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Decisione

34.2014.13

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

16 ottobre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre

agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli

istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/ Geiser/Gächter

(ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.

1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta

l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli

artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente

agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del

divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio

esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione

d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio

vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in

contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di

principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza

(DTF 132 V 236).

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA

34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio (la chiave di ripartizione decisa

dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP

e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato

per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giu-dice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero

del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel

campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

2.5.1

Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni

di parte risulta che AT 1, già assicurato all’allora __________ e, a far tempo

dal 1. maggio 2010, assicurato alla AT 2 (cfr. IX), nel periodo determinante ai

fini del presente giudizio, ossia dalla data del matrimonio sino al passaggio

in giudicato del divorzio, ha accumulato un avere pre-videnziale divisibile di

CHF 244'924.10, importo rettamente calcolato dall’attuale istituto di

previdenza tenendo conto anche de-gli interessi maturati sino al divorzio sulla

prestazione presente al momento del matrimonio (cfr. VI/bis; cfr. supra consid.

2.3).

2.5.2 AT

1, che al momento del matrimonio non risulta disponesse di averi previdenziali,

è stata invece assicurata la prima volta da novembre 2008 ad agosto 2010, la

seconda da settembre 2009 ad agosto 2012, all’__________ (già __________).

L’avere complessivo ivi accumulato, incluso il capitale previdenziale

precedentemente acquisito e depositato, sino all’entrata nel suddetto istituto

di previdenza cantonale su una polizza di libero passaggio di __________ (cfr.

VII/5), è stato trasferito nel marzo 2013 su un conto di libero passaggio della

CV 2, dove alla crescita in giudicato del divorzio l’ex coniuge disponeva di un

avere divisibile di CHF 64'030.52 (cfr. XI).

2.5.3 Dal

fascicolo non si evince per il resto che durante il matrimonio siano stati effettuati

prelievi anticipati per il finanziamento dell’a-bitazione giusta l’art. 30c

LPP, ciò che avrebbe di principio influito sulla determinazione degli averi

previdenziali da ripartire (sul punto cfr. DTF 133 V 29, 132 V 332).

2.5.4

Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra

consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta quindi a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF

129 V 254) un accredito di CHF 90'446.80 ([244'924.10 – 64'030.52] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli articoli 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un

istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF

9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

La

somma di CHF 90'446.80, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt.

8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a

quello praticato dall'istituto debitore – maturati

a far tempo dal 5 febbraio 2014 e sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio

2003), dovrà pertanto essere accreditata, da parte della AT 2, a favore

di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso l’CV 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA

B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7 La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 244'924.10.

Considerandi

2.

- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 64'030.52.

3.

- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, sul conto di libero

passaggio n. __________ presso la CV 2, la somma di CHF 90'446.80 oltre

interessi compensativi ai sensi dei considerandi dal 5 febbraio 2014.

4.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti