34.2014.23
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29 gennaio 2015Italiano14 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2014.23
BS/sc
Lugano
29 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 15 settembre 2014 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nata il 7 novembre 1949, ha svolto l’attività di docente presso le Scuole dell’infanzia del Comune di __________ sino al
31 agosto 2014. Di conseguenza, con comunicazione del 28 agosto 2014 essa è
stata posta al beneficio del pensionamento per raggiunti limiti di età (65
anni) con diritto dal 1° settembre 2014 di una pensione di vecchiaia versata dall’CV
1 (in seguito: CV 1), subentrato il 1° gennaio 2013 alla __________, per un
importo annuo di fr. 34'089.-- pari a fr. 2'622.-- mensili (doc. A).
Avendo compiuto 64 anni il
7 novembre 2013, dal 1° dicembre 2013 essa percepisce una rendita di vecchiaia
AVS (doc. 28).
1.2 Con la presente petizione AT
1, rilevando una contraddizione tra la data di pensionamento AVS (64 anni) e
quella in ambito previdenziale (65 anni) – ciò che le avrebbe causato un
pregiudizio finanziario – postula che la rendita di vecchiaia del secondo
pilastro sia riconosciuta a far da tempo dal 1° dicembre 2013, quindi a
decorrere dal compimento del 64° anno di età.
1.3. Con la risposta di causa l’CV
1 chiede invece la reiezione della petizione. Parte convenuta evidenzia che non
avendo l’attrice chiesto il pensionamento anticipato a 64 anni, quest’ultima ha
diritto ad una pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2014. L’Istituto rileva
inoltre che l’attrice non può ora rivendicare una pensione di vecchiaia del
secondo pilastro con effetto dal 1° dicembre 2013 poiché, diversamente, per il
periodo 1° dicembre 2013 – 31 agosto 2014 essa conseguirebbe un indebito
profitto, poiché oltre allo stipendio beneficerebbe anche della pensione che è
sostitutiva del primo.
1.4. Con replica 29 ottobre 2014
l’attrice, ribadendo la sua richiesta, sostiene che la sua volontà era di
terminare la sua attività a 64 anni e che la circostanza di aver continuato a
lavorare fino a 65 anni era motivato dal fatto che, vistasi “negare il
diritto alla pensione ed in assenza di entrate finanziarie, ad eccezione della
sola rendita AVS, mi era impossibile far fronte ai miei bisogni finanziari”
(VII).
1.5. Con duplica 13 novembre 2014 parte
convenuta contesta in particolare che l’attrice abbia palesato l’intenzione di
cessare anticipatamente l’attività lucrativa (IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è sapere
se l’attrice, così come postulato in petizione, ha diritto ad una pensione di
vecchiaia del secondo pilastro con effetto dal 1° dicembre 2013, anziché dal 1°
settembre 2014, come stabilito dall’CV 1.
2.2. Secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, hanno diritto alla rendita di
vecchiaia semplice:
a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b. le donne
che hanno compiuto i 64 anni.
Il
cpv. 2 prevede che “la rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo
a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si
estingue con la morte del beneficiario”.
La rendita di vecchiaia
AVS può essere chiesta anticipatamente (per gli uomini il primo
giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le
donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62
anni; cfr. art. 40 cpv. 1 LAVS) o rinviata di un anno fino al massimo di cinque
anni (art. 39 cpv. 1 LAVS).
2.3. L’art. 13 cpv. 1 LPP dispone
che hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:
" a. gli
uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b. le donne che
hanno compiuto i 62 anni (dal 1° gennaio 2005: 64 anni cfr. art. 62a cpv. 1
dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU 2004 4279 4653.35)."
Gli istituti di
previdenza, anche in ambito obbligatorio, possono prevedere una diversa
regolamentazione dell’età pensionabile legale, a patto che siano salvaguardati
Fatti
i diritti minimi (Mindestansprüche) degli assicurati (Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2013,ad art. 13 BVV, n. 5, pag. 63 con riferimento
a DTF 133 V 577 consid. 5).
In questo
senso, l’art. 13 cpv. 2 LPP dispone che:
"
Le disposizioni regolamentari
dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il
diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività
lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è
corrispondentemente adattata."
Questa deroga concerne sia
l’anticipo che il differimento dell’età pensionabile legale (Vetter-Schreiber,
op. cit, ad art. 13 BVV, n. 5, pag. 63 con riferimenti giurisprudenziali). I
regolamenti non possono prevedere un’età di pensionamento inferiore a 58 anni
(art. 1i cpv. 1 OPP2), riservate le eccezioni elencate all’art. 1l cpv. 2
OPP2), come pure un differimento della rendita oltre il compimento dei 70 anni
(cfr. art. 33b LPP).
Va rilevato che la
cessazione dell’attività ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPP si riferisce alle
circostanze concrete del contratto di lavoro con il datore di lavoro presso cui
l’assicurato è affiliato dal punto di vista previdenziale, motivo per cui l’assicurato
non deve rinunciare a qualsiasi altro (eventualmente futuro) rapporto
lavorativo (Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 13 BVV, n. 8, pag.
63; Flückiger in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010,
ad art. 13, n. 15, pag. 274; cfr. pure DTF 138 V 233 consid. 5.2.1 con
riferimento a DTF 120 V 310 consid. 4b).
Detto diversamente, con la cessazione dell’attività s’intende
l’interruzione dell’attività lucrativa nei confronti del datore di lavoro, il
cui istituto previdenziale versa la prestazione di vecchiaia. È pertanto
possibile percepire una rendita dall’istituto di previdenza dell’ex datore di
lavoro e contemporaneamente esercitare un’attività lucrativa presso un altro
datore di lavoro (Brechbühl, Der Uebergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand,
Chancen und Stolpersteine de lege data und de lege ferenda; in BVG – Tagung
2007, Schaffhauser/Stauffer (Hrsg.), Universität St. Gallen 2007).
2.4. Secondo
l’art. 6 lett. a della Legge sull’Istituto di previdenza del Canton Ticino
(LIPCT) tra le prestazioni che l’Istituto versa vi è la pensione di vecchiaia.
L’art. 7 cpv. 1 dispone
che l’età di pensionamento è stabilita secondo le norme della
legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo
1995 (in seguito Lord).
A sua volta
l’art. 64 Lord prevede (sottolineature del redattore):
" 1Il rapporto d’impiego cessa per limite
d’età fra i 60 e i 65 anni.
2Il dipendente che
ha compiuto i 58 anni di età ha diritto di chiedere il collocamento a riposo
anticipato secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del
Cantone Ticino.
3Il
rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di compimento dei 65 anni:
a) per gli
impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età;
b) per i docenti il 31 agosto.
4Per
sciogliere il rapporto d’impiego prima del compimento dei 65 anni di età devono
essere osservati i termini di preavviso prescritti dall’art. 59.
5Il rapporto
d’impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale, nella forma
dell’incarico, ritenuto un limite massimo di 70 anni di età."
Quindi, per gli assicurati
presso l’CV 1 l’età di pensionamento è fissata a 65 anni, sia per gli uomini
che per le donne, con possibilità di pensionamento anticipato (a partire
dall’età di 58 anni) e di differimento (massimo fino a 70 anni). Inoltre, il
pensionamento presuppone lo scioglimento del rapporto lavorativo.
In merito
alla decorrenza delle pensioni, l’art. 18 RIPCT prescrive (sottolineatura del
redattore):
" 1Riservato l’art. 19
del presente Regolamento le pensioni decorrono dal primo giorno del mese che
segue la sospensione dello stipendio o il versamento di una precedente pensione.
2Le
pensioni di vecchiaia, anticipata e i relativi supplementi decorrono dal primo giorno
del mese successivo allo scioglimento del rapporto d’impiego stabilito dalla Lord.
Per i docenti il pensionamento coincide con la fine dell’anno scolastico al 31
agosto.
3La pensione ai
superstiti decorre dal mese successivo al decesso dell’assicurato o del
pensionato.
4Il diritto alla
pensione si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso del beneficiario."
Per quel che
concerne la procedura di pensionamento
anticipato e
di vecchiaia, l’art. 29 RIPCT prevede (sottolineatura del redattore):
" 1Il pensionamento a 65 anni avviene
d’ufficio sulla scorta della risoluzione governativa o della comunicazione del
datore di lavoro esterno di esonero dal servizio.
2Il dipendente che intende usufruire del
pensionamento anticipato a partire da 58 anni, o per vecchiaia fra i 60 anni di
età e i 65 non compiuti, è tenuto ad inoltrare richiesta all’Autorità di
Considerandi
nomina, con copia all’Istituto di previdenza. L’inizio del pensionamento decorre
dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro.
3Al raggiungimento dei 60 anni l’assicurato non può
rinunciare alla pensione, a meno che lo stesso inizi immediatamente una nuova
attività dipendente. In questo caso la prestazione di libero passaggio è
trasferita alla nuova Istituzione di previdenza."
Quindi, per
poter beneficiare del pensionamento anticipato, il dipendente deve sciogliere
il suo rapporto di lavoro, rispettando il termine di disdetta.
2.5
Nel caso
concreto, AT 1, nata il 7 novembre 1949, dal 7 gennaio 1992 ha svolto l’attività di docente presso le Scuole dell’infanzia del Comune di __________ (cfr.
risoluzione municipale 30 dicembre 1991; doc. 52).
Dando seguito alla richiesta 17 gennaio 2013 dell’assicurata, con
lettera 29 gennaio 2013 l’CV 1 ha determinato la prestazione di vecchiaia a cui
essa avrebbe diritto rispettivamente al 1° settembre 2013 (fr. 32'150.-- di
pensione base e fr. 16'399.-- di supplemento sostitutivo AVS/AI) ed al 1°
settembre 2014 (fr. 34'089.-- di pensione base) (doc. 35).
Rispondendo
al funzionario dell’CV 1, con email 25 febbraio 2013 l’attrice, facendo “…
osservare che entro nell’età conferente il diritto alla rendita AVS a 64 anni e
non a 65 anni come da lei indicato…”), ha chiesto delucidazioni
sull’ammontare del supplemento sostitutivo AVS/AI, ricevendo risposta, sempre
via email, il 28 febbraio 2013. In quello scritto, l’Istituto ha in particolare
evidenziato:
" Gentile signora,
secondo le disposizioni sull'CV 1 (ma già così
secondo le disposizioni in vigore dal 1 gennaio 1995 al 31.12.12) il
pensionamento obbligatorio per uomini e donne è 65 anni (per i docenti dal 1
settembre). Se un assicurato vuole chiedere il pensionamento prima di questa
scadenza lo deve chiedere. Il limite 64 anni è il limite AVS. Per quanto
riguarda il principio relativo alla fissazione del supplemento sostitutivo
AVS/AI l'art. applicabile è l'art. 8 della nuova legge sull'istituto di
previdenza del Cantone Ticino (il riferimento da lei citato verosimilmente è
dovuto a un errore di scrittura). (…)" (Doc. 32)
Non
ricevendo alcuna richiesta di pensionamento anticipato (cfr. art. 29 cpv.
RIPCT), che presuppone lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (cfr.
art. 64 cpv. 4 Lord), l’Istituto convenuto ha emesso in data 25 giugno 2014 il
certificato d’assicurazione 2014 (doc. 26), al quale l’attrice si è opposta con
scritto 21 luglio 2014 (doc. 25). Essa ha contestato la determinazione del
capitale di previdenza, rilevando in particolare:
" (…)
Ho compiuto i 64 anni nel corso nel mese di novembre
del 2013 e dal 1° dicembre 2013 ricevo la rendita AVS, tuttavia per la CV 1, contrariamente
alla legge AVS, il pensionamento di una donna è a 65 anni così ho continuato la
mia attività lavorativa per non avere una perdita sulla rendita LPP.
Non capisco perciò, lavorando ancora, il motivo per
il quale il capitale 396'761.30 sia inferiore rispetto a quello dell'anno
scorso." (Doc. 25)
Con lettera
24.
luglio 2014 la convenuta ha dato risposta alle contestazioni, evidenziando,
per quel che è rilevante ai fini della presenta vertenza, quanto segue:
" (…)
Secondo le disposizioni in vigore fino al 31.12.2012
e in base al nuovo Ordinamento Giuridico (documento inviato recentemente)
l'Istituto di previdenza applica il principio della parità uomo / donna per
quanto riguarda i limiti al pensionamento.
Di conseguenza sia l'uomo come la donna beneficiano
del pensionamento obbligatorio a 65 anni.
Se l'assicurato/a vuole beneficiare prima del
pensionamento lo deve chiedere.
Aggiungiamo inoltre che per i docenti il
pensionamento, di regola, coincide con la fine dell'anno scolastico. Nel suo
caso è il 1 settembre 2014, per cui sul certificato (calcolo al 01.12.2014) vi
sono delle differenze per rapporto al pensionamento effettivo. (…)" (Doc.
22)
In data 28
agosto 2014 l’CV 1 ha pertanto emesso il qui contestato conteggio della
prestazione di vecchiaia, erogabile dal 1° settembre 2014 (doc. 7).
Con la
presente petizione l’attrice contesta la decorrenza della pensione, rilevando
che dal 1° dicembre 2013 percepisce una rendita di vecchiaia AVS. Per questi
motivi essa postula che la rendita LPP abbia decorrenza come quella dell’AVS.
Certo che,
come visto, ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS, le
donne che hanno compiuto i 64 anni hanno diritto ad una rendita di vecchiaia e
che vi è convergenza con la LPP (art. 13 cpv. 1 lett. LPP).
Tuttavia, va
ricordato come la legge (art. 13 cpv. 2 LPP) permetta agli istituti di
previdenza di scostarsi dall’età legale di pensionamento, ciò che, come visto al
considerando precedente, l’CV 1 ha fatto fissando in modo flessibile l’età di
pensionamento sia per le donne che per gli uomini tra i 60 e 65 anni (modifica
introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1995, dalla precedente Legge sulla Cassa
pensioni dei dipendenti dello Stato; cfr. Messaggio nr. 6666 sulla LIPCT del 10
luglio 2012, pagg. 6 e 7), con possibilità di un pensionamento anticipato o
differito.
Del resto,
contrariamente a quanto assunto dall’attrice nelle osservazioni 29 ottobre
2014, come riportato sopra la sua e-mail del 25 febbraio 2014 non conteneva
la volontà di un pensionamento anticipato, ciò che le é stato esplicitamente
fatto presente nella e-mail di risposta del 28 febbraio 2013. Nemmeno dal
susseguente scambio epistolare si evince una simile intenzione/richiesta. Di
conseguenza, l’CV 1 ha rettamente posto l’attrice, quale docente, al beneficio
della pensione di vecchiaia a partire dal 1° settembre 2014, ossia il giorno
successivo al 31 agosto del 65° anno di età. La convenuta, in sede di risposta,
ha rettamente fatto presente che l’assicurata non avrebbe diritto allo
stipendio sino al 31 agosto 2014 e contemporaneamente ad una pensione di
vecchiaia del 2° pilastro dal 1° dicembre 2013. Avendo continuato a
lavorare dopo il compimento del 64° anno di età, nel periodo 1° dicembre 2013 -
31.
agosto 2014 essa avrebbe conseguito un indebito profitto in quanto la
pensione, erogabile a seguito della cessazione dell’attività lucrativa, è
sostitutiva dello stipendio. Del resto, non va dimenticato che l’attrice non
potrebbe beneficiare della pensione e parallelamente continuare l’attività
lucrativa presso lo stesso datore di lavoro, ricordato come il pensionamento
per vecchiaia presupponga lo scioglimento dell’impiego (con conseguente
cessazione del rapporto assicurativo).
Da ultimo,
l’affermazione dell’assicurata di aver dovuto continuare l’attività fino al 31
agosto 2014 perché in caso contrario sarebbe stata priva di mezzi finanziari
non è sostenibile. Infatti, in caso di pensionamento al 1° settembre 2013 essa
avrebbe percepito da parte dell’Istituto le prestazioni di vecchiaia in
sostituzione del salario che sarebbe stato soppresso per cessazione
dell’attività lavorativa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione é respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti