34.2014.15
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; prelievo per il finanziamento dell'abitazione primaria
15 ottobre 2014Italiano9 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2014.15
RG/sc
Lugano
15
ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 6/10 giugno 2014 dalla
Pretura di Blenio (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1. AT 1
2. AT 2
a
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
pronunzia 28 aprile 2014, passata in giudicato il 2 giugno 2014, il Pretore del
Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da CV 1
e AT 1 il 28 giugno 1991. Quo agli aspetti previdenziali, al punto n. 8 del dispositivo
il Pretore ha stabilito, a norma dell’art. 122 CC, una ripartizione a metà dei
rispettivi averi pensionistici accumulati durante il matrimonio e per
l’esattezza sino al 31 marzo 2014 (cfr. I, II).
1.2 Il
6/10 giugno 2014 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (cfr.
art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011 e art. 142 cpv. 2 CC in vigore
sino al 31 dicembre 2010; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ e agli istituti di previdenza
interessati (segnatamente l’AT 2 e la CV 2) di determinarsi al proposito,
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi che seguono.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/ Geiser/Gächter
(ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.
1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la pre-stazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è la
data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V
236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA
34.00. 27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233. 46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni
di parte risulta che CV 1 è assicurato dal 1. novembre 1998 alla CV 2, dove il
31 marzo 2014 disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF
101'961.75 e dove il 31 agosto 2005 ha effettuato un prelievo di CHF 30'000.--
per il finanziamento della proprietà d’abitazione (cfr. VIII; cfr. sentenza
pretorile consid. 6).
2.5.2 AT
1 risulta invece essere stata assicurata dal 1. gennaio 1993 al 30 giugno 1995 al
__________ accumulando un avere previdenziale di CHF 4'724.-- che nel settembre
1995 è stato trasferito all’AT 2 (cfr. VI/1-2) dove la ex moglie è assicurata a
far tempo dal 1. ottobre 1995 e dove in data 31 marzo 2014 disponeva di una
prestazione d’uscita divisibile di CHF 101'830.90 (cfr. VI, X).
2.5.3 Considerato
che capitali previdenziali prelevati in costanza di matrimonio per il finanziamento
dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso
alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non
perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino
al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a
tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente
agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art.
331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung
der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss),
l’avere pensionistico accumulato da CV 1 e suscettibile di essere
diviso deve essere cifrato in CHF 131'961.75, importo cui si giunge, in assenza di diverse indicazioni o disposizioni da parte del giudice
del divorzio, sommando la prestazione d’uscita di CHF 101'961.75 presente
al momento del divorzio (somma non comprensiva del prelievo anticipato; cfr.
VIII) e il capitale di CHF 30'000.-- prelevato nell’agosto 2005.
2.5.4
Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra
consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta quindi a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF
129 V 254) un accredito di CHF 15'065.45 ([101'961.75 + 30'000 –
101'830.90] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli articoli 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un
istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF
9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
La
somma di CHF 15'065.45, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt.
8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a
quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a far tempo dal 31 marzo 2014 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003), dovrà pertanto essere accreditata, da parte
dell’istituto di previdenza di CV 1, a favore di AT 1 presso l’istituto dove
attualmente è assicurata.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA
B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 131'961.75.
Considerandi
2.
- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 101'830.90.
3.
- E'
fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1 presso l’AT 2 la somma di
CHF 15'065.45 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare
dal 31 marzo 2014.
4.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
5.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti