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Decisione

34.2014.11

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

12 gennaio 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre

agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli

istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/ Geiser/Gächter

(ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.

1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta

l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli

artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente

agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del

divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio

esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione

d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio

vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in

contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di

principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza

(DTF 132 V 236).

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA

34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio (la chiave di ripartizione decisa

dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP

e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine

adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile

svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Considerandi

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel

campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

2.5.1

Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni

di parte risulta che al momento del passaggio in giudicato del divorzio (24

settembre 2013; cfr. supra consid. 2.3) CV 1 disponeva di un avere

previdenziale divisibile di CHF 18'073.35, depositato sulla polizza di libero

passaggio n. __________ presso CV 2 (cfr. XXII, XXVI). Da tale avere deve

essere dedotto l’importo complessivo di CHF 12'158.61 costituito da CHF

9'521.60 accumulati sino ad agosto 1997, quindi precedentemente alla data del matrimonio

(19 settembre 2003), presso l’istituto di previdenza della __________ e dagli

interessi su di esso maturati e come tali non soggetti a divisione (cfr.

estratto conto libero passaggio sub doc. XXV/1; cfr. supra consid. 2.3).

L’avere

dell’ex marito suscettibile di essere diviso nella presente sede va di conseguenza

cifrato in CHF 5'914.75 (18'073.35 – 12'158.61)

Dal

fascicolo non si evince per il resto che durante il matrimonio siano stati effettuati

prelievi anticipati per il finanziamento dell’a-bitazione giusta l’art. 30c

LPP, ciò che avrebbe di principio influito sulla determinazione dell’avere

previdenziale da ripartire (in argomento cfr. DTF 133 V 29, 132 V 332).

2.5.2

AT

1.

non risulta per contro aver accumulato alcunché, i salari da essa percepiti

dai datori di lavoro nel periodo qui determinante non avendo mai raggiunto il

minimo assicurabile LPP (cfr. estratto conto individuale AVS agli atti; cfr.

art. 7 LPP).

2.5.3

Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra

consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta quindi un accredito di CHF 2'957.40

(5'914.75 : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli articoli 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un

istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF

9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

La

somma di CHF 2'957.40, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt.

8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a

quello praticato dall'istituto debitore – maturati

a far tempo dal 24 settembre 2013 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003), dovrà pertanto essere accreditata da parte di CV 2

a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da

aprirsi presso l’Istituto collettore LPP (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP, 60

cpv. 5 LPP).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA

B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 5'914.75.

2.- E'

fatto ordine a CV 2 di versare, a debito della polizza di libero passaggio __________

intestata a CV 1 e a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi

a suo nome presso la Fondazione Istituto collettore LPP, la somma di CHF

2'957.40 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi dal 24 settembre

2013.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti