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Decisione

34.2014.16

Obbligo d'informazione dell'istituto di previdenza verso gli assicurati. Competenza materiale giusta l'art. 73 LPP. Obbligo dell'istituto di previdenza di conservare documenti. Asserito mancato versam

15 ottobre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti – i conteggi salariali non siano più disponibili e quindi non vi

sia più la possibilità di verifica delle deduzioni salariali operate nel

periodo litigioso, evidenzia che sulla base delle precisazioni e dei dati

esposti (da ultimo con la risposta di causa) all’assicurato siano state fornite

le informazioni riguardanti la quantificazione della prestazione di libero passaggio

di sua spettanza nel settembre 1993, calcolata secondo i dettami dell’art. 331b

CO in vigore all’epoca, indicando pure l’ammontare dell’avere previdenziale di

spettanza del-l’assicurato al momento del suo pensionamento.

1.5 Nel

termine impartito per la presentazione di eventuali ulteriori mezzi di prova,

l’attore ha replicato asseverando che controparte non ha ancora correttamente

ed esaustivamente dato seguito alla sua richiesta di informazioni (non sarebbero

segnatamente ancora stati quantificati i contributi versati dal datore di

lavoro il quale a sua mente, come già indicato in petizione, avrebbe omesso di

versare circa fr. 7’000.--).

1.6 Alla

fondazione convenuta è quindi stata concessa la facoltà di duplicare. Rappresentata

questa volta dall’avv. __________, essa conferma, in sintesi, le argomentazioni

addotte in risposta di causa e precisa in particolare come la prestazione di

libero passaggio esistenze il 30 settembre 1993 – basata sul primato delle

prestazioni – è stata calcolata conformemente alla normativa in vigore a tale

momento (calcolo della riserva matematica giusta l’art. 331b cpv. 2 CO senza

nesso diretto con i contributi versati). Inoltre, evidenziando come sia stata

fornita tutta la pertinente documentazione e come in virtù del-l’art. 27j OPP2

in vigore dal 1. gennaio 2005 rispettivamente dell’art. 962 CO (obbligo di

conservare i documenti per 10 an-ni) l’istituto di previdenza fosse comunque

legalmente abilitato a distruggere i documenti relativi alla prestazione calcolata

e trasferita nel gennaio 1994, chiede l’integrale reiezione della petizione.

1.7

Con scritto 21 agosto 2014 l’attore ribadisce come controparte non abbia ancora

fornito le informazioni richieste, precisando anche di non aver all’epoca

(1994) contestato la quantificazione della prestazione di libero passaggio riconosciutagli

per paura di essere licenziato e ha riconfermato la sua richiesta di versamento

della somma di fr. 7'000.--.

1.8

Con ulteriore scritto 1. ottobre 2014 AT 1 ha comunicato al TCA di voler contestare

il modo di procedere della CV 1 in relazione alla sua richiesta di (parziale)

versamento di capitale al momento del pensionamento (31 agosto 2014) presentata

nel luglio 2014 (cfr. XVII). Tale scritto è stato considerato dal TCA quale

azione giudiziaria concernente una fattispecie diversa da quella oggetto della

petizione dell’11 giugno 2014, azione per la quale è stato quindi formalmente

aperto un nuovo incarto (inc. 34.2014.27).

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (in particolare per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG.

2.2 A

norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza,

datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima

istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni; cfr. art.

4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e

sulle fondazioni, RL 6.4.8.1). Ratione materiae tale competenza è

data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni spe-cifiche della

previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18). Rientrano

principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73 LPP le

controversie afferenti alle prestazio-ni assicurative, alle prestazioni di

libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi

previdenziali o a parti-colari temi riferiti per esempio alla produzione

di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105,

128 V 258, 116 V 113, 115 V 381; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n.

4ss, pp. 160ss).

Nell’ambito di una

procedura giusta l’art. 73 LPP presupposto indispensabile per il giudizio di

merito è, tra l’altro, l’esistenza – per l’attore – di un interesse degno di

protezione (DTF 128 V 41 consid. 3a, 120 V 302).

2.3 L’attore,

come accennato, si duole anzitutto che l’istituto di previdenza convenuto non

abbia dato correttamente seguito alla sua richiesta di informazioni concernente

il conteggio della prestazione di libero passaggio trasferita __________ alla __________

nel gennaio 1994, rimproverando segnatamente al-l’attuale istituto di previdenza

di aver fornito dati e spiegazioni non complete ed esaustive sulla composizione

di detto importo.

L’art.

86b LPP e gli artt. 8 e 24 LFLP (cfr. anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC)

sanciscono l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati

le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la

prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.

Come

detto (cfr. supra consid. 2.2) il diritto di essere informati (art. 8 LFLP,

art. 86b cpv. 1 LPP) può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art.

Considerandi

73.

LPP (Vetter-Schreiber,

BVG-Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 7, ad art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der

beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 8; Schneider/Geiser/Gächter; Commentaire

LPP et LFLF, 2010, (Pärli)

ad art. 86b n. 11; in vigore dal 1. gennaio 2005 l’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP

stabilisce invece che le controversie relative al diritto di essere informato

nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate

dall’autorità di vigilanza).

In

casu deve quindi essere ammessa la competenza materiale dello scrivente TCA –

quale tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP – a pronunciarsi sull’asserita

mancata informazione in merito all’ammontare della prestazione di libero passaggio

trasferita nel 1994 rispettivamente dei contributi versati dal-l’allora datore

di lavoro.

In

relazione all’applicazione degli artt. 73 cpv. 1 LPP e 8 LFLP, in STF

9C_78/2010 (pubblicata in SVR 2012 BVG Nr. 20) il TF ha stabilito da un lato

che un istituto di previdenza che ha ricevuto una prestazione di libero passaggio

da parte di un precedente istituto, può basarsi sulle indicazioni di que-st’ultima

per quanto concerne la composizione della prestazione e che, riservati i casi

di errore manifesto, particolari chiarimenti e verifiche sono da effettuare

solo se l’assicurato rende plausibile che i dati o le informazioni fornite

siano errate. D’altro lato l’Alta Corte ha precisato che, secondo le regole

della buona fede, un istituto di previdenza può essere interpellato e tenuto ad

effettuare verifiche (in merito alla composi-zione e l’ammontare di averi

previdenziali versati da precedenti istituti) soltanto durante un ragionevole

periodo di tempo dopo l’entrata nel nuovo istituto. Il TF ha quindi precisato

che se sono trascorsi più anni dall’uscita da un istituto di previdenza (nella

fattispecie esaminata in STF 9C_78/2010 erano trascorsi circa 10 anni)

l’interesse giuridicamente protetto viene meno (sul punto cfr. anche Vetter-Schreiber, BVG-Kom-mentar,

2013, ad art. 73 n. 18).

Nel

caso in esame sono trascorsi oltre 20 anni dall’uscita di AT 1 dalla __________

(sciolta e radiata da RC nel marzo 2001; cfr. estratto RC informatizzato agli

atti) gestita da __________ la quale aveva quantificato in fr. 78'221.--

la prestazione di libero passaggio dell’assicurato uscente trasmettendola alla __________

(cfr. doc. XIII/5-10).

Per

tale motivo, alla luce della suevocata giurisprudenza, l’in-teresse degno di

protezione è da ritenere essere decaduto, l’istituto di previdenza non essendo

di conseguenza più tenuto ad alcuna verifica e chiarimento in merito

all’ammontare e alla composizione di suddetto capitale previdenziale rispettivamente

a verificare l’ammontare esatto dei contributi a carico dell’allora datore di

lavoro e da esso versati nel periodo 1991-1993.

In

simili circostanze, in quanto postula l’ottenimento di informazioni – ancora

più dettagliate di quelle già fornite dall’isti-tuto convenuto (cfr. risposta

di causa e duplica) che, tra l’al-tro, oltre a precisare che il cosiddetto “scarabocchio”

costituisce una nota interna utilizzata a suo tempo da __________ per la trascrizione

dei dati assicurativi, ha rettamente ricordato come sia ampiamente trascorso il

termine decennale di conservazione di documenti giusta gli artt. 962 CO e 27j

OPP 2 e che ulteriore documentazione (in particolare quella relativa alla

gestione dei salari) non è quindi più reperibile – da parte della fondazione

convenuta, la petizione dev’essere dichiarata irricevibile (DTF 119 V 14).

Nella

misura i cui rilevante ai fini del presente giudizio, la motivazione addotta

dall’attore a giustificazione della mancata tempestiva contestazione

dell’ammontare della prestazione di libero passaggio trasferita nel gennaio

1994, ossia la paura di essere licenziato, è rimasta allo stadio di puro parlato

e priva di riscontro probatorio oggettivo.

2.4

Nel contestare l’ammontare della prestazione di libero passaggio di fr.

78'221.-- l’attore sostiene che non sono stati considerati e quindi “mancano”

almeno fr. 7'000.-- corrispondenti alla parte dei contributi dovuti e non

versati dal suo non meglio precisato datore di lavoro (“ditta”) negli

anni 1991, 1992 e 1993.

Ora,

nella misura in cui – e per quanto è dato di capire – l’at-tore pretende che gli

oltre fr. 7'000.-- a sua mente non versati dall’allora datore di lavoro gli vengano

ora “versati…in contanti” (cfr. XV; cfr. doc. B1), la richiesta attorea

non può che essere disattesa già solo se si considera che passivamente legittimato

rispetto a tale pretesa (per altro pure irrìta nella mi-sura in cui

chiede il versamento “in contanti”; cfr. art. 66 LPP, cfr. art. 5 LFLP),

ossia debitore dell’asserito credito contributivo (che sottosta per altro ad un

termine di prescrizione di 5 anni ex art. 41 cpv. 2 LPP) vantato dall’attore,

è semmai l’al-lora datore di lavoro e non l’istituto di previdenza qui convenuto

il quale non può essere soggetto passivo della pretesa qui azionata (versamento

di contributi mancanti; al riguardo cfr. DTF 129 V 320; STF 45/04 del 9

novembre 2004, STF 65/05 e 67/05 del 6 febbraio 2006; Brechbühl, in Schneider/ Geiser/Gächter

(éd.), Commentaire LPP et LFLP, ad art. 66 n. 30 con riferimenti). Su questo

punto, la carenza di legittimazione passiva costituendo questione di merito

(SVR 2010 BVG Nr. 47) la petizione dev’essere respinta.

2.5

Quand’anche – per pura ipotesi di lavoro – la presente azione promossa nei

confronti della __________ fosse da considerare siccome diretta all’ottenimento

di una prestazione (maggiore) calcolata tenendo conto anche dei contributi asseritamente

non versati in passato dal datore di lavoro al precedente istituto di previden-za

(in argomento vedi DTF 135 V 23 consid. 3.2 e ivi riferimenti), la petizione non

potrebbe avere miglior sorte, l’attuale ente previdenziale non potendo, come visto

(cfr. supra consid. 2.3), essere tenuto nel caso concreto ad effettuare, a

distanza di oltre 20 anni, verifiche (o comunque ulteriori accertamenti oltre a

quelli già effettuati) volte a determinare la com-posizione e l’entità della

prestazione di libero passaggio trasferita nel 1994.

2.6

La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lpcta).

All’istituto di previdenza convenuto, rappresentato da un avvocato,

ancorché vincente in causa non vengono assegnate ripetibili. Conformemente

alla giurisprudenza federale, nessu-na indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi

con compiti di diritto pubblico e ciò vale anche per gli istituti di previdenza

(DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella

misura in cui è ricevibile, la petizione è respinta.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti