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Decisione

34.2013.55

Soppressione della rendita LPP. Accolta la petizione e condanna al versamento della rendita LPP vista la STCA in ambito LAI che ha confermato il diritto ad una mezza rendita

14 maggio 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

summenzionati documenti sono stati trasmessi all’attrice per conoscenza (XIII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo

l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto

o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Oggetto

del contendere è sapere se la Cassa deve versare a AT 1 – all’epoca dei fatti che hanno portato al

riconoscimento del diritto ad una mezza rendita d’invalidità LPP alle dipendenze

di un bar pizzeria a __________ (cfr. doc. 26) –

le prestazioni soppresse con effetto dal 31 dicembre 2012 (cfr. consid. 1.5).

Siccome il luogo in cui l’attrice è stata assunta si trova in Ticino e trattandosi

di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza

dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con

riferimenti).

Nel merito

2.3. L’art.

23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto

alle prestazioni d’invalidità le persone che:

·

nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed

erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa

ha portato all’invalidità (lett. a);

·

in seguito a un’infermità congenita presentavano un’in- capacità

al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività

lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha

portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento

(lett. b);

·

diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA),

presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento

all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al

lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo

almeno il 40 per cento (lett. c).

Per

avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP

occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità

lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia,

secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_806/2013 del 24 aprile 2014

consid. 1.1,9C_335/2012 del 14 marzo 2012 consid. 2,9C_772/2007 del 26

febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STFA B 100/00 del 16

febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità

vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Il

richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità

lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge

l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V

264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali

lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto

precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini

dell’erogazio-ne della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1

lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il

fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento

dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di

invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo

era già stato sciolto (DTF 123 V 262 = SVR 1998 BVG Nr. 14 pag. 45, DTF 118 V

98 e SVR 1994 Nr. 14 pag. 37). I medesimi principi valgono in materia di

previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR

1994 BVG Nr. 14 pag. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).

2.4. Secondo

la giurisprudenza federale, una rendita d’invalidità del 2° pilastro dev’essere

modificata o soppressa in via di revisione alle medesime condizioni materiali

di una rendita dell’assicurazione invalidità, riservate eventuali diverse disposizioni

regolamentari per quanto riferito alle prestazioni sovraobbligatorie (DTF 138 V

415 - 416 consid. 3.2 con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.1 pag. 68; Hürzeler,

in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, art. 23, n. 23, pag. 351;

Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 949 pag. 352; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken

in der beruflichen Vorsorge, Basilea 2006, pag. 314 seg.).

L'istituto

di previdenza può, in caso di soppressione della rendita, fondarsi sulla

decisione di revisione dell'assicurazione per l'invalidità oppure decidere

sulla base di propri accertamenti. In questo caso, il momento in cui la soppressione

prende effetto si determina in analogia all'art. 88bis cpv. 2 OAI. L'ammissibilità

di una soppressione retroattiva dipende tuttavia dalla violazione dell'obbligo

di informare nei confronti dell'istituto di previdenza e non dell'ufficio AI (DTF

138 V 416 consid. 3.3 con riferimento DTF 133 V 70 consid. 4.3.5).

L’art.

88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto al più presto, il

primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione, mentre l’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI dispone che la riduzione o la soppressione della rendita

o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data

in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

2.5. Secondo

la giurisprudenza riassunta in DTF 138 V 414 - 415 consid. 3.1, se un istituto

di previdenza riprende – esplicitamente o per rinvio – la definizione

dell’invalidità della LAI, esso è di principio legato, nel caso di avvenimento

dell’evento assicurato, alla valutazione degli organi di detta assicurazione, a

meno che questa valutazione appaia insostenibile (DTF 126 V 311 consid. 1). Ciò

non è il caso se l’istituto di previdenza adotta una definizione che non

concorda con l’AI. In questa ipotesi, spetta all’istituto di statuire

liberamente, secondo le proprie regole. Esso potrà fondarsi, a dipendenza del

caso, sui elementi raccolti dagli organi dell'AI, ma non sarà legato dalla

valutazione che si fonda su altri criteri (DTF 118 V 40 consid. 2b/aa).

Tuttavia, qualora gli istituti di previdenza si allineano a quanto deciso dagli

organi dell’AI in merito alla fissazione del grado d’invalidità o si fondano

sulla loro decisione, si applica il principio della forza vincolante con riserva

di decisioni dell’AI ritenute insostenibili. Per esaminare se la valutazione

dell’AI è manifestamente insostenibile, occorre fondarsi sullo stato di fatto

risultanti dal dossier esistenti al momento della decisione. Fatti o mezzi di

prova addotti posteriormente e di cui l’amministrazione non doveva tenere conto

d’ufficio, sono rilevanti soltanto nella misura in cui l’ufficio AI dovrebbe

prenderli in considerazione nel quadro di una revisione processuale (DTF 130 V

274 consid. 3.1 con riferimenti).

2.6. Nel

caso concreto, con riferimento alla STF 9C_163/2010 del 23 marzo 2011

(pubblicata in DTF 137 V 76) che stabilisce come gli organi della previdenza

professionale devono esercitare un controllo sui loro dossier e se riprendono

esplicitamente o per rinvio la definizione d’invalidità dell’AI, essi non sono

legati a tale definizione nella misura in cui questa valutazione è manifestamente

insostenibile (“les dites institutions doivent au

contraire exercer un contrôle sur leurs dossiers et, même si elles reprennent

explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de

l'assurance-invalidité, elles ne sont pas liées par l'évaluation de

l'invalidité faite par les organes de l'assurance-invalidité lorsque cette

évaluation apparaît manifestement insoutenable; consid. 3.3.1

di detta sentenza con riferimento a DTF 126 V 308 consid. 1), la Cassa sostiene

che la conferma del diritto alla rendita di cui alla decisione dell’11 novembre

2010 dell’Ufficio AI (doc. 93) sia manifestamente insostenibile.

Ora

– a prescindere dal fatto che la

sola circostanza che le conclusioni delle due perizie fatte eseguire dalla

Cassa (in particolare quella psichiatrica) si discostino da quelle dell’Uffi-cio

AI (cfr. consid. 1.4), non significa ancora che la valutazione operata in

ambito sia manifestamente errata –

con sentenza di data odierna (inc. 32.2013.167) questo TCA ha respinto il ricorso

inoltrato il 23 settembre 2013 dalla Cassa e confermato la decisione del 19

agosto 2013 con la quale l’Ufficio AI ha confermato in sede di revisione il

diritto alla mezza rendita (cfr. consid. 1.6). In particolare, quanto alla valutazione

medica e all’asserita violazione del principio “integrazione prima della

rendita” (cfr. consid. 1.4), questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazuioni:

"

(…)

2.10. Ritornando al caso in esame, questo TCA, per le

ragioni di seguito esposte e richiamata la suesposta giurisprudenza in materia

di valore probatorio di rapporti medici, non ha alcun motivo per mettere in

dubbio sia la validità della perizia reumatologica del 13 settembre 2010 del

dr. __________ (doc. AI 57/1-9) che la valutazione del medico SMR dr. __________

sopra riprodotta in esteso (cfr. consid. 2.8).

Infatti, il dr. __________,

FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia del 13 settembre 2010

(doc. AI 57/1-9) – dopo aver esposto l’anamnesi, i dati soggettivi e le

constatazioni oggettive e posta la seguente diagnosi “(…) Cervicobrachialgie

croniche bilaterali in - Esiti da discectomia C7-D1 a sinistra il 23.2.2002 -

Alterazioni degenerative del rachide cervicale (discopatie plurisegmentali da

C3 a C7 con ernia discale recessale a sinistra C4/C5, protrusione discale

diffusa C5/C6 con leggero restringimento del canale spinale, protrusione

discale paramediana-recessale C6/C7 a sinistra) - Tendenza fibromialgica.

Sindrome lomboradicolare S1 a sinistra in - Nota discopatia bisegmentale L4/L5

ed L5/S1 alla RM della colonna lombare dell’11.4.2004 - Disturbi statici del

rachide (appiattimento della dorsale, scoliosi sinistro convessa dorsale) - Decondizionamento

e sbilancio muscolare - Tendenza fibromialgica - Obesità (peso 90 kg / statura 160 cm). (…)” (doc. AI 57/8) –, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e

d’integrazione, ha espresso la seguente valutazione: “(…) Giudico come

lavoro adatto allo stato di salute, un’attività che tiene pienamente conto

della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato. In un

lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro

sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione

del rendimento del 20% a partire dal 2004. Nella sua ultima attività principale

come gerente, tenendo conto del mansionario fornito dal datore di lavoro

tramite questionario per l’assicurazione invalidità del 25.4.2007, giudico

l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di

8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%. L’inabilità lavorativa

formulata tiene pienamente conto delle patologie di stretta competenza reumatologica

e non delle affezioni psichiatriche di cui l’assicurata soffre. (…)” (doc.

AI 57/8).

La perizia del

dr. __________ non è stata contestata. In particolare – a

prescindere dal fatto che si tratta di due distinte specialità – la dr.ssa __________,

FMH in neurochirurgia, nella perizia del 3 luglio 2012 all’intenzione della

Cassa (doc. A/3), si è espressa avuto riguardo all’aspetto neurochirurgico e

non ha addotto alcuna ragione in base alla quale la perizia reumatologica del

dr. __________ non sarebbe più valida.

Dal canto suo il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 12 luglio

2012 all’intenzione della Cassa (doc. A/2) – poste le seguenti diagnosi “(…) F45.4 -

Anhaltende somatoforme Schmerzstörung; F41.2 - Angst und depressive Störung

gemischt; Z63 - Schwierige familiäre Verhältnisse; Z59 - Finanzielle Probleme

(…)” (doc. A/2, pag. 6) – non si è

espresso sulla capacità lavorativa nella sua ultima attività abituale di

gerente di un’esercizio pubblico attestando una capacità lavorativa residua,

tanto in un’attività adeguata quanto in un’altra quale “Service-Mitarbeiterin”

e/o “Hilfsarbeiterin im Restaurant”, del 70% (doc. A/2 le risposte alle domande

14, 15 e 16 a pag. 10 e 11).

Al riguardo va

osservato che il dr. __________, nell’annotazione dell’8 aprile 2013 (doc. AI

88/1), se da una parte ha confermato la valutazione del dr. __________

concludendo per una capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata almeno

dal mese di luglio 2012, dall’altra parte ha attestato un’incapacità lavorativa

del 50% nell’ultima attività abituale di gerente. Lo stesso sanitario,

nell’annotazione dell’8 maggio 2013, ha confermato la propria valutazione

precisando che “(…) l’attività di gerente è mentalmente più impegnativa,

stressante e carica di responsabilità individuali dell’aiuto cucina, pertanto

confermo quanto già scritto. (…)” (doc. AI 92/1).

Quanto alla

censura stante la quale l’amministrazione non avrebbe adeguatamente analizzato

la presenza di fattori psicosociali e socioculturali sugli impedimenti

dell’assicurata – a prescindere dal fatto che, come visto sopra, il dr. __________

ha considerato la perizia del dr. __________ – questo Tribunale conferma le

osservazioni dell’Ufficio AI secondo cui “(…) giova in proposito rilevare

che i fattori psicosociali ripresi dal perito Dr. med __________ erano elementi

noti all’amministrazione sin dai primi atti istruttori acquisiti a seguito

della presentazione della domanda di prestazioni da parte dell’assicurata.

L’esistenza degli stessi è stata ben documentata dai curanti specialisti

dell’assicurata; si rinvia ad esempio a quanto affermato dall’allora curante

dell’assicurata Dr. med. __________ nel rapporto 28 aprile 2009 (doc. 36

incarto AI), in cui si legge segnatamente che: “Tale quadro clinico è sostenuto oltre che dalla nota

difficoltà di gestione dei figli, soprattutto la minore che sembra sia a sua

volta seguita a livello psicologico per problemi comportamentali, anche da

sempre più crescenti difficoltà lavorative dovute ai propri limiti psichici per

i quali è stata costretta a cedere l’esercizio di cui era gerente.” Tali specificità sono poi state riprese dalla Dr. med.

__________ nei rapporti 2 aprile 2010 (doc. 52 incarto AI) e 3 dicembre

2012 (doc. 78 incarto AI). […] Di transenna, occorre per giunta

sottolineare che la spettabile CV 1 Cassa pensione non ha del resto spiegato – contrariamente

alla giurisprudenza medico-assicurativa in materia (STF 9C_158/2012 consid.

5.2) – quali nuovi fattori psicosociali sarebbero stati ingiustamente

presi in considerazione nella valutazione dell’inabilità lavorativa operara dal

SMR Dr. med. __________ in data 8 aprile 2013. (…)” (V punto 3).

In conclusione a

ragione l’Ufficio AI ha confermato, almeno dal luglio 2012 (mese in cui sono

state esperite le perizie a cura del dr. __________ e della dr.ssa __________),

un’incapacità lavorativa del 50% nella sua ultima attività abituale di gerente

di un esercizio pubblico e del 30% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti.

2.11. Anche in merito alla censura secondo la quale

non sarebbero stati esaminati ed eseguiti possibili provvedimenti d’integrazione,

questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalle osservazioni dell’Ufficio AI

secondo cui “(…) il diritto a provvedimenti professionali è stato esaminato

dalla consulente in integrazione professionale __________ in data 12 febbraio 2008. In considerazione della stabilità della patologia dell’assicurata, dell’età e della formazione

della stessa, l’amministrazione non ha ritenuto necessario riesaminare il

diritto a provvedimenti professionali. Sulla questione delle attività

professionali ancora concretamente realizzabili dell’assicurata, occorre poi

rilevare che le esigenze poste all’amministrazione in merito alla

segnalazione delle possibilità lavorative concrete non devono essere fissate

troppo restrittivamente. Secondo la giurisprudenza è sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado

d’invalidità. Secondo tale prassi è corretto indicare un rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2009;9C_329/2007 consid. 2; I 418/06

consid. 4.3; I 871/02 consid. 5). Quanto sopra indicato è effettivamente stato

espletato dallo scrivente Ufficio AI nel contesto della determinazione del

grado d’invalidità di __________ in attività adeguate. Come emerge dalla tabella

di capacità di guadagno residua del 4 giugno 2013 (doc. 93 pag. 2 incarto AI)

l’UAI ha ritenuto che l’assicurata può svolgere le attività di cui alla tabella

RSS dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica, categoria 4.2 attività semplici e ripetitive. Tali impieghi non

richiedono infatti una formazione di base specifica e possono essere esercitati

dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro. (…)” (V punto 4).

(…)" (inc. 32.2013 167)

Conformemente

alla citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e vista la sentenza odierna di

cui all’inc. 32.2013.167, questo Tribunale deve dunque concludere che non vi

sono gli estremi per non continuare a versare all’assicurata le prestazioni LPP

d’invalidità in questione anche dopo il 31 dicembre 2012.

Al

riguardo, dalla comunicazione 16 ottobre 2012 indirizzata a AT 1 risulta che la

Cassa ha riconosciuto (ma non versato) per la figlia __________ una rendita

mensile pari a fr. 229.-- dal 1. settembre 2012 al 31 agosto 2013 (cfr. XI/1) e

dalla risposta all’avv. RA 2 del 29 maggio emerge che, se non avesse cessato

l’erogazione dal 31 dicembre 2012, la rendita d’invalidità LPP mensile riconosciuta

all’attrice ammonterebbe a fr. 914.-- (cfr. XII/2; rendita annua per il 2013 di

10'968 : 12 = 914). I suddetti importi mensili di fr. 229.-- per la figlia __________

e di fr. 914.-- per l’attrice si evincono d’altronde pure dal doc. 105.

In

conclusione, visto quanto sopra, in accoglimento della petizione la CV 1 Cassa

pensione dovrà erogare all’attri-ce una mezza rendita d’invalidità della

previdenza professionale di fr. 914.-- mensili anche dopo il 31 dicembre 2012 e

una mezza rendita per la figlia __________ di fr. 229.-- mensili per un importo

totale di fr. 1’832.-- (pari alle prestazioni riconosciute ma non versate dal

gennaio all’agosto 2013 ovvero 229.-- x 8 = 1'832.--).

2.7. AT

1 ha chiesto anche il riconoscimento di interessi moratori sulle prestazioni

dovute.

A

tal proposito va rilevato che, in materia di previdenza professionale, il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. giugno 2007 Tribunale federale, TF)

ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione gli interessi

di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 134, confermata in DTF 137 V

373 e 130 V 414; vedi anche STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012 e 9C_334/2011 del

Considerandi

2.

agosto 2011).

In

tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2

CO; SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133; 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno

2012). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica

l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto

ammonta al 5% annuo.

Per

quanto riguarda la decorrenza degli interessi di mora l’Alta Corte applica

l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui “il debitore in mora al pagamento di

interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata

non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro

di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135

consid. 4c con riferimenti; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012).

Per

la giurisprudenza inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella previdenza

obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, considerato come il rapporto

giuridico tra gli assicurati e l'istituto previdenziale nella previdenza sovraobbligatoria

è di natura contrattuale, come quello relativo alla previdenza preobbligatoria

(contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a e 115 V 37

consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte

generale del codice delle obbligazioni e quindi gli art. 102 seguenti (DTF 119

V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c).

Nel

caso di specie dalla documentazione agli atti non emerge che sia stato pattuito

un interesse di mora diverso da quello previsto dalla legge. Di conseguenza può

essere riconosciuto l’interesse del 5%.

Dagli

atti non emerge inoltre che l’attrice abbia promosso una procedura esecutiva

nei confronti della convenuta. Di conseguenza gli interessi di mora decorrono

dal 26 novembre 2013, data della petizione.

2.8

Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione

all’art. 29 cpv. 1 LPTCA), non sono accollate tasse e spese di giustizia.

Vincente

in causa e rappresentata dalla RA 1, AT 1 ha diritto alla rifusione di fr.

1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò che rende priva di oggetto la

domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, fra le tante,

STF 9C/206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. La

petizione è accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare a AT 1 una rendita d’invalidità mensile di fr.

914.-- dal 1. gennaio 2013 oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2013 sulle

prestazioni già scadute a questa data e in seguito dalla relativa scadenza

mensile.

§§ La

CV 1 è condannata a versare a AT 1 fr. 1'832.-- corrispondenti al totale delle rendite

mensili di fr. 229.-- dovute per la figlia __________ sino al 31 agosto 2013

oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2013

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La

CV 1 verserà AT 1 fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che

rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti