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Decisione

34.2014.22

Istanza di gratuito patrocinio non può essere proposta dopo la chiusura del procedimento

22 settembre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

34.2014.22

rg/sc

Lugano

22 settembre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo

sull’istanza di gratuito patrocinio del 3 settembre 2014 presentata da

RI 1

rappr. da: RA 1

in relazione

alla procedura di cui all’inc. 34.2013.43 sfociata nella STCA del 27 febbraio

2014

considerato in

fatto e in diritto

-

con giudizio 27 febbraio 2014 (34. 2013.43), cresciuto in giudicato,

nell’ambito delle sue competenze giusta l’art. 25a LFLP lo scrivente Tribunale ha

quantificato in CHF 45'859.90 l’avere pensionistico accumulato da __________ in

costanza di matrimonio, facendo di conseguenza ordine all’istituto previdenziale

cui quest’ultimo era assicurato di accreditare a favore della ex moglie RI 1 la

somma di CHF 22'929.95;

-

con istanza 3 settembre 2014 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, chiede

di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in relazione alla

procedura sfociata nella suddetta STCA del 27 febbraio 2014;

-

una domanda di gratuito patrocinio non può essere proposta do-po

chiusura del procedimento per il quale viene chiesta (Ackermann, Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen

Vertretung im Sozialversicherungsrecht, in: Schaffhauser/Kieser (Hrsg.), Sozialversicherungsrechtstagung

2010, pp. 162, 178 e ivi riferimenti; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

1999, p. 161 nota 883; Zünd/Pfiffner

Considerandi

Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsrecht des Kantons

Zürich, 2009, § 16 n. 11; Müller,

Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 546);

-

la procedura per la quale nella fattispecie è chiesto il gratuito patrocinio

si è conclusa con la suddetta STCA del 27 febbraio 2014, cresciuta in

giudicato;

-

l’istanza in rassegna non è di conseguenza proponibile e deve essere

dichiarata irricevibile;

-

le condizioni per riconoscere il diritto al gratuito patrocinio non

appaiono in ogni caso adempiute;

-

presupposti per la concessione del gratuito patrocinio – quale principio

generale di procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma,

in tutti i settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3

Cost. fed. – sono cumulativamente l'esistenza di uno stato d'indigenza e la

probabilità di esito favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve

inoltre essere necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente

(DTF 103 V 47 consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B

30/05 del 16 ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06 del 1.

dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die

Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd,

Besonderheiten des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142

ZGB), in: Mosimann

(Hrsg.), Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001,

pp. 159ss; cfr. anche artt. 2 e 3 LAG). La giurisprudenza ha avuto modo

di precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è

realizzata nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione

e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie

conoscenze giuridiche (cfr. pro multis DTF 119 Ia 265s, 103 V 46;

Zünd, cit., pp.

159-160; Müller, op.

cit., pp. 551s; con particolare riferimento alla procedura di divisione ex art.

25a LFLP e art. 73 LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeaus-gleich bei Scheidung aus

sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in: ZBJV 2010, p. 90);

- la

fattispecie di cui alla STCA del 27 febbraio 2014 non ha, a non aver dubbi,

presentato elementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da

quello fattuale e istruttorio, né ha richiesto conoscenze tali da rendere

necessario un patrocinio in causa. La procedura, retta peraltro dalla massima

ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, in: Scheider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP

et LFLP, 2010, ad art. 25a, n. 13; Schwegler, cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base

delle attestazioni degli enti previdenziali interessati e della documentazione,

di facile lettura, acquisita agli atti, senza particolari inter-venti delle

parti che necessitassero l’assistenza di un legale;

Dispositivo

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’istanza

è respinta in ordine e nel merito.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti