34.2014.1
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale
16 giugno 2014Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2014.1
rg/gm
Lugano
16 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa promossa
con istanza 4 gennaio 2014 e che oppone
AT 1
__________
a
CV 1
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali
a causa di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con sentenza 21 novembre 2013,
passata in giudicato il 3 dicembre 2013, il Tribunale di __________ ha pronunciato
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CV 1 e AT 1 il 4
ottobre 1986, dando atto – per quanto qui interessa – “ che il sig. AT 1 si
impegna a far quanto necessario perché la Sig.ra CV 1 riscuota dall’Ente
pensionistico elvetico la quota spettantele (II pilastro) maturata sino alla
sentenza di divorzio” (cfr. doc. A).
1.2 Con istanza 4
gennaio 2014 AT 1 si è rivolto allo scri-vente Tribunale chiedendo il
riconoscimento della suddetta sentenza italiana nonché l’esecuzione della
divisione degli averi previdenziali (cfr. I).
1.3 Il TCA ha
quindi chiesto a CV 1 di confermare di non opporsi alla delibazione e di
presentare eventuali osservazioni all’istanza in oggetto. A AT 1 è stato invece
chiesto di indicare, in particolare, gli istituti di previdenza cui è stato
assicurato durante il matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva
conti o polizze di libero passaggio (cfr. II).
Stante la
non opposizione dell’ex moglie alla delibazione, alla luce della documentazione
fornita dall’ex marito (cfr. III) – conte-nente gli elementi necessari sia a
stabilire l’entità dell’avere pre-videnziale al momento del matrimonio, sia i nominativi
dei di-versi istituti di previdenza e di libero passaggio cui AT 1 è stato
assicurato sino al divorzio – il TCA ha chiesto alla __________ __________,
gestita __________, istituto di previdenza dove AT 1 è attualmente assicurato e
dove risulta essere confluito l’intero capitale previdenziale accumulato nel
periodo qui determinante, i dati e le informazioni utili ai fini del riparto
(VI), sui quali alle parti è stata data facoltà di prendere posizione (VII).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Delibazione
2.2.1 La procedura
di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291);
la richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del cantone
in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è
fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adìta può procedere essa stessa
al giudizio di delibazione (art. 29
cpv. 3 LDIP).
Dall’istanza
in rassegna si evince in concreto la volontà di AT 1 sia di ottenere la
delibazione della sentenza resa dal Tribunale di __________, laddove essa
statuisce in materia di ripartizione degli averi previdenziali, sia la
consecutiva esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.
In caso
di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere
ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di previdenza
rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assicurato fu assunto (Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss
APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in Schaffauser/
Schürer (ed.), Rechtschutz
der Versicherten und der Versi-cherer gemäss Abkommen EU/CH über die
Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n.
44; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen
und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per
la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata
del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009
pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata am-messa la competenza del
tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto
in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio
pronunciata all’estero, l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali accumulati
dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der
sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in
SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano
dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante
quanto sopra, allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni compete
giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP l’esecuzione della postulata divisione degli averi
previdenziali accumulati in costanza di matrimonio da AT 1, che dal settembre
1986 svolge (incontestatamente) attività lavorativa nel Cantone Ticino (cfr.
III, cfr. doc. B/2-35) e che dal 1. luglio 2012 è assicurato alla __________,
gestita __________ (cfr. VI). Al TCA compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale)
ai sensi del summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione, ossia
di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) della sentenza del
Tribunale di __________, laddove questa ha per oggetto la compensazione delle
aspettative previdenziali tra gli ex coniugi (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in
Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29
cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.2.2 L'art.
25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi
era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata
(lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio
giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di
rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere
passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b
LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente
incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze
emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di
principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in
disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di
sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata
decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto
(cpv. 2 lett. c).
2.2.3
In materia di previdenza professionale la competenza dei tribunali o delle
autorità dello Stato in cui fu pronunciata la decisione prevista dall'art. 25
lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il
domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336
consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le vertenze,
ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia
lasciato aperta la questione a sapere se la competenza indiretta del giudice
straniero del divorzio sulla compensazione delle aspettative previdenziali sia
regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der
Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in FamPra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª
ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit
internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, A-nerkennung
und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsurteilen unter besonderer Berücksichtigung
von kindesrech-tlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p.
701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla
impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del
giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una
delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato
del giudizio]).
Dal
fascicolo risulta che al momento della pronunzia del divorzio AT 1 e CV 1 erano
entrambi domiciliati a __________ (__________, __________). A norma dell’art.
26 lett. a LDIP (domicilio del convenuto nello Stato del giudizio) la
competenza del Tribunale di __________ era quindi data, come risulterebbe d’al-tronde
pure data la competenza giusta il suevocato art. 65 cpv. 1 LDIP che prevede il
foro dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei
coniugi. La sentenza da delibare è inoltre regolarmente passata in giudicato il
3 dicembre 2013, come attestato dalla stampiglia apposta sull'esemplare della
sentenza versata agli atti (cfr. doc. B).
2.2.4 Nel caso di
sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi
previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice
straniero – sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice svizzero –
in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto
un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli
istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria (artt.
280 e 281 CPC, artt. 141 e 142 vCC in vigore sino al 31 dicembre 2010) e non è
quindi stata prodotta alcuna attestazione da parte loro concernente
l’attuabilità di una divisione, deve limitare il proprio giudizio alla
fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè
limitarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del caso, un’e-qua
indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème
pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et
besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del
riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27
cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera
il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme
specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle
aspettative previdenziali a se-guito di divorzio quale violazione dell’art. 27
cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op.
cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp.701 ss), vige il principio secondo cui al
giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti
effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso
nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte
Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; Volken, Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25
n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht,
1998, pp. 23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung
bei schweizerisch-deutschen, österreichischen und englischen Erbfällen, in SSVV
Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (Hrsg.), Kind und Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr. an-che il Parere dell’Ufficio
federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La divisione degli averi di
previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio estere”, in RDAT II
2002 p. 609; sul riconoscimento parziale di una decisione straniera
con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere con
riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class
action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp.
165ss).
Posto
come non siano nella specie ravvisabili motivi di rifiuto giusta il suevocato
art. 27 cpv. 2 LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto
di un accordo ai sensi dell’art. 280 CPC (art. 141 cpv. 1 vCC) munito di attestazione
da parte dell’istituto previdenziale interessato circa l’attuabilità di una
divisione, né tantomeno essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281
cpv. 1 CC – ossia la fissazione da parte del giudice del divorzio dell’importo
delle quote da trasferire accom-pagnata da un’attestazione d’attuabilità da parte
dell’istituto di previdenza – la sentenza 21 novembre 2013 del Tribunale di __________,
laddove statuisce in materia di compensazione delle aspettative previdenziali
ossia dove in concreto stabilisce il diritto di CV 1 alla “quota spettantele
(II pilatro) maturata sino alla sentenza di divorzio” sul capitale del 2° pilastro
svizzero accumulato dall’ex marito (cfr. supra consid. 1.1) – a non aver dubbi
da intendersi, in assenza di diversa indicazione da parte del giudice del
divorzio, quale divisione a metà giusta l’art. 122 CC degli averi previdenziali
accumulati presso istituti previdenziali svizzeri – è suscettibile di essere riconosciuta
e dichiarata esecutiva.
2.3 Divisione
2.3.1 Il giudice
competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP, nella
fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra
consid. 2.1.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla chiave di ripartizione
stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto dello stato
dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previ-denza hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudi-ce decide in base agli atti
(Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF
1996 I 122, 233.46).
Secondo
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore dal 1. gennaio 2011 in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matri-monio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (secondo l’art. 22 cpv. 1
LFLP in vigore sino al 31 dicembre 2010 le prestazioni sono divise conformemente
agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC).
Per
l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione
d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del
matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I
pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Le prestazioni suscettibili di essere
divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono
le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro
2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece
nel campo d’ap-plicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n.
1203).
2.3.2 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte risulta che AT 1 è
stato assicurato per la prima volta ai fini previdenziali in concomitanza con
la celebrazione del matrimonio (a partire cioè da ottobre 1986) presso quale dipendente di (cfr. doc. B/34). In seguito, da
gennaio 1996 a dicembre 2005 è stato assicurato quale dipendente di __________
rispettivamente alla __________ ed alla __________ (cfr. doc. B/19-28).
Successivamente, da gennaio 2006 a giugno 2012 è stato assicurato alla __________
come dipendente di __________ (cfr. doc. B/8-10). Infine, quale impiegato della
__________, dal 1. luglio 2012 è assicurato __________, dove
alla crescita in giudicato del
divorzio (3 dicembre 2013, momento determinante ai fini della divisione; DTF
132 V 236) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 123'025.--
(cfr. doc. B/3-7, cfr. VI).
Considerato
quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dalla giudice
del divorzio, essendo nella specie da considerare che tutto l’avere disponibile
al momento del divorzio è stato accumulato in costanza di matrimonio e ritenuto, per il resto, come nel periodo qui determinante non
risultino essere stati effettuati prelievi anticipati per il finanziamento
dell’abitazione giusta l’art. 30c LPP (ciò che avrebbe di principio influito
sulla determinazione dell’avere previdenziale da ripartire; sul punto cfr. DTF
133 V 29, 132 V 332), a favore Rosanna Grassi
spetta un accredito di CHF 61'512.50 (123'025 : 2).
2.3.3 Per applicazione
analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di
principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio
ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in
cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
In virtù
dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP, dal 1. luglio 2007 l’ipotesi di un pagamento
in contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta l’art. 5 cpv. 1
lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa fintanto che
l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi
di vecchia-ia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un Stato membro.
Spetta al riguardo all’interessato comprovare l’adempi-mento dei presupposti
per il versamento in contanti della prestazione di uscita, quindi non solo la
definitiva partenza dalla Svizzera ma anche il non assoggettamento obbligatorio
ad un’assicurazione sociale estera, che deve essere certificato dalla preposta
autorità del luogo del nuovo domicilio (Cardinaux, op.
cit., n. 1459 p. 642, n. 1624 p. 709; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1068 p. 395; vedi
anche Bollettino UFAS n. 52 del 31 agosto 2000, p. 4; STCA 34.2008.31 del 9
dicembre 2008; per facilitare sia gli assicurati che gli istituti di
previdenza, il Fondo di garanzia LPP, organismo di collegamento con gli Stati
membri della CE e dell’AELS [art. 56 cpv. 1 lett. g LPP] ha concluso con alcuni
paesi dell’UE, tra cui l’Italia, accordi amministrativi per l’accertamento
dell’assoggettamento o meno al-l’assicurazione sociale [in argomento cfr. il
promemoria edito dal Fondo di garanzia LPP e scaricabile dal sito
www.sfbvg.ch]). A tale proposito la giurisprudenza federale ha avuto recentemente
modo di precisare da un lato che per assicurazione obbligatoria ai sensi
dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non si intende solo l’ap-partenenza a un
sistema obbligatorio che copra i rischi vecchia-ia, invalidità e decesso a
titolo complementare come la LPP, ma ogni sistema sottoposto al regolamento n.
1408/71 che assicura obbligatoriamente tali rischi analogamente a ciò che
avviene in Svizzera per AVS e AI (STF 9C_318/2010 del 18 aprile 2011 pubblicata
in DTF 137 V 181 consid. 7.1). Per quanto riguarda l’obbligo di comprovare il
non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, il TF –
confermando quanto stabilito dallo scrivente Tribunale nella STCA 34.2009.42
del 1. marzo 2010 – ha precisato che alla persona interessata spetta attivarsi
e fornire all’istituto di previdenza le indicazioni atte a dimostrare di
non essere assoggettata ad un’assicurazione obbligatoria, mentre che l’istituto
di previdenza deve verificare i dati forniti ed è vincolato alla dichiarazione
con cui l’autorità estera conferma o meno l’assoggettamento (DTF 137 V 181 consid.
7.2).
Nella
fattispecie, dagli atti l’adempimento di suddetta condizione per un eventuale
versamento in contanti – per altro nemmeno richiesto – ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non risulta comprovato, l’eventuale necessaria certificazione nel senso sopra
indicato potrà comunque essere presentata in se-guito all’istituto in appresso
indicato, presso cui l’avere di spettanza di CV 1 deve nel frattempo essere
trasferito in forma vincolata.
Ne
consegue che la somma di CHF 61'512.50 con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF
9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e
12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati dal 3
dicembre 2013 sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02
dell’8 luglio 2003), dovrà essere accreditata da parte della __________ e
a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’__________
__________ (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
In caso
di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del
presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,
dalla pronuncia della relati-va sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare
della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV
1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V
257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.4
La procedura è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di
previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 123'025.--.
2.- E' fatto
ordine alla Cassa di previdenza della __________ di versare a favore di CV 1,
su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione __________,
la somma di CHF 61'512.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei
considerandi a datare dal 3 dicembre 2013.
Fatti
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti