34.2014.16
Obbligo d'informazione dell'istituto di previdenza verso gli assicurati. Competenza materiale giusta l'art. 73 LPP. Obbligo dell'istituto di previdenza di conservare documenti. Asserito mancato versam
15 ottobre 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2014.16
rg/sc
Lugano
15 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione dell'11 giugno 2014 di
AT 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 AT
1 è stato assicurato ai fini previdenziali dal 10 maggio 1976 al 30 settembre
1993 alla CV 1 e dal 1. ottobre 1993 al 31 dicembre 1998 alla __________ (doc. 1,
4-9, 27, XIII/11). Dal 1. gennaio 1999 – con pensionamento previsto il 31 agosto
2014 – egli è assicurato alla __________ (creata l’11 dicembre 1997 e sino a
febbraio 2002 con il nome di CV 1; doc. 10-25 e estratto RC informatizzato agli
atti).
1.2
A diverse riprese (da ultimo tramite un consulente) AT 1 si è rivolto alla CV
1 chiedendo informazioni sul calcolo della prestazione di libero passaggio riconosciutagli
il 30 settembre 1993 (cifrata allora dalla __________ in fr. 78'221.--) e che
nel gennaio 1994 era stata trasferita (con interessi) da parte della __________
alla __________. In particolare – nutrendo dubbi sull’adempimento dei propri
obblighi contributivi da parte del suo datore di lavoro negli anni 1991, 1992 e
1993 – ha chiesto spiegazioni in merito all’ammontare dei contributi (propri)
versati da quest’ultimo all’istituto di previdenza in detto periodo (doc. A/5, A/7),
ritenuto che secondo l’assicurato i contributi non versati ammonterebbero ad
almeno fr. 7'000.--. Hanno quindi fatto seguito, in risposta a suddette
richieste, alcuni scritti da parte della fondazione (doc. A/6, doc. 1-3, doc.
XIII/4).
1.3
Non ritenendosi soddisfatto delle risposte fornite (in particolare dello “scarabocchio”
scritto a mano trasmessogli quale conteggio dei contributi versati dal datore
di lavoro negli anni 1991, 1992 e 1993), con la petizione in oggetto AT 1 conviene
in giudizio la CV 1 chiedendo che essa comu-nichi tutti i dati e le
informazioni necessarie a chiarire e definire l’ammontare dei contributi
(propri) versati dal da- tore di lavoro negli anni suddetti alla __________
e contestando quindi l’ammontare (fr. 78’221.--) della prestazione di libero passaggio trasferita alla __________.
1.4 Con
la risposta di causa la fondazione convenuta, illustrati i diversi rapporti
previdenziali cui è stato assoggettato l’assicu-rato a far tempo dal 1976 e ricordato
come – essendo trascorso il termine decennale relativo all’obbligo di conservare
Fatti
i documenti – i conteggi salariali non siano più disponibili e quindi non vi
sia più la possibilità di verifica delle deduzioni salariali operate nel
periodo litigioso, evidenzia che sulla base delle precisazioni e dei dati
esposti (da ultimo con la risposta di causa) all’assicurato siano state fornite
le informazioni riguardanti la quantificazione della prestazione di libero passaggio
di sua spettanza nel settembre 1993, calcolata secondo i dettami dell’art. 331b
CO in vigore all’epoca, indicando pure l’ammontare dell’avere previdenziale di
spettanza del-l’assicurato al momento del suo pensionamento.
1.5 Nel
termine impartito per la presentazione di eventuali ulteriori mezzi di prova,
l’attore ha replicato asseverando che controparte non ha ancora correttamente
ed esaustivamente dato seguito alla sua richiesta di informazioni (non sarebbero
segnatamente ancora stati quantificati i contributi versati dal datore di
lavoro il quale a sua mente, come già indicato in petizione, avrebbe omesso di
versare circa fr. 7’000.--).
1.6 Alla
fondazione convenuta è quindi stata concessa la facoltà di duplicare. Rappresentata
questa volta dall’avv. __________, essa conferma, in sintesi, le argomentazioni
addotte in risposta di causa e precisa in particolare come la prestazione di
libero passaggio esistenze il 30 settembre 1993 – basata sul primato delle
prestazioni – è stata calcolata conformemente alla normativa in vigore a tale
momento (calcolo della riserva matematica giusta l’art. 331b cpv. 2 CO senza
nesso diretto con i contributi versati). Inoltre, evidenziando come sia stata
fornita tutta la pertinente documentazione e come in virtù del-l’art. 27j OPP2
in vigore dal 1. gennaio 2005 rispettivamente dell’art. 962 CO (obbligo di
conservare i documenti per 10 an-ni) l’istituto di previdenza fosse comunque
legalmente abilitato a distruggere i documenti relativi alla prestazione calcolata
e trasferita nel gennaio 1994, chiede l’integrale reiezione della petizione.
1.7
Con scritto 21 agosto 2014 l’attore ribadisce come controparte non abbia ancora
fornito le informazioni richieste, precisando anche di non aver all’epoca
(1994) contestato la quantificazione della prestazione di libero passaggio riconosciutagli
per paura di essere licenziato e ha riconfermato la sua richiesta di versamento
della somma di fr. 7'000.--.
1.8
Con ulteriore scritto 1. ottobre 2014 AT 1 ha comunicato al TCA di voler contestare
il modo di procedere della CV 1 in relazione alla sua richiesta di (parziale)
versamento di capitale al momento del pensionamento (31 agosto 2014) presentata
nel luglio 2014 (cfr. XVII). Tale scritto è stato considerato dal TCA quale
azione giudiziaria concernente una fattispecie diversa da quella oggetto della
petizione dell’11 giugno 2014, azione per la quale è stato quindi formalmente
aperto un nuovo incarto (inc. 34.2014.27).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (in particolare per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 A
norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza,
datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima
istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni; cfr. art.
4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e
sulle fondazioni, RL 6.4.8.1). Ratione materiae tale competenza è
data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni spe-cifiche della
previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18). Rientrano
principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73 LPP le
controversie afferenti alle prestazio-ni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi
previdenziali o a parti-colari temi riferiti per esempio alla produzione
di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105,
128 V 258, 116 V 113, 115 V 381; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n.
4ss, pp. 160ss).
Nell’ambito di una
procedura giusta l’art. 73 LPP presupposto indispensabile per il giudizio di
merito è, tra l’altro, l’esistenza – per l’attore – di un interesse degno di
protezione (DTF 128 V 41 consid. 3a, 120 V 302).
2.3 L’attore,
come accennato, si duole anzitutto che l’istituto di previdenza convenuto non
abbia dato correttamente seguito alla sua richiesta di informazioni concernente
il conteggio della prestazione di libero passaggio trasferita __________ alla __________
nel gennaio 1994, rimproverando segnatamente al-l’attuale istituto di previdenza
di aver fornito dati e spiegazioni non complete ed esaustive sulla composizione
di detto importo.
L’art.
86b LPP e gli artt. 8 e 24 LFLP (cfr. anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC)
sanciscono l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati
le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la
prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.
Come
detto (cfr. supra consid. 2.2) il diritto di essere informati (art. 8 LFLP,
art. 86b cpv. 1 LPP) può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art.
Considerandi
73.
LPP (Vetter-Schreiber,
BVG-Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 7, ad art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der
beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 8; Schneider/Geiser/Gächter; Commentaire
LPP et LFLF, 2010, (Pärli)
ad art. 86b n. 11; in vigore dal 1. gennaio 2005 l’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP
stabilisce invece che le controversie relative al diritto di essere informato
nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate
dall’autorità di vigilanza).
In
casu deve quindi essere ammessa la competenza materiale dello scrivente TCA –
quale tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP – a pronunciarsi sull’asserita
mancata informazione in merito all’ammontare della prestazione di libero passaggio
trasferita nel 1994 rispettivamente dei contributi versati dal-l’allora datore
di lavoro.
In
relazione all’applicazione degli artt. 73 cpv. 1 LPP e 8 LFLP, in STF
9C_78/2010 (pubblicata in SVR 2012 BVG Nr. 20) il TF ha stabilito da un lato
che un istituto di previdenza che ha ricevuto una prestazione di libero passaggio
da parte di un precedente istituto, può basarsi sulle indicazioni di que-st’ultima
per quanto concerne la composizione della prestazione e che, riservati i casi
di errore manifesto, particolari chiarimenti e verifiche sono da effettuare
solo se l’assicurato rende plausibile che i dati o le informazioni fornite
siano errate. D’altro lato l’Alta Corte ha precisato che, secondo le regole
della buona fede, un istituto di previdenza può essere interpellato e tenuto ad
effettuare verifiche (in merito alla composi-zione e l’ammontare di averi
previdenziali versati da precedenti istituti) soltanto durante un ragionevole
periodo di tempo dopo l’entrata nel nuovo istituto. Il TF ha quindi precisato
che se sono trascorsi più anni dall’uscita da un istituto di previdenza (nella
fattispecie esaminata in STF 9C_78/2010 erano trascorsi circa 10 anni)
l’interesse giuridicamente protetto viene meno (sul punto cfr. anche Vetter-Schreiber, BVG-Kom-mentar,
2013, ad art. 73 n. 18).
Nel
caso in esame sono trascorsi oltre 20 anni dall’uscita di AT 1 dalla __________
(sciolta e radiata da RC nel marzo 2001; cfr. estratto RC informatizzato agli
atti) gestita da __________ la quale aveva quantificato in fr. 78'221.--
la prestazione di libero passaggio dell’assicurato uscente trasmettendola alla __________
(cfr. doc. XIII/5-10).
Per
tale motivo, alla luce della suevocata giurisprudenza, l’in-teresse degno di
protezione è da ritenere essere decaduto, l’istituto di previdenza non essendo
di conseguenza più tenuto ad alcuna verifica e chiarimento in merito
all’ammontare e alla composizione di suddetto capitale previdenziale rispettivamente
a verificare l’ammontare esatto dei contributi a carico dell’allora datore di
lavoro e da esso versati nel periodo 1991-1993.
In
simili circostanze, in quanto postula l’ottenimento di informazioni – ancora
più dettagliate di quelle già fornite dall’isti-tuto convenuto (cfr. risposta
di causa e duplica) che, tra l’al-tro, oltre a precisare che il cosiddetto “scarabocchio”
costituisce una nota interna utilizzata a suo tempo da __________ per la trascrizione
dei dati assicurativi, ha rettamente ricordato come sia ampiamente trascorso il
termine decennale di conservazione di documenti giusta gli artt. 962 CO e 27j
OPP 2 e che ulteriore documentazione (in particolare quella relativa alla
gestione dei salari) non è quindi più reperibile – da parte della fondazione
convenuta, la petizione dev’essere dichiarata irricevibile (DTF 119 V 14).
Nella
misura i cui rilevante ai fini del presente giudizio, la motivazione addotta
dall’attore a giustificazione della mancata tempestiva contestazione
dell’ammontare della prestazione di libero passaggio trasferita nel gennaio
1994, ossia la paura di essere licenziato, è rimasta allo stadio di puro parlato
e priva di riscontro probatorio oggettivo.
2.4
Nel contestare l’ammontare della prestazione di libero passaggio di fr.
78'221.-- l’attore sostiene che non sono stati considerati e quindi “mancano”
almeno fr. 7'000.-- corrispondenti alla parte dei contributi dovuti e non
versati dal suo non meglio precisato datore di lavoro (“ditta”) negli
anni 1991, 1992 e 1993.
Ora,
nella misura in cui – e per quanto è dato di capire – l’at-tore pretende che gli
oltre fr. 7'000.-- a sua mente non versati dall’allora datore di lavoro gli vengano
ora “versati…in contanti” (cfr. XV; cfr. doc. B1), la richiesta attorea
non può che essere disattesa già solo se si considera che passivamente legittimato
rispetto a tale pretesa (per altro pure irrìta nella mi-sura in cui
chiede il versamento “in contanti”; cfr. art. 66 LPP, cfr. art. 5 LFLP),
ossia debitore dell’asserito credito contributivo (che sottosta per altro ad un
termine di prescrizione di 5 anni ex art. 41 cpv. 2 LPP) vantato dall’attore,
è semmai l’al-lora datore di lavoro e non l’istituto di previdenza qui convenuto
il quale non può essere soggetto passivo della pretesa qui azionata (versamento
di contributi mancanti; al riguardo cfr. DTF 129 V 320; STF 45/04 del 9
novembre 2004, STF 65/05 e 67/05 del 6 febbraio 2006; Brechbühl, in Schneider/ Geiser/Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, ad art. 66 n. 30 con riferimenti). Su questo
punto, la carenza di legittimazione passiva costituendo questione di merito
(SVR 2010 BVG Nr. 47) la petizione dev’essere respinta.
2.5
Quand’anche – per pura ipotesi di lavoro – la presente azione promossa nei
confronti della __________ fosse da considerare siccome diretta all’ottenimento
di una prestazione (maggiore) calcolata tenendo conto anche dei contributi asseritamente
non versati in passato dal datore di lavoro al precedente istituto di previden-za
(in argomento vedi DTF 135 V 23 consid. 3.2 e ivi riferimenti), la petizione non
potrebbe avere miglior sorte, l’attuale ente previdenziale non potendo, come visto
(cfr. supra consid. 2.3), essere tenuto nel caso concreto ad effettuare, a
distanza di oltre 20 anni, verifiche (o comunque ulteriori accertamenti oltre a
quelli già effettuati) volte a determinare la com-posizione e l’entità della
prestazione di libero passaggio trasferita nel 1994.
2.6
La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lpcta).
All’istituto di previdenza convenuto, rappresentato da un avvocato,
ancorché vincente in causa non vengono assegnate ripetibili. Conformemente
alla giurisprudenza federale, nessu-na indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi
con compiti di diritto pubblico e ciò vale anche per gli istituti di previdenza
(DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui è ricevibile, la petizione è respinta.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti