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Decisione

34.2014.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti minimi (Mindestansprüche) degli assicurati (Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2013,ad art. 13 BVV, n. 5, pag. 63 con riferimento

a DTF 133 V 577 consid. 5).

In questo

senso, l’art. 13 cpv. 2 LPP dispone che:

"

Le disposizioni regolamentari

dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il

diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività

lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è

corrispondentemente adattata."

Questa deroga concerne sia

l’anticipo che il differimento dell’età pensionabile legale (Vetter-Schreiber,

op. cit, ad art. 13 BVV, n. 5, pag. 63 con riferimenti giurisprudenziali). I

regolamenti non possono prevedere un’età di pensionamento inferiore a 58 anni

(art. 1i cpv. 1 OPP2), riservate le eccezioni elencate all’art. 1l cpv. 2

OPP2), come pure un differimento della rendita oltre il compimento dei 70 anni

(cfr. art. 33b LPP).

Va rilevato che la

cessazione dell’attività ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPP si riferisce alle

circostanze concrete del contratto di lavoro con il datore di lavoro presso cui

l’assicurato è affiliato dal punto di vista previdenziale, motivo per cui l’assicurato

non deve rinunciare a qualsiasi altro (eventualmente futuro) rapporto

lavorativo (Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 13 BVV, n. 8, pag.

63; Flückiger in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010,

ad art. 13, n. 15, pag. 274; cfr. pure DTF 138 V 233 consid. 5.2.1 con

riferimento a DTF 120 V 310 consid. 4b).

Detto diversamente, con la cessazione dell’attività s’intende

l’interruzione dell’attività lucrativa nei confronti del datore di lavoro, il

cui istituto previdenziale versa la prestazione di vecchiaia. È pertanto

possibile percepire una rendita dall’istituto di previdenza dell’ex datore di

lavoro e contemporaneamente esercitare un’attività lucrativa presso un altro

datore di lavoro (Brechbühl, Der Uebergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand,

Chancen und Stolpersteine de lege data und de lege ferenda; in BVG – Tagung

2007, Schaffhauser/Stauffer (Hrsg.), Universität St. Gallen 2007).

2.4. Secondo

l’art. 6 lett. a della Legge sull’Istituto di previdenza del Canton Ticino

(LIPCT) tra le prestazioni che l’Istituto versa vi è la pensione di vecchiaia.

L’art. 7 cpv. 1 dispone

che l’età di pensionamento è stabilita secondo le norme della

legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo

1995 (in seguito Lord).

A sua volta

l’art. 64 Lord prevede (sottolineature del redattore):

" 1Il rapporto d’impiego cessa per limite

d’età fra i 60 e i 65 anni.

2Il dipendente che

ha compiuto i 58 anni di età ha diritto di chiedere il collocamento a riposo

anticipato secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del

Cantone Ticino.

3Il

rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di compimento dei 65 anni:

a) per gli

impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età;

b) per i docenti il 31 agosto.

4Per

sciogliere il rapporto d’impiego prima del compimento dei 65 anni di età devono

essere osservati i termini di preavviso prescritti dall’art. 59.

5Il rapporto

d’impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale, nella forma

dell’incarico, ritenuto un limite massimo di 70 anni di età."

Quindi, per gli assicurati

presso l’CV 1 l’età di pensionamento è fissata a 65 anni, sia per gli uomini

che per le donne, con possibilità di pensionamento anticipato (a partire

dall’età di 58 anni) e di differimento (massimo fino a 70 anni). Inoltre, il

pensionamento presuppone lo scioglimento del rapporto lavorativo.

In merito

alla decorrenza delle pensioni, l’art. 18 RIPCT prescrive (sottolineatura del

redattore):

" 1Riservato l’art. 19

del presente Regolamento le pensioni decorrono dal primo giorno del mese che

segue la sospensione dello stipendio o il versamento di una precedente pensione.

2Le

pensioni di vecchiaia, anticipata e i relativi supplementi decorrono dal primo giorno

del mese successivo allo scioglimento del rapporto d’impiego stabilito dalla Lord.

Per i docenti il pensionamento coincide con la fine dell’anno scolastico al 31

agosto.

3La pensione ai

superstiti decorre dal mese successivo al decesso dell’assicurato o del

pensionato.

4Il diritto alla

pensione si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso del beneficiario."

Per quel che

concerne la procedura di pensionamento

anticipato e

di vecchiaia, l’art. 29 RIPCT prevede (sottolineatura del redattore):

" 1Il pensionamento a 65 anni avviene

d’ufficio sulla scorta della risoluzione governativa o della comunicazione del

datore di lavoro esterno di esonero dal servizio.

2Il dipendente che intende usufruire del

pensionamento anticipato a partire da 58 anni, o per vecchiaia fra i 60 anni di

età e i 65 non compiuti, è tenuto ad inoltrare richiesta all’Autorità di

Considerandi

nomina, con copia all’Istituto di previdenza. L’inizio del pensionamento decorre

dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro.

3Al raggiungimento dei 60 anni l’assicurato non può

rinunciare alla pensione, a meno che lo stesso inizi immediatamente una nuova

attività dipendente. In questo caso la prestazione di libero passaggio è

trasferita alla nuova Istituzione di previdenza."

Quindi, per

poter beneficiare del pensionamento anticipato, il dipendente deve sciogliere

il suo rapporto di lavoro, rispettando il termine di disdetta.

2.5

Nel caso

concreto, AT 1, nata il 7 novembre 1949, dal 7 gennaio 1992 ha svolto l’attività di docente presso le Scuole dell’infanzia del Comune di __________ (cfr.

risoluzione municipale 30 dicembre 1991; doc. 52).

Dando seguito alla richiesta 17 gennaio 2013 dell’assicurata, con

lettera 29 gennaio 2013 l’CV 1 ha determinato la prestazione di vecchiaia a cui

essa avrebbe diritto rispettivamente al 1° settembre 2013 (fr. 32'150.-- di

pensione base e fr. 16'399.-- di supplemento sostitutivo AVS/AI) ed al 1°

settembre 2014 (fr. 34'089.-- di pensione base) (doc. 35).

Rispondendo

al funzionario dell’CV 1, con email 25 febbraio 2013 l’attrice, facendo “…

osservare che entro nell’età conferente il diritto alla rendita AVS a 64 anni e

non a 65 anni come da lei indicato…”), ha chiesto delucidazioni

sull’ammontare del supplemento sostitutivo AVS/AI, ricevendo risposta, sempre

via email, il 28 febbraio 2013. In quello scritto, l’Istituto ha in particolare

evidenziato:

" Gentile signora,

secondo le disposizioni sull'CV 1 (ma già così

secondo le disposizioni in vigore dal 1 gennaio 1995 al 31.12.12) il

pensionamento obbligatorio per uomini e donne è 65 anni (per i docenti dal 1

settembre). Se un assicurato vuole chiedere il pensionamento prima di questa

scadenza lo deve chiedere. Il limite 64 anni è il limite AVS. Per quanto

riguarda il principio relativo alla fissazione del supplemento sostitutivo

AVS/AI l'art. applicabile è l'art. 8 della nuova legge sull'istituto di

previdenza del Cantone Ticino (il riferimento da lei citato verosimilmente è

dovuto a un errore di scrittura). (…)" (Doc. 32)

Non

ricevendo alcuna richiesta di pensionamento anticipato (cfr. art. 29 cpv.

RIPCT), che presuppone lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (cfr.

art. 64 cpv. 4 Lord), l’Istituto convenuto ha emesso in data 25 giugno 2014 il

certificato d’assicurazione 2014 (doc. 26), al quale l’attrice si è opposta con

scritto 21 luglio 2014 (doc. 25). Essa ha contestato la determinazione del

capitale di previdenza, rilevando in particolare:

" (…)

Ho compiuto i 64 anni nel corso nel mese di novembre

del 2013 e dal 1° dicembre 2013 ricevo la rendita AVS, tuttavia per la CV 1, contrariamente

alla legge AVS, il pensionamento di una donna è a 65 anni così ho continuato la

mia attività lavorativa per non avere una perdita sulla rendita LPP.

Non capisco perciò, lavorando ancora, il motivo per

il quale il capitale 396'761.30 sia inferiore rispetto a quello dell'anno

scorso." (Doc. 25)

Con lettera

24.

luglio 2014 la convenuta ha dato risposta alle contestazioni, evidenziando,

per quel che è rilevante ai fini della presenta vertenza, quanto segue:

" (…)

Secondo le disposizioni in vigore fino al 31.12.2012

e in base al nuovo Ordinamento Giuridico (documento inviato recentemente)

l'Istituto di previdenza applica il principio della parità uomo / donna per

quanto riguarda i limiti al pensionamento.

Di conseguenza sia l'uomo come la donna beneficiano

del pensionamento obbligatorio a 65 anni.

Se l'assicurato/a vuole beneficiare prima del

pensionamento lo deve chiedere.

Aggiungiamo inoltre che per i docenti il

pensionamento, di regola, coincide con la fine dell'anno scolastico. Nel suo

caso è il 1 settembre 2014, per cui sul certificato (calcolo al 01.12.2014) vi

sono delle differenze per rapporto al pensionamento effettivo. (…)" (Doc.

22)

In data 28

agosto 2014 l’CV 1 ha pertanto emesso il qui contestato conteggio della

prestazione di vecchiaia, erogabile dal 1° settembre 2014 (doc. 7).

Con la

presente petizione l’attrice contesta la decorrenza della pensione, rilevando

che dal 1° dicembre 2013 percepisce una rendita di vecchiaia AVS. Per questi

motivi essa postula che la rendita LPP abbia decorrenza come quella dell’AVS.

Certo che,

come visto, ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS, le

donne che hanno compiuto i 64 anni hanno diritto ad una rendita di vecchiaia e

che vi è convergenza con la LPP (art. 13 cpv. 1 lett. LPP).

Tuttavia, va

ricordato come la legge (art. 13 cpv. 2 LPP) permetta agli istituti di

previdenza di scostarsi dall’età legale di pensionamento, ciò che, come visto al

considerando precedente, l’CV 1 ha fatto fissando in modo flessibile l’età di

pensionamento sia per le donne che per gli uomini tra i 60 e 65 anni (modifica

introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1995, dalla precedente Legge sulla Cassa

pensioni dei dipendenti dello Stato; cfr. Messaggio nr. 6666 sulla LIPCT del 10

luglio 2012, pagg. 6 e 7), con possibilità di un pensionamento anticipato o

differito.

Del resto,

contrariamente a quanto assunto dall’attrice nelle osservazioni 29 ottobre

2014, come riportato sopra la sua e-mail del 25 febbraio 2014 non conteneva

la volontà di un pensionamento anticipato, ciò che le é stato esplicitamente

fatto presente nella e-mail di risposta del 28 febbraio 2013. Nemmeno dal

susseguente scambio epistolare si evince una simile intenzione/richiesta. Di

conseguenza, l’CV 1 ha rettamente posto l’attrice, quale docente, al beneficio

della pensione di vecchiaia a partire dal 1° settembre 2014, ossia il giorno

successivo al 31 agosto del 65° anno di età. La convenuta, in sede di risposta,

ha rettamente fatto presente che l’assicurata non avrebbe diritto allo

stipendio sino al 31 agosto 2014 e contemporaneamente ad una pensione di

vecchiaia del 2° pilastro dal 1° dicembre 2013. Avendo continuato a

lavorare dopo il compimento del 64° anno di età, nel periodo 1° dicembre 2013 -

31.

agosto 2014 essa avrebbe conseguito un indebito profitto in quanto la

pensione, erogabile a seguito della cessazione dell’attività lucrativa, è

sostitutiva dello stipendio. Del resto, non va dimenticato che l’attrice non

potrebbe beneficiare della pensione e parallelamente continuare l’attività

lucrativa presso lo stesso datore di lavoro, ricordato come il pensionamento

per vecchiaia presupponga lo scioglimento dell’impiego (con conseguente

cessazione del rapporto assicurativo).

Da ultimo,

l’affermazione dell’assicurata di aver dovuto continuare l’attività fino al 31

agosto 2014 perché in caso contrario sarebbe stata priva di mezzi finanziari

non è sostenibile. Infatti, in caso di pensionamento al 1° settembre 2013 essa

avrebbe percepito da parte dell’Istituto le prestazioni di vecchiaia in

sostituzione del salario che sarebbe stato soppresso per cessazione

dell’attività lavorativa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione é respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti