34.2013.54
Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza; modifica del contratto d'adesione; cerchia delle persone assicurate
13 maggio 2014Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2013.54
34.2014.4
rg/gm
Lugano
13 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulle petizioni del 25 novembre 2013 (inc.
34.2013.54) e del 3 febbraio 2014 (inc. 34.2014.4) di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per
contratto d’adesione (n. __________) sottoscritto il CV 1, quale datore di lavoro,
ha affidato l’attuazio-ne della previdenza professionale obbligatoria dei suoi
dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. febbraio 2009; pure il relativo piano
di previdenza – indicante quali persone assicurate “l’intero personale
soggetto alla LPP” – è stato sottoscritto e messo in vigore, con effetto
dal 1. febbraio 2009, dal co-mitato di cassa il 17 marzo 2009; contratto e
piano di previdenza sono quindi stati firmati dalla Fondazione il 5 maggio 2009
(doc. A/1, A/4 inc. 34.2013.54).
Il
26 gennaio 2011 la CV 1 e la AT 1 hanno sottoscritto un ulteriore contratto
d’adesione (n. 76’423/ 001). Il 26 gennaio/18 marzo 2011 è stato sottoscritto e
messo in vigore da parte del comitato di cassa il relativo piano di previden-za
indicante quali persone assicurate “Tutti i quadri soggetti alla LPP”;
contratto e piano di previdenza sono stati firmati dalla Fondazione il 18 marzo
2011 (doc. A/1, A/4 inc. 34.2014.4).
1.2 Disdetto
– dopo l’invio di diffide (sub doc. A/8, doc. A/10 inc. 34.2013.54) – il contratto
d’adesione n. __________ per il 31 maggio 2013 (doc. A/11) a motivo del mancato
pagamento dei premi dovuti per un ammontare complessivo (comprensivo di spese)
di CHF 19'495.-- (cfr. conteggio 13 agosto 2013 sub doc. A/8 e doc. A/12),
adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. A13),
con petizione del 25 novembre 2013 (inc. 34.2013.54) la AT 1, rappresentata
dalla __________, chiede la condanna della CV 1 al pagamento del summenzionato
importo oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013, di CHF 540.85 per interessi
al 31 agosto 2014 nonché delle “spese di esecuzione”. Postula altresì il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure
la rifusione delle spese ripetibili.
Dopo
invio di diffide (cfr. A/10 e 12) è pure stato disdetto il contratto n.
76’423/001 per il 31 maggio 2013 (doc. A/11 inc. 32.2014.4) stante il mancato
pagamento dei premi dovuti per un ammontare complessivo (comprensivo di spese)
di CHF 33'714.50 (cfr. conteggio sub doc. A/8 e doc. A/12), adite le vie
esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/13), con petizione
del 3 febbraio 2014 (inc. 34.2014.4) la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al
pagamento del summenzionato importo oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013
di CHF 992’70 quali interessi al 31 agosto 2013 nonché delle “spese di
esecuzione”. Postula anche qui il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al suddetto precetto come pure la rifusione delle spese ripetibili.
1.3 Con la
risposta di causa alla petizione 25 novembre 2013 la CV 1, rappresentata dal
suo amministratore unico (da febbraio 2010; cfr. estratto RC agli atti) __________,
si oppone alla pretesa attorea. Evidenzia in particolare – per quanto qui
interessa – come il contratto d’adesione n. __________, tramite l’intervento di
__________, dipendente della __________ cui era stata nel corso del 2010 sottoposta
la relativa richiesta al fine di migliorare le prestazioni assicurative del personale,
sarebbe stato sostituito dal nuovo contratto n. __________). Osserva poi che a
seguito dei problemi finanziari iniziati a metà 2011 la società ha deciso,
sempre per il tramite del suddetto impiegato, di “ritornare” al precedente
contratto allo scopo di risparmiare diverse migliaia di franchi all’anno. __________
avrebbe rassicurato l’amministratore circa la fattibilità, a determinate
condizioni, di tale ulteriore modifica contrattuale come pure del fatto
(confermato anche da un’altra dipendente dell’ente assicurativo) che il vecchio
contratto __________ non fosse più in essere e che le richieste di pagamento
(rispettivamente i piani di pagamento) inviate alla società dalla fondazione
per i contributi previdenziali rimasti impagati si riferivano quindi unicamente
al nuovo contratto, il precedente essendo stato annullato. Evidenzia come tuttavia
suddetta nuova modifica contrattuale auspicata con effetto dal 1. gennaio 2012
si è concretizzata solo con effetto dal 1. gennaio 2013 grazie all’intervento,
nell’aprile 2013, del responsabile dell’agenzia assicurativa di __________.
Rimproverando a __________ di non aver agito in maniera corretta, ritiene in
conclusione – e per quanto è dato di capire – che il calcolo dei contributi debba
venire rivisto con effetto dal 1. gennaio 2012 rispettivamente che il contratto
__________ debba essere annullato con effetto dal 1. gennaio 2012.
In replica la fondazione
attrice evidenzia in particolare come nel caso di specie vi siano due distinti
contratti (contratto base n. __________ in vigore dal 1. febbraio 2009 e
contratto per dirigenti n. __________ in vigore dal 1. gennaio 2011) e che mai
è stato pattuito che un contratto sostituisse l’altro. Precisa quindi di essere
venuta incontro al datore di lavoro tramite 2 distinti piani di pagamento (uno
per ogni contratto) entrambi datati 21 marzo 2013, uno dei quali (contratto
base) non è tuttavia stato sottoscritto dalla società convenuta. L’attrice
produce inoltre le liste di modifica dei salari 2012 e 2013 relative ai due
rispettivi contratti __________ e __________.
In duplica per la
società convenuta l’amministratore unico si riconferma nella proprie richieste
di giudizio risottolineando che – come era stato chiesto a __________ – il
contratto stipulato nel 2011 (n. __________) doveva sostituire quello
sottoscritto nel 2009 (n. __________), che le liste salariali agli atti
relative al 2012 non riportano la sua firma e contengono inoltre incongruenze,
che in quelle del 2013 le sue firme “magiche” sono “state ricavate
magari da un file word contenente l’immagine della mia firma” (al riguardo sostiene
di aver rinunciato ad un’azione legale nei confronti della __________ per motivi
finanziari), che ha volutamente rifiutato di sottoscrivere il piano di
pagamento relativo al contratto __________, che non vi erano motivi, se si
considerano i salari erogati, per distinguere tra “dipendenti base” e “dirigenti”
e per giustificare quindi l’esistenza di due distinti contratti di previdenza. Conclude
riaffermando come il contratto __________ abbia interamente sostituito il
contratto __________ e ribadendo quindi la necessità di ricalcolare “le
prestazioni [recte: contributi] relative agli anni 2012 e 2013 secondo il contratto
Base e non secondo il contratto dirigenti”.
1.4 Con
risposta alla petizione 3 febbraio 2014 la società convenuta, sempre rappresenta
dal suo amministratore unico, rinviando alle considerazioni espresse nella
risposta alla petizione 25 novembre 2013, contesta la pretesa attorea. In
particolare osserva anche qui di aver all’epoca chiesto a __________ un nuovo
contratto che sostituisse il precedente allo scopo di migliorare le prestazioni
di tutti i dipendenti e che la decisione di distinguere due categorie di
persone assicurate (dipendenti base e dirigenti) è stata una scelta unilaterale
dell’assicuratore non esplicitata nel contratto siglato il 26 gennaio 2011.
Ribadisce per il resto come le firme riportate nella lista dei salari 2012
contenente i nomi dei dipendenti non siano le sue mentre per la lista salari
2013 sostiene trattasi di firma “magica”. Conclude postulando il ricalcolo
dei contributi per il 2012 e 2013 ed in subordine l’annullamento del contratto __________
con effetto dal 1. gennaio 2012.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la competenza
avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP,
la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo
ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di
quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht
und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
A norma
dell’art. 51 LPamm, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca,
le due procedure, aventi medesimo fondamento di fatto, vengono congiunte per
un unico giudizio.
2.3 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.4 Nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine
di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.5 In
lite è il pagamento dei contributi previdenziali (con interessi e spese) dovuti
dalla CV 1 e quantificati dalla fondazione attrice (cfr. supra consid. 1.2) con
riferimento sia al contratto d’a-desione n. __________ sottoscritto dal datore
di lavoro il 17 marzo 2009 (inc. 34.2013.54) sia al contratto n. __________ sottoscritto
il 26 gennaio 2011 (inc. 34.2014.4).
Come accennato (cfr.
supra consid. 1.3 e 1.4), parte convenuta censura l’operato dell’istituto
previdenziale attore asseverando come questi non abbia, in occasione della
stipula del contratto __________, annullato il precedente contratto __________,
abbia a sua insaputa e ingiustificatamente creato due contratti previdenziali
per due distinte categorie di persone assicurate (dipendenti base e quadri),
non abbia dato seguito, malgrado quanto asseritamente concordato con e promesso
dal dipendente della __________ __________, all’ulteriore modifica contrattuale
(ritorno alla situazione precedente) chiesta per ridurre, stante il peggiorato
andamento economico dell’azienda, l’o-nere finanziario a carico della società.
Solleva infine doglianze riguardo alle firme apposte sulle distinte salariali
2012 e 2013 prodotte da parte attrice.
Le censure e gli
argomenti addotti dalla convenuta non meritano adesione.
2.5.1Occorre
anzitutto sottolineare come in occasione della modifica contrattuale operata a
seguito della richiesta formulata dall’am-ministratore unico nel corso del
2010, è stato allestito un nuovo contratto, segnatamente il contratto
d’adesione n. __________, sottoscritto dal datore di lavoro il 26 gennaio 2011 e
dalla AT 1 il 18 marzo 2014 (doc. A/1 inc. 34.2014.4). Come indicato nel piano
di previdenza relativo al contratto __________ – che conformemente all’art.
3.1.1 del regolamento di previdenza (doc. A/4 inc. 34.2013.54; cfr. anche art.
8 del contratto d’adesione) definisce la “cerchia delle persone assicurate”
– il contratto sottoscritto nel marzo 2009 concerneva, per quanto riguarda
appunto le persone assicurate, “l’in-tero personale soggetto alla LPP”
(cfr. doc. A/4 inc. 34.2013.54). Quale cerchia delle persone assicurate nel piano
di previdenza relativo al successivo contratto n. __________ sono invece stati
– anche qui conformemente all’art. 3.1.1 del regolamento di previdenza (doc.
A/3 inc. 34.2014.4) – indicati “tutti i quadri soggetti alla LPP”
(doc. A/4 inc. 34.2014.4). Risulta pertanto in maniera chiara che la modifica
contrattuale ha interessato unicamente i quadri, ad esclusione del restante
personale per il quale è da ritenere essere rimasto in vigore il contratto n. __________
(in simili circostanze, quanto indicato all’art. 16 del contratto d’ade-sione __________
quo alla sostituzione del precedente contratto __________, non può che essere
inteso nel senso di una sostituzione unicamente per quanto riguarda la
situazione previdenziale dei “quadri soggetti alla LPP”, quale limitata
cerchia di persone assicurate precisata, come visto, nel piano di previdenza
quale parte integrante del contratto d’adesione).
Invano la società
convenuta, tramite il suo amministratore unico, sostiene che il nuovo contratto
__________ – stipulato allo scopo di aumentare “le prestazioni previste, sia
per me che per tutti i di-pendenti di __________” (cfr. III inc.
34.2013.54) e che “la decisio-ne di dividere i miei dipendenti in due
distinte categorie diversamente assicurate, dipendenti base e dirigenti, è
stata una scelta effettuata unilateralmente dalla spett. __________, peraltro
nemmeno chiaramente esplicitata nel contratto da me siglato il 26/01/2011” –
aveva interamente sostituito il precedente contratto (cfr. III, inc.
34.2014.4). Dal fascicolo risulta infatti che il summenzionato piano di
previdenza relativo al contratto __________, concernente, come visto,
esplicitamente solo “i quadri soggetti alla LPP”, doveva essere – giusta
l’art. 4.a del regolamento sull’organizza-zione concernente il comitato di cassa
(sub doc. A/3) – ed è stato in concreto messo in vigore in data 26 gennaio 2011
dal Comitato di cassa della CV 1, composto (conformemente al-l’atto di costituzione,
sub doc. A/2, anch’esso del 26 gennaio 2011) da un rappresentante dei lavoratori
e da __________ (amministratore unico) quale rappresentante del datore di
lavoro (cfr. doc. A/4 inc. 34.2014.14; cfr. doc. A/2 inc. 34.2013.54).
L’amministratore è quindi malvenuto nel dolersi ora di non aver avuto conoscenza
dell’esistenza di due distinti contratti – il primo concernente i quadri, il
secondo il restante personale (l’esistenza di due contratti è per altro
confermata dai conteggi inviati alla società e pure dalle liste spese
riguardanti il periodo successivo al-l’entrata in vigore del contratto __________;
cfr. infra consid. 2.5.2) –, rispettivamente della non chiara precisazione, da
parte della fondazione, che il secondo contratto riguardava solo i quadri
(giova al proposito ricordare che il regolamento di previdenza costituisce base
legale vincolante per le parti al contratto d’ade-sione [art. 2 del contratto
d’adesione, doc. A/1] e che a norma dell’art. 7.8 del regolamento di previdenza
[doc. A/3] il piano di previdenza è parte integrante del regolamento).
Non trova per il resto
conferma agli atti l’assunto dell’ammini-stratore secondo cui l’impiegata della
__________ __________ abbia da parte sua – nello scambio di corrispondenza di
cui alle e-mail sub. doc. 6 e 7 prodotte da parte convenuta – confermato o
fatto intendere che esistesse, dopo che erano state apportate le modifiche
contrattuali, unicamente e validamente il contratto n. __________. Dalla e-mail
26 settembre 20012 di __________ (doc. 6 inc. 34.2013.54) risulta infatti che la
CV 1 era stata invitata ad effettuare i pagamenti “sul numero di contratto __________”
e non “sull’altro contratto” (i pagamenti sono quelli riferiti al piano
di pagamento allestito nell’aprile 2012 e relativo al contratto __________;
cfr. sub doc. 5 inc. 34.2013.54), circostanza, questa, che oltre a non dimostrare
quanto sostenuto da parte convenuta conferma proprio il contrario e cioè che
esistevano due contratti (da tenere distinti dal profilo del pagamento dei
premi; cfr. anche e-mail di __________ alla CV 1 sub. doc. 9 e 10 inc. 34.2013.54).
Inoltre, dalla e-mail sub doc. 7 – cui fa riferimento parte convenuta per
sostenere la propria tesi – nulla si evince in punto ad asserite dichiarazioni
attestanti l’esistenza di un unico contratto.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, l’allegazione secondo cui al momento della
stipulazione del contratto l’ammini-stratore sarebbe stato rassicurato da __________
sul fatto che il contratto n. __________ avrebbe sostituito interamente il precedente
n. __________ (cfr. III inc. 34.2013.54), non è idonea a modificare l’esito del
presente giudizio. Come visto, nel nuovo piano di previdenza (incontestatamente)
sottoscritto e messo in vigore dal comitato di cassa è indicato in maniera
chiara ed inequivocabile che il nuovo contratto si riferiva, quali persone assicurate,
unicamente ai quadri, ritenuto che, oltre a ciò, nei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, settembre e novembre 2012 (cfr. sub doc. A/8 inc. 34.2014.4 e sub doc.
A/8 inc. 34.2013.54) la CV 1 ha ricevuto, senza nulla eccepire, conteggi e
diffide concernenti specificatamente – e confermanti quindi – l’esistenza, dopo
il gennaio 2011, di due distinti contratti (__________e __________) con
distinto prelievo di contributi. Per il resto e per completezza, pur ammettendo
l’applicabilità nel caso in esame degli artt. 24 e segg. CO sui vizi del
contratto (cfr. in argomento Vetter-Schreiber,
BVG-FZG Kommentar, ad art. 11 n. 4), l’eventuale errore essenziale – per altro
nemmeno esplicitamente invocato – non è stato fatto valere nel termine (un
anno) di cui all’art. 31 cpv. 1 CO, la volontà della società di non ritenersi
vincolata alle modifiche contrattuali (ossia la sottoscrizione di un secondo
contratto che non corrispondeva, per quanto attiene alla cerchia delle persone
assicurate, a quanto asseritamente auspicato e voluto e che comportava dal 1.
gennaio 2011 la contestuale esistenza di due distinti contratti) dagli atti risulta
essere stata manifestata (tra l’altro non tramite notifica diretta alla parte
interessata) solamente nelle more delle presenti procedure (la prima comparsa
scritta di parte convenuta è del 16 dicembre 2013; cfr. III inc. 34.2013.54).
Nemmeno giova a parte
convenuta far riferimento (cfr. duplica in inc. 34.2013.54) all’entità dei
salari erogati alle signore __________ e __________ per sostenere la tesi della
non distinzione che avrebbe dovuto essere operata tra dipendenti base e quadri,
non essendo nemmeno stato reso verosimile per quali precisi motivi, per
un’azienda quale la CV 1, debba necessariamente essere l’aspetto salariale e
non invece il tipo e l’importan-za dell’attività svolta nell’impresa il
carattere distintivo della categoria dei quadri. __________ (“Dott.ssa __________”;
cfr. doc. 8 inc. 34.2013.54), figurante nelle lista dei salari 2012 e 2013 concernenti
Fatti
i quadri (sub. doc. V/2) è stata comunque indicata dall’amministratore stesso, nella
risposta di causa dell’inc. 34.2013.54, quale assistente di direzione, mentre __________,
anch’essa figurante nella lista salariale dei quadri, si sarebbe occupata del
marketing e dell’organizzazione eventi. Nulla è stato per contro evidenziato o
precisato a proposito delle mansioni svolte degli altri dipendenti __________, __________
e __________ figuranti tutti nella lista dei salari relativi al “Personale,
esclusi i quadri” del 2012 (per quanto riguarda __________, ciò che qui
importa è che egli è uscito il 31 luglio 2012 e di ciò l’istituto di previdenza
ha tenuto conto nell’allestimento dei relativi conteggi contributivi; cfr.
conteggio sub doc. A/6 inc. 34.2013. 54 e doc. A/9 inc. 34.2014.4; cfr. “lista
delle spese dalle mutazio-ni” del 27 gennaio 2012 e del 21 settembre 2012
entrambe sub doc. A/8) e solo i primi due in quella del 2013 (sub doc. VI/1
inc. 34.2013.54). Occorre d’altronde ricordare
che nemmeno per la qualifica di funzione dirigente ai sensi dell’art. 3 lett. d
LL (Legge sul lavoro) l’entità del salario costituisce un criterio decisivo (in
argomento cfr. DTF 126 III 340).
2.5.2Ininfluente
ai fini del presente giudizio s’appalesa inoltre la censura di parte convenuta,
formulata nell’ambito di entrambe le procedure (cfr. VII inc. 34.2013.54 e III
inc. 34.2014.4), circa la presunta non corrispondenza della firma apposta sulle
liste dei salari 2012 (sub. V/1 e 2 inc. 34.2013.54) con quella dell’amministratore
unico, rispettivamente circa la non autenticità della firma apposta sulle liste
dei salari 2013 (anch’esse sub V/1 e 2).
Non è anzitutto dato a
divedere per quali motivi le liste salariali 2012 (sia quella concernente “tutti
i quadri soggetti alla LPP” che quella concernente il “personale,
esclusi i quadri” avrebbero dovuto essere necessariamente firmate
dall’amministratore unico e non da altre persone incaricate della gestione amministrativa
della società (la firma, effettivamente non riconducibile all’ammi-nistratore
unico, risulta essere la medesima che ha incontestata-mente sottoscritto il 26
gennaio 2011 per il datore di lavoro sia il contratto d’adesione __________
[cfr. doc. 1/A inc. 34.2014.4] che la messa in vigore del relativo piano di
previdenza [sub doc. A/4 inc. 34.2014.4]).
Per quanto riguarda
invece le liste salariali 2013, per contestarne l’autenticità l’amministratore
unico asserisce che le firme “sembrano le mie” ma che si può “ipotizzare”
che “siano state ricavate magari da un file word contenente l’immagine della
mia firma”, precisando al riguardo di non avere i mezzi per “un’azione
legale costosa” nei confronti della __________.
Le generiche ed
ipotetiche argomentazioni addotte per contestare il contenuto e la validità
delle liste salariali 2013 rispettivamente la asserita rinuncia a far valere in
giustizia per motivi economi-ci la non autenticità delle firme, oltre a non
apparire convincenti (non si vede tra l’altro per quale motivo l’amministratore
unico non poteva personalmente, se – per quanto è dato di capire – riteneva effettivamente
sussistere gli estremi di un reato, depositare lui stesso una denuncia penale)
non sono in ogni caso idonee, alla luce delle risultanze sopra evidenziate (cfr.
supra consid. 2.5.1), a mettere validamente in discussione né l’esistenza di
due distinti contratti concernenti due diverse cerchie di persone assicurate,
né le persone appartenenti alle due cerchie considerate dalla fondazione sulla
base delle liste fornite dal datore di lavoro (e contestate, tra l’altro, dalla
società convenuta solo in sede di duplica, quando si osservi che le stesse
liste erano già state prodotte dalla fondazione attrice con la petizione del 25
novembre 2013). A parte convenuta, rispettivamente a __________ quale amministratore
unico e direttore della CV 1, non potevano comunque non essere da tempo noti i
conteggi e le liste delle mutazioni (sub doc. A/7 e 8 inc. 34.2014.4 e sub doc.
A/7e 8 inc. 34.2013.54) dai quali emerge chiaramente la contemporanea esistenza
del contratto __________ dopo l’entrata in vigore (nel gennaio 2011) del
contratto __________ (sul punto cfr. anche supra consid. 2.5.1).
2.5.3Parte
convenuta rimprovera, infine, al dipendente della __________ __________ la mancata
tempestiva messa in atto delle modifiche, chieste dall’amministratore unico
allo scopo di nuovamente assicurare, stanti le difficoltà finanziarie in cui
era nel frattempo venuta a trovarsi la società, tutto il personale secondo il
minimo legale LPP.
Ora,
quand’anche fosse ascrivibile al suddetto impiegato una negligenza nel trattare
la richiesta di modifica contrattuale, tale circostanza non modificherebbe
l’esito del presente giudizio.
Ammesso
e non concesso (non v’è infatti al riguardo alcun concreto riscontro agli atti
né è stata in proposito chiesta l’assun-zione di eventuali mezzi probatori) che
sia stato ripetutamente e invano chiesto a __________ nel corso del 2012 di “ritornare
al contratto di base LPP” rispettivamente di “sistemare la situazione previdenziale”
Considerandi
“come più volte da lui promesso”, l’as-serita inadempienza di
quest’ultimo [che avrebbe dato verbalmente il suo “assenso” già nel
febbraio 2012] (cfr. III inc. 34.2013.54) non poteva di certo impedire __________,
nella sua veste di amministratore e di membro del comitato di cassa della CV 1
– cui, come visto (cfr. supra consid. 2.5.1; cfr. art. 4.a del regolamento
sull’organizzazione concernente il comitato di cassa), competeva ogni modifica
del piano di previdenza (in casu la modifica consistente nell’assicurare
nuovamente tutto il personale secondo il minimo legale LPP) –, di formalmente e
senza ulteriori indugi interpellare (non bastando evidentemente l’asserito
assenso verbale di un impiegato __________ e quindi sollecitare la AT 1 (rispettivamente
i suoi rappresentanti) a voler considerare la richiesta e a voler quindi predisporre
(come è in seguito avvenuto dopo l’intervento di __________) all’attenzione del
comitato di cassa la docu-mentazione necessaria per la formale modifica (“nell’ambito
delle condizioni quadro prescritte dalla fondazione” giusta l’art. 4.a del regolamento
sull’organizzazione del comitato di cassa) e messa in vigore di un nuovo piano
di previdenza (cfr. la proposta della AT 1 di modifica del piano di
previdenza concernete “l’intero personale” a partire dal 1. gennaio
2013, inviata alla CV 1 con il formulario di “Messa in vigore da parte del
comitato di cassa” da sottoscrivere [ciò che tuttavia non risulta essere
avvenuto] da parte dei rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro;
cfr. sub doc. 11 inc. 34.2013.54; la proposta comportava segnatamente il “trasferimento
degli assicurati dal sottogruppo /001 al /000” con lo scopo che “tutto
il personale [fosse] assicurato al minimo legale”; cfr. e-mail sub doc. 11
inc. 34.2013.54).
2.6
Posta
l’esistenza di due distinti contratti, può ora essere costatato come per
entrambi la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le
modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi
sono disciplinati nei rispettivi summenzionati contratti d'adesione (art. 10;
art. 6 per gli interessi attivi e passivi), regolamenti di previdenza (artt. 2,
3.
e 5) e piani di previdenza. In particolare i premi, il cui intero versamento
incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del
premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr.
contratti d'adesione e piani di previdenza).
Dagli atti emerge che il
calcolo – in quanto tale non fatto oggetto di pertinente e motivata censura –
dei contributi previdenziali (e interessi passivi) dovuti (CHF 19'435.85
rispettivamente CHF 34'107.20) è stato effettuato conformemente alle richiamate
disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP,
delle persone assicurate (sul punto cfr. supra consid. 2.5), dei salari erogati
e delle mutazioni intervenute. Il calcolo dei contributi dovuti rimasti
insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e
risulta sufficientemente sostan-ziato. Inoltre le spese addebitate alla
convenuta (spese di diffida e per scioglimento dei contratti per complessivi
CHF 1’200.-- [CHF 600.-- per ogni contratto]; cfr. doc. A/12 inc. 34.2014.4 e
doc. A/12 inc. 34.2013.53), paiono giustificate e conformi agli art. 2.1 e 3 del
regolamento delle spese e vanno quindi riconosciute (DTF 117 II 258).
In simili circostanze, dovendo
pure essere riconosciute le “spese di esecuzione” fatte valere in
petizione ed indicate pure nei summenzionati PE __________ e __________ dell’UE
di __________ (CHF 300.-- per ogni esecuzione; cfr. art. 2.2 del regolamento
delle spese), la CV 1 deve essere condannata a versare i contri-buti
previdenziali scoperti (con interessi passivi e spese) ammontanti a CHF 20'335.85
(CHF 19'435.85 + 600 + 300) per il contratto __________ e a CHF
35'007.20 (34'107.20 + 600 + 300) per il contratto __________.
2.7
L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% su CHF 19'495.--
(contributi con spese di diffida e di scioglimento di contratto) dal 1.
settembre 2013 (inc. 34.2013.54) rispettivamente su CHF 33'714.50 (contributi
con spese di diffida e di scioglimento di contratto) dal 1. settembre 2013
(inc. 34.2014.4).
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è
fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si
applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02
dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,
cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.
2.8
Chiesta
è pure la pronuncia del rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE
n. __________ e __________ del 23 settembre 2013 dell’UE di __________.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione
prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai
sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale
amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF
107.
III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura
dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non
debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la
procedura dell'art. 80 LEF (Adler,
in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
Dispositivo
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione delle esecuzioni
senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto
definitivo delle opposizioni al giudice dell'esecuzione.
2.9 La
procedura è di principio gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca).
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia
agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione del 25 novembre 2013 (inc. 34.2013.54) è accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 20'335.85 oltre interessi
al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 19'495.--.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 23 settembre
2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 20'335.85 oltre interessi al 5%
dal 1. settembre 2013 su CHF 19'495.--.
2.- La
petizione del 3 febbraio 2014 (inc. 34.2014.4) è accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 35'007.20 oltre
interessi al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 33'714.50.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n.__________ del 23 settembre
2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 35'007.20 oltre interessi al 5%
dal 1. settembre 2013 su CHF 33'714.50.
3.- Non
si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti