Lexipedia

Decisione

34.2014.10

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Rigetto definitivo dell'opposizione. Spese di procedura

6 ottobre 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2.4 Nel

caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata,

nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione, è del

resto stata sollevata dalla PS Car SA.

Con

la sottoscrizione del contratto di affiliazione la società convenuta si è impegnata

ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento

dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi

contributi alla fon-dazione (art. 5 contratto d'affiliazione, doc. A/2). La

convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo che

dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone assicurate, il

finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in particolare nel

piano di previdenza di cui al paragrafo D del contratto d’affiliazione (doc.

A/2). Il contratto stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e

all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di

interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla

documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi in quanto tali è

stato effettuato conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti

della LPP, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento del

contratto (doc. A/4-5).

Dall’estratto

conto del 1. aprile 2014 (doc. A/6) risulta che oltre ai contributi dovuti sono

stati addebitati al datore di lavoro (e sono compresi nell’importo fatto valere

in petizione) complessivamente CHF 1'200.-- per spese di diffida, CHF 500.--

per spese di esecuzione (domanda di esecuzione). Tali spese, previste dall’art.

2.1 del Regolamento dei costi (sub doc. A/2) quale parte integrante del

contratto d’affiliazione, vanno riconosciute nella misura in cui documentate (DTF

117 II 258), ossia nel caso conreto in ragione di complessivi CHF 800.--

(300.-- per diffida [doc. A/7.2] e 500.-- per domanda di esecuzione [doc. A/7.1,

8]).

Parimenti

vanno riconosciuti interessi di conto corrente (adde-bitati per un importo

complessivo di CHF 588.-- (cfr. estratto conto sub doc. A/6).

Quo

alle ulteriori spese – da ritenere, per quanto è dato di capire e in

assenza di più precise indicazioni, quali tasse anticipate per l’emissione di

precetti esecutivi ed indicate in petizione quali “spese di inseguimenti”

(complessivamente CHF 99.-- registrati il 9 settembre e il 3 ottobre 2013, cfr.

estratto conto sub doc. A/6) – va osservato che esse seguono le sorti

dell’esecuzione e non possono essere imposte né dall’assicuratore né dal

tribunale delle assicurazioni in quanto costituiscono un accessorio del credito

che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma

oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia

necessaria un’e-splicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La

mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24

gennaio 2007, 34.2006.12 e 34. 2006.17 del 30 giugno 2006).

Ne

consegue che il credito complessivo di spettanza della fonda-zione attrice va

cifrato in CHF 14'142.95 (15'141.95 – 900 – 99).

2.5 La

fondazione postula anche il versamento di interessi di ritardo (CHF 294.10

relativi al periodo 1. gennaio-29 gennaio 2014 e interessi al 5% dal 30 gennaio

Considerandi

2014.

(su CHF 15'141.95 qui corretti in CHF 14'142.95).

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,

op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione). In

concreto, poiché la società convenuta è palese-mente in mora con il pagamento

dei contributi e il tasso richiesto non supera quello legale (art. 104 CO), la

domanda dev'essere accolta.

2.6

Chiesta

è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizio-ne interposta al

precetto n. __________ dell’UEF di __________.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione

prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai

sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale

am-ministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione

(DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore se-gua la procedura

dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non

debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la

procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva

introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria

(che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il

giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale

delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie

in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,

nella misura degli importi qui riconosciuti, senza che il creditore debba

previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice

dell'esecuzione.

2.7

Per

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. L'esclusione della

gratuità della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari o per

leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale

della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64;

cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi

LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere

temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il

comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche

dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,

il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione giudiziaria e

non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può

infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili

d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,

126.

V 149; Meyer/Uttinger,

in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, la società convenuta non ha dato seguito al-le richieste di

pagamento inviatele dall’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al

precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce

della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura

per CHF 200.--.

2.8

L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001.

p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si

giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il

comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o

quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è

complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e

gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000

p. 337; RCC 1984 p. 278).

Suddette

condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione

di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di CHF 14'437.05 con interessi al

5% su CHF 14'142.95 dal 30 gennaio 2014.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 4 febbraio

2014 dell’UEF di __________ per l’importo di CHF 14'437.05 con interessi al 5%

su CHF 14'142.95 dal 30 gennaio 2014.

2.- La

tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 200.-- sono poste a carico

della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti