34.2013.49
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale
14 marzo 2014Italiano17 min
Source ti.ch
accomandata
Incarto
n.
34.2013.49
RG/sc
Lugano
14
marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa promossa
con “istanza” 6 novembre 2013 da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
1. CV 1
1 rappr. da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali
a causa di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 12 maggio 2011, passata
in giudicato il 26 ottobre 2011, il Tribunale di __________ ha pronunciato la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CV 1 e AT 1 il 10
giugno 1989, confermando – per quanto qui interessa – la validità della
regolamentazione precedentemente concordata dalle parti in sede di separazione,
nella quale CV 1 si è segnatamente impegnato a “riconoscere alla Sig.ra AT 1
la quota di sua spettanza dell’assicurazione obbligatoria II° pilastro,
quando tale quota sarà liquidabile secondo la legge vigente in Svizzera”
(cfr. III).
1.2 Con azione
giudiziaria promossa nei confronti di CV 1 il 6 novembre 2013 AT 1 chiede al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) che venga riconosciuta – laddove
statuisce sul riparto degli averi previdenziali – la suddetta sentenza straniera
e venga quindi eseguita la divisione in applicazione dell’art. 122 CC (cfr. I).
1.3 Il TCA ha
quindi chiesto a CV 1 in particolare di confermare di non opporsi alla
delibazione, di comunicare i nominativi degli istituti di previdenza cui è
stato assicurato dalla data del matrimonio sino al divorzio, nonché degli eventuali
istituti presso cui detiene o deteneva conti o polizze di libero passaggio ed
ha infine richiesto, anche alla ex moglie istante – invitandola a voler
produrre la versione originale e intergale della sentenza di divorzio –, eventuali
ulteriori informazioni necessarie ai fini della divisione (cfr. II).
Sulla
base delle informazioni fornite dagli ex coniugi e preso atto della non
opposizione dell’ex marito alla delibazione, il TCA ha chiesto agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi in merito alla divisione nonché di
fornire le pertinenti informazioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze
istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti si dirà, per quanto
occorra, nel prosieguo.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Delibazione
2.2.1 La procedura
di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291);
la richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del cantone
in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è
fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adìta può procedere essa stessa
al giudizio di delibazione (art. 29
cpv. 3 LDIP).
Con “istanza”
6 novembre 2013 AT 1 chiede, come accennato, sia la delibazione della sentenza
resa dal Tribunale di __________, laddove statuisce in materia di ripartizione
degli averi previdenziali, sia l’esecuzione della divisione.
In caso
di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere
ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di previdenza
rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assicurato fu assunto (Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss
APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in Schaffauser/
Schürer (ed.), Rechtschutz
der Versicherten und der Versi-cherer gemäss Abkommen EU/CH über die
Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n.
44; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen
und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per
la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata
del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009
pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata am-messa la competenza del
tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto
in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio
pronunciata all’estero, l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali
accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der
sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in
SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano
dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante ciò,
allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni compete giusta l’art. 73
cpv. 3 LPP l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali
accumulati in costanza di matrimonio da CV 1, che ha svolto e svolge attività
lavorativa nel Cantone Ticino, a dipendenza della quale ha accumulato un
capitale previdenziale suscettibile di essere diviso nella presente sede (cfr.
infra consid. 2.4). Al TCA compete pertanto pure, in via pregiudiziale (incidentale)
ai sensi del suevocato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione, ossia
di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) della sentenza del
Tribunale di __________ laddove essa ha per oggetto la compensazione delle
aspettative previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in
Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29
cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.2.2 L'art.
25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi
era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata
(lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio
giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di
rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere
passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b
LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente
incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze
emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di
principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in
disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di
sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata
decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto
(cpv. 2 lett. c).
2.2.3
In materia di previdenza professionale la competenza dei tribunali o delle
autorità dello Stato in cui fu pronunciata la decisione prevista dall'art. 25
lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il
domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336
consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le vertenze,
ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia
lasciato aperta la questione a sapere se la competenza indiretta del giudice
straniero del divorzio sulla compensazione delle aspettative previdenziali sia
regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der
Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in FamPra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª
ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit
internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Romano, Le sort International des avoirs de prévoyance
professionnelle à la suite de démariage, in RSDIE 2013, pp. 351ss, 389s e ivi
riferimenti; con Cardinaux,
op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni
caso nulla impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza
indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente
caso, una delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto
nello Stato del giudizio]).
Nella
fattispecie in esame la sentenza di divorzio è stata pronunciata nello Stato (__________)
in cui AT 1, convenuta in giudizio dal marito, era domiciliata. A norma
dell’art. 26 lett. a LDIP la competenza del Tribunale di __________ era quindi
data, come risulterebbe d’altronde pure data la competenza giusta il suevocato art.
65 cpv. 1 LDIP che prevede il foro dello Stato di domicilio, di dimora abituale
o di origine di uno dei coniugi. La sentenza da delibare è inoltre regolarmente
passata in giudicato il 26 ottobre 2011 come attestato dalla stampiglia apposta
sulla sentenza del Tribunale di __________ (cfr. III).
2.2.4 Nel caso di
sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi
previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice
straniero del divorzio – sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice
svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno
raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma
gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria
(artt. 280 e 281 CPC, artt. 141 e 142 vCC in vigore sino al 31 dicembre 2010) e
non è quindi stata prodotta alcuna attestazione da parte loro concernente
l’attu-abilità di una divisione, deve limitare il proprio giudizio alla
fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè
limitarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del caso,
un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (DTF 130 III 342
consid. 2.5, 135 V 425
consid. 1.2; Schwander,
cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s;
Geiser /Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo
(éd.), Le droit du divorce:
questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del
riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27
cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera
il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme
specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle
aspettative previdenziali a se-guito di divorzio quale violazione dell’art. 27
cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op.
cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp.701 ss), vige il principio secondo cui al
giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti
effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso
nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte
Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; Volken, Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25
n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht,
1998, pp. 23s).
Posto
come non siano in concreto rinvenibili motivi di rifiuto giusta l’art. 27 cpv.
2 LDIP, sulla scorta delle considerazioni
che precedono, in difetto di un accordo ai sensi dell’art. 280 CPC (art. 141
cpv. 1 vCC) munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale
interessato circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno essendo data nella
specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la fissazione da parte
del giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire accom-pagnata da
un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto di previdenza –, la
sentenza 12 maggio 2011 del Tribunale di __________, laddove statuisce sulla divisione
degli averi previdenziali, è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata
esecutiva (trattandosi di delibazione in via pregiudiziale la stessa non necessita
di essere menzionata nel dispositivo del presente giudizio; cfr. STF
5P.275/2002 del 20 novembre 2002).
2.3 Divisione
2.3.1 Il giudice
competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP, nella
fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra
consid. 2.1.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla chiave di ripartizione
stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto dello stato
dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previ-denza hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudi-ce decide in base agli atti
(Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF
1996 I 122, 233.46).
Secondo
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore dal 1. gennaio 2011 in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matri-monio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (secondo l’art. 22 cpv. 1
LFLP in vigore sino al 31 dicembre 2010 le prestazioni sono divise conformemente
agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC).
Per
l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione
d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del
matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I
pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le prestazioni suscettibili di essere
divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono
le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro
2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece
nel campo d’ap-plicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n.
1203).
2.4
2.4.1 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte risulta che al momento
del matrimonio (10 giugno 1989) disponeva di un avere previdenziale di CHF
994.-- presso la __________ (cfr. VIII). In seguito, egli risulta dagli atti
essere stato assicurato da settembre 2005 alla CV 2 (cfr. XII/1), da giugno
2009 alla __________ (cfr. VIII/3) – dove
alla crescita in giudicato del
divorzio (26 ottobre 2011, momento determinante per la divisione; DTF 132 V
236) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 255'115.95 (cfr.
XIII) – ed infine, da giugno 2012, nuovamente alla CV 2 (cfr. VIII/4, XII/1),
dove è da ritenere essere confluito l’intero capitale previdenziale accumulato dal-l’ex
marito (quindi anche gli averi in precedenza temporaneamente depositati su
conti o polizze di libero passaggio; cfr. VIII/2, XII/1).
2.4.2Ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al
momento del matrimonio dev’essere aumentato degli interessi maturati sino al
divorzio (artt. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP), l'avere al momento del matrimonio
e i suoi interessi non soggiacendo a divisione ma spettando esclusivamente al
coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et
consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio
federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente da quello effettivamente
praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce, cit., p.
69; Schneider/Bruchez,
cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s).
Nel caso di specie l’avere esistente al momento del matrimonio (CHF
994.--) aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (CHF 1’096.50;
per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) dev’essere cifrato in CHF 2’090.50.
Ne
segue che il capitale previdenziale accumulato da CV 1 e soggetto a divisione
ammonta a CHF 253'025.45 (255'115.95
- 2’090.50), ritenuto per il resto come nel periodo
qui determinante non risultino essere stati effettuati prelievi anticipati per
il finanziamento dell’abitazione giusta l’art. 30c LPP (ciò che avrebbe di
principio influito sulla determinazione dell’avere previdenziale da ripartire;
sul punto cfr. DTF 133 V 29, 132 V 332).
Viste
le considerazioni che precedono e richiamata la chiave di ripartizione
stabilita nella sentenza di divorzio – nella quale, come accennato (cfr.
sopra consid. 1.1), è stata confermata la validità dell’accordo raggiunto dai
coniugi nella precedente procedura di separazione (“il sig. CV 1 si impegna
a riconoscere alla Sig.ra AT 1 la quota di
sua spettanza dell’assi-curazione obbligatoria II° pilastro, quando tale quota
sarà liquidabile secondo la legge vigente in Svizzera”) da interpretarsi, con riferimento
all’art. 122 CC, nel senso di una divisione a metà unicamente degli averi
accumulati dal marito durante il matrimonio – a favore di AT 1 spetta un
accredito di CHF 126'512.75 (253'025.45 : 2).
2.4.3 Per applicazione
analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di
principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio
ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in
cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
La somma
di CHF 126'512.75, con gli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati
articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui
superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati a far tempo dal 26 ottobre 2011 e sino al
momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258; STFA B 73/02
dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02 dell’8 luglio 2003),
dovrà quindi essere accreditata da parte della CV 2 e a favore di AT 1,
presso – come indicato nell’”istanza” 6 novembre 2005) – la __________
(contratto __________; ass. n. __________) dove è attualmente assicurata.
In caso
di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del
presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,
dalla pronuncia della relati-va sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare
della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora
giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4
settembre 2003).
2.5
La procedura è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di
previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 253'025.45.
2.- E' fatto
ordine alla CV 2 (ass. n. __________) di versare a favore di AT 1, presso la __________
(contratto __________; ass. n. __________), la somma di CHF 126'512.75 oltre interessi compensativi ai sensi dei
considerandi a datare dal 26 ottobre 2011.
Fatti
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti