34.2013.7
Revisione della rendita d'invalidità LPP. Condanna della Cassa pensione a ripristinare il versamento della rendita poiché il vincolo assoluto alla decisione di erogazione della rendita continua a suss
6 maggio 2014Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2013.7
BS/sc
Lugano
6 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla
petizione del 31 gennaio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza
professionale
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo professionalmente attivo quale cuoco, nel marzo
2004 ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di prestazioni per adulti.
Raccolta
la pertinente documentazione, esperiti gli accertamenti medici (tra cui due
perizie pluridisciplinari del SAM del 21 febbraio 2005 e del 19 luglio 2005,
quest’ultima concernente un aggiornamento della valutazione della componente
psichiatrica; doc. AI 28 e 38) ed economici, con due decisioni formali del 25
novembre 2005 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di un quarto di
rendita dal 1° novembre 2004 (secondo il calcolo della media retrospettiva) e
di una rendita intera (grado d’invalidità del 70%) dal 1° febbraio 2005 (doc.
AI 51 e 52; per le motivazioni cfr. doc. AI 52/4). Una copia delle decisioni è
stata inviata per conoscenza alla __________, competente per la determinazione
ed il versamento della prestazione, ed alla CV 1 (in seguito: Cassa), presso la
quale l’assicurato era affiliato per il tramite del suo ex datore di lavoro
(cfr. anche scritto 21 ottobre 2006 della Cassa in doc. A3).
Tenuto
conto delle succitate decisioni AI, dopo aver proceduto a degli accertamenti, con
scritto 8 maggio 2006 la Cassa ha comunicato a RI 1 l’erogazione di una rendita
d’invalidità LPP del 100%, con effetto dal 6 marzo 2006, per un ammontare
trimestrale di fr. 3'137.--, aggiuntiva della rendita per il figlio __________
(sub doc. 13).
1.2. Avviata
d’ufficio nell’ottobre 2007 una procedura di revisione, l’amministrazione ha incaricato
il CPAS (Centro peritale per le assicurazioni sociali) di allestire una perizia
psichiatrica. Fondandosi sul relativo rapporto 27 marzo 2008, concludente per
un’invalidità completa in qualsiasi attività (doc. A5), con comunicazione 20
novembre 2008 l’Ufficio AI ha confermato la rendita intera (doc. A7). Una copia
della stessa è stata inviata alla __________, ma non alla CV 1.
Con
comunicazione 3 maggio 2012, inviata per conoscenza anche alla Cassa, l’Ufficio
AI ha nuovamente confermato la prestazione (doc. A8).
1.3. In
data 27 luglio 2012 la Cassa ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di revisione.
Fondandosi sulle perizie specialistiche eseguite dai propri medici fiduciari,
dr. __________ (psichiatra) e dr.ssa __________ (neurochirurga), la Cassa pensione
sostiene un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato con conseguente
abilità lavorativa del 70%, circostanze che non giustificano (più) l’erogazione
di una rendita intera (doc. A10).
1.4. Con
scritto 17 dicembre 2012 la Cassa, per il tramite dell’avv. RA 2, ha informato RI
1 dalla cessazione della prestazione d’invalidità al 31 dicembre 2012. Sostenendo
in sintesi l’erroneità della decisione dell’Ufficio AI, il legale della Cassa
ha precisato:
"
(…)
C Nel caso qui in esame, stante la perizia del Dr. __________,
lei è abile al lavoro, dal profilo psichiatrico, nella misura del 70% sia quale
cuoco sia quale aiuto in un ristorante sia in altra attività adeguata. Il Dr. __________
ha osservato che è incontestabile un miglioramento dall'aprile 2012 in poi. La Dr. __________ aveva dal canto suo osservato che in tali lavori pei può lavorare
senza limitazioni senza però sollevare pesi col braccio destro oltre l'orizzontale
e, quale aiuto, senza limitazioni.
D Ne consegue che la sua situazione è migliorata al
punto da non più giustificare una rendita da parte della mia rappresentata CV 1.
Nel
caso che ne occupa, appare chiara e dimostrata la rilevanza della rettificazione
della precedente decisione, posto che si tratta di prestazioni durevoli tenor
art. 17 LPGA. (…)" (doc. 1)
1.5. Con
la presente petizione RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto la condanna
della Cassa al ripristino di tutte le prestazioni d’invalidità. Ricordando il
vincolo, seppur non assoluto, con la valutazione dell’AI, l’attore rileva che
con comunicazione 3 maggio 2012 l’Ufficio AI, notificata anche alla Cassa,
abbia confermato il diritto alla rendita intera senza impugnarla, motivo per
cui la stessa è crescita in giudicato. L’attore ribadisce infine la correttezza
dal punto di vista materiale della conferma della prestazione assicurativa in
parola.
1.6. Con
la risposta di causa la Cassa, sempre patrocinata dall’avv. RA 2, ha invece
chiesto la reiezione della petizione. Rileva in particolare di non essere vincolata
alla citata decisione, essendo la stessa manifestamente errata e meritevole di
essere rettificata. L’istituto di previdenza ha inoltre precisato che la
cessazione della prestazione d’invalidità, in applicazione analogica dell’art.
88bis cpv. 2 OAI, va fatta risalire al 28 febbraio 2013.
1.7. In
data 14 marzo 2013 il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI gli atti relativi
all’attore, chiedendo un aggiornamento procedurale in merito all’evasione della
domanda di revisione 27 luglio 2012 inoltrata dalla Cassa.
1.8. È
seguita una corrispondenza tra il TCA, le parti e l’Ufficio AI, dalla quale è
risultato che: con comunicazione 16 maggio 2013 quest’ultimo ha nuovamente
confermato la rendita intera (XVIbis); solo in data 8 agosto 2013
l’amministrazione AI ha intimato per raccomandata la succitata comunicazione
(XXXIII/2; una copia della stessa è stata inviata per posta
semplice il 18 giugno 2003, ma non risulta essere stata ricevuta dall’istituto
di previdenza); il 10 settembre 2013 la Cassa ha chiesto all’Ufficio AI
l’emanazione della decisione formale (XXXIII/3); con decisione formale 6
novembre 2013 l’Ufficio AI ha confermato la rendita intera dell’attore,
notificando una copia della stessa anche alla Cassa (XIX).
Infine,
con ricorso 11 dicembre 2013 la Cassa ha impugnato dinanzi al TCA la citata decisione
6 novembre 2013. Con sentenza di data odierna, questa Corte, in accoglimento
del ricorso, ha annullato la decisione amministrativa con rinvio all’Ufficio AI
per l’esecuzione di accertamenti medici (inc. 32.2013.18).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo
l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto
o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Oggetto
del contendere è sapere se la Cassa deve versare all’attore, da ultimo alle
dipendenze di un ristorante ad __________, la rendita d’invalidità soppressa
con effetto dal 1° marzo 2013. Siccome il luogo in cui l’assicurato è stato assunto
si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente
diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid.
3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
Nel merito
2.3. Secondo
l’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno
diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:
·
nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed
erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa
ha portato all’invalidità (lett. a);
·
in seguito a un’infermità congenita presentavano un’in- capacità
al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività
lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha
portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento
(lett. b);
·
diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA),
presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento
all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al
lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo
almeno il 40 per cento (lett. c).
Per
avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP
occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità
lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia,
secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio
2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio
2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e
propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a). Il richiedente
deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa
che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità
oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid.
1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative,
nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla
decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita
AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263
consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il fondo di previdenza presso
cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità
lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento
del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto
(SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi valgono in
materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie
divergenti.
2.4. Secondo
la giurisprudenza federale, una rendita d’invalidità del 2° pilastro dev’essere
modificata o soppressa in via di revisione alle medesime condizioni materiali
di una rendita dell’assicurazione invalidità, riservate eventuali diverse disposizioni
regolamentari per quanto riferito alle prestazioni sovraobbligatorie (DTF 138 V
416 consid. 3.2 con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.1; Hürzeler, in Schneider/Geiser/ Gächter, Commentaire LPP et LFLP,
art. 23, n. 23, p. 351; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 949 p. 352; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge,
Basilea 2006, p. 314 s.).
L'istituto
di previdenza può, in caso di soppressione della rendita, fondarsi sulla
decisione di revisione dell'assicurazione per l'invalidità oppure decidere
sulla base di propri accertamenti. In questo caso, il momento in cui la soppressione
prende effetto si determina in analogia all' art. 88bis cpv. 2 OAI. L'ammissibilità
di una soppressione retroattiva dipende tuttavia dalla violazione dell'obbligo
di informare nei confronti dell'istituto di previdenza e non dell'ufficio AI (DTF
138 V 416 consid. 3.2 con riferimento DTF 133 V 70 consid. 4.3.5).
L’art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto al più presto, il
primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione, mentre l’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI dispone che la riduzione o la soppressione della rendita
o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data
in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
2.5. Secondo
la giurisprudenza riassunta in DTF 138 V 414 s. consid. 3.1, se un istituto di
previdenza riprende – esplicitamente o per rinvio – la definizione
dell’invalidità della LAI, esso è di principio legato, nel caso di avvenimento
dell’evento assicurato, alla valutazione degli organi di detta assicurazione, a
meno che questa valutazione appaia insostenibile (DTF 126 V 311 consid. 1). Ciò
non è il caso se l’istituto di previdenza adotta una definizione che non concorda
con l’AI. In questa ipotesi, spetta all’istituto di statuire liberamente, secondo
le proprie regole. Esso potrà fondarsi, a dipendenza del caso, sui elementi
raccolti dagli organi dell'AI, ma non sarà legato dalla valutazione che si
fonda su altri criteri (DTF 118 V 40 consid. 2b/aa). Tuttavia, qualora gli
istituti di previdenza si allineano a quanto deciso dagli organi dell’AI in merito
alla fissazione del grado d’invalidità o si fondano sulla loro decisione, si
applica il principio della forza vincolante con riserva di decisioni dell’AI
ritenute insostenibili. Per esaminare se la valutazione dell’AI è
manifestamente insostenibile, occorre fondarsi sullo stato di fatto risultanti
Fatti
dal dossier esistenti al momento della decisione. Fatti o mezzi di prova addotti
posteriormente e di cui l’amministrazione non doveva tenere conto d’ufficio,
sono rilevanti soltanto nella misura in cui l’ufficio AI dovrebbe prenderli in
considerazione nel quadro di una revisione processuale (DTF 130 V 274 consid.
3.1 con riferimenti).
2.6.
Nel caso concreto, con riferimento alla STF 9C_163/2010 del 23 marzo 2011
(pubblicata in DTF 137 V 76) che stabilisce come gli organi della previdenza
professionale devono esercitare un controllo sui loro dossier e se riprendono
esplicitamente o per rinvio la definizione d’invalidità dell’AI, essi non sono
legati a tale definizione nella misura in cui questa valutazione è manifestamente
insostenibile (“les dites institutions doivent au
contraire exercer un contrôle sur leurs dossiers et, même si elles reprennent
explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de
l'assurance-invalidité, elles ne sont pas liées par l'évaluation de
l'invalidité faite par les organes de l'assurance-invalidité lorsque cette
évaluation apparaît manifestement insoutenable; consid. 3.3.1
di detta sentenza con riferimento a DTF 126 V 308 consid. 1), la Cassa sostiene come manifestamente errata
la conferma da parte dell’Ufficio AI del diritto alla rendita.
Orbene,
il solo fatto che le conclusioni delle due perizie fatte eseguire dalla Cassa
(in particolare quella psichiatrica) si discostino da quelle dell’Ufficio AI
(cfr. consid. 1.3), non significa ancora che la valutazione operata in ambito
sia manifestamente errata. Del resto, la convenuta stessa non ha spiegato in
che cosa consisterebbe tale manifesta insostenibilità.
Con
sentenza di data odierna il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso
presentato dalla Cassa contro la citata decisione 6 novembre 2013 dell’Ufficio
AI, rinviando a quest’ultimo gli atti per l’espletamento di nuovi accertamenti
medici, così come proposto dallo stesso citato ufficio. In particolare, questa
Corte ha evidenziato:
“Nel caso in esame, come visto, a fondamento della
propria domanda di revisione la Cassa pensione ha fatto esperire due perizie
dai propri medici di fiducia. Da un lato, quella neurochirurgica eseguita dalla
dr.ssa __________, la quale nel rapporto 26 giugno 2012 ha concluso per una piena abilità lavorativa rispettosa delle limitazioni funzionali elencate (doc.
AI 81/21). Con la perizia psichiatrica del 10 luglio 2012 il dr. __________,
diagnosticata una sindrome somatoforme (ICFD 10: F 45.4) ed una sindrome
depressiva recidivante,in episodio attuale di grado lieve- medio (ICD 10: F
33.1), ha valutato un’incapacità del 30-40% (doc. AI 81).
Esaminate nuovamente le succitate valutazioni, con
annotazioni 5 febbraio 2014 i dr. __________ e dr. __________ hanno concluso:
(…)
Alla luce di una verosimile incertezza sull'evoluzione
clinica e funzionale del caso, a distanza di 6 anni dalla perizia psichiatrica
CPAS del febbraio 2008, si proceda con perizia pluridisciplinare reumatologica,
neurologica, psichiatrica di decorso dal febbraio 2008 via.
L'osservazione psichiatrica sarà basata su più
incontri, da svolgersi in un arco di tempo ampio (almeno 60 giorni),
eventualmente anche con amministrazione di test psicologici/psicometrici, se
ritenuto necessario dai periti." (doc. VI/bis)
Questo TCA concorda la proposta di rinvio degli atti
per ulteriori accertamenti di natura pluridisciplinare. In particolare la
Considerandi
componente psichiatrica va attentamente valutata in uno spazio temporale ampio,
così come rettamente rilevato dal SMR. Trattandosi in casu di una depressione
ricorrente, va ricordato che il Tribunale amministrativo federale, in una
sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 in materia di prestazioni AI per assicurati residenti all’estero, dopo avere rilevato che la patologia psichiatrica
che affliggeva l’assicurato (sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata
da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non
sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno
specialista in psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe
stato più opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con
colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da
un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente, giurisprudenza fatta
propria anche da questo Tribunale (cfr. STCA 32.2012.92 del 1° ottobre 2012,
32.2011.200
del 19 gennaio 2012, 32.2010.308 del 19 maggio 2011 e 32.2010.137
del 21 marzo 2011).
In queste circostanze, la richiesta dell’assicurato di
confermare la decisione contestata e di avviare una nuova procedura di revisione
non appare pertinente.
Quanto alla richiesta di espletare una perizia
giudiziaria, va fatto presente che il
TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitano di un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del
27.
ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali
svolti dall’amministra-zione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem
Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich
eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. DTF
137.
V 210; STCA 32. 2011.115 del 27 ottobre 2011); quest’ultima evenienza
corrisponde al caso concreto. Del
resto, nella STF 8C_59/2011 del 10 agosto
2011, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di
fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente
una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché
disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
Visto quanto sopra, il ricorso va accolto, la decisione
contestata annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda
al menzionato accertamento pluridisciplinare. In esito a tali nuovi accertamenti,
l’amministrazione dovrà emettere una
nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito
all’esito della revisione.” (inc. 32.2013.218)
Tenuto
conto che sia in ambito AI che LPP, la situazione dal punto di vista medico non
risulta essere definitivamente chiarita (del resto, nella procedura AI la
stessa Cassa ha avvallato la proposta di rinvio per ulteriori accertamenti
medici), ritenuto inoltre che la decisione 6 novembre 2013 dell’Ufficio AI non
risulta essere insostenibile e che quindi da parte della Cassa sussiste (ancora)
il vincolo alla valutazione dell’amministrazione AI, non vi sono gli estremi
per non continuare a versare all’assicurato le prestazioni d’invalidità in questione.
Del resto la prestazione AI, oggetto della sentenza odierna di cui all’inc.
32.2013
, continua ad essere versata: va infatti ricordato che l’effetto
sospensivo tolto dall’Ufficio AI nella decisione 6 novembre 2013 (cfr.
decisione pag. 2, doc. A/1 inc. 32.2013.218) continua a sussistere anche dopo
la succitata STCA odierna di rinvio, questo in applicazione della giurisprudenza
di cui al DTF 129 V 370 ove il TF ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene
tolto a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o
riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel
caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura
d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione.
In
conclusione, visto quanto sopra, in accoglimento della petizione la CV 1 è
condannata a versare all’attore le prestazioni d’invalidità successive al 1° marzo
2013.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. La
petizione è accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare a RI 1 le prestazioni d’invalidità dal 1° marzo
2013.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La CV 1 verserà all’attore fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti