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Decisione

34.2013.8

Sovrassicurazione in ambito di rendita d'invalidità LPP. Guadagno presumibilmente perso. Il mobbing sostenuto dal salariato non è rilevante per la determinazione del reddito ipotetico. Le spese di rap

23 ottobre 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i collaboratori. Possono essere infine utili dati statistici regionale

sull’evoluzione dei redditi del settore interessato oppure prognosi sulla

futura evoluzione salariale nel settore in discussione (Vetter-Schreiber,

op. cit., ad art. 24 BVV 2, n. 11, pag. 323).

Va qui

precisato che le tabelle salariali dell’Ufficio federale di statistica non sono

applicabili nella misura in cui vigeva un consolidato e stabile rapporto di

lavoro (STF 9C_434/2012 citata, consid. 2.4; SZS 2013 pag. 84).

Nel

reddito presumibilmente perso può essere tenuto conto anche degli eventuali

avanzamenti professionali solo se vi sono concreti indizi, quali corsi di perfezionamento

iniziati oppure accordi di riqualificazione professionale da parte del datore

di lavoro (cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., n. 12, pag. 349; vedi Hürzeler in Schneider/Geiser/Gächter,

(éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 34a, n. 19, pag. 490 e Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, op. cit., marg. 862, pag.

321).

Del

resto, nell’assicurazione contro l’invalidità, nell’ambito della valutazione

del reddito da valido, eventuali sviluppi o avanzamenti professionali possono

essere presi in considerazione a condizione che la loro realizzazione appaia

altamente probabile e quindi nella misura in cui l'assicurato dimostri una

probabile ascesa professionale sulla base di indizi concreti e provi che egli

avrebbe effettivamente conseguito un reddito più elevato se non fosse divenuto

invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o probabilità teoriche non bastano

in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento professionale, in relazione

al quale è necessario che l'assicurato dimostri di aver intrapreso passi

concreti (Pratique VSI 1998 pag. 174-175 = SVR 1998 IV nr. 5 pag. 5a; RAMI 1993

U Nr. 168; DTF 96 V 29; in ambito previdenziale vedi anche la giurisprudenza

citata da Vetter-Schreiber, op. cit., n. 12, pag. 349). Degli indizi concreti

in favore di un’evoluzione della carriera professionale esistono, ad esempio,

quando è ravvisabile, da parte del datore di lavoro, una tale prospettiva di

avanzamento oppure quando egli ha fornito delle garanzie in tal senso.

L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi già manifestata

attraverso dei passi concreti, quale la frequentazione di corsi, l’inizio di

studi o l’avere sostenuto degli esami (DTF 96 V 29; RAMI 1993 U168 consid. 3b;

STFA I 419/95 del 19 settembre 1996, M 8/01 del 4 settembre 2002).

Al

reddito ipotetico vanno di principio aggiunti, secondo la giurisprudenza, gli

assegni familiari che l’assicurato avrebbe percepito se non fosse divenuto

invalido (in DTF 123 V 203 consid. 6c l’Alta Corte ha lasciato aperta la

questione se computare anche gli assegni per figli; critica: Vetter-Schreiber,

op. cit., pag. 324; a favore Hürzler, op. cit., ad art. 34a, n. 16, pag.

489, con riferimento a Kieser, come pure STCA 34.1998.51 del

31 luglio 2000 consid. 2.10, 34.1999.20 del 24 luglio 2000 consid. 2.13,

34.1997.45 del 21 agosto 1998. consid. 2.13, 34.1997.58 del 30 settembre 1998

consid. 2.7).

2.6. Nel concreto,

oggetto di verifica sono i conteggi della sovrassicurazione inerente la situazione

presente nel luglio 2009 (inzio dell’erogazione della rendita d’invalidità LPP)

e nel luglio 2011 (la soppressione della rendita per il figlio __________

costituisce una modifica sostanziale ex art. 24 cpv. 5 OPP 2, disposizione che

autorizza l’istituto di previdenza a rivedere il calcolo della

sovrassicurazione; cfr. al riguardo DTF 9C_865/2008 del 30 dicembre 2008 consid.

2.3) sulla base dei quali la Fondazione convenuta ha ridotto le rendite per

figli di cui ora l’attore chiede il versamento integrale.

Luglio

2009

2.6.1. Salario

ipotetico

Per

quanto riguarda il salario annuo ipotetico, la CV 1 lo ha fissato a fr.

151'000.--, corrispondente all’ultimo salario percepito prima dell’erogazione

della prestazione d’invalidità previdenziale, dato salariale che, come si

evince dal questionario per il datore di lavoro compilato dalla __________ il

15 gennaio 2008 per conto dell’Ufficio AI, è rimasto invariato dal 1° gennaio

2001 (atti AI doc. 11/9). La convenuta ha poi aggiunto fr. 16'000.-- quale

media dei bonus per gli anni 2002 – 2006 e gli assegni familiari per i due

figli per complessivi fr. 6'000.--. Il totale del guadagno presumibilmente

perso è stato pertanto determinato in fr. 173'000.--.

Per

contro, l’attore ha quantificato come segue il guadagno presumibilmente perso:

"

(…)

In concreto l'attualizzazione dei redditi AVS

conseguiti dall'attore va effettuata in base alla Tabella TI.93 relativa

all'indice dei salari nominali, attività finanziarie.

L'attuazione dei salari AVS dell'attore al 2009

risulta dalla Tabella allegata. In sostanza i salari conseguiti dal 1993 al

2006 sono stati attualizzati al 2009 sulla base dell'indice 135.6639.

In seguito sono state effettuate le medie sui

periodi quinquennali dal 1998 al 2006.

A mente dell'attore per il calcolo del

sovraindennizzo nel suo caso può essere considerata la media quinquennale per

il periodo dal 2001 al 2005, anno antecedente la certificazione medica della

malattia. Quale guadagno presumibilmente perso, al quale vanno aggiunte le spese

di rappresentanza (retribuzione non soggetta all'AVS) pari a fr. 9'000.-- annui

e gli assegni per i figli pari a fr. 6'000.-- annui, corrisponde all'importo di

fr. 206'913.--. L'importo complessivo del guadagno presumibilmente perso o

meglio del reddito del dipendente senza invalidità è dunque pari a complessivi

fr. 221'913.00. Il limite del sovra indennizzo applicabile all'attore va

pertanto stabilito in complessivi fr. 199'721.70. Ciò significa che in concreto

non vi è alcun sovra indennizzo e soprattutto non vi è la possibilità di alcuna

riduzione delle rendite versate all'attore. (…)" (doc. I, punto 5)

Orbene, secondo

questa Corte le succitate modalità di calcolo proposte dall’attore non posso

essere condivise. In primo luogo perché, come rettamente evidenziato nella

risposta di causa, il reddito ipotetico non può essere tout court parificato al

reddito AVS (lo stesso vale anche per quanto riguarda il guadagno assicurato

LAINF; Hürzeler, op. cit., ad art. 34a, n. 13, pag. 487). Va poi

rilevato che il salario determinante AVS (art. 5 cpv. 2 LAVS) comprende sia la

parte fissa del salario che quella variabile, come pure i bonus, motivo per cui

quanto registrato nel conto individuale non può essere preso come base di

calcolo dello stipendio annuo. Inoltre, non si vede il motivo

di attualizzare al 2009 i salari dal 1993 al 2006 all’indice statistico dei

salari nominali e di prendere, in seguito, la media quinquennale dal 2001 al 2005,

anno, quest’ultimo, precedente l’insorgenza del danno alla salute (conformemente

alla decisione AI, l’inizio del termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI

è stato fatto decorrere dal dicembre 2006). Sino al 30 giugno 2009 l’attore,

nonostante la sua assenza dal lavoro per malattia dal 15 dicembre 2006 (cfr.

petizione punto no. 1), ha continuato a ricevere lo stesso stipendio che

percepiva, vale a dire fr. 151'000.-- e quindi non è stato necessario adeguare

il salario ai valori nominali, come invece la convenuta ha fatto per il secondo

calcolo di sovvraindennizzo relativo al luglio 2011.

L’attore evidenzia

come in ambito AI il reddito da valido (2010) sia stato cifrato in fr. 171’551

(cfr. doc. AI 75/5).

Occorre

ricordare che, secondo la giurisprudenza, pur esistendo un certo parallelismo

tra guadagno effettivamente perso e reddito da invalido AI, da parte degli

istituti di previdenza non vi è tuttavia un vincolo alla determinazione di

quest’ultimo (Vetter-Schreiber, op. cit., nr. 7 pag. 312 con citazioni

giurisprudenziali; Hürzler, op. cit., ad art. 34a, nr. 14 pag. 487). Nel caso

concreto, come già detto, dagli atti AI risulta che l’amministrazione ha preso in

considerazione un salario base di fr. 151'000.-- (stato 2001) aggiornandolo annualmente

fino al 2010 sulla base dell’indice nazionale dei prezzi, nonostante, come

visto precedentemente, l’assicurato non abbia beneficiato di un adeguamento

salariale.

L’attore ritiene

inoltre che “senza le chiare ed evidenti discriminazioni attuate nei suoi

confronti e la conseguente malattia invalidante, il suo guadagno sarebbe stato

persino superiore a quanto indicato nei considerandi precedenti” (petizione

pag. 5). Al riguardo, egli ha prodotto numerosa documentazione, tra cui due

classificatori relativi alle audizioni interne svolte dal 2001 al 2006. A prescindere dal fatto che l’attore non ha quantificato l’ipotetico guadagno superiore, non è

comunque questa la giusta sede per eventuali rivendicazioni salariali o indennità

di sorta a seguito dell’asserito mobbing/bossing che avrebbe subito sul posto

di lavoro, come pure per la “ricostruzione” di un ipotetico salario senza le sostenute

discriminazioni salariali. Determinante è che agli atti non vi sono concreti indizi

in favore di un’evoluzione della carriera professionale (come detto, ad esempio,

frequentazione di corsi d’avanzamento, inizio di studi ecc.), carriera che è

terminata con la qualifica di vice-direttore.

2.6.2. Spese di

rappresentanza

Per quel

che concerne le spese di rappresentanza, quantificate in fr. 9'000.--, in

effetti nel citato scritto 29 agosto 2012 (cfr. consid. 1.4.) la convenuta le

aveva riconosciute portando lo stipendio presumibilmente perso dai precedenti

fr. 171’919,75 (conteggio 20 settembre 2011; cfr. consid. 1.4) a fr. 180'919,75,

chiedendo inoltre all’attore di dare un accordo definitivo sulla proposta di

calcolo del guadagno presumibilmente perso (doc. I). Non avendo ricevuto alcun

assenso, la convenuta ha pertanto confermato il suo calcolo senza includere le

spese di rappresentanza. Certo che, come rilevato in sede di risposta, non

essendo l’attore più tenuto ad assolvere obblighi contrattuali, egli non maturava

questo genere di rimborso spese. Tuttavia, qualora l’attore, senza il danno

alla salute, avesse continuato la sua attività presso __________, avrebbe avuto

diritto a tale indennità per rappresentanza. Siccome dal 1999 l’ammontare è

stato fissato in fr. 9'000.-- (cfr. doc. N), tale importo va aggiunto al

salario di base.

2.6.3. Assegni familiari

Pacifica

è l’aggiunta degli assegni familiari per i due figli dell’attore, pari a complessivi

fr. 6'000.--.

2.6.4. Bonus

Partendo

da un salario fisso di fr. 151'000.--, di fr. 9'000.- di indennità per spese di

rappresentanza e fr. 6'000.-- (3'000. -- dal luglio 2011) di assegni per figli,

l’attore sostiene inoltre che vada aggiunta, per il calcolo del guadagno

presumibilmente perso, anche la media dei bonus versati dal 2003 al 2009

(recte: 2007) di fr. 42'600.--, comprendente anche la gratifica di fr. 130'000.--

versata nel 2009), per giungere ad un importo di fr. 208'600 (luglio 2009)

rispettivamente di fr. 205'600 (luglio 2011), così come si deduce dalla

seguente tabella:

luglio 2009

a giugno 2011

Da luglio 2011

Stipendio

fisso AVS

151.000

151.000

Spese

di rappresentanza

9.000

9.000

Assegni

familiari

6.000

3.000

incentive

Bonus

2003

25,000

Bonus

2004

24,000

Bonus

2005

10,000

Bonus

2006

12,000

42’600

42’600

Bonus

2007

12,000

Gratifica

2009

130,000

Considerandi

Totale

incentive

213.

000.

151,000

Totale

208,600

205,600

(doc. N)

La convenuta

invece ha riconosciuto i bonus, erogati l’anno successivo all’anno di diritto, tenendo

conto della media del quinquennio 2002 - 2006 di fr. 16'600.-- (fr. 25'000.--

riferiti al 2002, fr. 24'000.-- al 2003, fr. 10'000.-- al 2004, fr. 12'000.-- al

2005.

e 2006; cfr. doc. 4), contestando invece l’inclusione della gratifica.

In sede

di replica l’attore ha poi contestato che, come sostenuto dalla convenuta, dal

2005.

i bonus versati dalla __________ sarebbero stati ridotti in maniera importante,

sostenendo come nel 2007 un vicedirettore della stessa banca (di cui è stato

fatto il nome) abbia ricevuto nel 2007 un bonus di fr. 120'000.-- e che “dal

2009.

la base assicurativa dello stipendio variabile di un Vice Direttore è

passata da CHF 20'000.-- a CHF 30'000.-- (vedi Regolamento 2009 del “Piano

Complementare” e precedente “Regolamento dell’Assicurazione Incentive)…” (replica

pag. 5).

Ora, dal

succitato specchietto non risulta che prima del 2009 l’attore abbia ricevuto

dei bonus rispettivamente potesse beneficiare di una “base assicurativa

dello stipendio variabile” di almeno fr. 20'000.-- (eccezion fatta per il

2003.

ed il 2004), motivo per cui, come parrebbe di capire, non è assodato che

successivamente la base di calcolo sarebbe aumentata a

fr. 30'000.--.

Non va inoltre dimenticato che al datore di lavoro spettava un potere di

apprezzamento nella determinazione dei bonus, al quale questa Corte non può

sostituirsi. Se l’attore riteneva di non aver ricevuto negli anni passati un

bonus adeguato, analogamente a quanto già detto in precedenza, a lui spettava

di adire le competenti istanze civili.

In

conclusione, fare riferimento alla media dei bonus effettivamente versati

corrisponde più alla realtà delle cose, tenuto del resto conto, come esposto

sopra, dell’assenza di indizi di un avanzamento professionale giustificante l’eventuale

maggiorazione di detti bonus.

Infine,

contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, non sono da includere nel

calcolo della media dei bonus anche i fr. 130'000.-- di gratifica speciale.

Innanzitutto dallo scritto 2 settembre 2009 della direzione __________ risulta

che la speciale gratifica di fr. 130'000.-- è da ritenere quale “… tangibile

segno di apprezzamento e di ringraziamento per l’attività svolta e per

l’impegno dimostrato negli anni di appartenenza alla __________ “ (doc. 5).

Dal tenore letterale della stessa non si tratta, secondo quanto addotto

dall’attore, di un risarcimento “ … per la perdita economica su bonus

corrisposti negli ultimi cinque anni e causati dalle azioni di mobbing con

conseguente risarcimento danni a lui causati mediante versamento del suddetto

importo” (cfr. petizione punto no. 7). In replica, l’attore ha poi

precisato che i fr. 130'000.-- corrisposti “… con il nome di gratifica,

costituiscono un vero e proprio bonus/incentive. I danni materiali di circa fr.

11'800.-- notificati a __________ nelle lettere del 17.4.2007 (doc. U) e del

5.7.2007

(doc. V); il danno economico per la mancata attribuzione delle azioni __________,

comprovati dalla lettera del 12.12.2007 (doc. Z) e della risposta __________

del 14.12.2007 (doc. AA); il pregiudizio economico verso il futuro non erano

inclusi nella gratifica”. Sia che si tratti di gratifica (versata a

conclusione dell’attività presso la banca) o di una sorta di risarcimento, il

citato importo non può essere inglobato quale guadagno presumibilmente perso trattandosi,

in entrambi i casi, di compensi in denaro unici e non ripetibili.

In

conclusione, per quanto riguarda il 2009, ricordato che le spese di rappresentanza

sono da includere nel guadagno presumibilmente perso, il conteggio della

sovrassicurazione esposto dalla convenuta (cfr. risposta pag. 9) va rivisto

come segue:

Guadagno

annuo presumibilmente perso:

Stipendio

annuo fr. 151'000.--

Assegni

per figli fr. 6'000.--

Bonus

(media 2003-2007) fr. 16'600.--

Spese

di rappresentanza fr. 9'000. –

Totale fr.

182'600.--

di

cui 90% fr. 164’340.--

Redditi

computabili

Prestazioni

AI fr. 49'248.--

Prestazioni

LPP fr. 80'988.--

Prestazioni

__________ fr. 17'400.--

Prestazioni

a seguito della conversione del

capitale

Incentive fr. 2'338.-- Rendite

per figli fr.

40'490.--

Totale fr.

190'464.--

Sovrassicurazione

(190’464 – 164'340) fr. 26’121.--

Rendita

per figli ridotte (40'490 - 26’121) fr. 14’369.--

in

luogo dei fr. 6'266.-- riconosciuti e percepiti.

Luglio

2011.

2.6.5

Siccome dal

1° luglio 2011 l’attore non ha più diritto alla rendita per figlio sia in

ambito AI che LPP, la CV 1 ha proceduto ad un nuovo calcolo di

sovvraindennizzo. Per quel che concerne la determinazione del guadagno

presumibilmente perso, lo stipendio anno, confermato l’importo di fr.

151'000.-- riferito al 2009 (cfr. consid. 2.6.1), è stato correttamente

adeguato al 2011 e cifrato in fr. 152'320.--. Allo stipendio annuo vanno poi

aggiunti gli assegni per un solo figlio, i bonus (cfr. consid. 2.6.3) e le

spese di rappresentanza (cfr. consid. 2.6.2). Tenuto conto di un guadagno

presumibilmente perso di fr. 180'920.--, del limite di sovrassicurazione di fr.

162'828.--, dei redditi computabili di fr. 166'695.--, la rendita per figlio va

ridotta a fr. 23'126.--, cosi come risulta dal seguente specchietto di calcolo:

Guadagno

annuo presumibilmente perso:

Stipendio

annuo fr. 152'320.--

Assegni

per figlio fr. 3'000.--

Bonus

(media 2003-2007) fr. 16'600.--

Spese

di rappresentanza fr. 9'000.--

Totale fr.

180'920.--

di

cui 90% fr. 162’828.--

Redditi

computabili

Prestazioni

AI fr. 38’976.--

Prestazioni

LPP fr. 80'988.--

Prestazioni

__________ fr. 17'400.--

Prestazioni

a seguito della conversione del

capitale

Incentive fr. 2'338.--

Rendite

per figlio fr. 26’993.--

Totale fr.

166’695.--

Sovrassicurazione

(166'695 - 162’828) fr. 3’867.--

Rendita

per figlio ridotta (26’993 - 3’867) fr. 23'126.--

al posto

dei fr. 15'026.-- ricevuti dalla Fondazione.

2.7

L’attore,

facendo presente come il diritto alla rendita AI sia sorto il 1° dicembre 2007,

rileva di non aver percepito nel periodo dicembre 2007 - giugno 2009 le rendite

previdenziali, dovendo inoltre versare i relativi oneri contributivi (punto no.

8.

della petizione).

Occorre

ricordare che, ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPP, l’istituto di previdenza può

stabilire nelle sue disposizioni regolamentare che il diritto alla prestazioni

sia differito finanto che l’assicurato riscuote il salario completo. In questo

senso l’art. 5.3 del Regolamento, sia quello del 2006 che quello del 2009,

dispone che la rendita d’invalidità è corrisposta in caso di ininterrotta

incapacità al guadagno per la prima volta quando lo stipendio rispettivamente

l’indennità giornaliera sostitutiva si riducono o si estinguono, ed il grado

d’incapacità al guadagno è stato determinato. Ricordato come l’attore abbia

percepito il salario sino al 30 giugno 2009, non solo la convenuta ha

correttamente differito la rendita d’invalidità, ma ha anche dedotto i premi

previdenziali dovuti. In questo senso la richiesta di corresponsione delle

rendite arretrate ed anche degli oneri assicurativi versati in “eccesso” va disattesa

(cfr. petitum no. 1.2).

2.8

Con scritto

6.

giugno 2013, oltre ad allegare altra documentazione, l’attore ha notificato

gli ulteriori mezzi di prova che intende assumere:

"

(…)

- richiamo dall'Ufficio AI del Cantone Ticino dell'intero incarto

concernente l'attore e dello scambio di corrispondenza con l'attore relativa

all'applicazione dei Regolamenti e alle conseguenze della medesima;

- richiamo dalla convenuta dell'intero incarto concernente

l'attore e in particolare di tutti i certificati di previdenza dell'attore per

il periodo durante il quale il medesimo è stato affiliato;

- richiamo dal dr. med. __________, __________, dell'intera

cartella clinica concernente l'attore;

- richiamo

da __________ di tutto lo scambio di corrispondenza intervenuto con l’attore

durante il periodo in cui il medesimo è stato alle sue dipendenze;

- audizione quali testimoni dei signori __________, __________ e __________."

(doc. XXIII)

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o

indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio

permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un

apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi

fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure

probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere

altre prove (valutazione anticipata delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111.

e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Questo

Tribunale ritiene non necessaria l’assunzione dei suddetti mezzi di prova

volti, come si deduce dalle osservazioni 2 agosto 2013 dell’attore, a

comprovare le discriminazioni da lui subite in ambito lavorativo. Come già

fatto presente, questo aspetto non è rilevante per la determinazione del

guadagno presumibilmente perso. Ciò vale anche per la chiesta audizione dei

succitati testi, tutti collaboratori di __________.

2.9

In

conclusione, visto quanto sopra, le rendite (ridotte) per i due figli ammontano

complessivamente a fr. 14’369.-- all’anno con effetto dal 1° luglio 2009; dal

1° luglio 2011 la rendita (ridotta) per figlio corrisponde a fr. 23'126.--

all’anno. Ne consegue che la CV 1 è condannata a versare la differenza tra i

succitati importi e quanto già corrisposto.

2.10

L’attore ha

chiesto la corresponsione di interessi di mora.

Secondo

la giurisprudenza, in caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità

gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. STFA 31 luglio

1992.

per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia). In tal caso va applicato

il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468;

DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata,

si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse

dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono

prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134).

In casu,

non contenendo il Regolamento alcuna disposizione in merito agli interessi di

mora, può essere riconosciuto unicamente un interesse del 5%.

Per quel

che riguarda la decorrenza va applicato l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui

"

Il debitore in mora al pagamento di interessi o

alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli

interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via

esecutiva o mediante domanda giudiziale"

(cfr. DTF

119.

V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata).

Dagli

atti non risulta che l’attore abbia precedentemente promosso una procedura

esecutiva nei confronti della Fondazione convenuta. Di conseguenza gli

interessi di mora del 5% decorrono dal 1° febbraio 2013, data dell’inoltro

della petizione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolta ai

sensi dei considerandi.

§

AT 1 ha diritto a due rendite per figlio di complessivi fr. 14’369.--

all’anno con effetto dal 1° luglio 2009 e ad una rendita per figlio di fr.

23'126.-- all’anno con effetto dal 1° luglio 2011.

§§

La CV

1 è condannata a versare la differenza tra i succitati importi e quanto già corrisposto,

il tutto con interessi al 5% a partire dal 1° febbraio 2013.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CV 1 verserà a AT 1 fr. 1’500.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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