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Decisione

34.2013.7

Revisione della rendita d'invalidità LPP. Condanna della Cassa pensione a ripristinare il versamento della rendita poiché il vincolo assoluto alla decisione di erogazione della rendita continua a suss

6 maggio 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

dal dossier esistenti al momento della decisione. Fatti o mezzi di prova addotti

posteriormente e di cui l’amministrazione non doveva tenere conto d’ufficio,

sono rilevanti soltanto nella misura in cui l’ufficio AI dovrebbe prenderli in

considerazione nel quadro di una revisione processuale (DTF 130 V 274 consid.

3.1 con riferimenti).

2.6.

Nel caso concreto, con riferimento alla STF 9C_163/2010 del 23 marzo 2011

(pubblicata in DTF 137 V 76) che stabilisce come gli organi della previdenza

professionale devono esercitare un controllo sui loro dossier e se riprendono

esplicitamente o per rinvio la definizione d’invalidità dell’AI, essi non sono

legati a tale definizione nella misura in cui questa valutazione è manifestamente

insostenibile (“les dites institutions doivent au

contraire exercer un contrôle sur leurs dossiers et, même si elles reprennent

explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de

l'assurance-invalidité, elles ne sont pas liées par l'évaluation de

l'invalidité faite par les organes de l'assurance-invalidité lorsque cette

évaluation apparaît manifestement insoutenable; consid. 3.3.1

di detta sentenza con riferimento a DTF 126 V 308 consid. 1), la Cassa sostiene come manifestamente errata

la conferma da parte dell’Ufficio AI del diritto alla rendita.

Orbene,

il solo fatto che le conclusioni delle due perizie fatte eseguire dalla Cassa

(in particolare quella psichiatrica) si discostino da quelle dell’Ufficio AI

(cfr. consid. 1.3), non significa ancora che la valutazione operata in ambito

sia manifestamente errata. Del resto, la convenuta stessa non ha spiegato in

che cosa consisterebbe tale manifesta insostenibilità.

Con

sentenza di data odierna il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso

presentato dalla Cassa contro la citata decisione 6 novembre 2013 dell’Ufficio

AI, rinviando a quest’ultimo gli atti per l’espletamento di nuovi accertamenti

medici, così come proposto dallo stesso citato ufficio. In particolare, questa

Corte ha evidenziato:

“Nel caso in esame, come visto, a fondamento della

propria domanda di revisione la Cassa pensione ha fatto esperire due perizie

dai propri medici di fiducia. Da un lato, quella neurochirurgica eseguita dalla

dr.ssa __________, la quale nel rapporto 26 giugno 2012 ha concluso per una piena abilità lavorativa rispettosa delle limitazioni funzionali elencate (doc.

AI 81/21). Con la perizia psichiatrica del 10 luglio 2012 il dr. __________,

diagnosticata una sindrome somatoforme (ICFD 10: F 45.4) ed una sindrome

depressiva recidivante,in episodio attuale di grado lieve- medio (ICD 10: F

33.1), ha valutato un’incapacità del 30-40% (doc. AI 81).

Esaminate nuovamente le succitate valutazioni, con

annotazioni 5 febbraio 2014 i dr. __________ e dr. __________ hanno concluso:

(…)

Alla luce di una verosimile incertezza sull'evoluzione

clinica e funzionale del caso, a distanza di 6 anni dalla perizia psichiatrica

CPAS del febbraio 2008, si proceda con perizia pluridisciplinare reumatologica,

neurologica, psichiatrica di decorso dal febbraio 2008 via.

L'osservazione psichiatrica sarà basata su più

incontri, da svolgersi in un arco di tempo ampio (almeno 60 giorni),

eventualmente anche con amministrazione di test psicologici/psicometrici, se

ritenuto necessario dai periti." (doc. VI/bis)

Questo TCA concorda la proposta di rinvio degli atti

per ulteriori accertamenti di natura pluridisciplinare. In particolare la

Considerandi

componente psichiatrica va attentamente valutata in uno spazio temporale ampio,

così come rettamente rilevato dal SMR. Trattandosi in casu di una depressione

ricorrente, va ricordato che il Tribunale amministrativo federale, in una

sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 in materia di prestazioni AI per assicurati residenti all’estero, dopo avere rilevato che la patologia psichiatrica

che affliggeva l’assicurato (sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata

da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non

sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno

specialista in psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe

stato più opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con

colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da

un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente, giurisprudenza fatta

propria anche da questo Tribunale (cfr. STCA 32.2012.92 del 1° ottobre 2012,

32.2011.200

del 19 gennaio 2012, 32.2010.308 del 19 maggio 2011 e 32.2010.137

del 21 marzo 2011).

In queste circostanze, la richiesta dell’assicurato di

confermare la decisione contestata e di avviare una nuova procedura di revisione

non appare pertinente.

Quanto alla richiesta di espletare una perizia

giudiziaria, va fatto presente che il

TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del

27.

ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali

svolti dall’amministra-zione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem

Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich

eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF

137.

V 210; STCA 32. 2011.115 del 27 ottobre 2011); quest’ultima evenienza

corrisponde al caso concreto. Del

resto, nella STF 8C_59/2011 del 10 agosto

2011, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di

fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente

una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché

disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

Visto quanto sopra, il ricorso va accolto, la decisione

contestata annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

al menzionato accertamento pluridisciplinare. In esito a tali nuovi accertamenti,

l’amministrazione dovrà emettere una

nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito

all’esito della revisione.” (inc. 32.2013.218)

Tenuto

conto che sia in ambito AI che LPP, la situazione dal punto di vista medico non

risulta essere definitivamente chiarita (del resto, nella procedura AI la

stessa Cassa ha avvallato la proposta di rinvio per ulteriori accertamenti

medici), ritenuto inoltre che la decisione 6 novembre 2013 dell’Ufficio AI non

risulta essere insostenibile e che quindi da parte della Cassa sussiste (ancora)

il vincolo alla valutazione dell’amministrazione AI, non vi sono gli estremi

per non continuare a versare all’assicurato le prestazioni d’invalidità in questione.

Del resto la prestazione AI, oggetto della sentenza odierna di cui all’inc.

32.2013

, continua ad essere versata: va infatti ricordato che l’effetto

sospensivo tolto dall’Ufficio AI nella decisione 6 novembre 2013 (cfr.

decisione pag. 2, doc. A/1 inc. 32.2013.218) continua a sussistere anche dopo

la succitata STCA odierna di rinvio, questo in applicazione della giurisprudenza

di cui al DTF 129 V 370 ove il TF ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene

tolto a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o

riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel

caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura

d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione.

In

conclusione, visto quanto sopra, in accoglimento della petizione la CV 1 è

condannata a versare all’attore le prestazioni d’invalidità successive al 1° marzo

2013.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. La

petizione è accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare a RI 1 le prestazioni d’invalidità dal 1° marzo

2013.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La CV 1 verserà all’attore fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti