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Decisione

34.2014.15

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; prelievo per il finanziamento dell'abitazione primaria

15 ottobre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre

agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli

istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/ Geiser/Gächter

(ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.

1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta

l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli

artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente

agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la pre-stazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del

divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio

esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione

d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno

aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti

effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è la

data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V

236).

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA

34.00. 27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio (la chiave di ripartizione decisa

dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP

e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine

adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile

svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233. 46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel

campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

2.5.1

Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni

di parte risulta che CV 1 è assicurato dal 1. novembre 1998 alla CV 2, dove il

31 marzo 2014 disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF

101'961.75 e dove il 31 agosto 2005 ha effettuato un prelievo di CHF 30'000.--

per il finanziamento della proprietà d’abitazione (cfr. VIII; cfr. sentenza

pretorile consid. 6).

2.5.2 AT

1 risulta invece essere stata assicurata dal 1. gennaio 1993 al 30 giugno 1995 al

__________ accumulando un avere previdenziale di CHF 4'724.-- che nel settembre

1995 è stato trasferito all’AT 2 (cfr. VI/1-2) dove la ex moglie è assicurata a

far tempo dal 1. ottobre 1995 e dove in data 31 marzo 2014 disponeva di una

prestazione d’uscita divisibile di CHF 101'830.90 (cfr. VI, X).

2.5.3 Considerato

che capitali previdenziali prelevati in costanza di matrimonio per il finanziamento

dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso

alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non

perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino

al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a

tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente

agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art.

331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung

der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss),

l’avere pensionistico accumulato da CV 1 e suscettibile di essere

diviso deve essere cifrato in CHF 131'961.75, importo cui si giunge, in assenza di diverse indicazioni o disposizioni da parte del giudice

del divorzio, sommando la prestazione d’uscita di CHF 101'961.75 presente

al momento del divorzio (somma non comprensiva del prelievo anticipato; cfr.

VIII) e il capitale di CHF 30'000.-- prelevato nell’agosto 2005.

2.5.4

Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra

consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta quindi a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF

129 V 254) un accredito di CHF 15'065.45 ([101'961.75 + 30'000 –

101'830.90] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli articoli 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un

istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF

9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

La

somma di CHF 15'065.45, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt.

8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a

quello praticato dall'istituto debitore – maturati

su tale importo a far tempo dal 31 marzo 2014 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003), dovrà pertanto essere accreditata, da parte

dell’istituto di previdenza di CV 1, a favore di AT 1 presso l’istituto dove

attualmente è assicurata.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA

B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7 La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 131'961.75.

Considerandi

2.

- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 101'830.90.

3.

- E'

fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1 presso l’AT 2 la somma di

CHF 15'065.45 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare

dal 31 marzo 2014.

4.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

5.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti