34.2014.22
Istanza di gratuito patrocinio non può essere proposta dopo la chiusura del procedimento
22 settembre 2014Italiano4 min
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n.
Fatti
34.2014.22
rg/sc
Lugano
22 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo
sull’istanza di gratuito patrocinio del 3 settembre 2014 presentata da
RI 1
rappr. da: RA 1
in relazione
alla procedura di cui all’inc. 34.2013.43 sfociata nella STCA del 27 febbraio
2014
considerato in
fatto e in diritto
-
con giudizio 27 febbraio 2014 (34. 2013.43), cresciuto in giudicato,
nell’ambito delle sue competenze giusta l’art. 25a LFLP lo scrivente Tribunale ha
quantificato in CHF 45'859.90 l’avere pensionistico accumulato da __________ in
costanza di matrimonio, facendo di conseguenza ordine all’istituto previdenziale
cui quest’ultimo era assicurato di accreditare a favore della ex moglie RI 1 la
somma di CHF 22'929.95;
-
con istanza 3 settembre 2014 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, chiede
di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in relazione alla
procedura sfociata nella suddetta STCA del 27 febbraio 2014;
-
una domanda di gratuito patrocinio non può essere proposta do-po
chiusura del procedimento per il quale viene chiesta (Ackermann, Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen
Vertretung im Sozialversicherungsrecht, in: Schaffhauser/Kieser (Hrsg.), Sozialversicherungsrechtstagung
2010, pp. 162, 178 e ivi riferimenti; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
1999, p. 161 nota 883; Zünd/Pfiffner
Considerandi
Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsrecht des Kantons
Zürich, 2009, § 16 n. 11; Müller,
Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 546);
-
la procedura per la quale nella fattispecie è chiesto il gratuito patrocinio
si è conclusa con la suddetta STCA del 27 febbraio 2014, cresciuta in
giudicato;
-
l’istanza in rassegna non è di conseguenza proponibile e deve essere
dichiarata irricevibile;
-
le condizioni per riconoscere il diritto al gratuito patrocinio non
appaiono in ogni caso adempiute;
-
presupposti per la concessione del gratuito patrocinio – quale principio
generale di procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma,
in tutti i settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3
Cost. fed. – sono cumulativamente l'esistenza di uno stato d'indigenza e la
probabilità di esito favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve
inoltre essere necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente
(DTF 103 V 47 consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B
30/05 del 16 ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06 del 1.
dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die
Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd,
Besonderheiten des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142
ZGB), in: Mosimann
(Hrsg.), Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001,
pp. 159ss; cfr. anche artt. 2 e 3 LAG). La giurisprudenza ha avuto modo
di precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è
realizzata nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione
e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie
conoscenze giuridiche (cfr. pro multis DTF 119 Ia 265s, 103 V 46;
Zünd, cit., pp.
159-160; Müller, op.
cit., pp. 551s; con particolare riferimento alla procedura di divisione ex art.
25a LFLP e art. 73 LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeaus-gleich bei Scheidung aus
sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in: ZBJV 2010, p. 90);
- la
fattispecie di cui alla STCA del 27 febbraio 2014 non ha, a non aver dubbi,
presentato elementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da
quello fattuale e istruttorio, né ha richiesto conoscenze tali da rendere
necessario un patrocinio in causa. La procedura, retta peraltro dalla massima
ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, in: Scheider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP
et LFLP, 2010, ad art. 25a, n. 13; Schwegler, cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base
delle attestazioni degli enti previdenziali interessati e della documentazione,
di facile lettura, acquisita agli atti, senza particolari inter-venti delle
parti che necessitassero l’assistenza di un legale;
Dispositivo
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’istanza
è respinta in ordine e nel merito.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti