34.2014.13
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
16 ottobre 2014Italiano9 min
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Incarto
n.
34.2014.13
RG/sc
Lugano
16
ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 12/13 maggio 2014 dalla
Pretura di Lugano (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
pronunzia 11 dicembre 2013, passata in giudicato – per quanto qui interessa –
il 5 febbraio 2014, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio
il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 12 agosto 1994. Quo agli aspetti
previdenziali, al punto n. 6 del dispositivo il Pretore ha stabilito, a norma
dell’art. 122 CC, una ripartizione a metà dei rispettivi averi pensionistici
accumulati durante il matrimonio (cfr. I, II).
1.2 Il
12/13 maggio 2014 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (cfr.
art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011 e art. 142 cpv. 2 CC in vigore
sino al 31 dicembre 2010; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza
e di libero passaggio interessati (in particolare la AT 2 e la CV 2) di
determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni
necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese
di posizione si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/ Geiser/Gächter
(ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.
1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio
vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in
contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA
34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato
per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giu-dice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero
del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni
di parte risulta che AT 1, già assicurato all’allora __________ e, a far tempo
dal 1. maggio 2010, assicurato alla AT 2 (cfr. IX), nel periodo determinante ai
fini del presente giudizio, ossia dalla data del matrimonio sino al passaggio
in giudicato del divorzio, ha accumulato un avere pre-videnziale divisibile di
CHF 244'924.10, importo rettamente calcolato dall’attuale istituto di
previdenza tenendo conto anche de-gli interessi maturati sino al divorzio sulla
prestazione presente al momento del matrimonio (cfr. VI/bis; cfr. supra consid.
2.3).
2.5.2 AT
1, che al momento del matrimonio non risulta disponesse di averi previdenziali,
è stata invece assicurata la prima volta da novembre 2008 ad agosto 2010, la
seconda da settembre 2009 ad agosto 2012, all’__________ (già __________).
L’avere complessivo ivi accumulato, incluso il capitale previdenziale
precedentemente acquisito e depositato, sino all’entrata nel suddetto istituto
di previdenza cantonale su una polizza di libero passaggio di __________ (cfr.
VII/5), è stato trasferito nel marzo 2013 su un conto di libero passaggio della
CV 2, dove alla crescita in giudicato del divorzio l’ex coniuge disponeva di un
avere divisibile di CHF 64'030.52 (cfr. XI).
2.5.3 Dal
fascicolo non si evince per il resto che durante il matrimonio siano stati effettuati
prelievi anticipati per il finanziamento dell’a-bitazione giusta l’art. 30c
LPP, ciò che avrebbe di principio influito sulla determinazione degli averi
previdenziali da ripartire (sul punto cfr. DTF 133 V 29, 132 V 332).
2.5.4
Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra
consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta quindi a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF
129 V 254) un accredito di CHF 90'446.80 ([244'924.10 – 64'030.52] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli articoli 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un
istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF
9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
La
somma di CHF 90'446.80, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt.
8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a
quello praticato dall'istituto debitore – maturati
a far tempo dal 5 febbraio 2014 e sino al momento dell'effettivo trasferimento
(DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio
2003), dovrà pertanto essere accreditata, da parte della AT 2, a favore
di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso l’CV 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA
B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 244'924.10.
Considerandi
2.
- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 64'030.52.
3.
- E'
fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, sul conto di libero
passaggio n. __________ presso la CV 2, la somma di CHF 90'446.80 oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi dal 5 febbraio 2014.
4.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti