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Decisione

34.2013.54

Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza; modifica del contratto d'adesione; cerchia delle persone assicurate

13 maggio 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i quadri (sub. doc. V/2) è stata comunque indicata dall’amministratore stesso, nella

risposta di causa dell’inc. 34.2013.54, quale assistente di direzione, mentre __________,

anch’essa figurante nella lista salariale dei quadri, si sarebbe occupata del

marketing e dell’organizzazione eventi. Nulla è stato per contro evidenziato o

precisato a proposito delle mansioni svolte degli altri dipendenti __________, __________

e __________ figuranti tutti nella lista dei salari relativi al “Personale,

esclusi i quadri” del 2012 (per quanto riguarda __________, ciò che qui

importa è che egli è uscito il 31 luglio 2012 e di ciò l’istituto di previdenza

ha tenuto conto nell’allestimento dei relativi conteggi contributivi; cfr.

conteggio sub doc. A/6 inc. 34.2013. 54 e doc. A/9 inc. 34.2014.4; cfr. “lista

delle spese dalle mutazio-ni” del 27 gennaio 2012 e del 21 settembre 2012

entrambe sub doc. A/8) e solo i primi due in quella del 2013 (sub doc. VI/1

inc. 34.2013.54). Occorre d’altronde ricordare

che nemmeno per la qualifica di funzione dirigente ai sensi dell’art. 3 lett. d

LL (Legge sul lavoro) l’entità del salario costituisce un criterio decisivo (in

argomento cfr. DTF 126 III 340).

2.5.2Ininfluente

ai fini del presente giudizio s’appalesa inoltre la censura di parte convenuta,

formulata nell’ambito di entrambe le procedure (cfr. VII inc. 34.2013.54 e III

inc. 34.2014.4), circa la presunta non corrispondenza della firma apposta sulle

liste dei salari 2012 (sub. V/1 e 2 inc. 34.2013.54) con quella dell’amministratore

unico, rispettivamente circa la non autenticità della firma apposta sulle liste

dei salari 2013 (anch’esse sub V/1 e 2).

Non è anzitutto dato a

divedere per quali motivi le liste salariali 2012 (sia quella concernente “tutti

i quadri soggetti alla LPP” che quella concernente il “personale,

esclusi i quadri” avrebbero dovuto essere necessariamente firmate

dall’amministratore unico e non da altre persone incaricate della gestione amministrativa

della società (la firma, effettivamente non riconducibile all’ammi-nistratore

unico, risulta essere la medesima che ha incontestata-mente sottoscritto il 26

gennaio 2011 per il datore di lavoro sia il contratto d’adesione __________

[cfr. doc. 1/A inc. 34.2014.4] che la messa in vigore del relativo piano di

previdenza [sub doc. A/4 inc. 34.2014.4]).

Per quanto riguarda

invece le liste salariali 2013, per contestarne l’autenticità l’amministratore

unico asserisce che le firme “sembrano le mie” ma che si può “ipotizzare”

che “siano state ricavate magari da un file word contenente l’immagine della

mia firma”, precisando al riguardo di non avere i mezzi per “un’azione

legale costosa” nei confronti della __________.

Le generiche ed

ipotetiche argomentazioni addotte per contestare il contenuto e la validità

delle liste salariali 2013 rispettivamente la asserita rinuncia a far valere in

giustizia per motivi economi-ci la non autenticità delle firme, oltre a non

apparire convincenti (non si vede tra l’altro per quale motivo l’amministratore

unico non poteva personalmente, se – per quanto è dato di capire – riteneva effettivamente

sussistere gli estremi di un reato, depositare lui stesso una denuncia penale)

non sono in ogni caso idonee, alla luce delle risultanze sopra evidenziate (cfr.

supra consid. 2.5.1), a mettere validamente in discussione né l’esistenza di

due distinti contratti concernenti due diverse cerchie di persone assicurate,

né le persone appartenenti alle due cerchie considerate dalla fondazione sulla

base delle liste fornite dal datore di lavoro (e contestate, tra l’altro, dalla

società convenuta solo in sede di duplica, quando si osservi che le stesse

liste erano già state prodotte dalla fondazione attrice con la petizione del 25

novembre 2013). A parte convenuta, rispettivamente a __________ quale amministratore

unico e direttore della CV 1, non potevano comunque non essere da tempo noti i

conteggi e le liste delle mutazioni (sub doc. A/7 e 8 inc. 34.2014.4 e sub doc.

A/7e 8 inc. 34.2013.54) dai quali emerge chiaramente la contemporanea esistenza

del contratto __________ dopo l’entrata in vigore (nel gennaio 2011) del

contratto __________ (sul punto cfr. anche supra consid. 2.5.1).

2.5.3Parte

convenuta rimprovera, infine, al dipendente della __________ __________ la mancata

tempestiva messa in atto delle modifiche, chieste dall’amministratore unico

allo scopo di nuovamente assicurare, stanti le difficoltà finanziarie in cui

era nel frattempo venuta a trovarsi la società, tutto il personale secondo il

minimo legale LPP.

Ora,

quand’anche fosse ascrivibile al suddetto impiegato una negligenza nel trattare

la richiesta di modifica contrattuale, tale circostanza non modificherebbe

l’esito del presente giudizio.

Ammesso

e non concesso (non v’è infatti al riguardo alcun concreto riscontro agli atti

né è stata in proposito chiesta l’assun-zione di eventuali mezzi probatori) che

sia stato ripetutamente e invano chiesto a __________ nel corso del 2012 di “ritornare

al contratto di base LPP” rispettivamente di “sistemare la situazione previdenziale”

Considerandi

“come più volte da lui promesso”, l’as-serita inadempienza di

quest’ultimo [che avrebbe dato verbalmente il suo “assenso” già nel

febbraio 2012] (cfr. III inc. 34.2013.54) non poteva di certo impedire __________,

nella sua veste di amministratore e di membro del comitato di cassa della CV 1

– cui, come visto (cfr. supra consid. 2.5.1; cfr. art. 4.a del regolamento

sull’organizzazione concernente il comitato di cassa), competeva ogni modifica

del piano di previdenza (in casu la modifica consistente nell’assicurare

nuovamente tutto il personale secondo il minimo legale LPP) –, di formalmente e

senza ulteriori indugi interpellare (non bastando evidentemente l’asserito

assenso verbale di un impiegato __________ e quindi sollecitare la AT 1 (rispettivamente

i suoi rappresentanti) a voler considerare la richiesta e a voler quindi predisporre

(come è in seguito avvenuto dopo l’intervento di __________) all’attenzione del

comitato di cassa la docu-mentazione necessaria per la formale modifica (“nell’ambito

delle condizioni quadro prescritte dalla fondazione” giusta l’art. 4.a del regolamento

sull’organizzazione del comitato di cassa) e messa in vigore di un nuovo piano

di previdenza (cfr. la proposta della AT 1 di modifica del piano di

previdenza concernete “l’intero personale” a partire dal 1. gennaio

2013, inviata alla CV 1 con il formulario di “Messa in vigore da parte del

comitato di cassa” da sottoscrivere [ciò che tuttavia non risulta essere

avvenuto] da parte dei rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro;

cfr. sub doc. 11 inc. 34.2013.54; la proposta comportava segnatamente il “trasferimento

degli assicurati dal sottogruppo /001 al /000” con lo scopo che “tutto

il personale [fosse] assicurato al minimo legale”; cfr. e-mail sub doc. 11

inc. 34.2013.54).

2.6

Posta

l’esistenza di due distinti contratti, può ora essere costatato come per

entrambi la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le

modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi

sono disciplinati nei rispettivi summenzionati contratti d'adesione (art. 10;

art. 6 per gli interessi attivi e passivi), regolamenti di previdenza (artt. 2,

3.

e 5) e piani di previdenza. In particolare i premi, il cui intero versamento

incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del

premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr.

contratti d'adesione e piani di previdenza).

Dagli atti emerge che il

calcolo – in quanto tale non fatto oggetto di pertinente e motivata censura –

dei contributi previdenziali (e interessi passivi) dovuti (CHF 19'435.85

rispettivamente CHF 34'107.20) è stato effettuato conformemente alle richiamate

disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP,

delle persone assicurate (sul punto cfr. supra consid. 2.5), dei salari erogati

e delle mutazioni intervenute. Il calcolo dei contributi dovuti rimasti

insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e

risulta sufficientemente sostan-ziato. Inoltre le spese addebitate alla

convenuta (spese di diffida e per scioglimento dei contratti per complessivi

CHF 1’200.-- [CHF 600.-- per ogni contratto]; cfr. doc. A/12 inc. 34.2014.4 e

doc. A/12 inc. 34.2013.53), paiono giustificate e conformi agli art. 2.1 e 3 del

regolamento delle spese e vanno quindi riconosciute (DTF 117 II 258).

In simili circostanze, dovendo

pure essere riconosciute le “spese di esecuzione” fatte valere in

petizione ed indicate pure nei summenzionati PE __________ e __________ dell’UE

di __________ (CHF 300.-- per ogni esecuzione; cfr. art. 2.2 del regolamento

delle spese), la CV 1 deve essere condannata a versare i contri-buti

previdenziali scoperti (con interessi passivi e spese) ammontanti a CHF 20'335.85

(CHF 19'435.85 + 600 + 300) per il contratto __________ e a CHF

35'007.20 (34'107.20 + 600 + 300) per il contratto __________.

2.7

L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% su CHF 19'495.--

(contributi con spese di diffida e di scioglimento di contratto) dal 1.

settembre 2013 (inc. 34.2013.54) rispettivamente su CHF 33'714.50 (contributi

con spese di diffida e di scioglimento di contratto) dal 1. settembre 2013

(inc. 34.2014.4).

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,

in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è

fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si

applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02

dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,

cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la

convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.

2.8

Chiesta

è pure la pronuncia del rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE

n. __________ e __________ del 23 settembre 2013 dell’UE di __________.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione

prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai

sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale

amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF

107.

III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura

dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non

debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la

procedura dell'art. 80 LEF (Adler,

in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

Dispositivo

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione delle esecuzioni

senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto

definitivo delle opposizioni al giudice dell'ese­cuzione.

2.9 La

procedura è di principio gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca).

L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si

giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia

agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore

litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128

V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984

p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si

giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione del 25 novembre 2013 (inc. 34.2013.54) è accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 20'335.85 oltre interessi

al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 19'495.--.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 23 settembre

2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 20'335.85 oltre interessi al 5%

dal 1. settembre 2013 su CHF 19'495.--.

2.- La

petizione del 3 febbraio 2014 (inc. 34.2014.4) è accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 35'007.20 oltre

interessi al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 33'714.50.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n.__________ del 23 settembre

2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 35'007.20 oltre interessi al 5%

dal 1. settembre 2013 su CHF 33'714.50.

3.- Non

si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti