34.2013.52
Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro all'istituto previdenziale. Sentenza di condanna. Rigetto dell'opposizione. Spese di procedura
20 marzo 2014Italiano9 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2013.52
rg/sc
Lugano
20 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 19 novembre 2013 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi LPP
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per
contratto concluso il 9 luglio/8 settembre 2010 la CV 1, quale datore di
lavoro, ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria
dei suoi dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. giugno 2010 (doc. A/2).
1.2 Stante
il ritardo nel pagamento dei premi dovuti per un ammontare complessivo (comprensivo
di interessi e spese) di CHF 5'020.25 (valuta 31 gennaio 2013, cfr. estratto
conto sub doc. A/14), disdetto – dopo invio di diffide (doc. A/8-10) – il contratto
d’adesione per il 31 dicembre 2012 (doc. A/9-10) e adìte le vie e-secutive con
precetto n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/11), con la petizione in
rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento del
summenzionato importo oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2013 nonché della
somma di CHF 73.-- per spese di precetto esecutivo. Postula altresì il rigetto
definitivo dell’opposizione al suevocato precetto co-me pure la rifusione delle
spese ripetibili.
1.3 La
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il
termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio
ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previden-za possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchia-ia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono
per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni
minime previste dalla legge.
2.3 Nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine
di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata,
nessuna contestazione, anche prima dell’inoltro della petizione, risulta del
resto essere stata sollevata dalla convenuta.
Le persone assicurate,
le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del loro
versamento sono regolati nel contratto di affiliazione (doc. A/2), nelle
condizioni contrattuali (doc. A/4) e nel piano di previdenza “__________” (doc.
A/3).
Le persone assicurate e
Fatti
i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc. A/6-7). Dalla
documentazione in atti si evince che il calcolo dei contributi è stato
effettuato conformemente alle disposizioni contrattuali, a quelle del piano di
previdenza e della LPP. L'importo chiesto con la petizione di CHF 5'020.25, comprensivo
di interessi e di spese, le quali vanno ammesse in quanto previste dal
regolamento dei costi (agli atti sub IV) – oltre interessi di mora del
5% dal 31 gennaio 2013 (cfr. art. 66 cpv. 2 LPP; art. 104 CO; cfr. Brühwiler, cit., p.
46; cfr. cifre V6 e V7 delle condizioni contrattuali), può quindi essere
riconosciuto.
Quo
all’ulteriore spesa fatta valere dall’attrice – CHF 73.-- per spese relative
all’emissione del precetto esecutivo sopra menzio-nato (cfr. doc. A/11) – va osservato
che essa segue le sorti del-l’esecuzione e non può essere imposta né
dall’assicuratore né dal tribunale in quanto costituisce un accessorio del
credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con
successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore.
Essa
è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto,
senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther,
Considerandi
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA
34.2006.55
del 24 gennaio 2007).
Il
credito complessivo di spettanza dell’istituto di previdenza attore deve di conseguenza
essere cifrato in CHF 5'020.25.
2.5
Chiesta
è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________.
.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale am-ministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura
dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba,
vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la
procedura dell'art. 80 LEF (Adler,
in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
Dispositivo
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
Il
presente giudizio varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione
senza che la fondazione attrice debba prima chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.6 Giusta
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza
federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura
in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce
un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni
sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3
Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria
richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La
temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione
palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che
le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte convenuta.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere
valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il
datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure
esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente
infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce
in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento
delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa
FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto
esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta
giurispruden-za, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 100.--.
2.7 L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia
agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 5'020.25 oltre interessi
al 5% dal 31 gennaio 2013.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 3 giugno 2013
dell’UE di __________.
2.- La
tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 100.-- sono poste a carico
della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti