34.2014.11
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
12 gennaio 2015Italiano9 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2014.11
RG/sc
Lugano
12
gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 22/23 aprile 2014 dalla
Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
pronunzia 17 luglio 2013, passata in giudicato il 24 settembre 2013, il Pretore
del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da CV
1 e AT 1 il 19 settembre 2003. Quo agli aspetti previdenziali, al punto n. 3
del dispositivo il Pretore ha stabilito una ripartizione a metà dei rispettivi
averi pensionistici accumulati durante il matrimonio (cfr. I, II).
1.2 Il
22/23 aprile 2014 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale
(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1
LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (cfr. art. 281
cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi, agli istituti di previdenza e agli enti
assicurativi interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di
fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi successivi.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/ Geiser/Gächter
(ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.
1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio
vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in
contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA
34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
Considerandi
2.4
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni
di parte risulta che al momento del passaggio in giudicato del divorzio (24
settembre 2013; cfr. supra consid. 2.3) CV 1 disponeva di un avere
previdenziale divisibile di CHF 18'073.35, depositato sulla polizza di libero
passaggio n. __________ presso CV 2 (cfr. XXII, XXVI). Da tale avere deve
essere dedotto l’importo complessivo di CHF 12'158.61 costituito da CHF
9'521.60 accumulati sino ad agosto 1997, quindi precedentemente alla data del matrimonio
(19 settembre 2003), presso l’istituto di previdenza della __________ e dagli
interessi su di esso maturati e come tali non soggetti a divisione (cfr.
estratto conto libero passaggio sub doc. XXV/1; cfr. supra consid. 2.3).
L’avere
dell’ex marito suscettibile di essere diviso nella presente sede va di conseguenza
cifrato in CHF 5'914.75 (18'073.35 – 12'158.61)
Dal
fascicolo non si evince per il resto che durante il matrimonio siano stati effettuati
prelievi anticipati per il finanziamento dell’a-bitazione giusta l’art. 30c
LPP, ciò che avrebbe di principio influito sulla determinazione dell’avere
previdenziale da ripartire (in argomento cfr. DTF 133 V 29, 132 V 332).
2.5.2
AT
1.
non risulta per contro aver accumulato alcunché, i salari da essa percepiti
dai datori di lavoro nel periodo qui determinante non avendo mai raggiunto il
minimo assicurabile LPP (cfr. estratto conto individuale AVS agli atti; cfr.
art. 7 LPP).
2.5.3
Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra
consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta quindi un accredito di CHF 2'957.40
(5'914.75 : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli articoli 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un
istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF
9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
La
somma di CHF 2'957.40, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt.
8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a
quello praticato dall'istituto debitore – maturati
a far tempo dal 24 settembre 2013 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003), dovrà pertanto essere accreditata da parte di CV 2
a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da
aprirsi presso l’Istituto collettore LPP (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP, 60
cpv. 5 LPP).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA
B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 5'914.75.
2.- E'
fatto ordine a CV 2 di versare, a debito della polizza di libero passaggio __________
intestata a CV 1 e a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi
a suo nome presso la Fondazione Istituto collettore LPP, la somma di CHF
2'957.40 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi dal 24 settembre
2013.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti