34.2013.8
Sovrassicurazione in ambito di rendita d'invalidità LPP. Guadagno presumibilmente perso. Il mobbing sostenuto dal salariato non è rilevante per la determinazione del reddito ipotetico. Le spese di rap
23 ottobre 2013Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
34.2013.8
Data decisione, Autorità:
23.10.2013, TCA
Titolo:
Sovrassicurazione in ambito di rendita d'invalidità LPP. Guadagno presumibilmente perso. Il mobbing sostenuto dal salariato non è rilevante per la determinazione del reddito ipotetico. Le spese di rappresentanza sono invece da includere
SOVRAINDENNIZZO
art. 34 let. a LPP
art. 24 cpv. 2 OPP 2
Raccomandata
Incarto n.
34.2013.8
BS/sc
Lugano
23 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2013
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato
nel 1954, dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 2009 è stato alle dipendenze di __________,
dapprima quale procuratore (1992) e poi quale procuratore principale (1994).
Dal 1° aprile 1997, con il grado di vicedirettore, egli ha svolto la funzione
di responsabile di gruppo operativo che forniva consulenza a società
informatiche (__________) e applicativa a banche-clienti di __________ e __________.
Il 1° gennaio 2001 egli è stato trasferito alla revisione interna (internal
audit) ed il 15 febbraio 2005 ai sistemi informatici (information system). Dal
mese di dicembre 2006 è stato assente sul posto di lavoro per malattia (cfr. petizione
punto no. 1).
Per il
tramite del datore di lavoro AT 1 era assicurato per la previdenza
professionale alla CV 1 (in seguito: CV 1).
1.2. Con
decisione 13 agosto 2009, preavvisata il 18 maggio 2009, l’Ufficio AI ha posto AT
1 al beneficio di una rendita intera dell’AI, con effetto dal 1° dicembre 2007,
e di due rendite completive per figli (doc. D).
1.3. Facendo
riferimento al progetto di decisione 18 maggio 2009 dell’Ufficio AI, con
lettera 1° luglio 2009 la CV 1 ha fra l’altro informato l’ex collaboratore del
versamento di una rendita d’invalidità LPP di fr. 6'749.-- mensili, erogabile
dal 1° luglio 2009, indicando anche le prestazioni a carattere sociale della __________
(doc. E). Nel successivo scritto 16 settembre 2009 la Fondazione ha confermato
gli importi erogati (doc. 6).
Ricevuto
il conteggio delle prestazioni riconosciute dall’Ufficio AI, con scritto 12
ottobre 2009 la CV 1 ha informato AT 1 che, essendo dato un caso di
sovrassicurazione, le rendite per figli saranno ridotte in modo da non superare
il 90% del guadagno presumibilmente perso. Dal calcolo allestito risulta che il
guadagno presumibilmente perso è stato quantificato in fr. 173'600.--, pari
alla somma dello stipendio annuo (fr. 151'000.--), degli assegni per figli (fr.
6'000.--) e della media dei bonus versati dal 2003 al 2007 (fr. 16'600.--), per
un limite di sovrassicurazione pari a fr. 156'240.-- e che le rendite per figli
sono state ridotte a fr. 6'266.-- (doc. F). Gli importi delle due rendite (ridotte)
per i figli __________ e __________, compresi i supplementi di età non inclusi
nel calcolo dei redditi computabili, sono stati in seguito confermati dalla
Fondazione con scritto 23 ottobre 2009 (cfr. doc. G).
1.4. Siccome al
1° luglio 2011 è terminato il diritto alla rendita per il figlio __________, la
CV 1 ha proceduto ad un nuovo calcolo della sovrassicurazione. Rispondendo alla
lettera 30 agosto 2011 di AT 1, con la quale contestava la determinazione del guadagno
presumibilmente perso – a sua detta cifrabile almeno a fr. 186'000.-- e di
conseguenza la riduzione per sovrassicurazione delle rendite per figli (doc.
84), con scritto 20 settembre 2011 la CV 1 ha confermato sia la
sovrassicurazione che la riduzione delle citate rendite. Il salario presumibilmente
perso, adeguato al 2011, è stato fissato a fr. 171'919,75 (fr. 152'319,75 di
salario annuo; fr. 3'000.-- di assegno per figlio; fr. 16'600.-- di bonus), con
limite della sovrassicurazione di fr. 154'727,80, per una rendita per figlio
ridotta a fr. 15'025,80.
Nei mesi
successivi è seguita una nutrita corrispondenza tra la AT 1 – dapprima
personalmente (cfr. doc. 72-78) ed in seguito tramite il suo legale (cfr. doc.
17-24) – e la CV 1 incentrata prevalentemente sulle modalità di calcolo del
guadagno presumibilmente perso. In particolare, con lettera 29 agosto 2012 la CV
1, confermato il conteggio della sovrassicurazione di cui allo scritto 20
settembre 2011, ha dichiarato di essere disposta ad aggiungere al calcolo del
guadagno presumibilmente perso anche le spese di rappresentanza in modo che lo
stesso ammonti a fr. 180'919,75 (doc. I).
Con
scritto 14 settembre 2012 AT 1 ha dichiarato di non essere d’accordo con la
proposta, preannunciando l’avvio di una procedura giudiziaria (doc. 17).
1.5. Con la
presente petizione AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto:
"
(…)
1.1. La
CV 1 è condannata a versare al signor AT 1 un importo di fr. 86'411.30 oltre
interessi al 5% dal 1. febbraio 2013, a valere quali rendite arretrate (fr.
68'456.-- dal 1. luglio 2009 al 30 giugno 2011; fr. 11'970.20 dal 1. luglio
2011 al 30 giugno 2012 e fr. 5'985.10 dal 1. luglio 2012 al 31 dicembre 2012)
ed un importo globale annuo di fr. 136'194.20.-- in luogo degli attuali fr. 124'244 a valere quali rendite d'invalidità a decorrere dal 1. gennaio 2013, oltre interessi al 5%
dal 1. febbraio 2013.
1.2. La
CV 1 è condannata a versare al signor AT 1 un importo di fr. 19'552.-- oltre
interessi al 50% dal 1° febbraio 2013 a valere quale differenza retributiva per
il periodo da dicembre 2007 a giugno 2009, e fr. 60'192.65 oltre interessi al 5%
dal 1. febbraio 2013, a valere quale rimborso dei contributi versati in eccesso
per il periodo dal mese di dicembre 2007 al mese di giugno 2009.
1.3. In
via subordinata si chiede che alla CV 1 venga fatto ordine di applicare le
disposizioni del Regolamento 2009 con le conseguenze indicate nei considerandi
del presente allegato." (doc. I)
In
sostanza, egli contesta la determinazione del guadagno presumibilmente perso,
che secondo i suoi calcoli ammonta complessivamente a fr. 221'913.--, ritenendo
pertanto non giustificata la riduzione delle rendite per figli, di cui ora
chiede, in via retroattiva, la differenza tra le prestazioni di diritto e
quelle ridotte e che in futuro le stesse non vengano ridotte. Rileva che senza
– a sua detta – le chiare ed evidenti discriminazioni attuate nei suoi
confronti da parte del datore di lavoro egli avrebbe percepito un salario
maggiore di quello indicato nel conteggio di sovrassicurazione. Sostiene inoltre
che nel periodo dicembre 2007 – giugno 2009 non ha ricevuto alcuna prestazione
assicurativa, dovendo per questo motivo versare dei contributi previdenziali in
eccesso, di cui egli ora chiede il rimborso. Delle singole motivazioni verrà
detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.6. Con la
risposta di causa la CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, postula invece la
reiezione della petizione. Contestando gli addebiti mossi dall’attore nei
confronti della banca, la convenuta conferma il calcolo del guadagno
presumibilmente perso, nonché la riduzione delle rendite per figli. Essa rileva
inoltre che nel periodo dicembre 2007- giugno 2009 il versamento della rendita
è stato differito avendo l’attore continuato a ricevere un salario sul quale
sono stati regolarmente prelevati i dovuti contributi. Delle singole risposte
alle censure sollevate dall’attore verrà detto, se necessario, nei considerandi
di diritto.
1.7. Il 29 aprile
2013 l’attore ha replicato (XV) ed il 22 maggio 2013 parte convenuta ha
duplicato (XIX).
Il 6
giugno 2013 l’attore ha notificato i mezzi di prova da assumere (XXIII), mentre
con scritto 18 giugno 2013 la Fondazione convenuta ha inoltrato le proprie
osservazioni alla richiesta probatoria di controparte (XXVI).
1.8. Su richiesta
del TCA, l’Ufficio AI ha trasmesso gli atti relativi all’attore (VII). Le parti
hanno avuto modo di prenderne conoscenza, presentando al riguardo le loro prese
di posizione (XXVIII, XXXII, XXXIV).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel
domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale
l’assicurato fu assunto.
Pacifica nel
caso in esame è la competenza materiale, trattandosi infatti di una
controversia tra un assicuratore LPP ed avente diritto riguardante il
versamento di prestazioni d’invalidità previdenziali ridotte (cfr. DTF 127 V 35
consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti). Altrettanto pacifica è la
competenza territoriale di questo TCA, avendo la CV 1 sede nel Cantone Ticino.
L’attore
sembra ipotizzare l’esistenza di pretese nei confronti dell’ex datore di lavoro
per il mancato versamento di bonus/incentive per il periodo dicembre 2007 – 30
giugno 2009, per la non corresponsione di determinati importi al __________ e
nei confronti di quest’ultima per il non accreditamento di contributi di vecchiaia
(cfr. petizione punto no. 8), senza tuttavia manifestare, né nel petitum che
nelle motivazioni della petizione, la volontà di convenire in giudizio le
suddette entità giuridiche, ben distinte dalla CV 1 qui convenuta. Oggetto
della presente procedura è pertanto unicamente la questione a sapere se nei
confronti della CV 1 l’attore può rivendicare il versamento di prestazioni
superiori a quelle riconosciute.
nel
merito
2.2. Nel caso in
esame l’attore contesta il calcolo della sovrassicurazione operato dall’istituto
previdenziale convenuto che ha portato alla riduzione delle rendite per figli, più
precisamente la determinazione del guadagno presumibilmente perso. Non
contestati sono i redditi computabili.
2.3. L’art. 34a
LPP, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003 (corrispondente al vecchio art.
34 LPP [cfr. DTF 131 V 78] e rimasto invariato a seguito della prima revisione
della LPP, entrata in vigore il 1° gennaio 2005) stabilisce che il Consiglio
federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell’assicurato o
dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni (art. 34a LPP cpv. 1).
Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni
analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’art. 66 cpv. 2 LPGA. Le
prestazioni non possono inoltre essere ridotte se l’assicurazione militare
versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali
insufficienti giusta l’art. 54 LAM (art. 34a LPP cpv. 2).
Secondo
l’art. 66 cpv. 1 LPGA, le rendite e le indennità in capitale delle varie
assicurazioni sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le
rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della
singola legge interessata e nel seguente ordine (cpv. 2): dall’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicurazione per l’invalidità
(lett. a), dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli
infortuni (lett. b); dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità secondo la LPP (lett. c).
In base
alla delega di cui all’art. 34a cpv. 1 LPP, l’Esecutivo federale ha promulgato
l’art. 24 OPP 2 che, nella versione del 1° gennaio 2005, ha il seguente tenore (sottolineature del redattore):
"
1L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti
o quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi
conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso
dall’assicurato.
2Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo
affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell’evento
danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di
trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti
di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi
invalidi, delle indennità per menomazioni dell’integrità e di prestazioni
analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell’attività lucrativa o il reddito
sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da
beneficiari di prestazioni d’invalidità.
3I redditi dei vedovi e degli orfani sono conteggiati insieme.
4L’avente diritto deve fornire all’istituto di previdenza
informazioni su tutti i redditi conteggiabili.
5L’istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e
l’estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si
modifica in modo importante."
L’entrata
in vigore della LPGA (1° gennaio 2003) e della prima revisione della LPP (1°
gennaio 2005) non hanno determinato alcuna modifica della situazione giuridica
per quanto concerne la regolamentazione del sovraindennizzo (DTF 130 V 78),
motivo per cui si può far riferimento alla giurisprudenza resa
antecedentemente.
In tal
senso va fatto presente che l'art. 24 cpv. 1 OPP 2 é stato dichiarato conforme
alla legge dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) (DTF 123 V 210, DTF 122 V 314 s.
consid. 6b).
2.4. Nell’ambito
della previdenza professionale più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi
di adottare, per quanto concerne la sovrassicurazione, una soluzione differente
da quella prevista all’art. 24 OPP 2 (art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 128 V 248 consid.
3b con riferimenti; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2009, ad art.
24 BVV 2, n. 2, pag. 320), ma devono rispettare i principi
costituzionali basilari (parità di trattamento, divieto di arbitrio e
proporzionalità; DTF 132 V 149 consid. 5.2.4). Se le
norme regolamentari sono più severe delle disposizioni legali, la
sovrassicurazione si applica solo alla prestazione più estesa ed in quel caso è
necessario procedere ad un calcolo separato e comparativo del sovrindennizzo.
Qualora la prestazione ridotta calcolata secondo il regolamento dovesse
risultare inferiore a quella determinata secondo le disposizioni di legge,
l’assicurato ha comunque diritto a quella della previdenza obbligatoria, in
caso contrario gli viene versata la prestazione regolamentare (SVR 2000 BVG no.
6 pag. 31s; cfr. anche STFA B 74/03 del 29 marzo 2003, consid. 3.3.3 in fine, dove
è stato applicato tale principio non solo alle rendite ma anche in caso di
versamento in capitale in luogo della rendita).
Al
riguardo va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 6 LPP, la seconda parte
della relativa legge contiene delle disposizioni minime con cui il legislatore
ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo (cfr. art. 40 cpv. 2 cifra
1- 25 LPP).
Nel caso
in esame, l’art. 3.2 cifra 2 del Regolamento della CV 1, sia nel tenore valido
dal 1° gennaio 2006 che quello dal 1° gennaio 2009, concernente il
coordinamento con le prestazioni di terzi prevede:
"
1Le prestazioni d’invalidità e per superstiti sono ridotte se,
aggiunte ad altri redditi computabili, esse superano il 90% del guadagno
presumibilmente perso dalla persona assicurata. Quali redditi computabili si
considerano:
a) le rendite e le prestazioni in capitale di assicurazioni sociali
e istituzioni di previdenza svizzere ed estere, ad eccezione degli assegni per
grandi invalidi, delle indennità per menomazione dell’integrità e di
prestazioni analoghe;
b) le prestazioni della LAINF e della LAM;
c) per i beneficiari di prestazioni d’invalidità viene inoltre
computato il reddito sostituivo conseguiti o che può presumibilmente essere
ancora eseguiti. Per la determinazione del reddito che può presumibilmente
essere ancora conseguito si fa riferimento al reddito da invalido secondo la
decisione AI."
Per
quanto concerne la versione del Regolamento applicabile, da un lato rettamente
le parti evidenziano che fa stato il Regolamento valido al momento in cui è
sorto il diritto alla rendita d’invalidità (in concreto: dicembre 2007)
indipendentemente dal fatto che, come nel caso in esame, la prestazione
previdenziale è stata differita (in casu sino al giugno 2009) avendo l’assicurato,
nonostante la malattia, continuato a percepire il salario (cfr. STCA 34.2007.42
del 28 gennaio 2008 consid. 2.3 con riferimenti di dottrina e giurisprudenza),
dall’altro determinante è il momento (in casu: luglio 2009 e novembre 2011) in
cui si pone la questione della sovrassicurazione (cfr. STCA 34.2010.55 consid.
2.7 con riferimenti). Sia come sia, come detto, la regolamentazione sulla sovrassicurazione
prevista dal Regolamento 2006 è rimasta invariata nel successivo Regolamento
2009.
2.5. L’attore
contesta il “guadagno presumibilmente perso” preso in considerazione dalla CV 1.
Secondo
la giurisprudenza federale, con “guadagno presumibilmente perso” di cui
all’art. 24 cpv. 1 OPP 2, si deve in particolare intendere, conformemente al
senso letterale dell’ordinanza, il salario ipotetico che l’assicurato avrebbe
potuto realizzare senza l’invalidità, nell’istante in cui si pone la questione
del sovrindennizzo (DTF 137 V 27 consid. 5.2.3.1 con riferimenti; STF 34/2011
del 3 maggio 2011 consid. 4.1 con riferimenti). Tale guadagno non corrisponde
forzatamente al guadagno assicurato o al reddito effettivamente ottenuto prima
della realizzazione dell’evento assicurato e non è sottoposto ad alcun limite
verso l’alto (DTF 126 V 471 consid. 4a; cfr. anche Vetter-Schreiber, op.
cit., n. 7, pag. 321).
Per
stabilire il reddito presumibilmente perso si parte dall’ultimo guadagno
percepito prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto di tutte
le modifiche concernenti il reddito (il rincaro, l’aumento reale dei salari
[Reallohnerhöhung], avanzamenti professionali ecc.) che verosimilmente
sarebbero occorse senza l’invalidità (DTF 137 V 27
consid. 5.2.3.1 con riferimenti di giurisprudenza e
dottrina; cfr. anche STF 9C_434/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 2.1,
9C_34/2011 del 3 maggio 2011 consid. 4.1).
Se per
l’adeguamento del reddito ipotetico al rincaro non può essere fatto riferimento
alle indicazioni dell’ex datore di lavoro o nemmeno ai dati del settore
interessato, l’utilizzo dell’indice nazionale dei prezzi al consumo risulta
essere una valida alternativa (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24
BVV 2, n. 8, pag. 322).
Secondo
Vetter-Schreiber, per determinare l’ipotetico aumento reale del salario posso
essere utili informazioni dell’ex datore di lavoro riguardo all’evoluzione dei
salari, eventualmente combinati con la visione di attestati di lavoro, dati
salariali ed eventualmente contratti collettivi. Occorre tuttavia tenere conto
che in caso di malattia l’evoluzione del salario può essere fortemente frenata,
che nella prassi generalmente nei confronti dell’invalido l’ex datore di lavoro
fornisce una previsione piuttosto favorevole oppure in passato il collaboratore
parzialmente incapace al lavoro ha beneficiato di una remunerazione non
corrispondente alle condizioni concrete. Secondariamente, può essere utile l’indicazione
fornita dall’ex datore di lavoro sulla passata l’evoluzione salariale di tutti
Fatti
i collaboratori. Possono essere infine utili dati statistici regionale
sull’evoluzione dei redditi del settore interessato oppure prognosi sulla
futura evoluzione salariale nel settore in discussione (Vetter-Schreiber,
op. cit., ad art. 24 BVV 2, n. 11, pag. 323).
Va qui
precisato che le tabelle salariali dell’Ufficio federale di statistica non sono
applicabili nella misura in cui vigeva un consolidato e stabile rapporto di
lavoro (STF 9C_434/2012 citata, consid. 2.4; SZS 2013 pag. 84).
Nel
reddito presumibilmente perso può essere tenuto conto anche degli eventuali
avanzamenti professionali solo se vi sono concreti indizi, quali corsi di perfezionamento
iniziati oppure accordi di riqualificazione professionale da parte del datore
di lavoro (cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., n. 12, pag. 349; vedi Hürzeler in Schneider/Geiser/Gächter,
(éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 34a, n. 19, pag. 490 e Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, op. cit., marg. 862, pag.
321).
Del
resto, nell’assicurazione contro l’invalidità, nell’ambito della valutazione
del reddito da valido, eventuali sviluppi o avanzamenti professionali possono
essere presi in considerazione a condizione che la loro realizzazione appaia
altamente probabile e quindi nella misura in cui l'assicurato dimostri una
probabile ascesa professionale sulla base di indizi concreti e provi che egli
avrebbe effettivamente conseguito un reddito più elevato se non fosse divenuto
invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o probabilità teoriche non bastano
in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento professionale, in relazione
al quale è necessario che l'assicurato dimostri di aver intrapreso passi
concreti (Pratique VSI 1998 pag. 174-175 = SVR 1998 IV nr. 5 pag. 5a; RAMI 1993
U Nr. 168; DTF 96 V 29; in ambito previdenziale vedi anche la giurisprudenza
citata da Vetter-Schreiber, op. cit., n. 12, pag. 349). Degli indizi concreti
in favore di un’evoluzione della carriera professionale esistono, ad esempio,
quando è ravvisabile, da parte del datore di lavoro, una tale prospettiva di
avanzamento oppure quando egli ha fornito delle garanzie in tal senso.
L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi già manifestata
attraverso dei passi concreti, quale la frequentazione di corsi, l’inizio di
studi o l’avere sostenuto degli esami (DTF 96 V 29; RAMI 1993 U168 consid. 3b;
STFA I 419/95 del 19 settembre 1996, M 8/01 del 4 settembre 2002).
Al
reddito ipotetico vanno di principio aggiunti, secondo la giurisprudenza, gli
assegni familiari che l’assicurato avrebbe percepito se non fosse divenuto
invalido (in DTF 123 V 203 consid. 6c l’Alta Corte ha lasciato aperta la
questione se computare anche gli assegni per figli; critica: Vetter-Schreiber,
op. cit., pag. 324; a favore Hürzler, op. cit., ad art. 34a, n. 16, pag.
489, con riferimento a Kieser, come pure STCA 34.1998.51 del
31 luglio 2000 consid. 2.10, 34.1999.20 del 24 luglio 2000 consid. 2.13,
34.1997.45 del 21 agosto 1998. consid. 2.13, 34.1997.58 del 30 settembre 1998
consid. 2.7).
2.6. Nel concreto,
oggetto di verifica sono i conteggi della sovrassicurazione inerente la situazione
presente nel luglio 2009 (inzio dell’erogazione della rendita d’invalidità LPP)
e nel luglio 2011 (la soppressione della rendita per il figlio __________
costituisce una modifica sostanziale ex art. 24 cpv. 5 OPP 2, disposizione che
autorizza l’istituto di previdenza a rivedere il calcolo della
sovrassicurazione; cfr. al riguardo DTF 9C_865/2008 del 30 dicembre 2008 consid.
2.3) sulla base dei quali la Fondazione convenuta ha ridotto le rendite per
figli di cui ora l’attore chiede il versamento integrale.
Luglio
2009
2.6.1. Salario
ipotetico
Per
quanto riguarda il salario annuo ipotetico, la CV 1 lo ha fissato a fr.
151'000.--, corrispondente all’ultimo salario percepito prima dell’erogazione
della prestazione d’invalidità previdenziale, dato salariale che, come si
evince dal questionario per il datore di lavoro compilato dalla __________ il
15 gennaio 2008 per conto dell’Ufficio AI, è rimasto invariato dal 1° gennaio
2001 (atti AI doc. 11/9). La convenuta ha poi aggiunto fr. 16'000.-- quale
media dei bonus per gli anni 2002 – 2006 e gli assegni familiari per i due
figli per complessivi fr. 6'000.--. Il totale del guadagno presumibilmente
perso è stato pertanto determinato in fr. 173'000.--.
Per
contro, l’attore ha quantificato come segue il guadagno presumibilmente perso:
"
(…)
In concreto l'attualizzazione dei redditi AVS
conseguiti dall'attore va effettuata in base alla Tabella TI.93 relativa
all'indice dei salari nominali, attività finanziarie.
L'attuazione dei salari AVS dell'attore al 2009
risulta dalla Tabella allegata. In sostanza i salari conseguiti dal 1993 al
2006 sono stati attualizzati al 2009 sulla base dell'indice 135.6639.
In seguito sono state effettuate le medie sui
periodi quinquennali dal 1998 al 2006.
A mente dell'attore per il calcolo del
sovraindennizzo nel suo caso può essere considerata la media quinquennale per
il periodo dal 2001 al 2005, anno antecedente la certificazione medica della
malattia. Quale guadagno presumibilmente perso, al quale vanno aggiunte le spese
di rappresentanza (retribuzione non soggetta all'AVS) pari a fr. 9'000.-- annui
e gli assegni per i figli pari a fr. 6'000.-- annui, corrisponde all'importo di
fr. 206'913.--. L'importo complessivo del guadagno presumibilmente perso o
meglio del reddito del dipendente senza invalidità è dunque pari a complessivi
fr. 221'913.00. Il limite del sovra indennizzo applicabile all'attore va
pertanto stabilito in complessivi fr. 199'721.70. Ciò significa che in concreto
non vi è alcun sovra indennizzo e soprattutto non vi è la possibilità di alcuna
riduzione delle rendite versate all'attore. (…)" (doc. I, punto 5)
Orbene, secondo
questa Corte le succitate modalità di calcolo proposte dall’attore non posso
essere condivise. In primo luogo perché, come rettamente evidenziato nella
risposta di causa, il reddito ipotetico non può essere tout court parificato al
reddito AVS (lo stesso vale anche per quanto riguarda il guadagno assicurato
LAINF; Hürzeler, op. cit., ad art. 34a, n. 13, pag. 487). Va poi
rilevato che il salario determinante AVS (art. 5 cpv. 2 LAVS) comprende sia la
parte fissa del salario che quella variabile, come pure i bonus, motivo per cui
quanto registrato nel conto individuale non può essere preso come base di
calcolo dello stipendio annuo. Inoltre, non si vede il motivo
di attualizzare al 2009 i salari dal 1993 al 2006 all’indice statistico dei
salari nominali e di prendere, in seguito, la media quinquennale dal 2001 al 2005,
anno, quest’ultimo, precedente l’insorgenza del danno alla salute (conformemente
alla decisione AI, l’inizio del termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
è stato fatto decorrere dal dicembre 2006). Sino al 30 giugno 2009 l’attore,
nonostante la sua assenza dal lavoro per malattia dal 15 dicembre 2006 (cfr.
petizione punto no. 1), ha continuato a ricevere lo stesso stipendio che
percepiva, vale a dire fr. 151'000.-- e quindi non è stato necessario adeguare
il salario ai valori nominali, come invece la convenuta ha fatto per il secondo
calcolo di sovvraindennizzo relativo al luglio 2011.
L’attore evidenzia
come in ambito AI il reddito da valido (2010) sia stato cifrato in fr. 171’551
(cfr. doc. AI 75/5).
Occorre
ricordare che, secondo la giurisprudenza, pur esistendo un certo parallelismo
tra guadagno effettivamente perso e reddito da invalido AI, da parte degli
istituti di previdenza non vi è tuttavia un vincolo alla determinazione di
quest’ultimo (Vetter-Schreiber, op. cit., nr. 7 pag. 312 con citazioni
giurisprudenziali; Hürzler, op. cit., ad art. 34a, nr. 14 pag. 487). Nel caso
concreto, come già detto, dagli atti AI risulta che l’amministrazione ha preso in
considerazione un salario base di fr. 151'000.-- (stato 2001) aggiornandolo annualmente
fino al 2010 sulla base dell’indice nazionale dei prezzi, nonostante, come
visto precedentemente, l’assicurato non abbia beneficiato di un adeguamento
salariale.
L’attore ritiene
inoltre che “senza le chiare ed evidenti discriminazioni attuate nei suoi
confronti e la conseguente malattia invalidante, il suo guadagno sarebbe stato
persino superiore a quanto indicato nei considerandi precedenti” (petizione
pag. 5). Al riguardo, egli ha prodotto numerosa documentazione, tra cui due
classificatori relativi alle audizioni interne svolte dal 2001 al 2006. A prescindere dal fatto che l’attore non ha quantificato l’ipotetico guadagno superiore, non è
comunque questa la giusta sede per eventuali rivendicazioni salariali o indennità
di sorta a seguito dell’asserito mobbing/bossing che avrebbe subito sul posto
di lavoro, come pure per la “ricostruzione” di un ipotetico salario senza le sostenute
discriminazioni salariali. Determinante è che agli atti non vi sono concreti indizi
in favore di un’evoluzione della carriera professionale (come detto, ad esempio,
frequentazione di corsi d’avanzamento, inizio di studi ecc.), carriera che è
terminata con la qualifica di vice-direttore.
2.6.2. Spese di
rappresentanza
Per quel
che concerne le spese di rappresentanza, quantificate in fr. 9'000.--, in
effetti nel citato scritto 29 agosto 2012 (cfr. consid. 1.4.) la convenuta le
aveva riconosciute portando lo stipendio presumibilmente perso dai precedenti
fr. 171’919,75 (conteggio 20 settembre 2011; cfr. consid. 1.4) a fr. 180'919,75,
chiedendo inoltre all’attore di dare un accordo definitivo sulla proposta di
calcolo del guadagno presumibilmente perso (doc. I). Non avendo ricevuto alcun
assenso, la convenuta ha pertanto confermato il suo calcolo senza includere le
spese di rappresentanza. Certo che, come rilevato in sede di risposta, non
essendo l’attore più tenuto ad assolvere obblighi contrattuali, egli non maturava
questo genere di rimborso spese. Tuttavia, qualora l’attore, senza il danno
alla salute, avesse continuato la sua attività presso __________, avrebbe avuto
diritto a tale indennità per rappresentanza. Siccome dal 1999 l’ammontare è
stato fissato in fr. 9'000.-- (cfr. doc. N), tale importo va aggiunto al
salario di base.
2.6.3. Assegni familiari
Pacifica
è l’aggiunta degli assegni familiari per i due figli dell’attore, pari a complessivi
fr. 6'000.--.
2.6.4. Bonus
Partendo
da un salario fisso di fr. 151'000.--, di fr. 9'000.- di indennità per spese di
rappresentanza e fr. 6'000.-- (3'000. -- dal luglio 2011) di assegni per figli,
l’attore sostiene inoltre che vada aggiunta, per il calcolo del guadagno
presumibilmente perso, anche la media dei bonus versati dal 2003 al 2009
(recte: 2007) di fr. 42'600.--, comprendente anche la gratifica di fr. 130'000.--
versata nel 2009), per giungere ad un importo di fr. 208'600 (luglio 2009)
rispettivamente di fr. 205'600 (luglio 2011), così come si deduce dalla
seguente tabella:
luglio 2009
a giugno 2011
Da luglio 2011
Stipendio
fisso AVS
151.000
151.000
Spese
di rappresentanza
9.000
9.000
Assegni
familiari
6.000
3.000
incentive
Bonus
2003
25,000
Bonus
2004
24,000
Bonus
2005
10,000
Bonus
2006
12,000
42’600
42’600
Bonus
2007
12,000
Gratifica
2009
130,000
Considerandi
Totale
incentive
213.
000.
151,000
Totale
208,600
205,600
(doc. N)
La convenuta
invece ha riconosciuto i bonus, erogati l’anno successivo all’anno di diritto, tenendo
conto della media del quinquennio 2002 - 2006 di fr. 16'600.-- (fr. 25'000.--
riferiti al 2002, fr. 24'000.-- al 2003, fr. 10'000.-- al 2004, fr. 12'000.-- al
2005.
e 2006; cfr. doc. 4), contestando invece l’inclusione della gratifica.
In sede
di replica l’attore ha poi contestato che, come sostenuto dalla convenuta, dal
2005.
i bonus versati dalla __________ sarebbero stati ridotti in maniera importante,
sostenendo come nel 2007 un vicedirettore della stessa banca (di cui è stato
fatto il nome) abbia ricevuto nel 2007 un bonus di fr. 120'000.-- e che “dal
2009.
la base assicurativa dello stipendio variabile di un Vice Direttore è
passata da CHF 20'000.-- a CHF 30'000.-- (vedi Regolamento 2009 del “Piano
Complementare” e precedente “Regolamento dell’Assicurazione Incentive)…” (replica
pag. 5).
Ora, dal
succitato specchietto non risulta che prima del 2009 l’attore abbia ricevuto
dei bonus rispettivamente potesse beneficiare di una “base assicurativa
dello stipendio variabile” di almeno fr. 20'000.-- (eccezion fatta per il
2003.
ed il 2004), motivo per cui, come parrebbe di capire, non è assodato che
successivamente la base di calcolo sarebbe aumentata a
fr. 30'000.--.
Non va inoltre dimenticato che al datore di lavoro spettava un potere di
apprezzamento nella determinazione dei bonus, al quale questa Corte non può
sostituirsi. Se l’attore riteneva di non aver ricevuto negli anni passati un
bonus adeguato, analogamente a quanto già detto in precedenza, a lui spettava
di adire le competenti istanze civili.
In
conclusione, fare riferimento alla media dei bonus effettivamente versati
corrisponde più alla realtà delle cose, tenuto del resto conto, come esposto
sopra, dell’assenza di indizi di un avanzamento professionale giustificante l’eventuale
maggiorazione di detti bonus.
Infine,
contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, non sono da includere nel
calcolo della media dei bonus anche i fr. 130'000.-- di gratifica speciale.
Innanzitutto dallo scritto 2 settembre 2009 della direzione __________ risulta
che la speciale gratifica di fr. 130'000.-- è da ritenere quale “… tangibile
segno di apprezzamento e di ringraziamento per l’attività svolta e per
l’impegno dimostrato negli anni di appartenenza alla __________ “ (doc. 5).
Dal tenore letterale della stessa non si tratta, secondo quanto addotto
dall’attore, di un risarcimento “ … per la perdita economica su bonus
corrisposti negli ultimi cinque anni e causati dalle azioni di mobbing con
conseguente risarcimento danni a lui causati mediante versamento del suddetto
importo” (cfr. petizione punto no. 7). In replica, l’attore ha poi
precisato che i fr. 130'000.-- corrisposti “… con il nome di gratifica,
costituiscono un vero e proprio bonus/incentive. I danni materiali di circa fr.
11'800.-- notificati a __________ nelle lettere del 17.4.2007 (doc. U) e del
5.7.2007
(doc. V); il danno economico per la mancata attribuzione delle azioni __________,
comprovati dalla lettera del 12.12.2007 (doc. Z) e della risposta __________
del 14.12.2007 (doc. AA); il pregiudizio economico verso il futuro non erano
inclusi nella gratifica”. Sia che si tratti di gratifica (versata a
conclusione dell’attività presso la banca) o di una sorta di risarcimento, il
citato importo non può essere inglobato quale guadagno presumibilmente perso trattandosi,
in entrambi i casi, di compensi in denaro unici e non ripetibili.
In
conclusione, per quanto riguarda il 2009, ricordato che le spese di rappresentanza
sono da includere nel guadagno presumibilmente perso, il conteggio della
sovrassicurazione esposto dalla convenuta (cfr. risposta pag. 9) va rivisto
come segue:
Guadagno
annuo presumibilmente perso:
Stipendio
annuo fr. 151'000.--
Assegni
per figli fr. 6'000.--
Bonus
(media 2003-2007) fr. 16'600.--
Spese
di rappresentanza fr. 9'000. –
Totale fr.
182'600.--
di
cui 90% fr. 164’340.--
Redditi
computabili
Prestazioni
AI fr. 49'248.--
Prestazioni
LPP fr. 80'988.--
Prestazioni
__________ fr. 17'400.--
Prestazioni
a seguito della conversione del
capitale
Incentive fr. 2'338.-- Rendite
per figli fr.
40'490.--
Totale fr.
190'464.--
Sovrassicurazione
(190’464 – 164'340) fr. 26’121.--
Rendita
per figli ridotte (40'490 - 26’121) fr. 14’369.--
in
luogo dei fr. 6'266.-- riconosciuti e percepiti.
Luglio
2011.
2.6.5
Siccome dal
1° luglio 2011 l’attore non ha più diritto alla rendita per figlio sia in
ambito AI che LPP, la CV 1 ha proceduto ad un nuovo calcolo di
sovvraindennizzo. Per quel che concerne la determinazione del guadagno
presumibilmente perso, lo stipendio anno, confermato l’importo di fr.
151'000.-- riferito al 2009 (cfr. consid. 2.6.1), è stato correttamente
adeguato al 2011 e cifrato in fr. 152'320.--. Allo stipendio annuo vanno poi
aggiunti gli assegni per un solo figlio, i bonus (cfr. consid. 2.6.3) e le
spese di rappresentanza (cfr. consid. 2.6.2). Tenuto conto di un guadagno
presumibilmente perso di fr. 180'920.--, del limite di sovrassicurazione di fr.
162'828.--, dei redditi computabili di fr. 166'695.--, la rendita per figlio va
ridotta a fr. 23'126.--, cosi come risulta dal seguente specchietto di calcolo:
Guadagno
annuo presumibilmente perso:
Stipendio
annuo fr. 152'320.--
Assegni
per figlio fr. 3'000.--
Bonus
(media 2003-2007) fr. 16'600.--
Spese
di rappresentanza fr. 9'000.--
Totale fr.
180'920.--
di
cui 90% fr. 162’828.--
Redditi
computabili
Prestazioni
AI fr. 38’976.--
Prestazioni
LPP fr. 80'988.--
Prestazioni
__________ fr. 17'400.--
Prestazioni
a seguito della conversione del
capitale
Incentive fr. 2'338.--
Rendite
per figlio fr. 26’993.--
Totale fr.
166’695.--
Sovrassicurazione
(166'695 - 162’828) fr. 3’867.--
Rendita
per figlio ridotta (26’993 - 3’867) fr. 23'126.--
al posto
dei fr. 15'026.-- ricevuti dalla Fondazione.
2.7
L’attore,
facendo presente come il diritto alla rendita AI sia sorto il 1° dicembre 2007,
rileva di non aver percepito nel periodo dicembre 2007 - giugno 2009 le rendite
previdenziali, dovendo inoltre versare i relativi oneri contributivi (punto no.
8.
della petizione).
Occorre
ricordare che, ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPP, l’istituto di previdenza può
stabilire nelle sue disposizioni regolamentare che il diritto alla prestazioni
sia differito finanto che l’assicurato riscuote il salario completo. In questo
senso l’art. 5.3 del Regolamento, sia quello del 2006 che quello del 2009,
dispone che la rendita d’invalidità è corrisposta in caso di ininterrotta
incapacità al guadagno per la prima volta quando lo stipendio rispettivamente
l’indennità giornaliera sostitutiva si riducono o si estinguono, ed il grado
d’incapacità al guadagno è stato determinato. Ricordato come l’attore abbia
percepito il salario sino al 30 giugno 2009, non solo la convenuta ha
correttamente differito la rendita d’invalidità, ma ha anche dedotto i premi
previdenziali dovuti. In questo senso la richiesta di corresponsione delle
rendite arretrate ed anche degli oneri assicurativi versati in “eccesso” va disattesa
(cfr. petitum no. 1.2).
2.8
Con scritto
6.
giugno 2013, oltre ad allegare altra documentazione, l’attore ha notificato
gli ulteriori mezzi di prova che intende assumere:
"
(…)
- richiamo dall'Ufficio AI del Cantone Ticino dell'intero incarto
concernente l'attore e dello scambio di corrispondenza con l'attore relativa
all'applicazione dei Regolamenti e alle conseguenze della medesima;
- richiamo dalla convenuta dell'intero incarto concernente
l'attore e in particolare di tutti i certificati di previdenza dell'attore per
il periodo durante il quale il medesimo è stato affiliato;
- richiamo dal dr. med. __________, __________, dell'intera
cartella clinica concernente l'attore;
- richiamo
da __________ di tutto lo scambio di corrispondenza intervenuto con l’attore
durante il periodo in cui il medesimo è stato alle sue dipendenze;
- audizione quali testimoni dei signori __________, __________ e __________."
(doc. XXIII)
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per
l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse
soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono
inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già
chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla
fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o
indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio
permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un
apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi
fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure
probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (valutazione anticipata delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.
111.
e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste
una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
Questo
Tribunale ritiene non necessaria l’assunzione dei suddetti mezzi di prova
volti, come si deduce dalle osservazioni 2 agosto 2013 dell’attore, a
comprovare le discriminazioni da lui subite in ambito lavorativo. Come già
fatto presente, questo aspetto non è rilevante per la determinazione del
guadagno presumibilmente perso. Ciò vale anche per la chiesta audizione dei
succitati testi, tutti collaboratori di __________.
2.9
In
conclusione, visto quanto sopra, le rendite (ridotte) per i due figli ammontano
complessivamente a fr. 14’369.-- all’anno con effetto dal 1° luglio 2009; dal
1° luglio 2011 la rendita (ridotta) per figlio corrisponde a fr. 23'126.--
all’anno. Ne consegue che la CV 1 è condannata a versare la differenza tra i
succitati importi e quanto già corrisposto.
2.10
L’attore ha
chiesto la corresponsione di interessi di mora.
Secondo
la giurisprudenza, in caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità
gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. STFA 31 luglio
1992.
per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia). In tal caso va applicato
il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468;
DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata,
si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse
dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono
prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134).
In casu,
non contenendo il Regolamento alcuna disposizione in merito agli interessi di
mora, può essere riconosciuto unicamente un interesse del 5%.
Per quel
che riguarda la decorrenza va applicato l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui
"
Il debitore in mora al pagamento di interessi o
alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli
interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via
esecutiva o mediante domanda giudiziale"
(cfr. DTF
119.
V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata).
Dagli
atti non risulta che l’attore abbia precedentemente promosso una procedura
esecutiva nei confronti della Fondazione convenuta. Di conseguenza gli
interessi di mora del 5% decorrono dal 1° febbraio 2013, data dell’inoltro
della petizione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolta ai
sensi dei considerandi.
§
AT 1 ha diritto a due rendite per figlio di complessivi fr. 14’369.--
all’anno con effetto dal 1° luglio 2009 e ad una rendita per figlio di fr.
23'126.-- all’anno con effetto dal 1° luglio 2011.
§§
La CV
1 è condannata a versare la differenza tra i succitati importi e quanto già corrisposto,
il tutto con interessi al 5% a partire dal 1° febbraio 2013.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CV 1 verserà a AT 1 fr. 1’500.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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