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Decisione

34.2013.51

Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Sentenza di condanna. Rigetto dell'opposizione. Spese processuali

10 marzo 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc. A/6-7). Dalla

documentazione in atti si evince che il calcolo dei contributi è stato

effettuato conformemente alle disposizioni contrattuali, a quelle del piano di

previdenza e della LPP. L'importo chiesto con la petizione di CHF 6'948.35, comprensivo

di interessi di conto corrente nonché di spese di diffida e per domanda

d’esecuzione per complessivi CHF 600.-- (cfr. doc. A/14-15) – tali spese vanno

ammesse in quanto previste dal regolamento dei costi (agli atti sub IV)

– oltre interessi di mora del 5% dal 29 gennaio 2013 (cfr. art. 66 cpv. 2 LPP;

art. 104 CO; cfr.

Brühwiler, cit., p. 46; cfr. cifre V6 e V7 delle condizioni contrattuali),

può quindi essere riconosciuto.

Quo

all’ulteriore spesa fatta valere dall’attrice – CHF 73.-- per spese relative

all’emissione del surriferito precetto esecutivo dell’UE di __________ (cfr.

doc. A/12) – va osservato che essa segue le sorti dell’esecuzione e non può

essere imposta né dall’assicu-ratore né dal tribunale in quanto costituisce un

accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad

opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è

aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto, senza che sia necessaria un’e-splicita pronuncia nel merito (DTF 71

Considerandi

III 144; Panchaud/Caprez,

La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio

2007).

Il

credito complessivo di spettanza dell’istituto di previdenza attore deve di conseguenza

essere cifrato in CHF 6'948.35.

2.5

Chiesta

è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ del 6 giugno 2013 dell’UE di __________.

.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

Dispositivo

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione

senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.6 Giusta

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza

federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura

in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce

un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni

sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3

Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria

richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La

temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione

palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che

le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione

in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte convenuta.

Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere

valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il

datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente

infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce

in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento

delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa

FICLPP).

Nel

caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto

esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta

giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 200.--.

2.7 L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si

giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia

agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore

litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128

V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984

p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si

giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 6'948.35 oltre interessi

al 5% dal 29 gennaio 2013.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 6 giugno 2013

dell’UE di __________.

2.- La

tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 200.-- sono poste a carico

della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti