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34.2014.18

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2 giugno 2015Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

I tassi di conversione per la capitalizzazione dell’importo

garantito di pensione sono i seguenti:

Età

Uomini

Donne

Vecchiaia

Vedovile

Vecchiaia

Vedovile

60

13.796

3.418

15.008

0.142

61

13.448

3.474

14.692

0.132

62

13.099

3.526

14.375

0.122

63

12.748

3.572

14.053

0.111

64

12.394

3.613

13.731

0.101

65

12.037

3.648

13.403

0.091

66

11.677

3.679

13.072

0.080

67

11.313

3.704

12.734

0.071

68

10.948

3.720

12.388

0.062

69

10.581

3.732

12.037

0.054

70

10.211

3.736

11.677

0.047

8Su richiesta del

beneficiario, la pensione di vecchiaia, d’invalidità, anticipata o per il

coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%,

rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell’AVS può

essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv.

7.

In questo caso anche il supplemento sostitutivo

AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione

Età

Uomini

Donne

(AVS 64 anni)

(AVS 63 anni)

60

4.441

3.655

2.805

61

3.632

2.802

1.912

62

2.788

1.911

0.979

63

1.904

0.978

0.000

64

0.976

0.000

65

0.000

9Oltre all’importo

garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene

assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in

vigore al 31.12.2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato

all’evoluzione della rendita AVS/AI massima.

10Per gli assicurati

al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno

compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi.

L’avere di vecchiaia continua ad essere alimentato

con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento

di previdenza dell’Istituto.

11Gli assicurati

individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all’Istituto di previdenza, ai sensi

dell’art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14

settembre 1976, mantengono l’assicurazione indipendentemente dall’attività

svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l’Istituto di

previdenza.

12Al 31 dicembre

2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo

le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa

disposizione è in vigore limitatamente al 31.12.2012.

13La Commissione

della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in

carica fino all’entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione

dello statuto dell’Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza

l’elezione dell’organo supremo.

14L’Istituto di

previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego degli

attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

15Per gli assicurati

al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio

assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto

quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di

attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in

misura proporzionale." (le sottolineature sono della redattrice)

Il Regolamento di

previdenza del 17 ottobre 2013 (Ripct), in vigore retroattivamente dal 1.

gennaio 2013 (emanato secondo la competenza di cui agli art. 51 e 51a cpv. 2

lett. c LPP dall’appena costituito Organo supremo dell’istituto), dopo aver

regolato lo stipendio assicurato (art. 11), prevede, per quanto di rilievo

nella fattispecie (cfr. in particolare il tenore dell’art. 24 cpv. 6 Lipct), al

suo art. 12 (Riscatto) quanto segue:

" 1L’assicurato

può migliorare le sue prestazioni nei limiti previsti dagli art. 79b e 79c LPP

e dagli art. 60a, 60b, 60c e 60d dell'Ordinanza sulla previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2). Sono riservati i casi che

beneficiano della norma transitoria 2011 cpv. 3, 4 e 5 Lipct.

2 Il calcolo della somma di riscatto

massima avviene sulla base delle tabelle di cui agli allegati no. 1 e 2. Il

pagamento della somma di riscatto da parte dell’assicurato avviene mediante

versamento unico, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3La somma di riscatto può essere:

- la prestazione

di libero passaggio trasferita da un altro Fondo di previdenza;

- la

partecipazione pattuita al momento del contratto d’assunzione fra l’assicurato

ed il datore di lavoro;

- la quota

parte della prestazione di libero passaggio trasferita dall’ex coniuge (art. 22

LFLP);

- l’importo

versato interamente dall’assicurato, compresi il rimborso dei prelievi

effettuati per l’abitazione primaria (art. 30d LPP) ed il ricupero delle

prestazioni versate in caso di divorzio (art. 22c LFLP);

- un importo

proveniente dalla previdenza professionale vincolata 3° pilastro.

4La somma di riscatto è stabilita sulla base

dell’allegato no. 1, ritenuto che la data di computo sul conto individuale

dell’assicurato corrisponde alla data di accredito a favore dell’istituto di previdenza.

5In deroga al cpv. 4 la somma di riscatto può superare

il massimo consentito stabilito secondo l’allegato no. 1 in caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio da altre istituzioni di previdenza,

di trasferimento di una quota di libero passaggio nell’ambito della procedura

di divorzio e in caso di rimborso di un prelievo effettuato nell’ambito della

procedura relatica all’accesso alla proprietà."

(le sottolineature sono della redattrice)

L’avere di

vecchiaia è regolato dall’art.15 Ripct come segue:

" 1L’avere di

vecchiaia si compone:

a) della

prestazione di libero passaggio acquisita al 31 dicembre 2012;

b) degli accrediti di vecchiaia previsti dall’art. 14;

c) di eventuali apporti dopo il 31 dicembre 2012;

d) dell’interesse

pari almeno al minimo LPP, calcolato sull’avere di vecchiaia acquisito al 31

dicembre dell’anno precedente, riservato l’art. 62.

2I prelievi, i rimborsi eseguiti per l’accesso alla

proprietà, i riversamenti, i riscatti eseguiti nell’ambito della procedura di

divorzio, sono presi in considerazione per stabilire l’avere di vecchiaia

acquisito al momento del pensionamento.

3Il

Consiglio di amministrazione, riservata la lettera d) del cpv. 1, stabilisce entro

il 31 gennaio di ogni anno il tasso d’interesse riconosciuto sull’avere di

vecchiaia a contare dal 1. gennaio dell’anno in corso."

Per quanto

riguarda il “Ricalcolo dell’importo di pensione garantito al 31.12.2012” l’art.

64 Ripct dispone:

" In caso di ricalcolo dell’importo di pensione garantito di cui all’art.

24 cpv. 5 Lipct, a seguito di prelievi o rimborsi relativi al finanziamento

dell’abitazione primaria e di riversamenti o riscatti nell’ambito della

procedura di divorzio, fa stato l’età dell’assicurato al verificarsi di uno di

questi eventi, ritenuto che il ricalcolo avviene sullo stipendio determinante e

sul grado di occupazione stabiliti al 31.12.2012."

Infine, la pensione di

vecchiaia è disciplinata come segue dall’art. 30 Ripct:

" 1La pensione di vecchiaia è calcolata

sull’avere di vecchiaia acquisito al pensionamento, moltiplicato per il tasso

di conversione valido a quel momento.

2Per gli assicurati

che in virtù di particolari disposizioni sono collocati a riposo dopo i 65 anni,

sull’avere di vecchiaia decorrono gli interessi sino alla data del

pensionamento.

3Per ogni figlio

minorenne è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione di vecchiaia. Se

il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell’AI, il supplemento è versato

al massimo fino a 25 anni.

4L’art. 42 cpv. 4 e 5 del presente Regolamento è

applicabile per analogia."

2.5. Per quanto riguarda il

contenuto della garanzia introdotta dall'art. 24 cpv. 4, 5 e 6 Lipct, che si

fonda sulla Lcpd e Rcpd in vigore fino a quel momento, vale a dire la garanzia

per gli assicurati attivi già 50enni al momento dell’entrata in vigore della

nuova legge, l’istituto convenuto l’ha illustrato come segue:

" - calcolo

dello stipendio assicurato determinante al 31.12.2012 sulla

base

della media degli stipendi assicurati degli ultimi 10 anni, riportati al 100%;

- calcolo

degli anni assicurati - compresi i riscatti eseguiti fino al 31.12.2012 sino

alle singole scadenze di pensionamento (da 58 anni fino a 65 anni);

- calcolo del

grado di occupazione medio corrispondente alla somma dei gradi occupazione

acquisiti al 31.12.2012, più la somma dei gradi di occupazione degli anni

futuri proiettati fino alle singole scadenze di pensionamento (da 58 anni fino

a 65 anni);

- rivalutazione

di 1/3 del periodo assicurativo per gli assicurati iscritti alla Cassa pensioni

prima del 1 gennaio 1995;

- percentuale

di pensione pari all'1.5% per ogni anno di assicurazione;

- partecipazione

al finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI secondo gli art. 14a, 14b,

14c, 14d, e 14e Lcpd e art. 11 a, 11 b e 11c Rcpd." (cfr. doc. III p. 4)

Ha inoltre precisato che il

calcolo dell’importo garantito secondo la norma transitoria si basa quindi non

sui contributi che l’assicurato verserà ancora in futuro, ma sul principio

della proiezione della sua situazione stabilita al 31 dicembre 2012 (stipendio

determinante, grado di occupazione in particolare) fino alle diverse scadenze

di pensionamento.

Con queste modalità di

computo viene in altre parole stabilito un importo di pensione fisso (che

l’assicurato al minimo percepirà alle diverse età possibili di pensionamento) che

non può più essere modificato, riservato il cpv. 6 del citato art. 24

Lipct che, appunto, prevede l’obbligo di ricalcolo, lo stesso - stabilito al 31

dicembre 2012 – venendo modificato da “eventuali prelievi, rimborsi in

applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i

riversamenti e i riscatti nell'ambito della procedura di divorzio".

Di conseguenza, se si

verifica un evento elencato dal cpv. 6 dopo il 31 dicembre 2012, si procede ad

una modifica dell'importo garantito secondo i cpv. 4 e 5, il quale non viene

invece modificato da eventuali altri cambiamenti, sempre posteriori al 31

dicembre 2012, segnatamente del grado di occupazione (in più o in meno) o in

relazione ad un eventuale riscatto individuale non contemplato dall’art. 24

cpv. 6 Lipct.

Con riferimento ad eventuali

riscatti, mentre nelle forme possibili di riscatto rientrano, secondo l’art. 12

Ripct, diverse casistiche, solo le fattispecie relative al riscatto in

relazione a eventuali prelievi o rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla

promozione della proprietà di abitazioni o riversamenti e riscatti nell'ambito

della procedura di divorzio sono riprese nel cpv. 6 della norma transitoria di

cui all’art. 24 Lipct.

E per quanto

riguarda le modalità di ricalcolo dell’importo di pensione garantito al 31

dicembre 2012 secondo la norma transitoria, ossia avverandosi una delle

circostanze che eccezionalmente secondo il cpv. 6 dell’art. 24 Lipct portano ad

una modifica dell’importo altrimenti fissato, l’art. 64 Ripct dispone che fa

stato l’età dell’assicurato al verificarsi di uno di questi eventi, ritenuto

che il ricalcolo avviene sullo stipendio determinante e sul grado di

occupazione stabiliti al 31 dicembre 2012 e che, giusta il cpv. 6 dell’art. 24,

esso si attua secondo il cpv. 3.

2.6. Tema del presente

contendere sono le ripercussioni sulla situazione previdenziale dell’attore del

trasferimento avvenuto il 9 dicembre 2013 di parte dell’avere di libero passaggio

(fr. 273'581.70) alla ex moglie a seguito di divorzio. Litigiose sono in

sostanza la modalità di computo del trasferimento a favore

dell’ex moglie, ritenuto come l’attore le contesti in particolare nella misura

in cui hanno portato ad una riduzione, di 4253 giorni, del

periodo assicurativo alle diverse scadenze di pensionamento. Ritiene che il trasferimento della quota di libero passaggio alla ex coniuge non

debba comportare alcuna riduzione della garanzia delle aspettative concessagli,

quale assicurato ultracinquantenne al momento dell’entrata in vigore della

nuova Lipct, in quanto diritto acquisito. O, almeno, a suo avviso la deduzione

conseguente al versamento della parte di avere di vecchiaia dovrebbe venir

effettuata con valuta 31 dicembre 2012. In particolare, a suo avviso, il diritto acquisito secondo la norma transitoria di cui all’art. 24 Lipct dovrebbe

essere ricalcolato considerando il prelievo per divorzio in base alla vecchia

legge e riportato valuta al 31 dicembre 2012 e non in base alla nuova legge,

con valuta al momento del prelievo (I).

Pacifica è

d’altro canto la norma transitoria della Lipct nella misura in cui stabilisce

che gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo

l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni e

che di principio al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato

il piano assicurativo in primato dei contributi.

Controversa

è dunque la portata della garanzia prevista dal cpv. 4 per gli assicurati che

al 31 dicembre 2012 avevano un’età di 50 anni o più, e meglio le modalità di

computazione di un eventuale prelievo o rimborso secondo una delle fattispecie

enumerate dal cpv. 6 dell’art. 24 Lipct in un momento

successivo al 1. gennaio 2013.

L’istituto

di previdenza convenuto, illustrando il conteggio eseguito e riprodotto al

consid. 2.3 che precede, ha in sostanza confermato che:

-

il trasferimento della quota dell’avere di

vecchiaia dell’attore alla ex moglie comporta

una riduzione (nella misura di di fr. 273'421), dell’avere di vecchiaia calcolato secondo le nuove disposizioni in

vigore dal 1. gennaio 2013;

-

Considerato come sul nuovo piano assicurativo il

calcolo non si basa più sul periodo di assicurazione, ma sull’avere di

vecchiaia (capitale), l’avere di vecchiaia viene ridotto a partire dalla valuta

di trasferimento dell’importo trasferito a favore dell’ex moglie giusta l’art.

15 Ripct;

-

lo stesso ha per effetto anche una riduzione delle

prestazioni garantite dalla norma transitoria giusta l’art. 24 cpv. 6 Lipct;

- il

calcolo viene effettuato secondo la previgente normativa (Legge sulla Cassa

pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976), considerando l’età

dell’assicurato al momento del prelievo (in concreto 54 anni) e lo stipendio

determinante e il grado di occupazione stabiliti al 31 dicembre 2012.

Come si

illustrerà nel prosieguo tale modalità di calcolo è conforme alla normativa

legale e regolamentare applicabile e deve essere confermata dal TCA.

2.7. Occorre

precisare che per costante giurisprudenza federale le pretese pecuniarie

dei funzionari non sono considerate diritti acquisti. Il rapporto di servizio,

in quanto di diritto pubblico, é infatti disciplinato dalla relativa

legislazione e segue, per quel che concerne i suoi aspetti patrimoniali, la sua

evoluzione.

Di conseguenza, gli

istituti di previdenza di diritto pubblico - non però i fondi di previdenza di

diritto privato - possono modificare le loro disposizioni anche senza che in

essa sia contenuta un'espressa riserva di modifica. Questa libertà é limitata

dall'arbitrio e dal principio dell'uguaglianza di trattamento (DTF 127 V

255-256; RDAT I-1999 p. 29; SZS 1994 p. 379 consid. 6b).

Le pretese di salario e

quelle pensionistiche possono, quindi, configurare diritti acquisiti solo nella

misura in cui la legge definisce i rapporti una volta per tutte e li sottrae

agli effetti dell'evoluzione della legge stessa oppure quando siano date

garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (cfr. DTF 138 V 366

consid. 6.1 p. 372, 117 V 229, giurisprudenza confermata da ultimo nella SF 9C_674/2014

del 24 aprile 2015, cfr. anche SZS 1994 p. 379 consid. 6b e DTF 115 V 235

consid. 5b).

La revoca di tali diritti

é possibile unicamente se si fonda su una base legale, avviene a tutela di un

interesse pubblico e contro risarcimento (SZS 1994 p. 380; DTF 113 Ia 362; 106

Ia 168; 117 V 235; RDAT I-1999 p. 29; STCA 34.1995.63 del 25 settembre 1996).

Al riguardo, in una

sentenza dell'8 novembre 2000, pubblicata in SJ 2001 p. 413 seg., il TF ha

riconfermato la propria giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:

" Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prétentions

pécuniaires des magistrats ou fonctionnaires, qu'il s'agisse des prétentions

salariales ou de celles relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le

caractère de droits acquis. Elles sont en principe régies par la législation en

vigueur au moment où elles doivent prendre effet, de sorte que des droits

acquis ne naissent en faveur des personne concernées que si la loi a fixé une

fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire aux effets des

modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à

l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229

c. 5b p. 234, 107 Ia 193 c. 3a p. 194, 106 Ia 163 c. Ia p. 166). Les cas

échéant, la loi ne peut supprimer des droits acquis que si un intérêt public

suffisant justifie cette mesure, et elle doit assurer une pleine indemnisation

(ATF 119 Ia 154 c. 5c p. 161/162, 117 Ia 35 c. 3b p. 39, 117 V 229 c. 5b in

fine p. 235). En l'occurrence toutefois, le recourant admet expressément qu'il

ne bénéficie pas de prétentions ainsi garanties.

Dans la mesure où elle ne constituent pas des

droits acquis, les prétentions patrimoniales des magistrats ou fonctionnaires

sont néanmoins protégées contre les interventions du législateur par les art. 8

al. 1 et 9 Cst. A l'instar de l'art. 4 aCst., ces dispositions

constitutionnelles empêchent que les prétentions en cause ne soient

arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que

des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans

justification particulière, au détriment de quelques intéressés ou de certaines

catégories d'entre eux (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5c p. 235,

106 Ia 163 c. Ic p. 169; voir aussi Ueli Kieser, Besitzstand,

Anwartschaften und wohler- worbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS

43/1999 p. 290 ss, p. 308; Jacques-André Schneider, La prévoyance

professionnelle et l'égalité de traitement, in Aspects de la sécurité sociale

2/1993 p. 22, ch. 3 ss). Selon les circonstances, le législateur est tenu

d'adopter des dispositions transitoires, soit pour éviter des conséquences

ainsi prohibées, soit pour permettre aux intéressés de s'adapter à la nouvelle

situation légale (arrêt du 3 avril 1996 in Pra 1997 p. 1, SJ 1996 p. 661, c. 4b; voir aussi ATF 122 V 405 c. 3b/bb p. 409). Ces dispositions transitoires ne

doivent pas comporter elles-mêmes des distinctions arbitraires ou contraire à

la garantie de l'égalité de traitement (arrêt du 30 septembre 1988 in RSAS 33/1989 p. 313, c. 4f p. 326)." (SJ 2001 p. 416-417)

Occorre ancora ricordare

che la legge va interpretata sulla base del suo testo letterale. Dal senso

letterale di un testo chiaro si può derogare, tramite interpretazione, solo se

vi sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo

scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le

quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso

della disposizione in oggetto. Il Tribunale federale non privilegia alcun

metodo di interpretazione, ma si ispira a un pluralismo pragmatico per

ricercare il senso vero della norma; in particolare si fonda sulla comprensione

letterale del testo solo se ne deriva senza ambiguità una soluzione

materialmente giusta (cfr. DTF 139 V 254 consid. 4.1; 126 V

438; 125 V 130 e 180; 119 V 60 e 429; Pratique VSI 1933 p. 133 e 263; RAMI 1993

p. 132; RDAT I-1997 p. 40; Imboden/ Rhinow/Krähemann, Schweizerische

Verwaltungsrechtspre chung, no. 21b IV).

Se

il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più

interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma,

desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati e meglio dai lavori

preparatori, dallo scopo della norma dal suo spirito, così come dai valori sui

quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119

V 429 consid. 5a.; 118 Ib 191 consid. 5: 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3

consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b).

In particolare, a

proposito dell'importanza e dei limiti dei lavori preparatori, nella sentenza

pubblicata in DTF 126 V 435 l'Alta Corte si è così espressa:

" b) Zu prüfen ist des Weiteren, ob die

Materialien zuverlässigen Aufschluss über die Auslegung des Art. 29septies

Abs. 1 Satz 1 AHVG geben. Nach ständiger Rechtsprechung stellen sie, gerade bei

jüngeren Gesetzen, ein wichtiges Erkenntnismittel dar, von dem im Rahmen der

Auslegung stets Gebrauch zu machen ist (BGE 125 V 131 Erw. 5 in fine mit Hinweisen). Sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung unklar ist oder

verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein wertvolles

Hilfsmittel sein, um den Sinn der Norm zu erkennen und damit falsche

Auslegungen zu vermeiden. Nach gefestigter Rechtsprechung sind sie aber für

sich allein nicht geeignet, direkt auf den Rechtssinn einer Gesetzesbe-

stimmung schliessen zu lassen, weil das Gesetz sich mit seinem Erlass von

seinen Schöpfern löst und ein eigenständiges rechtliches Dasein entfaltet (BGE

124 V 189 Erw. 3a). Schliesslich sind die Materialien als Auslegungshilfe nicht

dienlich, wo sie keine klare Antwort geben (BGE 124 V 190 Erw. 3a mit

Hinweisen)."

(DTF 126 V 439; vedi pure: RDAT I-1997 pag. 42)

2.8. Nella fattispecie i cpv. 1 e

2 della norma transitoria art. 24 stabiliscono che "i diritti acquisiti

con le precedenti disposizioni sono mantenuti" (cpv. 1) e che "gli

eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in

vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni " (cpv.

2).

Riguardo all’art. 24 il

Consiglio di Stato nel suo Messaggio n. 6666 del 10 luglio 2012

sulla nuova legge sull’Istituto di previdenza dei dipendenti dello

Stato, modifica della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei

docenti del 15 marzo 1995, della legge sugli stipendi degli impiegati e dei

docenti del 5 novembre 1954, della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del

Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell’ordine giudiziario dell’11 dicembre

1985 (in seguito: Messaggio; allegato anche quale doc. 23/2)), al

commento dei singoli articoli, e nello specifico all’art. 24, ha esposto quanto segue:

Cpv. 1, 2:

" I cpv. 1 e 2 vengono inseriti nella norma transitoria per garantire il

principio fondamentale relativo ai diritti acquisiti con le precedenti

disposizioni e in base al principio secondo il quale tutti i pensionamenti

soggiacciono alle disposizioni per le quali sono stati pronunciati."

Cpv. 3:

" Viene sancito il principio secondo il quale il nuovo piano assicurativo

viene applicato a tutti gli assicurati attivi al 1° gennaio 2013, ritenuto che

per gli assicurati con 50 anni e più di età vale comunque la garanzia

data."

Cpv. 4:

" Viene esplicitata la modalità di calcolo della garanzia delle

aspettative data al 31 dicembre 2012."

Cpv. 5:

" Il cpv. 5 conferma che i calcoli allestiti al 31 dicembre 2012, saranno

mantenuti a partire dal 1°gennaio 2013 a dipendenza del momento in cui l’assicurato chiederà il pensionamento.

Vengono indicati i coefficienti attuariali validi per l’onere a

carico dei datori di lavoro e degli assicurati, per coloro che beneficiano

delle garanzie al 31.12.2012."

Cpv. 6:

" Si specificano i casi in cui l’importo garantito secondo i cpv. 4 e 5

possono essere modificati a partire dal 1. gennaio 2013."

Cpv. 7:

" Viene data la garanzia della possibilità di capitalizzazione dell’importo

acquisito al 31 dicembre 2012 secondo la specifica tabella."

Cpv. 8:

" Al cpv. 8 si riprende il principio della capitalizzazione delle rendite

di poco conto, d’altra parte garantito anche nel nuovo piano."

Cpv. 9:

" Si specifica che il supplemento sostitutivo AVS/AI considerato al 31

dicembre 2012 viene adeguato all’adeguamento della rendita AVS/AI, con le

stesse modalità adottate nel nuovo piano assicurativo in primato dei

contributi."

Cpv. 10:

" Viene mantenuta la garanzia dell’esonero per questi assicurati che nel

vecchio diritto sono stati esonerati dal pagamento del contributo. Considerato

che per questi assicurati l’importo della pensione non verrà più aumentato (40

anni al 100% di contribuzione) questa garanzia è giustificata.

L’esonero vale anche per il datore di lavoro."

Cpv. 11:

" Si è reso

necessario prevedere questa norma transitoria per mantenere il diritto di affiliazione

per gli assicurati individuali al 31 dicembre 2012, indipendentemente che

svolgono un’attività indipendente o dipendente, perché il nuovo diritto prevede

il mantenimento dell’assicurazione solo per quelli che hanno attività

indipendente. Questa modifica si è resa necessaria per rendere congruente la

disposizione cantonale con quella federale sul libero passaggio (LFLP)."

Cpv. 12:

" Questa disposizione transitoria si giustifica col fatto che al 1°

gennaio 2013 si dovrà ricalcolare la riserva matematica dei pensionati a valuta

31 dicembre 2012."

Cpv. 13:

" Al fine di garantirne la gestione ordinaria e la preparazione del nuovo

ordinamento, e della nuova organizzazione, è necessario prevedere una norma

transitoria che mantiene in carica gli attuali Organi direttivi sino

all’entrata in funzione di quelli nuovi."

Cpv. 14:

Con le nuove disposizioni che entrano in vigore al

1°gennaio 2013 si rende necessaria la formalizzazione dell’assunzione da parte

dell’Istituto di previdenza dei rapporti d’impiego degli attuali

dipendenti." (messaggio p. 52-54)

Sempre con

riferimento a quanto di rilievo nella fattispecie, segnatamente alla garanzia

per gli assicurati con 50 anni di età e più alla fine del 2012, ribadite le modalità

di passaggio al nuovo piano degli assicurati attivi nel senso che “per quanto riguarda gli affiliati

attivi la prestazione di libero passaggio acquisita alla data del cambiamento

del piano costituirà l’avere di vecchiaia iniziale nel nuovo piano

assicurativo” (doc. 23 p. 100), in seguito il conto avere di

vecchiaia venendo poi adeguato, il Messaggio precisa:

" 2.1.9

Le garanzie per gli assicurati con 50 anni di età e più

Si premette che per tutti gli assicurati al 1 gennaio 2013 verrà

applicato il nuovo piano assicurativo in primato dei contributi.

Ritenuto che il rapporto fra assicurato e il proprio Istituto di

previdenza deve fondarsi su un principio di buona fede è stata studiata una

puntuale norma transitoria per garantire alle varie scadenze di pensionamento

l’importo in franchi acquisito al 31 dicembre 2012.

A sostegno ulteriore di questa misura che va a favore degli

assicurati ma anche dell’istituto di previdenza stesso vi è il fatto che una

buona parte di questi assicurati ha già perlomeno raggiunto il primo limite di

pensionamento, per cui questi assicurati potrebbero chiedere il pensionamento

secondo il diritto vigente.

Di conseguenza, nel caso in cui ci dovesse essere un massiccio

“esodo” di queste persone verso un pensionamento prima dei 65 anni, oltre che

comportare nell’immediato evidenti difficoltà organizzative allo Stato e ai

diversi datori di lavoro, comporterebbe un importante aggravio finanziario

all’Istituto di previdenza, ritardando nel tempo il progetto di risanamento.

Bisogna inoltre considerare che se un assicurato che ne ha diritto

rinvia il pensionamento anche solo di un anno, l’Istituto di previdenza ne trae

un vantaggio finanziario.

Nel dettaglio si precisa che la garanzia consiste nell’importo

della pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione

delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente l’introduzione del nuovo piano

assicurativo. Per ogni assicurato sarà determinato l’importo in franchi

garantito anno per anno dai 58 ai 65 anni.

Al momento del pensionamento effettivo verrà comparato l’importo

di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi, con l’importo

garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012. All’assicurato verrà

riconosciuto l’importo maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo AVS/AI

valido in quel momento. Il supplemento sostitutivo AVS/AI seguirà per contro

l’evoluzione delle rendite AVS.

L’esempio di simulazione allegato indica in modo dettagliato le

aspettative garantite con le prestazioni secondo il nuovo diritto.

L’evoluzione degli stipendi tiene conto di una indicizzazione

annuale dovuta al rincaro dell’1,5%. Nel caso concreto lo stipendio iniziale al

01.01.2013 è di CHF 132’107.00, a 58 anni (2014) è di

CHF 134'089.00, a 60 anni (2016) è di CHF 138'142.00, mentre a 65 anni (2021) è

CHF 148'818.00.

Sul conto avere di vecchiaia viene accreditato al 01.01.2013 (data

ipotizzata del cambiamento) il valore della prestazione di libero passaggio

acquisita al 31.12.2012. In seguito il conto avere di vecchiaia viene

alimentato con i bonifici Lcpd e con gli interessi.

(…; esempio di conto avere di vecchiaia )

Ammontare pensione a 58 anni secondo PPC:

Avere di vecchiaia: CHF 577'337.00 x 5.30%

= CHF 30’599.00

Partecipazione finanziamento

supplemento sostitutivo AVS/AI

CHF 2’628.00

Pensione effettiva CHF 27’971.00

Supplemento sostitutivo

AVS/AI CHF 22'940.00

Totale prestazioni CHF 50’911.00

Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:

Pensione base CHF 32'523.00

Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 22'940.00

Totale CHF 55'463.00

Ammontare pensione a 60 anni secondo PPC:

Avere di vecchiaia CHF 643’443.00

x 5.52%=CHF 35’518.00

Partecipazione finanziamento

supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 2’620.00

Pensione effettiva CHF 32’898.00

Supplemento sostitutivo

AVS/AI CHF 23’629.00

Totale prestazioni CHF 56’527.00

Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:

Pensione base CHF 39'987.00

Supplemento sostitutivo

AVS/AI CHF 23’629.00

Totale CHF 63’616.00

Ammontare pensione a 65 anni secondo PPC - 2021:

Avere di vecchiaia CHF 859’947.00 x 6.17%=

CHF 53’059.00

+ Rendita AVS CHF 32’275.00

Totale CHF 85’334.00

Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:

Considerandi

Pensione base CHF 43'129.00

+ Rendita AVS CHF 32’275.00

Totale CHF 75'404.00

Come risulta dall’esempio che precede fino a 60 anni la garanzia

esplica in modo significativo i suoi effetti. A partire da 61 anni questi

effetti diminuiscono e nell’esempio mostrato a 65 anni il nuovo piano

assicurativo è nettamente superiore." (Messaggio pag. 98 segg.)

Illustrando ulteriormente

che:

" 2.2.3

Le pensioni di vecchiaia per gli assicurati che beneficiano delle garanzie

(assicurati che alla data del cambiamento del piano hanno più di 50 anni)

Come illustrato al punto 2.1.9 per gli assicurati che al momento

del cambiamento hanno 50 anni e più di età è stata prevista una specifica norma

transitoria, che prevede la garanzia dell’importo di pensione acquisito alle

diverse età calcolate al 31 dicembre dell’anno antecedente il cambiamento.

Prima di entrare nel dettaglio delle cifre è opportuno rilevare

che la norma transitoria così come pensata, ha un’importanza rilevante per gli

assicurati già in età di pensionamento o perlomeno vicini al primo limite di

pensionamento. Più l’età dell’assicurato si allontana dall’età di

pensionamento, tanto più lo scopo della norma transitoria perde della sua

importanza e potrà, verosimilmente accadere che nel tempo le prestazioni derivanti

dal nuovo piano assicurativo in primato dei contributi, al momento del

pensionamento effettivo risultino superiori. In definitiva questo è lo scopo

della garanzia proposta, e cioè quello di tutelare maggiormente chi si trova in

età di pensionamento o vicino al pensionamento. Si auspica tra l’altro, anche

nell’interesse dell’Istituto di previdenza il rinvio del pensionamento ad

un’età superiore.

Nell’analizzare l’effetto delle garanzie per coloro che alla data

del cambiamento del piano hanno più di 50 anni bisogna distinguere tra

affiliati prima del 1.1.1995 e affiliati dopo l’1.1.1995. Per i beneficiari

delle garanzie è stato ipotizzato un aumento annuo dello stipendio assicurato

dell’1,5% pari al rincaro previsto.

Affiliati dopo l’1.1.1995 con più di 50 anni alla data di

cambiamento del piano

Per questi assicurati le garanzie limitano in modo molto

importante la riduzione della pensione attesa rispetto al piano attuale. Per

questa categoria di assicurati man mano che ci si avvicina all’età AVS il nuovo

piano si avvicina alla pensione garantita e può anche essere superiore.

Dati relativi ai 427 assicurati con più di 50 anni e grado di

occupazione del 100%, affiliati dopo il 1.1.1995

Età

alla data del cambiamento del piano

%-uale

pensione su stipendio AVS

58.

60.

62.

65.

50-52

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

-1%

35%

34%

-5%

43%

40%

-4%

46%

44%

1%

32%

31%

53-54

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

0%

33%

33%

-4%

40%

38%

-4%

43%

41%

0%

28%

27%

55-57

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

1%

33%

34%

-2%

39%

38%

-2%

41%

40%

-3%

27%

25%

58.

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

0%

38%

38%

0%

38%

38%

-2%

41%

40%

-2%

27%

25%

60.

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

0%

0%

38%

38%

-1%

26%

25%

62.

%-uale

differenza

%-uale pensione

piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

0%

3%

28%

28%

65.

%-uale

differenza

0%

Di principio più l’assicurato è vicino ai 50 anni, alla data del

cambiamento del piano, e maggiore sarà la riduzione attesa della pensione alle diverse

età di pensionamento. Con il pensionamento a 60 anni risulta una riduzione

maggiore rispetto al pensionamento a 62 anni. Ciò è dato dal fatto che per il

pensionamento a 60 anni l’attuale piano riserva condizioni più vantaggiose

rispetto al pensionamento a 62." (…)

(messaggio p. 104 seg)

Al Messaggio

di Legge è pure stato allegato il Progetto di regolamento di previdenza, nel

contenuto sostanzialmente corrispondente alla versione del 17 ottobre 2013 poi

entrata in vigore retroattivamente al 1. gennaio 2013, ritenuto che

l’approvazione dello stesso e dello statuto erano di competenza del neo costituito

organo supremo dell’istituto di previdenza.

2.9

Da un

approfondito esame dei lavori preparatori (cfr. anche al consid. 2.10.1 che

segue), emerge che il legislatore, nell'ambito della modifica dell’istituto di

previdenza di dipendenti cantonali e della relativa legge, come già in passato

in occasione delle modifiche della Lcpd, ha prestato particolare attenzione ai

diritti acquisiti per quanto riguarda le pensioni in essere al momento del

cambiamento. Ha quindi innanzitutto riconosciuto il carattere di diritti

acquisiti, secondo le precedenti disposizioni, in relazione alle prestazioni

(in particolare: la pensione e il supplemento sostitutivo) calcolate e versate

agli assicurati secondo le precedenti disposizioni legali (cfr. art. 24 cpv. 1

della Legge). Le prestazioni già acquisite dai beneficiari di pensione al

momento dell’introduzione del nuovo piano assicurativo, sono quindi state garantite

nel loro ammontare nominale (Messaggio, p. 100). Il cpv. 2 esplicita poi il

principio generale per il quale con l’entrata in vigore delle nuove

disposizioni gli eventi successivi soggiacciono a queste ultime.

D’altra parte, tramite

l'introduzione di una disposizione transitoria specifica (art. 24 cpv. 4), il

legislatore ha voluto tutelare gli assicurati già cinquantenni o oltre, ossia

quelli più prossimi al pensionamento, mediante una garanzia finalizzata

a limitare in modo importante la riduzione della pensione prospettata rispetto

al piano precedente.

Questa scelta è

innanzitutto del tutto legittima.

In una sentenza pubblicata

in SJ 2001 p. 420 il Tribunale federale, in contesto diverso, ma che presenta

delle analogie col caso che ci occupa, aveva ricordato che:

" Le législateur est toutefois aussi autorisé, en règle générale, à

soumettre d'emblée tous les magistrats ou agents concernés, y compris les

anciens, à la nouvelle réglementation; il peut également adopter une solution

intermédiaire, qui consiste, par exemple, à maintenir la situation antérieure

seulement pendant une période déterminée. Dans certaines conditions, une telle

solution peut apparaître obligatoire du point de vue de l'art. 9 Cst. ou 4

aCst. (arrêt précité du 3 avril 1996, loc. cit.). Par ailleurs, compte tenu de

la grande liberté du législateur dans l'aménagement du statut de la fonction

publique, il peut aussi se justifier d'accorder, au contraire, une situation

plus favorable aux magistrats ou agents nouvellement engagés (arrêt du 20

janvier 1999 dans la cause S., non publié, c. 3a)." (SJ 2001 pag. 420)

Il legislatore ticinese,

per quanto riguarda gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano già 50 anni

e più non ha quindi definito i rapporti una volta per tutti sottraendoli agli

effetti dell'evoluzione della legge stessa (cfr. su questo tema: DTF 117 V 235

e RDAT I-1997 pag. 42), bensì unicamente su uno specifico punto (quello della

pensione) l'ha sottoposto, a determinate condizioni, alle vecchie disposizioni

legali.

Ora, questo

Tribunale deve innanzitutto concludere che a ragione l’istituto di previdenza

convenuto ha sostenuto che la norma transitoria in oggetto ha inteso concedere

agli assicurati cinquantenni una garanzia delle aspettative ad un determinato

importo di pensione, calcolato secondo il precedente disciplinamento legale,

assoggettando tuttavia tale garanzia a ben determinati requisiti e in

particolare alla riserva del verificarsi di eventi come quelli contemplati

esplicitamente dal cpv. 6 dell’art. 24.

È utile in

proposito sottolineare che l’entrata in vigore della modifica del sistema

previdenziale valido per l’istituto di previdenza dei dipendenti cantonali,

comportante come noto il passaggio al piano previdenziale in primato dei

contributi, è stata fissata dalla legge al 1. gennaio 2013. Con riferimento

alle modalità di passaggio al nuovo piano, il Messaggio illustra chiaramente

che “per quanto riguarda gli assicurati attivi la prestazione di libero

passaggio acquisita alla data del cambiamento del piano costituirà l’avere di

vecchiaia iniziale nel nuovo piano assicurativo. In seguito il conto avere di

vecchiaia sarà adeguato secondo l’art. 41 del Regolamento di previdenza” (Messaggio

p. 100).

Sul

conto avere di vecchiaia degli affiliati attivi viene quindi accreditato al 1.

gennaio 2013 (data del cambiamento) il valore della prestazione di libero

passaggio acquisita al 31 dicembre 2012. In seguito il conto avere di vecchiaia viene alimentato con gli accrediti Lcpd e con gli interessi (Messaggio p. 99)

e integrato rispettivamente riconsiderato in relazione ad eventuali rimborsi o

riversamenti o riscatti.

Per quanto

riguarda più specificatamente gli assicurati attivi con 50 anni di età e più,

la Legge contempla una puntuale norma transitoria “per garantire alle varie

scadenze di pensionamento l’importo in franchi acquisito al 31 dicembre 2012” (cfr. Messaggio, p. 98). Tale garanzia consiste esplicitamente “nell’importo della

pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione delle

norme vigenti al 31 dicembre antecedente l’introduzione del nuovo piano

assicurativo” (cfr. Messaggio p. 98). Il privilegio legale consiste,

ancora, nella garanzia “dell’importo di pensione acquisito alle diverse età calcolate

al 31 dicembre dell’anno antecedente il cambiamento” ossia al 31

dicembre 2012 (cfr. Messaggio p. 104), ritenuto come l’importo garantito

secondo il cpv. 4 risulta “dai calcoli allestiti al 31 dicembre 2012” (Commento al cpv. 5 dell’art. 24; cfr. Messaggio n.

6666, p. 53 citato in esteso al consid. 2.7 che precede).

In altre parole: nel caso

di assicurati attivi alla data dell’entrata in vigore della nuova legge, l'importo

di pensione oggetto di garanzia è quello stabilito al 31 dicembre 2012 sulla

situazione acquisita e presente a quel momento e con le proiezioni alle diverse

scadenze di pensionamento; in seguito potranno rispettivamente dovranno essere presi

in considerazione i cambiamenti derivanti dal cpv. 6 dell'art. 24 Lipct.

Al momento del

pensionamento effettivo verrà dunque comparato tale importo di pensione

(garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012) con l’importo di

diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi e all’assicurato verrà

riconosciuto l’importo maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo

AVS/AI valido in quel momento (cfr. anche Messaggio p. 98 citato al consid. 2.8).

Ora, laddove

la legge all’art. 24 cpv. 4 prevede espressamente che per tali assicurati “è

garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012”, quest’ultimo essendo

calcolato in base alle disposizioni della previgente legge sulla Cassa pensioni

dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e relativo regolamento, la

stessa è dunque chiara e inequivocabile e non necessita di interpretazione

alcuna. Altrettanto chiaro è il cpv. 6 dell’art. 24 che elenca le fattispecie

che possono rispettivamente devono, in via eccezionale, modificare “l’importo

stabilito al 31 dicembre 2012” secondo il capoverso 3 (cioè eventuali

prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della

proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della

procedura di divorzio).

Essendo il

tenore letterale dell’art. 24 Lipct chiaro, non è possibile derogarvi

tramite interpretazione, non essendovi ragioni obbiettive, segnatamente

deducibili dai lavori preparatori o dallo scopo e dal senso della disposizione

oppure dalla sistematica della legge, che potrebbero in qualche modo lasciar

presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in

oggetto (cfr. DTF 126 V 438; 125 V 130 e 180; 119 V 60 e 429, 117 V 5, 45, 109;

RAMI 1993 p. 132; RDAT I-1997 p. 40; Imboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, no. 21b IV). A questa conclusione questo TCA è del

resto già giunto in un’altra vertenza (cfr. STCA 34.2014.12 del 16 marzo

2015).

Contrariamente

a quanto sostiene l’attore - per il quale la pensione calcolata al 31 dicembre

2012.

secondo il previgente diritto costituirebbe un diritto acquisito non più

modificabile -, a favore degli assicurati già cinquantenni o oltre,

ossia quelli più prossimi al pensionamento, è stata concessa una garanzia che

consiste nel diritto a vedersi effettuato il calcolo, al momento del

pensionamento, da un lato dell’importo garantito della pensione (anno per anno

dai 58 ai 65 anni) risultante alla data del cambiamento del piano, in

applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre 2012 e dall’altro dell’importo

di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi in vigore dal 1.

gennaio 2013: al momento del pensionamento effettivo all’assicurato verrà assegnata

la pensione maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo AVS/AI valido

in quel momento.

Questa garanzia, introdotta

dalla specifica norma transitoria in oggetto, è stata in ogni

modo concessa con le esplicite limitazioni elencate in maniera chiara dal cpv.

6.

della medesima norma.

Tale

normativa transitoria è stata del resto promulgata - nell’ambito di una

indubbia e incontestata libertà di concedere o non concedere dei diritti

acquisiti (nei limiti dei principi costituzionali), non sindacabile dal TCA - sulla

base di un’attenta valutazione, di natura finanziaria e di sostenibilità

economica (cfr. in proposito al consid. 2.11; cfr. anche la STCA 34.2014.12 del

16.

marzo 2015).

A

prescindere inoltre dal fatto che l’esame astratto della disposizione in

oggetto esula di principio dalla competenza del TCA, il TCA si limita ad

osservare che l’art. 24 Lipct appare conforme allo scopo della legge e rispettoso

dei principi costituzionali, in particolare del principio dell’uguaglianza di

trattamento tra gli assicurati e il divieto d’arbitrio (cfr. Stauffer, op.

cit., p. 209).

2.10

Tutto ben

considerato e per le ragioni di seguito esposte questo Tribunale ritiene che,

considerato come l’istituto convenuto abbia provveduto a trasferire l’importo

di fr. 273'581.70 a favore dell’ex moglie dell’attore il 9 dicembre 2013, a tale data giustamente tale importo deve venir computato sulla situazione previdenziale dell’attore,

sia per quanto riguarda il nuovo piano previdenziale applicabile dal 1. gennaio

2013.

sia in applicazione dell’art. 24 cpv. 6 Lipct per quanto riguarda il

principio dell’imputazione, dell’art. 12, 15 Ripct per quanto riguarda la data

di computo e l’art. 64 Ripct per le ulteriori modalità di calcolo della

prestazione oggetto di garanzia.

Deve essere

precisato che il computo della quota di libero passaggio versata all’ex moglie

sul piano assicurativo in primato dei contributi, in riduzione dell’avere di

vecchiaia (nella misura di fr. 273'421, doc. A), non è sostanzialmente censurato

dall’attore, il quale contesta per contro essenzialmente le modalità di computo

nell’ambito della norma transitoria ai sensi dell’art. 24 Lipct.

2.10.1

Per quanto

riguarda innanzitutto il principio della modifica dell’importo garantito al 31

dicembre 2012, grazie alla norma transitoria di cui all’art. 24 cpv. 4 Lipct, a

seguito del versamento di parte dell’avere di vecchiaia dell’attore sul conto

di libero passaggio dell’ex moglie in adempimento della sentenza di divorzio del

dicembre 2013, lo stesso appare in modo chiaro dalla stessa norma transitoria

introdotta dalla nuova Lipct. Come è stato dianzi esposto, l’art. 24 Lipct è

inequivocabile prevedendo che l’importo di pensione viene fissato nelle

modalità disposte dall’art. 24 cpv. 4 e 5 , non potendo esso più essere

modificato, riservato il cpv. 6 del medesimo art. 24 Lipct che, appunto,

prevede che lo stesso - stabilito al 31 dicembre 2012 - viene modificato da “eventuali

prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della

proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell'ambito della

procedura di divorzio".

Di conseguenza, se si

verifica uno degli eventi previsti in maniera esclusiva da quest’ultimo cpv. 6

dopo il 31 dicembre 2012, si procede ad una modifica dell'importo garantito

secondo i cpv. 3, 4 e 5. Tale conclusione è chiara e inequivocabile e non

lascia spazio a dubbio alcuno.

A torto dunque l’attore

vorrebbe sostenere la non modificabilità di tale importo, invocando l’esistenza

di un diritto acquisito. Come esposto al considerando che precede, la legge ha riconosciuto

qualità di diritto acquisito ai diritti già tali prima dell’entrata in vigore

della nuova legge (cpv. 1 dell’art. 24).

Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano un’età di 50 anni o più, in caso di

pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni,

dopo l’entrata in vigore della modifica di legge, è invece stato garantito, a

determinate condizioni, l’importo annuo di pensione stabilito al 31

dicembre 2012 in base alle diposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei

dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del relativo regolamento

(rispettivamente la pensione più elevata tra tale importo stabilito al 31

dicembre 2012 e la pensione calcolata secondo il nuovo piano assicurativo).

Il cpv. 6

della stessa norma precisa tuttavia in modo chiaro ed esplicito che l’importo

stabilito al 31 dicembre 2012, ossia l’importo “garantito”, viene modificato da

“eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla

promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti

nell’ambito della procedura di divorzio”.

Con

riferimento all’art. 24 Lipct val la pena ancora di citare la Tabella

comparativa sulla modifica della Lcpd, nella sua formulazione definitiva per la

Commissione del 24 novembre 2010 - la quale è stata un documento

fondamentale per la Commissione della Cassa (organo direttivo in carica in quel

periodo) al fine di elaborare la proposta del nuovo piano assicurativo e di

tradurre questo piano in norma di legge – che spiegava nel modo

seguente la norma transitoria nel suo cpv. 3:

" La norma fa riferimento al diritto previgente. In effetti la norma

transitoria consiste nell’indicazione di un importo in franchi che l’assicurato

al minimo percepirà alle diverse età possibili di pensionamento. In sostanza lo

stipendio determinante è congelato alla data del cambiamento del piano mentre

agli anni assicurativi già acquisiti vengono aggiunti gli anni mancanti fino

all’età del pensionamento (come avviene normalmente quando si effettua il

calcolo della pensione attesa per l’assicurato). Questi assicurati si vedranno

assegnata la pensione più elevata risultante dal confronto tra l’importo

garantito e la pensione calcolata secondo il nuovo piano assicurativo. Per

evitare di esplicitare i singoli calcoli viene fatto riferimento al diritto

vigente al 31 dicembre 2011 (poi 2012), in modo che non vi siano dubbi sull’interpretazione

della garanzia data."

(doc. 3 p. 57)

Con

riferimento al cpv. 5 (attuale cpv. 6 dell’art. 24):

" Per evitare di penalizzare (in caso di rimborso) o favorire (in caso di

prelievo) i beneficiari delle norme transitorie, i prelievi e i rimborsi effettuati

nell’ambito della proprietà di abitazione previsti dalla LPP e i riversamenti e

i riscatti nell’ambito del divorzio, che avvengono dopo la data di introduzione

del nuovo piano, l’importo garantito viene modificato.

I riscatti volontari saranno conteggiati solamente

sul nuovo piano assicurativo.

Per i beneficiari della norma transitoria rimane

invariato il calcolo del supplemento sostitutivo AVS/AI e in particolare la

ripartizione del suo finanziamento con il 25% a carico della Cassa." (doc.

3.

p. 58)

La stessa Tabella

comparativa, all’art. 6a (Riscatto; poi divenuto art. 12 cpv. 1 del

Regolamento) prevede d’altro canto che “in caso di avvenuti prelievi a

seguito di divorzio o per l’accesso alla proprietà, gli assicurati con almeno

50.

anni alla data del cambiamento del piano e che quindi beneficiano della

norma transitoria 2011 cpv. 3 e 4, potranno ancora riscattare degli anni di

assicurazione.” (doc. 3 p. 6)

Infine, la predetta

conclusione circa la possibile variazione dell’importo garantito agli

assicurati 50enni emerge in modo evidente anche dalla lettura della lettera

esplicativa inviata dalla Commissione della Cassa pensioni a tutti gli

assicurati (attivi e pensionati) ed ai datori di lavoro nel dicembre 2012, dopo

l'approvazione della Lipct da parte del Gran Consiglio, che può evidentemente

essere considerata l’espressione della volontà del legislatore. La stessa,

laddove elenca le “misure che concernono gli assicurati attivi” dispone,

fra l’altro, che l’entrata in vigore del nuovo piano assicurativo in primato

dei contributi era fissata per tutti gli assicurati al 1. gennaio 2013

riservata la garanzia indicata (“Garanzia al 31 dicembre 2012 dell’importo

di pensione acquisito a 58 anni fino a 65 anni per gli assicurati con 50 anni

di età e più”; punto 3.5 doc. 23/4). La lettera informativa indicava che “al

31.

dicembre 2012 verrà calcolato l’importo di pensione sulla base dello

stipendio determinante acquisito al 31 dicembre 2012 (…), alle diverse età di

pensionamento. Questo importo, così calcolato, non subirà più alcuna

modifica, riservate eventuali modifiche di calcolo dovute a prelievi o

rimborsi relativi alle procedure concernenti l’accesso alla proprietà o a

riversamenti /riscatti concernenti la procedura di divorzio. L’assicurato

avrà diritto all’importo più elevato fra il calcolo dato dalla garanzia e il

calcolo secondo il nuovo piano associativo in primato dei contributi” (le

sottolineature sono della redattrice; cfr. STCA 34.2014.12 del 16 marzo 2015).

Nella fattispecie altrettanto

chiaro – e del resto pacificamente ammesso dalle parti - è che il trasferimento

a favore dell’ex moglie di parte dell’avere di vecchiaia dell’attore configuri

un evento tra quelli menzionati al cpv. 6 dell’art. 24 essendo un “riversamento

nell’ambito della procedura di divorzio”.

2.10.2

Per quanto

riguarda le concrete conseguenze del trasferimento dell’importo della quota di

libero passaggio alla ex moglie dell’attore, a ragione l’istituto di previdenza

cantonale l’ha innanzitutto computato (nella misura di fr. 273'421; doc. A) sulla

situazione previdenziale dell’attore nell’ambito del nuovo piano assicurativo

in primato dei contributi giusta l’art. 15 cpv. 2 Ripct, ossia in deduzione

dell’avere di vecchiaia dell’assicurato. Tale deduzione appare conforme al

disciplinamento legale e del resto non è sostanzialmente contestata.

Quanto alle

modalità di ricalcolo, a seguito del versamento di fr. 273'581.70, dell’importo

di pensione garantito al 31 dicembre 2012 e alle diverse scadenze secondo la

Legge sulla cassa pensioni del 14 settembre 1976, in vigore sino al 31 dicembre 2012 (art. 24 cpv. 5 Lipct), l’istituto di previdenza ha considerato

l’età dell’assicurato il 9 dicembre 2013, ossia al momento del prelievo (54

anni) e, ritenuti lo stipendio determinante (fr. 139'421.--) e il grado di

occupazione (100%) stabiliti al 31 dicembre 2012 (giusta l’art. 64 Ripct). Applicati

i corrispondenti fattori di moltiplicazione secondo le previgenti disposizioni,

considerando l’età al momento del trasferimento, e definito un conseguente periodo

di riduzione poi messo in relazione con l’importo prelevato, ha infine

stabilito in 4253 il numero di giorni da computare in riduzione sulle

prestazioni, ossia da ridurre dal periodo di assicurazione completo massimo di

14'400 giorni (cfr. sopra consid. 2.3; cfr. nel dettaglio doc. C).

Come

illustrato dall’istituto convenuto, la garanzia per gli assicurati 50enni al 31

dicembre 2012, è stata stabilita dalla legge tenendo in considerazione il

periodo massimo di 14'400 giorni a tutte le scadenze di periodo (da 58 anni e

65.

anni) e la situazione al 31 dicembre 2012 (stipendio determinante, grado di

occupazione) proiettata alle diverse scadenze di pensionamento. Nel caso di

ricalcolo delle prestazioni garantite, verificandosi cioè una delle fattispecie

enumerate all’art. 24 cpv. 6 Lipct, come in concreto in funzione del

trasferimento della quota di libero passaggio alla ex moglie, occorre

riprocedere al calcolo considerando l'età determinante per l'applicazione dei

tassi di conversione al momento dell’effettivo trasferimento della quota di

libero passaggio, e cioè in concreto il 9 dicembre 2013 (cfr. art. 64 Ripct;

cfr. doc. VII).

Tale modalità

di calcolo corrisponde alla corretta applicazione delle disposizioni applicabili

sia del nuovo disciplinamento (in particolare l’art. 24 Lipct, l’art. 64 Ripct)

sia di quello previgente, cui rimanda la norma transitoria.

Del resto

anche il già menzionato art. 64 del Regolamento, che regola il “Ricalcolo

dell’importo di pensione garantito al 31.12.2012”, conferma tale

conclusione prevedendo che in caso di ricalcolo dell’importo di pensione

garantito di cui all’art. 24 cpv. 5 Lipct, a seguito di prelievi o rimborsi

relativi al finanziamento dell’abitazione primaria e di riversamenti o riscatti

nell’ambito della procedura di divorzio, fa stato l’età dell’assicurato al

verificarsi di uno di questi eventi, ritenuto che il ricalcolo avviene sullo

stipendio determinante e sul grado di occupazione stabiliti al 31 dicembre 2012.

2.10.3

Per quanto

riguarda la valuta di imputazione del prelievo a favore dell’ex moglie, nella

fattispecie l’istituto di previdenza ha precisato a ragione che lo stesso è

avvenuto sulla situazione previdenziale nell’ambito del nuovo piano dei

contributi, in riduzione dell’avere di vecchiaia dell’attore, con valuta al

momento dell’effettivo prelievo (data della crescita in giudicato della

sentenza di divorzio), con l’aggiunta dei relativi interessi compensativi.

A ragione l’istituto

convenuto ha sostenuto che la valuta di computo dell'importo trasferito sulla

situazione previdenziale dell'assicurato, non può essere diversa da quella in

cui si verifica l'effettivo movimento finanziario, considerato come solo a quel

momento ha un impatto sulla situazione previdenziale, e anche come il piano

assicurativo introdotto dalla Lipct si basi, per il calcolo delle prestazioni,

sull’avere di vecchiaia, non sul periodo d’assicurazione.

Tale conclusione è

ulteriormente confermata, quanto meno in applicazione analogica, anche dal

precitato art. 12 cpv. 4 del Regolamento che dispone che nel caso di un

riscatto la somma di riscatto viene stabilita considerando che la data di

computo sul conto individuale dell’assicurato corrisponde alla data di

accredito a favore dell’istituto di previdenza. Pari conclusione deve

evidentemente essere tratta, in analogia, anche nella presente fattispecie.

Anche per

quanto concerne le prestazioni secondo la norma transitoria, già si è detto che

l’art. 64 Ripct, che regola il “Ricalcolo dell’importo di pensione garantito

al 31.12.2012”, dispone espressamente che è il momento del prelievo che

risulta decisivo per fissare l’età dell’assicurato e, quindi, i tassi di

conversione.

Come già

illustrato infatti, nel caso di ricalcolo delle prestazioni garantite,

verificandosi cioè una delle fattispecie enumerate all’art. 24 cpv. 6 Lipct,

come in concreto in funzione del trasferimento della quota di libero passaggio

alla moglie, occorre effettuare il ricalcolo tenendo in considerazione il periodo

massimo di 14'400 giorni a tutte le scadenze di periodo (da 58 anni e 65 anni),

lo stipendio determinante e il grado di occupazione al 31 dicembre 2012,

proiettando tale situazione alle diverse scadenze di pensionamento. Quanto

all’età determinante per l'applicazione dei tassi di conversione, fa stato

invece la data dell’effettivo trasferimento della quota di libero passaggio, e

cioè in concreto il 9 dicembre 2013 (cfr. art. 64 Ripct).

Tale modo di

procedere non presta il fianco a censura alcuna e del resto configura l’unica

via praticabile, in applicazione della normativa legale. In proposito val la

pena di nuovamente sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto

dall’attore, il calcolo e il ricalcolo) della garanzia di sua pertinenza non si

fonda sui contributi che l’assicurato verserà in futuro, ma sul principio della

proiezione della situazione stabilita al 31 dicembre 2012 sino alle diverse

scadenze di pensionamento.

Del resto, con

riferimento all’età determinante per l'applicazione dei tassi di conversione

fissata dal citato art. 64 Ripct, la parte convenuta ha a ragione sottolineato

come tale normativa abbia la sua ragione nel fatto che l'età dell'assicurato ha

un impatto diretto per quanto riguarda l'applicazione del tasso di conversione per

stabilire il costo annuo della riduzione dell'importo di pensione in caso di

prelievo o trasferimento della quota di libero passaggio, rispettivamente

all'aumento dell'importo di pensione in caso di rimborso o riscatto legato alla

procedura di divorzio. Questa specificazione ha una sua valenza particolare

legata agli aspetti attuariali con i quali vengono stabiliti i tassi di

conversione. Tener conto dell'aumento dell'età al momento del successivo

verificarsi dell'evento (prelievo o trasferimento o rimborso della quota di

libero passaggio) significa adeguare in modo ponderato la penalizzazione e di

conseguenza la situazione previdenziale ai tassi attuariali. Nell’ottica del

perito dell'Istituto di previdenza tale modalità è ritenuta più equa e aderente

al reale impatto finanziario che il ricalcolo deve avere sulla situazione

previdenziale dell'assicurato.

L’istituto

di previdenza convenuto ha del resto fatto notare che questa modalità di

calcolo - come dimostrato nella risposta di causa del 29 agosto 2014 (cfr. doc.

III, VII) - torna a vantaggio dell’assicurato e più in generale di tutti gli

assicurati che rientrano in analoghe casistiche.

2.11

Le ulteriori,

peraltro scarsamente motivate, contestazioni dell’attore, il quale censura

oltre alla già menzionata violazione dei diritti acquisiti e della legalità,

anche un’applicazione arbitraria della legge, non possono modificare le

predette conclusioni.

Non può in

proposito essere seguito l’attore laddove reputa che non sarebbe chiaro su

quale base legale l'Istituto di previdenza procede a ricalcolare a posteriori

il diritto acquisito in modo arbitrario fondato sul primato delle prestazioni e

sancito dal cpv 4 dell'art. 24."

Ora, la legittimità dell'Istituto di previdenza a

modificare a posteriori l'importo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012

secondo quanto previsto dall'art. 24 cpv. 4, 5 Lipct è data dal cpv. 6 dello

stesso art. 24. Come detto, questa disposizione è chiara e non si presta ad

altre interpretazioni. Del resto, contrariamente a quanto affermato dalla

controparte, il ricalcolo dell'importo di diritto viene eseguito a tutte le

scadenze di pensionamento dai 58 anni fino ai 65 anni e non solo a 60 anni.

Deve essere

ulteriormente osservato che le modalità di ricalcolo applicate per modificare

l'importo della garanzia dell'aspettativa, nulla hanno a che vedere con le

modalità di computo applicate nel nuovo piano assicurativo e soprattutto non vi

è sovrapposizione fra i due piani assicurativi. L'importo calcolato secondo

l'art. 24 cpv. 5 e 6 Lipct riprende integralmente le disposizioni in vigore al

31.

dicembre 2012 (Lcpd e Rcpd) che si basavano sul piano in primato delle

prestazioni, ovviamente con i correttivi adottati nell'ambito della norma

transitoria.

Infine,

contrariamente a quanto addotto dall’attore, sia nuovamente ribadito che il

calcolo dell'importo secondo la norma transitoria non si fonda sui contributi

che l'assicurato verserà in più o in meno in futuro, ossia

su un maggiore o minore periodo contributivo preso in considerazione, ma sul descritto principio della proiezione della situazione stabilita

al 31 dicembre 2012 (vedi stipendio determinante, grado di occupazione ecc.)

fino alle diverse scadenze di pensionamento, riservato ovviamente l'obbligo di

ricalcolo nei casi previsti dall'art. 24 cpv. 6 della Lipct.

A titolo abbondanziale

questo tribunale non può esimersi dall’osservare che la normativa transitoria

in oggetto doveva necessariamente fondarsi su principi chiari e immediatamente

comprensibili, dettati da rigorosi e rigidi motivi di chiarezza e sicurezza,

che non prestasse il fianco ad altre applicazioni o interpretazioni.

Con

pertinenza l’istituto previdenziale convenuto ha in effetti ricordato che il

cambiamento al 1 gennaio 2013 è stato definito epocale, per la portata e

l'entità dello stesso per l'Istituto di previdenza cantonale e per i suoi

assicurati, con l’abrogazione delle norme esistenti al 31 dicembre 2012 e

l'approvazione il 6 novembre 2012 della Lipct, con la parallela introduzione

del nuovo piano assicurativo in primato dei contributi in luogo del precedente

piano in primato delle prestazioni con conseguenti ripercussioni non

indifferenti sia per l’istituto di previdenza che per i suoi assicurati.

Gli

approfonditi e complessi lavori preparatori dovevano quindi necessariamente

condurre ad una norma transitoria chiara e sostenibile dal punto di vista

finanziario e chiara nel suo principio, ritenuto come, da informazioni fornite

dal convenuto e deducibili dai materiali preparatori, la stessa riguardasse una

cifra ragguardevole di assicurati, con un'incidenza sull'Istituto di previdenza

e sugli assicurati stessi per i prossimi 15/20 anni (cfr. sopra al consid. 2.7.

e il Messaggio p. 104 seg.). Appare dunque evidente che una simile normativa

doveva necessariamente fondarsi, al fine di garantire la parità di trattamento

fra i beneficiari, su criteri chiari e duraturi nel tempo.

Le uniche eccezioni

permesse dalla normativa, finalizzate a non penalizzare (in caso

di rimborso) o favorire (in caso di prelievo) i beneficiari delle norme

transitorie (cfr. Tabella comparativa alla modifica della Legge, doc. 23/7

citata espressamente al consid. 2.10.1 che precede), sono i prelievi ed i

rimborsi effettuati nell'ambito della promozione della proprietà dell'abitazione

previsti dalla LPP e i riversamenti e i riscatti nell'ambito del divorzio, che

avvengono dopo la data di introduzione del nuovo piano. Trattasi di

un'eccezione, espressamente prevista, che prevede la modifica dell'importo così

stabilito allo scopo di evitare ingiustificati vantaggi o penalizzazioni

inammissibili dal profilo dell'equità di trattamento (cfr. analogamente in STCA

34.2014.12

del 16 marzo 2015).

Nemmeno può

essere trascurato che l'istituto di previdenza ha dovuto procedere ad un accantonamento

straordinario per finanziare questo maggior impegno per rapporto al nuovo piano

assicurativo in primato dei contributi. Nell’ambito degli approfonditi

studi realizzati il Perito dell’Istituto di previdenza ha dovuto analizzare a

fondo tutte le possibili situazioni, mettendo in particolare a confronto le

pensioni dell’attuale e del nuovo piano in modo da poter fornire un quadro

generale per le diverse categorie di assicurati (cfr. doc. 23/5 p. 5segg). Il

confronto è stato allestito nel 2012 e ha preso in considerazione gli

assicurati e in particolare anche quelli (427 occupati a tempo pieno e

affiliati dopo il 1. gennaio 1995) che avrebbero beneficiato delle misure

transitorie (cfr. in proposito la valutazione nel Messaggio p. 102).

Condividere,

come sembra suggerire l’attore, il principio per il quale il

trasferimento della quota di libero passaggio al coniuge, come nel presente

caso il versamento di fr. 273'581.70, non dovrebbe comportare alcuna riduzione

della garanzia delle aspettative, porterebbe ad uno stravolgimento del piano di

risanamento nel suo insieme e in definitiva della norma transitoria stessa di

cui all'art. 24 cpv. 4, 5 e 6 Lipct.

Inoltre appare

evidente che il mancato adeguamento dell'importo di pensione (riduzione/aumento)

previsto dalla garanzia delle aspettative di cui alla citata norma transitoria costituirebbe

una palese ed inaccettabile disparità di trattamento fra assicurati in favore

di una categoria di assicurati di per sé già tutelata adeguatamente, che

andrebbe ben oltre il principio di una tutela ragionevole e sostenibile, di

fronte ad un importante cambiamento.

In effetti,

nella variante ipotizzata dall’attore gli assicurati beneficiari della norma

transitoria trarrebbero un vantaggio ingiustificato, in violazione delle disposizioni

vigenti in materia. La norma transitoria verrebbe quindi in buona sostanza

messa in discussione in uno dei suoi principali criteri di equità di

applicazione e la sua gestione passerebbe nelle mani degli assicurati che

potrebbero, con scelte personali operate successivamente all’entrata in vigore

del nuovo sistema pensionistico, influire sulle loro prestazioni e questo anche

se la loro copertura è fondata su una norma eccezionale introdotta per motivi

di cui si è detto, in un momento particolare di cambiamento (cfr. anche in STCA

34.2014.12

del 16 marzo 2015).

Come è stato

già anticipato, nemmeno può essere condivisa la richiesta formulata in via

subordinata dall’attore laddove egli chiede di riformare la determinazione del

21.

maggio 2014 nel senso di prevedere il computo della

quota di libero passaggio trasferita alla moglie a valuta 31.12.2012,

chiedendo quindi in sostanza di non tener conto per stabilire i tassi di

conversione utilizzati per calcolare il costo annuo della riduzione, dell'età

al verificarsi dell'evento, ma di calcolarla al 31 dicembre 2012.

A

prescindere dal fatto che tale modalità di calcolo non può giustificarsi in

quanto non si baserebbe su alcuna base legale, l’istituto di previdenza

convenuto ha nel dettaglio illustrato mediante il relativo calcolo che tale

variante penalizzerebbe maggiormente l'assicurato stesso. Si rimanda in

proposito al relativo calcolo esposto dall’Istituto di previdenza dal quale si

evince che ne discenderebbero rendite di vecchiaia inferiori, da ricondurre ai

tassi di conversione utilizzati per i due calcoli (invece di 9.073

vecchiaia/3.002 vedovile come da calcolo dell’istituto di previdenza,

8.

/2.926) con un conseguente periodo di riduzione maggiore, ossia di 4'425

giorni in luogo dei 4'253 secondo il calcolo operato dall’amministrazione (cfr.

doc. III p. 7).

L’istituto

di previdenza ha con pertinenza sottolineato che aderire a una tale richiesta significherebbe

quindi per il medesimo un relativo vantaggio finanziario perché nel tempo

porterebbe a una diminuzione degli impegni nei confronti degli assicurati per i

quali si rende necessario la modifica dell'importo stabilito al 31 dicembre 2012 a seguito di prelievi, rimborsi relativi al finanziamento dell'abitazione primaria o al

trasferimento della quota di libero passaggio e ai conseguenti riscatti

nell'ambito della procedura di divorzio. Ma, come detto, la stessa non rientra

nei principi stabiliti dal legislatore.

Quanto infine alle

contestazioni circa l’ammontare della somma riversata alla ex moglie (doc. V,

XIII), le stesse sono prive di fondamento e non rientrano nel tema del presente

contendere, rilevato peraltro che l’Istituto di previdenza convenuto ha

provveduto al versamento della parte di avere di vecchiaia in adempimento della

sentenza di divorzio 23 ottobre 2013, passata in giudicato - e, quindi, della

relativa comunicazione 9 dicembre 2013 del Pretore (doc. 41) - che ha fissato

in modo vincolante l’importo da versare sul contro di libero passaggio di ____________.

Ne discende che eventuali contestazioni in merito ai calcoli eseguiti dall’istituto

previdenziale nelle more della procedura di divorzio ai fini di determinare la

prestazione di libero passaggio da dividere giusta l’art. 22 LFLP andavano

sollevate, se del caso, nell’ambito della procedura stessa. E questo a

prescindere dal fatto che l’istituto convenuto ha ben illustrato come il

calcolo sia stato eseguito in modo ineccepibile (cfr. doc. XI, XV e doc. 41/1-8).

Laddove infine l’attore

pretendeva il calcolo di un ipotetico valore del suo diritto acquisito al 31

dicembre 2012 “se tale prelievo -scontato valuta 31.12.2012

fosse intervenuto a quale momento” a ragione l'Istituto di previdenza convenuto ha rilevato come un

siffatto calcolo non ha ragione di esistere in quanto non rispettoso della

normativa legale applicabile e dianzi descritta (doc. V, VII).

2.12

In conclusione

l’istituto di previdenza convenuto, nella presa di posizione del 21 maggio 2014, ha stabilito in maniera conforme al disciplinamento legale le modalità di computo del

versamento a favore dell’ex moglie della quota di libero passaggio di fr. 273'581.70

(cfr. doc. A; cfr. anche il calcolo dettagliato nello scritto 28 marzo 2014,

doc. C). In questo senso la situazione previdenziale dell’assicurato, così come

è stata definita dall’Istituto di previdenza (cfr. in esteso al consid. 2.3,

doc. A, C), merita integrale conferma.

La petizione va quindi respinta.

È accertato

che le modalità di computo sulla sua situazione previdenziale del trasferimento

alla ex moglie della quota di libero passaggio di fr. 273'581.70 (rispettivamente

fr. 273'421.--) così come stabilite dall’Istituto di previdenza del Cantone

Ticino, segnatamente nella presa di posizione del 21 maggio 2014, sono conformi

al disciplinamento legale applicabile.

Nessuna indennità per

ripetibili è di regola assegnata dalle autorità vincenti o agli organismi con

compiti di diritto pubblico.

Ciò vale anche per gli

istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Ne consegue che

all’istituto di previdenza convenuto, peraltro non patrocinato in causa, benché

vincente non sono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

§ È

accertato che il trasferimento della quota di libero passaggio

all’ex moglie di AT 1, avvenuto il 9 dicembre 2013, è stato correttamente

computato, in riduzione dell’avere di vecchiaia e delle prestazioni oggetto

della garanzia di cui alla norma transitoria, così come esposto nella

determinazione del 21 maggio 2014 dell’Istituto di previdenza del Cantone

Ticino e conformemente ai considerandi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti