contratto d’affiliazione per il 28 febbraio 2013 (doc. A/3). Stanti
contributi insoluti per un ammontare complessi-vo (comprensivo di interessi e
spese) di CHF 36'682.45 (valuta 1. marzo 2013, cfr. estratto conto sub doc.
A/6), adite le vie esecutive con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________,
con la petizione in rassegna la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al pagamento
dell’importo suddetto con interessi al 5% dal 4 maggio 2013, di CHF 658.05 per
interessi dal 1. marzo al 3 maggio 2013, di “un’indennità di CHF 500.--“
e delle “spese del presente precetto”. Postula infine il rigetto definitivo
dell’op-posizione interposta al summenzionato precetto esecutivo.
1.3 La
società convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso
il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine
perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo
del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare
dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce
nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro
e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale
a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di
mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di
previden-za possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanzia-mento
di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono
necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16
LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il
finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni
minime previste dalla legge.
2.3 Nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine
di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
Fatti
2.4 Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata,
nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione in
oggetto, risulta del resto essere stata sollevata dalla società convenuta.
Con
la sottoscrizione del contratto di affiliazione la società si è impegnata ad attuare
la previdenza professionale dei suoi dipen-denti, tramite prelevamento dei
contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi
contributi alla fondazione (art. 5 contratto d'affiliazione, doc. A/2). La
convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo che
dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone assicurate, il
finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in particolare nel
piano di previdenza di cui al paragrafo C del contratto d’affiliazione. Il
contratto stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità
dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso
di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.
Dalla
documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi in quanto tali è
stato effettuato conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti
della LPP, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento del
contratto (doc. A/4-5).
Dall’estratto
conto dell’11 luglio 2013 (doc. A/6) risulta che oltre ai contributi dovuti
(CHF 35'122.70) sono stati addebitati al datore di lavoro (e sono compresi
nell’importo di CHF 36'682.45 fatto valere in petizione) CHF 300.-- per spese
di diffida (interpellazione), CHF 500.-- per spese di esecuzione (domanda di
esecuzione). Tali spese vanno riconosciute poiché previste dall’art. 2.1 del
regolamento dei costi (sub doc. A/2) quale parte integrante del contratto
d’affiliazione.
Parimenti
vanno riconosciuti interessi di conto corrente (adde-bitati per un importo di
CHF 656.75 (cfr. estratto conto sub doc. A/6).
Non
possono invece essere riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità” ulteriormente
chiesta e non meglio precisata (con riferimento al regolamento dei costi) in
petizione.
Quo
alle ulteriori spese – da ritenere, per quanto è dato di capire e in
assenza di più precise indicazioni, quali tasse anticipate per l’emissione di
precetti esecutivi ed indicate in petizione quali “spese di inseguimenti”
(CHF 103.-- registrati il 22 novembre 2012, cfr. estratto conto sub doc. A/6)
– va osservato che esse seguono le sorti dell’esecuzione e non possono
essere imposte né dall’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in
quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal
debitore se non riesce ad opporsi con successo all’ese-cuzione, in caso
contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita
pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.
55 del 24 gennaio 2007, 34.2006.12 e 34.2006.17 del 30 giugno 2006).
Ne
consegue che il credito complessivo di spettanza della fonda-zione attrice va
cifrato in CHF 37'237.50 (36'579.45 + 658.05).
2.5 La
fondazione postula anche il versamento di interessi di ritardo (CHF 658.05
relativi al periodo 1. gennaio-3 maggio 2013 e interessi al 5% dal 4 maggio
Considerandi
2013).
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,
op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione). In
concreto, poiché la società convenuta è palese-mente in mora con il pagamento
dei contributi e il tasso richiesto non supera quello legale (art. 104 CO), la
domanda dev'essere accolta.
2.6
Chiesta
è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizio-ne interposta al
precetto n. __________ dell’UE di __________.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale am-ministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore se-gua la procedura
dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non
debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la
procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et
assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva
introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria
(che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il
giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale
delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie
in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,
nella misura di CHF 37'237.50 con interessi al 5% su CHF 36'579.45 dal 4 maggio
2013, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7
Per
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. L'esclusione della
gratuità della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari o per
leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale
della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64;
cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi
LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere
temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il
comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche
dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,
il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure
esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione giudiziaria e
non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,
126.
V 149; Meyer/Uttinger,
in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Nel
caso in esame, la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dall’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al precetto
esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della
suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura
per CHF 300.--.
2.8
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001.
p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il
comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o
quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è
complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e
gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000
p. 337; RCC 1984 p. 278).
Suddette
condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione
di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di CHF 37'237.50 con interessi al
5% su CHF 36'579.45 dal 4 maggio 2013.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’8 maggio
2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 37'237.50 con interessi al 5%
su CHF 36'579.45 dal 4 maggio 2013.
2.- La
tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico
della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti