34.2013.5
Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Sentenza di condanna. Rigetto definitivo dell'opposizione. Spese processuali
13 giugno 2013Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2013.5
rg
Lugano
13 giugno 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 25 gennaio 2013 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1. Tramite
contratto sottoscritto nell’aprile 2007, con effetto dal 1. novembre 2006 la CV
1, quale datore di lavoro, ha affidato l’attuazione della previdenza professionale
obbligatoria dei suoi dipendenti alla __________ (ora: AT 1; estratto RC agli
atti) (doc. A/2).
1.2. A
seguito del costante ritardo nel pagamento dei premi dovuti, la Fondazione ha
disdetto il suddetto contratto d’adesione per il 31 ottobre 2012 (cfr. doc.
A/3). Stante il mancato pagamento di contributi per un ammontare complessivo
(comprensivo di interessi e spese) di CHF 25'394.-- (valuta 31 dicembre 2012,
cfr. estratto conto sub doc. A/6), adite le vie esecutive con precetto
esecutivo n. __________ dell’UF di __________, con la petizione in rassegna la AT
1 chiede la condanna della CV 1 al pagamento dell’im-porto suddetto con
interessi al 5% dal 9 novembre, di CHF 677.50 per interessi dal 1. gennaio
all’8 novembre 2012, di “un’indennità di CHF 500.--“ e delle “spese
del presente precetto”. Postula infine il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo.
1.3 La
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per
la presentazione della risposta (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere
agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio
federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di
previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3 Nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine
di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
Fatti
2.4 Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata,
nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione in
oggetto, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.
Con
la sottoscrizione del contratto di affiliazione e del relativo piano di
prestazioni e di finanziamento la società convenuta si è impegnata ad attuare
la previdenza professionale dei suoi di-pendenti, tramite prelevamento dei
contributi dal salario dei lavo-ratori e versamento di questi e dei suoi
contributi alla Fondazio-ne (art. 5 contratto d'affiliazione, doc. A/2; art. 8
piano di finanzia-mento). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo
contributivo che dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti il
finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in particolare nel
piano di finanziamento (GB01-32) che definisce le percentuali applicabili al
salario assicurato (definito all’art. 3 del piano di finanziamento). Il
contratto stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e
all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di
interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.
Dalla
documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi in quanto tali è
stato effettuato conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti
della LPP, tenendo conto dei salari erogati (doc. A/4).
Dall’estratto
conto del 24 gennaio 2013 (doc. A/6) risulta che oltre ai contributi sono stati
addebitati al datore di lavoro (e sono compresi nell’importo di CHF 25'394.--
fatto valere in petizione; parte attrice non rivendica per contro nell’ambito
della presente procedura il pagamento degli interessi di conto corrente registrati
il 31 dicembre 2012) complessivi CHF 1'200.-- per spese di diffida, CHF 500.--
per spese di esecuzione e CHF 1'591.20 di interessi di conto corrente. Tali
spese vanno riconosciute in quanto previste dall’art. 2.1 del regolamento dei
costi (sub doc. A/2) quale parte integrante del contratto d’affiliazione.
Non
possono invece essere riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità” ulteriormente
chiesta e non meglio precisata (con riferimento al regolamento dei costi) in
petizione.
Quo
alle ulteriori spese fatte valere in petizione – per quanto è dato di capire e
in assenza di più precise indicazioni da ritenere quali tasse anticipate per
l’emissione di 2 precetti esecutivi nei confronti della società convenuta per
complessivi CHF 206.-- (cfr. estratto conto sub doc. A/6) – va osservato che
esse seguo-no le sorti dell’esecuzione e non possono essere imposte né dal-l’assicuratore
né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituiscono un accessorio del
credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con
successo all’esecu-zione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte
alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF
71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’oppo-sition, § 164, p. 414; Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio
2007, STCA 34.2006.12 e 34.2006.17 del 30 giugno 2006).
Ne
consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione attrice deve
essere cifrato in CHF 25'291.-- (per gli interessi cfr. infra consid. 2.5).
2.5 La
Fondazione postula anche il versamento di interessi per CHF 677.50 relativi al
periodo 1. gennaio-8 novembre 2012 e interessi al 5% dal 9 novembre 2012.
Secondo
Considerandi
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,
op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'adesione). In
concreto, poiché il convenuto è palesemente in mora con il pagamento dei
contributi e il tasso richiesto non supera quello legale (art. 104 CO), la
domanda dev'essere accolta.
2.6
Chiesta
è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizio-ne interposta al
precetto n. __________ dell’UE di __________.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit
privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione
aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione
ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile
o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che
accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,
nella misura di CHF 25'968.50 (25’291 + 677.50) senza che il creditore debba
previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7
Giusta
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola non si
prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello
Stato. Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della
procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza
costituisce un principio processuale generale del diritto federale della
assicurazioni sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64).
Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte
fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere
l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si
attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui
questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o
di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V
335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di
non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il
comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della
controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato
ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato
non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla Fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto
esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta
giurispruden-za, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 300.--.
2.8
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001.
p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il
comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o
quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumu-lativamente, se la causa è
complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e
gli sforzi profusi sono ra-gionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000
p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella spe-cie
adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di CHF 25'968.50 oltre interessi al
5% dal 9 novembre 2012 su CHF 25'291.--.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 15 novembre
2012 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 25'968.50 oltre interessi al 5%
dal 9 novembre 2012 su CHF 25'291.--.
2.- La
tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico
della convenuta.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti